Ordinanza 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, ordinanza 25/03/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di Potenza
SEZIONE CIVILE
N. R.G. 5020/2024
Il Tribunale, in persona dei magistrati:
Dott.ssa Rosa Maria Verrastro Presidente
Dott.ssa Rachele Dumella De Rosa Giudice estensore
Dott.ssa Giulia Volpe Giudice ha pronunziato la seguente ORDINANZA
Oggetto: reclamo avverso provvedimento di rigetto di ricorso ex art. 671 cod. proc. civ.;
TRA
(C.F. ), rappresentato e difeso, giusta procura Parte_1 C.F._1
in calce al reclamo, dagli Avv.ti Giovanna Silvaggi e Ilde Sacco, elettivamente domiciliato presso i domicili digitali e Email_1 Email_2
RECLAMANTE
E
(p.iva ), in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_1 P.IVA_1
elettivamente domiciliato in Via San Francesco in San Giorgio Del Sannio, presso lo Studio
Dell'avv. Barletta Tiziana, che la rappresenta e difende giusta procura in calce alla memoria di costituzione nel procedimento di reclamo.
RECLAMATO
MOTIVAZIONE
Il Collegio letti gli atti, a scioglimento della riserva di cui all'udienza camerale del
20.02.2025, celebrata in forma cartolare ex art. 127 ter cod. proc. civ.,
Pt_2
Il presente giudizio cautelare ha ad oggetto l'istanza per sequestro conservativo avanzata, in corso di causa, da nei confronti della società per il timore Parte_1 CP_1
n. 5020/2024 r.g.a.c. Pagina 1
L'istante, in particolare, deduceva:
- di aver stipulato, nel mese di luglio 2021, con la convenuta, un contratto di appalto per la realizzazione della ristrutturazione edilizia del proprio immobile sito nel comune di Paternò
(PZ), identificato al foglio 21, p.lla 295 per una superficie complessiva di 433,86 mq;
- di aver versato, a titolo di acconto, a mezzo bonifico bancario del 14.12.2021, la somma di
€ 21.840,00, corrispondente al 4% sul valore dell'intera opera, approssimativamente pari ad
€ 419.988,00;
- che la convenuta, non rispettando gli impegni assunti, precludeva al ricorrente l'accesso all'agevolazione fiscale “superbonus 110%” con ciò determinando un pregiudizio quantificato in € 480.000,00;
- la sussistenza del periculum in mora in ragione delle condizioni economiche della convenuta rappresentate dalla documentazione contabile reperita mediante visura aggiornata della società, depositata in atti.
Contr Costituitasi in giudizio, la contestava tanto l'esistenza del fumus che del periculum dell'invocata domanda cautelare, chiedendone il rigetto.
Con ordinanza pubblicata in data 29.11.2024, il Giudice designato rigettava il ricorso per carenza del fumus, dichiarando assorbita ogni indagine sul periculum.
Avverso tale provvedimento il ha proposto, dunque, reclamo evidenziando come, Pt_1
dalla documentazione allegata, emergesse chiaramente il grave inadempimento della convenuta che, ricevuto l'acconto pattuito in data 14.12.2021, non adempiva tempestivamente le obbligazioni assunte con ciò determinando l'impossibilità di accesso alle agevolazioni fiscali vigenti in materia di ristrutturazioni edilizie.
Il reclamante ha contestato, altresì, la ritenuta carenza del requisito del fumus in ordine all'esistenza di un pregiudizio economicamente risarcibile;
alla prova del nesso causale tra il dedotto inadempimento ed il danno lamentato;
all'impossibilità per il committente di reperire sul mercato altre imprese, sì da scongiurare l'eventuale perdita del beneficio. Contr Ha resistito la che, reiterando le deduzioni già svolte, ha chiesto il rigetto del reclamo e la conferma dell'ordinanza impugnata.
n. 5020/2024 r.g.a.c. Pagina 2 ***
Il reclamo è infondato e va rigettato per quanto di seguito esposto.
