Sentenza 2 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 02/01/2025, n. 7 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 7 |
| Data del deposito : | 2 gennaio 2025 |
Testo completo
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di appello di Palermo, seconda sezione civile, composta da:
1) Giuseppe Lupo Presidente rel.
2) Rossana Guzzo Consigliere
3) Onofrio Maria Laudadio Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 746/2022 R.G., promossa in grado di appello
DA
c.f.: ; Parte_1 P.IVA_1
rappresentato e difeso dall'Avv. Giuseppe Li Sacchi;
appellante
CONTRO
, nato a [...] giorno 06/09/1947, c.f.: ; Controparte_1 Pt_1 C.F._1
rappresentato e difeso dall'Avv. Giuseppe Gioia;
appellato
In fatto e in diritto
1. Il Comune ha proposto appello avverso la sentenza del Tribunale di Termini Parte_1
Imerese n. 186/2022 che, in accoglimento della domanda avanzata da , Controparte_1
ha dichiarato quest'ultimo proprietario per usucapione del terreno sito in contrada Pt_1
Santa Lucia, in catasto al foglio di mappa 35, particelle 288, 1718, 1720 e 1722, e condannato la convenuta amministrazione comunale alle spese di lite.
Costituitosi in giudizio, l'appellato ha dedotto l'infondatezza dell'impugnazione, di cui ha chiesto il rigetto.
All'esito di trattazione scritta, con ordinanza comunicata il 26.9.2024 la causa è stata assunta in decisione ai sensi degli artt. 352 e 190 c.p.c.
2. Il deduce che il Tribunale è incorso in errore là dove ha riconosciuto nell'attività Pt_1
di coltivazione del fondo un possesso utile ad usucapionem e non ha attribuito ai comportamenti dell'Amministrazione effetti interruttivi di tale possesso.
3. Il primo profilo di censura è fondato e il suo accoglimento assorbe l'altro.
Secondo la più recente, condivisibile giurisprudenza della Suprema Corte, nel giudizio di accertamento dell'usucapione della proprietà di un fondo destinato ad uso agricolo non è sufficiente, ai fini della prova del possesso uti dominus, la mera coltivazione del bene, poiché compatibile con una relazione materiale fondata su un titolo convenzionale o sulla mera tolleranza del proprietario e non idonea a realizzare, nei confronti del precedente proprietario del bene e dei terzi in genere, quella condotta di esclusione della materiale disponibilità che costituisce l'espressione tipica del diritto di proprietà (Cass. 1796/2022, 6123/2020,
17376/2018).
Nello specifico, il fatto, riferito dai testimoni, che ha curato la Controparte_1
coltivazione del fondo per lungo tempo non toglie che in mancanza di un comportamento materiale o anche solo simbolico di esclusione di tutti gli altri dal godimento del bene (art. 832 c.c.), non siano ravvisabili nel suo comportamento gli estremi del possesso ad usucapionem, essendo una siffatta situazione compatibile con il convincimento dell'ente locale di poter far proprie in qualsiasi momento le utilità del fondo e contestualmente estromettere colui che, col curarne la gestione, ha mantenuto il bene in efficienza.
4. La decisione del primo giudice, ispirata a criteri difformi da quelli più volte enunciati dalla
Corte di cassazione, è pertanto da riformare integralmente, con la conseguente condanna dell'appellato a rifondere al le spese del giudizio, che si liquidano per il primo grado Pt_1
in euro 1.378,00 e per l'appello in 2.915,00, oltre al rimborso forfettario delle spese generali, al c.p.a. e all'i.v.a.
P.Q.M.
la Corte, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti;
in riforma della sentenza del Tribunale di Termini Imerese dei giorni 8-9/3/2022, n. 186, 3
appellata dal rigetta la domanda di accertamento della proprietà Parte_1 proposta da e condanna quest'ultimo a rifondere al Controparte_1 Parte_1
le spese del primo grado del giudizio, che liquida in complessivi euro 1.378,00, oltre
[...] al rimborso forfettario delle spese generali, al c.p.a. e all'i.v.a.; condanna a rifondere all'appellante le spese di appello, che liquida in Controparte_1
complessivi euro 2.915,00, oltre al rimborso forfettario delle spese generali, al c.p.a. e all'i.v.a.
Così deciso in Palermo il giorno 20 dicembre 2024
Il Presidente est.
Giuseppe Lupo