Rigetto
Sentenza 2 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 02/01/2026, n. 25 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 25 |
| Data del deposito : | 2 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00025/2026REG.PROV.COLL.
N. 08780/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Settima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 8780 del 2023, proposto dalla signora LE SI, rappresentata e difesa dall'avvocato Alfonso Capotorto, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di San Giuseppe Vesuviano-Commissione straordinaria di gestione dell’ente, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Antonello Miranda, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia.
per la riforma
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Campania (sezione terza) n. 01938/2023, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di San Giuseppe Vesuviano;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, c.p.a.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 3 dicembre 2025 il Cons. LI DD;
Viste le istanze di passaggio in decisione senza discussione depositate dalle parti;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. La signora LE SI chiede la riforma della sentenza in epigrafe indicata che ha respinto il ricorso proposto avverso l’ordinanza n. 50 del 22 maggio 2018 con cui il Comune di San Giuseppe Vesuviano ha ingiunto la demolizione di un capannone con platea di fondazione e pilastri in elevazione in cemento armato e con muratura in conglomerato cementizio, realizzato in assenza di permesso di costruire in area soggetta a vincoli paesaggistici ed ambientali.
2. Il T.a.r. respingeva il ricorso, rilevando che il manufatto in questione era privo del necessario titolo edilizio e non era riconducibile né alla DIA prot. n. 6311 del 24 febbraio 2015 né alla domanda di condono del 1986, entrambe relative ad opere diverse per consistenza e materiali.
3. La signora SI ha interposto appello, articolando due motivi di gravame.
4. Si è costituito in resistenza il Comune di San Giuseppe Vesuviano.
5. In vista dell’udienza di trattazione entrambe le parti hanno depositato memorie, insistendo nelle rispettive difese.
6. All’udienza di smaltimento dell’arretrato del 3 dicembre 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
7. Osserva in via preliminare il collegio che l’appellante non ha impugnato il capo dd) della sentenza con cui è stato respinto il motivo di ricorso relativo all’illegittimità dell’impugnato provvedimento per violazione dell’art. 10 bis l. 241/1990. Su tale capo si è quindi formato il giudicato.
8. Premesso quanto sopra, l’appello è infondato.
9. Con il primo motivo di appello l’appellante deduce “ ERROR IN JUDICANDO - VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE ARTT. 39, 63, 64 E 65 C.P.A., 115 C.P.C. IN RELAZIONE AGLI ARTT. 35, 38, 44 LEGGE 47/85, ARTT. 22, 23, 27, 31,33, 36 E 37 D.P.R. 380 DEL 6/6/01 – CONTRADDITTORIETA MANIFESTA – OMESSA VALUTAZIONE DELLA DOCUMENTAIZONE DEPOSITATA DAL COMUNE – OMESSA VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI NON CONTESTAZIONE ”. Il giudice di primo grado sarebbe incorso in errore nel respingere il ricorso, senza considerare la documentazione versata in atti dal Comune da cui risulta l’avvenuto rispristino dello stato dei luoghi.
10. Il motivo è infondato.
11. Il ripristino dello stato dei luoghi mediante l’eliminazione dell’abuso, eseguito dall’interessata con SCIA prot. n. 26517 del 9 luglio 2018, costituisce mera esecuzione dell’ordine di demolizione e ne conferma, anziché smentire, la legittimità.
12. Il ripristino dello stato dei luoghi per effetto della SCIA del 2018 evidenzia, a tutto concedere, il sopravvenuto difetto di interesse della ricorrente all’annullamento dell’ingiunzione a demolire ormai eseguita, ma non certo l’illegittimità originaria della medesima.
13. Per altro verso, e contrariamente a quanto asserisce l’appellante, il giudice di primo grado ha preso in esame la produzione documentale del Comune, assegnandole la giusta valenza probatoria di elemento che conferma la natura abusiva del manufatto oggetto dell’ordine di demolizione poiché la SCIA del 2018 è stata presentata dalla ricorrente “ nel dichiarato intento di riportare l’immobile alla conformazione assentita proprio con la DIA del 2015 ” (capo aa della sentenza).