§1. In primo luogo, si condivide la motivazione espressa dal giudice di prime cure in ordine alla carenza del requisito del fumus boni iuris dell'invocata tutela cautelare in relazione alla domanda di merito avanzata dall'istante.
A pagina 6 del reclamo il sostiene che, dopo aver corrisposto l'acconto, “seguiva un Pt_1
comportamento del tutto inerte della ditta che, pur avendo ricevuta conferma scritta dell'accettazione definitiva del progetto, inspiegabilmente non provvedeva all'adempimento dei propri compiti se non a distanza di quasi due anni con l'inoltro di una nuova offerta commerciale pervenuta solamente il 19.01.23. La conseguenza diretta di tale ritardo, pur a fronte dell'esatto e puntuale adempimento del committente in relazione alla liquidazione dell'acconto domandato, è stata quella di vedersi escluso dall'accesso all'agevolazione fiscale cd. Superbonus 110%”.
La prospettazione di parte non è condivisibile.
A seguito della corresponsione dell'acconto, infatti, la società convenuta ha svolto diverse attività preliminari connesse all'esecuzione dell'appalto (come evidenziato dal Giudice reclamato sulla base della documentazione prodotta dalla resistente); inoltre, il committente, nel dedurre la esclusiva responsabilità dell'appaltatrice per il mancato avvio dei lavori, omette di considerare sia i ritardi dovuti alle riscontrate irregolarità urbanistiche dell'immobile (circostanza riferita dalla convenuta e non specificamente contestata) sia le richieste di modifica presentate all'appaltatrice in epoca successiva al versamento dell'acconto.
In particolare, il reclamante produce un messaggio whatsapp (cfr. pag. 7 del reclamo) di questo contenuto “Buongiorno sono la ragazza di Ho appena parlato Per_1 Parte_1
con e volevo ricordarti che nel bagno al piano superiore bisogna creare lo spazio Pt_3
per il bagno turco;
quindi, si potrebbe rimpicciolire quello nella camera matrimoniale e recuperare dello spazio, inoltre gentilmente procedete con le modifiche indicate da Pt_3 senza rimpicciolire la camera da letto aggiungendo il terrazzo”, recante la data dell'11.04.2022, da cui si desume che, a distanza di quattro mesi dal versamento dell'acconto, la committenza continuava a richiedere modifiche al progetto (suffragando n. 5020/2024 r.g.a.c. Pagina 3 quanto sostenuto dalla reclamata), nonché la intermediazione di tale , indicata nella Pt_3
Contr persona del Geom. dalla , quale tecnico di fiducia del committente Parte_4
così come risulta anche dal contratto stipulato, al punto 8) delle note particolari Pt_1
dell'offerta commerciale, quale tecnico incaricato dalla committenza nella qualità di progettista e direttore dei lavori per la parte architettonica.
Ulteriore questione che incide sulla valutazione del fumus, con riferimento al lamentato inadempimento di controparte, riguarda l'esistenza di irregolarità urbanistiche del bene che avrebbero determinato uno slittamento dell'esecuzione dei lavori.
In proposito, il reclamante non contesta specificamente l'esistenza di siffatte irregolarità, ma deduce che la loro esistenza doveva essere riscontrata prontamente dall'impresa appaltatrice rientrando nel suo incarico anche lo studio di fattibilità dell'opera (in relazione alla conseguibilità dei bonus fiscali) e la relativa istruttoria, trattandosi di società esperta del settore.
Trattasi di circostanza non sufficientemente provata dovendosi ritenere il committente comunque responsabile di eventuali irregolarità urbanistiche del bene di sua proprietà ostative dell'accesso al beneficio, a nulla rilevando che nell'atto di compravendita questi risulti legittimo perché costruito in epoca anteriore al 1967 (trattandosi di circostanza che nulla dice sull'eventuale esistenza, in concreto, di eventuali difformità successive alla originaria costruzione).
