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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Livorno, sentenza 22/12/2025, n. 545 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Livorno |
| Numero : | 545 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 295/2024
TRIBUNALE ORDINARIO DI LIVORNO Ufficio del Giudice del Lavoro VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 295/2024 tra
Parte_1 RICORRENTE e
CP_1
RESISTENTE
Oggi 22 dicembre 2025 innanzi alla dott.ssa Federica Manfré, sono comparsi tramite collegamento da remoto: per la ricorrente l'avv. Portafoglio Marialuisa per la resistente l'avv. Bigazzi Giulia in sostituzione dell'avv. Benucci Daniela
i quali rendono la dichiarazione di cui all'art 196 duodecies secondo comma disp att cpc
Le parti discutono riportandosi ai rispettivi atti e rinunciano a presenziare alla lettura del dispositivo e della motivazione della sentenza.
Il Giudice
Previa Camera di Consiglio emette sentenza dando lettura del dispositivo e della contestuale motivazione.
Il Giudice dott.ssa Federica Manfré
1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LIVORNO
SEZIONE CIVILE
Ufficio del Giudice del Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Federica Manfré, ha pronunciato ex art 429 cpc la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 295/2024 promossa da:
(CF: ) con il patrocinio dell'AVV. PORTAFOGLIO Parte_1 C.F._1
RI
Parte ricorrente contro
Controparte_2
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. BENUCCI DANIELA
[...] P.IVA_1
Parte resistente
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. ha convenuto in giudizio l' per vederlo condannare alla corresponsione delle prestazioni Parte_1 CP_1 previste dal TU 1124/1965 previo riconoscimento dell'origine professionale della malattia (ernia discale lombare) denunciata in data 2.2.2021.
1.1 La ricorrente, in sintesi, ha allegato che: dal 1991 ha lavorato nel settore della ristorazione e del commercio come addetta alla preparazione di impasti ed al rifornimento di banchi di vendita al dettaglio con cassette di frutta, verdura ed insaccati;
nel 2005 ha lavorato presso il ristorante “il Veliero” come aiuto cuoca;
nel 2006 ha lavorato come cameriera ai piani presso lo stabilimento balneare “Reina del Mare” alle dipendenze della Coop Multiservice;
dal 2007 ha lavorato alle dipendenze della soc. coop “8 Marzo” (successivamente subappaltata dalla Coop Cir
Food) come addetta alla mensa per la preparazione di circa 1200 pasti quotidiani destinati agli istituti scolastici ed agli operai dei cantieri vicini;
le sue mansioni di addetta alla mensa consistevano nella preparazione delle teglie dei primi piatti, dei secondi piatti e dei contorni, nell'introduzione delle stesse in forno e del successivo smistamento in appositi contenitori metallici destinati alle varie scuole ed agli operai dei cantieri vicini;
prima della preparazione dei pasti, prelevava a mano dal magazzino della mensa: sacchi di patate per un peso di 10 kg ciascuno, sacchi di pasta dal peso di 15 kg ciascuno, barattoli di pelato dal peso di 2,5 kg ciascuno posti in
1 confezioni di sei latte, pezzi di carne da macinare dal peso di 10 kg ciascuno;
tali ingredienti erano poi caricati a mano su appositi carrelli per essere scaricati in cucina.
1.2 Costituitosi in giudizio l' ha concluso per il rigetto del ricorso perché infondato in fatto e in diritto. CP_1
2. La causa istruita per documenti e prove orali - che hanno sostanzialmente confermato le allegazioni del ricorso
(salvo che per alcune precisazioni in punto di pesi movimentati dalla ricorrente, cfr. teste )- previa Testimone_1
CTU medico-legale, successivamente rinnovata con incarico affidato ad altro ausiliario in quanto ritenuta non adeguatamente motivata, è stata discussa all'odierna udienza e decisa con sentenza con motivazione contestuale
3. Il ricorso è fondato e merita accoglimento per le ragioni che si vanno a esporre.
4. Il CTU da ultimo nominato ha accertato che: <La ricorrente presenta segni clinici, strumentalmente confermate, di spondiloartrosi lombare con discopatie multiple.
