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Sentenza 20 novembre 2025
Sentenza 20 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 20/11/2025, n. 5883 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 5883 |
| Data del deposito : | 20 novembre 2025 |
Testo completo
OGGETTO:
risarcimento danni
REPUBBLICA ITALIANA ipotesi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
la Corte d' appello di Napoli
Ottava sezione civile
riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:
-Dott. Antonio Quaranta - Presidente-
-Dott. Maria Rosaria Pupo - Consigliere -
-Dott.ssa Rita Anna De Falco - Giudice ausil. rel. - ha deliberato di pronunciare la seguente
SENTENZA nel processo civile d'appello avverso la sentenza n. 3417/2019 del 12/03/2019, pubblicata in data 28/03/2019, emessa dal Tribunale di Napoli , IV Sez. Civ., iscritto al n. n. 4807/2019 RGAC, riservata per la decisione, con concessione dei termini di cui all'art. 190 cod. proc. civ.
TRA
( ), ( Parte_1 C.F._1 Parte_2
), ( ), C.F._2 Parte_3 C.F._3 Pt_4
( ), questi ultimi nella qualità di eredi del sig.
[...] C.F._4
, tutti rappresentati e difesi, giusta procura in calce all' atto di appello, Persona_1
dall' avv. Luca Marocco (c.f. ), elettivamente domiciliati C.F._5
presso il suo studio in Napoli, Piazza Bovio n. 8, PEC: Email_1
-APPELLANTI-
1 E
( C.F. , elettivamente domiciliato in Napoli, Via CP_1 C.F._6
del Parco Margherita n. 33, presso lo studio dell'avv. Giuseppe Tisci ( C.F.
), giusto mandato in calce alla comparsa di costituzione e di C.F._7
risposta, PEC Email_2
[...]
CONCLUSIONI
Per gli appellanti : “ 1) Accogliere l' appello proposto in tutte le sue formulazioni e, per l' effetto, in riforma della sentenza impugnata nelle parti espressamente indicate, così provvedere, previa reiterazione e trasposizione di tutte le considerazioni rese altresì in primo grado;
2) nel merito accogliere il gravame, riformando la sentenza n. 3417/2019 del 28/03/2019, emessa dal Tribunale di Napoli IV Sezione nei termini enunciati nell'atto di appello e, per l' effetto, rigettare la domanda di risarcimento proposta da in primo grado riconoscendo l' intervento del CP_1 fortuito e/o della forza maggiore, eccezionalità ed imprevedibilità nella causazione dei lamentati danni, escludendo profili di responsabilità ex art. 2051 c.c. e accertando e dichiarando la mancata risarcibilità dei danni cagionati al bene abusivo;
3) In via istruttoria, in considerazione della non corrispondenza alla realtà dei fatti, rinnovare la C.T.U. al fine di verificare la natura abusiva dell' immobile di proprietà Vinte CP_1 le spese, diritti e competenze del doppio grado di giudizio in favore del difensore antistatario”.
Per l' appellato : “ 1)Voglia l'adita Corte, dichiarare l' inammissibilità, e l'infondatezza delle nuove censure mosse dagli appellanti;
2) confermare sentenza impugnata, in ogni parte, e disattendere il proposto gravame, con condanna degli appellanti alle spese di giudizio anche di questo grado, a norma dell'art. 91 c.p.c ”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato in data 12/09/2011, il sig. conveniva in CP_1
giudizio, innanzi al Tribunale di Napoli, il sig. per sentirlo Persona_2
condannare al pagamento della somma di €. 12.500,17, a titolo di risarcimento dei danni subiti al terrazzo con relativo patio, nonché della somma di €. 3.570,60 a titolo di danni subiti dalla sua vettura, Fiat mod. Punto tg DW860ZC. 2 Danni tutti verificatisi a seguito di un violento temporale, la cui forza avrebbe sollevato il manto di impermeabilizzazione del solaio di copertura del con Pt_2
la relativa grondaia, e lo scaraventava sul terrazzo a livello di proprietà di CP_1
ubicato al terzo ed ultimo piano dell'edificio di Via D'Annunzio,13. Si costituiva in giudizio il sig. contestando la domanda attorea, ritenendola infondata Persona_1
in fatto e in diritto. In particolare il convenuto eccepiva l'incompetenza territoriale del giudice adito essendo l'immobile ubicato in Melito di Napoli, in favore dell'allora Sez.
