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Sentenza 23 settembre 2025
Sentenza 23 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trani, sentenza 23/09/2025, n. 855 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trani |
| Numero : | 855 |
| Data del deposito : | 23 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRANI
AREA 5 - CONT/DIRITTI-REALI/LOCAZ/COND.
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Silvia Sammarco, all'esito dell'udienza del dì 11 settembre 2025, lette le note di trattazione scritta depositate dalle parti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
a seguito di trattazione scritta, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., nella causa civile di I
Grado iscritta al n. r.g. 3648/2020 promossa da:
) e Parte_1 C.F._1 Parte_2
), rappresentati e difesi, in virtù di mandato in atti, dagli C.F._2 avvocati Rosa Loreta Santangelo e Saverio Santangelo, presso il cui studio in Canosa di Puglia alla via Varrone n. 4 sono elettivamente domiciliati
ATTORI contro
, Controparte_1 C.F._3 P_
) e
[...] C.F._4 Controparte_3
, rappresentati e difesi, in virtù di mandato in atti, dall'avv. C.F._5
Giuseppe Lops, presso il cui studio in Canosa di Puglia alla via Alfieri n. 20 sono elettivamente domiciliati
CONVENUTI
pagina 1 di 13 CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note di trattazione scritta in atti.
Coincisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 3 giugno 2019, e Parte_2 Parte_1 proponevano azione ex artt. 669 ter, 703 c.p.c. e 1168 c.c. al fine di ottenere, a carico di , e , la reintegrazione Controparte_2 Controparte_3 Controparte_1 nel possesso dell'immobile sito in Canosa di Puglia alla Via Dante Alighieri n. 79, mediante la dazione delle chiavi in possesso dei resistenti, oltre al risarcimento del danno, quantificato in € 2.000,00.
A tale scopo, i ricorrenti premettevano che:
- l'immobile sito in Canosa di Puglia, alla Via Dante Alighieri n. 49 (censito in catasto al foglio 88, particella 4251, subalterno 3, piano 1, categoria A/4, classe 4) era stato loro concesso in locazione ad uso abitativo da in forza di un Controparte_1 contratto verbale, per un canone mensile di € 350,00, oltre al pagamento delle utenze e delle spese accessorie, per le quali non era mai stata rilasciata alcuna quietanza;
- a causa dello stato di disoccupazione in cui versavano, aveva Parte_2 provveduto a corrispondere un acconto di € 300,00 a — indicato Controparte_2 come soggetto incaricato della riscossione per conto della locatrice — a fronte di una morosità corrispondente a due mensilità;
- in data 21 aprile 2019, a seguito del comportamento aggressivo di , Parte_1 rientrato in casa in evidente stato di alterazione alcolica, aveva Parte_2 richiesto l'intervento di , il quale, insieme al fratello aveva Controparte_2 CP_3 sottratto le chiavi dell'appartamento - che si trovavano nelle tasche del cappotto della ricorrente - e aveva condotto quest'ultima presso un diverso immobile sito in Canosa di Puglia alla Via Gianicolo n. 1, privo di energia elettrica e di condizioni minime di abitabilità, al fine di allontanarla dal compagno;
pagina 2 di 13 - il giorno seguente, nonostante le reiterate richieste avanzate da di Parte_2 poter rientrare nell'abitazione e riottenere la disponibilità delle chiavi, P_
le aveva consentito unicamente di prelevare un cambio di indumenti;
[...]
- l'appartamento di cui è causa risultava arredato e contenente effetti personali e beni mobili dei ricorrenti, dei quali non era stata mai consentita la restituzione;
- i fratelli avevano interrotto ogni contatto con gli stessi, rendendosi P_ irreperibili fino al 29 aprile 2019, allorquando aveva fissato un Controparte_2 incontro presso la stazione centrale di Bari, senza tuttavia presentarsi all'appuntamento.
Con ordinanza depositata il 23 settembre 2019, il Tribunale di Trani rigettava la domanda di reintegrazione nel possesso proposta da e , Parte_2 Parte_1 rilevando l'insussistenza della prova dell'elemento oggettivo dello spoglio, richiesto ai sensi dell'art. 1168 c.c.
