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Sentenza 31 ottobre 2024
Sentenza 31 ottobre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 31/10/2024, n. 1873 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 1873 |
| Data del deposito : | 31 ottobre 2024 |
Testo completo
Tribunale di Avellino n. 4506/2020 R.G. Affari Civili Contenziosi
Tribunale Ordinario di Avellino Esito dell'udienza a trattazione scritta ex art. 127ter c.p.c. del 31/10/2024
Il Giudice
- preso atto delle disposizioni che consentono lo svolgimento delle udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti, mediante lo scambio e il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, parificate alla comparizione all'udienza;
- rilevato che in ottemperanza del decreto reso in corso di causa, debitamente comunicato, la partecipazione alla presente udienza vi è stata a mezzo del deposito delle suddette note scritte, contenenti la richiesta di accoglimento delle istanze, deduzioni, eccezioni e conclusioni ivi riportate;
pronuncia l'allegata sentenza alla luce delle conclusioni rassegnate nelle note scritte depositate, le quali tengono luogo della discussione orale, dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Il Giudice dott. Antonio Pasquariello
1 Tribunale di Avellino n. 4506/2020 R.G. Affari Civili Contenziosi
Repubblica Italiana In nome del popolo italiano Tribunale Ordinario di Avellino - Composizione Monocratica Il Giudice, dott. Antonio Pasquariello, ha pronunciato la seguente SENTENZA ex artt. 352, ult.co. e 281sexies c.p.c., resa a seguito dell'udienza a trattazione scritta ex art. 127ter c.p.c. del 31/10/2024 nella causa n. 4506/2020 avente ad oggetto appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Cervinara n. 523/2020, pubblicata in data 07/08/2020 e non notificata, resa in materia di “opposizione a precetto” e vertente tra
(C.F./P.IVA: ), col Parte_1 C.F._1 ministero/assistenza dell'avv. MECCARIELLO PASQUALE
- appellante - e
(C.F./P.IVA: ), Controparte_1 P.IVA_1 in persona del legale rappresentante pro tempore, col ministero/assistenza dell'avv. BARBATELLI ANNA
- appellato - Conclusioni All'udienza del 31/10/2024 svoltasi secondo le modalità di cui all'art. 127ter c.p.c. le parti concludevano come da note scritte depositate RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Sul modulo decisionale di cui all'art. 281sexies c.p.c.
Preliminarmente giova osservare come la presente decisione sia adottata ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c. e, quindi, sia possibile prescindere dalle indicazioni contenute nell'art. 132 c.p.c.
L'art. 281sexies c.p.c., infatti, consente al giudice di pronunciare la sentenza in udienza al termine della discussione dando lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, senza dover premettere le indicazioni richieste dal secondo comma dell'art. 132 c.p.c., perché esse si ricavano dal verbale dell'udienza di discussione sottoscritto dal giudice stesso.
Pertanto, non è affetta da nullità la sentenza, resa nella forma predetta, che non contenga le indicazioni riguardanti il giudice e le parti, le eventuali conclusioni del P.M. e la concisa esposizione dei fatti e dei motivi della decisione (Cass. civ., Sez. III, 19 ottobre 2006, n. 22409).
Ancora, in tale sentenza è superflua l'esposizione dello svolgimento del processo e delle conclusioni delle parti, quando questi siano ricostruibili dal 2 Tribunale di Avellino n. 4506/2020 R.G. Affari Civili Contenziosi
verbale dell'udienza di discussione e da quelli che lo precedono. (Cass. civ., Sez. III, 11 maggio 2012, n. 7268; Cass. civ., Sez. III, 15 dicembre 2011, n. 27002). Sull'appello Tanto premesso, giova in apertura precisare come il Giudice di prime cure abbia con la sentenza gravata accolto l'opposizione proposta dall'odierno appellato, , avverso il precetto Controparte_1 intimatole da , odierno appellante, per l'importo Parte_1 di € 942,36, quali interessi ex art. 1284 c.c. dovuti sulla sorta capitale di € 4.700,00 in esecuzione della sentenza n. 212/2018 emessa dal Giudice di Pace di Cervinara. A fondamento della decisione, la seguente motivazione: […] Preliminarmente, deve dichiararsi la competenza territoriale dell'Ufficio del giudice di Pace di Cervinara avendo l'opposto residenza nel circondario e non può ravvisarsi una diversa competenza in relazione al criterio più volte richiamato dall'attore e relativo alla elezione di domicilio ex art. 47 cc, potendo tale elezione assumere rilevanza solo nel caso in cui la stessa fosse stata contenuta nel contratto intercorso tra le parti. Non solo ragionando in tale maniera anche il giudizio conclusosi con la sentenza n. 212/18 avrebbe dovuto celebrarsi al cospetto del
Giudice di Pace del domicilio eletto. L'odierno giudizio nasce dall'impugnazione dell'atto di precetto initmato a seguito della pronuncia della sentenza n.212/2018, emessa da questo Ufficio, che nella parte dispositiva reca la condanna al pagamento della somma di euro 4.700,00 oltre interessi legali dalla domanda.