Le linee guida di cui alla Circolare 47/2008 emessa a seguito del D.M. 09/04/2008 concernente le nuove CP_1 tabelle delle malattie professionali inseriscono le spondilodiscopatie del rachide lombare nella lista I (elevata probabilità di origine professionale) per attività lavorative che comportino la movimentazione manuale di carichi eseguita con continuità durante il turno lavorativo. Inoltre l'allegato XXXIII del D.M. 81/2008 e successive integrazioni “individua gli elementi di rischio che devono essere esaminati dal datore di lavoro e che possono essere presenti nella movimentazione manuale di un carico” individuando i seguenti elementi di rischio:
Caratteristiche del carico:
- troppo pesante;
- ingombrante o difficile da afferrare;
- in equilibrio instabile o il suo contenuto rischia di spostarsi;
- collocato in una posizione tale per cui deve essere tenuto o maneggiato ad una certa distanza dal tronco o con una torsione o inclinazione del tronco;
- può, a causa della struttura esterna e/o della consistenza, comportare lesioni per il lavoratore, in particolare in caso di urto.
Sforzo fisico richiesto:
- eccessivo;
- può essere effettuato soltanto con un movimento di torsione del tronco;
- può comportare un movimento brusco del carico;
- compiuto con il corpo in posizione instabile;
- prevede alte frequenze e/o tempi prolungati di sollevamento.
Caratteristiche dell'ambiente di lavoro:
- spazio libero, in particolare verticale, insufficiente per lo svolgimento dell'attività richiesta (spazi ristretti) oppure attività che deve essere svolta in posizione seduta o in ginocchio;
2 - pavimento ineguale, con rischi di inciampo o di scivolamento;
- posto o ambiente di lavoro che non consentono al lavoratore di movimentare il carico ad un'altezza di sicurezza
o in buona posizione;
- pavimento o piano di lavoro con dislivelli che implicano la movimentazione del carico a livelli di diversa altezza;
- pavimento o punto di appoggio instabili;
- temperatura, umidità o ventilazione del luogo di lavoro inadeguate.
Esigenze connesse all'attività:
- sforzi fisici, che sollecitano in particolare la colonna vertebrale troppo frequenti o troppo prolungati;
- pause o periodi di recupero fisiologici insufficienti;
- distanze troppo grandi di sollevamento, di abbassamento o di trasporto;
- ritmo imposto da un processo che non può essere modulato dal lavoratore.
Fattori individuali di rischio:
- inidoneità fisica a svolgere il compito in questione tenendo anche conto che la forza fisica è solitamente differente in funzione del genere e dell'età;
- indumenti, calzature o altri effetti personali inadeguati indossati dal lavoratore;
- insufficienza o inadeguatezza delle conoscenze, della formazione o dell'addestramento.
Considerando la mansione svolta dalla perizianda nel periodo in cui ha svolto attività di aiuto cuoca, mansione che comporta una movimentazione di carichi rilevanti solo durante lo scarico delle merci ed il sollevamento delle pentole e delle teglie contenenti alimenti, nonché il sollevamento di oggetti meno pesanti ma mantenendo posizioni disergonomiche del rachide, (sporzionamento alimenti, sollevamento di affettati, posizionamento di stoviglie anche pesanti e/o ingombranti nella lavastoviglie, ecc) ritengo che la movimentazione manuale di carichi si sia compiuta con la necessaria continuità. Vi è inoltre da tener conto che la paziente al tempo della domanda era cinquantasettenne, per cui tali movimenti incidevano verosimilmente su un rachide in condizioni di meiopragia. Infine, assumono un certo rilievo il fatto che il medico competente abbia indicato tra i fattori di Parte rischio la ed il numero di pasti preparati ogni giorno.
Pertanto, ritengo di dover riconoscere all'attività lavorativa svolta il ruolo di valida concausa.
Trova applicazione la voce 192 della tabella di cui al D.Lg.vo 38/2000, per un danno biologico pari al sette per cento. Tenendo conto delle preesistenze riconosciute da nella misura del 3%, ne risulta un danno CP_1 biologico complessivamente pari al nove per cento. Relativamente alla decorrenza, indico quella della domanda amministrativa>>.
