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Sentenza 18 settembre 2024
Sentenza 18 settembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 18/09/2024, n. 3642 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 3642 |
| Data del deposito : | 18 settembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
La Corte di Appello di Napoli – sezione Persona, Famiglia, Minori - riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. ssa Efisia Gaviano Presidente relatore
Dott.ssa Silvana Sica Consigliere
Dott. Stefano Risolo Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1419 del Ruolo Generale degli affari contenziosi dell'anno 2023, avente ad oggetto: dichiarazione giudiziale di paternità e vertente
TRA
( c.f. ), elettivamente domiciliato in Napoli alla via Parte_1 C.F._1
Francesco Crispi n.36/a, presso lo studio dell'avvocato Ettore Montella (cf ), C.F._2
che lo rappresenta e lo difende in virtù di procura in atti;
fax 08119181247; pec: Email_1
Appellante
E
( cf ), elettivamente domiciliata in Marano di Napoli CP_1 CodiceFiscale_3
(Napoli) alla via Merolla n.6 presso lo studio dell'avvocato Filomena Cavallo (cf
) che la rappresenta e la difende in virtù di procura in atti. C.F._4
Fax 0815865049; pec: Email_2
Appellata
Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Napoli
Interventore ex lege
CONCLUSIONI L'appellante ha concluso riportandosi integralmente al proposto gravame e chiedendone il totale accoglimento.
L'appellata si è riportata ai propri scritti difensivi ed alle conclusioni in essi rassegnate, chiedendo il rigetto dell'avverso gravame.
Il P.G. ha chiesto il rigetto della impugnazione
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
con ricorso depositato in data 19.12.2017 dinanzi al Tribunale di Napoli, dopo CP_1
aver premesso:
- che, negli anni 1962/1964, la di lei madre , nata a [...] il [...], aveva avuto Persona_1
una relazione more uxorio con e che lei era nata dalla predetta relazione, in data Parte_1
8.8.1964;
- che il non aveva inteso procedere al suo riconoscimento;
PT
- che era venuta a conoscenza della suddetta circostanza e della identità del padre, dopo il compimento della maggiore età; aveva chiesto accertarsi e dichiararsi in suo favore la paternità del con ogni conseguente PT
adempimento di legge.
Si era costituito , il quale nella propria comparsa di risposta aveva esposto che Parte_1 aveva effettivamente avuto nei primi anni “60 una relazione affettiva con la madre della ricorrente, ma che tale relazione era cessata in epoca ben anteriore al concepimento di quest'ultima. Il predetto aveva inoltre precisato che lui e la madre della nel 1963 erano stati condannati in sede penale CP_1 per l'intervenuta interruzione di una gravidanza e che, dopo tale evento risalente all'aprile del 1963, la loro relazione si era definitivamente interrotta;
egli si era difatti trasferito in Liguria ed aveva fatto ritorno a Quarto nel 1966, allorquando aveva conosciuto quella che sarebbe diventata sua moglie.
Inoltre, il aveva evidenziato di non aver mai ricevuto alcuna richiesta né dalla madre della PT ricorrente né da quest'ultima, per cui quanto affermato dalla controparte appariva del tutto inverosimile.
Il predetto aveva quindi concluso per il rigetto della domanda, con condanna della ricorrente al risarcimento dei danni morali, fisici e psicologici da egli subiti a causa dell'instaurato giudizio e con vittoria delle spese di lite.
Nel corso del giudizio di primo grado, con ordinanza del 18.6.2019, era stato disposto procedersi con la CTU al fine di accertare la paternità o meno del tuttavia la stessa non era stata in concreto PT
effettuata a causa del rifiuto da parte del predetto di sottoporsi alle relative indagini genetiche. Con successiva ordinanza depositata il 15.2.2021 era stata ammessa la prova per interpello e per testi articolata dalla;
il non era tuttavia comparso a rendere l'interrogatorio formale e CP_1 PT successivamente, con ordinanza dell'1.7.2021, il Giudice istruttore aveva dichiarato la CP_1
decaduta dalla prova ed aveva disposto il rinvio per la precisazione delle conclusioni.
Il predetto procedimento era stato infine deciso con la sentenza n. 563/23, con la quale il Tribunale di Napoli aveva accolto la domanda della e conseguentemente dichiarato che CP_1 Parte_1
era il padre della predetta, ponendo le spese del giudizio a carico di quest'ultimo.
[...]
A fondamento di tale decisione il Tribunale aveva posto anzitutto in evidenza che il rifiuto da parte del convenuto - supposto padre biologico - di sottoporsi all'accertamento genetico e quindi al test del
DNA, integrava una circostanza che poteva essere utilizzata dal Giudice per fondare il proprio convincimento sulla sussistenza del vincolo di filiazione del predetto con il soggetto che chiedeva il riconoscimento quale figlio.
Ancora, il primo giudice aveva sottolineato che la mancata presenza del convenuto all'interrogatorio formale deferito ed ammesso nei suoi confronti, poteva integrare l'ammissione delle circostanze oggetto dello stesso interrogatorio.
Vi era poi la circostanza che il aveva ammesso che lui e la madre della si erano PT CP_1
conosciuti ed avevano avuto una relazione, sia pure terminata -a suo dire- prima del concepimento della attrice e ciò rappresentava un ulteriore argomento di prova complementare rispetto agli elementi già esaminati. Non era stata quindi contestata l'esistenza della relazione affettiva tra i predetti e nemmeno il carattere intimo della stessa, tanto da essersi verificata la gravidanza della donna nel mese di aprile 1963.
In ragione degli elementi acquisiti il giudicante aveva inoltre ritenuto altamente verosimile che la suddetta relazione all'epoca del concepimento dell'attrice non fosse affatto conclusa e che i due giovani la mantenessero ancora integra con le medesime dinamiche di coppia che avevano portato pochi mesi addietro alla precedente gravidanza. Il tutto considerando altresì che non erano state acquisite prove contrarie ed elementi certi relativi alla conclusione della relazione dei predetti in epoca compresa tra l'aprile e gli ultimi mesi del 1963 e, soprattutto, quanto sopra risultava avvalorato dal comportamento processuale della parte, finalizzato a sottrarsi ad ogni accertamento istruttorio diretto, rispetto alla domanda di dichiarazione giudiziale di paternità.
Avverso detta sentenza ha proposto appello , il quale a fondamento del proprio Parte_1
gravame, previa istanza di sospensiva della esecutività della sentenza impugnata, ha lamentato:
-l'errata applicazione di un principio di diritto, in quanto la sentenza in esame era viziata ed andava riformata nella parte in cui si era ritenuto - richiamando sul punto quanto affermato dalla giurisprudenza della Suprema Corte - che la circostanza del rifiuto di effettuare il test del DNA da parte del supposto padre biologico, poteva essere utilizzata dal Giudice per fondare il proprio convincimento sulla sussistenza del vincolo di filiazione. Il principio giurisprudenziale richiamato dal Tribunale non era difatti applicabile alla fattispecie in questione in quanto ben diversa da quella esaminata dalla Suprema Corte, che si fondava sul caso in cui il Tribunale aveva dichiarato la paternità naturale del resistente, dando atto dell'esito delle prove testimoniali e del ripetuto, ostruzionistico e non giustificato rifiuto a sottoporsi ai prelievi genetici disposti dal C.T.U.
Diversamente nel caso di specie non era stata svolta alcuna attività istruttoria e non vi erano né testimoni nè un documento che attestassero la sussistenza di un rapporto tra la madre della ricorrente ed il resistente nel periodo del concepimento.
Al contrario, il resistente aveva adeguatamente argomentato e dichiarato di aver avuto sì rapporti occasionali con la ricorrente, ma ben prima del presunto concepimento, fornendo prova certa che tale occasionale relazione si era conclusa con un aborto clandestino molto prima del concepimento.
-l'errata applicazione di un principio di diritto in quanto, laddove la sentenza di primo grado aveva affermato, richiamando la giurisprudenza della Suprema Corte, che “la ricerca della paternità naturale si basa sul principio della libertà della prova”, non aveva tenuto conto del fatto che se era vero che il giudice di merito poteva legittimamente trarre il proprio convincimento, in ordine all'esistenza di un rapporto di filiazione, da risultanze probatorie dotate di mero valore indiziario, l'ultimo comma dell'art. 269 c.c., affermava comunque che la sola dichiarazione della madre e la sola esistenza di rapporti tra la madre e il preteso padre all'epoca del concepimento, non costituivano prova della filiazione, a maggior ragione nel caso in cui non vi era stato alcun rapporto durante il periodo del concepimento.
