Sentenza 15 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 15/01/2025, n. 406 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 406 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NAPOLI
NONA SEZIONE CIVILE
Il Giudice dott. Enrico Ardituro considerato che per la causa in esame è stata fissata l'udienza del 13/01/2025 per la decisione ex art. 429 c.p.c.; considerato che l'udienza è stata sostituita dal deposito di note scritte, ex art. 127 ter c.p.c.; dato atto della regolare comunicazione del decreto alle parti costituite;
considerato che
le parti processuali costituite hanno depositato note di trattazione scritta ed hanno concluso riportandosi ai rispettivi atti ed ai verbali di causa;
letto l'art.127 cpc;
pronuncia sentenza ai sensi del combinato disposto dell'art. 429 e 430 cpc, unitamente all'articolo
127 ter c.p.c.;
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, nona sezione civile, in composizione monocratica, nella persona del dott.
Enrico Ardituro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 15903/2021 del R.G.A.C., avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo n. 3846/2021, cui è stata riunita la n. 16060/2023 del R.G.A.C. avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo n. 4030/2023, pendente
TRA
in persona del legale rappresentante p.t., P.I./c.f.: elettivamente Parte_1 P.IVA_1 domiciliata in Napoli alla via Cervantes n. 55/5 presso lo studio dell'avvocato Massimiliano Setaro,
c.f. , che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
C.F._1
Ricorrente
E
P.IVA , in persona del suo legale rappresentante p.t., Controparte_1 P.IVA_2 elettivamente domiciliata in Roma al Viale Giulio Cesare 14 presso lo studio dell'avvocato Giovanni
Bizzarri, c.f. che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
C.F._2
Resistente
CONCLUSIONI
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso tempestivamente depositato in cancelleria il 18.06.2021, ha proposto Parte_1
opposizione al decreto ingiuntivo n. 3846/2021 emesso dal Tribunale di Napoli, in favore di con il quale le è stato ingiunto il pagamento della somma di euro 43.947,31 a Controparte_1
titolo di canoni ed oneri di gestione scaduti e non corrisposti, dovuti in forza di un contratto di fitto di ramo di azienda stipulato in data 11.04.2019 con la società avente ad Controparte_1
oggetto un locale commerciale individuato con il numero “A7” nella planimetria del centro commerciale riportato nel Catasto dei Fabbricati del Comune di Napoli al foglio 8, Particella 1431, sub 30, oltre interessi moratori convenzionali di cui all'art. 5 D. Lgs. 231/2002 e le spese del procedimento monitorio nella misura di euro 286,00 per spese, euro 1.305,00 per compenso, oltre spese generali, Iva e Cpa.
L'opponente ha eccepito, ex art. 1460 c.c., l'inadempimento della locatrice in relazione a varie obbligazioni, rilevando la presenza di copiosi fenomeni infiltrativi rispetto ai quali la locatrice era stata più volte inutilmente compulsata ad intervenire, nonché il dilagare della delinquenza presso il
Centro commerciale nonostante nelle spese di gestione ingiunte fosse compresa la presenza della vigilanza. Inoltre, l'opponente ha rappresentato di aver richiesto alla locatrice, in virtù delle problematiche su esposte e delle problematiche connesse all'epidemia Covid-19, una rideterminazione del canone di locazione, mai concessa dalla stessa.
inoltre, ha spiegato domanda riconvenzionale per ottenere il risarcimento dei danni patiti in Parte_1
conseguenza delle inadempienze della locatrice sia a titolo di danno emergente, quali i danni ai capi di abbigliamento indicati nelle foto prodotte unitamente al ricorso, sia a titolo di lucro cessante, atteso che la conduttrice ha lamentato di aver dovuto da sempre “centellinare gli ingressi dei clienti (a volta interdire addirittura) per il pericolo di scivolamento sulla pavimentazione bagnata”, nonché ulteriori euro 1.464,00 per aver dovuto sostenere lavori di posa in opera del massetto autolivellante, necessario per la posa in opera della pavimentazione, opere spettanti alla locatrice.