Distaccata del Tribunale di Marano di Napoli, ai sensi dell'art.21 C.p.c. Al presente giudizio veniva riunito, con ordinanza del 26/06/2017, quello recante n. RG.
21216/2013 e 3953/2013 incardinati nei confronti delle sigg.re e Parte_1
, rispettivamente moglie e figlia del . Parte_2 Pt_2
Instauratosi il contraddittorio, con l'escussione dei testi e la Ctu tecnica, all'esito della quale la causa veniva introita a sentenza con i termini di cui all'art. 190 C.p.c.
1.LA SENTENZA APPELLATA E IL GIUDIZIO DI APPELLO
1.1 LA SENTENZA APPELLATA
Con la sentenza n. 3417/2019 pubblicata il 28/03/2019, il Tribunale di Napoli
– IV Sezione Civile -, definitivamente pronunziando sulla domanda proposta, da CP_1
, così provvedeva:
[...]
1) Accoglieva la domanda e condannava gli eredi di e Persona_1 Parte_1
a versare a la somma complessiva di euro 9.604,20 oltre interessi e CP_1
svalutazione;
2) Condannava gli eredi di e a pagare le spese di Persona_1 Parte_1
tutti i giudizi riuniti che quantificava in €. 600,00 per spese ed €. 5.000,00 per competenze professionali, oltre spese per la Ctu, spese generali, IVA e CPA con attribuzione al procuratore costituito.
1.2 LE RAGIONI DELL'APPELLANTE E LE DIFESE DEGLI APPELLATI.
3 Con citazione ritualmente notificata a mezzo pec in data 28/10/2019, proponevano appello gli eredi di , e precisamente in proprio e nella Persona_2 Parte_1
qualità di erede del sig. , e Persona_2 Parte_2 Pt_3 Pt_4
avverso la suindicata sentenza, con due motivi di censura articolati in più
[...]
paragrafi e, precisamente, per l'erronea valutazione dell'eccezionalità e imprevedibilità del fenomeno meteorico, vizio di motivazione, violazione e falsa applicazione dell'art. 2051 c.c. Chiedendo l'accoglimento dell'appello, vinte le spese e competenze del doppio grado di giudizio.
Con comparsa di costituzione e di risposta del 17/02/2020, si costituiva in giudizio il sig. , resistendo all'appello, in quanto infondato in fatto ed in diritto. CP_1
Vinte le spese del grado.
Acquisito agli atti il fascicolo di primo grado, dopo alcuni rinvii, previo mutamento del relatore, e, precisate le conclusioni, all'udienza del 14/06/2024, con ordinanza pronunciata ex art. 127 ter del C.p.c. e, comunicata in pari data la causa veniva trattenuta in decisione, con i termini di cui all'art. 190 C.p.c., per il deposito delle comparse conclusionali e memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, si osserva che l'appello proposto dagli eredi di , Persona_1
risulta parzialmente ammissibile sotto il profilo di cui all'art. 342 c.p.c. così come novellato dall'art. 54 D.L. n. 83/2012, e non merita considerazione per come infra.
Con il primo motivo di censura gli appellanti lamentano che, il Tribunale non ha correttamente valutato l'eccezionalità e l'imprevedibilità del fenomeno meteorico;
lamentano, inoltre, la violazione e la falsa applicazione dell'art. 2051 c.c. inquadrando la fattispecie sottoposta al suo esame nella normativa, di cui sopra.
4 In sostanza gli appellanti ritengono che, il primo giudice abbia errato nell'escludere al caso in esame “il caso fortuito e/o forza maggiore, tale da recidere il nesso eziologico tra la res ritenuta dannosa e l'evento lesivo.
