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Sentenza 27 marzo 2025
Sentenza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 27/03/2025, n. 785 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 785 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Torre Annunziata, in persona del G.M., dott.ssa
Giovanna Di Meo, ha pronunciato, la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 6486/2020 del R.G.A.C., avente ad oggetto: appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Torre Annunziata n.
1906/2020, depositata in data 24.04.2020 e pendente
TRA
, nata a [...] il [...], C.F. Parte_1
, elettivamente domiciliata in Napoli al Centro C.F._1
Direzionale isola F11, presso lo studio degli avv.ti Fera Giuseppe e
Cinquegrana Marco, giusta procura apposta in calce all'atto di appello;
- APPELLANTE-
CONTRO
, nata a [...] il [...], C.F. Controparte_1
, elettivamente domiciliata in Flumeri (AV) alla C.F._2
Piazza Mercato n. 1, presso lo studio dell'avv. Giacobbe Luigi, dal quale
è rappresentata e difesa giusta procura apposta in calce alla comparsa di costituzione del nuovo difensore;
- APPELLATA-
E
in persona del l.r.p.t., C.F. Controparte_2
, elettivamente domiciliata presso il domicilio digitale del P.IVA_1 procuratore di primo grado Avv. Moccia Massimo,
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-APPELLATA CONTUMACE-
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO E DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, Avvisati CP_1 conveniva in giudizio dinanzi al Giudice di Pace di Torre Annunziata
e la in persona del Parte_1 Controparte_2
l.r.p.t., chiedendo la condanna in solido al risarcimento dei danni patrimoniali subiti dall'autoveicolo Volkswagen Polo, tg. EP763NT, di cui è proprietaria, per effetto del sinistro stradale verificatosi in data
18.02.2019, alle ore 12:50 circa, in Torre del Greco alla Via Nazionale, allorquando tale autoveicolo, fermo incolonnato nel traffico all'altezza del civico n. 117/117 bis, ove è ubicato l'esercizio commerciale con insegna “Colè”, (corrispondente all'intersezione con via San
Gennariello), veniva urtato dal motoveicolo tg. AC13579, di proprietà di ed assicurato per la r.c.a. con la Parte_1 [...]
proveniente da tergo. Controparte_2
Nel dettaglio, il conducente di tale motoveicolo, all'atto di sorpassare le auto incolonnate, urtava la fiancata posteriore sinistra dell'autoveicolo attoreo, provocando danni alla carrozzeria della fiancata laterale sinistra, quantificati in € 1.250,00 come da preventivo in atti. In via ulteriore, in attesa della riparazione dell'autoveicolo, la Avvisati effettuava un esborso per il noleggio di un'autovettura, pari ad €
250,00, come da fattura in atti, somma di cui parimenti chiedeva la restituzione.
Dunque, l'attrice, previo accertamento della proponibilità della domanda stante il rispetto della procedura di cui agli artt. 144, 145 e
148, d.lgs. n. 209/2005, instava per l'accertamento della responsabilità
pag. 2/9 esclusiva di nella causazione del sinistro e la Parte_1 condanna della in solido con la Pt_1 Controparte_2
in persona del l.r.p.t., al risarcimento dei danni patrimoniali
[...] quantificati in € 1.2500,00 oltre € 250,00 per sosta tecnica, oltre interessi legali con rivalutazione monetaria dall'epoca del sinistro al soddisfo, nonché per la condanna al pagamento delle spese di lite in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Si costituiva in giudizio la in Controparte_2 persona del l.r.p.t., impugnando l'atto di appello ed eccependone l'infondatezza in fatto ed in diritto. Nel dettaglio, eccepiva il vizio dell'atto di citazione per difformità tra l'esposizione dei fatti ivi contenuta e l'atto di costituzione in mora in cui si prospettava la responsabilità esclusiva o concorrente di un terzo veicolo coinvolto nel sinistro, modello Toyota, tg. BG347GP, tanto da costituire in mora anche l'impresa assicuratrice di tale veicolo. Dunque, instava, previa disposizione della sanatoria dell'atto di citazione ed integrazione del contraddittorio nei confronti del proprietario dell'autoveicolo Toyota tg.
BG347GP, e la relativa impresa assicuratrice Controparte_3
, in persona del l.r.rp.t., per il rigetto della domanda
[...] risarcitoria con condanna al pagamento delle spese di lite.
nonostante la ritualità della notifica, non si Parte_1 costituiva in giudizio, pertanto veniva dichiarata contumace.
Ritenuta rilevante ed ammissibile la prova testimoniale, il teste di parte attrice veniva escusso all'udienza del 20.01.2020, all'esito della quale, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e discussione.