Peraltro, il contratto stipulato tra le parti non contiene affatto una regolamentazione dettagliata degli obblighi assunti in ordine all'accesso all'agevolazione del superbonus.
Se è indiscusso che l'accesso all'agevolazione sia elemento oggettivato nel contratto, avendone fatto le parti espresso riferimento nella determinazione del prezzo finale gravante sul committente, non può altrettanto dirsi rispetto al contenuto dell'obbligazione, in concreto, gravante sulla convenuta, qualificata in contratto quale mera appaltatrice delle opere.
Il riferimento alle agevolazioni fiscali è contenuto, infatti, solamente al n. 7) delle note particolari dell'offerta commerciale in cui si stabilisce “le pratiche inerenti al superbonus
110% ed eventuali detrazioni fiscali compatibilmente utilizzabili a favore del committente, ogni altro onere tecnico amministrativo e finanziario saranno gestite da Parte_5
n. 5020/2024 r.g.a.c. Pagina 4 nella sua espressa qualità di general contract e sin da oggi sarà Parte_6 CP_2
azienda affidataria dei lavori;
tutti i costi delle suddette pratiche sono a carico di CP_2
al prezzo stabilito innanzi”.
[...]
Dal regolamento contrattuale, dunque, non si riesce nemmeno a stabilire se l'appaltatrice avesse effettivamente assunto l'obbligazione di gestire la pratica di accesso al superbonus con conseguente responsabilità in caso di mancato conseguimento del beneficio fiscale imputabile al suo colpevole inadempimento.
Ancora, passando all'esame degli ulteriori motivi di reclamo, si evidenzia la correttezza della motivazione dell'ordinanza impugnata in ordine all'assenza di prova, anche in termini di mera verosimiglianza, circa l'esistenza del nesso causale tra il lamentato inadempimento dell'impresa e l'impossibilità di accesso alla misura del superbonus 110%.
A tal fine, è necessario richiamare brevemente il quadro normativo esistente, per quello che qui interessa, in materia di agevolazioni fiscali per l'edilizia.
L'articolo 119 del decreto-legge n.34 del 2020 (cd. decreto Rilancio) ha introdotto una detrazione pari al 110% delle spese relative a specifici interventi di efficienza energetica
(anche attraverso interventi di demolizione e ricostruzione) e di misure antisismiche sugli edifici (anche per la realizzazione di sistemi di monitoraggio strutturale continuo a fini antisismici).
La detrazione era ripartita dagli aventi diritto in 5 quote annuali di pari importo, in quattro quote annuali di pari importo per la parte di spesa sostenuta dal 1° gennaio 2022 e in dieci quote annuali di pari importo per le spese sostenute direttamente a partire dal periodo d'imposta 2024 (articolo 4-bis del decreto-legge 39 del 2024), salvo il caso di crediti fiscali ceduti per il quale rimane la ripartizione in quattro anni.
L'articolo 121 del medesimo decreto consentiva, inoltre, la possibilità generalizzata di optare, in luogo della fruizione diretta della detrazione per interventi in materia edilizia ed energetica, per un contributo anticipato sotto forma di sconto dai fornitori dei beni o servizi
(cd. sconto in fattura) o, in alternativa, per la cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante, in deroga alle ordinarie disposizioni previste in tema di cedibilità dei relativi crediti.
n. 5020/2024 r.g.a.c. Pagina 5 La detrazione poteva essere richiesta per le spese documentate e rimaste a carico del contribuente sostenute dal 1° luglio 2020 fino al 30 giugno 2022 (nuovo termine introdotto dal comma 66 della legge di bilancio 2021) per interventi effettuati sulle parti comuni di edifici condominiali, su unità immobiliari funzionalmente indipendenti e con uno o più accessi autonomi dall'esterno, site all'interno di edifici plurifamiliari, nonché sulle singole unità immobiliari (fino ad un massimo di due).
