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Sentenza 21 agosto 2025
Sentenza 21 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 21/08/2025, n. 3469 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 3469 |
| Data del deposito : | 21 agosto 2025 |
Testo completo
N. R.G. 20001019/2013
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SALERNO
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice Onorario, avv. Cosimina D'Ambrosio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 20001019/2013
Promossa da
e , rapp.ti e difesi, in virtù di procura a margine Parte_1 Parte_2 dell'atto di citazione, dagli avv.ti Alessandro Pasca e Filiberto Pasca dello Studio legale Pasca, Associazione professionale, e presso il cui studio elett.te domiciliano sito in Salerno, al Corso Vittorio Emanuele II, 126,
-attori-
Contro
Dott. rapp.to e difeso, in virtù di procura in calce alla copia CP_1 dell'atto di citazione notificata, dall'avv. Gabriele de Majo del Foro di Roma,
-convenuto-
Oggetto: inadempimento contrattuale
Conclusioni: come da verbale di udienza
Svolgimento del processo
Con atto di citazione ritualmente notificato, i sigg. e Parte_1 Parte_2 premesso che nel mese di aprile 2010 il dott. in qualità di socio per CP_1 una quota pari al 99% del capitale sociale (di originari € 11.000,00 successivamente elevato ad € 50.000,00) nonché amministratore unico della società CP_2 intavolava una trattativa per la cessione di quote della detta società al fine di coinvolgerli nella gestione del Ristorante denominato “Il Papavero” corrente in locali condotti in locazione, siti in Eboli al Corso Garibaldi;
che, nella fase delle trattative,
pagina 1 di 11 essi esponenti, al fine di valutare il valore dell'azienda di ristorazione, stimata dal in complessivi € 300.000,00, ebbero modo di segnalare al promittente CP_1 cedente la scarsa redditività dell'azienda, come risultante dalle scritture contabili;
che al fine di invogliarli all'acquisto il forniva assicurazioni in ordine alla CP_1 circostanza che, al di là delle perdite evidenziate nei bilanci, il fatturato reale del ristorante era più che doppio rispetto a quello emergente dalle scritture contabili e, che, in aggiunta ai coperti, altri ricavi derivavano da consulenze che gli chef del ristorante davano ad altri enti o ristoranti;
che, per quanto invogliati dalle assicurazioni ricevute, si inducevano all'acquisto delle quote ma solo a determinate condizioni: a) valore complessivo dell'azienda stimato in € 260.000,00; b) preciso impegno di ampliare il numero dei coperti, attraverso l'acquisizione di altri spazi da arredare a cura e spese del cedente;
c) istituzione di una seconda cucina a servizio di nuovi coperti, da attrezzare sempre a cura e spese del cedente;
che, sulla base di tali intese, veniva stipulato il contratto in data 01/06/2010 alle pattuizioni ivi riportate;
che all'art. 8) il promittente cedente aveva assicurato la disponibilità di un appartamento, concesso in i comodato, al primo piano, già destinato all'attività di catering e di banqueting;
che effettivamente mostrato il locale lo stesso appariva parzialmente arredato con sedie, poltrone, tavoli sedie, vasi, indicati di proprietà della società; che, solo successivamente, venivano a conoscenza che tutti gli arredi mostrati non erano di proprietà della società ma semplicemente dati in esposizione dalla ditta PR, tanto da essere proposti in vendita per complessivi € 11.000,00 oltre IVA;
che la stessa disponibilità dell'appartamento, dichiarato come concesso in comodato gratuito, in realtà il aveva raggiunto l'accordo con la proprietaria CP_1 per un contratto di locazione commerciale i cui costi erano stati sottaciuti, che, inoltre, il contratto di locazione non prevedeva un canone di soli € 550,00 ma di un meccanismo crescente per gli anni successivi;
che, il giorno 02/06/2010, recatisi presso il locale, al fine di conoscere il personale in servizio, constatavano che rispetto alle risultanze del libro paga erano presenti altri due unità lavorative destinate al lavaggio dei piatti;
che, da successive indagini sono venuti a conoscenza di atti posti in essere successivamente alla stipula del contratto e, precisamente, l'assunzione di un lavoratore, , con la qualifica di aiuto cuoco, comportando Parte_3
l'aggravio di costi societari per le retribuzioni corrisposte alla da Parte_3 giugno 2010 a marzo 2011; che, inoltre, nella scrittura preliminare del 01/06/2010 il pagina 2 di 11 si faceva carico di tutto il pregresso, sia in termini di debiti che di crediti, CP_1 sotteso anche l'obbligo di sistemazione delle perdite risultante dai bilanci al
31/12/2008 al 31/12/2009, il che non avvenuto;
che, ancora, in violazione dei patti contrattuali, non ha mai provveduto a sistemare alcune partite a debito della società già esistenti in epoca anteriore alla sottoscrizione del contratto;
di non aver mai provveduto all'allestimento, cui pure era obbligato, delle cucine e delle zone lavaggio;
che con lettera del 21/07/2011 il dott. richiamato il decorso del CP_1 termine del 01/06/2011 per il versamento della II rata del prezzo invocava la risoluzione del contratto con conseguente incameramento della caparra;
che tale comunicazione veniva fatta oggetto di contestazione con racc.te spedite il 06/08/2011 nelle quali si contestava l'inadempimento del promittente cedente con la richiesta della restituzione della doppia caparra;
che nonostante il tentativo di addivenire ad un bonario componimento, il non ha inteso cedere alle proprie posizioni, tanto CP_1 premesso convenivano in giudizio, innanzi all'intestato Tribunale - Sez. Distaccata di
Eboli - il sig. per ivi sentir accertare e dichiarare la gravità CP_1 dell'inadempimento del convenuto rispetto agli obblighi contrattualmente assunti;
accertare e dichiarare la illegittimità dell'esercizio di recesso operato e della conseguente ritenzione della caparra confirmatoria;
darsi atto della volontà di essi istanti alla intenzione di voler recedere dal contratto con il conseguente loro diritto di esigere il pagamento del doppio della caparra e, per l'effetto, condannare il convenuto al pagamento della somma di € 160.000,00 oltre interessi e svalutazione dalla domanda al soddisfo;
in via gradata, accertarsi e dichiarare, comunque risolto, per grave inadempimento del promittente venditore e, per l'effetto, condannarlo alla restituzione della parte di prezzo riscossa pari ad € 80.000,00 oltre interessi e maggior danno da svalutazione con vittoria di spese di giudizio.
