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Sentenza 15 febbraio 2025
Sentenza 15 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 15/02/2025, n. 273 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 273 |
| Data del deposito : | 15 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CASTROVILLARI – SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, in persona del dott. Vincenzo Di Pede, ha deliberato la seguente
SENTENZA in ordine alla causa civile di 1° grado iscritta al n° 1266/2021 ruolo generale affari civili contenziosi e vertente tra:
(C.F.: rappresentato/a e difeso/a dall' Parte_1 CodiceFiscale_1 avv. ZAGARESE GIOVANNI – ATTRICE
CONTRO
(C.F.: ) quale impresa designata per la Regione Puglia CP_1 P.IVA_1
alla gestione del Fondo di Garanzia Vittime della Strada, rappresentato/a e difeso/a dall' avv. LOPEZ LUISA – CONVENUTA
OGGETTO: risarcimento danni da sinistro stradale
CONCLUSIONI: per l' ATTRICE: <In via preliminare ed istruttoria … ammettere
CTU tecnico-modale e sol gradatamente trattenere la causa in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.pc; -nel merito: .. accertata e dichiarata la responsabilità esclusiva a carico di ignoti nella causazione del sinistro de quo … in cui perse la vita il Sig. , nato a [...] il [...], condannare la Persona_1
Compagnia di Assicurazioni in qualità di Impresa designata dal Fondo di CP_1
Garanzia Vittime della Strada … a titolo di risarcimento dei danni tutti, patrimoniali e non patrimoniali, patiti e patiendi dall'attrice, nella misura complessiva di € 204.544,8
o in quella che risulterà di giustizia, anche in via equitativa, con la rivalutazione monetaria delle somme liquidate e loro ulteriore maggiorazione secondo gli interessi cc.dd. compensativi, in misura congrua. Con vittoria di spese e competenze di giudizio>> per : <1) <<in via principale accertare e dichiarare l mmissibilita cp_1 della domandaattorea per il mancato assolvimento dell probatorio gravante sull ai sensi cod. civ. sempre in che la responsabilita del sinistro cui causa avvenuta esclusiva>
1 responsabilità del conducente vittima della Fiat Grande Punto sig. Per_1
, e per l'effetto, rigettare la domanda attorea intentata nei confronti
[...] dell' quale Impresa designata dal Fondo di G.V.S …; 3) In via del tutto CP_2 subordinata, graduate le colpe, ridurre l'entità del richiesto risarcimento nella misura dimostrata in corso di causa …>>
I FATTI
1 Con atto di citazione notificato nel maggio 2021, ha convenuto Parte_1
in giudizio la quale impresa designata per la Regione Puglia alla CP_1
gestione del Fondo di Garanzia Vittime della Strada, per sentirla condannare al risarcimento dei danni, quantificati nella misura complessiva di € 204.544,80, da lei patiti per la morte del fratello , avvenuta in un incidente Persona_1
stradale occorso in Palagiano (TA) sulla SS 106 chilometrica 474 + 220 il giorno
3.3.2019 ore 18,30. Ha dedotto che, mentre era alla guida dell' autovettura FIAT
PUNTO targata ED273TW nella direzione Taranto/Reggio Calabria, egli aveva impattato contro lo spigolo del guard rail che delimitava la corsia di marcia dall' ingresso del distributore ENI posto alla sua destra così che l' auto aveva subito varie rotazioni;
che l' ing. , consulente incaricato della ricostruzione della Persona_2
dinamica del sinistro dal PM della Procura della Repubblica di Taranto, aveva acclarato che il , dopo essere stato espulso dall' abitacolo della sua Per_1
autovettura, era stato arrotato da diversi autoveicoli, tra cui era stato identificata la sola autovettura FIAT PUNTO targata DH625XL condotta da tale Per_3
; che comunque il era stato completamente scagionato in sede
[...] Per_3 penale;
che un' accurata consulenza fatta eseguire dall' attrice dall' ing.
[...]
aveva ricostruito in maniera più veritiera la dinamica del sinistro, acclarando Per_4 che l' auto del era stata urtata da tergo da altro veicolo, probabilmente Per_1
un autocarro (rimasto ignoto), e per tale ragione aveva urtato lo spigolo del guard rail per rotare su se stessa;
che, sempre secondo la ricostruzione dell' ing. il Per_4
ON era sceso dall' autovettura (e ciò dava spiegazione dell' apparente mancato utilizzo della cintura di sicurezza, riscontrato dal consulente del PM nel procedimento penale n. 2306/2019 RGNR), per poi essere immediatamente investito da autovetture sopraggiungenti;
che quindi, scartata la responsabilità del Per_3
il sinistro e la morte del erano da imputare a conducenti rimasti Per_1 sconosciuti;
che quindi l' attrice aveva accesso al FGVS per il risarcimento dei danni
2 non patrimoniali (perdita del rapporto parentale) e patrimoniali (spese funerarie e da tumulazione;
spese di CT dell' ing. perdita delle elargizioni economiche Per_4
erogate dal defunto).
2 La resisteva alla domanda, assumendo che la responsabilità del sinistro CP_1
fosse imputabile interamente al deceduto . Persona_1
3 Espletata l' istruttoria con l' escussione del teste indicato dall' attrice e disattesa la richiesta di CTU modale invocata da entrambe le parti, la causa, sulle conclusioni riportate in epigrafe, è stata assunta in decisione con ordinanza del 2.12.2024, con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c., ridotti a giorni
20 + 20.
