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Sentenza 19 febbraio 2025
Sentenza 19 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vibo Valentia, sentenza 19/02/2025, n. 285 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vibo Valentia |
| Numero : | 285 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI VIBO VALENTIA
Sezione lavoro e previdenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro designato, Dr.ssa Susanna Cirianni, in funzione di Giudice del lavoro, richiamato il proprio decreto di trattazione scritta della presente controversia;
letti gli atti di causa e le note conclusive delle parti costituite, nel proc.n.r.g. 1584/2014, ha pronunciato ai sensi dell'art 429 cpc., la seguente
SENTENZA
TRA
difeso dall'avv. MAZZA SARO Parte_1
ricorrente
E
rappresentato e difeso dall'avv. GRANDIZIO Controparte_1
VALERIA e dall'avv. ETTORE TRIOLO resistente
FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. La ricorrente ha adito questo Tribunale per ottenere il riconoscimento Parte_1
di aver prestato attività lavorativa con la qualifica di bracciante agricola, con contratto a tempo pieno e determinato, per complessive 102 giornate lavorative nel periodo compreso tra il 7 maggio 2013 e il 30 settembre 2013, alle dipendenze della signora titolare dell'omonima azienda agricola sita nel Comune di Controparte_2
Gino Carni, . CP_1
2. In data 12 febbraio 2014, la ricorrente ha presentato all' domanda per ottenere CP_1
l'indennità di disoccupazione e gli assegni al nucleo familiare per l'anno 2013.
3. L' , con provvedimento del 16 giugno 2014, ha liquidato le richieste provvidenze CP_1
economiche limitatamente a 39 giornate lavorative, ritenendo non provato lo svolgimento delle ulteriori 63 giornate.
1 4. La ricorrente ha quindi adito il Tribunale affinché venga riconosciuto il diritto all'integrazione dell'indennità di disoccupazione e degli assegni familiari, in ragione del riconoscimento di 102 giornate lavorative complessive per l'anno 2013.
5. Si è costituito in giudizio l' , eccependo: a) L'improponibilità del ricorso, per CP_1
carenza di prova sulla preventiva presentazione della domanda amministrativa;
b)
L'eventuale decadenza del diritto;
c) L'infondatezza della pretesa, in quanto non è stato dimostrato lo svolgimento delle 102 giornate lavorative rivendicate.
6. Nel corso del giudizio non sono stati escussi testimoni, in quanto la parte ricorrente è decaduta dalla prova, non avendo tempestivamente prodotto idonea documentazione atta a dimostrare il proprio diritto.
7. L'udienza di discussione – calendarizzata per il 18.2.2025 – è stata frattanto sostituita dalla modalità della trattazione scritta della causa – ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. – all'esito della quale la causa viene trattenuta per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. In merito alla preliminare eccezione di improcedibilità, va osservato che l' CP_3
resistente ha ricevuto la domanda amministrativa il 12.2.2014; da Tale ricevuto emerge chiaramente l'avvenuta presentazione della domanda relativa alle prestazioni assistenziali richieste con l'odierno ricorso.
2. Alla luce di tale produzione documentale, l'eccezione deve dunque essere disattesa.
3. In merito all'eccezione di decadenza sollevata sempre dall' , va Controparte_4
osservato che, nel caso in esame, la decadenza dall'azione giudiziaria non risulta operante, non essendo decorso il termine annuale previsto dall'art. 47, comma 3°, del d.p.r. 30-4-70 n. 639 e successive modifiche.
4. Giova premettere che, ai fini dell'erogazione delle prestazioni previdenziali ai lavoratori subordinati nel settore dell'agricoltura, questi a) devono essere iscritti negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli a tempo determinato per l'anno a cui si riferisce la domanda o rapporto di lavoro agricolo a tempo indeterminato per parte dell'anno di competenza della prestazione;
b) devono avere almeno due anni di anzianità lavorativa prima del licenziamento;
c) devono avere almeno 52 contributi settimanale nei due anni del biennio che precede la data di cessazione del rapporto di lavoro.
5. Orbene parte ricorrente, pur avendo tutti gli altri requisiti necessari per percepire l'indennità di disoccupazione e gli assegni familiari nel periodo oggetto della
2 controversia, computando le settimane di malattia certificata ma non indennizzata non raggiunge il requisito minimo contributivo delle 52.
6. La documentazione prodotta, e in assenza di prove testimoniali idonee a confermare l'effettivo svolgimento di 102 giornate lavorative, non è sufficiente a dimostrare la fondatezza della pretesa avanzata dalla ricorrente. Il provvedimento dell' , che ha CP_1
riconosciuto 39 giornate lavorative, non risulta adeguatamente contrastato da elementi probatori contrari.
7. Pertanto, in applicazione del principio dell'onere della prova ex art. 2697 c.c., il ricorso deve essere rigettato.
8. In ragione della natura della controversia e della vetustà della stessa si reputa equo compensare integralmente le spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vibo Valentia, definitivamente pronunciando,
Rigetta il ricorso proposto da nei confronti dell' . Parte_1 CP_1
Compensa le spese.
Così deciso 19.2.2025
Manda alla Cancelleria per l'immediata comunicazione telematica in forma integrale alle parti costituite, adempimento da effettuarsi in luogo della lettura del dispositivo e delle ragioni in fatto e in diritto della decisione ex art.429 c.p.c.