5. Pertanto, non sussistendo motivi per discostarsi dalle conclusioni dell'ausiliario, conclusioni non contestate dalle parti che – a differenza di quelle rassegnate dal CTU in origine nominato - appaiono adeguatamente argomentate sulla base della documentazione in atti e di condivisibili criteri medico-legali – deve riconoscersi il diritto del
3 ricorrente all'indennizzo in capitale ex art. 13 comma 2 lettera a) del D.Lg. 23/2/2000 n. 38 in ragione dell'accertato grado di invalidità permanente complessivo nella misura del 9% oltre interessi legali dal 121mo giorno successivo dalla domanda amministrativa del 2.2.2021.
8. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo secondo gli importi medi previsti dal DM
55/2014 per le cause di previdenza di valore accertato verosimilmente ricompreso (tenuto conto dell'età del soggetto e del grado di invalidità accertato) tra € 5200,00 ed € 26.000,00, ridotti della metà ai sensi dell'art 4 comma 1 dello stesso DM in ragione delle non elevata complessità delle questioni di fatto e di diritto oggetto del giudizio e della contenuta attività istruttoria.
8.1 Le spese per la CTU medico-legale, liquidate con separati decreti, sono poste definitivamente a carico dell' CP_1
PQM
Il Tribunale definitivamente pronunciando, ogni altra istanza o eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- accerta e dichiara l'origine professionale della malattia (ernia discale lombare) denunciata da in Parte_1 data 2.2.2021 con danno biologico pari al 7% e per l'effetto
- condanna l al pagamento a favore di del maggiore indennizzo art ex art. 13 comma 2 CP_1 Parte_1 lettera a) d. lgs 38/2000 in ragione dell'accertato grado di invalidità permanente complessivo nella misura del 9% oltre interessi legali dal 121mo giorno successivo alla domanda amministrativa del 2.2.2021;
- condanna l al pagamento a favore del procuratore di parte ricorrente dichiaratosi antistatario delle spese di CP_1 lite che si liquidano in € 2700,00 per compensi professionali, € 43,00 per spese esenti, oltre 15% rimborso spese forfettario, Iva e Cpa;
- pone definitivamente a carico dell' le spese di CTU liquidate con separati decreti. CP_1
Livorno, 22 dicembre 2025
Il Giudice dott.ssa Federica Manfré
4
TRIBUNALE ORDINARIO DI LIVORNO Ufficio del Giudice del Lavoro VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 295/2024 tra
Parte_1 RICORRENTE e
CP_1
RESISTENTE
Oggi 22 dicembre 2025 innanzi alla dott.ssa Federica Manfré, sono comparsi tramite collegamento da remoto: per la ricorrente l'avv. Portafoglio Marialuisa per la resistente l'avv. Bigazzi Giulia in sostituzione dell'avv. Benucci Daniela
i quali rendono la dichiarazione di cui all'art 196 duodecies secondo comma disp att cpc
Le parti discutono riportandosi ai rispettivi atti e rinunciano a presenziare alla lettura del dispositivo e della motivazione della sentenza.
Il Giudice
Previa Camera di Consiglio emette sentenza dando lettura del dispositivo e della contestuale motivazione.
Il Giudice dott.ssa Federica Manfré
1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LIVORNO
SEZIONE CIVILE
Ufficio del Giudice del Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Federica Manfré, ha pronunciato ex art 429 cpc la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 295/2024 promossa da:
(CF: ) con il patrocinio dell'AVV. PORTAFOGLIO Parte_1 C.F._1
RI
Parte ricorrente contro
Controparte_2
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. BENUCCI DANIELA
[...] P.IVA_1
Parte resistente
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. ha convenuto in giudizio l' per vederlo condannare alla corresponsione delle prestazioni Parte_1 CP_1 previste dal TU 1124/1965 previo riconoscimento dell'origine professionale della malattia (ernia discale lombare) denunciata in data 2.2.2021.