L'opponente, infine, ha concluso chiedendo di “riportare ad equità il contratto di affitto di ramo
d'azienda con decorrenza dal mese di marzo 2020 a causa della attuale crisi portata dal Covid-19 e, conseguentemente, rideterminare gli importi oggetto del decreto ingiuntivo opposto avendo riguardo alle somme testè ricalcolate nonché agli importi da detrarre a titolo di risarcimento del danno, nonché per la fattura della LP di IE VA”.
L'opposta si è costituita con memoria del 4 febbraio 2022, contestando l'opposizione punto per punto, nonché dando atto della persistenza della morosità che ha portato all'emissione di un secondo decreto ingiuntivo passato in giudicato in relazione ai canoni e agli oneri maturati successivamente. Ha concluso chiedendo, previa dichiarazione di provvisoria esecutività del decreto, il rigetto dell'opposizione con conferma del decreto ingiuntivo opposto.
All'udienza del 21 febbraio 2022 il precedente giudice istruttore ha rigettato la richiesta di provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto e ha assegnato alle parti i termini per introdurre la procedura di mediazione obbligatoria.
Dopo l'esperimento della procedura di mediazione e il deposito del verbale negativo, in data
21.02.2023 per parte opposta si è costituito il nuovo procuratore, avv. Luca Bizzarri, in sostituzione dei precedenti;
con ordinanza del 3 marzo 2023, questo giudice, subentrato nel ruolo, ha ammesso i documenti prodotti, non ha ammesso la prova orale richiesta da parte attrice in quanto non dedotta con l'indicazione dei fatti per articoli separati e con l'indicazione specifica dei testi con riferimento a ciascun capitolo, come richiesto dall'art. 244 c.p.c., mentre ha ammesso la prova per testi richiesta dall'opposta.
Al presente giudizio è stato riunito quello avente n. R.G. 16060/2023, di opposizione al decreto ingiuntivo 4030/2023 emesso a favore della con il quale è stato ingiunto alla Controparte_1 Pt_1
di pagare la somma di euro 29.789,46, oltre interessi legali e spese del procedimento monitorio nella misura di euro 286,00 per spese, euro 1.370,00 per compenso, oltre Iva e Cpa. Decreto dichiarato provvisoriamente esecutivo con ordinanza del 6 novembre 2023 del precedente giudice assegnatario della causa.
Nel giudizio R.G. 16060/23 la debitrice opponente ha eccepito ex art. 1460 c.c. gli stessi asseriti inadempimenti fatti valere anche in via riconvenzionale nel giudizio 15903/2021, mentre l'opposta ha dato atto della persistenza della morosità a far data dal primo gennaio 2020 e dell'intento meramente dilatorio dell'opposizione in quanto vertente sulle stesse circostanze poste a base della riconvenzionale in altro giudizio e per questo ritenute inammissibili.
Dopo la riunione, la causa è stata rinviata al 13 gennaio 2025 per la decisione, sostituita ex art. 127- ter con il deposito di note scritte.
In via preliminare, va affermata la procedibilità della domanda, avendo la parte onerata esperito il tentativo di mediazione ai sensi dell'art. 5 d.lgs 28/2010 (come novellato dal D.L. n. 69/2013, convertito in legge n. 98/2013), come documentato in atti (cfr. verbale negativo in atti).
È bene premettere che, a seguito dell'opposizione, si instaura tra le parti un giudizio a cognizione piena, in cui la posizione delle stesse risulta invertita (l'attore formale del giudizio di opposizione è il convenuto sostanziale del procedimento di ingiunzione;
viceversa, il convenuto formale - creditore opposto è l'attore sostanziale). Si tratta, tuttavia, di un'inversione solo formale, perché non comporta l'inversione dell'onere della prova, che andrà comunque ripartito tenendo conto del disposto dell'art. 2697 c.c.. Ciò significa che graverà sul creditore opposto l'onere di provare la sussistenza dei fatti costitutivi della propria pretesa, mentre spetterà al convenuto fornire la prova dei fatti impeditivi, modificativi ed estintivi dell'altrui diritto.
Nel caso di specie il credito vantato dall'opposto in entrambi i decreti ingiuntivi oggetto di opposizione trova la sua fonte nel contratto di locazione e nell'allegazione del mancato pagamento dei canoni di affitto e degli oneri accessori di cui alle fatture prodotte nei relativi giudizi monitori e allegate alle comparse di risposta.