Si osserva che, correttamente il primo giudice ha inquadrato la fattispecie sottoposta al suo esame nel cono normativo di cui all'art. 2051 c.c., l'applicazione del regime normativo desumibile dall'art.2051 c.c. presuppone un effettivo potere di gestione sul bene, anche in termini di possibilità di controllo e di tempestivo intervento, volto a ovviare alle situazioni di pericolo.
Come è noto trattasi di responsabilità, che la citata norma pone a carico di colui, che avendo un effettivo potere fisico sulla cosa, deve assumere per ciò stesso l'onere, che dalla cosa medesima o per sua conformazione o per particolari situazioni, non derivi pregiudizio ad altri.
Si evidenzia che, la motivazione del primo giudice, si fonda sulle precise e risultanze peritali e sugli accertamenti dei VV. FF. e dei Carabinieri intervenuti nell'immediatezza del fatto, i quali hanno confermato i rispettivi rapporti con le prova testimoniali, sul punto (ved. verbali di causa e documenti in atti e l'elaborato peritale dell'ing. , e relazioni dei Ctp dell'odierno appellato, allegate atti Per_3
dell'indagine svolte).
Difatti, il Ctu, in merito alle cause determinative dell'evento verificatosi in data
1.11.2010 rilevava che: “ Sicuramente l'evento atmosferico per cui è il presente giudizio è stato particolarmente intenso, ma la descrizione dell'evento fa intuire che la responsabilità per l'accaduto siano da attribuirsi alla cattiva manutenzione ordinaria del terrazzo di proprietà , nonché del relativo sistema di smaltimento Pt_2
delle acque meteoriche. Dunque, il Ctu ha accertato l'esistenza del danno lamentato che, sicuramente è da attribuirsi ad una manchevole manutenzione ordinaria del terrazzo di proprietà del ”. Pt_2
5 Inoltre, si evidenzia che, il Ctu, nelle proprie conclusioni ha escluso che, l'evento meteorico verificatosi possa essere considerato responsabile delle lesioni presenti sulla guaina di copertura del lastrico. Tale circostanza veniva, tra l'altro, accertata al momento del verificarsi del sinistro, anche dalla relazione dei Vigili del fuoco, accorsi sui luoghi di causa.
Non coglie, quindi, nel segno, la censura rivolta al Tribunale il quale avrebbe omesso di considerare l'esistenza dell'eccepita “ causa di forza maggiore”, che secondo gli odierni appellanti era stata provata per lo straordinario evento atmosferico al momento del sinistro.
La censura mossa dagli odierni appellanti, non può essere condivisa sia perché non vi fu una “tromba d'aria” e sia perché la carenza di manutenzione ordinaria del solaio di copertura della proprietà (ved. elaborato del Ctu ing. fu la Parte_5 Per_4
causa del sollevamento della guaina in questione, la quale non è risultata fissata secondo le regole dell'arte, nonché l'omessa manutenzione ordinaria da parte degli appellanti. Per giurisprudenza consolidata di legittimità: “ il caso fortuito deve essere un evento eccezionale e imprevedibile che non può essere evitato neanche con la normale diligenza. Eventi atmosferici come raffiche di vento, anche intense, rientrano nella normale prevedibilità e non sono sufficienti a configurare un caso fortuito se non accompagnati da una manutenzione adeguata;
inoltre il caso fortuito non costituisce un'esimente automatica se la guaina cada da un terrazzo;
la Cassazione ha chiarito che, l'evento deve essere imprevedibile e inevitabile, e il ha l'onere di CP_2
dimostrare che, (nel caso in esame gli odierni appellanti)la guaina era in perfette condizioni e che il danno era stato causato esclusivamente da un evento eccezionale,
e non dalla cattiva manutenzione, per essere esonerato dalla responsabilità. La responsabilità, secondo l'art. 2051 c.c. è oggettiva e si fonda sul nesso causale tra la cosa (guaina) e il danno, a meno che non si provi il caso fortuito, la causa di forza maggiore o il fatto del danneggiato ”.