Radicatosi il contraddittorio, con comparsa depositata in data 08/11/2013 si costituiva il dott. deducendo che la è effettivamente una società CP_1 CP_2 che gestisce “Il Papavero” di cui è il socio di riferimento nonché titolare del 99% delle quote sociali;
che oggetto sociale della comprende, altresì, altro settore CP_2 di attività che nulla ha a che vedere con l'attività di ristorazione e che non ha mai formato oggetto dell'accordo; che gli attori, per tutto il mese di maggio 2010, hanno eseguito accertamenti circa lo stato economico patrimoniale della società, tanto da indursi a sottoscrivere il predetto contratto preliminare a decorrere dal quale gli attori pagina 3 di 11 hanno assunto la completa gestione della società rimanendo a suo carico la sola conduzione della cucina;
che, inoltre, proprio in adempimento a quanto previsto dall'art. 5 del preliminare, ha provveduto a proprie cura e spese a transigere, dinanzi alle competenti organizzazioni di categoria, tutti i rapporti di lavoro dipendenti in essere, provvedendo, altresì, a formalizzarli con regolari contratti di cui il rapporto con la sig.ra ; che, né corrisponde al vero, la circostanza che non avrebbe Parte_3 rappresentato l'effettiva portata del contratto di locazione in essere relativamente al locale in cui è sito il ristorante e si sarebbe astenuto dal far sì che l'appartamento in comodato gratuito potesse essere fruibile per lo svolgimento dell'attività imprenditoriale, riportandosi, al riguardo al punto 8) del preliminare;
contestava, inoltre, tutte le altre censure mosse riportandosi a quanto contrattuale pattuito, deduceva, inoltre, che le previsioni contrattuali hanno consentito ai promissari acquirenti di gestire per più di un anno la società, durante il quale hanno incamerato i proventi dell'attività sociale senza procedere ad alcuna distribuzione degli utili, che hanno prodotto debiti con la e con la Banca della Controparte_3
Campania nonché hanno utilizzato a proprio favore la carta di credito della società, peraltro in periodo di chiusura del ristorante determinando, da parte dell'
[...]
l'irrogazione di sanzioni per € 10.000,00 risultando un danno emergente CP_4 per € 80.000,00 avanzando in merito domanda riconvenzionale, tanto esposto concludeva per il rigetto di tutte le domande proposte dagli attori e, in accoglimento della spiegata riconvenzionale, condannarli al risarcimento di tutti i danni allo stesso prodotti con la loro gestione sociale pari ad € 80.000,00 o alla diversa somma che risulterà in corso di causa, vinte le spese.
La causa veniva istruita con l'assunzione del deferito interrogatorio a parte convenuta, dott. nonché prova testimoniale quindi, ritenuta la CP_1 causa matura per la decisione, veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni.
All'udienza all'uopo fissata, dopo un rinvio nello stato, per il notevole carico di ruolo la causa veniva trattenuta in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190
c.p.c.
Motivi della decisione
Risulta pacifico tra le parti, oltre che documentalmente provato, che in data
01/06/2010 sottoscrissero un preliminare di cessione di quote societarie convenendo la cessione da parte convenuta, sig. , del 25% delle quote della CP_1
pagina 4 di 11 al sig. ed altro 25% al sig. per un importo CP_2 Parte_1 Parte_2 complessivo di € 130.000,00 di cui € 80.000,00 versati al momento della sottoscrizione del predetto preliminare, € 30.000,00 da versare entro il 01/06/2011 ed
€ 20.000,00 entro il 30/12/2011.
Nella medesima scrittura venivano, altresì, indicate tutte le altre condizioni attinenti alla cessione.
Gli attori, allegando plurimi profili di inadempimento in capo al cedente, sig.
[...]
, odierno convenuto, lo hanno convenuto in giudizio, a seguito di ricezione CP_1 lettera del 21/07/2011 in cui, richiamato il decorso del termine del 01/06/2011 per il versamento della seconda rata del prezzo, il invocava la risoluzione CP_1 contrattuale, chiedendo, pertanto, di accertare la gravità dell'inadempimento del convenuto con conseguente ritenzione della caparra.
In particolare gli attori hanno dedotto che venivano invogliati all'acquisto delle quote in seguito ad una rappresentazione da parte del di un fatturato reale del CP_1 ristorante più del doppio rispetto a quello emergente dalle scritture contabili.
In realtà, come si evince all'art. 8 del contratto ultima parte è riportato che gli attori avevano “già visionato i bilanci di esercizio e la situazione contabile al momento della stipula del presente atto”, pertanto erano pienamente consapevoli dei bilanci della società proprio attraverso l'esame delle scritture contabili di talchè alcuna responsabilità può essere attribuita al per avere “indotti” gli attori alla CP_1 sottoscrizione del contratto.
Lamentano, poi, gli istanti, che il promittente cedente aveva assicurato la disponibilità dell'appartamento sito al primo piano, a titolo di comodato, come anche riportato nel preliminare ma, che, in realtà, aveva già raggiunto un accordo con la proprietaria per la stipula di un contratto di locazione e che anche il contratto di locazione del ristorante, posto a piano terra, non prevedeva un canone di solo €
550,00 ma un meccanismo crescente per gli anni successivi e che, inoltre, gli arredi ivi esistenti, non erano di proprietà della società ma semplicemente in esposizione da parte della ditta PR.
Ebbene, quanto al comodato dell'appartamento al primo piano è pacifico che al momento della sottoscrizione del preliminare, l'appartamento era in uso in comodato così come anche riferito dal teste, sig.ra , proprietaria dei locali in Testimone_1 questione, precisando anche che non vi era alcun contratto, riferiva, inoltre, che un pagina 5 di 11 giorno il che conduceva in locazione solo alcuni locali del piano terra, CP_1 presentò i sigg. e dicendo che da quel momento si sarebbero interessati Pt_1 Pt_2 del ristorante e che lei propose di prendere in locazione anche l'appartamento posto al primo piano impegnandosi a rifare gli infissi ed ad affittarlo senza ulteriori lavori ma consentendo che per i primi due mesi non fosse corrisposto il canone, senza dare contezza di tale accordo nel contratto a stipularsi;
che tale proposta fu fatta anche prima della loro presentazione;
che i sigg. e pagarono un canone e poi Pt_1 Pt_2 per 10 mesi non fu pagato e che il provvide a sanare il debito CP_1 corrispondendo il dovuto, che nella sua proprietà non sono mai stati effettuati lavori strutturali, che l'unica modifica fu l'apertura del muro a confine con il giardino per un metro lineare e fu aggiustato il bagno.