La natura contrattuale del credito ingiunto fa ritenere assolto l'onere della prova ricadente sulla locatrice opposta, che ha prodotto il titolo contrattuale ed ha allegato l'inadempimento della conduttrice che, dal canto suo, invece, non è riuscita a fornire la prova di fatti estintivi, modificativi o impeditivi dell'altrui pretesa non contestando in alcun modo l'inadempimento nella sua materialità.
Nello specifico le difese della conduttrice sono basate sull'eccezione di inadempimento ex art. 1460
c.c. dolendosi, l'affittuaria, di asseriti gravi inadempimenti della locatrice, che avrebbero legittimato la sospensione totale dei pagamenti ingiunti.
Al riguardo deve, in primo luogo, essere rigettata l'eccezione con la quale ha inteso lamentare Pt_2
l'inadempimento della locatrice in relazione ad obblighi che la stessa avrebbe assunto nei suoi confronti di assicurare la contemporanea apertura di tutte le attività commerciali all'interno del Centro
Commerciale “La Birreria” in data 24.04.2019. Invero, dalla lettura del contratto non emerge alcun tipo di clausola che obblighi la in tal senso, anzi, come correttamente osservato da Controparte_1 parte opposta, all'art. 14 del contratto di fitto di ramo di azienda si può leggere come “L'Affittuaria prende atto e riconosce che l'unità aziendale è stata consegnata con le potenzialità per realizzare la finalità economica cui è destinato senza nulla pagare in ordine all'avviamento commerciale e con suo irrevocabile impegno a nulla pretendere per qualunque titolo o ragione al momento della cessazione dell'affitto medesimo”. In questo modo dal contratto risulta come nel corrispettivo pattuito non si sia tenuto conto dell'avviamento commerciale evidentemente connesso all'inserimento del locale all'interno di un Centro Commerciale dove insistono altre attività capaci di creare flussi di avventori. In realtà, dalla documentazione in atti, l'unico punto in cui emerge il richiamo a questo asserito impegno può rintracciarsi all'interno delle comunicazioni/diffide del 23 maggio e 30 luglio
2019 con le quali l'affittuaria, lamentando altri asseriti inadempimenti, ha rappresentato alla come la mancata apertura di altre attività, quali ad esempio il supermercato Conad, Controparte_1 avrebbe inciso negativamente sulle vendite.
Dunque, in assenza di una previsione contrattuale coeva o postuma alla stipula del contratto dalla quale possa evincersi l'obbligo in capo alla locatrice di assicurare la simultanea apertura di tutti i locali commerciali presenti nel “Centro Commerciale La Birreria” non può che rilevarsi l'infondatezza dell'eccezione.
Allo stesso modo non risulta adeguatamente provato l'eccepito inadempimento relativo alle carenze della sicurezza, compresa negli oneri accessori ingiunti, stante il “dilagare della delinquenza presso il Centro commerciale”. Invero, al riguardo manca qualsiasi supporto documentale, mentre dalle prove orali assunte in corso di giudizio i testi escussi in relazione a questi fenomeni hanno evidenziato come si faccia riferimento ad episodi isolati e limitati nel tempo. La teste , escussa Testimone_1 sul punto, ha riferito che “solo all'inizio per circa un mese si sono verificati piccoli problemi con gruppi di bambini che si sono poi risolti”, e allo stesso modo il teste , Testimone_2 direttore del Centro Commerciale, dopo aver riferito di essere direttore dal mese di agosto 2019 ha espressamente dichiarato in relazione a tali fenomeni di microcriminalità che “da quando ci sono io rispondo che non è vero”. Le dichiarazioni testimoniali ridimensionano il fenomeno lamentato dalla affittuaria e restituiscono una situazione che, seppur sussistente, è stata caratterizzata da episodi sporadici e limitati al periodo precedente l'agosto 2019, che non si ritengono affatto capaci di integrare un inadempimento imputabile alla Controparte_1