6 Come noto ed anche correttamente richiamato dal Tribunale, infatti “un evento meteorologico, anche di notevole intensità, può costituire caso fortuito solo ove questo risulti provvisto dei due requisiti dell'eccezionalità ed imprevedibilità, da intendersi, rispettivamente, il primo, come obiettiva inverosimiglianza dell'evento ed il secondo come una sensibile deviazione dalla normale frequenza statistica, atta a rendere quel dato evento, per l'appunto, un'eccezione. Pertanto, se un fenomeno naturale ha una sua cadenza ricorrente, persino saltuaria, esso non può essere definito eccezionale ed imprevedibile, proprio perché detta cadenza, per quanto irregolare, non ne esclude la prevedibilità, in base alla comune esperienza” ( ex plurimis, Cass. 01/02/2018, n. 2482;
Cass. 28/07/2017, n. 18856); per la citata giurisprudenza, inoltre, la valutazione di imprevedibilità dell'evento deve essere condotta in base ad un criterio ex ante e di stampo oggettivo, mentre quella di eccezionalità deve essere effettuata sulla scorta del principio della regolarità causale, nel senso che deve trattarsi di una sensibile deviazione rispetto ad una normale frequenza statistica. (Cass. civ., sentenza n. 5422 del 26.2.2021)”.
In applicazione di detti criteri, dall'esame dell'istruttoria espletata e della documentazione in atti, si ritiene che l'appellante/ti non ha assolto l'onere probatorio su di loro gravante, non avendo dimostrato che il vento, pur forte, avesse i caratteri dell'eccezionalità e dell'imprevedibilità.
Per completezza, si evidenzia, che nel caso in esame, non può considerarsi come un
“esimente” l'evento atmosferico dedotto (forte vento) perché dall'Archivio Meteo di
Napoli, che riporta i dati registrati dalla stazione meteo di Napoli Capodichino, non risulta una tromba d'aria, mentre si rileva che il giorno del sinistro (1 Novembre 2010)
i valori rilevati sono di una modesta velocità massima del vento pari a 21 Km/h e di raffica pari a 40km/h, assolutamente non tali da provocare il sollevamento di una guaina catramata da un solaio di copertura e causare i danni dedotti al terrazzo del fabbricato limitrofo.
7 Nella allegata documentazione, non risulta che sulla zona vi sia stata una “tromba d'aria”, come dedotto dagli odierni appellanti;
anche a voler prendere in considerazione la velocità del vento di 65 Km/h come dedotto dalla difesa degli istanti va osservato che secondo la classificazione dei venti nella Scala Beaufort (cfr.
Wikipedia), che distingue i venti in 12 gradi, in base alla loro velocità, mettendoli in rapporto alle conseguenze ed effetti sulle cose, quello dedotto dagli appellanti, viene classificato come vento di burrasca moderata (grado 8) con “effetto consequenziale di provocare la rottura di “ramoscelli” dagli alberi, ma non di grossi rami di alberi o di scoperchiamento di edifici”, men che meno del manto catramato di lastrici solari. Ne consegue che il vento del giorno 1 Novembre 2010 non può configurare quella esimente di “forza maggiore” invocata dagli odierni appellanti (cfr. doc. in atti)
[...]
tabella Meteo di Capodichino Aeroporto) e del resto nell'area napoletana CP_3
(centrale o periferica) non si sono verificati episodi dannosi simili. Viene, pertanto, esclusa la causa di “forza maggiore” non provata dagli appellanti.
Dalle emergenze istruttorie è emerso, di contro, che il manto impermeabilizzante ( è risultato poggiato e non fissato) sul solaio di copertura del fabbricato di proprietà degli appellanti, e le grondaie dell'edificio posto di fronte alla proprietà del in seguito CP_1
a un temporale accompagnato da forte vento, come sopra detto, ed a causa di una
“manchevole manutenzione ordinaria dei (ved. relazione dell'ing. Pt_2 Per_5
, sono volate e rovinate in parte sul terrazzo dell'odierno appellato e
[...] CP_1
nella via sottostante, distruggendo un patio in legno a struttura portante poggiato su quattro montanti di ferro ancorati con piastre, causando crepe sulla pavimentazione dello stesso terrazzo, oltre al danneggiamento di un comignolo, della canna fumaria, della porta ripostiglio, della porta finestra zanzariera, di un box contatore, di un profilato circolare d'acciaio zincato atto al supporto del montacarichi, degli arredi (ved. perizia Ctp ) e della Fiat Punto targata DW860ZC (ved. Perizia Triunfo e Persona_6
rapporti VVFF e CC in atti) in sosta davanti l'ingresso del garage nella via sottostante.
