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Sentenza 15 luglio 2025
Sentenza 15 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Locri, sentenza 15/07/2025, n. 412 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Locri |
| Numero : | 412 |
| Data del deposito : | 15 luglio 2025 |
Testo completo
R.G.Aff.Cont. n. 1073/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LOCRI
Sezione Civile
Il Tribunale di Locri, in composizione collegiale, composto dai seguenti magistrati:
- dott. Andrea Amadei Presidente
- dott.ssa Mariagrazia Galati Giudice
- dott.ssa Valentina Andrizzi Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1073 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2024, riservata in decisione con provvedimento del 26.06.2025, per lo scioglimento del matrimonio, vertente
TRA
, nata a [...], il [...], elettivamente Parte_1
domiciliata in Siderno (RC), alla via P. Romeo n. 64, presso lo studio legale degli
Avv.ti Antonio e Paolo Speziale, che la rappresentano e difendono, in virtù di procura in atti;
RICORRENTE
E
, nato a [...] il [...], elettivamente Controparte_1
domiciliata in Siderno (RC), alla via Cesare Battisti n. 128, presso lo studio legale dell'Avv. Antonio Sotira, che lo rappresenta e difende, in virtù di procura in atti;
RESISTENTE
Pag. 1 di 8 NONCHÉ
Il P.M. presso il Tribunale di Locri
INTERVENTORE EX LEGE
Conclusioni: come da verbali ed atti di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
§ 1. Con ricorso depositato il giorno 15.11.2024, ha introdotto Parte_1
ricorso per la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto a Siderno (RC) in data 11.10.2003 con , sulla premessa dell'intervenuta Controparte_1
separazione consensuale dei coniugi, chiedendo, oltre alla pronuncia sullo status, la conferma delle condizioni omologate in fase di separazione e la rideterminazione dell'assegno di mantenimento a favore dei figli minori e in Per_1 Persona_2
complessivi euro 600,00, oltre le spese straordinarie nella misura del 50%.
Con comparsa di costituzione e risposta si è costituito in giudizio
[...]
, il quale non si è opposto alla domanda di pronuncia della cessazione CP_1
degli effetti civili del matrimonio e ha chiesto di confermare interamente le condizioni di separazione anche con riferimento al contributo mensile per il mantenimento dei minori, stabilito in euro 400,00 mensili.
All'udienza del giorno 03.02.2025, le parti, sentite dal Giudice delegato, hanno confermato la volontà di non riconciliarsi, concludendo per l'accoglimento delle proprie domande di cessazione degli effetti civili del matrimonio e riportandosi entrambi alle rispettive conclusioni. Il Giudice delegato, con provvedimento del
20.02.2025, a scioglimento della riserva assunta, ha confermato le condizioni di separazione di cui al decreto di omologa n. 3786/2021 del 18.06.2021 relativamente al regime di affidamento dei minori e , al collocamento Per_1 Persona_2
prevalente degli stessi presso la madre, al regime di visita e all'obbligo di mantenimento previsto nell'interesse dei minori a carico del padre;
ha rideterminato la misura dell'assegno di mantenimento previsto tra le condizioni di separazione consensuale a carico di nell'interesse dei figli minori Controparte_1 Per_1
Pag. 2 di 8 e in complessivi € 500,00 mensili (cinquecento/00), automaticamente Persona_2
ed annualmente rivalutabili in base agli indici Istat, da versarsi in favore di Parte_1
entro il giorno 5 di ogni mese, oltre alla contribuzione a carico di ciascun
[...]
genitore nella misura del 50%, alle spese mediche, non coperte dal Servizio Sanitario
Nazionale, scolastiche e straordinarie per i figli, purché debitamente documentate. Il
Giudice delegato, con la medesima ordinanza, ha altresì sottoposto alle parti, ai sensi dell'art 185 bis c.p.c., la proposta conciliativa formulata nei termini di cui ai provvedimenti provvisori, assegnando alle parti il termine fissato per la precisazione delle conclusioni per manifestare la volontà di aderire o meno alla suddetta proposta,
e ha rinviato la causa per la rimessione in decisione. Con provvedimento del
26.06.2025 la causa è stata rimessa in decisione.
Il P.M. nulla ha opposto all'accoglimento del ricorso.
§ 2. Sulla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
La domanda è fondata e va, pertanto, accolta.
È invero provato il titolo addotto a sostegno di essa, cioè la separazione personale dei coniugi pronunciata con decreto di omologa n. 3786/2021 del 18.06.2021 (le parti sono comparsa dinnanzi al Magistrato delegato dal Presidente del Tribunale all'udienza del 15.06.2021) e che da allora perdura lo stato di separazione, senza che i coniugi si siano mai riconciliati.
Del pari è provata la cessazione effettiva di ogni rapporto tra i coniugi quanto meno nel termine di legge anteriore alla proposizione della domanda, non essendo stata l'interruzione della separazione eccepita dalla parte convenuta, ai sensi dell'art. 5 L. n. 74/1987.