- la carenza assoluta di motivazione ed evidente erroneità della decisione. Il giudice di prime cure non aveva operato alcuna valida ricostruzione dei fatti oggetto della causa, se non oltremodo sommaria e lacunosa per cui la sentenza in esame sotto tale aspetto era certamente viziata ed andava riformata. Il primo giudice aveva inoltre capovolto le deduzioni delle parti ed era arrivato a sostenere che quanto dichiarato dal resistente – benché circostanziato e dettagliato – costituisse prova a favore della ricorrente, mentre il predetto si era limitato a dichiarare di aver avuto dei rapporti occasionali con la resistente, ma ben prima del presunto concepimento.
- la carenza assoluta di motivazione in quanto la sentenza di primo grado era basata su una inesistente ricostruzione della fattispecie in esame, tale da determinare un inevitabile travisamento dei fatti.
Ancora, l'appellante ha lamentato:
--- che la decisione di accoglimento non trovava alcuna concreta motivazione nè alcuna materiale evidenza istruttoria, in quanto la ricorrente non aveva né dimostrato né chiesto di dimostrare mediante idonei mezzi di prova come il avrebbe potuto essere il padre naturale della istante dato che PT nel periodo del presunto concepimento compreso tra novembre e dicembre 1963 si trovava a risiedere a molti chilometri di distanza. La ricorrente inoltre non aveva nemmeno dimostrato o tentato di dimostrare che vi erano stati incontri tra la madre della attrice ed il successivi al febbraio PT
1963. A ciò doveva aggiungersi che i testimoni indicati dalla ricorrente avevano evitato di comparire nonostante i rinvii concessi e la predetta era stata dichiarata decaduta dalla prova;
--- che la sentenza impugnata non aveva fatto riferimento ad alcun accertamento sull'interesse ad agire della ricorrente;
--- che il rifiuto di sottoporsi al test clinico da parte del non poteva essere qualificato come PT
ingiustificato, essendosi il resistente dichiarato “settantanovenne, invalido civile e portatore di gravissimi deficit quali cardiopatia, sordità, depressione, ipovedente e affetto da grave demenza senile, nonché di temere di poter soffrire, a seguito dell' accertamento medico un enorme sforzo fisico e psichico costituente un serio rischio per la sua precaria salute”.
Inoltre, il presunto ingiustificato rifiuto, costituiva idonea prova nell'accertamento di paternità soltanto in un quadro indiziario già di per sé sufficiente a provare con un certo grado di sicurezza la probabilità della paternità. Nella fattispecie, invece, alcuna circostanza di fatto era stata mai provata e nemmeno dedotta dalla ricorrente;
--- che a causa di un errore materiale nella valutazione dei presupposti in sentenza era stato riportato che il PM “concludeva per l'accoglimento della domanda”, quando in realtà la richiesta del PM era completamente opposta: “Il PM letti gli atti;
rilevato che la ricorrente non ha fornito la prova della esistenza, all'epoca del concepimento, di una relazione sentimentale tra la madre ed il Persona_1
resistente;
ritenuto che
nel caso di specie il rifiuto opposto dal resistente alla sottoposizione del test del DNA non può da solo fornire la prova della paternità
p.q.m.
chiede rigettarsi la domanda”. Orbene, quanto sopra era senza alcun dubbio sintomo dell'evidente travisamento dei presupposti a sostegno della sentenza, che si palesava quindi affetta da un insanabile vizio di motivazione, e pertanto doveva essere riformata;
---che doveva ritenersi errata la condanna alle spese in quanto ingiusta e punitiva, quantificata peraltro in maniera sproporzionata all'attività svolta dalla ricorrente.
Tanto rilevato, il ha concluso chiedendo la riforma della sentenza in esame, con PT
conseguente rigetto della avversa domanda e con condanna della ricorrente al pagamento dei danni morali, fisici e psicologi da egli subiti a causa dell'instaurato giudizio. Ancora, ha chiesto dichiararsi per l'effetto che non era figlia di , con conseguente condanna di CP_1 Parte_1
al pagamento delle spese e dei compensi oltre spese generali, IVA e CPA per entrambi CP_1
i gradi di giudizio. Infine in via istruttoria, per l'ipotesi in cui questa Corte lo avesse ritenuto necessario, l'appellante ha chiesto ammettersi prova testimoniale come articolata nell'atto di gravame.
Si è costituita la quale ha preliminarmente rilevato che l'atto di appello era CP_1
improponibile, inammissibile, improcedibile ed infondato in fatto ed in diritto.
A sostegno di quanto sopra la predetta ha argomentato che il non aveva negato di Parte_1
aver intrattenuto una relazione affettiva con la sig.ra , In particolare, mentre il Persona_1 PT
aveva affermato che la relazione era finita successivamente alla sentenza di condanna penale per aborto clandestino, la madre della attrice a nome aveva asserito di essere stata la Persona_1
compagna del ancora per alcuni anni successivi e precisamente sino a quando il PT PT non si era unito in matrimonio con l'attuale moglie .
Inoltre, il aveva affermato di non essersi sottoposto al test genetico perché affetto da gravi PT
patologie, tuttavia il suddetto test si eseguiva mezzo di un prelievo di sangue o a mezzo di tampone boccale. Si trattava di due mezzi assolutamente non invasivi che non ledevano la sensibilità del soggetto e non provocavano alcun nocumento;
inoltre, in caso di inamovibilità del soggetto la legge concedeva il privilegio dell'accesso presso l'abitazione ed era quindi sufficiente una semplice istanza documentata al fine di ottemperare all'invito.
Inoltre, ex artt. 269 c.c. e 116 c.p.c., il rifiuto di sottoporsi all'esame del DNA ben poteva rientrare tra gli argomenti idonei a fondare il convincimento del Giudice.
Tale accertamento genetico consentiva di ottenere una valida prova, senza alcuna forzatura rispetto alla volontà e libertà dell'individuo nei confronti del quale era in corso l'accertamento. Il rifiuto ingiustificato del a sottoporsi a tale esame integrava quindi una prova convincente per PT
ritenere fondata la domanda avanzata dalla istante.
La pertanto, opponendosi alla sospensione della esecuzione della sentenza gravata, ha CP_1
concluso come segue:
1)rigettare l'appello cosi come proposto poiché del tutto inammissibile, improponibile, improcedibile ed infondato in fatto ed in diritto;
2) confermare la sentenza n.563/2023 resa dal Tribunale di Napoli il 18.01.2023 e la relativa istanza di correzione dell'errore materiale riportato nel dispositivo della suddetta sentenza, laddove la data di nascita di veniva indicata nel 18.8.64 in luogo dell'8.8.64; CP_1
3) in via subordinata e solo nella denegata ipotesi di ammissione dei mezzi istruttori: nomina di CTU per la esecuzione del test genetico, nonché prova diretta e contraria con gli stessi testi, per i mezzi istruttori articolati dall'appellante, nonché prova diretta sulle circostanze indicate, che qui si intendono per riportate.
Spese vinte. Disposta la trattazione scritta del presente procedimento, all'udienza del 17.1.2024 questo Collegio ha trattenuto la causa in decisione con i termini ex art. 190 c.p.c.
Tanto premesso, ritiene questa Corte di dover sin da ora sottolineare che non si è previamente pronunziata sulla richiesta di sospensiva, in quanto la stessa si fondava sui medesimi motivi addotti ai fini della decisione nel merito, per cui ha inteso valutare - in uno a quest'ultimo - anche la domanda cautelare.
Rilevato quanto sopra, per quanto si debbano ora esaminare i motivi posti dal a fondamento PT
del proposto gravame, questa Corte ritiene opportuno previamente ricordare che l'azione di cui si tratta, finalizzata al riconoscimento giudiziale di paternità, è prevista e disciplinata dall'art. 269 c.c.
e che, al comma 2 di detta norma è stabilito che: “la prova della paternità e della maternità può essere data con ogni mezzo”. Ancora, nella stessa norma al comma 4 viene chiarito che: “la sola dichiarazione della madre e la sola esistenza di rapporti tra la madre e il preteso padre all'epoca del concepimento non costituiscono prova della paternità”.
Si deve quindi sottolineare che, in tema di dichiarazione giudiziale di paternità, l'ultimo comma dell'art. 269 cod. civ., ha senz'altro introdotto una limitazione di carattere probatorio, stabilendo che la sola dichiarazione della madre e la sola esistenza di rapporti tra la madre ed il preteso padre all'epoca del concepimento non costituiscono prova sufficiente della paternità naturale;
tale limitazione tuttavia non ha reso indefettibile la dimostrazione della esistenza di tali rapporti, in quanto la disposizione appena richiamata va coordinata con quella del secondo comma dello stesso art. 269
c.c. in forza della quale la prova della paternità e della maternità può essere data con qualsiasi mezzo
( cfr. sull'argomento Cass. sent. n. 27392/05 ).