Va, in merito chiarito che in materia di comodato è pacifico che a norma dell'art. 1810 c.c. “se non è stato convenuto un termine né questo risulta dall'uso a cui la cosa deve essere destinata, il comodatario è tenuto a restituirla non appena il comodante la richiede”, pertanto alcuna garanzia, anche per il futuro, poteva pretendersi dal CP_1 circa il godimento dell'immobile a titolo gratuito, ma che comunque ha provveduto al pagamento dei canoni.
Quanto all'assunzione della dipendente sig.ra è pacifico che la stessa Parte_3 fosse già alle dipendenze della società senza alcun rapporto per cui, a titolo di tacitazione di ogni pretesa veniva riconosciuto la somma di cui all'atto di transazione del 09/06/2010 assunta poi con regolare contratto dell'11/06/2011 e successivamente licenziata in quanto si rifiutava di sottoporsi a visita medica, così come anche confermato dal teste consulente del lavoro della il quale sul Testimone_2 CP_2 capo 11) della memoria istruttoria di parte attrice dichiarava che la fu Parte_3 assunta a giugno 2010 e licenziata ad aprile 2011 perché non volle sottoporsi a visita medica, non ricordava chi portò le carte ma che nel periodo in contestazione ebbe rapporti con il sig. . Pt_2
Anche su tale circostanza come riferito dal proprio per evitare l'insorgere di CP_1 successive questioni con la dipendente provvide, a tacitazione di ogni avere, a corrisponderle, personalmente, la somma concordata in sede di transazione, per poi immediatamente procedere alla sua assunzione con regolare contratto di lavoro.
pagina 6 di 11 Il teste inoltre riferiva anche di non conoscere il contenuto del contratto ma Tes_2 poteva dire che nel periodo indicato la gestione della Mabas era detenuta dai sigg.
e . Pt_1 Pt_2
Quanto, ancora, agli arredi presenti nell'immobile al primo piano che gli attori lamentano che non fossero di proprietà della società ma semplicemente dati in esposizione dalla ditta PR si rileva che il teste , contabile Testimone_3 della interrogato in controprova sui capitoli di parte convenuta sul capo 9) CP_2 riferiva di non essere a conoscenza di chi fossero i mobili però riferiva che in un secondo momento, circa nel 2011, verso la fine, registrava una fattura di vendita della ditta PR che fu pagata personalmente dal dott. per come peraltro risultante CP_1 agli atti;
riferiva anche sul capo 7) di non ricordare il periodo in cui aveva avuto la fattura di acquisto dei beni ivi riportati ma ricordava che erano stati venduti dalla ditta
Alfano e che era di un considerevole importo che fu pagato con assegni anche del personalmente. CP_1
Quanto agli altri inadempimenti contestati il teste, indifferente, riferiva Tes_4 che in qualità di architetto si era in passato occupato del Ristorante il Papavero, che nel mese di novembre 2011 emise una fattura, in qualità di architetto, per la sanatoria urbanistica del giardino del ristorante e che il progetto di risistemazione del giardino fu da lui redatto nell'estate del 2010 e la fattura fu pagata dal sig. e che CP_1
l'incarico della progettazione fu dato dalla moglie del ma il lavoro pagato solo Pt_1 dal CP_1
Così, ancora, il teste di parte attrice, , dipendente della da Testimone_5 CP_2 giugno 2010 a luglio 2011 sulla circostanza di cui al capo 7) della memoria di parte attrice dichiarava che le attrezzature ivi richiamate esistevano in cucina e le usavano per lavorare, nulla sapeva sulle altre circostanze precisando solo sul capo 15) che per il ricevimento di Monaco furono installati degli ombrelloni in giardino perché faceva caldo.
Quanto alle dichiarazioni rese dagli testi di parte attrice, sulla Testimone_6 circostanza di cui al capo 14) dichiarava che nel mese di febbraio 2011 organizzò, presso il ristorante il papavero una festa tra amici e familiari in quanto aveva la sala con il pianoforte che a loro serviva che il sig. disse che non era possibile Pt_1 effettuare l'evento in quanto la sala non era pronta e tanto fu riferito solo diversi giorni dopo la richiesta. pagina 7 di 11 altro teste di parte attrice, cognato del , sul capo 15) della Testimone_7 Pt_2 memoria istruttoria riferiva che erano 50-60 invitati e dovevano fare il ricevimento al primo piano perché era più spazioso del piano terreno e il riferì che era stata Pt_2 necessario trasportare le attrezzature al piano superiore, che il ricevimento ebbe luogo nel mese di maggio 2011 e che pagò al . Pt_2
Infine, il teste riferiva che in occasione del suo 50° compleanno Testimone_8 aveva intenzione di festeggiare presso “Il Papavero” invitando circa una sessantina di persone e all'uopo aveva preso accordi con il sig. stabilendo anche Parte_1
l'importo dovuto, che circa venti giorni prima della data fissata veniva contattata dal che le riferiva che l'evento andava annullato poiché non erano ancora pronte le Pt_1 attrezzature necessarie in cucina, che non era stato versato alcun acconto e di non conoscere il sig. Tes_6
Ebbene, tali dichiarazioni, oltre ad essere generiche e poco circostanziate, risultano essere frutto di informazioni assunte de relato
Sulle alle attrezzature da cucina, come riferito dallo stesso teste di parte attrice,
[...]
, dipendente della il quale nel rispondere alla circostanza di cui al Tes_5 CP_2 capo 7) della memoria di parte attrice dichiarava che le attrezzature ivi richiamate esistevano in cucina e le usavano per lavorare.
Quanto al mancato ripianamento delle passività pregresse per circa € 10.000,00, circostanza effettivamente vera ma che, comunque, gli attori dovendo provvedere al pagamento del residuo della cessione delle quote ben potevano chiedere in compensazione tale importo e, comunque, non era fissato un termine entro il quale provvedere.
