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Sentenza 27 ottobre 2025
Sentenza 27 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tivoli, sentenza 27/10/2025, n. 929 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tivoli |
| Numero : | 929 |
| Data del deposito : | 27 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 4873/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TIVOLI
Il Tribunale di Tivoli, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Beatrice Ruperto, letti gli artt. 281 quinquies, 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA DEFINITIVA nella causa iscritta al n. 4873 del Ruolo Generale Affari Civili Contenziosi dell'anno 2020 tra
, rappresentata e difesa dell'avv. Alessandro Anselmi Parte_1 opponente e
, rappresentate e difese dagli avv.ti Paolo Controparte_1 Controparte_2
TA e AN RU opposte
OGGETTO: Mutuo
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta depositate per l'udienza del 17.6.2025
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 939/2020, richiesto ed Parte_1 ottenuto da e nei suoi confronti per l'importo di euro 24.000,00, oltre Controparte_1 Controparte_2 interessi come da domanda e spese della fase monitoria, a titolo di restituzione del prestito personale erogato da defunto padre delle ricorrenti, formulando le seguenti conclusioni: “Voglia Parte_2
l'Ill.mo Tribunale, sospendere il d.i. impugnato per le motivazioni tutte spigate, quindi, rigettare ogni contraria istanza deduzione ed eccezione di controparte, rigettare il d.i. opposto per i motivi esposti e per la documentazione versata in atti.”.
A fondamento dell'opposizione, parte opponente ha esposto:
- che, tra l'anno 2008 e 2009, il figlio dell'opponente, si era rivolto a Controparte_3 Parte_2 marito della zia materna, a causa di difficoltà economiche, chiedendo l'erogazione di prestiti, concessi in contanti dal dietro il rilascio di assegni in garanzia suoi e del padre, Pt_2 Parte_1 - che nonostante avesse regolarmente restituito le somme oggetto di prestito, a Controparte_3 mezzo bonifici bancari del 26.06.2009 di euro 24.000,00 e di euro 5.000,00, i titoli in garanzia non erano mai stati restituiti e, anzi, erano stati abusivamente riempiti nella data, nel luogo di traenza e nel beneficiario e messi all'incasso il 03.07.2018, fatto per il quale era stata presentata denuncia-querela;
- che, in particolare, a garanzia di un primo prestito di euro 10.000,00 erano stati rilasciati n. 4 assegni di euro 3.000,00 ciascuno, dal conto corrente di mentre per il secondo prestito di euro Parte_1
27.000 erano stati rilasciati due assegni da euro 6.000 ciascuno (nn. 7014054443 e CP_4
7014054445) da e altri assegni erano stati rilasciati da Parte_1 Controparte_3
- che, a causa del ritardo nei pagamenti, aveva rilasciato anche un ulteriore assegno Controparte_3
Unicredit Banca di euro 4.000,00 (n. 3176142737) comprensivo di euro 3.000 a titolo di interessi oltre euro 1.000 a titolo di penale;
- che in ogni caso non era provata l'effettiva consegna delle somme da parte del asseritamente Pt_2 avvenuta tramite bonifico, non prodotto, né vi era comunque prova del titolo giuridico implicante l'obbligo della restituzione;
- che vi era stata altresì applicazione di interessi di natura usuraria sulle somme concesse in prestito.
2. Si sono costituite in giudizio e formulando le seguenti conclusioni: Controparte_1 Controparte_2
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale Ordinario Civile di Tivoli adito, contrariis reiectis: 1) in via preliminare confermare la clausola di provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, non essendo l'opposizione fondata su prova scritta o di pronta soluzione ai sensi dell'art. 648 c.p.c.; 2) confermare il decreto ingiuntivo n. 939/2020, R.G. 1070/2020 del
04/08/2020 dal Tribunale Ordinario Civile di Tivoli, per tutti i motivi descritti in premessa;
3) conseguentemente rigettare l'opposizione a decreto ingiuntivo spiegata dal sig. perchè infondata in fatto ed in diritto. Con Parte_1 vittoria di spese, spese generali, competenze ed onorari da distrarsi in favore degli avv.ti AN RU e Paolo
TA antistatari.”.
