Sentenza 9 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cassino, sentenza 09/01/2025, n. 18 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cassino |
| Numero : | 18 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2025 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di Cassino
Sezione Lavoro
N.R.G. 518/2024
Il Tribunale di Cassino, in funzione di giudice del lavoro, in persona del giudice onorario. Valeria Caminada, ha pronunciato e pubblicato all'udienza ex 127 ter cpc del 07.01.2025 la seguente
SENTENZA
nella causa in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie, iscritta al n°
518/2024 r.g.l., vertente
TRA
con l'avv. DI COSTANZO GIOVANNI Parte_1
RICORRENTE
E
con l'avv. INCLETOLLI FLAVIA CP_1
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 19.02.2024 parte ricorrente chiedeva l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Piaccia all'Ecc.mo Tribunale di Cassino, in funzione di Giudice del Lavoro e della Previdenza, ogni contraria istanza disattesa ed eccezione reietta, previo ogni accertamento ed opportuna declaratoria del caso, accogliere il presente ricorso e conseguentemente: a) accertare e dichiarare il diritto del ricorrente al
lavoro nel periodo che va dal 06.03.2023 al 31.03.2023 e pari alla complessiva somma di € 899,68, come da busta paga relativa al mese di
Giugno 2023; b) per l'effetto, condannare l' al pagamento in CP_2
favore del ricorrente della somma di € 899,68, oltre interessi dalla data della indebita trattenuta a quella dell'effettivo soddisfo;
c) condannare parte resistente al pagamento delle spese e competenze di giudizio, con attribuzione al procuratore antistatario.”
A fondamento della domanda deduceva di lavorare per la e Controparte_3
essersi assentato dal lavoro per malattia dal 06.03.2023 al 31.03.2023, indicando quale luogo di permanenza l'abitazione della madre in Somma
Vesuviana Via Venezia n. 10 e, poiché il controllo era effettuato a Formia
Piazza Tommaso Testa n. 13, lo stesso era ritenuto assente non giustificato.
Si costituiva in giudizio l' che contestava la domanda e ne chiedeva il CP_1
rigetto, deducendo che la visita fiscale era stata effettuata dalla sede CP_1
di Nola nel luogo indicato dal lavoratore (presso l' abitazione della madre del ricorre), ma che nessuno aveva . risposto.
La causa era istruita con l'acquisizione della documentazione fornita dalle parti e decisa all'esito dell'udienza del 07.01.2025 fissata ai sensi dell'art
127 ter c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
“In tema di visite mediche di controllo dei lavoratori subordinati assenti per malattia, l'ingiustificata assenza alla visita può essere integrata da qualsiasi condotta che sia valsa ad impedire l'esecuzione della verifica sanitaria per incuria, negligenza o altro motivo non apprezzabile sul piano
Pag. 2 di 4 giuridico e sociale, restando in capo al lavoratore sia l'onere di provare il rispetto del dovere di diligenza riguardo alla necessità dell'allontanamento sia l'onere di comunicazione tempestiva dello stesso agli organi ispettivi.”
(Cass. n. 3294/2016). “In materia di trattamento economico di malattia, ricorrono i presupposti della decadenza dal trattamento medesimo non solo quando il lavoratore sia assente dal domicilio nelle fasce orarie predeterminate ma anche quando, pur essendo presente, ponga in essere una condotta che, per incuria, negligenza o altro motivo giuridicamente non apprezzabile, impedisca in concreto l'esecuzione del controllo sanitario…” (Cass. n. 4233/2002).
Nel caso in esame il medico incaricato di eseguire la visita domiciliare ha accertato l'irreperibilità del D'AV nel giorno di visita, nel luogo dello stesso ricorrente comunicato all' , come risulta dagli atti di causa. CP_1
“Il certificato redatto da un medico convenzionato con l' per il CP_1
controllo della sussistenza delle malattie del lavoratore, ai sensi dell'art. 5 della legge n. 300 del 1970, è atto pubblico che fa fede, fino a querela di falso, della provenienza del documento dal pubblico ufficiale che l'ha formato nonché dei fatti che il pubblico ufficiale medesimo attesta aver compiuto o essere avvenuti in sua presenza…” (Cass. n. 15372/2007);
“Nell'ipotesi in cui il medico incaricato della visita di controllo della malattia abbia attestato - con atto che fa prova fino a querela di falso - il mancato reperimento del lavoratore nella sua abitazione, quest'ultimo, ove deduca di essere stato presente al proprio domicilio, è tenuto a dimostrare le circostanze a lui non imputabili per incuria, negligenza o comunque per motivi non socialmente apprezzabili, che abbiano reso impossibile la visita, dovendosi presumere che l'accertamento dell'irreperibilità sia stato svolto
Pag. 3 di 4 con il compimento di ogni adeguata attività di ricerca in relazione alla particolare situazione dei luoghi. (Cass., n. 9523 /1993).
Il medico incaricato di eseguire la visita domiciliare riveste dunque la qualità di pubblico ufficiale, sicché le sue attestazioni fanno fede fino a querela di falso e possono essere superate solo se l'interessato dimostri che l'esito negativo del controllo è dovuto a fatti a lui non imputabili (in quanto non dovuti a negligenza o a motivi non apprezzabili).
riferisce nel ricorso che il medico fiscale si è recato a visita Parte_1
in luogo diverso da quello reale, fatto questo smentito per tabulas.
Sussistono giustificati motivi per la compensazione delle spese.
P.Q.M.
Respinge il ricorso;
Spese compensate
Cassino 09.01.2025
Il Giudice Onorario
Valeria Caminada
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