Ricorre perciò nella fattispecie l'ipotesi prevista dall'art. 3 n. 2 lett. b) della L.
1.12.1970 n. 898, così come modificata dall'art. 5 della citata legge n. 74/1987 e d'altra parte, attese le risultanze degli atti di causa, si deve ritenere che la comunione tra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa perciò più ricostituirsi.
§ 3. Sull'affidamento dei figli, sulla loro collocazione abitativa e sul diritto di visita del genitore.
Pag. 3 di 8 Per quanto riguarda l'affidamento dei figli minorenni e , Per_1 Persona_2
nati a Locri (RC) il 23.11.2011, e il diritto di visita del genitore non collocatario, va osservato quanto segue.
È noto che con la l. 54/2006 il legislatore ha ribadito e ampliato il principio della bigenitorialità, intesa quale diritto del figlio ad un rapporto completo e stabile con entrambi i genitori, e ciò anche laddove la famiglia attraversi la fase patologica della separazione o del divorzio dei coniugi o si tratti di figlio nato fuori dal matrimonio in una coppia di genitori non più conviventi more uxorio. Tale principio è stato introdotto già da tempo nel nostro ordinamento con la l. n. 176/1991 di ratifica ed esecuzione della Convenzione internazionale di New York del 20.11.1989 sui diritti dei minori. Successivamente nella Risoluzione dell'Unione europea per una Carta europea dei diritti del CI (1992) si stabilisce, fra l'altro, che il CI, in caso di separazione o divorzio dei genitori, ha il "diritto di mantenere contatti diretti e permanenti con i due genitori".
È, quindi, oggi pacifica la preferenza accordata dal legislatore per l'affidamento condiviso, regime dal quale il giudice potrà discostarsi, al limite giungendo ad una decisione favorevole all'affidamento esclusivo ad uno dei genitori, soltanto qualora ritenga che l'affidamento all'altro sia contrario all'interesse del minore.
Ne consegue che al giudice è imposto di valutare, a contrario, sulla premessa della preferenza accordata dal legislatore all'affidamento condiviso, se nel caso oggetto del suo esame sussistano circostanze tali da far ritenere contrario all'interesse del minore il regime di affidamento condiviso. E, infatti, “il giudice può disporre l'affidamento dei figli ad uno solo dei genitori qualora ritenga con provvedimento motivato che l'affidamento all'altro sia contrario all'interesse del minore” (art. 337 quater, co. 1,
c.c.).
Nell'ambito dell'alternativa così delineata tra affidamento condiviso e affidamento esclusivo, al giudice è data inoltre la possibilità di graduare l'esercizio della responsabilità genitoriale, partendo dall'opzione dell'affidamento condiviso e quindi dalla più piena forma di esercizio bi-genitoriale della responsabilità rispetto ai figli.
Pag. 4 di 8 Nel caso di specie, ritiene il Tribunale che il regime dell'affidamento condiviso non sia contrario all'interesse dei minori, in mancanza di elementi di segno contrario.
Invero, deve rilevarsi che non sono stati acquisiti al giudizio elementi tali da far ritenere che la condivisione della genitorialità da parte dei coniugi in causa possa essere pregiudizievole per i minori, considerato inoltre che l'affidamento condiviso è stato posto dalle parti alla bese dell'accordo di separazione e chiesto dalle stesse nelle conclusioni dei rispettivi atti introduttivi del presente giudizio. È risultata dunque conclamata l'esistenza di un sereno rapporto tra i genitori ed i figli, tale da convincere il Tribunale che sia opportuno preservare l'equilibrio di vita trovato da tempo dai minori, che pertanto non sono stati direttamente coinvolti nel giudizio mediante l'audizione personale, ritenuta in parte in contrasto con il loro interesse, in parte manifestamente superflua.
Va pertanto confermato il regime di affidamento condiviso ad entrambi i genitori, con collocazione abitativa presso la madre, dove i minori godono di uno stabile equilibrio di vita, con conseguente conferma dell'assegnazione della casa coniugale alla ricorrente.
Quanto al diritto di visita del padre, il Tribunale ritiene opportuno confermare la regolamentazione già recepita in sede di separazione, nel rispetto del principio di bi-genitorialità, per cui il padre, salvo migliori accordi tra le parti, potrà vedere e tenere con sé i figli il martedì e il giovedì, dalle ore 17:30 alle ore 19:30, e nei fine settimana alternati dalle ore 15:00 di sabato alle ore 19:00 di domenica, nonché nei periodi festivi dal 23 al 28 dicembre ovvero dal 29 dicembre al 2 gennaio, ad anni alternati e, con pari criterio dal venerdì Santo al Lunedì dell'Angelo; eguale criterio alternativo varrà per le ricorrenze dell'onomastico e del compleanno dei minori e, qualora i genitori non riuscissero a raggiungere un accordo, per siffatta ultima ricorrenza, dalle ore 09.00 alle ore 15.00 per un genitore e dalle ore 15.00 alle ore 21.00 per l'altro; infine, durante il periodo estivo il padre potrà vedere e tenere con sé i figli per 20 giorni, anche frazionabili, nei mesi di Luglio o di Agosto, previo accordo delle parti, da effettuarsi entro e non oltre il 15 giugno di ogni anno.