Nel rendere il deferito interrogatorio il non confermava la circostanza di cui CP_1 al n. 7 della memoria istruttoria di parte attrice, sul capo 9) precisava che gli arredi in parte erano i suoi in parte della proprietaria dei locali ed in parte della ditta UT e
PR in esposizione con l'intesa che se fossero stati venduti l'incasso sarebbe stato girato alle ditta proprietaria e non essendo stato venduto nulla provvide lui, a seguito di richiesta delle ditte proprietarie a pagare gli stessi arredi con suoi assegni personali;
sul capo 10) precisava che tanto non era stato stabilito nel contratto;
sul capo 11) non confermava la circostanza precisava di aver provveduto lui all'assunzione in quanto titolare esclusivo della delega presso l'INPS, che fu licenziata a marzo o aprile 2011 in quanto aveva rifiutato di sottoporsi a visita medica, non confermava la circostanza pagina 8 di 11 di cui al capo 12) precisava che i rapporti bancari erano effettivamente a lui intestati ma con la scrittura privata si decise che la gestione dei conti e delle carte fosse affidata agli attori che facevano le operazioni a nome della ma non era in CP_2 grado di precisare come di fatto avvenisse l'operatività bancaria;
non confermava il capo 13), nulla poteva riferire sul capo 14) ma riferiva che si sono sempre fatti ricevimenti e banqueting;
sul capo 15) riferiva che furono utilizzate anche altre attrezzature per integrare quelle esistenti non sufficienti a causa dell'elevato numero di invitati.
Ciò considerato, l'istruttoria svolta e la documentazione prodotta non depongono a favore dell'accoglimento della domanda attorea, non essendo stati provati i fatti posti a suo fondamento.
Secondo il principio espresso dalla Corte di Cassazione “la violazione dell'obbligo di comportarsi secondo buona fede nello svolgimento delle trattative e nella formazione del contratto, previsto dagli artt. 1337 e 1338 c.c., assume rilievo in caso non solo di rottura ingiustificata delle trattative e, quindi, di mancata conclusione del contratto o di conclusione di un contratto invalido o inefficace, ma anche di contratto validamente concluso quando, all'esito di un accertamento di fatto rimesso al giudice di merito, alla parte sia imputabile l'omissione, nel corso delle trattative, di informazioni rilevanti le quali avrebbero altrimenti, con un giudizio probabilistico, indotto ad una diversa conformazione del contratto stesso” (Cass. Sent. n.
5762/2016).
Ed invero, alcuna violazione del principio di buona fede di cui all'art. 1337 c.c. può essere attribuita al convenuto nella fase di formazione dell'accordo, essendosi gli attori liberamente determinati alla sottoscrizione del contratto preliminare di cessione di quote societarie, previa verifica della situazione contabile della società (art. 8 ultima parte) ed accettando ogni altra situazione di fatto esistente al momento della stipula, anche in ordine alla natura giuridica del contratto (comodato a titolo gratuito) afferente i locali siti in Eboli al Corso Garibaldi primo piano (art. 8).
Posto dunque che, nel caso di specie, la volontà negoziale degli attori si è liberamente formata ed alcun vizio afferente la fase genetica del rapporto deve ritenersi essersi prodotto in loro danno, va ugualmente respinto ogni addebito in termini di inadempimento, formulato a carico del convenuto nella fase di esecuzione del patto pagina 9 di 11 negoziale, non trovando tale asserzione alcun riscontro nelle complessive risultanze probatorie.
Dalla verifica della documentazione in atti e dall'esame delle dichiarazioni testimoniali, risulta, infatti, che il in ossequio agli obblighi contrattualmente CP_1 assunti, ha provveduto, tra l'altro, al pagamento delle pregresse debitorie, tra queste ricomprendendosi anche quelle derivanti dalla regolarizzazione del rapporto di lavoro con la dipendente . Parte_3
Per converso, deve ritenersi circostanza pacifica il mancato pagamento, da parte degli attori, della somma pari ad € 30.000,00, non versata pure a fronte del relativo obbligo assunto ai sensi dell'art. 3 del contratto e determinante la richiesta di risoluzione per inadempimento da parte del convenuto, già avanzata con lettera del 21/07/2011 (cfr. documento in atti) ed ugualmente invocata dagli attori in sede di domanda giudiziale.
Sul punto, deve considerarsi principio noto, che nei contratti sinallagmatici, caratterizzati cioè dal nesso di interdipendenza tra le opposte prestazioni, a fronte dell'inadempimento di controparte, ciascun contraente può difendersi in via di eccezione, ai sensi dell'art. 1460 c.c., rifiutando di adempiere la sua obbligazione se l'altro non adempie o non offre di adempiere contemporaneamente la propria, ovvero in via di azione ai sensi dell'art. 1453 c.c., richiedendo l'adempimento contrattuale oppure la risoluzione oltre al risarcimento del danno. Ai sensi dell'art. 1218 c.c.: “Il debitore che non esegue esattamente la prestazione dovuta è tenuto al risarcimento del danno, se non prova che l'inadempimento o il ritardo è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile”.
In ipotesi di mancato, esatto adempimento dunque, laddove si profili inadempimento di non scarsa importanza per una delle parti del rapporto obbligatorio e la parte inadempiente non dia prova dell'impossibilità della prestazione per causa a lei non imputabile - come nel caso di specie - questa sarà tenuta al risarcimento del danno a favore della controparte, con possibilità della stessa di ritenzione della caparra versata al momento della conclusione del contratto, ai sensi dell'art. 1385 c.c..
Quanto alla domanda riconvenzionale spiegata dal convenuto nell'ammontare di €
80.000,00 - riferibili per € 10.000,00 pagati dal a titolo di sanzioni CP_1 all' per il periodo di gestione della società dal 01/06/2010 e il Controparte_4
01/06/2011 e per € 70.000,00, quale scoperto di conto corrente sulle linee di credito pagina 10 di 11 aperte per il medesimo periodo con la MPS e la Banca della Campania – la stessa deve ritenersi infondata in quanto non provata.
In conclusione, non ravvisati profili di inadempimento nei fatti contestati a parte convenuta nell'esecuzione di quanto pattuito nel preliminare di cessione di quote societarie, ma piuttosto l'inadempimento degli attori agli obblighi assunti, la domanda va rigettata, con conseguente declaratoria, in ogni caso, di risoluzione del contratto preliminare di cessione di quote societarie intervenuto tra le parti in data
01/06/2010 e ritenzione della caparra confirmatoria da parte del convenuto.
In ordine alla spiegata domanda riconvenzionale, se ne dispone il rigetto in quanto non provata.
Attesa la reciproca soccombenza, si ritiene equo compensare integralmente tra le parti, le spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno –Prima Sezione Civile- definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 1019/2013 r.g. tra e Parte_1 Parte_4 contro –convenuto- ogni altra istanza, eccezione, deduzione reietta CP_1
o assorbita così provvede:
1) rigetta le domande avanzate dagli attori;
2) dichiara risolto il preliminare di cessione di quote societarie, stipulato tra le parti in causa in data 01/06/20210, per inadempimento degli attori e Parte_1 Pt_2
;
[...]