Avverso la detta ordinanza, i ricorrenti proponevano reclamo ai sensi dell'art. 669 terdecies c.p.c. deducendo l'erroneità della valutazione probatoria operata dal Giudice di prime cure.
In particolare, eccepivano la rilevanza attribuita alla documentazione prodotta dalla parte resistente – ossia contratto di comodato, in luogo del contratto di locazione verbale, e verbale di consegna delle chiavi sottoscritto da – Parte_2 affermando che tale documentazione, pur recando la sottoscrizione riconducibile alla ricorrente, era stata prodotta in copia semplice e, quindi, era inidonea a costituire piena prova fino alla produzione dell'originale.
Evidenziavano, altresì, che la mancata produzione dell'originale aveva precluso la possibilità di proporre querela di falso e che la sottoscrizione della ricorrente risultava apposta su un foglio in bianco, successivamente compilato dalla controparte.
A sostegno delle proprie deduzioni, i reclamanti richiamavano il contenuto di alcune registrazioni audio relative a conversazioni intercorse tra e Parte_2
pagina 3 di 13 , dalle quali era dato evincere che, in data 21 aprile 2019, la prima era Controparte_2 stata condotta presso l'immobile sito in Canosa di Puglia alla Via Gianicolo n. 1, con la promessa – poi non mantenuta – di poter rientrare il giorno seguente nell'abitazione precedentemente occupata, circostanza che secondo la loro prospettazione, costituiva indice del carattere forzoso e fraudolento della condotta subita.
Con ordinanza del 29 giugno 2020, il Tribunale di Trani rigettava il reclamo proposto da e , confermando integralmente il provvedimento Parte_2 Parte_1 impugnato e ritenendo che le censure sollevate dai reclamanti non fossero idonee a superare le valutazioni già espresse in ordine all'insussistenza dei presupposti oggettivi per la tutela possessoria ex art. 1168 c.c.
Con ricorso ex art. 703, comma 4 c.p.c., depositato il 21 agosto 2020, Parte_2
e chiedevano la prosecuzione del giudizio possessorio nella fase di
[...] Parte_1 merito, al fine di ottenere l'accertamento dello spoglio violento e clandestino asseritamente posto in essere da , e Controparte_1 Controparte_2
e la conseguente reintegrazione nel possesso dell'immobile sito in Controparte_3
Canosa di Puglia alla Via Dante Alighieri n. 79, mediante la dazione delle chiavi in possesso dei resistenti. Chiedevano, inoltre, la restituzione di tutti i beni mobili e personali rimasti all'interno dell'immobile e il risarcimento dei danni non patrimoniali subiti in conseguenza dello spoglio, pari a € 10.000,00, con vittoria di spese e competenze di giudizio.
Con istanza depositata il 27 agosto 2020, e chiedevano Parte_2 Parte_1 al Tribunale di Trani l'autorizzazione al deposito di un supporto informatico (CD-
ROM) contenente le registrazioni delle conversazioni telefoniche richiamate nell'atto introduttivo, ai fini dell'istruttoria del giudizio di merito.
Con comparsa di costituzione e risposta, depositata il 18 febbraio 2021, si costituiva in giudizio il quale eccepiva, in via preliminare, l'inefficacia della Controparte_2 notifica dell'istanza di autorizzazione al deposito del CD-ROM, in quanto eseguita pagina 4 di 13 dalla parte ricorrente direttamente alla sua residenza e non al domicilio eletto presso il difensore costituito, in violazione dell'art. 170 c.p.c.
Nel merito, contestava la fondatezza della richiesta, ritenendola tardiva, atteso che la parte ricorrente, pur essendo consapevole dell'impossibilità tecnica di allegare supporti informatici audio/video al deposito telematico, avrebbe potuto previamente chiedere l'autorizzazione al deposito in modalità non telematica o, in alternativa, effettuare direttamente il deposito in cancelleria senza necessità di preventiva autorizzazione del giudice.