Successivamente, in primo luogo con il comma 28 della legge di bilancio 2022, e poi con l'articolo 9 del decreto-legge n.176 del 2022, ed infine con la legge di bilancio 2023 (comma
894), la disciplina è stata più volte modificata, rimodulando l'importo della misura, con scadenze differenziate, in base al soggetto beneficiario.
In sintesi, per gli interventi effettuati, il beneficio, da ripartire in quattro quote annuali di pari importo, spetta nella misura del 90% per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2023, nella misura ridotta al 70% per le spese sostenute nel 2024 e in quella ulteriormente ridotta al 65% per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2025.
Tale beneficio si applica anche agli interventi effettuati su edifici oggetto di demolizione e ricostruzione.
Tale disciplina si applica ai condomini, alle persone fisiche, alle organizzazioni non lucrative di utilità sociale, dalle organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale iscritte negli appositi registri.
La riduzione al 90 per cento della detrazione, prevista a partire dal 2023, non si applica
(rimanendo ferma la detrazione al 110 per cento) in alcuni casi specifici: agli interventi diversi da quelli effettuati dai condomini per i quali, alla data del 25 novembre, risulta effettuata, la comunicazione di inizio lavori asseverata ( ); agli interventi effettuati dai Pt_7
condomini per i quali la delibera assembleare che ha approvato l'esecuzione dei lavori risulta adottata in data antecedente alla data di entrata in vigore del sopra citato decreto- legge (ovvero in data 18 novembre 2022), sempre che tale data sia attestata, con apposita dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà dall'amministratore del ovvero, CP_3
nel caso in cui, ai sensi dell'articolo 1129 del codice civile, non vi sia l'obbligo di nominare l'amministratore e i condòmini non vi abbiano provveduto, dal condomino che ha presieduto l'assemblea, e a condizione che per tali interventi, alla data del 31 dicembre 2022, risulti n. 5020/2024 r.g.a.c. Pagina 6 effettuata la comunicazione di inizio lavori asseverata ( ); agli interventi effettuati dai Pt_7
condomini per i quali la delibera assembleare che ha approvato l'esecuzione dei lavori risulta adottata in una data compresa fra quella di entrata in vigore del richiamato decreto- legge (ovvero in data 18 novembre 2022) e quella del 24 novembre 2022, sempre che tale data sia attestata, con apposita dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà (rilasciata ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445) dall'amministratore del condominio ovvero, nel caso in cui non vi sia l'obbligo di nominare l'amministratore (articolo 1129 del codice civile), e i condòmini non vi abbiano provveduto, dal condomino che ha presieduto l'assemblea, e a condizione che per tali interventi, alla data dei 25 novembre 2022, risulti effettuata la comunicazione di inizio lavori asseverata
( ); agli interventi comportanti la demolizione e la ricostruzione degli edifici per i quali Pt_7
alla data del 31 dicembre 2022 risulta presentata l'istanza per l'acquisizione del titolo abilitativo;
agli interventi realizzati dagli Iacp su immobili, di proprietà o gestiti per conto dei comuni, adibiti a edilizia residenziale pubblica, ovvero dalle cooperative di abitazione a proprietà indivisa su immobili assegnati in godimento ai propri soci, la detrazione è confermata al 110% per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2023, purché, al 30 giugno
2023, siano stati eseguiti lavori per almeno il 60% dell'intervento complessivo;
agli interventi di incremento dell'efficienza energetica, di miglioramento o di adeguamento antisismico (fino al 2025) realizzati da soggetti del terzo settore che esercitano servizi socio- sanitari e assistenziali e i cui membri del consiglio di amministrazione non percepiscono alcun compenso.