Ancora infondata appare l'eccezione con la quale l'opponente ha lamentato la presenza di fenomeni infiltrativi non risolti nonostante i solleciti e le missive inviate alla proprietà, con le quali si compulsava la stessa ad intervenire. Al riguardo, si deve dare atto che dal tenore complessivo della difesa tenuta dalla e tenuto conto dei documenti in atti, appare chiaro come la Controparte_1 stessa fosse a conoscenza del fenomeno infiltrativo e della necessità di porvi rimedio. Tuttavia, tanto dalle missive in atti - dalle quali si può apprezzare la presa in carico tempestiva da parte dell'opposta delle esigenze manutentive manifestate dalla affittuaria - tanto dalle dichiarazioni rese dai testi che hanno chiarito le modalità operative e la concreta effettuazione di interventi manutentivi, è emersa l'infondatezza dell'eccezione. Invero, il teste , nel confermare i capitoli 4), 5) e 6), con i Tes_2 quali gli si chiedeva dell'attivazione delle procedure necessarie a procedere agli interventi funzionali a risolvere i problemi infiltrativi lamentati dall'opponente, ha precisato: “in particolare abbiamo una procedura dove quando ci arriva una segnalazione dall'operatore noi facciamo una reportistica inviando mail alla proprietà che provvede con le proprie ditte…RIAN ha fatto diversi Parte_3 sopralluoghi ed interventi su quell'area anche nell'anno 2019. Gli interventi sono stati fatti non solo dalla , ma anche da altre società.…in particolare la ha provveduto all'esecuzione Parte_4 Pt_4 dei lavori per risolvere il problema delle infiltrazioni anche se è possibile che i fenomeni infiltrativi si siano riproposti successivamente”. Tali circostanze sono state confermate anche dall'altra teste escussa, , che, sentita sul punto, ha confermato che “…sono stati fatti interventi Testimone_1 dalla su tutti i locali interessati da queste infiltrazioni…”. Inoltre, occorre rilevare come parte Pt_4 opponente, anche a fronte delle problematiche lamentate, non abbia in alcun modo provato di essere stata costretta ad un periodo di chiusura forzata, né abbia in alcun modo fornito prova documentale di un eventuale diminuzione delle entrate attese. Invero, un inadempimento per essere considerato tale da sostenere la sospensione totale, ma anche solo parziale del canone, deve necessariamente riverberare sull'equilibrio sinallagmatico del contratto di durata e la prova di suddetta incidenza ricade sulla parte che intende far valere l'eccezione di inadempimento, prova che nel caso di specie, come detto, è mancante. Non può certo assurgere a prova dell'inadempimento rispetto all'obbligazione di mantenere la cosa in stato idoneo all'uso convenuto la produzione di alcuni solleciti di intervento e di foto e video riproducenti lo stato dei luoghi e non specificamente collocate sotto il profilo spazio-temporale. Anzi, quello che sembra emergere dalla frequenza delle problematiche lamentate è la verosimile presenza di vizi strutturali, rispetto ai quali il codice civile predispone una normativa specifica all'art. 1578 c.c. e rispetto al quale è maturata una giurisprudenza di legittimità consolidata e condivisa da questo Tribunale per cui in tema di risoluzione del contratto di locazione per vizi della cosa ex art. 1578 c.c., e non per inadempimento, la data alla quale può ricondursi la legittima interruzione del pagamento del canone convenzionalmente stabilito coincide con quella della spedizione della raccomandata con cui il conduttore comunica il recesso, documentando la circostanza che rende l'intero bene inidoneo all'uso per il quale il contratto è stato stipulato (Cass. 13594/2019). Dunque, anche volendo riqualificare le eccezioni avanzate dal convenuto come volte a far valere in via di eccezione ciò che in via di azione potrebbe essere fatto valere attraverso la proposizione di una domanda di risoluzione ex art. 1578 c.c. e obliterando la discussa tematica relativa alla compatibilità dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c. con la risoluzione ex art. 1578 c.c. e quindi con la natura di inadempimento dei vizi fatti valere con tale azione, si deve dare atto che la mai e in alcun modo ha manifestato la volontà di recedere dal Pt_1 contratto o comunque di ottenere la risoluzione dello stesso, in tal modo tenendo un comportamento incompatibile con l'eccezione di inadempimento promossa in relazione ai vizi dell'immobile. Invero,
l'opponente lamenta genericamente l'inadempimento della rispetto ad interventi Controparte_1 manutentivi che possono essere qualificati alternativamente come dovuti ex art. 1575-1576 c.c., tuttavia, come già anticipato, dalla documentazione in atti, nonché dalle dichiarazione rese dai testi escussi all'udienza del 6 novembre 2023, risulta che la ha sempre preso in carico Controparte_1 le doglianze della affittuaria attraverso dei procedimenti di gestione degli interventi di riparazione, rivolgendosi a ditte specializzate, in primo luogo alla Rian Group srl.