L'intimazione opposta reca il precetto di pagamento per la somma di euro 942,36, consistenti, come specificato nella narrativa, negli interessi ex art. 1284 c.c. Tanto premesso, l'attore propone opposizione avverso l'atto di precetto chiedendo, come testualmente riportato nelle rassegnate conclusioni, dichiarare che l'opponente nulla deve al sig. in forza del titolo azionato in quanto Parte_1 il credito è estinto per le ragioni dedotte in narrativa e conseguentemente dichiarare l'inefficacia del precetto notificato in data 11.07.2018... Secondo
l'impostazione difensiva assunta da Controparte_1 Parte_1
non poteva intimare precetto per la somma di euro 942,36 recanti quale
[...] causale nell'atto di precetto quella di interessi ex art. 1284 c.c., avendo il titolo esecutivo liquidato i soli interessi legali. […] La domanda attorea va senza dubbio qualificata come opposizione a precetto ex art. 615, comma 1 c.p.c., onde correttamente essa è stata proposta con citazione davanti al Giudice competente per materia o valore e per territorio a norma dell'art. 27 c.p.c. La stessa risulta finanche notificata entro il termine di giorni 20 previsto all'art. 617 c.p.c., pur non ravvisandosi nel caso in esame la sussunzione della tipologia di opposizione a quella agli atti esecutivi, contestato il debitore il diritto di ad Parte_1 intimare precetto per la somma richiesta nell'intimazione. Quindi, l'opposizione
3 Tribunale di Avellino n. 4506/2020 R.G. Affari Civili Contenziosi
deve ritenersi integralmente fondata per le ragioni che seguono, senza avere però prima premesso che l'esecuzione forzata può iniziare solo in presenza di un titolo esecutivo valido ed efficace, e deve arrestarsi qualora venga accertato che il titolo inizialmente mancava, a nulla rilevando che il titolo sia venuto ad esistenza successivamente. Ed ancora, nell'esecuzione forzata l'obbligo del debitore di adempiere presuppone non solo che il titolo esecutivo esista al momento in cui l'azione esecutiva è sperimentata, ma anche che la validità e l'efficacia del titolo permangono durante tutto il corso della fase esecutiva, dal momento dell'intimazione del precetto a quella del compimento e dell'esaurimento della procedura esecutiva. Corollario di tale principio è la ulteriore regola secondo cui, nella fase dell'esecuzione, il creditore può agire soltanto sulla scorta di quanto previsto e disposto nel titolo senza svolgere alcuna attività additiva dello stesso ed aggiungere ad esempio voci o accessori o quant'altro non esplicitamente riportato nel titolo stesso. Da tale affermazione discende che certamente Parte_1 non poteva intimare precetto per importi non espressamente previsti nella sentenza n. 212/2018 del Giudice di Pace di Cervinara, a nulla rilevando che gli interessi costituiscono accessori del credito principale ex art. 1284 c.c., non potendo l'azione esecutiva che svolgersi per importi specificamente indicati nel titolo esecutivo. Una volta liquidati nel titolo esecutivo i soli interessi legali, la richiesta di accessori in misura superiore andava rivolta al Giudice del Gravame, impugnando la sentenza di primo grado che aveva disatteso la relativa istanza. Il titolo esecutivo consiste nella rappresentazione del diritto del quale si pretende la realizzazione nelle forme esecutive. Sotto questo profilo, quindi, il titolo esecutivo costituisce il parametro al quale si commisura il potere ed il contenuto della pretesa del creditore e, nello stesso tempo, la potestà dell'organo esecutivo.
Infatti, né il creditore può pretendere né l'organo dell'esecuzione può dare di più di quello che è indicato nel titolo esecutivo. Pertanto, nel giudizio di opposizione all'esecuzione, il diritto di procedere all'esecuzione deve risultare dallo stesso titolo esecutivo in forza del quale è stata intrapresa l'esecuzione e non può essere ricavato da elementi estranei al titolo e tantomeno da fatti estranei all'azione esecutiva e ciò neppure al fine limitato di interpretazione estensivamente il titolo in base al quale si procede, quando una tale interpretazione è esclusa dalla lettera e dalla portata delle disposizione contenute nel titolo medesimo (cfr. Cass.
12854/92). L'opposizione deve dunque essere accolta. La regolamentazione delle spese di procedura segue la soccombenza e viene liquidata parametrandole all'importo contestato intimato nel precetto opposto. […]. Avverso la suddetta decisione, proponeva appello Parte_1
, per il seguente motivo: ERRONEITÀ DELLA SENTENZA IMPUGNATA
[...]
- VIOLAZIONE DELLE NORME SULLA COMPETENZA - VIOLAZIONE DELLE NORME
SUL PROCEDIMENTO, per essere territorialmente competente a decidere 4 Tribunale di Avellino n. 4506/2020 R.G. Affari Civili Contenziosi
l'opposizione ex art. 615 cpc il Giudice di Pace di Airola, atteso che […] il sig.
nell'atto di precetto ai sensi dell'art. 480 c. 3 del c.p.c. eleggeva domicilio Pt_1 in Moiano (BN) presso lo studio del difensore, al fine di poter procedere all'esecuzione nell'ambito della circoscrizione del Giudice di Pace di Airola […] quale Giudice del Comune dove il creditore ha eletto il proprio domicilio nell'atto di precetto […] il Giudice di prime cure invece ha erroneamente ritenuto che il giudizio di opposizione ex art. 615 c.p.c. incardinato dall'odierna appellata seguisse, per quanto riguarda la competenza territoriale, il foro del consumatore disciplinato dal D.lgs. 6 settembre 2005 n. 206 […], instando altresì per la sospensione dell'esecutività della sentenza ex art. 283 c.p.c.. Per la conferma della sentenza impugnata, ferma l'infondatezza in fatto ed in diritto dell'appello proposto, insisteva per converso l'appellata
[...]