In particolare, parte opposta ha sostenuto:
- che il padre delle odierne parti opposte, aveva posto all'incasso i n. 6 assegni emessi da Parte_2
- a garanzia del debito contratto da suo figlio - in data 3.7.2018, Parte_1 Controparte_3 diversi anni dopo la contrazione del debito e dopo aver chiesto inutilmente la restituzione delle somme corrisposte a titolo di prestito personale, senza peraltro richiedere alcunché a titolo di interessi;
- che gli assegni non erano stati poi incassati in quanto pervenuti all'istituto di credito “oltre i termini consentiti per il protesto”;
- che i due bonifici effettuati da privi di causale, non riguardavano la restituzione Controparte_3 delle somme concesse in prestito, bensì altro precedente prestito di euro 30.000,00, erogato nel medesimo periodo riconducibile ai fatti di causa;
- che il procedimento penale, instaurato a seguito della denuncia presentata dall'opponente, si era concluso con decreto di archiviazione.
2 3. All'esito dell'udienza del 7.5.2021 il Giudice, accolta l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del decreto opposto, ha concesso alle parti i termini ex art. 183, comma 6 c.p.c.
La causa, istruita documentalmente e tramite prova testimoniale, è stata chiamata all'udienza del
17.6.2025, sostituita dal deposito di note scritte di trattazione, per la precisazione delle conclusioni ed è stata dunque trattenuta in decisione, con termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito degli scritti conclusionali.
4. L'opposizione è fondata per i motivi di seguito indicati.
Nella specie, da quanto emerso nel corso del giudizio e dalla stessa prospettazione dei fatti fornita dalle parti, può ritenersi non oggetto di contestazione che concesse un prestito di euro Parte_2
28.000,00, in favore di figlio dell'odierno opponente. Parimenti incontestata è la Controparte_3 circostanza che a garanzia di tale prestito furono rilasciati n. 6 assegni da parte di Parte_1 allegati al ricorso monitorio, per un totale di euro 24.000,00 (all.2 ricorso), nonché un ulteriore assegno a garanzia di euro 4.000,00, da parte di oggetto di separato decreto ingiuntivo e per Controparte_3 il quale pendeva giudizio di opposizione dinanzi al Giudice di Pace di Roma.
Anche il teste sentito all'udienza del 14.3.2023, sui capitoli ammessi formulati da Controparte_3 parte opposta, volti a dimostrare che gli assegni allegati furono rilasciati, privi di datazione, a garanzia del suddetto prestito di euro 28.000,00 (cap. 2: Vero che a garanzia del prestito elargito dal sig. in Parte_2 suo favore e di cui al capitolo di prova n. 1) della presente memoria suo padre, consegnava al sig. Parte_1 Pt_2
n. 5 assegni bancari privi di datazione che le vengono mostrati (doc. n. 2 – ricorso per decreto ingiuntivo) per un ammontare complessivo pari ad € 24.000,00;” Cap. 3: “ Vero che a garanzia del prestito elargito dal sig. Pt_2 in suo favore e di cui al capitolo di prova n. 1) della presente memoria, consegnava al sig. n. 1 assegno
[...] Pt_2 bancario privo di datazione, che le viene mostrato (doc. n. 1) per un ammontare complessivo pari ad € 4.000,00” memoria ex art. 183 comma 6 n. 2 c.p.c. parte opposta) ha del resto confermato la suddetta prospettazione.
Una volta riscontrata l'esistenza del mutuo, spetta quindi al mutuatario provare l'avvenuta restituzione delle somme mutuate.
