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Sentenza 21 maggio 2025
Sentenza 21 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Savona, sentenza 21/05/2025, n. 212 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Savona |
| Numero : | 212 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE DI SAVONA
Composto dai Sig.ri Magistrati:
Dott.ssa LORENA CANAPARO Presidente
Dott.ssa ERICA PASSALALPI Giudice
Dott.ssa DANIELA MELE Giudice Rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
SU DOMANDA CONGIUNTA
nel procedimento iscritto al n. 650 del Ruolo Generale della Volontaria Giurisdizione dell'anno 2025
vertente
TRA
rappresentato e difeso dall'Avv. ALLOSIO PAOLO, giusta delega in atti Parte_1
RICORRENTE
E
, rappresentata e difesa dall'Avv. ALLOSIO PAOLO, giusta delega in atti Controparte_1
RICORRENTE
E con l'intervento del Pubblico Ministero, rappresentato dal Procuratore della Repubblica in sede
INTERVENUTO
OGGETTO: separazione consensuale
CONCLUSIONI: per le parti: come in atti
Per il P.M.: come in atti
MOTIVI DELLA DECISIONE Le risultanze processuali permettono di affermare con certezza che la prosecuzione della convivenza tra i coniugi era ormai divenuta intollerabile. Tanto Parte_1 Controparte_1
si evince dalle decise e categoriche affermazioni rese in proposito dalle parti durante il presente giudizio. Ne consegue che deve essere dichiarata la separazione personale dei coniugi Pt_1
.
[...] Controparte_1
Il Collegio prende atto che le parti hanno presentato conclusioni concordi, ritenute adeguate, che vengono quindi omologate in questa sede e trascritte in dispositivo.
Sussistono giusti motivi, stante la natura e l'esito del giudizio, per l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Savona, non definitivamente pronunciando;
- omologa la separazione personale di , coniugi per Parte_1 Controparte_1
matrimonio contratto in data 11.02.2012 in TO (SV), trascritto nel Registro degli Atti di matrimonio del Comune di TO al numero 1, parte I, anno 2012, alle condizioni di seguito esposte:
“A) Autorizzare i coniugi a vivere separatamente e nel reciproco rispetto, fermi restando i reciproci obblighi di Legge;
B) Dichiarare la separazione dei coniugi e (matrimonio contratto Parte_1 Controparte_1
in TO (SV) in data 11/02/2012, con atto iscritto nei registri dello Stato Civile del suddetto
Comune al n. 1 parte I serie – anno 2012);
C) La dimora coniugale ubicata nel Comune di TO (SV) in Via Braida 24/1, condotta in locazione in forza di contratto del 01/02/2013 Registrato il 05/02/2013, unitamente ai mobili, arredi e pertinenze, rimarrà nella disponibilità del signor Parte_1
D) la signora , si trasferisce definitivamente nell'immobile di proprietà della sig. Controparte_1
, sito in Boissano (SV), via Viazzo 10/6 dal 15/02/2025; CP_2
Per_ E) le figlie e restano affidate ad entrambi i genitori, i quali eserciteranno congiuntamente Per_2
la responsabilità genitoriale;
F) 4. Le figlie saranno collocate prevalentemente presso la dimora del padre, sig. Parte_1
con la seguente suddivisione settimanale:
- il padre terrà con sé le figlie tutte le settimane dal lunedì alle ore 13:00 quando escono da scuola e fino al giovedì mattina quando le accompagnerà a scuola;
- la madre terrà con sé le figlie tutte le settimane dal giovedì alle ore 13:00 quando escono da scuola e fino al lunedì mattina quando le accompagnerà a scuola;
- durante le festività comandate di Natale, Santo Stefano, Capodanno, Pasqua, i ponti di primavera,
ecc. ecc. ciascun genitore starà con le figlie seguendo il criterio dell'alternanza;
- durante le vacanze estive le figlie trascorreranno con ciascun genitore fino ad un massimo di tre settimane, anche non consecutive, da concordarsi entro il 1° giugno di ogni anno.
G) I genitori si dichiarano economicamente autosufficienti, in luogo dell'assegno periodico di mantenimento per le figlie, le parti convengono di voler mantenere le figlie in via diretta, e pertanto:
- il sig. si farà carico in via diretta del mantenimento delle minori per il periodo in Parte_1
cui loro risiederanno presso la casa paterna, senza che egli nulla possa pretendere dalla madre a titolo di contributo al mantenimento;
- del pari la sig.ra si farà carico del mantenimento delle figlie per il periodo in Controparte_1
cui queste risiederanno presso la casa materna, senza poter pretendere alcunché dal padre a titolo di contributo al mantenimento;
H) Le spese straordinarie nell'interesse delle figlie sono poste a carico di ciascun genitore nella misura del 50%;
I) l'assegno unico familiare sarà incassato nella misura del 100% dalla madre, sig.ra CP_1
;
[...]
L) Entrambi i coniugi prestano il reciproco assenso al rilascio dei rispettivi passaporti con annotato il nome dei figli ai fini della validità per l'espatrio. M) Ordinare alla cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza,
al suo passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di TO perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge.”
Così deciso nella Camera di Consiglio in data 21.05.2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Daniela Mele Dott.ssa Lorena Canaparo