. Controparte_1
Ciò posto, dato preliminarmente atto dell'avvenuto rigetto in corso di causa dell'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza avanzata dall'appellante (v. ordinanza del 12.02.2021), giova nel merito evidenziare come, secondo condivisa giurisprudenza, non incorre nella violazione del principio della corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato il giudice d'appello che, rimanendo nell'ambito del "petitum" e della "causa petendi", confermi la decisione impugnata sulla base di ragioni diverse da quelle adottate dal giudice di primo grado o formulate dalle parti, mettendo in rilievo nella motivazione elementi di fatto risultanti dagli atti ma non considerati o non espressamente menzionati dal primo giudice (Sez. 3, Sentenza n. 20652 del 25/09/2009). In tale prospettiva, suscettibile di conferma si ritiene la decisione del Giudice di Pace oggetto di gravame, seppure alla luce delle assorbenti precisazioni motivazionali di cui in seguito. Secondo altrettanto condivisa giurisprudenza, difatti, In tema di foro relativo alla opposizione a precetto, ove il creditore, ai sensi dell'art. 480, comma 3, c.p.c., abbia eletto il proprio domicilio in un luogo "anomalo" rispetto a quello dell'esecuzione, il debitore, ai fini della notifica dell'atto introduttivo del giudizio di opposizione all'esecuzione, è vincolato al luogo del domicilio eletto dal creditore nel precetto quand'anche questo non abbia alcun legame con quello della esecuzione, mentre, ai fini della individuazione del giudice competente per territorio a conoscere della opposizione all'esecuzione, l'elezione di domicilio contenuta nel precetto è inefficace e la competenza per territorio va individuata in base al possibile luogo della esecuzione, compreso il luogo della notifica del precetto (Sez. 3, Sentenza n. 16649 del 09/08/2016), ferma l'ulteriore precisazione secondo cui L'elezione di domicilio cd. anomala (siccome priva di collegamenti con il luogo dell'esecuzione) che il creditore abbia compiuto nell'atto di precetto, ex art. 480, comma 3, c.p.c., non è vincolante ai fini della determinazione del giudice territorialmente competente a conoscere dell'opposizione a precetto - il quale va individuato con riferimento al possibile luogo della esecuzione, compreso quello di notifica del precetto - né ai fini della scelta del giudice dell'esecuzione - che non può che essere
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identificato avuto riguardo al luogo in cui si trovano i beni da sottoporre ad espropriazione - né, tantomeno, incide sulla validità in rito del precetto, determinando unicamente il vincolo, per il debitore, di notificare ivi l'atto di opposizione ex art. 615, comma 1, c.p.c..(Nella specie, la S.C. ha individuato il giudice territorialmente competente a decidere su un'opposizione a precetto in base al luogo di ubicazione dell'immobile oggetto della minacciata espropriazione, diverso da quello, privo di qualsivoglia collegamento con quest'ultima, nel cui circondario aveva invece eletto domicilio, in precetto, il creditore procedente) (Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 30141 del 14/12/2017). Più nel dettaglio, si è da ultimo chiarito che: L'interpretazione dell'art. 480 c.p.c. ha costituito per anni una autentica crux furisconsoltorum, fino alla pronuncia della sentenza 29-12-2005, n. 480 della Corte costituzionale. Con questa decisione, per quanto qui rileva, la Corte costituzionale osservò in sostanza che quando il creditore abbia eletto domicilio nel precetto, anche se in un luogo privo di qualsiasi collegamento con quello dell'esecuzione, è in quel luogo che va effettuata la notificazione dell'opposizione […]. Stabilito ciò in linea generale, la Consulta nella già ricordata sentenza passò ad esaminare cosa accada quando il creditore procedente elegga, nell'atto di precetto, un domicilio "anomalo", ovvero avulso da qualsiasi collegamento col luogo dell'esecuzione […]. La Corte costituzionale […] ha dunque distinto gli effetti dell'elezione di domicilio "anomala" nell'atto di precetto, a seconda che si tratti di stabilire dove vada notificato l'atto di opposizione, ovvero si tratti di individuare quale sia il giudice competente per territorio a conoscere dell'opposizione all'esecuzione. Ai fini dell'individuazione del luogo di notifica dell'atto introduttivo del giudizio di opposizione all'esecuzione, per il debitore è vincolante il domicilio eletto dal creditore nel precetto, quand'anche tale luogo non abbia alcun legame con quello dell'esecuzione. Ai fini, invece, dell'individuazione del giudice competente per territorio a conoscere dell'opposizione all'esecuzione, l'elezione di domicilio contenuta nell'atto di precetto è inefficace, se il creditore non ha scelto per essa uno tra i possibili luoghi dell'esecuzione. Tali principi sono stati, in seguito, più volte ribaditi da questa Corte (Sez. 3, Sentenza n. 9670 del 11/04/2008, Rv. 602535; Sez. 3, Sentenza n. 3463 del 23/05/1986, Rv. 446413) (v. testualmente in motivazione citata Sez. 3, Sentenza n. 16649 del 09/08/2016). In difformità con l'intera prospettazione dell'appellante, dunque, l'elezione di domicilio compiuta dal creditore nell'atto di precetto ai sensi dell'art. 480, 3° comma c.p.c. non è vincolante ai fini della determinazione del giudice territorialmente competente a conoscere dell'opposizione a precetto, soprattutto in casi, quale quello di specie, ove, proposta dinanzi a diverso Giudice l'opposizione da parte del debitore, non risultano compiutamente allegati elementi da cui desumere che il predetto domicilio (id est: in Moiano (BN) presso lo studio del difensore) abbia effettivi legami con il luogo dell'esecuzione, per