Al riguardo, sostiene l'opponente che le suddette somme furono integralmente restituite, tramite due bonifici bancari del 26.6.2009 e del 27.6.2009, rispettivamente, di euro 24.000,00 ed euro 5.000,00
(allegati all'atto di opposizione); viceversa, l'opposta ha allegato che tali bonifici non fossero in realtà da ricondurre al suddetto prestito, trattandosi della restituzione di altro e diverso prestito, di euro
30.000,00, in precedenza erogato dal Pt_2
Tuttavia, la tesi dell'opposta non ha trovato riscontro, non essendo stato in alcun modo documentato e provato, nel corso del giudizio, che il suddetto pagamento fosse da ricondurre ad altra posizione creditoria.
3 Manca difatti, del tutto, la prova da parte dell'opposta di ulteriori rapporti di mutuo in essere con o e l'erogazione di ulteriori somme da parte del sicché non è Pt_1 Controparte_3 Pt_2 possibile l'imputazione delle somme corrisposte, a mezzo dei suindicati bonifici, ad altro rapporto.
Ne consegue che le somme corrisposte tramite bonifici (peraltro essendovi corrispondenza tra l'importo del bonifico del 26.6.2009, di euro 24.000,00, e l'importo degli assegni rilasciati a garanzia da possano verosimilmente ricondursi alla estinzione del prestito oggetto di causa. Parte_1
Pertanto, in accoglimento dell'opposizione, il decreto ingiuntivo n. 939/2020 deve essere revocato.
5. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, secondo i parametri fissati dal D.m. 13/08/2022 n. 147, secondo i valori minimi previsti per lo scaglione di riferimento, in ragione della non particolare complessità delle questioni di fatto e di diritto affrontate ai fini della decisione.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice, dott.ssa Beatrice Ruperto, definitivamente pronunciando nel giudizio di opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 939/2020, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione così provvede:
- accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n.939/2020;
- condanna parte opposta al pagamento delle spese di lite in favore di parte opponente, che liquida in euro 145,50 e in euro 2.540,00 per compensi, oltre al rimborso forfettario delle spese generali, IVA e
CPA, con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Addì, 27.10.2025
Il Giudice dott.ssa Beatrice Ruperto
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TIVOLI
Il Tribunale di Tivoli, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Beatrice Ruperto, letti gli artt. 281 quinquies, 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA DEFINITIVA nella causa iscritta al n. 4873 del Ruolo Generale Affari Civili Contenziosi dell'anno 2020 tra
, rappresentata e difesa dell'avv. Alessandro Anselmi Parte_1 opponente e
, rappresentate e difese dagli avv.ti Paolo Controparte_1 Controparte_2
TA e AN RU opposte
OGGETTO: Mutuo
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta depositate per l'udienza del 17.6.2025
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 939/2020, richiesto ed Parte_1 ottenuto da e nei suoi confronti per l'importo di euro 24.000,00, oltre Controparte_1 Controparte_2 interessi come da domanda e spese della fase monitoria, a titolo di restituzione del prestito personale erogato da defunto padre delle ricorrenti, formulando le seguenti conclusioni: “Voglia Parte_2
l'Ill.mo Tribunale, sospendere il d.i. impugnato per le motivazioni tutte spigate, quindi, rigettare ogni contraria istanza deduzione ed eccezione di controparte, rigettare il d.i. opposto per i motivi esposti e per la documentazione versata in atti.”.
