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Sentenza 26 settembre 2025
Sentenza 26 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palmi, sentenza 26/09/2025, n. 492 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palmi |
| Numero : | 492 |
| Data del deposito : | 26 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di PALMI
Sezione Civile
in persona del Giudice onorario dott.ssa Emanuela Ruscio e in composizione monocratica ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 391 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2024 proposta da:
(cod.fisc. ) Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa dall'avv.to Giovambattista Cacciola del foro di Palmi
(OPPONENTE)
contro
– codice fiscale e Partita IVA n. Controparte_1
– in persona del suo legale rappresentante pro tempore per la P.IVA_1
carica rappresentata e difesa dall'avv. Giulio Scaglione
(CONVENUTA)
avente ad oggetto: Comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria-
1 annullamento
Conclusioni delle parti: come da verbale dell'udienza del 18/09/2025 di cui la presente sentenza è parte integrante.
MOTIVI DELLA DECISIONE
(Motivazione resa ai sensi dell'art. 132 c.p.c. e dell'art. 118 disp.att. c.p.c.
come modificati dalla L.69/2009)
Con ricorso regolarmente notificato la odierna parte istante conveniva in giudizio l' (d'ora in poi ), per vedere Controparte_2 CP_3
dichiarare l'annullamento Comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 09476202300001661000, notificata il 14/03/2024 e del debito relativo alle seguenti cartelle di pagamento:
1)cartella n.09420120005260685000, notificata il 28.02.2012 per contravvenzioni al codice della strada L. 689/81 per l'anno 2009 per un totale in Euro 815,43;
2)cartella n.09420130002825482000, notificata il22.03.2013 per contravvenzioni al codice della strada L.689/81 per l'anno 2010 per un totale in Euro 651,60;
3) (cartella n.09420130009863158000, notificata il 07.05.2013 per Consorzio
di bonifica per l'anno 2012 per Euro 33,28;
4) cartella n.09420130019784238000, notificata il 10.10.2013 per contravvenzioni al codice della strada L. 689/81 per l'anno 2009 per un totale in Euro 183,96;
2 5) cartella n.09420130024081949000, notificata il 07.01.2014
Contravvenzioni codice della strada, sanzioni amm. e magg., per l'anno 2009
per Euro 652,54; 6) (pagg.5 e
6) cartella n.094201300227627067000, notificata 04.12.2013 per contravvenzioni al codice della strada L. 689/81 per l'anno 2011 per un totale in Euro 635,45;
7) cartella n.09420140000811514000, notificata l 29.03.2014 per contravvenzioni al codice della strada L. 689/81 per l'anno 2012 per un totale in Euro 506,62;
8) cartella n.094201400033316112000, notificata 29.03.2014 per contravvenzioni al codice della strada L. 689/81 per l'anno 2010 per un totale in Euro 193,81;
9) cartella n.09420140028749623000, notificata il 18.02.2015 per contravvenzioni al codice della strada L. 689/81 per l'anno 2012 per un totale in Euro 329,40;
10) cartella n.09420150001828833000, notificata il 07.05.2015 per contravvenzioni al codice della strada L. 689/81 per l'anno 2011 e 2013 per un totale in Euro 1.358,35;
11) cartella n.09420150008608230000, notificata il 21.9.2015 per tassa automobilistica art.17 legge 499/97, con sanzioni, interessi ed altri oneri per l'anno 2009 e 2010 per un totale di Euro 1.398,85;
3 12) cartella n. 09420150011711905000, notificata il 29.09.2015 per contravvenzioni al codice della strada L. 689/81 per l'anno 2012 e 2013 per un totale in Euro 134,80 + 598,80;
13) cartella n.09420150014982669000, notificata il 16.01.2016 per contravvenzioni al codice della strada L. 689/81 per l'anno 2013 con sanzioni e altri oneri per un totale in Euro 596,12;
14) cartella n.09420160004027757000, notificata il 12.7.2016 per contravvenzioni al codice della strada L. 689/81 per l'anno 2013 per un totale in Euro 401,94;
15) cartella n.09420160014572240000, notificata il 09.06.2017 per tassa automobilistica art.17 legge 499/97 per l'anno 2011 e 2012 per Euro
1.317,88;
16) cartella n.09420170009217039000, notificata il 29.08.2017 per contravvenzioni al codice della strada L. 689/81 per l'anno 2013 per un totale in Euro 319,75;
17) cartella n.09420170009977417001, notificata il 22.11.2017 per tributi catastali per l'anno 2011 per Euro 678,07;
18) cartella n.09420180006962879000, notificata il 13.06.2018 per contravvenzioni al codice della strada L. 689/81 per l'anno 2016 per un totale in Euro 256,76;
4 19) cartella n.09420180011861252000, notificata il 13.11.2018 per contravvenzioni al codice della strada L. 689/81 per l'anno 2015 per un totale in Euro 206,43;
20) cartella n.09420180018461828000, notificata il 14.02.2019 per contravvenzioni al codice della strada L. 689/81 per l'anno 2016 per un totale in Euro 135,26. Per un Tortale di Euro (8.628,82)
21) cartella n.09420190014333621000, notificata l'08.11.2019 per contravvenzioni al codice della strada L. 689/81 per l'anno 2014 per un totale in Euro 1.212,99;
22) cartella n.09420190014721789000, notificata l'08.11.2019, per contravvenzioni al codice della strada L. 689/81 per l'anno 2014 per un totale in Euro 1.387,20;
23) cartella n.09420190016708252000, notificata l'11.09.2019, per contravvenzioni al codice della strada L. 689/81 per l'anno 2015 per un totale in Euro 1.400,26;
24) cartella n.09420190020388325000, notificata il 12.11.2019, per contravvenzioni al codice della strada L. 689/81 per l'anno 2015 per un totale in Euro 3.461,28;
25) cartella n.09420190022938848000, notificata il 18.11.2021 per contravvenzioni al codice della strada L. 689/81 per l'anno 2017 e 2015 per un totale in Euro 1.219,18;
5 26) cartella n.09420190027203104000, notificata il 12.03.2022 per contravvenzioni al codice della strada L. 689/81 per l'anno 2017 per un totale in Euro 2.131,92;
27) cartella n.09420200006132317001, notificata il 29.11.2022, per contravvenzioni al codice della strada L. 689/81 per l'anno 2018 per un totale in Euro 158,20.