Ancora del tutto infondata è la domanda con la quale l'opponente ha chiesto la rideterminazione del canone di locazione a causa delle restrizioni subite in conseguenza dell'epidemia Covid-19. Al riguardo, la Relazione della Cassazione del 2020 richiamata dall'opponente richiede appunto che la parte provveda alla rinegoziazione del contratto prospettando una rideterminazione del sinallagma ragionevole ed economicamente razionale e non impone alla stessa di acconsentire a qualsiasi richiesta scontistica pretesa dalla controparte. Ebbene, dalla documentazione agli atti risulta pacifico che ci siano state trattative volte in tal senso, così come risulta una proposta alternativa avanzata dalla allegata alla comparsa di costituzione che prevedeva l'abbuono dei mesi di aprile e Controparte_1 maggio 2020 e la decurtazione del 25% del canone dei mesi da giugno a dicembre 2020. Tale proposta si ritiene ragionevole, ed anzi assai migliorativa rispetto a quella prevista ex lege per alcuni soggetti ritenuti particolarmente esposti come, a titolo esemplificativo, i gestori di piscine e palestre, dunque capace di ricondurre il contratto ad equità, per cui la mancata accettazione della si configura Pt_1 come una sua libera scelta negoziale a fronte del pieno adempimento all'obbligo di rinegoziazione ricadente in capo alla locatrice.
Ne deriva, in conclusione, l'infondatezza dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c. proposta da parte opponente e volta a paralizzare la pretesa creditoria esercitata con le ingiunzioni di pagamento opposte.
Con riguardo alla domanda riconvenzionale con la quale ha chiesto il risarcimento dei danni Pt_1 subiti a causa delle infiltrazioni a titolo di danno emergente e a titolo di lucro cessante, tali pretese risarcitorie, oltre ad essere state collegate con inadempimenti che per i motivi di cui si è detto non sono dimostrati, sono anche del tutto sfornite di prova. Infatti, rispetto ai danni lamentati ai capi di abbigliamento di cui alle foto depositate, da in lato, manca totalmente la prova sia del collegamento eziologico di tali danni asseritamente subiti con i fenomeni infiltrativi e con un inadempimento della locatrice e, dall'altro lato, mancano del tutto gli elementi idonei alla quantificazione del danno risarcibile.
Allo stesso modo è infondata la domanda risarcitoria relativa al lucro cessante, per la cui quantificazione l'opponente invoca una valutazione equitativa da parte di questo Tribunale, valutazione che tuttavia ha una funzione suppletiva per situazioni particolari ove la quantificazione delle conseguenze risarcibili sia particolarmente complessa se non impossibile, laddove, invece, nel caso di specie non può revocarsi in dubbio la carenza dell'onere quantomeno di allegazione e produzione di documentazione idonea dalla quale poter desumere la portata del mancato guadagno.
In ultimo, anche la domanda risarcitoria/restitutoria, con la quale l'opponente richiede la restituzione di quanto corrisposto per i lavori di posa in opera del massetto autolivellante necessari per la posa in opera della pavimentazione, per un totale di euro 1.464,00, di cui alla fattura della LP di IE
VA, è infondata, atteso che tale pretesa, secondo la prospettazione di parte opponente, sarebbe fondata su un accordo verbale intervenuto con l'architetto che, tuttavia, non risulta Persona_1 avere nessun rapporto di dipendenza/rappresentanza con la Anzi, la fondatezza Controparte_1 di tale asserito accordo appare sconfessata dall'ulteriore circostanza, risultante dagli atti e correttamente eccepita dalla opposta, per cui la rispondendo alla richiesta in tal Controparte_1 senso formulata dal in data 23.05.2019, ne aveva contestato immediatamente e formalmente la Pt_1 fondatezza con missiva del 28.05.2019.