1.1 La ricorrente, in sintesi, ha allegato che: dal 1991 ha lavorato nel settore della ristorazione e del commercio come addetta alla preparazione di impasti ed al rifornimento di banchi di vendita al dettaglio con cassette di frutta, verdura ed insaccati;
nel 2005 ha lavorato presso il ristorante “il Veliero” come aiuto cuoca;
nel 2006 ha lavorato come cameriera ai piani presso lo stabilimento balneare “Reina del Mare” alle dipendenze della Coop Multiservice;
dal 2007 ha lavorato alle dipendenze della soc. coop “8 Marzo” (successivamente subappaltata dalla Coop Cir
Food) come addetta alla mensa per la preparazione di circa 1200 pasti quotidiani destinati agli istituti scolastici ed agli operai dei cantieri vicini;
le sue mansioni di addetta alla mensa consistevano nella preparazione delle teglie dei primi piatti, dei secondi piatti e dei contorni, nell'introduzione delle stesse in forno e del successivo smistamento in appositi contenitori metallici destinati alle varie scuole ed agli operai dei cantieri vicini;
prima della preparazione dei pasti, prelevava a mano dal magazzino della mensa: sacchi di patate per un peso di 10 kg ciascuno, sacchi di pasta dal peso di 15 kg ciascuno, barattoli di pelato dal peso di 2,5 kg ciascuno posti in
1 confezioni di sei latte, pezzi di carne da macinare dal peso di 10 kg ciascuno;
tali ingredienti erano poi caricati a mano su appositi carrelli per essere scaricati in cucina.
1.2 Costituitosi in giudizio l' ha concluso per il rigetto del ricorso perché infondato in fatto e in diritto. CP_1
2. La causa istruita per documenti e prove orali - che hanno sostanzialmente confermato le allegazioni del ricorso
(salvo che per alcune precisazioni in punto di pesi movimentati dalla ricorrente, cfr. teste )- previa Testimone_1
CTU medico-legale, successivamente rinnovata con incarico affidato ad altro ausiliario in quanto ritenuta non adeguatamente motivata, è stata discussa all'odierna udienza e decisa con sentenza con motivazione contestuale
3. Il ricorso è fondato e merita accoglimento per le ragioni che si vanno a esporre.
4. Il CTU da ultimo nominato ha accertato che: <La ricorrente presenta segni clinici, strumentalmente confermate, di spondiloartrosi lombare con discopatie multiple.
Le linee guida di cui alla Circolare 47/2008 emessa a seguito del D.M. 09/04/2008 concernente le nuove CP_1 tabelle delle malattie professionali inseriscono le spondilodiscopatie del rachide lombare nella lista I (elevata probabilità di origine professionale) per attività lavorative che comportino la movimentazione manuale di carichi eseguita con continuità durante il turno lavorativo. Inoltre l'allegato XXXIII del D.M. 81/2008 e successive integrazioni “individua gli elementi di rischio che devono essere esaminati dal datore di lavoro e che possono essere presenti nella movimentazione manuale di un carico” individuando i seguenti elementi di rischio:
Caratteristiche del carico:
- troppo pesante;
- ingombrante o difficile da afferrare;
- in equilibrio instabile o il suo contenuto rischia di spostarsi;
- collocato in una posizione tale per cui deve essere tenuto o maneggiato ad una certa distanza dal tronco o con una torsione o inclinazione del tronco;
- può, a causa della struttura esterna e/o della consistenza, comportare lesioni per il lavoratore, in particolare in caso di urto.
Sforzo fisico richiesto:
- eccessivo;
- può essere effettuato soltanto con un movimento di torsione del tronco;
- può comportare un movimento brusco del carico;
- compiuto con il corpo in posizione instabile;
- prevede alte frequenze e/o tempi prolungati di sollevamento.
Caratteristiche dell'ambiente di lavoro:
- spazio libero, in particolare verticale, insufficiente per lo svolgimento dell'attività richiesta (spazi ristretti) oppure attività che deve essere svolta in posizione seduta o in ginocchio;
2 - pavimento ineguale, con rischi di inciampo o di scivolamento;
- posto o ambiente di lavoro che non consentono al lavoratore di movimentare il carico ad un'altezza di sicurezza
o in buona posizione;
- pavimento o piano di lavoro con dislivelli che implicano la movimentazione del carico a livelli di diversa altezza;
- pavimento o punto di appoggio instabili;
- temperatura, umidità o ventilazione del luogo di lavoro inadeguate.
Esigenze connesse all'attività:
- sforzi fisici, che sollecitano in particolare la colonna vertebrale troppo frequenti o troppo prolungati;
- pause o periodi di recupero fisiologici insufficienti;
- distanze troppo grandi di sollevamento, di abbassamento o di trasporto;
- ritmo imposto da un processo che non può essere modulato dal lavoratore.
Fattori individuali di rischio:
- inidoneità fisica a svolgere il compito in questione tenendo anche conto che la forza fisica è solitamente differente in funzione del genere e dell'età;
- indumenti, calzature o altri effetti personali inadeguati indossati dal lavoratore;
- insufficienza o inadeguatezza delle conoscenze, della formazione o dell'addestramento.
Considerando la mansione svolta dalla perizianda nel periodo in cui ha svolto attività di aiuto cuoca, mansione che comporta una movimentazione di carichi rilevanti solo durante lo scarico delle merci ed il sollevamento delle pentole e delle teglie contenenti alimenti, nonché il sollevamento di oggetti meno pesanti ma mantenendo posizioni disergonomiche del rachide, (sporzionamento alimenti, sollevamento di affettati, posizionamento di stoviglie anche pesanti e/o ingombranti nella lavastoviglie, ecc) ritengo che la movimentazione manuale di carichi si sia compiuta con la necessaria continuità. Vi è inoltre da tener conto che la paziente al tempo della domanda era cinquantasettenne, per cui tali movimenti incidevano verosimilmente su un rachide in condizioni di meiopragia. Infine, assumono un certo rilievo il fatto che il medico competente abbia indicato tra i fattori di Parte rischio la ed il numero di pasti preparati ogni giorno.
Pertanto, ritengo di dover riconoscere all'attività lavorativa svolta il ruolo di valida concausa.
Trova applicazione la voce 192 della tabella di cui al D.Lg.vo 38/2000, per un danno biologico pari al sette per cento. Tenendo conto delle preesistenze riconosciute da nella misura del 3%, ne risulta un danno CP_1 biologico complessivamente pari al nove per cento. Relativamente alla decorrenza, indico quella della domanda amministrativa>>.
5. Pertanto, non sussistendo motivi per discostarsi dalle conclusioni dell'ausiliario, conclusioni non contestate dalle parti che – a differenza di quelle rassegnate dal CTU in origine nominato - appaiono adeguatamente argomentate sulla base della documentazione in atti e di condivisibili criteri medico-legali – deve riconoscersi il diritto del
3 ricorrente all'indennizzo in capitale ex art. 13 comma 2 lettera a) del D.Lg. 23/2/2000 n. 38 in ragione dell'accertato grado di invalidità permanente complessivo nella misura del 9% oltre interessi legali dal 121mo giorno successivo dalla domanda amministrativa del 2.2.2021.
8. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo secondo gli importi medi previsti dal DM
55/2014 per le cause di previdenza di valore accertato verosimilmente ricompreso (tenuto conto dell'età del soggetto e del grado di invalidità accertato) tra € 5200,00 ed € 26.000,00, ridotti della metà ai sensi dell'art 4 comma 1 dello stesso DM in ragione delle non elevata complessità delle questioni di fatto e di diritto oggetto del giudizio e della contenuta attività istruttoria.
8.1 Le spese per la CTU medico-legale, liquidate con separati decreti, sono poste definitivamente a carico dell' CP_1
PQM
Il Tribunale definitivamente pronunciando, ogni altra istanza o eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- accerta e dichiara l'origine professionale della malattia (ernia discale lombare) denunciata da in Parte_1 data 2.2.2021 con danno biologico pari al 7% e per l'effetto
- condanna l al pagamento a favore di del maggiore indennizzo art ex art. 13 comma 2 CP_1 Parte_1 lettera a) d. lgs 38/2000 in ragione dell'accertato grado di invalidità permanente complessivo nella misura del 9% oltre interessi legali dal 121mo giorno successivo alla domanda amministrativa del 2.2.2021;
- condanna l al pagamento a favore del procuratore di parte ricorrente dichiaratosi antistatario delle spese di CP_1 lite che si liquidano in € 2700,00 per compensi professionali, € 43,00 per spese esenti, oltre 15% rimborso spese forfettario, Iva e Cpa;
- pone definitivamente a carico dell' le spese di CTU liquidate con separati decreti. CP_1
Livorno, 22 dicembre 2025
Il Giudice dott.ssa Federica Manfré
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