Concludeva, quindi, chiedendo, in via preliminare, che fosse dichiarata la nullità della notifica dell'istanza proposta dai ricorrenti, in quanto eseguita in violazione delle disposizioni di cui all'art. 170 c.p.c.; nel merito, chiedeva il rigetto della detta istanza, con vittoria di spese e competenze di lite.
e pur ritualmente citati, non si Controparte_1 Controparte_3 costituivano in giudizio, di talché, con ordinanza resa all'esisto dell'udienza del 28 dicembre 2021, ne veniva dichiarata la contumacia.
Con comparsa di costituzione e risposta, depositata il 9 febbraio 2022, si costituivano in giudizio e i quali Controparte_1 Controparte_3 deducevano che:
- in data 3 luglio 2017, si era rivolta a per Parte_2 Controparte_1 ottenere la disponibilità di un'abitazione; a seguito di tale richiesta, quest'ultima le aveva concesso in comodato d'uso gratuito l'immobile sito in Canosa di Puglia alla via Dante Alighieri n. 79, per la durata di un anno, decorso il quale l'utilizzo dell'immobile era proseguito di fatto con il consenso tacito della proprietaria;
- in data 21 aprile 2019, la ricorrente aveva contattato telefonicamente P_
, rappresentando di essere stata vittima di percosse da parte del compagno
[...]
e manifestando la volontà di lasciare la città di Canosa per trasferirsi Parte_1 stabilmente a Bari;
pagina 5 di 13 - , recatosi presso l'immobile, aveva invitato ad Controparte_2 Parte_1 allontanarsi e, su espressa richiesta della ricorrente, l'aveva ospitata presso altro appartamento di sua disponibilità per una sola notte;
- il giorno seguente, la era tornata presso l'abitazione di Via Dante Parte_2
Alighieri per recuperare i propri effetti personali e, in pari data, aveva consegnato volontariamente le chiavi dell'immobile a , come da scrittura Controparte_1 privata sottoscritta dalla stessa;
- in data 3 maggio 2019, aveva contattato al fine Parte_2 Controparte_2 di concordare il ritiro dei beni personali rimasti nell'immobile; ritiro avvenuto in occasione di un successivo incontro;
- nel caso di specie, non era stata fornita alcuna prova dell'esistenza di un contratto di locazione, né erano stati prodotti riscontri documentali relativi al pagamento di canoni o utenze;
al contrario, risultava documentata l'esistenza di un contratto di comodato a titolo gratuito sottoscritto dalla ricorrente, la cui efficacia era stata riconosciuta dal
Tribunale di Trani nell'ordinanza di rigetto resa all'esito del procedimento possessorio
(R.G. n. 3112/2019);
- l'utilizzo dell'immobile da parte della ricorrente era avvenuto per mera tolleranza della proprietaria, senza che potesse configurarsi un possesso giuridicamente rilevante ai sensi dell'art. 1168 c.c., né era emersa alcuna condotta di spoglio, neppure in forma clandestina o violenta;
- non era stata proposta querela di falso avverso la scrittura privata del 22 aprile 2019, né erano stati allegati elementi idonei a contestarne l'autenticità, sicché il contenuto del documento doveva ritenersi attendibile;
- le registrazioni audio prodotte dalla parte ricorrente non avevano alcuna rilevanza probatoria, posto che 1) erano prive di riferimenti temporali certi, 2) contenevano dichiarazioni unilaterali della e 3) erano inidonee a dimostrare sia Parte_2
pagina 6 di 13 l'esistenza di un possesso qualificato, sia la sussistenza di un atto di spoglio da parte dei resistenti;
- la domanda di risarcimento del danno non patrimoniale era infondata, in quanto priva dei requisiti minimi di specificità e supporto documentale.
Concludevano, quindi, chiedendo il rigetto delle domande attoree, con vittoria di spese e competenze di lite.
Concessi i termini di cui all'art. 183, comma VI c.p.c., la causa veniva istruita con l'interrogatorio formale di e e con l'escussione Controparte_2 Parte_2 del testimone Testimone_1
Con decreto n. 5/2023 var. tab. (civ.) reso dal Presidente del Tribunale, la causa veniva assegnata all'odierno Giudicante, il quale, riaperta la fase istruttoria, con ordinanza del
6 febbraio 2024, formulava proposta conciliativa ai sensi dell'art. 185 bis c.p.c.