Per le persone fisiche che realizzano interventi sugli edifici unifamiliari, invece, la detrazione del 110% spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2023, a condizione che alla data del 30 settembre 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il
30 per cento dell'intervento complessivo, nel cui computo possono essere compresi anche i lavori non agevolati.
È altresì prevista la possibilità di avvalersi dell'agevolazione fiscale (al 90 per cento) per tutto il 2023 per le spese sostenute per interventi realizzati sulle medesime unità immobiliari dalle persone fisiche a partire dal 1° gennaio 2023. Per avvalersi dell'agevolazione si devono verificare le seguenti condizioni: il contribuente sia titolare di diritto di proprietà o di diritto n. 5020/2024 r.g.a.c. Pagina 7 reale di godimento sull'unità immobiliare;
la stessa unità immobiliare sia adibita ad abitazione principale;
il contribuente abbia un reddito di riferimento non superiore a 15.000 euro.
Orbene, se da un lato il reclamante ha dimostrato che non avrebbe potuto accedere alla proroga anzidetta per assenza dei prescritti requisiti (reddito inferiore a 15.000 euro;
immobile adibito ad abitazione principale), non risulta altrettanto dimostrato che il mancato accesso alla misura sia conseguenza dell'inadempimento della reclamata.
A proposito si deve rilevare che: la presentazione dei titoli edilizi per l'avvio dei lavori è attività che, sebbene richieda l'assistenza di un tecnico, resta comunque di pertinenza del proprietario del bene (ovvero titolare di altro diritto reale o personale di godimento); che la committenza disponeva di un proprio tecnico di fiducia, incaricato anche quale direttore dei lavori;
che alla data di conclusione del contratto (luglio 2021) e di versamento dell'acconto
(14 dicembre 2021) la normativa all'epoca vigente prevedeva l'ammissione a beneficio, per gli immobili unifamiliari di cui alla lettera b) dell'art. 119 co. 8 bis del Decreto-Legge 19 maggio 2020, n. 34, delle sole spese sostenute dal 1° luglio 2020 fino al 30 giugno 2022.
È solo con la legge di bilancio 2022 (legge n. 234 del 30.12.2021) che il termine viene nuovamente prorogato prevedendo, al comma 28, che “Per gli interventi effettuati su unità immobiliari dalle persone fisiche di cui al comma 9, lettera b), la detrazione del
110 per cento spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022, a condizione che alla data del 30 giugno 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 30 per cento dell'intervento complessivo”.
Orbene, la circostanza che la mancata realizzazione di almeno il 30% dei lavori entro il giugno del 2022 (quale nuova scadenza sopravvenuta rispetto al momento di conclusione del contratto) sia imputabile alla società convenuta per inadempimento delle obbligazioni sulla stessa gravante è circostanza non sorretta da quel minimo di verosimiglianza necessaria per ritenere integrato il fumus della pretesa azionata dal ricorrente dovendosi evidenziare che, quanto meno fino all'aprile del 2022, non era stato nemmeno definito un progetto esecutivo definitivo in considerazione delle modifiche richieste dalla committenza
(risultanti dalla documentazione prodotta dallo stesso reclamante) nonché delle irregolarità
n. 5020/2024 r.g.a.c. Pagina 8 urbanistiche riscontrate (non essendo contestato che il abbia provveduto alla Pt_1
demolizione delle opere difformi solo nel marzo 2022).
§2. A parere del Collegio, inoltre, non sussiste nemmeno il paventato periculum in mora per la concessione dell'invocata misura conservativa.
Come noto, l'art. 671 cod. proc. civ. condiziona la concessione del sequestro conservativo sui beni del debitore alla fondatezza del timore del creditore «di perdere la garanzia del proprio credito».
Il periculum in mora è, dunque, tipizzato dall'art. 671 nel “fondato timore di perdere la garanzia del credito”: la relativa valutazione è rimessa al prudente apprezzamento del giudice, il quale può utilizzare sia elementi di carattere oggettivo che soggettivo.