3) rigetta la riconvenzionale spiegata dal convenuto;
CP_1
4) compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Salerno lì, 21/08/2025
Il GOP
Cosimina D'Ambrosio
pagina 11 di 11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SALERNO
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice Onorario, avv. Cosimina D'Ambrosio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 20001019/2013
Promossa da
e , rapp.ti e difesi, in virtù di procura a margine Parte_1 Parte_2 dell'atto di citazione, dagli avv.ti Alessandro Pasca e Filiberto Pasca dello Studio legale Pasca, Associazione professionale, e presso il cui studio elett.te domiciliano sito in Salerno, al Corso Vittorio Emanuele II, 126,
-attori-
Contro
Dott. rapp.to e difeso, in virtù di procura in calce alla copia CP_1 dell'atto di citazione notificata, dall'avv. Gabriele de Majo del Foro di Roma,
-convenuto-
Oggetto: inadempimento contrattuale
Conclusioni: come da verbale di udienza
Svolgimento del processo
Con atto di citazione ritualmente notificato, i sigg. e Parte_1 Parte_2 premesso che nel mese di aprile 2010 il dott. in qualità di socio per CP_1 una quota pari al 99% del capitale sociale (di originari € 11.000,00 successivamente elevato ad € 50.000,00) nonché amministratore unico della società CP_2 intavolava una trattativa per la cessione di quote della detta società al fine di coinvolgerli nella gestione del Ristorante denominato “Il Papavero” corrente in locali condotti in locazione, siti in Eboli al Corso Garibaldi;
che, nella fase delle trattative,
pagina 1 di 11 essi esponenti, al fine di valutare il valore dell'azienda di ristorazione, stimata dal in complessivi € 300.000,00, ebbero modo di segnalare al promittente CP_1 cedente la scarsa redditività dell'azienda, come risultante dalle scritture contabili;
che al fine di invogliarli all'acquisto il forniva assicurazioni in ordine alla CP_1 circostanza che, al di là delle perdite evidenziate nei bilanci, il fatturato reale del ristorante era più che doppio rispetto a quello emergente dalle scritture contabili e, che, in aggiunta ai coperti, altri ricavi derivavano da consulenze che gli chef del ristorante davano ad altri enti o ristoranti;
che, per quanto invogliati dalle assicurazioni ricevute, si inducevano all'acquisto delle quote ma solo a determinate condizioni: a) valore complessivo dell'azienda stimato in € 260.000,00; b) preciso impegno di ampliare il numero dei coperti, attraverso l'acquisizione di altri spazi da arredare a cura e spese del cedente;
c) istituzione di una seconda cucina a servizio di nuovi coperti, da attrezzare sempre a cura e spese del cedente;
che, sulla base di tali intese, veniva stipulato il contratto in data 01/06/2010 alle pattuizioni ivi riportate;
che all'art. 8) il promittente cedente aveva assicurato la disponibilità di un appartamento, concesso in i comodato, al primo piano, già destinato all'attività di catering e di banqueting;
che effettivamente mostrato il locale lo stesso appariva parzialmente arredato con sedie, poltrone, tavoli sedie, vasi, indicati di proprietà della società; che, solo successivamente, venivano a conoscenza che tutti gli arredi mostrati non erano di proprietà della società ma semplicemente dati in esposizione dalla ditta PR, tanto da essere proposti in vendita per complessivi € 11.000,00 oltre IVA;
che la stessa disponibilità dell'appartamento, dichiarato come concesso in comodato gratuito, in realtà il aveva raggiunto l'accordo con la proprietaria CP_1 per un contratto di locazione commerciale i cui costi erano stati sottaciuti, che, inoltre, il contratto di locazione non prevedeva un canone di soli € 550,00 ma di un meccanismo crescente per gli anni successivi;
che, il giorno 02/06/2010, recatisi presso il locale, al fine di conoscere il personale in servizio, constatavano che rispetto alle risultanze del libro paga erano presenti altri due unità lavorative destinate al lavaggio dei piatti;
che, da successive indagini sono venuti a conoscenza di atti posti in essere successivamente alla stipula del contratto e, precisamente, l'assunzione di un lavoratore, , con la qualifica di aiuto cuoco, comportando Parte_3
l'aggravio di costi societari per le retribuzioni corrisposte alla da Parte_3 giugno 2010 a marzo 2011; che, inoltre, nella scrittura preliminare del 01/06/2010 il pagina 2 di 11 si faceva carico di tutto il pregresso, sia in termini di debiti che di crediti, CP_1 sotteso anche l'obbligo di sistemazione delle perdite risultante dai bilanci al
31/12/2008 al 31/12/2009, il che non avvenuto;
che, ancora, in violazione dei patti contrattuali, non ha mai provveduto a sistemare alcune partite a debito della società già esistenti in epoca anteriore alla sottoscrizione del contratto;
di non aver mai provveduto all'allestimento, cui pure era obbligato, delle cucine e delle zone lavaggio;
che con lettera del 21/07/2011 il dott. richiamato il decorso del CP_1 termine del 01/06/2011 per il versamento della II rata del prezzo invocava la risoluzione del contratto con conseguente incameramento della caparra;
che tale comunicazione veniva fatta oggetto di contestazione con racc.te spedite il 06/08/2011 nelle quali si contestava l'inadempimento del promittente cedente con la richiesta della restituzione della doppia caparra;
che nonostante il tentativo di addivenire ad un bonario componimento, il non ha inteso cedere alle proprie posizioni, tanto CP_1 premesso convenivano in giudizio, innanzi all'intestato Tribunale - Sez. Distaccata di
Eboli - il sig. per ivi sentir accertare e dichiarare la gravità CP_1 dell'inadempimento del convenuto rispetto agli obblighi contrattualmente assunti;
accertare e dichiarare la illegittimità dell'esercizio di recesso operato e della conseguente ritenzione della caparra confirmatoria;
darsi atto della volontà di essi istanti alla intenzione di voler recedere dal contratto con il conseguente loro diritto di esigere il pagamento del doppio della caparra e, per l'effetto, condannare il convenuto al pagamento della somma di € 160.000,00 oltre interessi e svalutazione dalla domanda al soddisfo;
in via gradata, accertarsi e dichiarare, comunque risolto, per grave inadempimento del promittente venditore e, per l'effetto, condannarlo alla restituzione della parte di prezzo riscossa pari ad € 80.000,00 oltre interessi e maggior danno da svalutazione con vittoria di spese di giudizio.
