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Sentenza 5 ottobre 2025
Sentenza 5 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Como, sentenza 05/10/2025, n. 401 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Como |
| Numero : | 401 |
| Data del deposito : | 5 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 552/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI COMO
- SEZIONE CIVILE -
Il Tribunale di Como, riunito in camera di consiglio, in persona dei seguenti magistrati: dott.ssa Barbara Cao Presidente dott. Alessandro Petronzi Giudice dott.ssa Martina Roberta Manenti Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa sopraindicata, promossa con ricorso congiunto da
(C.F. ) Parte_1 C.F._1 nato a [...] il [...] residente in [...]29 22060 NOVEDRATE ITALIA con l'Avv. BOSCO EDO
e
(C.F. ) Parte_2 C.F._2 nata in [...], il [...] residente in [...]27 22060 CANTU' ITALIA con l'Avv. BOSCO EDO
i quali hanno contratto matrimonio con rito civile, in MARIANO COMENSE, in data 13.12.2014 (atto iscritto nei Registri dello Stato Civile del Comune di Mariano Comense - anno 2014, atto n. 26, parte I) e si sono separati consensualmente con verbale in data 13.4.2023, omologato con decreto del Tribunale di Como del
19.4.2023 con i seguenti figli Per_1
- nato il [...] Persona_2
- nato il [...] Persona_3 FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso depositato in data 3.3.2025, hanno richiesto pronuncia divorzile alle seguenti condizioni:
1. L'immobile già adibito a casa coniugale rimane definitivamente di proprietà e assegnato alla signora
. Pt_2
2. I figli saranno affidati congiuntamente a entrambi i coniugi, con collocazione prevalente - anche ai fini anagrafici – presso il padre, il quale dichiara di essere residente in [...], nell'immobile di proprietà del proprio padre e da quest'ultimo concesso in comodato gratuito al figlio.
3. Tale soluzione abitativa, come già esposto in sede di separazione, appare la più idonea per i figli minori, stante la vicinanza ai nonni paterni, signori e , i quali da sempre sono Parte_3 Controparte_1 soliti accudire i nipoti quando i genitori sono assenti e impegnati per ragioni lavorative e ciò al fine di mantenere inalterate le abitudini di vita dei bimbi e nel loro esclusivo interesse.
4. In ragione dell'attività lavorativa della madre, che svolge attività di OSS in una RSA e lavora su tre turni, mattina, pomeriggio, notte, presso KOS CARE S.R.L. di Milano e del padre, operaio a tempo pieno presso
Rimadesio s.p.a. di Mariano Comense, le parti concordemente stabiliscono che:
5. I figli, nelle giornate in cui la madre svolge il turno di notte e il turno di mattina, pernotteranno presso il padre/nonni paterni (residenti nello stesso complesso immobiliare); la madre li preleverà all'uscita da scuola, tenendoli con sé per il resto della giornata;
nelle giornate in cui la madre svolge il turno pomeridiano i bambini, che avranno pernottato dalla mamma, verranno dalla stessa accompagnati a scuola e poi prelevati da scuola dai nonni paterni, che li terranno con sé anche a cena. Nei giorni di riposo della madre, i figli staranno con la stessa;
6. Le parti concordano che, in caso di una modifica dell'orario di lavoro materno che le consenta di avere maggiori pomeriggi liberi, le parti si organizzeranno in modo tale da favorire una maggior frequentazione madre/figli;
7. I genitori trascorreranno con i figli i fine settimana in via alternata. Si precisa che qualora la mamma non dovesse lavorare il venerdì pomeriggio/notte, la stessa terrà i figli con sé alla fine del proprio turno lavorativo del venerdì sino alla domenica sera ovvero al lunedì mattina in ragione dei propri turni, quando li riaccompagnerà o a casa del padre ovvero a scuola;
8. I figli trascorreranno, negli anni pari, con la mamma la giornata della Vigilia di Natale e il giorno di Natale sino alle ore 16.00; la restante parte del Natale e la giornata di Santo Stefano la trascorreranno con il padre che li riaccompagnerà presso la mamma per le ore 18.30; negli anni dispari, faranno il contrario;
9. In ragione degli impegni e dei turni lavorativi di entrambi i genitori, il periodo dal 27/12 al 6/1 sarà così organizzato: i bambini trascorreranno col padre la parte della giornata in cui la madre avrà il turno lavorativo
(quindi o mattina o pomeriggio) e con la madre i momenti in cui la stessa non sarà al lavoro. In caso di possibilità di ferie, i coniugi si riservano la possibilità di organizzarsi diversamente.