Tale proposta, tuttavia, veniva accettata dalla sola parte convenuta.
Il giudizio veniva, quindi, rinviato, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., all'udienza dell'undici settembre 2025, la cui trattazione veniva fissata con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c.
Depositate le note conclusive e le note di trattazione scritta, ai sensi dell'art. 127 ter
c.p.c. introdotto dall'art. 3, comma 10, lett. b), del d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 149, la causa è stata decisa con deposito, fuori udienza, del presente provvedimento.
La domanda proposta da e è infondata e non merita, Parte_2 Parte_1 pertanto, accoglimento.
Preliminarmente, deve essere revocata l'ordinanza resa all'esito dell'udienza del 28 dicembre 2021 nella parte in cui è stata dichiarata la contumacia di Controparte_1
e Questi ultimi, infatti, ancorché tardivamente, si sono
[...] Controparte_3 costituiti in giudizio con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 9 febbraio 2022.
pagina 7 di 13 Vanno, altresì, confermate (con conseguente rigetto delle istanze reiterate nelle note conclusive dagli attori il 23 luglio 2025) le determinazioni istruttorie già assunte nel corso del giudizio, non essendo emersi elementi nuovi o tali da imporne una rimeditazione.
Nel merito, deve osservarsi quanto segue.
L'azione di reintegrazione nel possesso, prevista dall'art. 1168 c.c., ha natura possessoria e funzione ripristinatoria, in quanto volta a ristabilire la situazione di fatto esistente prima dello spoglio subito da chi esercitava un potere di fatto sul bene.
L'accoglimento della domanda richiede la simultanea presenza di due presupposti, il cui onere probatorio incombe su chi agisce in giudizio ai sensi dell'art. 2967 c.c.: 1)
l'esercizio di un potere di fatto sulla cosa (possesso), anche se illegittimo, abusivo o di mala fede, purché connotato dai caratteri esteriori della proprietà o di altro diritto reale, e non esercitato per mera tolleranza dell'avente diritto (cfr. ex multis, Cass. n.
1274/1999, Cass. n. 5281/1994, Cass. n. 10470/1991, Cass. n. 6772/1991); 2) l'atto di spoglio, il quale richiede, da un lato, un elemento oggettivo rappresentato dalla privazione, totale o parziale, del potere di fatto sul bene, in modo violento o clandestino (realizzato, con riferimento alle cose, mediante l'apprensione materiale o il rifiuto di restituzione, e, con riferimento ai diritti, mediante atti impeditivi, anche omissivi, contrari alla volontà del possessore); dall'altro, un elemento soggettivo
(animus spoliandi), che consiste nella consapevolezza di sostituirsi nel possesso o nel godimento del bene contro la volontà, espressa o presunta, del possessore, indipendentemente dalla convinzione dell'agente di far valere un proprio diritto: ciò che rileva, infatti, è la consapevolezza di contrastare la situazione di fatto altrui, a prescindere dalla fondatezza giuridica del proprio operato.
Al contrario, può escludersi l'elemento soggettivo qualora risulti positivamente provato un ragionevole convincimento del convenuto circa il consenso del possessore alla modifica della situazione di fatto.
pagina 8 di 13 A tal riguardo, la giurisprudenza della Corte di cassazione ha affermato che “in tema di spoglio la violenza e la clandestinità dell'azione, che implicano l'animus spoliandi, non sono insiti in ogni fatto materiale che determini la privazione dell'altrui possesso, ma conseguono solo alla consapevolezza di contrastare e di violare la posizione soggettiva del terzo” (Cass., sez. II, n. 24673/2013).
Orbene, nel caso di specie, parte attrice non ha assolto all'onere probatorio di cui all'art. 2697 c.c. in ordine alla sussistenza di uno spoglio ad opera dei convenuti.
In particolare, gli esiti dell'istruttoria orale espletata, sia nella fase sommaria sia nella fase di merito, nonché la documentazione prodotta in giudizio, non hanno fornito un riscontro sufficiente a dimostrare che i convenuti abbiano posto in essere una condotta qualificabile come spoglio violento o clandestino ai sensi dell'art. 1168 c.c.