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non essere stato dedotto, nemmeno in prime cure, che in quel Comune vi fossero beni appartenenti all'esecutando, ovvero la residenza del debitore di quest'ultimo. Secondo altrettanto condivisa giurisprudenza, del resto, La norma dell'art. 480, terzo comma, cod. proc. civ., attribuisce alla parte che intende promuovere l'esecuzione forzata la facoltà di dichiarare la propria residenza o di eleggere domicilio in uno, a sua scelta, tra i possibili luoghi dell'esecuzione. L'opposizione promossa dal debitore avanti al giudice del luogo ove la notificazione del precetto è avvenuta comporta, peraltro, l'implicita contestazione della dichiarazione di residenza o dell'elezione di domicilio compiuta dal creditore, cui, a pena di relativa inefficacia, incombe in tal caso dimostrare che è quivi possibile sottoporre a pignoramento beni o crediti del debitore. (Sez. 3, Ordinanza n. 5621 del 15/03/2005), ferma l'ulteriore e conforme precisazione secondo cui In tema di foro relativo all'opposizione a precetto, l'art. 480, comma terzo, cod. proc. civ. attribuisce alla parte che intende promuovere l'esecuzione forzata una facoltà, consistente nel dichiarare la propria residenza o nell'eleggere domicilio, ma, nel contempo, le impone l'onere di scegliere come tale uno tra i possibili luoghi dell'esecuzione. Pertanto, se la parte istante elegge domicilio in un comune in cui il debitore della prestazione pecuniaria da realizzarsi coattivamente non possiede beni, od in cui non risiede un terzo "debitor debitoris", l'elezione di domicilio resta priva di effetti ed il debitore può proporre l'opposizione a precetto davanti al giudice del luogo nel quale gli è stato notificato il precetto stesso, essendo onere del creditore dimostrare, nel relativo giudizio, che nel comune nel quale egli ha eletto domicilio sarebbe stato possibile sottoporre a pignoramento beni
o crediti del debitore (Sez. 3, Sentenza n. 9670 del 11/04/2008). Alla stregua di quanto precede, dunque, non può che rigettarsi l'appello proposto, con la contestuale conferma, per le ragioni sin qui esposte, della sentenza gravata, in uno al correlato assorbimento di ogni altra istanza, deduzione od eccezione comunque sollevata o rilevabile in corso di causa. Secondo parimenti condivisa giurisprudenza, difatti, il principio della "ragione più liquida", imponendo un approccio interpretativo con la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo, piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica, consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, di cui all'art. 276 cod. proc. civ., in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, costituzionalizzata dall'art. 111 Cost., con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione - anche se logicamente subordinata - senza che sia necessario esaminare previamente le altre (Sez.
6 - L, Sentenza n. 12002 del 28/05/2014). Il rigetto integrale dell'appello impone, altresì, di dare atto nel presente provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater del D.P.R. 115/2002, così come inserito dalla legge 24 dicembre 2012, n. 228, ratione temporis applicabile al procedimento in esame, a mente del quale: quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o
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improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso. Sulle spese Quanto alle spese, il rigetto dell'appello impone la condanna di parte appellante alla rifusione in favore di parte appellata delle spese del presente giudizio, liquidate - in applicazione delle tabelle vigenti - tenuto conto del valore (fino a € 1.100,00), della natura e della complessità (media) della controversia, nonché del numero, dell'importanza e della complessità (media) delle questioni trattate.
PQM
il Tribunale Ordinario di Avellino, in composizione monocratica e nella persona del Giudice dott. Antonio Pasquariello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza del Parte_1
Giudice di Pace di Cervinara n. 523/2020, pubblicata in data 07/08/2020 e non notificata, nei confronti di , Controparte_1 in persona del legale rappresentante pro tempore, respinta o comunque assorbita ogni altra istanza deduzione ed eccezione, così provvede: rigetta l'appello così come proposto;
conferma per le ragioni di cui in parte motiva, la sentenza impugnata;
condanna
alla rifusione in favore di Parte_1 Controparte_1
delle spese del giudizio, liquidate in € 662,00 per compensi,
[...] oltre CNAP e IVA come per legge ed altre indennità e spese successive documentate se dovute, nonché rimborso spese forfettarie nella misura del 15% dei compensi;
attesta la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater del D.P.R. 115/2002, così come inserito dalla legge 24 dicembre 2012, n. 228, ratione temporis applicabile al procedimento in esame, mandando alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza. Così deciso in data 4/11/2024, entro i termini di cui all'art. 127ter c.p.c.