10. In riferimento alle vacanze estive, i coniugi concorderanno i periodi di ferie da trascorrere con la prole, le modalità e le destinazioni entro la fine del mese di maggio di ogni anno, con la garanzia che verranno trascorsi con ognuno dei genitori 14 giorni che al momento, attesa la tenera età dei bambini, non saranno consecutivi.
11. I coniugi, in ragione delle modalità di affidamento sostanzialmente paritetica della prole, si impegnano ciascuno a provvedere al mantenimento ordinario diretto della prole senza versamento di contribuzione ordinaria.
12. Per quanto riguarda le spese straordinarie che si rendessero necessarie per i figli, invece, i coniugi sono obbligati a contribuire nella misura del 50% ciascuno, secondo le modalità individuate nel Protocollo di Intesa in merito adottato e pubblicato sul sito internet del Tribunale di Como, al quale ci si dovrà riportare integralmente.
13. A parziale modifica del predetto protocollo, si stabilisce che il pagamento della retta della scuola materna e della mensa prevista dalla scuola siano considerate spese straordinarie e quindi da suddividere fra i coniugi.
14. Per le restanti spese straordinarie relative alla prole resta invariato quanto statuito dal protocollo.
15. I coniugi concordano sin da ora di suddividere nella misura del 50% l'assegno unico attualmente previsto per legge.
16. I coniugi sono titolari di redditi propri e, pertanto, sono economicamente autosufficienti e dichiarano di aver già definito fra loro ogni diversa e ulteriore questione.
Le parti hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di NOTE SCRITTE e hanno dichiarato di non volersi conciliare.
È stata data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
DIRITTO
Sussistono le condizioni di legge per procedere alla pronuncia di divorzio, dovendosi ritenere provato che i coniugi vivono separati fin dall'udienza di comparizione innanzi al Presidente del Tribunale di Como, nel procedimento di separazione, e che detto stato di separazione personale dei coniugi prosegue tuttora, dal momento che i coniugi non si sono più riconciliati e non hanno ripreso neppure in via temporanea la convivenza, mentre è ormai decorso il termine normativamente previsto per l'ottenimento della pronuncia di divorzio;
al contempo dalle risultanze di causa e da quanto dedotto dalle stesse parti deve ritenersi definitivamente venuta meno ogni forma di comunione sia materiale che spirituale tra i coniugi e che la stessa non possa più essere ricostituita.
Quanto alle ulteriori questioni controverse ritiene il Collegio che le conclusioni rassegnate dalle parti congiuntamente possono essere fatte proprie dal Tribunale, essendo le stesse conformi a diritto, non contrarie a norme imperative e rispondenti all'interesse della prole.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario ex art. 473 bis.4, u.c, cpc, alla luce degli esiti dell'udienza di comparizione delle parti e tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale di COMO, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulle domande proposte:
1) DICHIARA lo scioglimento del matrimonio contratto dai coniugi e Parte_1 [...]
, in MARIANO COMENSE, in data 13.12.2014 (atto iscritto nei Registri Parte_2 dello Stato Civile del Comune di Mariano Comense - anno 2014, atto n. 26, parte I);
2) OMOLOGA le condizioni di divorzio concordate dalle parti;
3) DISPONE che i rapporti tra le parti siano regolati in conformità alle condizioni stabilite dalle stesse, come indicate in parte narrativa, da intendersi qui trascritte;
4) PRENDE ATTO degli ulteriori accordi intervenuti tra le parti.
MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di MARIANO COMENSE, perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge.
Così deciso in COMO, il 25.9.2025.