LE RAGIONI DELLA DECISIONE
4 La domanda è in parte fondata.
Premesso che la dinamica del sinistro non ha avuto testimoni oculari diretti, sia la ricostruzione operata dal consulente del PM (ing. ) sia quella operata dal Per_2
consulente della odierna attrice nel corso del procedimento penale (ing. Per_4
presentano passi argomentativi puramente congetturali e quindi non consentono affermazioni di probabile certezza circa la puntuale sequenza delle fasi del sinistro e la causazione delle lesioni mortali subite dalla vittima (lo stesso consulente del PM ha concluso la sua relazione affermando il ruolo parzialmente attivo> della vittima nella causazione del sinistro, anche a cagione del mancato uso della cintura di sicurezza).
5 Tuttavia, anche la ricostruzione del sinistro operata dall' ing. CT di parte, Per_4 non manca di plausibilità, sia in relazione al fatto che l' autovettura del abbia Per_1
urtato il guard rail perché sospinta da altro autoveicolo tamponante da tergo sia in relazione alla possibilità che il sia stato travolto dopo che era sceso dalla Per_1
sua auto.
6 In tali circostanze e tenendo comunque conto del fatto che il corpo del ON
è stato investito da più autovetture rimaste ignote e che non v' è certezza che egli fosse già morto allorquando veniva travolto, può affermarsi l' operatività della presunzione di pari responsabilità di cui all' art. 2054 comma 2 CC.
Ne consegue che l' odierna attrice ha diritto di essere risarcita nella misura della metà dei danni da lei allegati e dimostrati.
7a E' innegabile che l' attrice, sorella della vittima, abbia subito il danno da perdita del rapporto parentale, danno che viene liquidato con il criterio a punti, secondo la tabella del Tribunale di Milano elaborata nel 2022 e recentemente aggiornata con nota del
3 Presidente del Tribunale meneghino del 5.6.2024. Tale tabella fissa il valore del punto in € 3.911,00 ove la perdita attenga al genitore/figlio/coniuge non separato e in €
1.698,00 ove la perdita attenga al fratello/nipote. Nel caso di specie, non può riconoscersi il punteggio che la tabella assegna al fratello convivente della vittima, in quanto, premesso che i due fratelli avevano residenze anagrafiche differenti, la testimonianza di sul punto (<mio zio Testimone_1 Persona_1
… abitava stabilmente con in via Minnicelli 33 a Rossano, anche Parte_1
se era residente in [...]; egli stava tutti i giorni da mia madre;
da circa 5/6 anni prima che morisse>>) non appare credibile, sia per l' interesse economico indiretto – ma incisivo – del teste all' ammontare del risarcimento chiesto dalla madre (che oggi ha 83 anni) sia per il fatto che non sia stata confortata da alcun altro elemento di prova.
Quindi il risarcimento spettante all' attrice a titolo di danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale, comprensivo del pregiudizio morale, risulta dal seguente prospetto:
valore punto € 1.698
punti
A - età vittima primaria 8
B - età vittima secondaria 4
C - convivenza 0
D - sopravvivenza congiunti 9
E - intensità relazione affettiva 20
totale 41
risarcimento 69.618 risar.to decurtato del 50% 34.809
L' importo di € 34.809,00, liquidato all' attualità, va maggiorato degli interessi legali maturati dalla data della morte (13.3.2019) alla data di pubblicazione delle presente sentenza, da computarsi sull' importo devalutato alla data del 3.3.2019 (e pari a €
29.675,00) e via via rivalutato anno per anno (vedi Cass. SU n. 1712/1995).
7b I danni patrimoniali lamentati non sono riconoscibili in quanto:
- le spese funerarie non sono suffragate da alcun ordine di spesa né prova di pagamento provenienti dall' attrice;
- Il rimborso del compenso corrisposto all' ing. – compenso tra l' altro Per_4 di cui manca prova del pagamento – non spetta, in quanto il detto
4 professionista ha spiegato la sua attività nell' ambito del procedimento penale e non in quanto processo;
- Le elargizioni economiche di cui l' attrice avrebbe asseritamente fruito durante la vita del fratello non sono dimostrate nemmeno in via latamente presuntiva, tenuto anche conto di quanto osservato supra in punto di convivenza.
8 Le spese di lite devono essere compensate in misura della metà, attesa la parziale soccombenza dell' attrice. Il valore della causa è pari al credito accertato (€ 34.809,00)
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Parte_1
nei confronti di quale impresa designata per la Regione
[...] CP_1
Puglia alla gestione del Fondo di Garanzia Vittime della Strada, così provvede:
a) In parziale accoglimento della domanda, condanna la compagnia convenuta a risarcire l' attrice nella misura di € 34.809,00, oltre interessi legali maturati sull' importo di € 29.675,00, annualmente rivalutato, dalla data del sinistro
(3.3.2019) alla data di pubblicazione della presente sentenza;
b) Compensa per metà le spese di lite e condanna la compagnia al pagamento, in favore dell' attrice, della residua metà; spese che liquida nell' interezza in € 790,00 per spese vive e € 7.600,00 per compenso d' avvocato, oltre 15 % per rimborso spese generali, nonché cassa e iva.
Così deciso in Castrovillari, in data 15/02/2025
IL GIUDICE
(dott. Vincenzo DI PEDE)
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