Il Giudice dott. Antonio Pasquariello
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Tribunale Ordinario di Avellino Esito dell'udienza a trattazione scritta ex art. 127ter c.p.c. del 31/10/2024
Il Giudice
- preso atto delle disposizioni che consentono lo svolgimento delle udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti, mediante lo scambio e il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, parificate alla comparizione all'udienza;
- rilevato che in ottemperanza del decreto reso in corso di causa, debitamente comunicato, la partecipazione alla presente udienza vi è stata a mezzo del deposito delle suddette note scritte, contenenti la richiesta di accoglimento delle istanze, deduzioni, eccezioni e conclusioni ivi riportate;
pronuncia l'allegata sentenza alla luce delle conclusioni rassegnate nelle note scritte depositate, le quali tengono luogo della discussione orale, dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Il Giudice dott. Antonio Pasquariello
1 Tribunale di Avellino n. 4506/2020 R.G. Affari Civili Contenziosi
Repubblica Italiana In nome del popolo italiano Tribunale Ordinario di Avellino - Composizione Monocratica Il Giudice, dott. Antonio Pasquariello, ha pronunciato la seguente SENTENZA ex artt. 352, ult.co. e 281sexies c.p.c., resa a seguito dell'udienza a trattazione scritta ex art. 127ter c.p.c. del 31/10/2024 nella causa n. 4506/2020 avente ad oggetto appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Cervinara n. 523/2020, pubblicata in data 07/08/2020 e non notificata, resa in materia di “opposizione a precetto” e vertente tra
(C.F./P.IVA: ), col Parte_1 C.F._1 ministero/assistenza dell'avv. MECCARIELLO PASQUALE
- appellante - e
(C.F./P.IVA: ), Controparte_1 P.IVA_1 in persona del legale rappresentante pro tempore, col ministero/assistenza dell'avv. BARBATELLI ANNA
- appellato - Conclusioni All'udienza del 31/10/2024 svoltasi secondo le modalità di cui all'art. 127ter c.p.c. le parti concludevano come da note scritte depositate RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Sul modulo decisionale di cui all'art. 281sexies c.p.c.
Preliminarmente giova osservare come la presente decisione sia adottata ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c. e, quindi, sia possibile prescindere dalle indicazioni contenute nell'art. 132 c.p.c.
L'art. 281sexies c.p.c., infatti, consente al giudice di pronunciare la sentenza in udienza al termine della discussione dando lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, senza dover premettere le indicazioni richieste dal secondo comma dell'art. 132 c.p.c., perché esse si ricavano dal verbale dell'udienza di discussione sottoscritto dal giudice stesso.
Pertanto, non è affetta da nullità la sentenza, resa nella forma predetta, che non contenga le indicazioni riguardanti il giudice e le parti, le eventuali conclusioni del P.M. e la concisa esposizione dei fatti e dei motivi della decisione (Cass. civ., Sez. III, 19 ottobre 2006, n. 22409).
Ancora, in tale sentenza è superflua l'esposizione dello svolgimento del processo e delle conclusioni delle parti, quando questi siano ricostruibili dal 2 Tribunale di Avellino n. 4506/2020 R.G. Affari Civili Contenziosi
verbale dell'udienza di discussione e da quelli che lo precedono. (Cass. civ., Sez. III, 11 maggio 2012, n. 7268; Cass. civ., Sez. III, 15 dicembre 2011, n. 27002). Sull'appello Tanto premesso, giova in apertura precisare come il Giudice di prime cure abbia con la sentenza gravata accolto l'opposizione proposta dall'odierno appellato, , avverso il precetto Controparte_1 intimatole da , odierno appellante, per l'importo Parte_1 di € 942,36, quali interessi ex art. 1284 c.c. dovuti sulla sorta capitale di € 4.700,00 in esecuzione della sentenza n. 212/2018 emessa dal Giudice di Pace di Cervinara. A fondamento della decisione, la seguente motivazione: […] Preliminarmente, deve dichiararsi la competenza territoriale dell'Ufficio del giudice di Pace di Cervinara avendo l'opposto residenza nel circondario e non può ravvisarsi una diversa competenza in relazione al criterio più volte richiamato dall'attore e relativo alla elezione di domicilio ex art. 47 cc, potendo tale elezione assumere rilevanza solo nel caso in cui la stessa fosse stata contenuta nel contratto intercorso tra le parti. Non solo ragionando in tale maniera anche il giudizio conclusosi con la sentenza n. 212/18 avrebbe dovuto celebrarsi al cospetto del
Giudice di Pace del domicilio eletto. L'odierno giudizio nasce dall'impugnazione dell'atto di precetto initmato a seguito della pronuncia della sentenza n.212/2018, emessa da questo Ufficio, che nella parte dispositiva reca la condanna al pagamento della somma di euro 4.700,00 oltre interessi legali dalla domanda.
