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Sentenza 21 marzo 2025
Sentenza 21 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 21/03/2025, n. 587 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 587 |
| Data del deposito : | 21 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3454/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Monza, Sezione Prima Civile, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Cinzia Fallo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al numero 3454/2024 Registro Generale affari contenziosi civili promossa da
(P.IVA: , in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Parte_1 P.IVA_1 Milano (MI), alla Via Felice Cavallotti n. 15, rappresentata e difesa dall'Avv. Stefano Cadorin del Foro di Monza, con Studio in Monza (MB), alla Via Camperio n. 8, presso il quale elegge domicilio, giusta procura in atti
RICORRENTE
CONTRO
(P.IVA: , in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede CP_1 P.IVA_2 legale in Seregno (MB), alla Via Cadore n. 45.
RESISTENTE CONTUMACE
OGGETTO del giudizio: pagamento somme.
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
Per (come da foglio di precisazione delle conclusioni depositato in data 21.11.2024): Parte_1
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale di adito, rigettata ogni contraria domanda, eccezione e deduzione ex adverso formulata, così giudicare:
In via principale, nel merito:
- Accertare e dichiarare il diritto dell'odierna ricorrente ad ottenere il pagamento del complessivo importo di Euro 44.013,53 Iva inclusa, oltre interessi moratori maturati e maturandi, oltre successive mensilità maturande, ovvero ancora di quella che verrà liquidata secondo equità dall'adito Giudicante ex art. 1226 c.c.;
- per l'effetto, in ragione di quanto meglio esposto in narrativa, nonché della disciplina sopra richiamata, condannare al pagamento del complessivo importo di Euro 44.013,53 Iva CP_1 inclusa, oltre interessi moratori maturati e maturandi, oltre successive mensilità maturande, ovvero ad ottenere il pagamento della maggiore o minore somma che verrà liquidata secondo equità dall'adito
Giudicante ex art. 1226 c.c. ovvero che dovesse emergere dalla fase istruttoria;
In ogni caso:
Con integrale refusione delle spese di lite, oltre accessori di legge, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario.” pagina 1 di 4
MOTIVI DELLA DECISIONE
I. Con ricorso ex art. 281-decies e ss. c.p.c. ha convenuto in giudizio Parte_1 CP_1 chiedendo dichiararsi il diritto della medesima ad ottenere il pagamento del complessivo importo pari ad euro 44.013,53 Iva inclusa, oltre interessi moratori maturati e maturandi, oltre successive royalties maturande, a titolo di royalties maturate e ulteriori attività extra svolte nei confronti di in CP_1 forza del contratto sorto tra le parti, oltre successive royalties maturande, ovvero ancora della somma che verrà liquidata secondo equità dall'adito Giudicante ex art. 1226 c.c.. Ha esposto, in particolare:
- di aver concesso a decorrere dell'anno 2019 in licenza d'uso a il marchio CP_1 CP_2 affinché quest'ultima, senza alcun trasferimento di proprietà e per un periodo determinato, potesse esercitare il proprio diritto di godimento e sfruttamento sul bene stesso mediante il pagamento di un corrispettivo che le parti concordavano in euro 600, oltre IVA mensili (c.d. Royalty);
- in forza di tale accordo utilizzava il marchio presso la propria unità locale di CP_1 CP_2
Lecco usufruendo di una serie di altre attività svolte a favore della ricorrente e per le quali Parte_1 emetteva fatture;
- non provvedeva al pagamento di alcuna somma a partire dal mese di dicembre 2021, e CP_1 non vi provvedeva neppure a seguito della formale diffida ad adempiere inoltratale da in Parte_1 data 12.05.2023, per l'importo complessivo di euro 26.319,96, oltre interessi, maturati e maturandi, e spese legali;
- che la società odierna resistente rimaneva inerte anche a fronte della comunicazione di invito alla stipulazione di convenzione di negoziazione assistita, inoltrata in data 28.11.2023.
Ciò premesso ha evidenziato il persistente utilizzo del marchio da parte di con CP_2 CP_1 conseguente maturazione dei compensi spettanti a in forza del contratto di licencing vigente Parte_1 tra le parti, successivamente rinnovato con contratto sottoscritto in data 24.01.2024, con un aumento del compenso spettante a Parte_1
Ha chiesto, pertanto, stante il mancato pagamento del credito complessivamente vantato nei confronti di ammontante ad euro 44.013,53 Iva inclusa, accertarsi il suo diritto ad ottenere il CP_1 corretto adempimento dell'obbligazione di pagamento posta in capo alla resistente in virtù del contratto in essere tra le parti. Alla prima udienza, tenutasi in data 07.11.2024, verificata la regolarità della notifica veniva dichiarata la contumacia di e veniva fissata udienza per la precisazione delle conclusioni e per la CP_1 discussione orale la data del 11.03.2025. All'esito della quale, la causa sulle note conclusive di parte ricorrente veniva rimessa in decisione.