Ne deriva il rigetto delle opposizioni proposte in relazione ad entrambi i decreti ingiuntivi opposti n.
3846/21 e n. 4030/23, che, quindi, vanno dichiarati entrambi definitivamente esecutivi.
Sulla richiesta di condanna per responsabilità processuale aggravata, cd. lite temeraria, questo
Tribunale, seppur ritenga sussistente l'elemento soggettivo del dolo o quantomeno quello della colpa grave, dal quale si evince la temerarietà della lite ravvisata nella coscienza dell'infondatezza della domanda o nel difetto della normale diligenza per l'acquisizione di detta coscienza (Cass.
13269/2007), non ritiene sussistente l'elemento oggettivo al quale è collegato comunque un onere di allegare almeno gli elementi necessari alla liquidazione, pur equitativa, del danno lamentato (Cass.
21798/2015), essendo necessario che l'istante deduca e dimostri la concreta ed effettiva esistenza di un danno in conseguenza del comportamento processuale della parte medesima, sicché il giudice non può liquidare il danno, neppure equitativamente, se dagli atti non risultano elementi atti ad identificare concretamente l'esistenza del danno (Cass. 13355/2004).
Tuttavia, nel caso di specie questo Tribunale ritiene possa farsi applicazione del terzo comma dell'art. 96 c.p.c. per il quale “In ogni caso, quando pronuncia sulle spese ai sensi dell'articolo 91, il giudice, anche d'ufficio, può altresì condannare la parte soccombente al pagamento, a favore della controparte, di una somma equitativamente determinata”. La giurisprudenza valorizzando l'espressione “in ogni caso” ha chiarito come tale norma abbia inserito nel nostro ordinamento un caso specifico di “punitive dameges” che prescindere dalla richiesta della parte vittoriosa e che, quindi, può essere dichiarata ex officio dal giudice. Invero, le Sezioni Unite hanno precisato che “la responsabilità aggravata ai sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c., a differenza di quella di cui ai primi due commi della medesima norma, non richiede la domanda di parte né la prova del danno, ma esige pur sempre, sul piano soggettivo, la mala fede o la colpa grave della parte soccombente, sussistente nell'ipotesi di violazione del grado minimo di diligenza che consente di avvertire facilmente
l'infondatezza o l'inammissibilità della propria domanda, non essendo sufficiente la mera infondatezza, anche manifesta, delle tesi prospettate;
peraltro, sia la mala fede che la colpa grave devono coinvolgere l'esercizio dell'azione processuale nel suo complesso, cosicché possa considerarsi meritevole di sanzione l'abuso dello strumento processuale in sé, anche a prescindere dal danno procurato alla controparte e da una sua richiesta, come nel caso di pretestuosità dell'azione per contrarietà al diritto vivente ed alla giurisprudenza consolidata, ovvero per la manifesta inconsistenza giuridica o la palese e strumentale infondatezza dei motivi di impugnazione”. Ebbene, nel caso di specie la condotta processuale di parte opponente si ritiene possa configurare un abuso dello strumento processuale fin dalla sua incardinazione dove, come correttamente osservato da parte opposta, si può notare l'intento dilatorio e meramente strumentale dell'opposizione relativa al giudizio R.G. 16060/23 di opposizione al decreto ingiuntivo 4030/23, dove l'opponente ha svolto un'opposizione con la quale ha fatto valere le stesse identiche circostanze già lamentate e poste alla base della riconvenzionale promossa nel giudizio R.G. 15903/21, in tal modo tenendo un comportamento meramente dilatorio ed evidentemente integrante un abuso dello strumento processuale, atteso che, tra l'altro, con questa opposizione la ha chiaramente cercato di eludere Pt_1 le preclusioni maturate nel processo 15903/2021 in relazione ai capitoli di prova non ammessi perché formulati in violazione del disposto di cui all'art. 244 c.p.c. senza indicazione dei capitoli di prova separati e dei testi da escutere in relazione agli stessi.