Radicatosi il contraddittorio, con comparsa depositata in data 08/11/2013 si costituiva il dott. deducendo che la è effettivamente una società CP_1 CP_2 che gestisce “Il Papavero” di cui è il socio di riferimento nonché titolare del 99% delle quote sociali;
che oggetto sociale della comprende, altresì, altro settore CP_2 di attività che nulla ha a che vedere con l'attività di ristorazione e che non ha mai formato oggetto dell'accordo; che gli attori, per tutto il mese di maggio 2010, hanno eseguito accertamenti circa lo stato economico patrimoniale della società, tanto da indursi a sottoscrivere il predetto contratto preliminare a decorrere dal quale gli attori pagina 3 di 11 hanno assunto la completa gestione della società rimanendo a suo carico la sola conduzione della cucina;
che, inoltre, proprio in adempimento a quanto previsto dall'art. 5 del preliminare, ha provveduto a proprie cura e spese a transigere, dinanzi alle competenti organizzazioni di categoria, tutti i rapporti di lavoro dipendenti in essere, provvedendo, altresì, a formalizzarli con regolari contratti di cui il rapporto con la sig.ra ; che, né corrisponde al vero, la circostanza che non avrebbe Parte_3 rappresentato l'effettiva portata del contratto di locazione in essere relativamente al locale in cui è sito il ristorante e si sarebbe astenuto dal far sì che l'appartamento in comodato gratuito potesse essere fruibile per lo svolgimento dell'attività imprenditoriale, riportandosi, al riguardo al punto 8) del preliminare;
contestava, inoltre, tutte le altre censure mosse riportandosi a quanto contrattuale pattuito, deduceva, inoltre, che le previsioni contrattuali hanno consentito ai promissari acquirenti di gestire per più di un anno la società, durante il quale hanno incamerato i proventi dell'attività sociale senza procedere ad alcuna distribuzione degli utili, che hanno prodotto debiti con la e con la Banca della Controparte_3
Campania nonché hanno utilizzato a proprio favore la carta di credito della società, peraltro in periodo di chiusura del ristorante determinando, da parte dell'
[...]
l'irrogazione di sanzioni per € 10.000,00 risultando un danno emergente CP_4 per € 80.000,00 avanzando in merito domanda riconvenzionale, tanto esposto concludeva per il rigetto di tutte le domande proposte dagli attori e, in accoglimento della spiegata riconvenzionale, condannarli al risarcimento di tutti i danni allo stesso prodotti con la loro gestione sociale pari ad € 80.000,00 o alla diversa somma che risulterà in corso di causa, vinte le spese.
La causa veniva istruita con l'assunzione del deferito interrogatorio a parte convenuta, dott. nonché prova testimoniale quindi, ritenuta la CP_1 causa matura per la decisione, veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni.
All'udienza all'uopo fissata, dopo un rinvio nello stato, per il notevole carico di ruolo la causa veniva trattenuta in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190
c.p.c.
Motivi della decisione
Risulta pacifico tra le parti, oltre che documentalmente provato, che in data
01/06/2010 sottoscrissero un preliminare di cessione di quote societarie convenendo la cessione da parte convenuta, sig. , del 25% delle quote della CP_1
pagina 4 di 11 al sig. ed altro 25% al sig. per un importo CP_2 Parte_1 Parte_2 complessivo di € 130.000,00 di cui € 80.000,00 versati al momento della sottoscrizione del predetto preliminare, € 30.000,00 da versare entro il 01/06/2011 ed
€ 20.000,00 entro il 30/12/2011.
Nella medesima scrittura venivano, altresì, indicate tutte le altre condizioni attinenti alla cessione.
Gli attori, allegando plurimi profili di inadempimento in capo al cedente, sig.
[...]
, odierno convenuto, lo hanno convenuto in giudizio, a seguito di ricezione CP_1 lettera del 21/07/2011 in cui, richiamato il decorso del termine del 01/06/2011 per il versamento della seconda rata del prezzo, il invocava la risoluzione CP_1 contrattuale, chiedendo, pertanto, di accertare la gravità dell'inadempimento del convenuto con conseguente ritenzione della caparra.
In particolare gli attori hanno dedotto che venivano invogliati all'acquisto delle quote in seguito ad una rappresentazione da parte del di un fatturato reale del CP_1 ristorante più del doppio rispetto a quello emergente dalle scritture contabili.
In realtà, come si evince all'art. 8 del contratto ultima parte è riportato che gli attori avevano “già visionato i bilanci di esercizio e la situazione contabile al momento della stipula del presente atto”, pertanto erano pienamente consapevoli dei bilanci della società proprio attraverso l'esame delle scritture contabili di talchè alcuna responsabilità può essere attribuita al per avere “indotti” gli attori alla CP_1 sottoscrizione del contratto.
Lamentano, poi, gli istanti, che il promittente cedente aveva assicurato la disponibilità dell'appartamento sito al primo piano, a titolo di comodato, come anche riportato nel preliminare ma, che, in realtà, aveva già raggiunto un accordo con la proprietaria per la stipula di un contratto di locazione e che anche il contratto di locazione del ristorante, posto a piano terra, non prevedeva un canone di solo €
550,00 ma un meccanismo crescente per gli anni successivi e che, inoltre, gli arredi ivi esistenti, non erano di proprietà della società ma semplicemente in esposizione da parte della ditta PR.
Ebbene, quanto al comodato dell'appartamento al primo piano è pacifico che al momento della sottoscrizione del preliminare, l'appartamento era in uso in comodato così come anche riferito dal teste, sig.ra , proprietaria dei locali in Testimone_1 questione, precisando anche che non vi era alcun contratto, riferiva, inoltre, che un pagina 5 di 11 giorno il che conduceva in locazione solo alcuni locali del piano terra, CP_1 presentò i sigg. e dicendo che da quel momento si sarebbero interessati Pt_1 Pt_2 del ristorante e che lei propose di prendere in locazione anche l'appartamento posto al primo piano impegnandosi a rifare gli infissi ed ad affittarlo senza ulteriori lavori ma consentendo che per i primi due mesi non fosse corrisposto il canone, senza dare contezza di tale accordo nel contratto a stipularsi;
che tale proposta fu fatta anche prima della loro presentazione;
che i sigg. e pagarono un canone e poi Pt_1 Pt_2 per 10 mesi non fu pagato e che il provvide a sanare il debito CP_1 corrispondendo il dovuto, che nella sua proprietà non sono mai stati effettuati lavori strutturali, che l'unica modifica fu l'apertura del muro a confine con il giardino per un metro lineare e fu aggiustato il bagno.