II. Prima di procedere con l'analisi dei fatti di causa, è necessario delineare la fattispecie contrattuale, che costituisce il presupposto sulla base del quale è stato incardinato il presente giudizio, ossia il contratto di licenza d'uso che prevede il trasferimento da parte di un soggetto (licenziante), ad un altro (licenziatario) del godimento e dell'utilizzo, dietro corrispettivo economico, di un bene immateriale, intendendosi con tale un segno distintivo, un'opera o un'invenzione oggetto di proprietà intellettuale o industriale. Com'è noto, mediante il contratto di licenza d'uso il soggetto licenziante concede al licenziatario il diritto di sfruttare economicamente un proprio titolo intellettuale o industriale, affinché entrambe le parti possano godere dei benefici da essa derivanti.
pagina 2 di 4 Trattandosi di un contratto atipico, per questa tipologia di contratti la forma scritta non è necessaria per la validità del medesimo, pertanto tra le modalità di perfezionamento dell'incontro della volontà delle parti rientra la conclusione del contratto per fatti concludenti, come è avvenuto nel caso di specie.
Infatti, occorre evidenziare che per comportamenti concludenti, nel linguaggio giuridico, si intendono quei fatti che corrispondono a un atteggiamento incompatibile con una diversa volontà desumibile dai fatti;
la conclusione del contratto, pertanto, si verificherebbe nel momento in cui il consenso risulti manifestato attraverso comportamenti diretti in modo inequivocabile all'accettazione di una proposta. Ciò premesso, dalla documentazione in causa e, in particolare, dalla visura camerale prodotta emerge che dal 07.02.2019 svolge attività di “gestione palestre in genere, attività di centro CP_1 fitness, consulenza fitness, cardio fitness, body building, ginnastica dolce, preparazione sportiva, rieducazione funzionale, ginnastica posturale e antalgica, personal” e che utilizzi il marchio ” CP_2 presso la propria unità locale sita in Lecco. (cfr. doc. 1, 2, 3 parte ricorrente). Parimenti, risultano emesse a carico di da parte di a decorrere dal mese di CP_1 Parte_1 dicembre 2021 sino al mese di giugno 2023, fatture relative ad attività di sponsorizzazione, di consulenza commerciale straordinaria e ordinaria, oltre a fatture periodiche per le royalties concordate per un importo complessivo pari ad euro 26.319,96 (cfr. doc. 4, 5, 6 parte ricorrente).
a seguito della diffida ad adempiere inviatale a mezzo pec dall'odierna attrice, non ha CP_1 sollevato alcuna obiezione motivo per cui tale importo risulta, a parere di questo Giudicante, non contestato (cfr. doc. 7 e 7b parte ricorrente).
Inoltre, dalla documentazione allegata si evince che il rapporto contrattuale tra le parti è proseguito, anche in data successiva alla diffida ed è poi sfociato nella sottoscrizione, in data 24.01.2024, del contratto di affiliazione commerciale (cfr. doc. 9 parte ricorrente) dovendosi, così, desumere una continuità nei rapporti tra le parti che giustifica l'emissione di fatture relative al periodo luglio 2023- gennaio 2024, nonché di quelle relative a data successiva al mese di gennaio 2024 (cfr. doc.10 e 11 parte ricorrente).
La somma di tali fatture determina un importo complessivo pari ad euro 17.686,57 da aggiungere all'importo già sopra determinato. Inoltre, il comportamento tenuto dalla convenuta, che, sebbene regolarmente notiziata del ricorso, non si è costituita, è valutabile ai sensi dell'art. 115 c.p.c. Invero, pur escludendosi effetti automatici derivanti dalla mancata costituzione, si precisa come la contumacia possa concorrere, insieme ad altri elementi, a formare il convincimento del giudice.