A quanto sopra deve aggiungersi che il richiamato comma 2, che consente di utilizzare ogni mezzo di prova, non pone alcun limite in ordine ai mezzi attraverso i quali può essere dimostrata la paternità, per cui il giudice di merito, dotato di ampio potere discrezionale al riguardo, può legittimamente fondare il proprio convincimento sulla effettiva sussistenza di un rapporto di filiazione anche su risultanze istruttorie dotate di valore puramente indiziario ( cfr Cass. sent. n.
12166/05).
Tanto rilevato in via di principio si deve ora ricordare, quanto al caso concreto, che CP_1 nata l'[...], a [...] propria domanda ha affermato che dopo il raggiungimento della maggiore età aveva saputo di essere nata da una relazione more uxorio negli anni 1962/1964 tra la propria madre, e . Persona_1 Parte_1
Quest'ultimo, nel costituirsi, ha ammesso di aver avuto nei primi anni 60, una relazione affettiva con la madre della istante, tuttavia ha precisato che la stessa era cessata in epoca ben anteriore all'epoca del concepimento di quest'ultima. A ciò il predetto ha aggiunto che insieme alla madre della , CP_1 nel 1963, erano stati condannati in sede penale per l'intervenuta interruzione di una gravidanza e che dopo tale evento, risalente all'aprile del 1963, la loro relazione si era definitivamente interrotta.
Ciò posto, si deve a questo punto esaminare il primo motivo gravame, con il quale il ha PT
rilevato che la sentenza in esame era viziata ed andava riformata per la parte in cui si era ivi ritenuto
- richiamando sul punto quanto affermato dalla giurisprudenza della Suprema Corte - che la circostanza del rifiuto di effettuare il test del DNA da parte del supposto padre biologico, poteva essere utilizzata dal Giudice per fondare il proprio convincimento sulla sussistenza del vincolo di filiazione. Il richiamato principio non era tuttavia applicabile alla fattispecie in questione, in quanto ben diversa da quella esaminata dalla Suprema Corte, che si fondava sul caso in cui il Tribunale veva dichiarato la paternità naturale del resistente, dando atto dell'esito delle prove testimoniali e del ripetuto, ostruzionistico e non giustificato rifiuto a sottoporsi ai prelievi genetici disposti dal C.T.U., mentre nel caso di specie non era stata svolta alcuna attività istruttoria e non vi erano né testimoni nè un documento che attestassero la sussistenza di un rapporto tra la madre della ricorrente ed il resistente nel periodo del concepimento.
Tanto rilevato ed acclarato che la sola dichiarazione della madre e la sola esistenza di rapporti tra la madre e il preteso padre all'epoca del concepimento non costituiscono prova della paternità ( cfr il richiamato art. 269 c.c. ), si deve ora valutare se la paternità di cui si discute possa ritenersi comunque provata.
Va quindi anzitutto ricordato a tal proposito che nel corso del giudizio di primo grado il giudice aveva disposto procedersi con l'espletamento della ctu genetica, tuttavia il aveva rifiutato di PT sottoporsi alla stessa, né aveva inteso rendere l'interrogatorio formale.
Ebbene, il primo giudice ha sostanzialmente fondato la sua decisione sulla menzionata circostanza, richiamando la giurisprudenza della Suprema Corte in forza della quale: “….ove si consideri l'elevato grado di certezza che si può conseguire attraverso l'acquisizione della prova scientifica in esame appare evidente come al comportamento ingiustificato della parte che non consenta di raggiungere quel risultato debba attribuirsi un elevato valore di significatività tale da renderlo come sostenuto da autorevole dottrina auto sufficiente ai fini del giudizio del fatto” ( cfr Cass. 18626/16).
Ciò posto si deve anzitutto ricordare che in ordine alla questione in esame la Suprema Corte ha più volte ribadito il principio richiamato dal Tribunale, affermando in modo univoco che “Nel giudizio promosso per l'accertamento della paternità naturale, il rifiuto del preteso padre di sottoporsi ad indagini ematologiche costituisce un comportamento valutabile dal giudice, ex art. 116, comma 2, c.
p.c., di così elevato valore indiziario da consentire, esso solo, di ritenere fondata la domanda” ( cfr. tra le altre: Cass. ord. n. 6025/15; n. 16226/15; n. 28886/2019 ; n. 7092/2022). Va inoltre rilevato che nella parte motiva della richiamata ordinanza n. 7092/22 la Suprema Corte ha affermato che: “… La Corte di merito ha fatto corretta applicazione dell'orientamento consolidato di questa Corte, che il Collegio condivide e intende qui ribadire, secondo cui il rifiuto ingiustificato di sottoporsi agli esami ematologici costituisce un comportamento valutabile da parte del giudice ai sensi dell'art. 116 c.p.c., finanche in assenza di prove dei rapporti sessuali tra le parti, in quanto è proprio la mancanza di riscontri oggettivi certi e difficilmente acquisibili circa la natura dei rapporti intercorsi e circa l'effettivo concepimento a determinare l'esigenza di desumere argomenti di prova dal comportamento processuale dei soggetti coinvolti. Da qui la possibilità di trarre la dimostrazione della fondatezza della domanda anche soltanto dal rifiuto ingiustificato a sottoporsi all'esame ematologico del presunto padre, posto in opportuna correlazione con le dichiarazioni della madre….”.
Nella stessa pronunzia la Suprema Corte ha anche chiarito che dall'art. 269 c.c. non deriva una restrizione della libertà personale, avendo il soggetto piena facoltà di determinazione in merito all'assoggettamento o meno ai prelievi, mentre il trarre argomenti di prova dai comportamenti della parte costituisce applicazione del principio della libera valutazione della prova da parte del giudice, senza che ne resti pregiudicato il diritto di difesa. Inoltre, il rifiuto aprioristico della parte di sottoporsi ai prelievi non può ritenersi giustificato nemmeno con esigenze di tutela della riservatezza….”,
Tanto rilevato, ritiene pertanto questa Corte che non possa condividersi la doglianza del e PT
ciò sulla scorta dei principi sin qui esposti e della piena condivisibilità della decisione del primo giudice che, in linea con quanto espresso dalla Suprema Corte, ha attribuito valore determinante al rifiuto opposto dal all'espletamento della ctu, potendo lo stesso consentire, anche da solo, PT
( e quindi anche in mancanza di ulteriori prove ) di ritenere fondata la domanda in ragione del suo elevato valore indiziario.
A ciò deve del resto aggiungersi che: “…nel giudizio promosso per la dichiarazione giudiziale di paternità naturale, la prova della fondatezza della domanda può trarsi anche unicamente dal comportamento processuale delle parti, da valutarsi globalmente, tenendo conto delle dichiarazioni della madre naturale e della portata delle difese del convenuto. Pertanto, non sussistendo un ordine gerarchico delle prove riguardanti l'accertamento giudiziale della paternità e maternità naturale, il rifiuto ingiustificato del padre di sottoporsi agli esami ematologici, considerando il contesto sociale e la eventuale maggiore difficoltà di riscontri oggettivi alle dichiarazioni della madre, può essere liberamente valutato dal giudice, ai sensi dell'art. 116, secondo comma, cod. proc. civ., anche in assenza di prova dei rapporti sessuali tra le parti” ( cfr. Cass. sent. n. 12971/12 e n. 6025/15).
Tanto rilevato, si deve ora esaminare il secondo motivo di gravame avente ad oggetto la circostanza che la sentenza di primo grado aveva affermato che “la ricerca della paternità naturale si basa sul principio della libertà della prova”, tuttavia non aveva tenuto conto del fatto che, se era vero che il giudice di merito poteva legittimamente trarre il proprio convincimento, in ordine all'esistenza di un rapporto di filiazione, da risultanze probatorie dotate di mero valore indiziario, l'ultimo comma dell'art. 269 c.c., affermava comunque che la sola dichiarazione della madre e la sola esistenza di rapporti tra la madre e il preteso padre all'epoca del concepimento, non costituivano prova della filiazione, a maggior ragione nel caso in cui non vi era stato alcun rapporto durante il periodo del concepimento.
Orbene, ritiene questa Corte che anche detta doglianza debba essere disattesa in quanto il giudice di primo grado non ha fondato la propria decisione sulla dichiarazione della , ma ha attribuito CP_1
valore determinante al comportamento processuale del che, come si è già detto, ben può PT
ritenersi da solo determinante al fine di ritenere fondata la domanda.