Va, in merito chiarito che in materia di comodato è pacifico che a norma dell'art. 1810 c.c. “se non è stato convenuto un termine né questo risulta dall'uso a cui la cosa deve essere destinata, il comodatario è tenuto a restituirla non appena il comodante la richiede”, pertanto alcuna garanzia, anche per il futuro, poteva pretendersi dal CP_1 circa il godimento dell'immobile a titolo gratuito, ma che comunque ha provveduto al pagamento dei canoni.
Quanto all'assunzione della dipendente sig.ra è pacifico che la stessa Parte_3 fosse già alle dipendenze della società senza alcun rapporto per cui, a titolo di tacitazione di ogni pretesa veniva riconosciuto la somma di cui all'atto di transazione del 09/06/2010 assunta poi con regolare contratto dell'11/06/2011 e successivamente licenziata in quanto si rifiutava di sottoporsi a visita medica, così come anche confermato dal teste consulente del lavoro della il quale sul Testimone_2 CP_2 capo 11) della memoria istruttoria di parte attrice dichiarava che la fu Parte_3 assunta a giugno 2010 e licenziata ad aprile 2011 perché non volle sottoporsi a visita medica, non ricordava chi portò le carte ma che nel periodo in contestazione ebbe rapporti con il sig. . Pt_2
Anche su tale circostanza come riferito dal proprio per evitare l'insorgere di CP_1 successive questioni con la dipendente provvide, a tacitazione di ogni avere, a corrisponderle, personalmente, la somma concordata in sede di transazione, per poi immediatamente procedere alla sua assunzione con regolare contratto di lavoro.
pagina 6 di 11 Il teste inoltre riferiva anche di non conoscere il contenuto del contratto ma Tes_2 poteva dire che nel periodo indicato la gestione della Mabas era detenuta dai sigg.
e . Pt_1 Pt_2
Quanto, ancora, agli arredi presenti nell'immobile al primo piano che gli attori lamentano che non fossero di proprietà della società ma semplicemente dati in esposizione dalla ditta PR si rileva che il teste , contabile Testimone_3 della interrogato in controprova sui capitoli di parte convenuta sul capo 9) CP_2 riferiva di non essere a conoscenza di chi fossero i mobili però riferiva che in un secondo momento, circa nel 2011, verso la fine, registrava una fattura di vendita della ditta PR che fu pagata personalmente dal dott. per come peraltro risultante CP_1 agli atti;
riferiva anche sul capo 7) di non ricordare il periodo in cui aveva avuto la fattura di acquisto dei beni ivi riportati ma ricordava che erano stati venduti dalla ditta
Alfano e che era di un considerevole importo che fu pagato con assegni anche del personalmente. CP_1
Quanto agli altri inadempimenti contestati il teste, indifferente, riferiva Tes_4 che in qualità di architetto si era in passato occupato del Ristorante il Papavero, che nel mese di novembre 2011 emise una fattura, in qualità di architetto, per la sanatoria urbanistica del giardino del ristorante e che il progetto di risistemazione del giardino fu da lui redatto nell'estate del 2010 e la fattura fu pagata dal sig. e che CP_1
l'incarico della progettazione fu dato dalla moglie del ma il lavoro pagato solo Pt_1 dal CP_1
Così, ancora, il teste di parte attrice, , dipendente della da Testimone_5 CP_2 giugno 2010 a luglio 2011 sulla circostanza di cui al capo 7) della memoria di parte attrice dichiarava che le attrezzature ivi richiamate esistevano in cucina e le usavano per lavorare, nulla sapeva sulle altre circostanze precisando solo sul capo 15) che per il ricevimento di Monaco furono installati degli ombrelloni in giardino perché faceva caldo.
Quanto alle dichiarazioni rese dagli testi di parte attrice, sulla Testimone_6 circostanza di cui al capo 14) dichiarava che nel mese di febbraio 2011 organizzò, presso il ristorante il papavero una festa tra amici e familiari in quanto aveva la sala con il pianoforte che a loro serviva che il sig. disse che non era possibile Pt_1 effettuare l'evento in quanto la sala non era pronta e tanto fu riferito solo diversi giorni dopo la richiesta. pagina 7 di 11 altro teste di parte attrice, cognato del , sul capo 15) della Testimone_7 Pt_2 memoria istruttoria riferiva che erano 50-60 invitati e dovevano fare il ricevimento al primo piano perché era più spazioso del piano terreno e il riferì che era stata Pt_2 necessario trasportare le attrezzature al piano superiore, che il ricevimento ebbe luogo nel mese di maggio 2011 e che pagò al . Pt_2
Infine, il teste riferiva che in occasione del suo 50° compleanno Testimone_8 aveva intenzione di festeggiare presso “Il Papavero” invitando circa una sessantina di persone e all'uopo aveva preso accordi con il sig. stabilendo anche Parte_1
l'importo dovuto, che circa venti giorni prima della data fissata veniva contattata dal che le riferiva che l'evento andava annullato poiché non erano ancora pronte le Pt_1 attrezzature necessarie in cucina, che non era stato versato alcun acconto e di non conoscere il sig. Tes_6
Ebbene, tali dichiarazioni, oltre ad essere generiche e poco circostanziate, risultano essere frutto di informazioni assunte de relato
Sulle alle attrezzature da cucina, come riferito dallo stesso teste di parte attrice,
[...]
, dipendente della il quale nel rispondere alla circostanza di cui al Tes_5 CP_2 capo 7) della memoria di parte attrice dichiarava che le attrezzature ivi richiamate esistevano in cucina e le usavano per lavorare.
Quanto al mancato ripianamento delle passività pregresse per circa € 10.000,00, circostanza effettivamente vera ma che, comunque, gli attori dovendo provvedere al pagamento del residuo della cessione delle quote ben potevano chiedere in compensazione tale importo e, comunque, non era fissato un termine entro il quale provvedere.
Nel rendere il deferito interrogatorio il non confermava la circostanza di cui CP_1 al n. 7 della memoria istruttoria di parte attrice, sul capo 9) precisava che gli arredi in parte erano i suoi in parte della proprietaria dei locali ed in parte della ditta UT e
PR in esposizione con l'intesa che se fossero stati venduti l'incasso sarebbe stato girato alle ditta proprietaria e non essendo stato venduto nulla provvide lui, a seguito di richiesta delle ditte proprietarie a pagare gli stessi arredi con suoi assegni personali;
sul capo 10) precisava che tanto non era stato stabilito nel contratto;
sul capo 11) non confermava la circostanza precisava di aver provveduto lui all'assunzione in quanto titolare esclusivo della delega presso l'INPS, che fu licenziata a marzo o aprile 2011 in quanto aveva rifiutato di sottoporsi a visita medica, non confermava la circostanza pagina 8 di 11 di cui al capo 12) precisava che i rapporti bancari erano effettivamente a lui intestati ma con la scrittura privata si decise che la gestione dei conti e delle carte fosse affidata agli attori che facevano le operazioni a nome della ma non era in CP_2 grado di precisare come di fatto avvenisse l'operatività bancaria;
non confermava il capo 13), nulla poteva riferire sul capo 14) ma riferiva che si sono sempre fatti ricevimenti e banqueting;
sul capo 15) riferiva che furono utilizzate anche altre attrezzature per integrare quelle esistenti non sufficienti a causa dell'elevato numero di invitati.