A fondamento dell'opposizione, parte opponente ha esposto:
- che, tra l'anno 2008 e 2009, il figlio dell'opponente, si era rivolto a Controparte_3 Parte_2 marito della zia materna, a causa di difficoltà economiche, chiedendo l'erogazione di prestiti, concessi in contanti dal dietro il rilascio di assegni in garanzia suoi e del padre, Pt_2 Parte_1 - che nonostante avesse regolarmente restituito le somme oggetto di prestito, a Controparte_3 mezzo bonifici bancari del 26.06.2009 di euro 24.000,00 e di euro 5.000,00, i titoli in garanzia non erano mai stati restituiti e, anzi, erano stati abusivamente riempiti nella data, nel luogo di traenza e nel beneficiario e messi all'incasso il 03.07.2018, fatto per il quale era stata presentata denuncia-querela;
- che, in particolare, a garanzia di un primo prestito di euro 10.000,00 erano stati rilasciati n. 4 assegni di euro 3.000,00 ciascuno, dal conto corrente di mentre per il secondo prestito di euro Parte_1
27.000 erano stati rilasciati due assegni da euro 6.000 ciascuno (nn. 7014054443 e CP_4
7014054445) da e altri assegni erano stati rilasciati da Parte_1 Controparte_3
- che, a causa del ritardo nei pagamenti, aveva rilasciato anche un ulteriore assegno Controparte_3
Unicredit Banca di euro 4.000,00 (n. 3176142737) comprensivo di euro 3.000 a titolo di interessi oltre euro 1.000 a titolo di penale;
- che in ogni caso non era provata l'effettiva consegna delle somme da parte del asseritamente Pt_2 avvenuta tramite bonifico, non prodotto, né vi era comunque prova del titolo giuridico implicante l'obbligo della restituzione;
- che vi era stata altresì applicazione di interessi di natura usuraria sulle somme concesse in prestito.
2. Si sono costituite in giudizio e formulando le seguenti conclusioni: Controparte_1 Controparte_2
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale Ordinario Civile di Tivoli adito, contrariis reiectis: 1) in via preliminare confermare la clausola di provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, non essendo l'opposizione fondata su prova scritta o di pronta soluzione ai sensi dell'art. 648 c.p.c.; 2) confermare il decreto ingiuntivo n. 939/2020, R.G. 1070/2020 del
04/08/2020 dal Tribunale Ordinario Civile di Tivoli, per tutti i motivi descritti in premessa;
3) conseguentemente rigettare l'opposizione a decreto ingiuntivo spiegata dal sig. perchè infondata in fatto ed in diritto. Con Parte_1 vittoria di spese, spese generali, competenze ed onorari da distrarsi in favore degli avv.ti AN RU e Paolo
TA antistatari.”.
In particolare, parte opposta ha sostenuto:
- che il padre delle odierne parti opposte, aveva posto all'incasso i n. 6 assegni emessi da Parte_2
- a garanzia del debito contratto da suo figlio - in data 3.7.2018, Parte_1 Controparte_3 diversi anni dopo la contrazione del debito e dopo aver chiesto inutilmente la restituzione delle somme corrisposte a titolo di prestito personale, senza peraltro richiedere alcunché a titolo di interessi;
- che gli assegni non erano stati poi incassati in quanto pervenuti all'istituto di credito “oltre i termini consentiti per il protesto”;
- che i due bonifici effettuati da privi di causale, non riguardavano la restituzione Controparte_3 delle somme concesse in prestito, bensì altro precedente prestito di euro 30.000,00, erogato nel medesimo periodo riconducibile ai fatti di causa;
- che il procedimento penale, instaurato a seguito della denuncia presentata dall'opponente, si era concluso con decreto di archiviazione.
2 3. All'esito dell'udienza del 7.5.2021 il Giudice, accolta l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del decreto opposto, ha concesso alle parti i termini ex art. 183, comma 6 c.p.c.
La causa, istruita documentalmente e tramite prova testimoniale, è stata chiamata all'udienza del
17.6.2025, sostituita dal deposito di note scritte di trattazione, per la precisazione delle conclusioni ed è stata dunque trattenuta in decisione, con termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito degli scritti conclusionali.