In particolare, e come affermato anche da recente giurisprudenza di merito, se è pur vero che la contumacia non può essere equiparata ad una generale non contestazione dei fatti costitutivi dedotti dalla controparte, costituisce elemento idoneo a rafforzare le emergenze istruttorie ricavabili dall'esame dei documenti prodotti dalla stessa ricorrente, allorquando, in particolare, come nel caso di specie, il ricorso ex art. 281 decies c.p.c. già conteneva nel suo corpo un'analitica elencazione dei documenti offerti a corredo probatorio. In definitiva, la contumacia del convenuto è elemento rafforzativo delle circostanze dedotte dall'attore (cfr., ex multis, Trib. Bari,15.07.2015, n. 3275 Trib. Roma, 04.10.2017,
n. 8040 Trib. Roma,04.04.2017, n. 3223; Trib. Roma, 28.05.2016, n. 10898 Trib. Genova20.1.2016 n.
209 Trib, Napoli, sez. lav., 05.11.2012, n. 27275). Alla luce delle argomentazioni suindicate, deve ritenersi accertato l'inadempimento contrattuale posto in essere da con conseguente accoglimento del ricorso proposto da e condanna CP_1 Parte_1 dell'odierna convenuta al pagamento nei confronti di quest'ultima del complessivo importo di euro 44.006,53 Iva inclusa, oltre interessi moratori maturati dalla domanda all'effettivo soddisfo. Il suddetto importo risulta “leggermente” inferiore a quello indicato da parte ricorrente ed è stato rideterminato da questo Giudicante a seguito dei calcoli effettuati dopo la verifica e l'esame delle singole fatture.
pagina 3 di 4 III. Le spese di lite vanno poste a carico di parte convenuta contumace, in quanto seguono ai sensi dell'art. 91 c.p.c. il principio della soccombenza, nella misura direttamente determinata in dispositivo, tenuto conto del valore della causa e dell'attività difensiva effettivamente prestata. Deve, inoltre, essere disposta la distrazione delle spese in favore del difensore, che ne ha fatto richiesta, dichiarandosi antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. accoglie il ricorso e, per l'effetto, condanna al pagamento a favore di della CP_1 Parte_1 somma complessiva di euro 44.006,53 Iva inclusa, oltre interessi moratori maturati dalla domanda all'effettivo soddisfo;
2. condanna a rifondere a le spese di lite liquidate in euro 518,00 per CP_1 Parte_1 anticipazioni ed euro 2.900,00 per onorari oltre 15% per rimborso forfettario spese generali, oneri e accessori di legge se dovuti, disponendo la relativa distrazione in favore dell'avv.
Stefano Cadorin;
3. sentenza esecutiva.
Monza, 21 marzo 2025 Il Giudice
Dott.ssa Cinzia Fallo
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Monza, Sezione Prima Civile, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Cinzia Fallo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al numero 3454/2024 Registro Generale affari contenziosi civili promossa da
(P.IVA: , in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Parte_1 P.IVA_1 Milano (MI), alla Via Felice Cavallotti n. 15, rappresentata e difesa dall'Avv. Stefano Cadorin del Foro di Monza, con Studio in Monza (MB), alla Via Camperio n. 8, presso il quale elegge domicilio, giusta procura in atti
RICORRENTE
CONTRO
(P.IVA: , in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede CP_1 P.IVA_2 legale in Seregno (MB), alla Via Cadore n. 45.
RESISTENTE CONTUMACE
OGGETTO del giudizio: pagamento somme.
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
Per (come da foglio di precisazione delle conclusioni depositato in data 21.11.2024): Parte_1
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale di adito, rigettata ogni contraria domanda, eccezione e deduzione ex adverso formulata, così giudicare:
In via principale, nel merito:
- Accertare e dichiarare il diritto dell'odierna ricorrente ad ottenere il pagamento del complessivo importo di Euro 44.013,53 Iva inclusa, oltre interessi moratori maturati e maturandi, oltre successive mensilità maturande, ovvero ancora di quella che verrà liquidata secondo equità dall'adito Giudicante ex art. 1226 c.c.;
- per l'effetto, in ragione di quanto meglio esposto in narrativa, nonché della disciplina sopra richiamata, condannare al pagamento del complessivo importo di Euro 44.013,53 Iva CP_1 inclusa, oltre interessi moratori maturati e maturandi, oltre successive mensilità maturande, ovvero ad ottenere il pagamento della maggiore o minore somma che verrà liquidata secondo equità dall'adito
Giudicante ex art. 1226 c.c. ovvero che dovesse emergere dalla fase istruttoria;
In ogni caso:
Con integrale refusione delle spese di lite, oltre accessori di legge, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario.” pagina 1 di 4
MOTIVI DELLA DECISIONE