Ciò considerato, l'istruttoria svolta e la documentazione prodotta non depongono a favore dell'accoglimento della domanda attorea, non essendo stati provati i fatti posti a suo fondamento.
Secondo il principio espresso dalla Corte di Cassazione “la violazione dell'obbligo di comportarsi secondo buona fede nello svolgimento delle trattative e nella formazione del contratto, previsto dagli artt. 1337 e 1338 c.c., assume rilievo in caso non solo di rottura ingiustificata delle trattative e, quindi, di mancata conclusione del contratto o di conclusione di un contratto invalido o inefficace, ma anche di contratto validamente concluso quando, all'esito di un accertamento di fatto rimesso al giudice di merito, alla parte sia imputabile l'omissione, nel corso delle trattative, di informazioni rilevanti le quali avrebbero altrimenti, con un giudizio probabilistico, indotto ad una diversa conformazione del contratto stesso” (Cass. Sent. n.
5762/2016).
Ed invero, alcuna violazione del principio di buona fede di cui all'art. 1337 c.c. può essere attribuita al convenuto nella fase di formazione dell'accordo, essendosi gli attori liberamente determinati alla sottoscrizione del contratto preliminare di cessione di quote societarie, previa verifica della situazione contabile della società (art. 8 ultima parte) ed accettando ogni altra situazione di fatto esistente al momento della stipula, anche in ordine alla natura giuridica del contratto (comodato a titolo gratuito) afferente i locali siti in Eboli al Corso Garibaldi primo piano (art. 8).
Posto dunque che, nel caso di specie, la volontà negoziale degli attori si è liberamente formata ed alcun vizio afferente la fase genetica del rapporto deve ritenersi essersi prodotto in loro danno, va ugualmente respinto ogni addebito in termini di inadempimento, formulato a carico del convenuto nella fase di esecuzione del patto pagina 9 di 11 negoziale, non trovando tale asserzione alcun riscontro nelle complessive risultanze probatorie.
Dalla verifica della documentazione in atti e dall'esame delle dichiarazioni testimoniali, risulta, infatti, che il in ossequio agli obblighi contrattualmente CP_1 assunti, ha provveduto, tra l'altro, al pagamento delle pregresse debitorie, tra queste ricomprendendosi anche quelle derivanti dalla regolarizzazione del rapporto di lavoro con la dipendente . Parte_3
Per converso, deve ritenersi circostanza pacifica il mancato pagamento, da parte degli attori, della somma pari ad € 30.000,00, non versata pure a fronte del relativo obbligo assunto ai sensi dell'art. 3 del contratto e determinante la richiesta di risoluzione per inadempimento da parte del convenuto, già avanzata con lettera del 21/07/2011 (cfr. documento in atti) ed ugualmente invocata dagli attori in sede di domanda giudiziale.
Sul punto, deve considerarsi principio noto, che nei contratti sinallagmatici, caratterizzati cioè dal nesso di interdipendenza tra le opposte prestazioni, a fronte dell'inadempimento di controparte, ciascun contraente può difendersi in via di eccezione, ai sensi dell'art. 1460 c.c., rifiutando di adempiere la sua obbligazione se l'altro non adempie o non offre di adempiere contemporaneamente la propria, ovvero in via di azione ai sensi dell'art. 1453 c.c., richiedendo l'adempimento contrattuale oppure la risoluzione oltre al risarcimento del danno. Ai sensi dell'art. 1218 c.c.: “Il debitore che non esegue esattamente la prestazione dovuta è tenuto al risarcimento del danno, se non prova che l'inadempimento o il ritardo è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile”.
In ipotesi di mancato, esatto adempimento dunque, laddove si profili inadempimento di non scarsa importanza per una delle parti del rapporto obbligatorio e la parte inadempiente non dia prova dell'impossibilità della prestazione per causa a lei non imputabile - come nel caso di specie - questa sarà tenuta al risarcimento del danno a favore della controparte, con possibilità della stessa di ritenzione della caparra versata al momento della conclusione del contratto, ai sensi dell'art. 1385 c.c..
Quanto alla domanda riconvenzionale spiegata dal convenuto nell'ammontare di €
80.000,00 - riferibili per € 10.000,00 pagati dal a titolo di sanzioni CP_1 all' per il periodo di gestione della società dal 01/06/2010 e il Controparte_4
01/06/2011 e per € 70.000,00, quale scoperto di conto corrente sulle linee di credito pagina 10 di 11 aperte per il medesimo periodo con la MPS e la Banca della Campania – la stessa deve ritenersi infondata in quanto non provata.
In conclusione, non ravvisati profili di inadempimento nei fatti contestati a parte convenuta nell'esecuzione di quanto pattuito nel preliminare di cessione di quote societarie, ma piuttosto l'inadempimento degli attori agli obblighi assunti, la domanda va rigettata, con conseguente declaratoria, in ogni caso, di risoluzione del contratto preliminare di cessione di quote societarie intervenuto tra le parti in data
01/06/2010 e ritenzione della caparra confirmatoria da parte del convenuto.
In ordine alla spiegata domanda riconvenzionale, se ne dispone il rigetto in quanto non provata.
Attesa la reciproca soccombenza, si ritiene equo compensare integralmente tra le parti, le spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno –Prima Sezione Civile- definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 1019/2013 r.g. tra e Parte_1 Parte_4 contro –convenuto- ogni altra istanza, eccezione, deduzione reietta CP_1
o assorbita così provvede:
1) rigetta le domande avanzate dagli attori;
2) dichiara risolto il preliminare di cessione di quote societarie, stipulato tra le parti in causa in data 01/06/20210, per inadempimento degli attori e Parte_1 Pt_2
;
[...]
3) rigetta la riconvenzionale spiegata dal convenuto;
CP_1
4) compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Salerno lì, 21/08/2025
Il GOP
Cosimina D'Ambrosio
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