Si deve ora esaminare il motivo di gravame relativo al fatto che il giudice di prime cure aveva operato una ricostruzione dei fatti sommaria e lacunosa, capovolgendo le deduzioni delle parti ed arrivando a sostenere che quanto dichiarato dal resistente costituisse prova a favore della ricorrente, in totale assenza di una verifica dei fatti.
Orbene, in ordine a tale doglianza si deve anzitutto rilevare - da un lato - che l'attrice si è effettivamente limitata ad affermare che vi era stata una relazione tra la propria madre ed il PT
negli anni tra il 1962 ed il 1964, nel corso della quale lei era stata concepita e - dall'altro lato - che il primo giudice ha indicato quale argomento di prova il tenore della difesa del avendo PT quest'ultimo confermato di aver avuto una relazione con ( madre di ) e che Persona_1 CP_1
durante la stessa avevano avuto rapporti sessuali, documentando altresì che nel 1963 erano stati condannati per una interruzione di gravidanza.
Ancora si deve sottolineare che, sulla scorta di quanto sopra, il Tribunale ha ritenuto verosimile che la relazione tra i predetti potesse non essersi già conclusa prima all'epoca del concepimento della istante.
Ciò posto non deve tuttavia trascurarsi che lo stesso Tribunale ha ben chiarito che le considerazioni sopra richiamate venivano esposte “per ulteriore completezza”, avendo già argomentato in ordine al valore probante sia del rifiuto di sottoporsi al test biologico da parte del sia della circostanza Per_2 che quest'ultimo non si era presentato al fine di rendere l'interrogatorio formale, condotte queste finalizzate ad ostacolare lo svolgimento della attività istruttoria, da valutarsi ex art. 116 c.p.c.
Del resto si deve ribadire che: “In tema di dichiarazione giudiziale di paternità naturale, l'ammissione degli accertamenti immuno-ematologici non è subordinata all'esito della prova storica dell'esistenza di un rapporto sessuale tra il presunto padre e la madre, giacché il principio della libertà di prova, sancito, in materia, dall'art. 269, comma 2, c.c., non tollera surrettizie limitazioni, né mediante la fissazione di una gerarchia assiologica tra i mezzi istruttori idonei a dimostrare quella paternità, né, conseguentemente, mediante l'imposizione, al giudice, di una sorta di "ordine cronologico" nella loro ammissione ed assunzione, avendo, per converso, tutti i mezzi di prova pari valore per espressa disposizione di legge, e risolvendosi una diversa interpretazione in un sostanziale impedimento all'esercizio del diritto di azione in relazione alla tutela di diritti fondamentali attinenti allo "status" ( cfr. Cass. sent. n. 3479/16).
Sulla scorta di quanto esposto anche detta doglianza deve essere pertanto disattesa.
Tanto rilevato ritiene questa Corte di dover rigettare anche il successivo motivo di gravame afferente alla lamentata carenza assoluta di motivazione, fondata sulla circostanza che la sentenza di primo grado era basata su una inesistente ricostruzione della fattispecie, che aveva determinato un inevitabile travisamento dei fatti. Tanto si afferma in quanto sulle questioni oggetto di tale doglianza, in quanto sostanzialmente ricomprese in alcune di quelle già esaminate, ci si riporta alle considerazioni ed ai principi giurisprudenziali già esposti, che risultano assorbenti anche in ordine alle stesse.
Tanto rilevato, si devono ora esaminare gli ulteriori motivi di gravame formulati dal PT
Anzitutto, in ordine alla questione relativa al fatto che la sentenza impugnata non aveva rilevato alcun accertamento sull'interesse ad agire della ricorrente, ritiene questa Corte di dover evidenziare che detta doglianza non è fondata in quanto l'interesse ad agire della , che ha proposto l'azione in CP_1
esame volta alla dichiarazione giudiziale di paternità, è insito nell'accertamento dello “status” che tale azione comporta ed è finalizzato ad eliminare uno condizione di incertezza obiettiva e pregiudizievole.
Va ora valutato l'assunto dell'appellante relativo al fatto che il rifiuto di sottoporsi al test clinico da parte del non poteva essere qualificato come ingiustificato, essendosi il resistente dichiarato PT
“settantanovenne, invalido civile e portatore di gravissimi deficit quali cardiopatia, sordità, depressione, ipovedente e affetto da grave demenza senile, nonché di temere di poter soffrire, a seguito dell' accertamento medico un enorme sforzo fisico e psichico costituente un serio rischio per la sua precaria salute”. Orbene, sull'argomento si deve rilevare che le modalità di svolgimento del test di cui si tratta consistono in prelievi di sangue o tamponi buccali e non si presentano invasive né dolorose ed inoltre non comportano necessariamente degli spostamenti dalla propria abitazione, né alcuna attività impegnativa da parte dell'esaminando, per cui le problematiche di salute rappresentate non possono ritenersi tali da giustificarne il rifiuto.
E' inoltre evidente che, se è vero che il aveva la piena facoltà di autodeterminarsi in merito PT
alla effettuazione o meno dei prelievi, è altrettanto vero che ben possono trarsi argomenti di prova dai comportamenti della parte, in applicazione del principio della libera valutazione della prova da parte del giudice, risultando comunque ingiustificato il rifiuto aprioristico della parte di sottoporsi al test di cui si tratta.
Tanto rilevato si deve ora esaminare la doglianza afferente all'errore materiale posto in essere dal primo giudice nella valutazione dei presupposti, consistente nel fatto che in sentenza era stato riportato che il PM “concludeva per l'accoglimento della domanda”, quando in realtà la richiesta del
PM era stata formulata nei seguenti termini “Il PM letti gli atti;
rilevato che la ricorrente non ha fornito la prova della esistenza, all'epoca del concepimento, di una relazione sentimentale tra la madre resistente;
ritenuto che
nel caso di specie il rifiuto opposto dal resistente alla Controparte_2
sottoposizione del test del DNA non può da solo fornire la prova della paternità
PQM
chiede rigettarsi la domanda”. Quanto sopra aveva determinato un insanabile vizio di motivazione, per cui la sentenza in esame andava riformata.
Orbene, rileva questa Corte che effettivamente il primo giudice non ha riportato esattamente le richieste formulate dal P.M., tuttavia si è evidentemente trattato di un mero errore materiale verificabile dagli atti.
Ciò posto si deve ancora evidenziare che le conclusioni del P.M. sono state riportate nella parte della sentenza dedicata allo “svolgimento del processo” ed in alcun modo sono richiamate nella parte motiva, rispetto alla quale sono pertanto rimaste estranee.
Infine si deve in ogni caso sottolineare che le conclusioni formulate dal P.M. non sono comunque vincolanti per il giudicante.
Alla luce di quanto esposto anche tale doglianza deve essere pertanto disattesa.
Tanto rilevato si deve infine esaminare il motivo di gravame avente ad oggetto la condanna alle spese ritenuta ingiusta in quanto, considerati i gravi vizi da cui era affetta la sentenza, appariva ingiusta e punitiva anche la condanna alle spese del resistente, quantificata peraltro in maniera sproporzionata all'attività svolta dalla ricorrente.
Orbene, rileva questa Corte che la condanna alle spese del ha seguito correttamente la PT regola della soccombenza di cui all'art. 91 c.p.c., che trova del resto conferma anche in questa sede stante l'infondatezza del gravame proposto.
A ciò deve aggiungersi che nel caso di specie risulta essere stato correttamente applicato lo scaglione compreso tra euro 5.200,01 e 26.000,00 con una quantificazione del compenso pari ad euro 2.400,00, che invero risulta inferiore a quella che sarebbe derivata dall'applicazione dei compensi “minimi”, pari ad euro 2540,00.
Anche tale decisione va quindi confermata.
Alla luce di quanto sin qui esposto il presente gravame va pertanto rigettato. Le spese del grado seguono la soccombenza del e si liquidano come da dispositivo facendo PT
applicazione dello scaglione suindicato e dei valori minimi in ragione della limitata difficoltà delle questioni trattate, con esclusione della fase istruttoria.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli – sezione Persona, Famiglia e Minori – definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di avverso la sentenza Parte_1 CP_1
n.563/2023 emessa dal Tribunale di Napoli, così decide:
-rigetta l'appello e per l'effetto conferma la sentenza impugnata.
-condanna al pagamento delle spese di lite in favore di e Parte_1 CP_1
liquida le stesse in euro 1984,00 oltre iva, cpa e rimborso spese generali come per legge e con attribuzione in favore del difensore della predetta dichiaratosi anticipatario.
