Sentenza 8 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Massa, sentenza 08/01/2025, n. 5 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Massa |
| Numero : | 5 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2025 |
Testo completo
Successivamente all'udienza del 08/01/2025, alle ore 12.55 compaiono i procuratori delle parti l'Avv. Casini Elisa in sostituzione dell'Avv. NASO DOMENICO per la parte ricorrente e la Dott.ssa per la parte resistente. CP_1
È pure presente il funzionario UPP Dott.ssa Persona_1
che provvede all'assistenza del magistrato e
[...] all'odierna verbalizzazione.
IL GIUDICE
Invita le parti a precisare le conclusioni ed ordina la discussione orale della causa ex art. 281 – sexies c.p.c. I difensori si riportano ai rispettivi atti ed alle conclusioni ivi formulate, discutono oralmente la causa e contestano le difese avversarie. L'avv. Casini da atto del deposito del contratto in corso.
Il giudice si ritira in camera di consiglio, previa richiesta delle parti di essere esentate dalla presenza in udienza al momento della lettura.
Il funzionario UPP termina l'attività di assistenza alle ore 13,00.
All'esito della camera di consiglio pronuncia sentenza contestuale.
TRIBUNALE DI MASSA
IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA
IN FUNZIONE DI GIUDICE DEL LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Dott.ssa Erminia Agostini all'esito di discussione orale svoltasi ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. all'odierna udienza pronuncia la seguente
SENTENZA
Nella causa di Lavoro proc. n. 144/2023 promossa da:
assistito dall'Avv. NASO DOMENICO Parte_1
1
CONTRO
assistito dalla Dott.ssa Controparte_2
CP_1
MOTIVI DELLA DECISIONE
premettendo di aver lavorato alle Parte_1 dipendenze del come Controparte_3 insegnante a tempo determinato, con profilo professionale e mansioni pienamente equiparabili a quelle dei docenti assunti con contratto a tempo indeterminato, senza ricevere il bonus carta docente istituito con la L. 107/2015, in contrasto sia con la normativa nazionale, così come riconosciuto dal
Consiglio di Stato con sent. 1482 del 2022, sia con quella comunitaria, così come riconosciuto dalla CEDU con ordinanza del 18/05/2022, presentava ricorso al fine di richiedere il riconoscimento della Carta docente per gli anni scolastici
2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022.
Parte resistente eccepiva il difetto di ius postulandi in capo al legale del ricorrente, sosteneva l'esclusione della “carta elettronica del docente” dalle «condizioni di impiego» per le quali era sancita l'uguaglianza fra docenti a tempo determinato e indeterminato e chiedeva il rigetto del ricorso per difetto di legittimazione attiva del difensore del ricorrente, per insussistenza della condizione di impiego alle dipendenze del in qualità di docente, per mancato CP_2 raggiungimento della prova delle spese sostenute da parte ricorrente per la formazione o per l'acquisto beni funzionali negli anni scolastici di causa, con il conseguente venir meno del diritto all'erogazione dei rimborsi, come previsto dalla normativa sulla “carta elettronica del docente”.
Il in via subordinata chiedeva, infine, la CP_2 riparametrazione dell'importo della “carta docente”, eventualmente riconosciuta, in base alla durata effettiva del
2 rapporto di lavoro. All'udienza del 26/05/2023 parte convenuta eccepiva la mancanza di procura alle liti.
****
I - DIFETTO DI IUS POSTULANDI
Parte resistente ha eccepito la mancanza dello ius postulandi del difensore di parte ricorrente in quanto il predetto, essendo dipendente del Controparte_4
a tempo indeterminato, in particolare docente di
[...]
SCUOLA SECONDARIA II GRADO attualmente in distacco sindacale, non potrebbe patrocinare cause avverso l'amministrazione datrice di lavoro, così come disposto dall'art. 1, comma 56 bis L. n. 662/1996.
L'accoglimento della eccezione risulterebbe assorbente rispetto all'esame di ogni altra questione prospettata dalla ricorrente poiché comporterebbe la nullità/inammissibilità del ricorso introduttivo per difetto di legittimazione ad agire in capo al difensore di parte ricorrente.
Anzitutto deve rilevarsi come l'eventuale sussistenza di un motivo di incompatibilità tra l'assunzione della difesa della ricorrente ed il rapporto di lavoro alle dipendenze del convenuto non comporterebbe alcuna conseguenza sulla validità degli atti posti in essere dal legale in assenza di specifiche disposizioni che sanzionino con la nullità gli atti compiuti dall'avvocato che operi in violazione di norme relative ad incompatibilità tra il rapporto di lavoro alle dipendenze di amministrazione pubblica e l'esercizio professionale.