È infatti consolidato in giurisprudenza l'orientamento secondo il quale il periculum in mora che giustifica la concessione di un sequestro conservativo può essere desunto sia da elementi obiettivi concernenti la capacità patrimoniale del debitore in rapporto all'entità del credito, sia da elementi soggettivi evincibili dal comportamento del debitore, tali da lasciare presumere che egli, al fine di sottrarsi all'adempimento, ponga in essere atti dispositivi idonei a provocare l'eventuale deprezzamento del proprio patrimonio, sottraendolo all'esecuzione forzata (cfr. ex multis Trib. Roma, III, 8 giugno 2015, n. 12452; Trib. Bari,
III, 18 ottobre 2012).
Invero, il sequestro conservativo è una misura cautelare di carattere patrimoniale finalizzata a tutelare la fruttuosità dell'eventuale espropriazione forzata, laddove vi sia il pericolo di dispersione da parte del debitore dei beni costituenti la garanzia del credito, ai sensi dell'art. 2740 c.c.
La concessione della misura è subordinata alla sussistenza, accertata sulla base di un'indagine meramente sommaria, del fumus boni iuris, vale a dire di una situazione che consenta di ritenere probabile la fondatezza della pretesa creditoria, e del periculum in mora, cioè del fondato timore di perdita della garanzia del credito vantato.
Per il requisito del periculum, nel sequestro conservativo non è sufficiente la sussistenza del pericolo di un “pregiudizio irreparibile” al diritto fatto valere, ma è necessario specificamente che il pericolo si sostanzi nel rischio di perdita e/o diminuzione del patrimonio del debitore costituente la garanzia del credito.
n. 5020/2024 r.g.a.c. Pagina 9 Tale requisito, va accertato, dunque, mediante un giudizio prognostico negativo in ordine alla conservazione della garanzia patrimoniale, da effettuarsi secondo una valutazione in concreto, che può fondarsi su elementi soggettivi e/o su elementi oggettivi che possono essere presi in considerazione anche alternativamente (cfr. Tribunale Napoli, 01/04/2020).
Ciò significa che non rilevano, ai fini dell'accertamento del periculum, tutte le condotte distrattive o comunque espressione di una capacità a dissipare poste in essere dal debitore, ma sole quelle che, avuto riguardo al momento in cui sono state poste in essere rispetto al sorgere del credito e alla loro incidenza sul patrimonio della società e/o del debitore, facciano ritenere verosimile e soprattutto attuale il rischio che il sequestro mira ad evitare e cioè che il debitore possa liberarsi del suo patrimonio impedendo ai creditori di soddisfarsi.
Pertanto, il concetto di “perdita delle garanzie” di cui all'art. 671 implica necessariamente una diminuzione delle stesse che non può consistere nella mera oggettiva sproporzione tra il credito ed il patrimonio già ab origine esistente ma devono ravvisarsi ragioni specifiche per temere la sottrazione o dispersione del patrimonio (Tribunale Torino sez. fer., 14/09/2013).
L'art. 671 rientra, infatti, tra i mezzi di conservazione della garanzia patrimoniale cd. generica che, nel linguaggio tecnico-giuridico dei codici del 1940/1942, è quella patrimoniale offerta ai creditori da tutti i beni diritti e valori che, attualmente o in futuro, compongano il patrimonio di una persona fisica o giuridica (art. 2740, comma 1, c.c.).