Con sentenza n. 1906/2020, depositata il 24.04.2020, il Giudice di Pace, previa dichiarazione della proponibilità della domanda e della legittimazione delle parti, accertava la esclusiva responsabilità del pag. 3/9 conducente del motoveicolo di proprietà di nella Parte_1 causazione del sinistro, e per l'effetto, condannava la in Pt_1 solido con la in persona del l.r.p.t., al Controparte_2 pagamento in favore di della somma € 1.100,00 oltre Controparte_1
i.v.a. per danni materiali, considerata la diversa valenza probatoria del preventivo non seguito da fattura, della ulteriore somma di € 250,00 per fermo tecnico, nonché interessi dall'evento fino ad effettivo soddisfo. Il tutto oltre condanna dei convenuti, in solido tra loro, al pagamento delle spese di lite pari ad € 700,00 per compensi ed € 125,00 per spese, oltre accessori dovuti ex lege, da disporsi in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Con atto di citazione in appello ritualmente notificato, Parte_1 impugnava la suddetta sentenza, eccependone la nullità per
[...] mancata integrazione del contraddittorio nei confronti dei litisconsorti necessari, vale a dire , proprietario del veicolo Toyota Controparte_4
Yaris tg. GB347GP, e l'impresa assicuratrice di tale autoveicolo in persona del l.r.p.t., coinvolto nel Controparte_5 sinistro oggetto di causa, con conseguente rimessione al Giudice di primo grado.
Quindi, l'appellante, previa dichiarazione di nullità della sentenza impugnata, chiedeva rimettersi la causa al primo grado di giudizio, con condanna delle controparti al pagamento delle spese di lite del doppio grado di giudizio da disporsi in attribuzione al difensore dichiaratosi antistatario.
Si costituiva in giudizio , impugnando l'atto di Controparte_1 appello ed eccependone l'infondatezza in fatto ed in diritto dello stesso considerato che: a) ai sensi dell'art. 144 del Codice delle Assicurazioni private litisconsorte necessario è il proprietario del veicolo assicurato, responsabile del danno e l'impresa assicuratrice convenuta in giudizio;
pag. 4/9 b) il modulo di constatazione amichevole non costituisce prova della dinamica del fatto;
c) l'ipotetica chiamata in causa del proprietario del terzo veicolo coinvolto e la propria assicurazione, già nel primo grado di giudizio, avrebbe esposto la Avvisati ad una condanna per lite temeraria o ad una dichiarazione di carenza di legittimazione passiva delle parti citate, nel caso in cui non fosse riuscita a provarne la responsabilità nella causazione del sinistro. La appellata concludeva per il rigetto dell'appello e conferma della sentenza impugnata con condanna dell'appellante alla refusione delle spese di lite da attribuirsi al difensore antistatario.
La in persona del l.r.p.t., non si Controparte_2 costituiva in giudizio, sebbene la notifica fosse andata a buon fine, pertanto, veniva dichiarata contumace con ordinanza del 30.03.2021.
Acquisito il fascicolo di primo grado, la causa veniva assegnata in decisione ai sensi degli artt. 359, 189 e 190 c.p.c., con concessione dei termini di legge per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
In via preliminare, va chiarito che in merito a tutto ciò che non ha rappresentato motivo di appello (principale o incidentale) né dipende dai capi impugnati della gravata pronunzia né, infine, è stato oggetto di riproposizione (cfr. artt. 329, 336 e 346 cod. proc. civ.) si è formato il giudicato interno, con esonero del Tribunale da qualsivoglia delibazione.
Inoltre, va evidenziato che l'atto di appello appare conforme ai requisiti legislativamente imposti, essendo chiaramente individuate le parti della sentenza che si intendono impugnare, i relativi motivi, e la decisione di cui si richiede l'adozione, pertanto, l'eccezione di inammissibilità spiegata dalla compagnia assicuratrice va disattesa.
pag. 5/9 Passando, quindi, all'esame del merito dell'appello, Parte_1 lamenta la nullità della sentenza impugnata per omessa
[...] integrazione del contraddittorio nei confronti dei litisconsorti necessari e in persona del Controparte_4 Controparte_5
l.r.p.t., con rimessione degli atti al giudice di primo grado ai sensi dell'art. 354, primo comma, c.p.c.
Tale motivo è infondato.
La sentenza impugnata, resa dal Giudice di Pace di Torre
Annunziata, accerta l'esclusiva responsabilità del conducente del motoveicolo tg. AC13579, di proprietà di , per i danni Parte_1 causati all'autoveicolo di proprietà di a seguito di Controparte_1 impatto diretto, mancando gli elementi probatori per poter accertare in via esclusiva o concorrente la responsabilità di un terzo veicolo coinvolto nel sinistro.
Difatti, dalle dichiarazioni testimoniali emerge la presenza di un ulteriore veicolo modello “Toyota Yaris, di colore grigio,” ma nulla viene specificato circa il dinamismo dell'auto, vale a dire se fosse fermo o in movimento;
il teste specifica solo che si trovava “dietro” all'autoveicolo
Polo Volkswagen “leggermente in diagonale, ovvero spostato verso sinistra rispetto alla sede viaria”. Dunque, non è possibile concludere se fosse anch'esso fermo incolonnato nel traffico.
In merito a sinistri coinvolgenti plurimi autoveicoli, la giurisprudenza di legittimità ha precisato i criteri da seguire nell'accertamento delle responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti.