Infatti sulla validità dell'atto posto in essere dal difensore, iscritto all'albo e munito di procura, non incidono eventuali situazioni d'incompatibilità con l'esercizio della professione, quali quelle discendenti dalla qualità di pubblico dipendente, che sanzionabili sul piano disciplinare non privano della legittimazione alla professione medesima, fino a che persista detta iscrizione” (Cass. civ. Sez. Unite,
3 18/04/1988, n. 3034; Cass. civ. Sez. I Sent., 07/12/2017, n.
29462; Cass. civ. Sez. Unite, 11/03/2004, n. 5035.
Inoltre, l'eccezione pare infondata.
L'art. 3 del RdL n.1578/33, tuttora vigente, non prevede alcuna limitazione in relazione alle materie o alla natura e/o qualità delle parti del procedimento per l'esercizio della professione forense dell'avvocato che sia nel contempo anche professore universitario o di scuola secondaria.
Cfr. Cass. Sez. L - , Sentenza n. 26016 del 17/10/2018: … tale provvedimento (art. I, comma 1 de della I. n.339/2003, ndr) il legislatore ha ripristinato il divieto originariamente previsto in capo ai dipendenti pubblici richiamando i limiti sanciti dal R.D. n.1578/1933 ("...restano fermi i limiti e i divieti di cui al regio decreto - legge 27 novembre 1933,
n.1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio
1934, n.36, e successive modificazioni"); ha disapplicato l'art. 1, commi 56, 56 bis e 57 della I. n.662/1996 che ammettevano la compatibilità tra la professione forense e lo status di pubblico dipendente, a condizione della trasformazione del rapporto d'impiego in part time ("Le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 56, 56 bis, e 57 della legge 23 dicembre 1996, n.662, non si applicano all'iscrizione agli albi degli avvocati..."); ha mantenuto la deroga in favore dei docenti delle scuole superiori. Il punto dirimente degli effetti disapplicativi dell'art. 1, co.1 della
I. n.339/2003, sulla condizione dei "professori - avvocati", che la Corte d'Appello ha mancato di considerare, è, tuttavia, la mancata disapplicazione del comma 58 bis dell'art. 1 del d.lgs. n.662/1996, aggiunto all'originario provvedimento dalla
I. n.140/1997, il quale dispone che, ferma restando la valutazione in concreto dei singoli casi di conflitto d'interesse, alle amministrazioni compete indicare tutte quelle attività che in ragione dell'interferenza con i compiti istituzionali, non sono consentite ai dipendenti. Il fatto che
4 l'art. 1 della I. n.339/2003 abbia mantenuto in vita il solo comma 58 bis della legge n. 662/1996, disapplicando i restanti commi, induce a ritenere che, nei residui casi in cui tuttora la legge consente l'esercizio della professione forense, ossia nel caso dei docenti delle università, degli istituti superiori e delle scuole secondarie, il legislatore abbia inteso conservare in capo alle amministrazioni di appartenenza un margine di 4 discrezionalità nella valutazione della possibile interferenza tra l'attività professionale e lo status di pubblico dipendente. La previsione di tale limite di carattere generale contraddice, tuttavia, la conclusione, cui
è erroneamente pervenuta la Corte territoriale, secondo la quale, l'eccezionale previsione di compatibilità per i docenti, che ha resistito a ogni riforma limitativa intervenuta in materia, implicherebbe l'esclusione di qual si voglia limitazione, anche qualora l'attività forense si eserciti in giudizi di cui sia parte l'amministrazione scolastica. Tale statuizione non si concilia, infatti, con il dettato dell'art. 1, co. 58 bis della I. n.662/1996, mantenuto in vigore dalla I. n.339/2003, a norma del quale permane, in capo agli organi scolastici, oltre che la valutazione in concreto dei singoli casi di conflitto d'interesse, altresì la facoltà di indicare le attività che interferiscono con i compiti istituzionali del docente. In conclusione, alla generale incompatibilità del rapporto di pubblico impiego con le libere professioni, si contrappone la norma speciale di cui al R.D.L. n.1578/1933, conv. in L. n.234/1936 e successive modificazioni, richiamata dall'art. 1 co. 1 della I.