Napoli, c.c. del 19.7.2024
Il Presidente
(dott.ssa Efisia Gaviano)
In nome del popolo italiano
La Corte di Appello di Napoli – sezione Persona, Famiglia, Minori - riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. ssa Efisia Gaviano Presidente relatore
Dott.ssa Silvana Sica Consigliere
Dott. Stefano Risolo Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1419 del Ruolo Generale degli affari contenziosi dell'anno 2023, avente ad oggetto: dichiarazione giudiziale di paternità e vertente
TRA
( c.f. ), elettivamente domiciliato in Napoli alla via Parte_1 C.F._1
Francesco Crispi n.36/a, presso lo studio dell'avvocato Ettore Montella (cf ), C.F._2
che lo rappresenta e lo difende in virtù di procura in atti;
fax 08119181247; pec: Email_1
Appellante
E
( cf ), elettivamente domiciliata in Marano di Napoli CP_1 CodiceFiscale_3
(Napoli) alla via Merolla n.6 presso lo studio dell'avvocato Filomena Cavallo (cf
) che la rappresenta e la difende in virtù di procura in atti. C.F._4
Fax 0815865049; pec: Email_2
Appellata
Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Napoli
Interventore ex lege
CONCLUSIONI L'appellante ha concluso riportandosi integralmente al proposto gravame e chiedendone il totale accoglimento.
L'appellata si è riportata ai propri scritti difensivi ed alle conclusioni in essi rassegnate, chiedendo il rigetto dell'avverso gravame.
Il P.G. ha chiesto il rigetto della impugnazione
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
con ricorso depositato in data 19.12.2017 dinanzi al Tribunale di Napoli, dopo CP_1
aver premesso:
- che, negli anni 1962/1964, la di lei madre , nata a [...] il [...], aveva avuto Persona_1
una relazione more uxorio con e che lei era nata dalla predetta relazione, in data Parte_1
8.8.1964;
- che il non aveva inteso procedere al suo riconoscimento;
PT
- che era venuta a conoscenza della suddetta circostanza e della identità del padre, dopo il compimento della maggiore età; aveva chiesto accertarsi e dichiararsi in suo favore la paternità del con ogni conseguente PT
adempimento di legge.
Si era costituito , il quale nella propria comparsa di risposta aveva esposto che Parte_1 aveva effettivamente avuto nei primi anni “60 una relazione affettiva con la madre della ricorrente, ma che tale relazione era cessata in epoca ben anteriore al concepimento di quest'ultima. Il predetto aveva inoltre precisato che lui e la madre della nel 1963 erano stati condannati in sede penale CP_1 per l'intervenuta interruzione di una gravidanza e che, dopo tale evento risalente all'aprile del 1963, la loro relazione si era definitivamente interrotta;
egli si era difatti trasferito in Liguria ed aveva fatto ritorno a Quarto nel 1966, allorquando aveva conosciuto quella che sarebbe diventata sua moglie.
Inoltre, il aveva evidenziato di non aver mai ricevuto alcuna richiesta né dalla madre della PT ricorrente né da quest'ultima, per cui quanto affermato dalla controparte appariva del tutto inverosimile.
Il predetto aveva quindi concluso per il rigetto della domanda, con condanna della ricorrente al risarcimento dei danni morali, fisici e psicologici da egli subiti a causa dell'instaurato giudizio e con vittoria delle spese di lite.
Nel corso del giudizio di primo grado, con ordinanza del 18.6.2019, era stato disposto procedersi con la CTU al fine di accertare la paternità o meno del tuttavia la stessa non era stata in concreto PT
effettuata a causa del rifiuto da parte del predetto di sottoporsi alle relative indagini genetiche. Con successiva ordinanza depositata il 15.2.2021 era stata ammessa la prova per interpello e per testi articolata dalla;
il non era tuttavia comparso a rendere l'interrogatorio formale e CP_1 PT successivamente, con ordinanza dell'1.7.2021, il Giudice istruttore aveva dichiarato la CP_1
decaduta dalla prova ed aveva disposto il rinvio per la precisazione delle conclusioni.
Il predetto procedimento era stato infine deciso con la sentenza n. 563/23, con la quale il Tribunale di Napoli aveva accolto la domanda della e conseguentemente dichiarato che CP_1 Parte_1
era il padre della predetta, ponendo le spese del giudizio a carico di quest'ultimo.
[...]
A fondamento di tale decisione il Tribunale aveva posto anzitutto in evidenza che il rifiuto da parte del convenuto - supposto padre biologico - di sottoporsi all'accertamento genetico e quindi al test del
DNA, integrava una circostanza che poteva essere utilizzata dal Giudice per fondare il proprio convincimento sulla sussistenza del vincolo di filiazione del predetto con il soggetto che chiedeva il riconoscimento quale figlio.
Ancora, il primo giudice aveva sottolineato che la mancata presenza del convenuto all'interrogatorio formale deferito ed ammesso nei suoi confronti, poteva integrare l'ammissione delle circostanze oggetto dello stesso interrogatorio.
Vi era poi la circostanza che il aveva ammesso che lui e la madre della si erano PT CP_1
conosciuti ed avevano avuto una relazione, sia pure terminata -a suo dire- prima del concepimento della attrice e ciò rappresentava un ulteriore argomento di prova complementare rispetto agli elementi già esaminati. Non era stata quindi contestata l'esistenza della relazione affettiva tra i predetti e nemmeno il carattere intimo della stessa, tanto da essersi verificata la gravidanza della donna nel mese di aprile 1963.
In ragione degli elementi acquisiti il giudicante aveva inoltre ritenuto altamente verosimile che la suddetta relazione all'epoca del concepimento dell'attrice non fosse affatto conclusa e che i due giovani la mantenessero ancora integra con le medesime dinamiche di coppia che avevano portato pochi mesi addietro alla precedente gravidanza. Il tutto considerando altresì che non erano state acquisite prove contrarie ed elementi certi relativi alla conclusione della relazione dei predetti in epoca compresa tra l'aprile e gli ultimi mesi del 1963 e, soprattutto, quanto sopra risultava avvalorato dal comportamento processuale della parte, finalizzato a sottrarsi ad ogni accertamento istruttorio diretto, rispetto alla domanda di dichiarazione giudiziale di paternità.
Avverso detta sentenza ha proposto appello , il quale a fondamento del proprio Parte_1
gravame, previa istanza di sospensiva della esecutività della sentenza impugnata, ha lamentato:
-l'errata applicazione di un principio di diritto, in quanto la sentenza in esame era viziata ed andava riformata nella parte in cui si era ritenuto - richiamando sul punto quanto affermato dalla giurisprudenza della Suprema Corte - che la circostanza del rifiuto di effettuare il test del DNA da parte del supposto padre biologico, poteva essere utilizzata dal Giudice per fondare il proprio convincimento sulla sussistenza del vincolo di filiazione. Il principio giurisprudenziale richiamato dal Tribunale non era difatti applicabile alla fattispecie in questione in quanto ben diversa da quella esaminata dalla Suprema Corte, che si fondava sul caso in cui il Tribunale aveva dichiarato la paternità naturale del resistente, dando atto dell'esito delle prove testimoniali e del ripetuto, ostruzionistico e non giustificato rifiuto a sottoporsi ai prelievi genetici disposti dal C.T.U.
Diversamente nel caso di specie non era stata svolta alcuna attività istruttoria e non vi erano né testimoni nè un documento che attestassero la sussistenza di un rapporto tra la madre della ricorrente ed il resistente nel periodo del concepimento.
Al contrario, il resistente aveva adeguatamente argomentato e dichiarato di aver avuto sì rapporti occasionali con la ricorrente, ma ben prima del presunto concepimento, fornendo prova certa che tale occasionale relazione si era conclusa con un aborto clandestino molto prima del concepimento.
-l'errata applicazione di un principio di diritto in quanto, laddove la sentenza di primo grado aveva affermato, richiamando la giurisprudenza della Suprema Corte, che “la ricerca della paternità naturale si basa sul principio della libertà della prova”, non aveva tenuto conto del fatto che se era vero che il giudice di merito poteva legittimamente trarre il proprio convincimento, in ordine all'esistenza di un rapporto di filiazione, da risultanze probatorie dotate di mero valore indiziario, l'ultimo comma dell'art. 269 c.c., affermava comunque che la sola dichiarazione della madre e la sola esistenza di rapporti tra la madre e il preteso padre all'epoca del concepimento, non costituivano prova della filiazione, a maggior ragione nel caso in cui non vi era stato alcun rapporto durante il periodo del concepimento.