In ragione di ciò, nella recente giurisprudenza di merito si è osservato che il riferimento normativo al fondato timore di perdere la garanzia generale offerta alla pretesa dalle componenti attive del patrimonio del debitore, impone di considerare quali condizioni per la valutazione del periculum in mora ai fini della concessione del sequestro conservativo: a) che la garanzia, rispetto al momento in cui il credito è sorto, si sia assottigliata ovvero si stia o almeno rischi di assottigliarsi quanti-qualitativamente, e questo per condotte dispositive del debitore o per l'aggressione che dei suoi beni abbiano fatto o stiano per fare altri creditori;
b) che il timore sia fondato, ovvero si basi su elementi oggettivamente attinenti alla sfera giuridica del debitore stesso o all'indole fraudolenta desumibile dalle sue condotte
(cfr. Trib. Milano, 27 marzo 2019).
n. 5020/2024 r.g.a.c. Pagina 10 In sostanza, pur a fronte di una riduzione, anche significativa, del patrimonio del debitore, non sussiste il periculum quando non vi siano elementi in base a cui ritenere che il debitore, per sottrarsi all'adempimento, ponga in essere atti dispositivi idonei a provocare l'eventuale depauperamento del suo patrimonio, sottraendolo alla esecuzione forzata (Trib. Larino 21 aprile 2010).
Non è, in ogni caso, sufficiente al fine di ritenere sussistente il “periculum in mora”, il mero rifiuto di adempiere giacché il pericolo che giustifica la concessione della misura conservativa deve essere ragionevolmente fondato.
Ebbene, l'assenza di condotte distrattive o comunque idonee a diminuire la garanzia patrimoniale da parte del debitore, la carenza di procedure esecutive, individuali o concorsuali, in corso, le argomentazioni svolte dalla convenuta circa le difficoltà economiche subite a causa della pandemia, superate dal 2022-2023, anni in cui si è registrato un significativo aumento del volume di affari, i documentati problemi di salute
Contr dell'amministratore della , quale giustificazione addotta da quest'ultima al ritardo nel deposito del bilancio relativo all'esercizio del 2022, che secondo il ricorrente esprimerebbe la “volontà di dissimulare la propria posizione debitoria” (prospettazione comunque sconfessata dal successivo deposito del bilancio dal quale risulta la copertura della perdita dell'esercizio 2021), sono tutte circostanze che, a parere del Collegio, escludono la sussistenza del richiesto requisito del periculum.
§3. Le spese di lite vanno poste a carico della reclamante secondo il criterio della soccombenza, e vengono liquidate come in dispositivo ai sensi del DM 55/2014, così come modificato dal DM 147/2022, con applicazione dei parametri minimi relativi allo scaglione previsto per i procedimenti aventi valore indeterminabile – complessità bassa, tenuto conto della natura della controversia e della sostanziale assenza di attività istruttoria.
Rilevato che il reclamo è stato integralmente rigettato, sussistono i presupposti di cui all'articolo 13, comma l quater, del Testo Unico sulle Spese di Giustizia, D.P.R. n.
115/2002 (secondo il quale "quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma l-bis. Il giudice dà
n. 5020/2024 r.g.a.c. Pagina 11 atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l
'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso").
P.Q.M.
Il Tribunale di Potenza, sul reclamo proposto da avverso l'ordinanza Parte_1
pubblicata il 29.11.2024 a firma del Giudice Dott.ssa Lucia Gesummaria nel procedimento cautelare n. R.G. 2050-1/2024, avente ad oggetto ricorso ex art. 671 c.p.c., così provvede:
1) Rigetta il reclamo;
2) Condanna il reclamante alla refusione delle spese del presente grado del Parte_1
giudizio cautelare in favore della reclamata che si liquidano CP_1
complessivamente in euro 2.608,00, oltre iva e cpa e spese generali come per legge;
3) Dà atto dell'esistenza dei presupposti per il versamento da parte del reclamante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il reclamo ai sensi dell'art. 13 co. 1 quater D.P.R. 30.5.02 n. 115.
Così deciso in Potenza il 25.03.2025, in camera di consiglio.
Si comunichi.
Il Giudice est. Il Presidente
Dott.ssa Rachele Dumella De Rosa Dott.ssa Rosa Maria Verrastro
n. 5020/2024 r.g.a.c. Pagina 12