L'intimazione opposta reca il precetto di pagamento per la somma di euro 942,36, consistenti, come specificato nella narrativa, negli interessi ex art. 1284 c.c. Tanto premesso, l'attore propone opposizione avverso l'atto di precetto chiedendo, come testualmente riportato nelle rassegnate conclusioni, dichiarare che l'opponente nulla deve al sig. in forza del titolo azionato in quanto Parte_1 il credito è estinto per le ragioni dedotte in narrativa e conseguentemente dichiarare l'inefficacia del precetto notificato in data 11.07.2018... Secondo
l'impostazione difensiva assunta da Controparte_1 Parte_1
non poteva intimare precetto per la somma di euro 942,36 recanti quale
[...] causale nell'atto di precetto quella di interessi ex art. 1284 c.c., avendo il titolo esecutivo liquidato i soli interessi legali. […] La domanda attorea va senza dubbio qualificata come opposizione a precetto ex art. 615, comma 1 c.p.c., onde correttamente essa è stata proposta con citazione davanti al Giudice competente per materia o valore e per territorio a norma dell'art. 27 c.p.c. La stessa risulta finanche notificata entro il termine di giorni 20 previsto all'art. 617 c.p.c., pur non ravvisandosi nel caso in esame la sussunzione della tipologia di opposizione a quella agli atti esecutivi, contestato il debitore il diritto di ad Parte_1 intimare precetto per la somma richiesta nell'intimazione. Quindi, l'opposizione
3 Tribunale di Avellino n. 4506/2020 R.G. Affari Civili Contenziosi
deve ritenersi integralmente fondata per le ragioni che seguono, senza avere però prima premesso che l'esecuzione forzata può iniziare solo in presenza di un titolo esecutivo valido ed efficace, e deve arrestarsi qualora venga accertato che il titolo inizialmente mancava, a nulla rilevando che il titolo sia venuto ad esistenza successivamente. Ed ancora, nell'esecuzione forzata l'obbligo del debitore di adempiere presuppone non solo che il titolo esecutivo esista al momento in cui l'azione esecutiva è sperimentata, ma anche che la validità e l'efficacia del titolo permangono durante tutto il corso della fase esecutiva, dal momento dell'intimazione del precetto a quella del compimento e dell'esaurimento della procedura esecutiva. Corollario di tale principio è la ulteriore regola secondo cui, nella fase dell'esecuzione, il creditore può agire soltanto sulla scorta di quanto previsto e disposto nel titolo senza svolgere alcuna attività additiva dello stesso ed aggiungere ad esempio voci o accessori o quant'altro non esplicitamente riportato nel titolo stesso. Da tale affermazione discende che certamente Parte_1 non poteva intimare precetto per importi non espressamente previsti nella sentenza n. 212/2018 del Giudice di Pace di Cervinara, a nulla rilevando che gli interessi costituiscono accessori del credito principale ex art. 1284 c.c., non potendo l'azione esecutiva che svolgersi per importi specificamente indicati nel titolo esecutivo. Una volta liquidati nel titolo esecutivo i soli interessi legali, la richiesta di accessori in misura superiore andava rivolta al Giudice del Gravame, impugnando la sentenza di primo grado che aveva disatteso la relativa istanza. Il titolo esecutivo consiste nella rappresentazione del diritto del quale si pretende la realizzazione nelle forme esecutive. Sotto questo profilo, quindi, il titolo esecutivo costituisce il parametro al quale si commisura il potere ed il contenuto della pretesa del creditore e, nello stesso tempo, la potestà dell'organo esecutivo.
Infatti, né il creditore può pretendere né l'organo dell'esecuzione può dare di più di quello che è indicato nel titolo esecutivo. Pertanto, nel giudizio di opposizione all'esecuzione, il diritto di procedere all'esecuzione deve risultare dallo stesso titolo esecutivo in forza del quale è stata intrapresa l'esecuzione e non può essere ricavato da elementi estranei al titolo e tantomeno da fatti estranei all'azione esecutiva e ciò neppure al fine limitato di interpretazione estensivamente il titolo in base al quale si procede, quando una tale interpretazione è esclusa dalla lettera e dalla portata delle disposizione contenute nel titolo medesimo (cfr. Cass.
12854/92). L'opposizione deve dunque essere accolta. La regolamentazione delle spese di procedura segue la soccombenza e viene liquidata parametrandole all'importo contestato intimato nel precetto opposto. […]. Avverso la suddetta decisione, proponeva appello Parte_1
, per il seguente motivo: ERRONEITÀ DELLA SENTENZA IMPUGNATA
[...]
- VIOLAZIONE DELLE NORME SULLA COMPETENZA - VIOLAZIONE DELLE NORME
SUL PROCEDIMENTO, per essere territorialmente competente a decidere 4 Tribunale di Avellino n. 4506/2020 R.G. Affari Civili Contenziosi
l'opposizione ex art. 615 cpc il Giudice di Pace di Airola, atteso che […] il sig.
nell'atto di precetto ai sensi dell'art. 480 c. 3 del c.p.c. eleggeva domicilio Pt_1 in Moiano (BN) presso lo studio del difensore, al fine di poter procedere all'esecuzione nell'ambito della circoscrizione del Giudice di Pace di Airola […] quale Giudice del Comune dove il creditore ha eletto il proprio domicilio nell'atto di precetto […] il Giudice di prime cure invece ha erroneamente ritenuto che il giudizio di opposizione ex art. 615 c.p.c. incardinato dall'odierna appellata seguisse, per quanto riguarda la competenza territoriale, il foro del consumatore disciplinato dal D.lgs. 6 settembre 2005 n. 206 […], instando altresì per la sospensione dell'esecutività della sentenza ex art. 283 c.p.c.. Per la conferma della sentenza impugnata, ferma l'infondatezza in fatto ed in diritto dell'appello proposto, insisteva per converso l'appellata
[...]