- la carenza assoluta di motivazione ed evidente erroneità della decisione. Il giudice di prime cure non aveva operato alcuna valida ricostruzione dei fatti oggetto della causa, se non oltremodo sommaria e lacunosa per cui la sentenza in esame sotto tale aspetto era certamente viziata ed andava riformata. Il primo giudice aveva inoltre capovolto le deduzioni delle parti ed era arrivato a sostenere che quanto dichiarato dal resistente – benché circostanziato e dettagliato – costituisse prova a favore della ricorrente, mentre il predetto si era limitato a dichiarare di aver avuto dei rapporti occasionali con la resistente, ma ben prima del presunto concepimento.
- la carenza assoluta di motivazione in quanto la sentenza di primo grado era basata su una inesistente ricostruzione della fattispecie in esame, tale da determinare un inevitabile travisamento dei fatti.
Ancora, l'appellante ha lamentato:
--- che la decisione di accoglimento non trovava alcuna concreta motivazione nè alcuna materiale evidenza istruttoria, in quanto la ricorrente non aveva né dimostrato né chiesto di dimostrare mediante idonei mezzi di prova come il avrebbe potuto essere il padre naturale della istante dato che PT nel periodo del presunto concepimento compreso tra novembre e dicembre 1963 si trovava a risiedere a molti chilometri di distanza. La ricorrente inoltre non aveva nemmeno dimostrato o tentato di dimostrare che vi erano stati incontri tra la madre della attrice ed il successivi al febbraio PT
1963. A ciò doveva aggiungersi che i testimoni indicati dalla ricorrente avevano evitato di comparire nonostante i rinvii concessi e la predetta era stata dichiarata decaduta dalla prova;
--- che la sentenza impugnata non aveva fatto riferimento ad alcun accertamento sull'interesse ad agire della ricorrente;
--- che il rifiuto di sottoporsi al test clinico da parte del non poteva essere qualificato come PT
ingiustificato, essendosi il resistente dichiarato “settantanovenne, invalido civile e portatore di gravissimi deficit quali cardiopatia, sordità, depressione, ipovedente e affetto da grave demenza senile, nonché di temere di poter soffrire, a seguito dell' accertamento medico un enorme sforzo fisico e psichico costituente un serio rischio per la sua precaria salute”.
Inoltre, il presunto ingiustificato rifiuto, costituiva idonea prova nell'accertamento di paternità soltanto in un quadro indiziario già di per sé sufficiente a provare con un certo grado di sicurezza la probabilità della paternità. Nella fattispecie, invece, alcuna circostanza di fatto era stata mai provata e nemmeno dedotta dalla ricorrente;
--- che a causa di un errore materiale nella valutazione dei presupposti in sentenza era stato riportato che il PM “concludeva per l'accoglimento della domanda”, quando in realtà la richiesta del PM era completamente opposta: “Il PM letti gli atti;
rilevato che la ricorrente non ha fornito la prova della esistenza, all'epoca del concepimento, di una relazione sentimentale tra la madre ed il Persona_1
resistente;
ritenuto che
nel caso di specie il rifiuto opposto dal resistente alla sottoposizione del test del DNA non può da solo fornire la prova della paternità
p.q.m.
chiede rigettarsi la domanda”. Orbene, quanto sopra era senza alcun dubbio sintomo dell'evidente travisamento dei presupposti a sostegno della sentenza, che si palesava quindi affetta da un insanabile vizio di motivazione, e pertanto doveva essere riformata;
---che doveva ritenersi errata la condanna alle spese in quanto ingiusta e punitiva, quantificata peraltro in maniera sproporzionata all'attività svolta dalla ricorrente.
Tanto rilevato, il ha concluso chiedendo la riforma della sentenza in esame, con PT
conseguente rigetto della avversa domanda e con condanna della ricorrente al pagamento dei danni morali, fisici e psicologi da egli subiti a causa dell'instaurato giudizio. Ancora, ha chiesto dichiararsi per l'effetto che non era figlia di , con conseguente condanna di CP_1 Parte_1
al pagamento delle spese e dei compensi oltre spese generali, IVA e CPA per entrambi CP_1
i gradi di giudizio. Infine in via istruttoria, per l'ipotesi in cui questa Corte lo avesse ritenuto necessario, l'appellante ha chiesto ammettersi prova testimoniale come articolata nell'atto di gravame.
Si è costituita la quale ha preliminarmente rilevato che l'atto di appello era CP_1
improponibile, inammissibile, improcedibile ed infondato in fatto ed in diritto.
A sostegno di quanto sopra la predetta ha argomentato che il non aveva negato di Parte_1
aver intrattenuto una relazione affettiva con la sig.ra , In particolare, mentre il Persona_1 PT
aveva affermato che la relazione era finita successivamente alla sentenza di condanna penale per aborto clandestino, la madre della attrice a nome aveva asserito di essere stata la Persona_1
compagna del ancora per alcuni anni successivi e precisamente sino a quando il PT PT non si era unito in matrimonio con l'attuale moglie .
Inoltre, il aveva affermato di non essersi sottoposto al test genetico perché affetto da gravi PT
patologie, tuttavia il suddetto test si eseguiva mezzo di un prelievo di sangue o a mezzo di tampone boccale. Si trattava di due mezzi assolutamente non invasivi che non ledevano la sensibilità del soggetto e non provocavano alcun nocumento;
inoltre, in caso di inamovibilità del soggetto la legge concedeva il privilegio dell'accesso presso l'abitazione ed era quindi sufficiente una semplice istanza documentata al fine di ottemperare all'invito.
Inoltre, ex artt. 269 c.c. e 116 c.p.c., il rifiuto di sottoporsi all'esame del DNA ben poteva rientrare tra gli argomenti idonei a fondare il convincimento del Giudice.
Tale accertamento genetico consentiva di ottenere una valida prova, senza alcuna forzatura rispetto alla volontà e libertà dell'individuo nei confronti del quale era in corso l'accertamento. Il rifiuto ingiustificato del a sottoporsi a tale esame integrava quindi una prova convincente per PT
ritenere fondata la domanda avanzata dalla istante.
La pertanto, opponendosi alla sospensione della esecuzione della sentenza gravata, ha CP_1
concluso come segue:
1)rigettare l'appello cosi come proposto poiché del tutto inammissibile, improponibile, improcedibile ed infondato in fatto ed in diritto;
2) confermare la sentenza n.563/2023 resa dal Tribunale di Napoli il 18.01.2023 e la relativa istanza di correzione dell'errore materiale riportato nel dispositivo della suddetta sentenza, laddove la data di nascita di veniva indicata nel 18.8.64 in luogo dell'8.8.64; CP_1
3) in via subordinata e solo nella denegata ipotesi di ammissione dei mezzi istruttori: nomina di CTU per la esecuzione del test genetico, nonché prova diretta e contraria con gli stessi testi, per i mezzi istruttori articolati dall'appellante, nonché prova diretta sulle circostanze indicate, che qui si intendono per riportate.
Spese vinte. Disposta la trattazione scritta del presente procedimento, all'udienza del 17.1.2024 questo Collegio ha trattenuto la causa in decisione con i termini ex art. 190 c.p.c.
Tanto premesso, ritiene questa Corte di dover sin da ora sottolineare che non si è previamente pronunziata sulla richiesta di sospensiva, in quanto la stessa si fondava sui medesimi motivi addotti ai fini della decisione nel merito, per cui ha inteso valutare - in uno a quest'ultimo - anche la domanda cautelare.
Rilevato quanto sopra, per quanto si debbano ora esaminare i motivi posti dal a fondamento PT
del proposto gravame, questa Corte ritiene opportuno previamente ricordare che l'azione di cui si tratta, finalizzata al riconoscimento giudiziale di paternità, è prevista e disciplinata dall'art. 269 c.c.
e che, al comma 2 di detta norma è stabilito che: “la prova della paternità e della maternità può essere data con ogni mezzo”. Ancora, nella stessa norma al comma 4 viene chiarito che: “la sola dichiarazione della madre e la sola esistenza di rapporti tra la madre e il preteso padre all'epoca del concepimento non costituiscono prova della paternità”.
Si deve quindi sottolineare che, in tema di dichiarazione giudiziale di paternità, l'ultimo comma dell'art. 269 cod. civ., ha senz'altro introdotto una limitazione di carattere probatorio, stabilendo che la sola dichiarazione della madre e la sola esistenza di rapporti tra la madre ed il preteso padre all'epoca del concepimento non costituiscono prova sufficiente della paternità naturale;
tale limitazione tuttavia non ha reso indefettibile la dimostrazione della esistenza di tali rapporti, in quanto la disposizione appena richiamata va coordinata con quella del secondo comma dello stesso art. 269
c.c. in forza della quale la prova della paternità e della maternità può essere data con qualsiasi mezzo
( cfr. sull'argomento Cass. sent. n. 27392/05 ).