n.339/2003, che consente l'esercizio della professione forense a poche specifiche categorie, tra cui i professori degli istituti scolastici secondari statali. La legge affida, tuttavia, la garanzia del legittimo svolgimento dell'attività forense all'osservanza di poche regole, tra cui quella di richiedere l'autorizzazione al dirigente scolastico o al
5 preside, di non arrecare pregiudizio all'insegnamento e di svolgere la libera attività nel rispetto dell'orario di servizio (art. 508 del d.lgs. n.297 del 1994, richiamato dall'art. 53, del d.lgs. n.165 del 2001).>
Detta sentenza ha chiarito che l'insegnante di una scuola superiore può svolgere l'attività di difensore in cause proposte nei confronti di pubbliche amministrazioni, previa autorizzazione del Dirigente scolastico, il quale può negarla in caso di rilevato conflitto di interessi.
Il difetto di richiesta/autorizzazione da parte del Dirigente
è rilevante sotto il profilo disciplinare afferente il
Cont rapporto tra dipendente e , ma non pregiudica il diritto di difesa dell'assistito, non priva il difensore dello ius postulandi e non rende nulli gli atti processuali redatti e depositati dal docente regolarmente iscritto all'Albo professionale.
II - MANCATO DEPOSITO DEL MANDATO ALLE LITI
Parte convenuta all'udienza del 26/05/2023 ha eccepito la mancata presenza nel fascicolo della ricorrente del mandato alle liti.
In realtà l'atto in questione è stato prodotto unitamente al ricorso, ma è privo della sottoscrizione/autenticazione autografa da parte del legale.
L'articolo 83 Cpc richiede che il difensore che rappresenta la parte in giudizio sia provvisto di procura generale o speciale rilasciata dal cliente e autenticata dallo stesso legale.
Secondo la giurisprudenza maggioritaria tale requisito deve considerarsi osservato sia quando la firma del difensore si trovi subito dopo detta sottoscrizione, con o senza apposite diciture (come “per autentica” o “vera”), sia quando tale firma del difensore sia apposta in chiusura del testo del documento nel quale il mandato si inserisce.
Il richiamato principio è frutto dell'evoluzione giurisprudenziale segnata dalla sentenza della Cassazione a
6 Sezioni Unite n. 4810 del 2005, resa in sede di composizione del contrasto insorto nella giurisprudenza di legittimità sul quesito circa gli effetti dell'illeggibilità della firma del conferente la procura alla lite.
Tale principio di diritto è stato altresì ribadito dalla sentenza della Corte di Cassazione a Sezioni Unite del 28 novembre 2005 n. 25032. Secondo la giurisprudenza richiamata la certificazione della sottoscrizione del conferente la procura non è autenticazione in senso proprio, quale quella effettuata secondo le previsioni dell'articolo 2703 cod. civ. dal notaio o da un altro pubblico ufficiale all'uopo autorizzato, in quanto ha la funzione (c.d. minore) di attestare l'appartenenza della sottoscrizione ad una determinata persona, previamente identificata o personalmente conosciuta, a prescindere da ogni accertamento circa la legittimazione, i poteri, la capacità e la volontà manifestata dal sottoscrittore.
Questa funzione non richiede, secondo la giurisprudenza richiamata, la vicinanza cartolare della firma della parte e della firma del difensore, né l'interposizione fra l'una e l'altra di diciture solenni o formule sacramentali recanti un'esplicita attestazione di appartenenza della sottoscrizione del mandato al soggetto che dichiara di conferirlo, ed è pienamente realizzata anche quando il difensore apponga la propria firma a chiusura del documento dichiaratamente redatto in nome e per conto di quel soggetto sulla scorta della procura in esso incorporata. Secondo la Suprema Corte, infatti, la firma, esprimendo da parte del difensore assunzione della paternità dell'atto in tutte le sue componenti, inclusa la procura in calce od a margine (che ne è elemento non separabile), non può non integrare un'attestazione inequivoca, ancorché indiretta, tanto della sussistenza e dell'effettività del mandato, quanto dell'autenticità della sottoscrizione, vale a dire della sua
7 provenienza dal soggetto (identificato o comunque conosciuto) che si dichiara conferente, trattandosi di presupposti per il corretto espletamento dell'incarico ricevuto.
Quindi, secondo le Sezioni Unite, l'esigere una seconda firma del difensore, appositamente collocata in sequela dopo la firma del mandato da parte del soggetto rappresentato, non risponderebbe ad alcun apprezzabile scopo e sarebbe del tutto ultroneo, anche in considerazione della circostanza che l'unitarietà dell'atto e la non scindibilità della procura dal documento che la contiene ostano alla possibilità di riferire la firma del difensore ad una sola porzione del documento stesso, con esclusione di quella in cui si trova la procura.