Per un totale complessivo di 27 cartelle di Euro 19.599,85
La parte con l'odierna azione eccepisce l'intervenuta decadenza del potere impositivo per l'emissione delle Cartelle esattoriali, ed inoltre contestando la legittimità della sopradetta comunicazione preventiva di iscrizione per non avere mai l'agente della riscossione proceduto alla regolare notifica degli atti presupposti nonché ( per la cartella da n. 1 al 20) la prescrizione del credito per decorso del termine quinquennale, non avendo ricevuto la istante la notifica né della cartella esattoriale, né di ulteriori atti interruttivi. Nello
specifico ha evidenziato che le cartelle asseritamente notificate non sarebbero mai pervenute nella sfera giuridica della destinataria e che la notifica del presente atto impugnato del 2024 interviene quando ormai anche a tutto volere concedere la prescrizione della pretesa sottesa.
Si costituiva in giudizio l' contestando la domanda per come CP_3
formulata, in via preliminare ha eccepito il difetto di giurisdizione per alcune cartelle che ricomprendono crediti di natura tributaria, evidenziando la correttezza dell'operato dell'agente della riscossione che aveva proceduto alla
6 notifica sia delle cartelle di pagamento che di ulteriori atti successivi precedenti alla comunicazione preventiva oggetto della presente causa,
risalenti agli anni 2012- 2018 e 2023 e la relativa sospensione dell'attività di riscossione per causa COVID che ha interessato il periodo di tempo che va dall'8.03.2020 al 31.08.2021 concludendo per il rigetto della domanda.
La causa veniva considerata dal giudice istruttore matura per la decisione senza la necessità di alcun approfondimento istruttorio e rinviata per la discussione e decisione all'udienza dell'18.9.25 previo scambio di note conclusive.
§§§§
Va premesso che è ormai consolidato nell'elaborazione giurisprudenziale il principio della c.d. “ragione più liquida” in forza del quale è possibile invertire l'ordine logico-giuridico dei motivi dedotti in giudizio qualora vi sia un profilo di chiara ed immediata evidenza decisoria che possa assorbire l'interesse dell'intero giudizio.
E' sufficiente, al riguardo, il richiamo alle motivazioni espresse dalla
Suprema Corte: “Il principio della "ragione più liquida", imponendo un
approccio interpretativo con la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto
operativo, piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica, consente
di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da
trattare, di cui all'art. 276 cod. proc. civ., in una prospettiva aderente alle
esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio,
7 costituzionalizzata dall'art. 111 Cost., con la conseguenza che la causa può
essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione -
anche se logicamente subordinata - senza che sia necessario esaminare
previamente le altre” (Cass. n. 12002 del 28/05/2014; conformi più di recente
Cass. n. 23531 del 18/11/2016 e Cass. n. 15350 del 21/06/2017).
La Corte di Cassazione a Sezioni Unite ha, peraltro, chiarito che proprio l'esigenza di economia processuale e di celerità della decisione consentono di attribuire prevalenza alla ragione più liquida anche rispetto a questioni processuali e di rito preliminari (“In applicazione del principio processuale
della "ragione più liquida" - desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost. - deve
ritenersi consentito al giudice esaminare un motivo di merito, suscettibile di
assicurare la definizione del giudizio, anche in presenza di una questione
pregiudiziale” - Cass. SU n. 9936 dell'8/05/2014).
Ciò posto questo tribunale ritiene che la causa debba essere parzialmente accolta stante la fondatezza della domanda nei limiti qui di seguito riportati.