A quanto sopra deve aggiungersi che il richiamato comma 2, che consente di utilizzare ogni mezzo di prova, non pone alcun limite in ordine ai mezzi attraverso i quali può essere dimostrata la paternità, per cui il giudice di merito, dotato di ampio potere discrezionale al riguardo, può legittimamente fondare il proprio convincimento sulla effettiva sussistenza di un rapporto di filiazione anche su risultanze istruttorie dotate di valore puramente indiziario ( cfr Cass. sent. n.
12166/05).
Tanto rilevato in via di principio si deve ora ricordare, quanto al caso concreto, che CP_1 nata l'[...], a [...] propria domanda ha affermato che dopo il raggiungimento della maggiore età aveva saputo di essere nata da una relazione more uxorio negli anni 1962/1964 tra la propria madre, e . Persona_1 Parte_1
Quest'ultimo, nel costituirsi, ha ammesso di aver avuto nei primi anni 60, una relazione affettiva con la madre della istante, tuttavia ha precisato che la stessa era cessata in epoca ben anteriore all'epoca del concepimento di quest'ultima. A ciò il predetto ha aggiunto che insieme alla madre della , CP_1 nel 1963, erano stati condannati in sede penale per l'intervenuta interruzione di una gravidanza e che dopo tale evento, risalente all'aprile del 1963, la loro relazione si era definitivamente interrotta.
Ciò posto, si deve a questo punto esaminare il primo motivo gravame, con il quale il ha PT
rilevato che la sentenza in esame era viziata ed andava riformata per la parte in cui si era ivi ritenuto
- richiamando sul punto quanto affermato dalla giurisprudenza della Suprema Corte - che la circostanza del rifiuto di effettuare il test del DNA da parte del supposto padre biologico, poteva essere utilizzata dal Giudice per fondare il proprio convincimento sulla sussistenza del vincolo di filiazione. Il richiamato principio non era tuttavia applicabile alla fattispecie in questione, in quanto ben diversa da quella esaminata dalla Suprema Corte, che si fondava sul caso in cui il Tribunale veva dichiarato la paternità naturale del resistente, dando atto dell'esito delle prove testimoniali e del ripetuto, ostruzionistico e non giustificato rifiuto a sottoporsi ai prelievi genetici disposti dal C.T.U., mentre nel caso di specie non era stata svolta alcuna attività istruttoria e non vi erano né testimoni nè un documento che attestassero la sussistenza di un rapporto tra la madre della ricorrente ed il resistente nel periodo del concepimento.
Tanto rilevato ed acclarato che la sola dichiarazione della madre e la sola esistenza di rapporti tra la madre e il preteso padre all'epoca del concepimento non costituiscono prova della paternità ( cfr il richiamato art. 269 c.c. ), si deve ora valutare se la paternità di cui si discute possa ritenersi comunque provata.
Va quindi anzitutto ricordato a tal proposito che nel corso del giudizio di primo grado il giudice aveva disposto procedersi con l'espletamento della ctu genetica, tuttavia il aveva rifiutato di PT sottoporsi alla stessa, né aveva inteso rendere l'interrogatorio formale.
Ebbene, il primo giudice ha sostanzialmente fondato la sua decisione sulla menzionata circostanza, richiamando la giurisprudenza della Suprema Corte in forza della quale: “….ove si consideri l'elevato grado di certezza che si può conseguire attraverso l'acquisizione della prova scientifica in esame appare evidente come al comportamento ingiustificato della parte che non consenta di raggiungere quel risultato debba attribuirsi un elevato valore di significatività tale da renderlo come sostenuto da autorevole dottrina auto sufficiente ai fini del giudizio del fatto” ( cfr Cass. 18626/16).
Ciò posto si deve anzitutto ricordare che in ordine alla questione in esame la Suprema Corte ha più volte ribadito il principio richiamato dal Tribunale, affermando in modo univoco che “Nel giudizio promosso per l'accertamento della paternità naturale, il rifiuto del preteso padre di sottoporsi ad indagini ematologiche costituisce un comportamento valutabile dal giudice, ex art. 116, comma 2, c.
p.c., di così elevato valore indiziario da consentire, esso solo, di ritenere fondata la domanda” ( cfr. tra le altre: Cass. ord. n. 6025/15; n. 16226/15; n. 28886/2019 ; n. 7092/2022). Va inoltre rilevato che nella parte motiva della richiamata ordinanza n. 7092/22 la Suprema Corte ha affermato che: “… La Corte di merito ha fatto corretta applicazione dell'orientamento consolidato di questa Corte, che il Collegio condivide e intende qui ribadire, secondo cui il rifiuto ingiustificato di sottoporsi agli esami ematologici costituisce un comportamento valutabile da parte del giudice ai sensi dell'art. 116 c.p.c., finanche in assenza di prove dei rapporti sessuali tra le parti, in quanto è proprio la mancanza di riscontri oggettivi certi e difficilmente acquisibili circa la natura dei rapporti intercorsi e circa l'effettivo concepimento a determinare l'esigenza di desumere argomenti di prova dal comportamento processuale dei soggetti coinvolti. Da qui la possibilità di trarre la dimostrazione della fondatezza della domanda anche soltanto dal rifiuto ingiustificato a sottoporsi all'esame ematologico del presunto padre, posto in opportuna correlazione con le dichiarazioni della madre….”.
Nella stessa pronunzia la Suprema Corte ha anche chiarito che dall'art. 269 c.c. non deriva una restrizione della libertà personale, avendo il soggetto piena facoltà di determinazione in merito all'assoggettamento o meno ai prelievi, mentre il trarre argomenti di prova dai comportamenti della parte costituisce applicazione del principio della libera valutazione della prova da parte del giudice, senza che ne resti pregiudicato il diritto di difesa. Inoltre, il rifiuto aprioristico della parte di sottoporsi ai prelievi non può ritenersi giustificato nemmeno con esigenze di tutela della riservatezza….”,
Tanto rilevato, ritiene pertanto questa Corte che non possa condividersi la doglianza del e PT
ciò sulla scorta dei principi sin qui esposti e della piena condivisibilità della decisione del primo giudice che, in linea con quanto espresso dalla Suprema Corte, ha attribuito valore determinante al rifiuto opposto dal all'espletamento della ctu, potendo lo stesso consentire, anche da solo, PT
( e quindi anche in mancanza di ulteriori prove ) di ritenere fondata la domanda in ragione del suo elevato valore indiziario.
A ciò deve del resto aggiungersi che: “…nel giudizio promosso per la dichiarazione giudiziale di paternità naturale, la prova della fondatezza della domanda può trarsi anche unicamente dal comportamento processuale delle parti, da valutarsi globalmente, tenendo conto delle dichiarazioni della madre naturale e della portata delle difese del convenuto. Pertanto, non sussistendo un ordine gerarchico delle prove riguardanti l'accertamento giudiziale della paternità e maternità naturale, il rifiuto ingiustificato del padre di sottoporsi agli esami ematologici, considerando il contesto sociale e la eventuale maggiore difficoltà di riscontri oggettivi alle dichiarazioni della madre, può essere liberamente valutato dal giudice, ai sensi dell'art. 116, secondo comma, cod. proc. civ., anche in assenza di prova dei rapporti sessuali tra le parti” ( cfr. Cass. sent. n. 12971/12 e n. 6025/15).
Tanto rilevato, si deve ora esaminare il secondo motivo di gravame avente ad oggetto la circostanza che la sentenza di primo grado aveva affermato che “la ricerca della paternità naturale si basa sul principio della libertà della prova”, tuttavia non aveva tenuto conto del fatto che, se era vero che il giudice di merito poteva legittimamente trarre il proprio convincimento, in ordine all'esistenza di un rapporto di filiazione, da risultanze probatorie dotate di mero valore indiziario, l'ultimo comma dell'art. 269 c.c., affermava comunque che la sola dichiarazione della madre e la sola esistenza di rapporti tra la madre e il preteso padre all'epoca del concepimento, non costituivano prova della filiazione, a maggior ragione nel caso in cui non vi era stato alcun rapporto durante il periodo del concepimento.
Orbene, ritiene questa Corte che anche detta doglianza debba essere disattesa in quanto il giudice di primo grado non ha fondato la propria decisione sulla dichiarazione della , ma ha attribuito CP_1
valore determinante al comportamento processuale del che, come si è già detto, ben può PT
ritenersi da solo determinante al fine di ritenere fondata la domanda.