4. L'opposizione è fondata per i motivi di seguito indicati.
Nella specie, da quanto emerso nel corso del giudizio e dalla stessa prospettazione dei fatti fornita dalle parti, può ritenersi non oggetto di contestazione che concesse un prestito di euro Parte_2
28.000,00, in favore di figlio dell'odierno opponente. Parimenti incontestata è la Controparte_3 circostanza che a garanzia di tale prestito furono rilasciati n. 6 assegni da parte di Parte_1 allegati al ricorso monitorio, per un totale di euro 24.000,00 (all.2 ricorso), nonché un ulteriore assegno a garanzia di euro 4.000,00, da parte di oggetto di separato decreto ingiuntivo e per Controparte_3 il quale pendeva giudizio di opposizione dinanzi al Giudice di Pace di Roma.
Anche il teste sentito all'udienza del 14.3.2023, sui capitoli ammessi formulati da Controparte_3 parte opposta, volti a dimostrare che gli assegni allegati furono rilasciati, privi di datazione, a garanzia del suddetto prestito di euro 28.000,00 (cap. 2: Vero che a garanzia del prestito elargito dal sig. in Parte_2 suo favore e di cui al capitolo di prova n. 1) della presente memoria suo padre, consegnava al sig. Parte_1 Pt_2
n. 5 assegni bancari privi di datazione che le vengono mostrati (doc. n. 2 – ricorso per decreto ingiuntivo) per un ammontare complessivo pari ad € 24.000,00;” Cap. 3: “ Vero che a garanzia del prestito elargito dal sig. Pt_2 in suo favore e di cui al capitolo di prova n. 1) della presente memoria, consegnava al sig. n. 1 assegno
[...] Pt_2 bancario privo di datazione, che le viene mostrato (doc. n. 1) per un ammontare complessivo pari ad € 4.000,00” memoria ex art. 183 comma 6 n. 2 c.p.c. parte opposta) ha del resto confermato la suddetta prospettazione.
Una volta riscontrata l'esistenza del mutuo, spetta quindi al mutuatario provare l'avvenuta restituzione delle somme mutuate.
Al riguardo, sostiene l'opponente che le suddette somme furono integralmente restituite, tramite due bonifici bancari del 26.6.2009 e del 27.6.2009, rispettivamente, di euro 24.000,00 ed euro 5.000,00
(allegati all'atto di opposizione); viceversa, l'opposta ha allegato che tali bonifici non fossero in realtà da ricondurre al suddetto prestito, trattandosi della restituzione di altro e diverso prestito, di euro
30.000,00, in precedenza erogato dal Pt_2
Tuttavia, la tesi dell'opposta non ha trovato riscontro, non essendo stato in alcun modo documentato e provato, nel corso del giudizio, che il suddetto pagamento fosse da ricondurre ad altra posizione creditoria.
3 Manca difatti, del tutto, la prova da parte dell'opposta di ulteriori rapporti di mutuo in essere con o e l'erogazione di ulteriori somme da parte del sicché non è Pt_1 Controparte_3 Pt_2 possibile l'imputazione delle somme corrisposte, a mezzo dei suindicati bonifici, ad altro rapporto.
Ne consegue che le somme corrisposte tramite bonifici (peraltro essendovi corrispondenza tra l'importo del bonifico del 26.6.2009, di euro 24.000,00, e l'importo degli assegni rilasciati a garanzia da possano verosimilmente ricondursi alla estinzione del prestito oggetto di causa. Parte_1
Pertanto, in accoglimento dell'opposizione, il decreto ingiuntivo n. 939/2020 deve essere revocato.
5. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, secondo i parametri fissati dal D.m. 13/08/2022 n. 147, secondo i valori minimi previsti per lo scaglione di riferimento, in ragione della non particolare complessità delle questioni di fatto e di diritto affrontate ai fini della decisione.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice, dott.ssa Beatrice Ruperto, definitivamente pronunciando nel giudizio di opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 939/2020, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione così provvede:
- accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n.939/2020;
- condanna parte opposta al pagamento delle spese di lite in favore di parte opponente, che liquida in euro 145,50 e in euro 2.540,00 per compensi, oltre al rimborso forfettario delle spese generali, IVA e
CPA, con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
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Il Giudice dott.ssa Beatrice Ruperto
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