14. Inconferente si rivela, pertanto, il richiamo al principio di non contestazione avendo il T.a.r. correttamente valutato la circostanza di fatto non contestata- l’avvenuta rimozione dell’abuso- traendone la logica conseguenza della conferma della mancanza di titolo edilizio per l’intervento contestato.
15. Il motivo deve, quindi, essere respinto.
16. Con il secondo motivo di appello l’appellante deduce “ ERROR IN IUDICANDO - VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE ARTT. 34, 39, 63, 64 E 65 C.P.A., 112 E 115 C.P.C. IN RELAZIONE AGLI ARTT. 35, 38, 44 LEGGE 47/85 - ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DI PRESUPPOSTI, ARBITRARIETÀ, IRRAZIONALITÀ, TRAVISAMENTO E SVIAMENTO DALLA CAUSA TIPICA. VIOLAZIONE DELL’ART. 3 L. 7 AGOSTO 1990, N. 241. VIZIO DI MOTIVAZIONE. ” il T.a.r. avrebbe erroneamente escluso la rilevanza della pendenza della domanda di condono, stante la perfetta corrispondenza delle opere oggetto dell’ordinanza di demolizione con quelle oggetto di condono.
17. Il motivo è infondato.
18. Come emerge dalla relazione del Comune richiamata dall’appellante e dai documenti ad essa allegati, con SCIA prot. n. 26517 del 9 luglio 2018 l’interessata ha eliminato le opere abusive contestate con l’ordinanza impugnata, riportando il manufatto alla conformazione assentita con la DIA del 2015.
19. L’opera contestata con l’ordinanza impugnata – un manufatto di mq 142 caratterizzato da intelaiatura con platea e pilastri in cemento armato e da pareti in conglomerato cementizio- non è riconducibile né alla DIA del 2015- relativa invece ad un fabbricato con struttura in muratura e pareti di tufo- né, a maggior ragione, alla domanda di condono del 30 settembre 1986 che, come osservato dal T.a.r., afferisce ad opere diverse per consistenza volumetrica e destinazione funzionale.
20. Peraltro, dalle foto allegate al verbale di sopralluogo del 15 marzo 2018 (produzione comune del 16 gennaio 2018) emerge che il manufatto in contestazione era, all’epoca dell’accertamento, ancora allo stato grezzo, sicché lo stesso non poteva essere compreso nelle opere ultimante entro il 1982, come dichiarato nella domanda di condono.
21. Quanto all’ulteriore documentazione citata dall’appellante (l’atto di proprietà del 19 novembre 1964, la licenza edilizia n. 417/1974- non materialmente rinvenuta nell’archivio comunale- la perizia giurata e lo stralcio planimetrico del 1979 citato nella relazione tecnica comunale), da essa si evince solo la presenza di un generico corpo di fabbrica ma non l’asserita preesistenza del manufatto oggetto dell’ordinanza di demolizione, nella struttura e consistenza contestate, in contrasto con le evidenze istruttorie dell’amministrazione che ne attestano, come osservato, il mancato completamento alla data del sopralluogo del 15 marzo 2018.
22. Anche il secondo motivo di appello deve, per tali ragioni, essere respinto con conseguente reiezione integrale dell’appello.
23. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna la signora LE SI alla rifusione, a favore del Comune di San Giuseppe Vesuviano, delle spese del presente grado di giudizio che si liquidano in euro 4.000,00 (quattromila/00), oltre a spese generali e accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 3 dicembre 2025, tenuta da remoto ai sensi dell’art. 87, comma 4 bis, c.p.a., con l'intervento dei magistrati:
Marco PA, Presidente
LI DD, Consigliere, Estensore
Ugo De Carlo, Consigliere
Ofelia Fratamico, Consigliere
Francesca Picardi, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| LI DD | Marco PA |
IL SEGRETARIO