Per i Giudici di legittimità tale soluzione deve applicarsi anche alla procura in calce, in quanto il relativo testo e la firma del soggetto che la conferisce seguono la firma del difensore;
conseguentemente la procura in calce, espressamente indicata all'interno dell'atto processuale quale titolo in forza del quale il difensore opera in rappresentanza del cliente, deve essere considerata componente e parte integrante del relativo documento, unitariamente inteso, e non un elemento separato ed aggiunto, di modo che non si sottrae al valore certificatorio della firma con la quale il difensore fa proprio l'atto nella sua globalità.
Pertanto, la certificazione dell'autografia della sottoscrizione del conferente il mandato alla lite, richiesta dall'articolo 83 comma 3 CPC, nel caso in esame è assicurata dalla firma con la quale il difensore, avvalendosi della procura, ha dato paternità all'atto processuale, ossia quella posta in calce al ricorso introduttivo.
Infine, con valore assorbente, si rileva come la procura sia stata sottoscritta dal difensore digitalmente.
III – PRESUPPOSTI DI FATTO
Dalla documentazione versata in atti (contratti di lavoro doc.
n. 2 del ricorso introduttivo e stato matricolare doc. n. 9
8 memoria di costituzione) è emerso che la ricorrente ha lavorato, nella scuola primaria, in forza di molteplici contratti di supplenza ed in particolare: nell'a.s 2019/2020 con contratto di supplenza temporanea fino al termine delle attività didattiche dal 20/09/2019 al 30/06/2018 per 20 ore settimanali, su posto di sostegno;
nell'a.s. 2020/2021 con contratto di supplenza temporanea fino al termine delle attività didattiche dal 2/10/2020 al 30/06/2021 per 20 ore settimanali su posto di sostegno;
nell'a.s. 2021/2022 con contratto di supplenza breve fino al termine delle attività didattiche dal 7/09/2021 al 30/06/2022 per 20 ore settimanali su posto interno.
La ricorrente inoltre, è stata assunta a tempo indeterminato dal convenuto, come si evince dal contratto di CP_2 lavoro sottoscritto in data 6/09/2024 da parte ricorrente.
IV– GLI OBBLIGHI FORMATIVI. LA C.D. CARTA DOCENTE. LA
NORMATIVA. L'EVOLUZIONE GIURISPRUDENZIALE
L'art. 282 del d. lgs. n. 297/1994 stabilisce, al comma 1, che
«l'aggiornamento è un diritto-dovere fondamentale del personale ispettivo, direttivo e docente (…) inteso come adeguamento delle conoscenze allo sviluppo delle scienze per singole discipline e nelle connessioni interdisciplinari;
come approfondimento della preparazione didattica;
come partecipazione alla ricerca e alla innovazione didattico- pedagogica».
L'art. 63 del CCNL di comparto prevede che «la formazione costituisce una leva strategica fondamentale per lo sviluppo professionale del personale, per il necessario sostegno agli obiettivi di cambiamento, per un'efficace politica di sviluppo delle risorse umane», aggiungendo che «l'Amministrazione è tenuta a fornire strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizio» e precisando l'impegno a realizzare «una formazione dei docenti in servizio organica e collegata ad un impegno di prestazione professionale che
9 contribuisca all'accrescimento delle competenze richieste dal ruolo».
L'art. 64 del medesimo CCNL afferma poi che «la partecipazione ad attività di formazione e di aggiornamento costituisce un diritto per il personale in quanto funzionale alla piena realizzazione e allo sviluppo delle proprie professionalità».
Il predetto diritto-dovere formativo riguarda non solo il personale di ruolo, ma anche i precari, non essendovi nessuna distinzione in tal senso nella normativa citata.
Cfr. Consiglio di Stato, sez. VII, 16 marzo 2022, n. 1842.
L'art. 1, co. 124 della L. n. 107/2015 dispone che
«nell'ambito degli adempimenti connessi alla funzione docente, la formazione in servizio dei docenti di ruolo è obbligatoria, permanente e strutturale», senza distinguere tra obblighi del lavoratore ed obblighi datoriali.
La L. n. 107/2015 ha introdotto l'istituto della Carta
Docente, prevedendo, all'art. 1, co. 121: «al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il a Controparte_6 corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e
10 cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124».
La noma precisa che «la somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile».
La Corte di Giustizia Europea con ordinanza del 18/5/2022 ha statuito: “La clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura nell'allegato della direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e
CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del
[...]