Si deve ora esaminare il motivo di gravame relativo al fatto che il giudice di prime cure aveva operato una ricostruzione dei fatti sommaria e lacunosa, capovolgendo le deduzioni delle parti ed arrivando a sostenere che quanto dichiarato dal resistente costituisse prova a favore della ricorrente, in totale assenza di una verifica dei fatti.
Orbene, in ordine a tale doglianza si deve anzitutto rilevare - da un lato - che l'attrice si è effettivamente limitata ad affermare che vi era stata una relazione tra la propria madre ed il PT
negli anni tra il 1962 ed il 1964, nel corso della quale lei era stata concepita e - dall'altro lato - che il primo giudice ha indicato quale argomento di prova il tenore della difesa del avendo PT quest'ultimo confermato di aver avuto una relazione con ( madre di ) e che Persona_1 CP_1
durante la stessa avevano avuto rapporti sessuali, documentando altresì che nel 1963 erano stati condannati per una interruzione di gravidanza.
Ancora si deve sottolineare che, sulla scorta di quanto sopra, il Tribunale ha ritenuto verosimile che la relazione tra i predetti potesse non essersi già conclusa prima all'epoca del concepimento della istante.
Ciò posto non deve tuttavia trascurarsi che lo stesso Tribunale ha ben chiarito che le considerazioni sopra richiamate venivano esposte “per ulteriore completezza”, avendo già argomentato in ordine al valore probante sia del rifiuto di sottoporsi al test biologico da parte del sia della circostanza Per_2 che quest'ultimo non si era presentato al fine di rendere l'interrogatorio formale, condotte queste finalizzate ad ostacolare lo svolgimento della attività istruttoria, da valutarsi ex art. 116 c.p.c.
Del resto si deve ribadire che: “In tema di dichiarazione giudiziale di paternità naturale, l'ammissione degli accertamenti immuno-ematologici non è subordinata all'esito della prova storica dell'esistenza di un rapporto sessuale tra il presunto padre e la madre, giacché il principio della libertà di prova, sancito, in materia, dall'art. 269, comma 2, c.c., non tollera surrettizie limitazioni, né mediante la fissazione di una gerarchia assiologica tra i mezzi istruttori idonei a dimostrare quella paternità, né, conseguentemente, mediante l'imposizione, al giudice, di una sorta di "ordine cronologico" nella loro ammissione ed assunzione, avendo, per converso, tutti i mezzi di prova pari valore per espressa disposizione di legge, e risolvendosi una diversa interpretazione in un sostanziale impedimento all'esercizio del diritto di azione in relazione alla tutela di diritti fondamentali attinenti allo "status" ( cfr. Cass. sent. n. 3479/16).
Sulla scorta di quanto esposto anche detta doglianza deve essere pertanto disattesa.
Tanto rilevato ritiene questa Corte di dover rigettare anche il successivo motivo di gravame afferente alla lamentata carenza assoluta di motivazione, fondata sulla circostanza che la sentenza di primo grado era basata su una inesistente ricostruzione della fattispecie, che aveva determinato un inevitabile travisamento dei fatti. Tanto si afferma in quanto sulle questioni oggetto di tale doglianza, in quanto sostanzialmente ricomprese in alcune di quelle già esaminate, ci si riporta alle considerazioni ed ai principi giurisprudenziali già esposti, che risultano assorbenti anche in ordine alle stesse.
Tanto rilevato, si devono ora esaminare gli ulteriori motivi di gravame formulati dal PT
Anzitutto, in ordine alla questione relativa al fatto che la sentenza impugnata non aveva rilevato alcun accertamento sull'interesse ad agire della ricorrente, ritiene questa Corte di dover evidenziare che detta doglianza non è fondata in quanto l'interesse ad agire della , che ha proposto l'azione in CP_1
esame volta alla dichiarazione giudiziale di paternità, è insito nell'accertamento dello “status” che tale azione comporta ed è finalizzato ad eliminare uno condizione di incertezza obiettiva e pregiudizievole.
Va ora valutato l'assunto dell'appellante relativo al fatto che il rifiuto di sottoporsi al test clinico da parte del non poteva essere qualificato come ingiustificato, essendosi il resistente dichiarato PT
“settantanovenne, invalido civile e portatore di gravissimi deficit quali cardiopatia, sordità, depressione, ipovedente e affetto da grave demenza senile, nonché di temere di poter soffrire, a seguito dell' accertamento medico un enorme sforzo fisico e psichico costituente un serio rischio per la sua precaria salute”. Orbene, sull'argomento si deve rilevare che le modalità di svolgimento del test di cui si tratta consistono in prelievi di sangue o tamponi buccali e non si presentano invasive né dolorose ed inoltre non comportano necessariamente degli spostamenti dalla propria abitazione, né alcuna attività impegnativa da parte dell'esaminando, per cui le problematiche di salute rappresentate non possono ritenersi tali da giustificarne il rifiuto.
E' inoltre evidente che, se è vero che il aveva la piena facoltà di autodeterminarsi in merito PT
alla effettuazione o meno dei prelievi, è altrettanto vero che ben possono trarsi argomenti di prova dai comportamenti della parte, in applicazione del principio della libera valutazione della prova da parte del giudice, risultando comunque ingiustificato il rifiuto aprioristico della parte di sottoporsi al test di cui si tratta.
Tanto rilevato si deve ora esaminare la doglianza afferente all'errore materiale posto in essere dal primo giudice nella valutazione dei presupposti, consistente nel fatto che in sentenza era stato riportato che il PM “concludeva per l'accoglimento della domanda”, quando in realtà la richiesta del
PM era stata formulata nei seguenti termini “Il PM letti gli atti;
rilevato che la ricorrente non ha fornito la prova della esistenza, all'epoca del concepimento, di una relazione sentimentale tra la madre resistente;
ritenuto che
nel caso di specie il rifiuto opposto dal resistente alla Controparte_2
sottoposizione del test del DNA non può da solo fornire la prova della paternità
PQM
chiede rigettarsi la domanda”. Quanto sopra aveva determinato un insanabile vizio di motivazione, per cui la sentenza in esame andava riformata.
Orbene, rileva questa Corte che effettivamente il primo giudice non ha riportato esattamente le richieste formulate dal P.M., tuttavia si è evidentemente trattato di un mero errore materiale verificabile dagli atti.
Ciò posto si deve ancora evidenziare che le conclusioni del P.M. sono state riportate nella parte della sentenza dedicata allo “svolgimento del processo” ed in alcun modo sono richiamate nella parte motiva, rispetto alla quale sono pertanto rimaste estranee.
Infine si deve in ogni caso sottolineare che le conclusioni formulate dal P.M. non sono comunque vincolanti per il giudicante.
Alla luce di quanto esposto anche tale doglianza deve essere pertanto disattesa.
Tanto rilevato si deve infine esaminare il motivo di gravame avente ad oggetto la condanna alle spese ritenuta ingiusta in quanto, considerati i gravi vizi da cui era affetta la sentenza, appariva ingiusta e punitiva anche la condanna alle spese del resistente, quantificata peraltro in maniera sproporzionata all'attività svolta dalla ricorrente.
Orbene, rileva questa Corte che la condanna alle spese del ha seguito correttamente la PT regola della soccombenza di cui all'art. 91 c.p.c., che trova del resto conferma anche in questa sede stante l'infondatezza del gravame proposto.
A ciò deve aggiungersi che nel caso di specie risulta essere stato correttamente applicato lo scaglione compreso tra euro 5.200,01 e 26.000,00 con una quantificazione del compenso pari ad euro 2.400,00, che invero risulta inferiore a quella che sarebbe derivata dall'applicazione dei compensi “minimi”, pari ad euro 2540,00.
Anche tale decisione va quindi confermata.
Alla luce di quanto sin qui esposto il presente gravame va pertanto rigettato. Le spese del grado seguono la soccombenza del e si liquidano come da dispositivo facendo PT
applicazione dello scaglione suindicato e dei valori minimi in ragione della limitata difficoltà delle questioni trattate, con esclusione della fase istruttoria.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli – sezione Persona, Famiglia e Minori – definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di avverso la sentenza Parte_1 CP_1
n.563/2023 emessa dal Tribunale di Napoli, così decide:
-rigetta l'appello e per l'effetto conferma la sentenza impugnata.
-condanna al pagamento delle spese di lite in favore di e Parte_1 CP_1
liquida le stesse in euro 1984,00 oltre iva, cpa e rimborso spese generali come per legge e con attribuzione in favore del difensore della predetta dichiaratosi anticipatario.
Napoli, c.c. del 19.7.2024
Il Presidente
(dott.ssa Efisia Gaviano)