Ai fini della quantificazione della condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c. si ritiene equo usare quale parametro gli interessi moratori “commerciali” previsti dal 1284, comma 4, c.c., norma strutturata, come condivisibilmente osservato da parte della dottrina, come volta a punire, in un'ottica di deflazione del contenzioso, proprio l'abuso dello strumento processuale che quindi, stante la sostanziale identità di ratio, può utilmente fungere quale parametro per la quantificazione equitativa della condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c..
Per questi motivi
si ritiene equo determinare la misura della condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c. parametrandola agli interessi stabiliti dalla legislazione speciale per il ritardo dei pagamenti nelle transazioni commerciali per il periodo intercorrente tra la data di proposizione del ricorso, 18.07.2023, alla data di pubblicazione della presente sentenza sulla somma ingiunta con il decreto ingiuntivo 4030/23 pari ad euro 29.789,46.
Stante il rinvio operato dai nuovi 4° e 5° co. dell'art. 1284 al d.lgs. 9-10-2002, n. 231 (in particolare, al combinato disposto degli artt. 2, 1° co., lett. d), e), f), e 5), la misura degli interessi convenzionali non stabilita pattiziamente è pari al tasso legale di mora maggiorato di 8 punti percentuali per il tempo successivo alla domanda giudiziale o all'attivazione di un procedimento arbitrale. Con Comunicato del Ministero dell'Economia e delle Finanze (in G.U. 16-1-2024, n. 12), detto tasso legale di mora è stato fissato al 4,5% per il periodo dal 1-1-2024 al 30-6-2024.
Alla luce delle considerazioni fatte, si ritiene equo condannare parte opponente a pagare ex art. 96 comma 3 - come danno punitivo a fronte dell'abuso dello strumento processuale - alla cifra di euro
5.400,00 equivalente all'applicazione dell'interesse “commerciale/processuale” per il periodo precedentemente esplicitato.
Il riconoscimento di tale somma è esclusivamente a titolo di condanna ex art. 96 comma 3 c.p.c. e non esclude il riconoscimento degli stessi interessi come contrattualmente pattuiti, ma si aggiunge ad esso quale danno punitivo collegato all'abuso processuale messo in atto da parte opponente con la proposizione dell'opposizione al decreto ingiuntivo n. 4030/23.
Le spese del giudizio seguono strettamente la soccombenza e si liquidano d'ufficio, come da dispositivo, ai sensi del D.M. 55/2014 (come modificato dal DM 147/2022), con applicazione dei valori medi in relazione a tutte le fasi processuali del giudizio 15903/2021 e con il riconoscimento dei valori minimi, stante l'esiguità e semplicità dell'attività processuale ivi svolta, in relazione alla fase di studio e alla fase introduttiva del giudizio 16060/2023. Invero, in caso di riunione di più cause, la liquidazione dei compensi per l'attività svolta prima della riunione deve essere separatamente liquidata per ciascuna causa in relazione all'attività prestata in ciascuna di esse, mentre, per la fase successiva alla riunione, può essere liquidato un compenso unico sul quale è facoltà del giudice applicare la maggiorazione prevista dall'art. 4, comma 2, DM n. 55/2014, in presenza dei presupposti previsti dalla tariffa (Cass. 17693/2022).
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, decidendo sulle opposizioni proposta da nei confronti di Parte_1 CP_1
ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
[...]
1) rigetta le opposizioni e, per l'effetto, conferma i decreti ingiuntivi n. 3846/2021 e 4030/2023, che vengono dichiarati definitivamente esecutivi;
2) condanna a pagare le spese di lite dei giudizi riuniti in favore di Parte_1 Controparte_1
liquidandole in euro 9.100,00 per compensi, oltre rimborso spese generali nella misura del 15% sul compenso, IVA e C.P.A. come per legge;
3) condanna a pagare a ex art. 96, comma 3, c.p.c. l'ulteriore somma Parte_1 Controparte_1
di euro 5.400,00, oltre interessi al tasso legale dalla pubblicazione della sentenza al saldo.
Così deciso in Napoli il 14/01/2025.
Il giudice
dott. Enrico Ardituro