Nell'ipotesi di colonna di veicoli ferma (ad esempio perché in coda dinanzi a un semaforo rosso, bloccati nel traffico, ecc.) la giurisprudenza ha ritenuto che la responsabilità vada addebitata al pag. 6/9 conducente dell'ultimo veicolo, ossia a colui che, con la sua condotta, genera la prima collisione dalla quale promanano i successivi tamponamenti.
Pertanto, in caso di scontri successivi fra veicoli facenti parte di una colonna in sosta, unico responsabile delle conseguenze delle collisioni è il conducente che le abbia determinate tamponando da tergo l'ultimo dei veicoli della colonna (cfr. Cass., n. 8646/2003; Cass., n.
18234/2008).
Diverso è il caso in cui il tamponamento a catena coinvolga autoveicoli in movimento.
In simile ipotesi, per giurisprudenza costante (si veda, da ultimo,
Cass. 27 aprile 2015 n. 8481) occorre fare riferimento all'art. 2054 c.c., comma 2 il quale sancisce che "nel caso di scontro tra veicoli si presume, fino a prova contraria, che ciascuno dei conducenti abbia concorso ugualmente a produrre il danno subito dai singoli veicoli".
Di conseguenza, opera la presunzione iuris tantum di colpa in forza della quale devono ritenersi responsabili del sinistro, in eguale misura, entrambi i conducenti di ciascuna coppia di veicoli (tamponante e tamponato), a causa dell'inosservanza della distanza di sicurezza rispetto al veicolo antistante (Cass., n. 4021/2013).
In pratica, la presunzione fa scattare in capo ad ogni conducente la responsabilità nei confronti del veicolo che gli sta davanti, per i danni che questa abbia subito nella sua parte posteriore.
La fattispecie oggetto di causa non integra un'ipotesi di tamponamento a catena con colonna ferma di veicoli, per come ricostruita la dinamica sia in citazione, sia nelle dichiarazioni testimoniali.
pag. 7/9 Difatti, il teste escusso afferma che il motoveicolo era “in fase di sorpasso e percorreva l'opposta corsia di marcia, sebbene provenisse dalla stessa direzione della Volkswagen Polo”, dunque si tratta di un'ipotesi di sinistro tra veicoli in movimento, rispetto al quale va accertata la responsabilità dei veicoli che direttamente urtano tra di loro.
Pertanto, il proprietario del terzo veicolo coinvolto mod. Toyota
Yaris non risulta essere parte di un litisconsorzio necessario ai fini di tale giudizio, con conseguente integrità del contraddittorio istaurato tra danneggiato ( ), danneggiante ( , e Controparte_1 Parte_1 impresa assicuratrice del veicolo danneggiante ( Controparte_2
, ai sensi della proposta azione risarcitoria ex art. 144 del Codice
[...] delle Assicurazioni private.
Non si rientra, pertanto, tra le ipotesi di rimessione degli atti al primo grado di giudizio ai sensi dell'art. 354 c.p.c.
Alla luce di quanto precede, l'appello va rigettato con conseguente conferma della decisione gravata.
Le spese di lite seguono la soccombenza ai sensi dell'art. 91 c.p.c.
e vengono liquidate d'ufficio, in mancanza di nota spese di cui all'art. 75 disp. att. c.p.c., come in dispositivo, in favore della convenuta, sulla base dei valori medi previsti dal D.M. 147/2022 per lo scaglione fino ad euro 5.200,00, con esclusione della fase trattazione-istruttoria, rispetto alla quale si applicano i valori minimi considerato che non è stata espletata alcuna attività istruttoria, con attribuzione all'avv. Giacobbe
Luigi dichiaratosi antistatario.
L'appellante va, altresì, condannato a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R.
pag. 8/9 115/2002 come introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 228/2012.
Nulla per le spese nei confronti di Controparte_2 in persona del l.r.p.t., rimasta contumace.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torre Annunziata, in persona del G.M., dott.ssa
Giovanna Di Meo, definitivamente pronunziando, sulla causa iscritta al n. 6486/2020 del R.G.A.C., avente ad oggetto appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Torre Annunziata n. 1906/2020, depositata in data 24.04.2020, disattesa ogni ulteriori richiesta ed eccezione, così provvede:
1. rigetta l'appello, e per l'effetto, conferma la sentenza del Giudice di
Pace di Torre Annunziata n. 1906/2020 depositata in data 24.04.2020;
2. condanna al pagamento in favore di Avvisati Parte_1
delle spese del secondo grado di giudizio che liquida in euro CP_1
2.127,00 per compensi, oltre rimborso spese generali (15%), I.V.A. e
C.P.A. come per legge, da attribuirsi al procuratore avv. Giacobbe Luigi dichiaratosi anticipatario ex art. 93 c.p.c.;
3. condanna a versare un ulteriore importo a titolo Parte_1 di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R.
115/2002 come introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 228/2012;
4. nulla per le spese in favore di in Controparte_2 persona del l.r.p.t..
Così deciso in Torre Annunziata, il 26.03.2025.
Il Giudice
Dott.ssa Giovanna Di Meo
pag. 9/9