I. Con ricorso ex art. 281-decies e ss. c.p.c. ha convenuto in giudizio Parte_1 CP_1 chiedendo dichiararsi il diritto della medesima ad ottenere il pagamento del complessivo importo pari ad euro 44.013,53 Iva inclusa, oltre interessi moratori maturati e maturandi, oltre successive royalties maturande, a titolo di royalties maturate e ulteriori attività extra svolte nei confronti di in CP_1 forza del contratto sorto tra le parti, oltre successive royalties maturande, ovvero ancora della somma che verrà liquidata secondo equità dall'adito Giudicante ex art. 1226 c.c.. Ha esposto, in particolare:
- di aver concesso a decorrere dell'anno 2019 in licenza d'uso a il marchio CP_1 CP_2 affinché quest'ultima, senza alcun trasferimento di proprietà e per un periodo determinato, potesse esercitare il proprio diritto di godimento e sfruttamento sul bene stesso mediante il pagamento di un corrispettivo che le parti concordavano in euro 600, oltre IVA mensili (c.d. Royalty);
- in forza di tale accordo utilizzava il marchio presso la propria unità locale di CP_1 CP_2
Lecco usufruendo di una serie di altre attività svolte a favore della ricorrente e per le quali Parte_1 emetteva fatture;
- non provvedeva al pagamento di alcuna somma a partire dal mese di dicembre 2021, e CP_1 non vi provvedeva neppure a seguito della formale diffida ad adempiere inoltratale da in Parte_1 data 12.05.2023, per l'importo complessivo di euro 26.319,96, oltre interessi, maturati e maturandi, e spese legali;
- che la società odierna resistente rimaneva inerte anche a fronte della comunicazione di invito alla stipulazione di convenzione di negoziazione assistita, inoltrata in data 28.11.2023.
Ciò premesso ha evidenziato il persistente utilizzo del marchio da parte di con CP_2 CP_1 conseguente maturazione dei compensi spettanti a in forza del contratto di licencing vigente Parte_1 tra le parti, successivamente rinnovato con contratto sottoscritto in data 24.01.2024, con un aumento del compenso spettante a Parte_1
Ha chiesto, pertanto, stante il mancato pagamento del credito complessivamente vantato nei confronti di ammontante ad euro 44.013,53 Iva inclusa, accertarsi il suo diritto ad ottenere il CP_1 corretto adempimento dell'obbligazione di pagamento posta in capo alla resistente in virtù del contratto in essere tra le parti. Alla prima udienza, tenutasi in data 07.11.2024, verificata la regolarità della notifica veniva dichiarata la contumacia di e veniva fissata udienza per la precisazione delle conclusioni e per la CP_1 discussione orale la data del 11.03.2025. All'esito della quale, la causa sulle note conclusive di parte ricorrente veniva rimessa in decisione.
II. Prima di procedere con l'analisi dei fatti di causa, è necessario delineare la fattispecie contrattuale, che costituisce il presupposto sulla base del quale è stato incardinato il presente giudizio, ossia il contratto di licenza d'uso che prevede il trasferimento da parte di un soggetto (licenziante), ad un altro (licenziatario) del godimento e dell'utilizzo, dietro corrispettivo economico, di un bene immateriale, intendendosi con tale un segno distintivo, un'opera o un'invenzione oggetto di proprietà intellettuale o industriale. Com'è noto, mediante il contratto di licenza d'uso il soggetto licenziante concede al licenziatario il diritto di sfruttare economicamente un proprio titolo intellettuale o industriale, affinché entrambe le parti possano godere dei benefici da essa derivanti.
pagina 2 di 4 Trattandosi di un contratto atipico, per questa tipologia di contratti la forma scritta non è necessaria per la validità del medesimo, pertanto tra le modalità di perfezionamento dell'incontro della volontà delle parti rientra la conclusione del contratto per fatti concludenti, come è avvenuto nel caso di specie.
Infatti, occorre evidenziare che per comportamenti concludenti, nel linguaggio giuridico, si intendono quei fatti che corrispondono a un atteggiamento incompatibile con una diversa volontà desumibile dai fatti;
la conclusione del contratto, pertanto, si verificherebbe nel momento in cui il consenso risulti manifestato attraverso comportamenti diretti in modo inequivocabile all'accettazione di una proposta. Ciò premesso, dalla documentazione in causa e, in particolare, dalla visura camerale prodotta emerge che dal 07.02.2019 svolge attività di “gestione palestre in genere, attività di centro CP_1 fitness, consulenza fitness, cardio fitness, body building, ginnastica dolce, preparazione sportiva, rieducazione funzionale, ginnastica posturale e antalgica, personal” e che utilizzi il marchio ” CP_2 presso la propria unità locale sita in Lecco. (cfr. doc. 1, 2, 3 parte ricorrente). Parimenti, risultano emesse a carico di da parte di a decorrere dal mese di CP_1 Parte_1 dicembre 2021 sino al mese di giugno 2023, fatture relative ad attività di sponsorizzazione, di consulenza commerciale straordinaria e ordinaria, oltre a fatture periodiche per le royalties concordate per un importo complessivo pari ad euro 26.319,96 (cfr. doc. 4, 5, 6 parte ricorrente).
