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Sentenza 18 novembre 2025
Sentenza 18 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ivrea, sentenza 18/11/2025, n. 1375 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ivrea |
| Numero : | 1375 |
| Data del deposito : | 18 novembre 2025 |
Testo completo
Rg Vg-Fa 2549/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI IVREA
Il Tribunale composto dagli Ill.mi Signori: Dott.ssa Antonia MUSSA PRESIDENTE REL. Dott.ssa Rossella MASTROPIETRO GIUDICE Dott.ssa Federica LORENZATTI GIUDICE Ha pronunciato la seguente: S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. Rg Vg-Fa avente per oggetto la separazione consensuale promossa nella causa civile iscritta al n. 2549/2024 Rg Vg-Fa avente per oggetto la cessazione degli effetti civili del matrimonio promossa congiuntamente da:
Parte_1 (Cf. ), nato a [...] il [...] e residente a [...](To), Frazione Bertolè n.1 C.F._1
e
Parte_2
), nata a [...] il [...] e residente a [...] Peschiera n. 2, entrambi elettivamente domiciliati in Torino, Corso Giacomo Matteotti n. 49 presso e nello studio dell'avv. Lucia Decimo (Cf. ) che li rappresenta e difende, giusta procura in C.F._3 atti Parti Ricorrenti Con l'intervento del Pubblico Ministero che ha concluso nei seguenti sensi:
“V° Il PM conclude per l'accoglimento del ricorso congiunto - 16/01/2025” Collegio del 13.11.2025
CONCLUSIONI DELLE PARTI Voglia l'Ill.mo Tribunale […]:
“· Pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai sigg.ri e , celebrato Parte_1 Parte_2 con rito concordatario in data 15.05.1988 a Traves (TO) Atto n. 2, parte II, ser ei registri dello stato civile nel Comune di San Mauro Torinese, al n. 2 parte II , serie b, ANNO 1988, ordinando al competente Ufficiale dello Stato Civile di provvedere alle prescritte annotazioni e trascrizioni della emananda sentenza nei registri allo Stato Civile del Comune di San Mauro Torinese (TO);
· Il signor nonostante il figlio abbia raggiunto da tempo la maggiore età e sia autosufficiente Parte_1 Per_1 economicamente, in ragione della sua invalidità si rende disponibile a farsi carico delle sue necessità economiche ove necessario.
· I ricorrenti dichiarano di essere, entrambi, autosufficienti e rinunciano l'uno nei confronti dell'altro all'assegno di mantenimento.
· Con compensazione delle spese di lite”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio appare accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lettera b) della legge 1/12/1970, n. 898, e successive modifiche.
e hanno contratto matrimonio concordatario a Traves (To) in data Parte_1 Parte_2
o degli atti di matrimonio del medesimo Comune (Atto n. 2, Parte II, Serie A, Anno 1988), optando poi per il regime patrimoniale della separazione dei beni con atto rogito notaio del 01/06/1999. Dalla loro unione è nato il figlio (19/01/1989). Per_1 I coniugi si sono separati consensualmente con decreto di omologazione del 16/10/2002 del Tribunale di Torino. Dalla data della separazione ad oggi non vi è stata riconciliazione tra i coniugi e la comunione spirituale e materiale degli stessi è venuta definitivamente meno. Come si evince, la domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per il termine di legge.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ivrea, nel contraddittorio fra le parti, Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e Parte_1 [...]
, trascrizione i cui estremi sono precisati in narrativa. Pt_2 ficiale dello stato civile del Comune di Traves (To) di provvedere alle incombenze di legge;
Prende atto ex art 473 bis.51 cpc delle condizioni divorzili indicate dalle Parti sopra riportate. Dichiara le spese legali integralmente compensate. Manda alla Cancelleria per le incombenze tutte di competenza. Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione civile del Tribunale di Ivrea in data 13.11.2025
IL PRESIDENTE Dott.ssa Antonia Mussa
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI IVREA
Il Tribunale composto dagli Ill.mi Signori: Dott.ssa Antonia MUSSA PRESIDENTE REL. Dott.ssa Rossella MASTROPIETRO GIUDICE Dott.ssa Federica LORENZATTI GIUDICE Ha pronunciato la seguente: S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. Rg Vg-Fa avente per oggetto la separazione consensuale promossa nella causa civile iscritta al n. 2549/2024 Rg Vg-Fa avente per oggetto la cessazione degli effetti civili del matrimonio promossa congiuntamente da:
Parte_1 (Cf. ), nato a [...] il [...] e residente a [...](To), Frazione Bertolè n.1 C.F._1
e
Parte_2
), nata a [...] il [...] e residente a [...] Peschiera n. 2, entrambi elettivamente domiciliati in Torino, Corso Giacomo Matteotti n. 49 presso e nello studio dell'avv. Lucia Decimo (Cf. ) che li rappresenta e difende, giusta procura in C.F._3 atti Parti Ricorrenti Con l'intervento del Pubblico Ministero che ha concluso nei seguenti sensi:
“V° Il PM conclude per l'accoglimento del ricorso congiunto - 16/01/2025” Collegio del 13.11.2025
CONCLUSIONI DELLE PARTI Voglia l'Ill.mo Tribunale […]:
“· Pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai sigg.ri e , celebrato Parte_1 Parte_2 con rito concordatario in data 15.05.1988 a Traves (TO) Atto n. 2, parte II, ser ei registri dello stato civile nel Comune di San Mauro Torinese, al n. 2 parte II , serie b, ANNO 1988, ordinando al competente Ufficiale dello Stato Civile di provvedere alle prescritte annotazioni e trascrizioni della emananda sentenza nei registri allo Stato Civile del Comune di San Mauro Torinese (TO);
· Il signor nonostante il figlio abbia raggiunto da tempo la maggiore età e sia autosufficiente Parte_1 Per_1 economicamente, in ragione della sua invalidità si rende disponibile a farsi carico delle sue necessità economiche ove necessario.
· I ricorrenti dichiarano di essere, entrambi, autosufficienti e rinunciano l'uno nei confronti dell'altro all'assegno di mantenimento.
· Con compensazione delle spese di lite”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio appare accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lettera b) della legge 1/12/1970, n. 898, e successive modifiche.
e hanno contratto matrimonio concordatario a Traves (To) in data Parte_1 Parte_2
o degli atti di matrimonio del medesimo Comune (Atto n. 2, Parte II, Serie A, Anno 1988), optando poi per il regime patrimoniale della separazione dei beni con atto rogito notaio del 01/06/1999. Dalla loro unione è nato il figlio (19/01/1989). Per_1 I coniugi si sono separati consensualmente con decreto di omologazione del 16/10/2002 del Tribunale di Torino. Dalla data della separazione ad oggi non vi è stata riconciliazione tra i coniugi e la comunione spirituale e materiale degli stessi è venuta definitivamente meno. Come si evince, la domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per il termine di legge.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ivrea, nel contraddittorio fra le parti, Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e Parte_1 [...]
, trascrizione i cui estremi sono precisati in narrativa. Pt_2 ficiale dello stato civile del Comune di Traves (To) di provvedere alle incombenze di legge;
Prende atto ex art 473 bis.51 cpc delle condizioni divorzili indicate dalle Parti sopra riportate. Dichiara le spese legali integralmente compensate. Manda alla Cancelleria per le incombenze tutte di competenza. Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione civile del Tribunale di Ivrea in data 13.11.2025
IL PRESIDENTE Dott.ssa Antonia Mussa
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento