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Sentenza 9 gennaio 2025
Sentenza 9 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Paola, sentenza 09/01/2025, n. 6 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Paola |
| Numero : | 6 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PAOLA
Il giudice del lavoro del Tribunale di Paola, dottor Antonio Dinatolo, in funzione di giudice monocratico, ha pronunciato a seguito del deposito di note scritte, ex art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 365/2022 R.G. promossa da
, rappresentata e difesa dall'avvocato Paolo Perrone Parte_1
-RICORRENTE-
contro in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa CP_1 dall'avvocato Giampaolo Raia
-RESISTENTE-
oggetto: mansioni superiori;
differenze retributive.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso del 23.02.2022, parte ricorrente in epigrafe deduceva: di aver prestato la propria attività lavorativa alle dipendenze della società resistente dal 14.04.2018 al CP_1
5.03.2020; che, in particolare, dopo un periodo iniziale di tirocinio conclusosi nell'aprile
2018, era stata assunta presso la filiale di Fuscaldo (CS) con contratto a tempo parziale e indeterminato per 18 ore settimanali, con inquadramento nel VI livello del CCNL
Commercio e Terziario;
che, tuttavia, la prestazione lavorativa effettivamente svolta si discostava significativamente da quanto previsto contrattualmente, sia per quanto riguarda l'orario di lavoro effettivamente seguito, sia per quel che concerne le mansioni espletate;
che, quanto all'orario di lavoro di fatto rispettato, prestava servizio ben oltre le
1 4 ore giornaliere contrattualmente previste, lavorando dal lunedì alla domenica, senza godere del riposo settimanale, per 8/8,5 ore giornaliere, talvolta anche 9 ore al giorno;
che, in particolare, settimanalmente seguiva due diverse tipologie di turni: a) dalle ore
8:00 alle 13:00 e dalle 16:00 alle 20:00; b) dalle ore 8:00 alle 16:00 continuativamente;
che durante lo svolgimento dell'attività lavorativa in favore della parte resistente aveva fruito soltanto di una sola settimana di ferie;
che, quanto alle mansioni effettivamente espletate, di fatto aveva svolto mansioni superiori riconducibili al IV livello del CCNL di settore rispetto a quelle di VI livello contrattualmente previste;
che, infatti, aveva svolto compiti operativi anche di vendita e relative operazioni complementari e lavori che richiedevano specifiche conoscenze tecniche riconducibili alla superiore qualifica rivendicata;
che, in data 05.03.2020, dopo aver infruttuosamente richiesto il pagamento delle differenze retributive dovutele dalla datrice di lavoro, rassegnava le proprie dimissioni per giusta causa. Tanto premesso, adiva il giudice del lavoro del Tribunale di
Paola chiedendogli di “accertare e dichiarare che […] ha lavorato alle dipendenze della
resistente, in persona del legale rapp.te pro tempore, dal 14/04/2018 al CP_2
5/03/2020, con la qualifica di cui al IV Livello del CCNL Commercio e Terziario con le modalità e gli orari di lavoro in narrativa indicati;
per l'effetto, condannare la citata società resistente, in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore della medesima ricorrente della complessiva somma di € 45.677,81 per come analiticamente indicato nella parte narrativa del presente ricorso, ovverosia a titolo di differenze retributive per maggiori ore lavorate, ferie maturate e non godute, tfr maturato
e non corrisposto, oltre interessi e rivalutazione monetaria, come per legge, dalle singole scadenze al saldo;
in subordine, condannare la predetta società resistente in persona del legale rapp.te pro tempore al pagamento, sempre per le predette causali, al pagamento della maggiore o minore somma che dovesse risultare all'esito dell'espletanda istruttoria ovvero che sarà ritenuta equa e di giustizia valutate tutte le concrete circostanze del caso.”. Vinte le spese di lite da distrarsi.
Si è costituita in giudizio la società resistente, eccependo preliminarmente la sussistenza di un verbale di conciliazione sindacale con il quale le parti avevano transatto ogni pretesa relativa al periodo aprile 2018 - maggio 2019, con la sola esclusione del TFR, e, nel merito, contestando integralmente la ricostruzione attorea. Concludeva, pertanto, chiedendo il rigetto integrale del ricorso con vittoria delle spese di lite.
2 Acquisita la documentazione offerta dalle parti, escussi i testimoni di parte ricorrente e , concesso termine per il deposito di note illustrative, la Testimone_1 Testimone_2
causa, ritenuta matura per la decisione, viene decisa a seguito del deposito di note scritte, ex art. 127 ter c.p.c., in conformità al decreto, ritualmente comunicato alle parti costituite, che ha disposto la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni.
2. Il ricorso deve essere rigettato per le ragioni che seguono.
Preliminarmente, occorre precisare che le questioni non trattate non andranno considerate come omesse per error in procedendo, risultando invece le stesse assorbite con quanto ritenuto concretamente provato. Ciò in quanto per consolidata giurisprudenza, il giudice nel motivare concisamente la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. Att. non
è tenuto ad esaminare specificatamente e analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti, ben potendosi limitare alla trattazione delle questioni, di fatto e di diritto, rilevanti ai fini della decisione concretamente adottata secondo il principio della “ragione più liquida” (Cass. Civ. 13/7/11, n. 15389, Cass. Civ. 18/5/2012, n. 7937).
Tanto precisato, nel merito la causa può essere decisa in ossequio agli ordinari principi in tema di onere della prova.
2.1. Quanto alle rivendicate mansioni superiori, in generale, il procedimento logico giuridico diretto alla determinazione dell'inquadramento di un lavoratore consta di tre fasi successive: l'accertamento in fatto delle attività lavorative in concreto svolte,
l'individuazione delle qualifiche e gradi previsti dal contratto collettivo di categoria e la comparazione tra il risultato della prima indagine e i testi della normativa contrattuale individuati nella seconda, allo scopo di verificare se l'attività prestata dal lavoratore esuli dalla qualifica di appartenenza e rientri, invece, in quella superiore.
Il riconoscimento giudiziale dello svolgimento di mansioni riconducibili ad una categoria superiore rispetto a quella di inquadramento presuppone, in definitiva, la prova dell'effettivo esercizio delle stesse da parte del lavoratore, non essendo sufficiente che i compiti richiesti a quest'ultimo siano stati quantitativamente ulteriori o aggiuntivi rispetto a quelli contrattualmente previsti. Inoltre, nel caso che il lavoratore eserciti contemporaneamente mansioni appartenenti a più livelli d'inquadramento, le mansioni corrispondenti al livello superiore devono essere quantomeno prevalenti rispetto a quelle di livello inferiore. Infine, i compiti concretamente svolti dal lavoratore devono
3 corrispondere a mansioni inquadrate nel livello superiore non solo rispetto agli atti nei quali essi materialmente si esplicano, ma anche rispetto al grado di responsabilità e di autonomia proprio della qualifica rivendicata.
Sul piano degli oneri di allegazione e prova, graverà sul lavoratore l'onere di provare l'effettivo svolgimento di mansioni superiori a quelle contrattualmente previste: “Il lavoratore che rivendica nei confronti del datore di lavoro una superiore qualifica professionale in relazione alle mansioni svolte ha l'onere di dimostrare la natura e il periodo di tempo durante il quale le mansioni sono state svolte, il contenuto delle disposizioni individuali, collettive o legali in forza delle quali la superiore qualifica viene rivendicata, la coincidenza delle mansioni svolte con quelle descritte dalla norma individuale, collettiva o legale. Non gravando sul datore di lavoro l'onere di dimostrare la non inquadrabilità delle mansioni svolte dal lavoratore nelle norme collettive da questi invocate ai fini del preteso diritto alla qualifica superiore e di conseguenza restando ininfluente ogni ulteriore considerazione circa l'idoneità dell'offerta probatoria da parte dell'Ente.” (cfr., tra le tante, Cassazione civile sez. lav. n.5536/2021).
Venendo al caso di specie, benché la ricorrente abbia correttamente indicato le declaratorie contrattuali relative ai livelli IV e VI del CCNL Commercio applicato, la prova dello svolgimento effettivo e continuativo delle mansioni superiori rivendicate non può ritenersi assolutamente raggiunta.
L'istruttoria testimoniale ha infatti evidenziato significative criticità sia temporali che contenutistiche. La teste , cliente del supermercato nel quale prestava la Testimone_1
propria attività lavorativa la ricorrente, ha riferito di averla vista lavorare “al reparto salumeria che macelleria e qualche volta nei vari scaffali”, senza tuttavia poter precisare la frequenza e continuità dello svolgimento di tali mansioni. La teste , Testimone_2
suocera della ricorrente, ha similmente dichiarato che quando faceva la spesa “trovavo
una volta nella salumeria, una volta in macelleria, una volta che metteva a posto Pt_1 gli scaffali”. (cfr. verbale udienza del 14.12.2023).
In definitiva, evidentemente ci si trova al cospetto di dichiarazioni testimoniale alquanto generiche e lacunose che non appaiono idonee a provare lo svolgimento prevalente e continuativo di mansioni superiori.
4 Trattasi, infatti, di dichiarazioni che provengono da clienti del supermercato, basate su osservazioni episodiche e discontinue, non idonee a ricostruire l'effettivo contenuto della prestazione lavorativa quotidiana.
L'attività di “mettere a posto gli scaffali”, peraltro, è del tutto compatibile con le mansioni del VI livello, che include espressamente la figura dell'operaio comune addetto al riordino della merce.
In sostanza, la mera presenza occasionale della lavoratrice in determinati reparti, osservata durante le visite al supermercato per fare la spesa, non è sufficiente a dimostrare lo svolgimento di mansioni proprie del IV livello, dovendosi distinguere tra l'occasionale ausilio prestato in tali reparti e l'effettivo svolgimento delle mansioni superiori con il grado di autonomia e responsabilità proprio del livello rivendicato che non è assolutamente emerso dall'escussione testimoniale.
Va inoltre considerato che al IV livello del CCNL appartengono i lavoratori che svolgono mansioni specifiche con adeguata capacità professionale, mentre al VI livello sono inquadrati coloro che compiono lavori che richiedono il possesso di semplici conoscenze pratiche. La differenza qualitativa tra i due livelli non risiede quindi nella mera presenza in determinati reparti, ma nel grado di specializzazione e autonomia nell'esecuzione delle mansioni, elemento sul quale l'istruttoria non ha fornito alcun elemento di prova.
In definitiva, non essendo stata fornita prova rigorosa dello svolgimento prevalente e continuativo di mansioni superiori con il grado di autonomia e responsabilità proprio del
IV livello, la domanda di riconoscimento della superiore qualifica non può trovare accoglimento.
2.2. Parimenti, deve essere rigettata la domanda sottesa al riconoscimento delle differenze retributive per lavoro supplementare e straordinario, ferie non godute e maggior TFR maturato.
Si deve sottolineare che in tema di differenze retributive l'onere probatorio è diversificato in relazione alle causali indicate nei conteggi.
Per principio generale, il creditore che agisce per l'adempimento o per la risoluzione o per il risarcimento del danno da inadempimento contrattuale deve solo dimostrare l'esistenza del titolo - cioè il contratto - graverà poi sul debitore la prova di aver già adempiuto o che il proprio inadempimento è di scarsa importanza o che il termine di
5 adempimento già decorso non aveva natura essenziale per il creditore o che l'inadempimento o il ritardo siano stati determinati da impossibilità della prestazione derivante da causa non imputabile al debitore (Cassazione civile SS. UU. 30 ottobre 2001
n. 13533; in senso conforme cfr. Cass. 982/2002; Cass. 13925/2002; Cass. 18315/2003;
Cass. 6395/2004; Cass. 8615/2006; Cass. 13674/2006; Cass. 1743/2007).
Trasfondendo tali principi in materia lavoristica, l'onere probatorio sarà differenziato a seconda dell'oggetto della prova: sono assoggettate a tale (vantaggioso) criterio di riparto le pretese relative alla retribuzione ordinaria, alla 13a, alla 14a, al TFR, a tutto ciò che il
CCNL di settore riconosce al lavoratore, nonché l'indennità di mancato preavviso.
Laddove il datore di lavoro convenuto non abbia provato l'esistenza di fatti estintivi o impeditivi delle pretese vantate dal lavoratore per tali titoli, sarà assodato il diritto del dipendente al relativo pagamento. Sono invece assoggettate al criterio generale in materia di onere della prova ex art. 2697 c.c. le seguenti voci:
1. Lavoro straordinario e/o supplementare;
2. Maggiorazione lavoro festivo e domenicale, festività, ferie non godute e non retribuite;
3. Permessi retribuiti non goduti e non pagati.
Nel caso di specie, alla luce di tali premesse, incombeva sulla lavoratrice ricorrente, che rivendica in questa sede il diritto ad una maggiore retribuzione per le ore di lavoro prestate in eccesso rispetto all'orario concordato, l'onere di fornire una prova rigorosa di tale tempo supplementare e straordinario secondo il principio generale di cui all'art 2697 c.c.
E, però, ancora una volta, l'istruttoria espletata non ha fornito elementi probatori sufficienti a supportare la pretesa attorea. La teste ha riferito genericamente Testimone_1
di aver visto la nel supermercato durante le sue visite come cliente, precisando Pt_1
che "alcune volte andavamo a fare la spesa la mattina... o il pomeriggio", senza tuttavia poter indicare con precisione gli orari di lavoro effettivamente osservati. Analogamente la suocera della ricorrente ha dichiarato che "capitava che andavo la Testimone_2
mattina presto, in tarda mattinata, il pomeriggio", aggiungendo di aver visto la ricorrente lavorare anche di domenica.
Orbene, tali dichiarazioni, oltre a provenire da soggetti estranei all'organizzazione aziendale che hanno osservato la ricorrente solo in qualità di clienti del supermercato, non consentono di ricostruire in modo adeguatamente preciso e attendibile l'effettivo orario di lavoro che la ricorrente rivendica di aver osservato.
6 La mera presenza della lavoratrice nel punto vendita in diverse fasce orarie, infatti, non è di per sé sufficiente a dimostrare lo svolgimento di attività lavorativa eccedente l'orario contrattuale, ben potendo tale presenza essere riconducibile alla normale articolazione dell'orario part-time su turni alternati mattina/pomeriggio, per come risulta, peraltro, dallo stesso contratto di lavoro intercorso tra le parti (cfr. all. 2 ricorso).
In definitiva, dunque, anche tale domanda deve essere rigettata per carenza di prova.
3. Quanto alle spese di lite, il giudicante ritiene che sussistono giusti motivi, in considerazione della natura della controversia, della qualità delle parti e della peculiarità dei profili giuridici esaminati, per disporre la compensazione delle stesse tra le parti.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa:
1) Rigetta il ricorso;
2) Compensa le spese di lite.
Si comunichi.
09.01.2025. Pt_2
Il Giudice
Antonio Dinatolo
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