Innanzitutto, dagli atti emerge con evidenza che l'allontanamento di Parte_2 dall'immobile di cui è causa non è stato la conseguenza di una condotta costrittiva, violenta o clandestina da parte dei resistenti, bensì una scelta consapevole e volontaria della stessa, maturata in un contesto familiare conflittuale, rispetto al quale P_
risulta essersi limitato ad un intervento a scopo meramente protettivo, su
[...] esplicita richiesta della medesima.
Nessun elemento istruttorio, infatti, depone in senso contrario, né risulta che i resistenti abbiano attuato condotte finalizzate a sottrarre coattivamente il potere di fatto sull'immobile alla ricorrente, o abbiano posto in essere ostacoli materiali o giuridici diretti a impedirne l'accesso o a usurparne il possesso (v. doc. allegato dalla parte convenuta alla memoria n. 2, depositata il 10 marzo – elenco registrazioni e trascrizione da cui è dato evincere che l'allontanamento di Parte_2 dall'immobile è stato determinato da una sua iniziativa, senza interventi costrittivi da parte dei convenuti).
Tale ricostruzione trova ulteriore conferma nella circostanza, pacificamente accertata in giudizio, secondo cui la ricorrente ebbe libero accesso all'immobile il giorno pagina 9 di 13 successivo ai fatti per prelevare i propri effetti personali e, in pari data, consegnò volontariamente le chiavi alla proprietaria , sottoscrivendo Controparte_1 apposita dichiarazione scritta: tale condotta esclude a monte la configurabilità di un'attività di apprensione violenta o clandestina del bene.
La genuinità e veridicità della scrittura privata del 22 aprile 2019, con cui si attesta la restituzione spontanea delle chiavi da parte di , non è stata in alcun Parte_2 modo contestata in giudizio né ex art. 221 c.p.c., né in altra forma rituale, e non risultano allegate circostanze idonee a infirmarne l'autenticità o a far dubitare della spontaneità della sottoscrizione: la parte ricorrente ha genericamente affermato che le chiavi sarebbero state sottratte con modalità non consensuali, ma non ha fornito alcuna prova di tale asserita sottrazione, né ha dimostrato che la scrittura privata sia stata sottoscritta in condizioni di coercizione o inganno.
Parimenti, le registrazioni audio prodotte in giudizio, oltre ad essere prive di riferimenti temporali certi e, dunque, inidonee ad ancorare gli eventi narrati a una precisa sequenza cronologica, si concretano in dichiarazioni unilaterali della ricorrente dalle quali non emerge alcuna condotta materialmente lesiva del possesso da parte dei convenuti. La loro irrilevanza probatoria è da ritenersi assoluta, non solo per l'assenza di attendibilità oggettiva, ma anche per la mancata dimostrazione della riferibilità temporale e personale dei contenuti agli eventi dedotti in giudizio.
A ciò si aggiunga che la ricorrente, successivamente alla riconsegna delle chiavi, aveva contattato nuovamente in data 3 maggio 2019 per concordare Controparte_2 il ritiro dei propri beni rimasti nell'appartamento: tale condotta appare logicamente e giuridicamente incompatibile con la prospettazione di un possesso illegittimamente sottratto, poiché implica, per stessa ammissione della ricorrente, la disponibilità dei convenuti a consentire l'accesso ai locali per la restituzione degli effetti personali, escludendo pertanto qualsiasi intento spoliativo o volontà di privazione definitiva del bene.
pagina 10 di 13 Non merita, altresì, accoglimento la domanda di restituzione del mobilio che, secondo la prospettazione attorea, si trovava nell'immobile, in quanto priva di un adeguato supporto probatorio.
In particolare, non è stata fornita prova né della proprietà esclusiva degli arredi in capo alla ricorrente, né della loro effettiva presenza all'interno dell'immobile al momento dell'allontanamento o di un'eventuale sottrazione da parte dei resistenti.
