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Sentenza 12 dicembre 2024
Sentenza 12 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vercelli, sentenza 12/12/2024, n. 327 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vercelli |
| Numero : | 327 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VERCELLI
Sezione Civile
N. R.G. VG 3950/2024
Il Tribunale riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Sigg.:
Dott.ssa Michela Tamagnone PRESIDENTE
Dott. Andrea Padalino GIUDICE
Dott.ssa Simona Francese GIUDICE RELATORE
con l'intervento obbligatorio del PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della Repubblica in sede,
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento su domanda congiunta ex art. 473-bis.51 c.p.c., presentato dai coniugi separati
(C.F. ), nato a [...] il [...] e Parte_1 C.F._1 residente in [...] rappresentato e difeso dall'Avv. Merlo Paola del Foro di Novara
E
(C.F. ), nata a [...] il [...] e Parte_2 C.F._2 residente in [...] rappresentata e difesa dall'Avv. Merlo Paola del Foro di Novara
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente depositato il 25/11/2024 le parti hanno formulato domanda congiunta avente come oggetto la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato con rito concordatario in Scopello (TP) l'11/10/1999, trascritto nei Registri dello Stato Civile di detto
Comune all'Atto n. 4, Parte II - Serie A, Anno 1999. Dall'unione è nato il figlio , oggi maggiorenne ed economicamente autosufficiente. Per_1
pagina 1 di 3 I coniugi si sono per mutuo consenso separati con decreto di omologa del 03/07/2014 di questo
Tribunale e non risulta che si siano mai riconciliati.
Le parti hanno richiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte.
Il Collegio,
- LETTI gli atti del procedimento;
- PRESO ATTO del visto del P.M.;
- RILEVATO che con il decreto di fissazione di udienza è stata disposta la trattazione scritta del procedimento e che è decorso il termine assegnato alle parti per il deposito di note scritte;
- DATO ATTO che risultano decorsi i termini di legge dalla separazione perché si possa procedere alla pronuncia di divorzio (ex art. 3, n. 2, lett. b, L. 898/1970);
- PRESO ATTO delle condizioni concordate fra le parti nel ricorso - qui riportate nel dispositivo - confermate con le successive note scritte depositate in sostituzione di udienza;
- RITENUTO che tali accordi non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo;
- RITENUTO che non occorra stabilire in punto spese, trattandosi di ricorso congiunto;
- RITENUTO conseguentemente che possa procedersi a PRESA D'ATTO delle condizioni formulate dalle parti,
P.Q.M.
IL TRIBUNALE DI VERCELLI
PRONUNCIA
La cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato con rito concordatario tra
[...]
e in Scopello (TP) l'11/10/1999, trascritto nei Registri dello Stato Parte_1 Parte_2
Civile di detto Comune all'Atto n. 4, Parte II - Serie A, Anno 1999 alle seguenti CONDIZIONI di cui al ricorso introduttivo:
1. la signora rinuncia all'assegno di mantenimento riconosciutole dal Parte_2
Tribunale di Vercelli in sede di separazione consensuale di € 200,00 mensili con rivalutazione monetaria secondo indici Istat e non pretenderà più nulla a nessun titolo e/o ragione;
2. il sig. non corrisponderà più alcuna somma a titolo di mantenimento al Parte_1 figlio poiché divenuto nelle more della separazione maggiorenne ed Persona_2 economicamente autosufficiente avendo lo stesso un lavoro stabile presso il padre;
3. si dà atto che le parti hanno raggiunto ogni accordo e non pretendono più nulla l'uno dall'altra a nessun titolo o ragione alcuna;
4. si dà atto che le spese legali saranno compensate tra le parti.
pagina 2 di 3 Manda al Cancelliere di trasmettere all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente la presente sentenza in copia autentica passata in giudicato e ordina a quest'ultimo di provvedere alle annotazioni e ulteriori incombenze ai sensi dell'art. 69, lett. d, D.P.R. 396/2000.
Così deciso dal Tribunale di Vercelli, addì 10/12/2024.