, e non al personale docente a tempo Controparte_3 determinato di tale , il beneficio di un vantaggio CP_2 finanziario dell'importo di EUR 500 all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, ad altre attività di formazione e per l'acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere l'obbligo di effettuare attività professionali a distanza”.
11 Il recente intervento normativo di cui all'art. 15 d.l. n. 69 del 2023, conv., con mod., in L. n. 103/2023 ha esteso il beneficio «per l'anno 2023» ai «docenti con contratto supplenza annuale su posto vacante e disponibile».
Recentemente, a seguito di rinvio pregiudiziale, la Cass Sez.
L. con la sentenza n. 29961 del 27/10/2023 ha statuito che la carta docente, prevista dall'art. 1, comma 121, della l. n.
107 del 2015, spetta, pur in assenza di domanda, anche ai docenti non di ruolo, sia a quelli con incarico annuale che a quelli titolari di incarico di docenza fino al termine delle attività didattiche;
in caso di mancato riconoscimento tempestivo del beneficio, i docenti interni al sistema scolastico (iscritti nelle graduatorie di supplenze, incaricati di supplenza o transitati in ruolo) possono chiedere l'adempimento in forma specifica e quindi l'attribuzione della carta secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre a interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della l. n. 724 del 1994, dalla data di maturazione del diritto alla sua concreta attribuzione;
di contro, gli insegnanti usciti dal sistema scolastico per cessazione dal servizio o per cancellazione dalle graduatorie, possono chiedere il risarcimento dei danni, da provarsi pure a mezzo di presunzioni e da liquidarsi anche equitativamente, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (quali, ad esempio, la durata della permanenza nel sistema scolastico), nei limiti del valore della carta, salva l'allegazione e la prova specifica di un pregiudizio maggiore.
L'azione di adempimento in forma specifica volta ad ottenere la carta del docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948, comma 4, c.c., decorrente dalla data in cui
è sorto il diritto all'accredito (per i casi di cui all'art. 4, commi 1 e 2, della l. n. 124 del 1999, dalla data del conferimento dell'incarico o, se posteriore, da quella in cui
12 il sistema telematico consentiva annualmente la registrazione sulla piattaforma telematica); invece, l'azione risarcitoria, stante la sua natura contrattuale, si prescrive in dieci anni, decorrenti dalla data di uscita dell'insegnante dal sistema scolastico.
La Corte ha evidenziato: <…Si tratta, in entrambi i casi
(supplenze al 31 agosto ed al 30 giugno, ndr), di supplenze destinate a protrarsi per l'intera durata dell'attività didattica, su cattedre e posti di insegnamento specifici, sicché il nesso tra la formazione del docente che viene supportata, la durata e la funzionalità rispetto ai discenti è certo. Rispetto a queste tipologie di incarico, che sono quelle che qui fa valere il ricorrente, si ravvisa la necessità di rimuovere la discriminazione subita dall'assunto a tempo determinato riconoscendo il diritto alla carta docente in modo identico a quanto previsto per il docente di ruolo.
7.7 In estrema sintesi, l'obiettivo di politica scolastica ed educativa che calibra quello speciale beneficio sul piano della “didattica annua” non consente, per i docenti a tempo determinato che, essendo chiamati a lavorare sul medesimo piano didattico- temporale e risultano quindi, da ogni punto di vista, comparabili, un diverso trattamento. L'adeguamento del diritto interno al diritto eurounitario.
8. L'art. 1, co. 121 cit. è dunque in contrasto con il principio di parità di trattamento di cui all'art. 4, punto 1, dell'Accordo Quadro. È stato del resto ripetutamente affermato che la clausola 4 dell'Accordo esclude in generale ed in termini non equivoci qualsiasi disparità di trattamento non obiettivamente giustificata nei confronti dei lavoratori a tempo determinato, sicché la stessa ha carattere incondizionato e può essere fatta valere dal singolo dinanzi al giudice nazionale, che ha l'obbligo di applicare il diritto dell'Unione e di tutelare i diritti che quest'ultimo attribuisce, disapplicando, se necessario, qualsiasi contraria
13 disposizione del diritto interno (v. Cass. 28 novembre 2019,
n. 31149, con richiamo a Corte di Giustizia 8 novembre 2011,
quest'ultima da inserire in un costante Persona_2 indirizzo che in ultima analisi risale fino a Corte di
Giustizia 9 marzo 1978, Simmenthal;
in senso analogo, v., anche Corte Costituzionale 11 luglio 1989, n. 389 e, ancor prima, Corte Costituzionale 5 giugno 1984, n. 170).