Il Giudice del Lavoro
Il g.o.p. dott.ssa Susanna Cirianni
3
Sezione lavoro e previdenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro designato, Dr.ssa Susanna Cirianni, in funzione di Giudice del lavoro, richiamato il proprio decreto di trattazione scritta della presente controversia;
letti gli atti di causa e le note conclusive delle parti costituite, nel proc.n.r.g. 1584/2014, ha pronunciato ai sensi dell'art 429 cpc., la seguente
SENTENZA
TRA
difeso dall'avv. MAZZA SARO Parte_1
ricorrente
E
rappresentato e difeso dall'avv. GRANDIZIO Controparte_1
VALERIA e dall'avv. ETTORE TRIOLO resistente
FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. La ricorrente ha adito questo Tribunale per ottenere il riconoscimento Parte_1
di aver prestato attività lavorativa con la qualifica di bracciante agricola, con contratto a tempo pieno e determinato, per complessive 102 giornate lavorative nel periodo compreso tra il 7 maggio 2013 e il 30 settembre 2013, alle dipendenze della signora titolare dell'omonima azienda agricola sita nel Comune di Controparte_2
Gino Carni, . CP_1
2. In data 12 febbraio 2014, la ricorrente ha presentato all' domanda per ottenere CP_1
l'indennità di disoccupazione e gli assegni al nucleo familiare per l'anno 2013.
3. L' , con provvedimento del 16 giugno 2014, ha liquidato le richieste provvidenze CP_1
economiche limitatamente a 39 giornate lavorative, ritenendo non provato lo svolgimento delle ulteriori 63 giornate.
1 4. La ricorrente ha quindi adito il Tribunale affinché venga riconosciuto il diritto all'integrazione dell'indennità di disoccupazione e degli assegni familiari, in ragione del riconoscimento di 102 giornate lavorative complessive per l'anno 2013.
5. Si è costituito in giudizio l' , eccependo: a) L'improponibilità del ricorso, per CP_1
carenza di prova sulla preventiva presentazione della domanda amministrativa;
b)
L'eventuale decadenza del diritto;
c) L'infondatezza della pretesa, in quanto non è stato dimostrato lo svolgimento delle 102 giornate lavorative rivendicate.
6. Nel corso del giudizio non sono stati escussi testimoni, in quanto la parte ricorrente è decaduta dalla prova, non avendo tempestivamente prodotto idonea documentazione atta a dimostrare il proprio diritto.
7. L'udienza di discussione – calendarizzata per il 18.2.2025 – è stata frattanto sostituita dalla modalità della trattazione scritta della causa – ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. – all'esito della quale la causa viene trattenuta per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. In merito alla preliminare eccezione di improcedibilità, va osservato che l' CP_3
resistente ha ricevuto la domanda amministrativa il 12.2.2014; da Tale ricevuto emerge chiaramente l'avvenuta presentazione della domanda relativa alle prestazioni assistenziali richieste con l'odierno ricorso.
2. Alla luce di tale produzione documentale, l'eccezione deve dunque essere disattesa.
3. In merito all'eccezione di decadenza sollevata sempre dall' , va Controparte_4
osservato che, nel caso in esame, la decadenza dall'azione giudiziaria non risulta operante, non essendo decorso il termine annuale previsto dall'art. 47, comma 3°, del d.p.r. 30-4-70 n. 639 e successive modifiche.
4. Giova premettere che, ai fini dell'erogazione delle prestazioni previdenziali ai lavoratori subordinati nel settore dell'agricoltura, questi a) devono essere iscritti negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli a tempo determinato per l'anno a cui si riferisce la domanda o rapporto di lavoro agricolo a tempo indeterminato per parte dell'anno di competenza della prestazione;
b) devono avere almeno due anni di anzianità lavorativa prima del licenziamento;
c) devono avere almeno 52 contributi settimanale nei due anni del biennio che precede la data di cessazione del rapporto di lavoro.
5. Orbene parte ricorrente, pur avendo tutti gli altri requisiti necessari per percepire l'indennità di disoccupazione e gli assegni familiari nel periodo oggetto della
2 controversia, computando le settimane di malattia certificata ma non indennizzata non raggiunge il requisito minimo contributivo delle 52.
6. La documentazione prodotta, e in assenza di prove testimoniali idonee a confermare l'effettivo svolgimento di 102 giornate lavorative, non è sufficiente a dimostrare la fondatezza della pretesa avanzata dalla ricorrente. Il provvedimento dell' , che ha CP_1
riconosciuto 39 giornate lavorative, non risulta adeguatamente contrastato da elementi probatori contrari.
7. Pertanto, in applicazione del principio dell'onere della prova ex art. 2697 c.c., il ricorso deve essere rigettato.
8. In ragione della natura della controversia e della vetustà della stessa si reputa equo compensare integralmente le spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vibo Valentia, definitivamente pronunciando,
Rigetta il ricorso proposto da nei confronti dell' . Parte_1 CP_1
Compensa le spese.
Così deciso 19.2.2025
Manda alla Cancelleria per l'immediata comunicazione telematica in forma integrale alle parti costituite, adempimento da effettuarsi in luogo della lettura del dispositivo e delle ragioni in fatto e in diritto della decisione ex art.429 c.p.c.
Il Giudice del Lavoro
Il g.o.p. dott.ssa Susanna Cirianni
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