a seguito della diffida ad adempiere inviatale a mezzo pec dall'odierna attrice, non ha CP_1 sollevato alcuna obiezione motivo per cui tale importo risulta, a parere di questo Giudicante, non contestato (cfr. doc. 7 e 7b parte ricorrente).
Inoltre, dalla documentazione allegata si evince che il rapporto contrattuale tra le parti è proseguito, anche in data successiva alla diffida ed è poi sfociato nella sottoscrizione, in data 24.01.2024, del contratto di affiliazione commerciale (cfr. doc. 9 parte ricorrente) dovendosi, così, desumere una continuità nei rapporti tra le parti che giustifica l'emissione di fatture relative al periodo luglio 2023- gennaio 2024, nonché di quelle relative a data successiva al mese di gennaio 2024 (cfr. doc.10 e 11 parte ricorrente).
La somma di tali fatture determina un importo complessivo pari ad euro 17.686,57 da aggiungere all'importo già sopra determinato. Inoltre, il comportamento tenuto dalla convenuta, che, sebbene regolarmente notiziata del ricorso, non si è costituita, è valutabile ai sensi dell'art. 115 c.p.c. Invero, pur escludendosi effetti automatici derivanti dalla mancata costituzione, si precisa come la contumacia possa concorrere, insieme ad altri elementi, a formare il convincimento del giudice.
In particolare, e come affermato anche da recente giurisprudenza di merito, se è pur vero che la contumacia non può essere equiparata ad una generale non contestazione dei fatti costitutivi dedotti dalla controparte, costituisce elemento idoneo a rafforzare le emergenze istruttorie ricavabili dall'esame dei documenti prodotti dalla stessa ricorrente, allorquando, in particolare, come nel caso di specie, il ricorso ex art. 281 decies c.p.c. già conteneva nel suo corpo un'analitica elencazione dei documenti offerti a corredo probatorio. In definitiva, la contumacia del convenuto è elemento rafforzativo delle circostanze dedotte dall'attore (cfr., ex multis, Trib. Bari,15.07.2015, n. 3275 Trib. Roma, 04.10.2017,
n. 8040 Trib. Roma,04.04.2017, n. 3223; Trib. Roma, 28.05.2016, n. 10898 Trib. Genova20.1.2016 n.
209 Trib, Napoli, sez. lav., 05.11.2012, n. 27275). Alla luce delle argomentazioni suindicate, deve ritenersi accertato l'inadempimento contrattuale posto in essere da con conseguente accoglimento del ricorso proposto da e condanna CP_1 Parte_1 dell'odierna convenuta al pagamento nei confronti di quest'ultima del complessivo importo di euro 44.006,53 Iva inclusa, oltre interessi moratori maturati dalla domanda all'effettivo soddisfo. Il suddetto importo risulta “leggermente” inferiore a quello indicato da parte ricorrente ed è stato rideterminato da questo Giudicante a seguito dei calcoli effettuati dopo la verifica e l'esame delle singole fatture.
pagina 3 di 4 III. Le spese di lite vanno poste a carico di parte convenuta contumace, in quanto seguono ai sensi dell'art. 91 c.p.c. il principio della soccombenza, nella misura direttamente determinata in dispositivo, tenuto conto del valore della causa e dell'attività difensiva effettivamente prestata. Deve, inoltre, essere disposta la distrazione delle spese in favore del difensore, che ne ha fatto richiesta, dichiarandosi antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. accoglie il ricorso e, per l'effetto, condanna al pagamento a favore di della CP_1 Parte_1 somma complessiva di euro 44.006,53 Iva inclusa, oltre interessi moratori maturati dalla domanda all'effettivo soddisfo;
2. condanna a rifondere a le spese di lite liquidate in euro 518,00 per CP_1 Parte_1 anticipazioni ed euro 2.900,00 per onorari oltre 15% per rimborso forfettario spese generali, oneri e accessori di legge se dovuti, disponendo la relativa distrazione in favore dell'avv.
Stefano Cadorin;
3. sentenza esecutiva.
Monza, 21 marzo 2025 Il Giudice
Dott.ssa Cinzia Fallo
pagina 4 di 4