Nel caso di specie, la disapplicazione non deve, però, essere totale, ma limitata, come indicato anche dal Pubblico
Ministero, all'esclusione dei lavoratori precari - qui nei termini di cui si è detto - dal beneficio. In altre parole,
l'art. 1, co. 121 della L. 107/2015 deve essere disapplicato, in quanto si pone in contrasto con la clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, nella parte in cui limita il riconoscimento del diritto alla Carta Docente ai solo insegnanti di ruolo e non lo consente rispetto agli insegnanti incaricati di supplenze annuali (art. 4, co. 1, L.
124/1999) o fino al termine delle attività didattiche (art. 1, co. 2, L. 124/1999).
Il che comporta, di converso, l'affermazione del principio per cui anche a tali docenti spetta ed in misura piena quello stesso beneficio….>
V – EVENTUALE ESCLUSIONE E/O RIDUZIONE DEL Pt_2
Quanto alla richiesta di parte resistente di “riparametrazione del diritto in ragione della durata della supplenza”, con riguardo alle supplenze annuali ed alle supplenze fino al termine delle attività didattiche è da evidenziare che la
Corte di Cassazione né ha fatto distinzione tra le supplenze fino al 31 agosto di cui al primo comma dell'art. 4 della legge 124 del 1999 e le supplenze temporanee fino al termine dell'attività didattica di cui al comma 2 della legge 124/99, né ha operato o suggerito riduzioni con riferimento alle supplenze fino al termine delle attività didattiche.
14 La questione rileva soltanto per gli spezzoni di orario inferiori al 50% dell'orario di cattedra e per le supplenze temporanee, c.d. brevi e saltuarie.
Nel caso di specie la docente ha lavorato con Parte_1 contratti sino al termine delle attività didattiche per 20 ore settimanali, garantendo quindi la continuità didattica e osservando un orario equiparabile al part time dei docenti di ruolo (pari ad almeno il 50% dell'orario di cattedra, che nella scuola primaria è di 24 h ore settimanali).
Orbene, ai docenti a tempo indeterminato part-time (che per legge e per CCNL devono assicurare almeno il 50% dell'orario di cattedra) è riconosciuto il beneficio senza alcuna decurtazione.
Infatti il DPCM 28.11.2016 recante la “Disciplina delle modalità di assegnazione e utilizzo della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado” prevede che
“La Carta è assegnata ai docenti di ruolo a tempo indeterminato delle Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale…”.
Ne consegue che anche per il docente precario che assicura il
50% dell'orario di cattedra non deve essere operata alcuna riduzione.
VI - CONCLUSIONI
Sulla base della giurisprudenza della CGUE e della S.C. la norma scrutinata deve essere parzialmente disapplicata in quanto confliggente con la norma euro-unitaria dell'art. 4 dell'Allegato all'Accordo Quadro.
Poiché la ricorrente è ancora nel sistema scolastico, è possibile l'adempimento in forma specifica.
Segue conforme condanna.
Quanto alle spese, considerata l'essenzialità di alcune statuizioni nomofilattiche della sopravvenuta pronunzia della
15 S.C., le stesse possono essere compensate nella misura del
50%.
Scaglione fino a € 5200,00, compensi al minimo, stante la serialità della causa, esclusa la fase istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale di Massa in composizione monocratica in funzione di giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, eccezione e difesa respinte,
1) parzialmente disapplicato l'art. 1, comma 121, L. n.
107/2015 per violazione della clausola 4 dell'Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato,
2) accerta il diritto della ricorrente Parte_1 all'attribuzione della Carta Docente con riguardo agli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022.
3) Dichiara tenuto e condanna il convenuto ad CP_2 assegnare alla ricorrente la Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa previsto per i docenti a tempo indeterminato, nonché ad accreditarvi l'importo di € 500,00 per gli anni scolastici sopra indicati per un totale di € 1500,00, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
4) Condanna il alla rifusione del 50% delle spese di CP_2 lite sostenute dalla ricorrente che liquida in tale frazione in € 515,00, oltre rimborso spese forfettarie, IVA e CPA come per legge, con compensazione del residuo e distrazione del difensore antistatario.
5) Dichiara la presente sentenza provvisoriamente esecutiva ex lege.
Massa, 08/01/2025
Firmato digitalmente
Il Giudice
Dott.ssa Erminia Agostini
16