Il Giudice relatore Il Presidente dott. Martina Roberta Manenti dott.ssa Barbara Cao
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI COMO
- SEZIONE CIVILE -
Il Tribunale di Como, riunito in camera di consiglio, in persona dei seguenti magistrati: dott.ssa Barbara Cao Presidente dott. Alessandro Petronzi Giudice dott.ssa Martina Roberta Manenti Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa sopraindicata, promossa con ricorso congiunto da
(C.F. ) Parte_1 C.F._1 nato a [...] il [...] residente in [...]29 22060 NOVEDRATE ITALIA con l'Avv. BOSCO EDO
e
(C.F. ) Parte_2 C.F._2 nata in [...], il [...] residente in [...]27 22060 CANTU' ITALIA con l'Avv. BOSCO EDO
i quali hanno contratto matrimonio con rito civile, in MARIANO COMENSE, in data 13.12.2014 (atto iscritto nei Registri dello Stato Civile del Comune di Mariano Comense - anno 2014, atto n. 26, parte I) e si sono separati consensualmente con verbale in data 13.4.2023, omologato con decreto del Tribunale di Como del
19.4.2023 con i seguenti figli Per_1
- nato il [...] Persona_2
- nato il [...] Persona_3 FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso depositato in data 3.3.2025, hanno richiesto pronuncia divorzile alle seguenti condizioni:
1. L'immobile già adibito a casa coniugale rimane definitivamente di proprietà e assegnato alla signora
. Pt_2
2. I figli saranno affidati congiuntamente a entrambi i coniugi, con collocazione prevalente - anche ai fini anagrafici – presso il padre, il quale dichiara di essere residente in [...], nell'immobile di proprietà del proprio padre e da quest'ultimo concesso in comodato gratuito al figlio.
3. Tale soluzione abitativa, come già esposto in sede di separazione, appare la più idonea per i figli minori, stante la vicinanza ai nonni paterni, signori e , i quali da sempre sono Parte_3 Controparte_1 soliti accudire i nipoti quando i genitori sono assenti e impegnati per ragioni lavorative e ciò al fine di mantenere inalterate le abitudini di vita dei bimbi e nel loro esclusivo interesse.
4. In ragione dell'attività lavorativa della madre, che svolge attività di OSS in una RSA e lavora su tre turni, mattina, pomeriggio, notte, presso KOS CARE S.R.L. di Milano e del padre, operaio a tempo pieno presso
Rimadesio s.p.a. di Mariano Comense, le parti concordemente stabiliscono che:
5. I figli, nelle giornate in cui la madre svolge il turno di notte e il turno di mattina, pernotteranno presso il padre/nonni paterni (residenti nello stesso complesso immobiliare); la madre li preleverà all'uscita da scuola, tenendoli con sé per il resto della giornata;
nelle giornate in cui la madre svolge il turno pomeridiano i bambini, che avranno pernottato dalla mamma, verranno dalla stessa accompagnati a scuola e poi prelevati da scuola dai nonni paterni, che li terranno con sé anche a cena. Nei giorni di riposo della madre, i figli staranno con la stessa;
6. Le parti concordano che, in caso di una modifica dell'orario di lavoro materno che le consenta di avere maggiori pomeriggi liberi, le parti si organizzeranno in modo tale da favorire una maggior frequentazione madre/figli;
7. I genitori trascorreranno con i figli i fine settimana in via alternata. Si precisa che qualora la mamma non dovesse lavorare il venerdì pomeriggio/notte, la stessa terrà i figli con sé alla fine del proprio turno lavorativo del venerdì sino alla domenica sera ovvero al lunedì mattina in ragione dei propri turni, quando li riaccompagnerà o a casa del padre ovvero a scuola;
8. I figli trascorreranno, negli anni pari, con la mamma la giornata della Vigilia di Natale e il giorno di Natale sino alle ore 16.00; la restante parte del Natale e la giornata di Santo Stefano la trascorreranno con il padre che li riaccompagnerà presso la mamma per le ore 18.30; negli anni dispari, faranno il contrario;
9. In ragione degli impegni e dei turni lavorativi di entrambi i genitori, il periodo dal 27/12 al 6/1 sarà così organizzato: i bambini trascorreranno col padre la parte della giornata in cui la madre avrà il turno lavorativo
(quindi o mattina o pomeriggio) e con la madre i momenti in cui la stessa non sarà al lavoro. In caso di possibilità di ferie, i coniugi si riservano la possibilità di organizzarsi diversamente.