8 Per completezza, si osserva che, l'appellante/ti, sui quale cadeva il relativo onere, non hanno dimostrato, che la situazione di pericolo determinatasi, avesse esplicato la sua potenzialità offensiva, prima che fosse ragionevolmente esigibile il suo intervento riparatore, e che nulla hanno provato in tal senso ( manutenzione ordinaria).
Si ritiene, che mentre il ha assolto all'onere della prova, a differenza di quanto CP_1
hanno argomentato gli odierni appellanti, i quali non hanno dimostrato che, il manto di copertura risultava fissato al solaio con regolare manutenzione dello stesso, e più precisamente non hanno provato il fortuito, che ne avrebbe escluso la responsabilità ex art. 2051 c.c.; e cioè, che il pericolo rappresentato dall'agente dannoso in questione
(scollamento della guaina) non era conoscibile agli stessi, essendo emerso la manchevole manutenzione ordinaria dei . Pt_2
Esclusa dunque, sulla base delle considerazioni che precedono, l'esimente del fortuito e l'eventuale concorso di colpa del danneggiato, la responsabilità dell'accaduto va attribuita (come correttamente statuito dal Tribunale ) esclusivamente agli CP_4
eredi di , ai sensi dell'art. 2051 c.c., che non hanno dato prova del Persona_1
fortuito.
I motivi risultano infondati.
Passando al secondo motivo di censura, con il quale gli odierni appellanti, lamentano la mancata e/o omessa erronea valutazione del Tribunale sulla natura abusiva dell'immobile in Melito di Napoli alla via D'Annunzio,13- Violazione e falsa applicazione della L. n. 865/1971 art. 16 comma IX.
Si osserva che, l'abusivismo edilizio, non costituisce un motivo di censura da esaminare in questa sede e giurisdizione (TAR), pertanto è inammissibile.
DECISIONE DELLA CORTE
La sentenza impugnata resiste cioè alle critiche formulate, il che comporta il rigetto dell'appello spiegato dagli eredi , con la condanna degli stessi, per il Parte_6
9 principio della soccombenza, al pagamento in favore dell'appellato delle CP_1
spese processuali del presente grado, che si liquidano, in conformità al decreto del
Ministero della Giustizia 13 agosto 2022 n. 147, come aggiornato dal D.M. n. 147/2022 negli importi medi dello scaglione di riferimento ( da €.
5.201 a 26.000,00), in considerazione delle questioni giuridiche affrontate e dell'attività difensiva concretamente svolta, con esclusione della voce per la fase istruttoria non svoltasi
(Cass. ord. N. 10206/2021).
Visto il totale rigetto dell'appello, introdotto dopo il 30.1.2013, ricorrono i presupposti di cui all'art.13 comma 1 quater, come inserito dall'art.1 comma 17 L.228/2012, per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
PQM
La Corte di Appello di Napoli, Ottava Sezione Civile, definitivamente pronunciando nella causa civile di appello come in epigrafe proposta, così provvede:
a) Rigetta l'appello proposto dagli eredi;
Parte_6
b) Condanna gli appellanti al pagamento delle spese di lite in favore dell'appellato che liquida, in complessivi €. 3.966,00 per compensi, oltre al rimborso CP_1
delle spese generali nella misura del 15% , iva e cpa come per legge.
La Corte dà atto della sussistenza dei presupposti dell'obbligo dell'appellante, a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione principale, ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater, d.p.r.n. 115/02.
Così deciso in Napoli il 17 ottobre 2025, nella camera di consiglio della ottava sezione civile di questa Corte.
Il Giudice ausiliario estensore Il Presidente
(avv. Rita Anna De Falco) (dr. Antonio Quaranta)
Documento firmato digitalmente
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