IL PRESIDENTE
Dott.ssa Michela Tamagnone
IL GIUDICE ESTENSORE
Dott.ssa Simona Francese
pagina 3 di 3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VERCELLI
Sezione Civile
N. R.G. VG 3950/2024
Il Tribunale riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Sigg.:
Dott.ssa Michela Tamagnone PRESIDENTE
Dott. Andrea Padalino GIUDICE
Dott.ssa Simona Francese GIUDICE RELATORE
con l'intervento obbligatorio del PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della Repubblica in sede,
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento su domanda congiunta ex art. 473-bis.51 c.p.c., presentato dai coniugi separati
(C.F. ), nato a [...] il [...] e Parte_1 C.F._1 residente in [...] rappresentato e difeso dall'Avv. Merlo Paola del Foro di Novara
E
(C.F. ), nata a [...] il [...] e Parte_2 C.F._2 residente in [...] rappresentata e difesa dall'Avv. Merlo Paola del Foro di Novara
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente depositato il 25/11/2024 le parti hanno formulato domanda congiunta avente come oggetto la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato con rito concordatario in Scopello (TP) l'11/10/1999, trascritto nei Registri dello Stato Civile di detto
Comune all'Atto n. 4, Parte II - Serie A, Anno 1999. Dall'unione è nato il figlio , oggi maggiorenne ed economicamente autosufficiente. Per_1
pagina 1 di 3 I coniugi si sono per mutuo consenso separati con decreto di omologa del 03/07/2014 di questo
Tribunale e non risulta che si siano mai riconciliati.
Le parti hanno richiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte.
Il Collegio,
- LETTI gli atti del procedimento;
- PRESO ATTO del visto del P.M.;
- RILEVATO che con il decreto di fissazione di udienza è stata disposta la trattazione scritta del procedimento e che è decorso il termine assegnato alle parti per il deposito di note scritte;
- DATO ATTO che risultano decorsi i termini di legge dalla separazione perché si possa procedere alla pronuncia di divorzio (ex art. 3, n. 2, lett. b, L. 898/1970);
- PRESO ATTO delle condizioni concordate fra le parti nel ricorso - qui riportate nel dispositivo - confermate con le successive note scritte depositate in sostituzione di udienza;
- RITENUTO che tali accordi non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo;
- RITENUTO che non occorra stabilire in punto spese, trattandosi di ricorso congiunto;
- RITENUTO conseguentemente che possa procedersi a PRESA D'ATTO delle condizioni formulate dalle parti,
P.Q.M.
IL TRIBUNALE DI VERCELLI
PRONUNCIA
La cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato con rito concordatario tra
[...]
e in Scopello (TP) l'11/10/1999, trascritto nei Registri dello Stato Parte_1 Parte_2
Civile di detto Comune all'Atto n. 4, Parte II - Serie A, Anno 1999 alle seguenti CONDIZIONI di cui al ricorso introduttivo:
1. la signora rinuncia all'assegno di mantenimento riconosciutole dal Parte_2
Tribunale di Vercelli in sede di separazione consensuale di € 200,00 mensili con rivalutazione monetaria secondo indici Istat e non pretenderà più nulla a nessun titolo e/o ragione;
2. il sig. non corrisponderà più alcuna somma a titolo di mantenimento al Parte_1 figlio poiché divenuto nelle more della separazione maggiorenne ed Persona_2 economicamente autosufficiente avendo lo stesso un lavoro stabile presso il padre;
3. si dà atto che le parti hanno raggiunto ogni accordo e non pretendono più nulla l'uno dall'altra a nessun titolo o ragione alcuna;
4. si dà atto che le spese legali saranno compensate tra le parti.
pagina 2 di 3 Manda al Cancelliere di trasmettere all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente la presente sentenza in copia autentica passata in giudicato e ordina a quest'ultimo di provvedere alle annotazioni e ulteriori incombenze ai sensi dell'art. 69, lett. d, D.P.R. 396/2000.
Così deciso dal Tribunale di Vercelli, addì 10/12/2024.
IL PRESIDENTE
Dott.ssa Michela Tamagnone
IL GIUDICE ESTENSORE
Dott.ssa Simona Francese
pagina 3 di 3