Sul punto, il teste — escusso sui capitoli di prova articolati dai Testimone_1 ricorrenti — ha riferito che l'immobile si presentava normalmente arredato, ma ha espressamente dichiarato di non essere in grado di indicare con certezza se tali beni appartenessero agli attori o fossero già presenti nell'immobile concesso in comodato
(v. dichiarazioni rese dal teste all'udienza del 7 febbraio 2023: “circa Testimone_1 quanto sub 8) (“se vero che l'appartamento abitato dagli attori era regolarmente arredato con sala da pranzo cucina, divani accessori, tutti di proprietà degli attori”), posso dire che l'appartamento si presentava normalmente arredato, anche se non posso valutare la proprietà dei beni in questione”). Né risulta che la parte ricorrente abbia offerto idonea prova documentale (ricevute d'acquisto, fotografie, inventari, etc.) da cui desumere la riconducibilità degli arredi alla propria sfera patrimoniale.
Non sussiste, pertanto, in capo ai ricorrenti, un diritto alla restituzione dei beni mobili, atteso che non è stato dimostrato né il possesso antecedente degli stessi in capo alla ricorrente né una loro illecita sottrazione, condizioni entrambe necessarie per l'operatività dell'art. 1168 c.c.
Sotto altro profilo, deve escludersi la sussistenza dell'elemento soggettivo dello spoglio, ovvero dell'animus spoliandi, non essendo stata allegata né dimostrata alcuna condotta riconducibile ai convenuti finalizzata ad accedere all'immobile, modificarne lo stato di fatto o impedirne l'accesso con modalità violente o clandestine.
Invero, anche l'eventuale interruzione successiva dei rapporti tra le parti successivamente alla riconsegna delle chiavi non assume, di per sé, rilevanza ai fini pagina 11 di 13 possessori, non potendo essa integrare uno spoglio, il quale richiede un atto positivo e concretamente lesivo del potere di fatto esercitato dal possessore, in contrasto con la sua volontà; circostanza non ravvisabile nel caso di specie.
È evidente, pertanto, che parte attrice non ha assolto all'onere probatorio in ordine alla sussistenza di un'azione di spoglio in danno del preteso possesso, risultando insussistenti tanto l'elemento oggettivo (consistente in un atto materiale di apprensione o sottrazione del bene), quanto quello soggettivo (rappresentato dall'intento dell'autore di escludere il possessore dal godimento del bene).
Per le ragioni esposte, la domanda di reintegrazione nel possesso proposta ai sensi dell'art. 1168 c.c. deve essere rigettata.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno poste a carico di e Parte_2
, in solido tra di loro, e liquidate in favore di , Parte_1 Controparte_1
e in solido tra di loro, in € 5.928,00 per Controparte_2 Controparte_3 compensi (applicati i valori medi con riguardo alle prime tre fasi del giudizio–in ragione della media complessità della controversia, del numero, dell'importanza e della complessità delle questioni trattate- e i valori massimi con riguardo alla fase decisionale in ragione del rifiuto della proposta conciliativa, dello scaglione compreso tra € 5.201,00 e tra € 26.000,00 ex D.M. 55/2014 così come modificato dal D.M. n.
147/2022), oltre rimborso forfettario al 15%, IVA e CAP.
P.Q.M.
il Tribunale di Trani, definitivamente pronunciando nel giudizio R.G. n. 3648/2020 introdotto da e nei confronti di Parte_2 Parte_1 Controparte_1
e con ricorso ex art. 703, comma 4
[...] Controparte_2 Controparte_3
c.p.c., depositato il 21 agosto 2020, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1) rigetta la domanda proposta da e;
Parte_2 Parte_1
pagina 12 di 13 2) condanna e , in solido tra di loro, al pagamento delle Parte_2 Parte_1 spese di lite, in favore di , e Controparte_1 Controparte_2 CP_3
in solido tra di loro, che si liquidano in € 5.928,00 per compensi, oltre
[...] rimborso forfettario al 15%, IVA e CAP.
Sentenza resa all'esito di udienza svolta secondo le modalità di cui all'art. 127 ter
c.p.c.
Si comunichi.
Trani, 23 settembre 2025
Il Giudice dott.ssa Silvia Sammarco
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