. Controparte_1
Ciò posto, dato preliminarmente atto dell'avvenuto rigetto in corso di causa dell'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza avanzata dall'appellante (v. ordinanza del 12.02.2021), giova nel merito evidenziare come, secondo condivisa giurisprudenza, non incorre nella violazione del principio della corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato il giudice d'appello che, rimanendo nell'ambito del "petitum" e della "causa petendi", confermi la decisione impugnata sulla base di ragioni diverse da quelle adottate dal giudice di primo grado o formulate dalle parti, mettendo in rilievo nella motivazione elementi di fatto risultanti dagli atti ma non considerati o non espressamente menzionati dal primo giudice (Sez. 3, Sentenza n. 20652 del 25/09/2009). In tale prospettiva, suscettibile di conferma si ritiene la decisione del Giudice di Pace oggetto di gravame, seppure alla luce delle assorbenti precisazioni motivazionali di cui in seguito. Secondo altrettanto condivisa giurisprudenza, difatti, In tema di foro relativo alla opposizione a precetto, ove il creditore, ai sensi dell'art. 480, comma 3, c.p.c., abbia eletto il proprio domicilio in un luogo "anomalo" rispetto a quello dell'esecuzione, il debitore, ai fini della notifica dell'atto introduttivo del giudizio di opposizione all'esecuzione, è vincolato al luogo del domicilio eletto dal creditore nel precetto quand'anche questo non abbia alcun legame con quello della esecuzione, mentre, ai fini della individuazione del giudice competente per territorio a conoscere della opposizione all'esecuzione, l'elezione di domicilio contenuta nel precetto è inefficace e la competenza per territorio va individuata in base al possibile luogo della esecuzione, compreso il luogo della notifica del precetto (Sez. 3, Sentenza n. 16649 del 09/08/2016), ferma l'ulteriore precisazione secondo cui L'elezione di domicilio cd. anomala (siccome priva di collegamenti con il luogo dell'esecuzione) che il creditore abbia compiuto nell'atto di precetto, ex art. 480, comma 3, c.p.c., non è vincolante ai fini della determinazione del giudice territorialmente competente a conoscere dell'opposizione a precetto - il quale va individuato con riferimento al possibile luogo della esecuzione, compreso quello di notifica del precetto - né ai fini della scelta del giudice dell'esecuzione - che non può che essere
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identificato avuto riguardo al luogo in cui si trovano i beni da sottoporre ad espropriazione - né, tantomeno, incide sulla validità in rito del precetto, determinando unicamente il vincolo, per il debitore, di notificare ivi l'atto di opposizione ex art. 615, comma 1, c.p.c..(Nella specie, la S.C. ha individuato il giudice territorialmente competente a decidere su un'opposizione a precetto in base al luogo di ubicazione dell'immobile oggetto della minacciata espropriazione, diverso da quello, privo di qualsivoglia collegamento con quest'ultima, nel cui circondario aveva invece eletto domicilio, in precetto, il creditore procedente) (Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 30141 del 14/12/2017). Più nel dettaglio, si è da ultimo chiarito che: L'interpretazione dell'art. 480 c.p.c. ha costituito per anni una autentica crux furisconsoltorum, fino alla pronuncia della sentenza 29-12-2005, n. 480 della Corte costituzionale. Con questa decisione, per quanto qui rileva, la Corte costituzionale osservò in sostanza che quando il creditore abbia eletto domicilio nel precetto, anche se in un luogo privo di qualsiasi collegamento con quello dell'esecuzione, è in quel luogo che va effettuata la notificazione dell'opposizione […]. Stabilito ciò in linea generale, la Consulta nella già ricordata sentenza passò ad esaminare cosa accada quando il creditore procedente elegga, nell'atto di precetto, un domicilio "anomalo", ovvero avulso da qualsiasi collegamento col luogo dell'esecuzione […]. La Corte costituzionale […] ha dunque distinto gli effetti dell'elezione di domicilio "anomala" nell'atto di precetto, a seconda che si tratti di stabilire dove vada notificato l'atto di opposizione, ovvero si tratti di individuare quale sia il giudice competente per territorio a conoscere dell'opposizione all'esecuzione. Ai fini dell'individuazione del luogo di notifica dell'atto introduttivo del giudizio di opposizione all'esecuzione, per il debitore è vincolante il domicilio eletto dal creditore nel precetto, quand'anche tale luogo non abbia alcun legame con quello dell'esecuzione. Ai fini, invece, dell'individuazione del giudice competente per territorio a conoscere dell'opposizione all'esecuzione, l'elezione di domicilio contenuta nell'atto di precetto è inefficace, se il creditore non ha scelto per essa uno tra i possibili luoghi dell'esecuzione. Tali principi sono stati, in seguito, più volte ribaditi da questa Corte (Sez. 3, Sentenza n. 9670 del 11/04/2008, Rv. 602535; Sez. 3, Sentenza n. 3463 del 23/05/1986, Rv. 446413) (v. testualmente in motivazione citata Sez. 3, Sentenza n. 16649 del 09/08/2016). In difformità con l'intera prospettazione dell'appellante, dunque, l'elezione di domicilio compiuta dal creditore nell'atto di precetto ai sensi dell'art. 480, 3° comma c.p.c. non è vincolante ai fini della determinazione del giudice territorialmente competente a conoscere dell'opposizione a precetto, soprattutto in casi, quale quello di specie, ove, proposta dinanzi a diverso Giudice l'opposizione da parte del debitore, non risultano compiutamente allegati elementi da cui desumere che il predetto domicilio (id est: in Moiano (BN) presso lo studio del difensore) abbia effettivi legami con il luogo dell'esecuzione, per