***
Premesso che la comunicazione preventiva impugnata è riferita anche a crediti tributari, rientranti nel disposto di cui all'art. 2 D.lgs 546/92, che non sono di competenza del presente giudizio, si deve dichiare preliminarmente il difetto di giurisdizione in merito alle seguenti cartelle: cartella 3)
n.09420130009863158000, afferente a tributi per Consorzio di bonifica;
cartella 11) n.09420150008608230000, afferente a tassa automobilistica;
8 cartella 15) n.09420160014572240000, afferente a tassa automobilistica;
cartella 17) n.09420170009977417001, afferente a tributi catastali.
Quanto poi alla eccezione di decadenza si deve evidenziare che tale aspetto non possa operare per le cartelle di competenza del Tribunale ma riguardi propriamente i crediti di natura tributaria e quindi la richiesta deve essere disattesa.
Passando al vaglio delle questioni per cui è causa si precisa come segue.
Dagli atti del giudizio nonché dai documenti depositati in atti risulta che la pretesa su cui si fonda la sia da ritenersi Controparte_4
per alcune cartelle di pagamento prescritta.
Più precisamente, per le seguenti cartelle : 1) n. 09420120005260685000
notificata in data 28.02.2012; 2) n. 09420130002825482000 notificata il
22.03.2013 ; 4) n. 09420130019784238000 notificata il 10.10.2013 ; 5) n.
09420130024081949000 notificata in data 07.01.2014 ; 6) n.
094201300227627067000 notificata 04.12.2013; 7)
n.09420140000811514000 e 8) n.094201400033316112000 notificate in data
29.03.2014 ; 9) n.09420140028749623000 notificata in data 18.02.2015; 10)
n.09420150001828833000 notificata in data 07.05.2015 ; 12) n.
09420150011711905000 notificata in data 29/09/2015 13)
n.09420150014982669000, notificata in data 16.01.2016 14)
n.09420160004027757000 notificata in data 12.7.2016 16) cartella n.09420170009217039000, notificata in data 29.08.2017
9 Infatti, è possibile affermare che per le cartelle non menzionate nel suddetto elenco -ma riportate nella elencazione in premessa- la circostanza dell'omessa notifica della cartella esattoriale risulta smentita dalla documentazione allegata dagli opposti. Va osservato che – assunto pacificamente il termine quinquennale per la prescrizione (Cass. n. 20425 del 25/08/2017) – tra la notifica delle stesse e la notifica della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria oggi oggetto di impugnazione, su meglio specificata, non è mai decorso l'arco temporale di 5 anni necessari al maturarsi della prescrizione avuto riguardo all'effetto sospensivo imposto dalla normativa emergenziale
Covid 19. E' noto che l'art. 67 D.L. n. 18/2020 e poi le successive modifiche sino alla L. n. 106/2021 (nella loro sostanziale unificazione degli artt. 67 e
68) hanno disposto a far data dall'8/03/2020 e sino al 31/08/2021 il blocco della notificazione degli atti di riscossione con la conseguenza che, essendo venuta meno per previsione normativa la possibilità per l'agente della riscossione di procedere con la notificazione degli atti, per il corrispondente periodo il decorso della prescrizione deve intendersi ovviamente sospeso essendo la prescrizione una sanzione “all'inattività colpevole”. Il tenore dell'art. 67 comma 1 e comma 4 D.L. n. 18/2020 non consente ragionevole dubbio sulla volontà del legislatore di assoggettare a sospensione (per le ragioni emergenziali sin troppo note) non solo il versamento delle entrate tributarie e non tributarie in scadenza (art. 68) ma anche “i termini relativi alle attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di
10 contenzioso, da parte degli uffici degli enti impositori” e dell'agente per la riscossione per loro delega (art 67 comma 1). La ratio legis è stata quella di sospendere durante l'emergenza pandemica tutte l'attività di riscossione esattoriale, anche in considerazione della grave crisi economica che ha colpito il paese. La lettura non solo delle norme ma anche delle relazioni che hanno condotto alle numerose proroghe (art. 154 D.L. n. 34/2020, art. 99 D.L. n.
104/2020, art. 1 bis D.L. n. 125/2020, art. 1 D.L. n. 3/2021, art. 22 bis D.L. n.
183/2020, art. 4 D.L. n. 41/2021, art. 9 D.L. n. 73/2021 e da ultimo l'art. 2
D.L. n. 99/2021 con proroga sino al 31/08/2021) non sembra giustificare interpretazioni riduttive
Tanto basta a questo giudice per l'accoglimento parziale della causa
3. la reciproca soccombenza giustifica a parere di questo tribunale la compensazione delle spese strale parti.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da per come in atti generalizzato nei confronti della Parte_1 [...]
, così provvede: Controparte_2
• Dichiara prescritto parzialmente il credito portato dalla Comunicazione
preventiva di iscrizione ipotecaria n. 09476202300001661000, notificata il
14/03/2024 e del debito relativo alle Cartelle di pagamento specificate indicate in parte motiva.
11 • Rigetta per il resto
-Compensa le spese
Così deciso in Palmi lì 26.9.2025
IL GIUDICE
G.O. DOTT.SSA EMANUELA RUSCIO
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