10. In riferimento alle vacanze estive, i coniugi concorderanno i periodi di ferie da trascorrere con la prole, le modalità e le destinazioni entro la fine del mese di maggio di ogni anno, con la garanzia che verranno trascorsi con ognuno dei genitori 14 giorni che al momento, attesa la tenera età dei bambini, non saranno consecutivi.
11. I coniugi, in ragione delle modalità di affidamento sostanzialmente paritetica della prole, si impegnano ciascuno a provvedere al mantenimento ordinario diretto della prole senza versamento di contribuzione ordinaria.
12. Per quanto riguarda le spese straordinarie che si rendessero necessarie per i figli, invece, i coniugi sono obbligati a contribuire nella misura del 50% ciascuno, secondo le modalità individuate nel Protocollo di Intesa in merito adottato e pubblicato sul sito internet del Tribunale di Como, al quale ci si dovrà riportare integralmente.
13. A parziale modifica del predetto protocollo, si stabilisce che il pagamento della retta della scuola materna e della mensa prevista dalla scuola siano considerate spese straordinarie e quindi da suddividere fra i coniugi.
14. Per le restanti spese straordinarie relative alla prole resta invariato quanto statuito dal protocollo.
15. I coniugi concordano sin da ora di suddividere nella misura del 50% l'assegno unico attualmente previsto per legge.
16. I coniugi sono titolari di redditi propri e, pertanto, sono economicamente autosufficienti e dichiarano di aver già definito fra loro ogni diversa e ulteriore questione.
Le parti hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di NOTE SCRITTE e hanno dichiarato di non volersi conciliare.
È stata data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
DIRITTO
Sussistono le condizioni di legge per procedere alla pronuncia di divorzio, dovendosi ritenere provato che i coniugi vivono separati fin dall'udienza di comparizione innanzi al Presidente del Tribunale di Como, nel procedimento di separazione, e che detto stato di separazione personale dei coniugi prosegue tuttora, dal momento che i coniugi non si sono più riconciliati e non hanno ripreso neppure in via temporanea la convivenza, mentre è ormai decorso il termine normativamente previsto per l'ottenimento della pronuncia di divorzio;
al contempo dalle risultanze di causa e da quanto dedotto dalle stesse parti deve ritenersi definitivamente venuta meno ogni forma di comunione sia materiale che spirituale tra i coniugi e che la stessa non possa più essere ricostituita.
Quanto alle ulteriori questioni controverse ritiene il Collegio che le conclusioni rassegnate dalle parti congiuntamente possono essere fatte proprie dal Tribunale, essendo le stesse conformi a diritto, non contrarie a norme imperative e rispondenti all'interesse della prole.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario ex art. 473 bis.4, u.c, cpc, alla luce degli esiti dell'udienza di comparizione delle parti e tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale di COMO, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulle domande proposte:
1) DICHIARA lo scioglimento del matrimonio contratto dai coniugi e Parte_1 [...]
, in MARIANO COMENSE, in data 13.12.2014 (atto iscritto nei Registri Parte_2 dello Stato Civile del Comune di Mariano Comense - anno 2014, atto n. 26, parte I);
2) OMOLOGA le condizioni di divorzio concordate dalle parti;
3) DISPONE che i rapporti tra le parti siano regolati in conformità alle condizioni stabilite dalle stesse, come indicate in parte narrativa, da intendersi qui trascritte;
4) PRENDE ATTO degli ulteriori accordi intervenuti tra le parti.
MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di MARIANO COMENSE, perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge.
Così deciso in COMO, il 25.9.2025.
Il Giudice relatore Il Presidente dott. Martina Roberta Manenti dott.ssa Barbara Cao