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non essere stato dedotto, nemmeno in prime cure, che in quel Comune vi fossero beni appartenenti all'esecutando, ovvero la residenza del debitore di quest'ultimo. Secondo altrettanto condivisa giurisprudenza, del resto, La norma dell'art. 480, terzo comma, cod. proc. civ., attribuisce alla parte che intende promuovere l'esecuzione forzata la facoltà di dichiarare la propria residenza o di eleggere domicilio in uno, a sua scelta, tra i possibili luoghi dell'esecuzione. L'opposizione promossa dal debitore avanti al giudice del luogo ove la notificazione del precetto è avvenuta comporta, peraltro, l'implicita contestazione della dichiarazione di residenza o dell'elezione di domicilio compiuta dal creditore, cui, a pena di relativa inefficacia, incombe in tal caso dimostrare che è quivi possibile sottoporre a pignoramento beni o crediti del debitore. (Sez. 3, Ordinanza n. 5621 del 15/03/2005), ferma l'ulteriore e conforme precisazione secondo cui In tema di foro relativo all'opposizione a precetto, l'art. 480, comma terzo, cod. proc. civ. attribuisce alla parte che intende promuovere l'esecuzione forzata una facoltà, consistente nel dichiarare la propria residenza o nell'eleggere domicilio, ma, nel contempo, le impone l'onere di scegliere come tale uno tra i possibili luoghi dell'esecuzione. Pertanto, se la parte istante elegge domicilio in un comune in cui il debitore della prestazione pecuniaria da realizzarsi coattivamente non possiede beni, od in cui non risiede un terzo "debitor debitoris", l'elezione di domicilio resta priva di effetti ed il debitore può proporre l'opposizione a precetto davanti al giudice del luogo nel quale gli è stato notificato il precetto stesso, essendo onere del creditore dimostrare, nel relativo giudizio, che nel comune nel quale egli ha eletto domicilio sarebbe stato possibile sottoporre a pignoramento beni
o crediti del debitore (Sez. 3, Sentenza n. 9670 del 11/04/2008). Alla stregua di quanto precede, dunque, non può che rigettarsi l'appello proposto, con la contestuale conferma, per le ragioni sin qui esposte, della sentenza gravata, in uno al correlato assorbimento di ogni altra istanza, deduzione od eccezione comunque sollevata o rilevabile in corso di causa. Secondo parimenti condivisa giurisprudenza, difatti, il principio della "ragione più liquida", imponendo un approccio interpretativo con la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo, piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica, consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, di cui all'art. 276 cod. proc. civ., in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, costituzionalizzata dall'art. 111 Cost., con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione - anche se logicamente subordinata - senza che sia necessario esaminare previamente le altre (Sez.
6 - L, Sentenza n. 12002 del 28/05/2014). Il rigetto integrale dell'appello impone, altresì, di dare atto nel presente provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater del D.P.R. 115/2002, così come inserito dalla legge 24 dicembre 2012, n. 228, ratione temporis applicabile al procedimento in esame, a mente del quale: quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o
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improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso. Sulle spese Quanto alle spese, il rigetto dell'appello impone la condanna di parte appellante alla rifusione in favore di parte appellata delle spese del presente giudizio, liquidate - in applicazione delle tabelle vigenti - tenuto conto del valore (fino a € 1.100,00), della natura e della complessità (media) della controversia, nonché del numero, dell'importanza e della complessità (media) delle questioni trattate.
PQM
il Tribunale Ordinario di Avellino, in composizione monocratica e nella persona del Giudice dott. Antonio Pasquariello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza del Parte_1
Giudice di Pace di Cervinara n. 523/2020, pubblicata in data 07/08/2020 e non notificata, nei confronti di , Controparte_1 in persona del legale rappresentante pro tempore, respinta o comunque assorbita ogni altra istanza deduzione ed eccezione, così provvede: rigetta l'appello così come proposto;
conferma per le ragioni di cui in parte motiva, la sentenza impugnata;
condanna
alla rifusione in favore di Parte_1 Controparte_1
delle spese del giudizio, liquidate in € 662,00 per compensi,
[...] oltre CNAP e IVA come per legge ed altre indennità e spese successive documentate se dovute, nonché rimborso spese forfettarie nella misura del 15% dei compensi;
attesta la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater del D.P.R. 115/2002, così come inserito dalla legge 24 dicembre 2012, n. 228, ratione temporis applicabile al procedimento in esame, mandando alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza. Così deciso in data 4/11/2024, entro i termini di cui all'art. 127ter c.p.c.
Il Giudice dott. Antonio Pasquariello
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