Pag. 5 di 8 § 4. In merito al mantenimento dei figli e al dovere di contribuzione alle spese straordinarie, va, senz'altro, riconosciuto l'obbligo di entrambi i genitori di provvedere al mantenimento dei figli minorenni e . Per_1 Persona_2
Pertanto, la madre, convivendo con i ragazzi, provvederà direttamente al loro sostentamento, mentre va posto a carico del padre l'obbligo di corrispondere un assegno periodico per il mantenimento dei figli.
Ciò premesso, quanto alla misura dell'assegno soccorrono i criteri di cui ai numeri da 1 a 5 dell'art. 337 ter, comma IV, c.c..
Passando alla disamina dei singoli criteri indicati dal legislatore per la determinazione del quantum del contributo paterno al mantenimento della figlia, va evidenziato quanto segue.
In primo luogo, l'età dei minori (13 anni) e i relativi impegni di studio, di vita e di relazione degli stessi, hanno determinato un inevitabile, quanto notorio, incremento delle loro esigenze e, dunque, delle spese per il loro mantenimento.
In secondo luogo, tenuto conto della durata della convivenza coniugale (circa 17 anni in base alle risultanze agli atti), deve dirsi che dal giudizio non sono emersi dati che consentano di ricavare elementi dai quali desumere, con precisione, il tenore di vita goduto dai figli in costanza di tale convivenza.
In terzo luogo, i tempi di permanenza dei figli presso il genitore non convivente, considerato il regime di visite previsto, appaiono certamente inferiori rispetto a quelli del genitore convivente, così come la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti dal padre.
Infine, quanto alla condizione reddituale del ricorrente, lo stesso ha dichiarato, in sede di prima udienza di comparizione, di svolgere l'attività lavorativa, con mansione di piastrellista e riferendo di non lavorare tutti i giorni e di percepire una retribuzione varia. Tale entrata retributiva ha trovato riscontro nelle dichiarazioni dei redditi versate in atti, relative agli anni 2021 (anno in cui è intervenuto l'accordo di separazione, redditi dichiarati euro 2.580,00), 2022 (redditi dichiarati euro 3.440,00)
Pag. 6 di 8 e 2023 (redditi dichiarati euro 18.959,00). Va precisato, in merito ai redditi percepiti da resistente, che parte ricorrente si è limitata ad affermare negli scritti conclusionali
(oltre le preclusioni assertive) che il reddito percepito dal resistente sia superiore a quanto dichiarato, come comprovato dal tenore di vita che lo stesso condurrebbe, senza tuttavia offrire alcun elemento a sostegno del proprio assunto.
Ciò posto, considerando che vi è stato un miglioramento delle condizioni economiche del resistente e che il tempo decorso dalla pronuncia della separazione
(più di 3 anni), valutato unitamente al notorio accrescimento delle esigenze dei figli legato alla crescita (cfr. Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 13664 del 29/04/2022), giustifica un adeguamento in aumento della relativa misura, ritiene congruo il Tribunale confermare l'importo indicato nell'ordinanza del 20.02.2025 di euro 500,00
(cinquecento/00) mensili quale contributo di mantenimento da porre a carico del resistente nell'interesse dei figli. Tale assegno sarà rivalutato annualmente come per legge in base agli indici ISTAT. Tale somma andrà versata alla madre dei minori entro e non oltre il giorno 5 di ogni mese.
Va, altresì, posto a carico del resistente l'obbligo di contribuire, nella misura del
50%, alle spese mediche, non coperte dal Servizio Sanitario Nazionale, scolastiche e straordinarie per la figlia, purché debitamente documentate.
§ 5. Le spese di giudizio possono essere integralmente compensate tra le parti, tenuto conto della materia trattata, con necessità di ricorso al giudice, e tenuto conto degli esiti del giudizio e della mancata accettazione da entrambe le parti della proposta conciliativa formulata dal giudice delegato, confermata in sentenza.
P. Q. M.
Il Tribunale di Locri, definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, ogni contraria istanza, eccezione o deduzione disattesa, così provvede:
a. pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto a
Siderno (RC) in data 11.10.2003, tra , nata a [...] Parte_1
Pag. 7 di 8 (USA), il 13.03.1980, e , nato a [...] Controparte_1
il 06.10.1976;
b. dispone l'affidamento congiunto con collocamento prevalente presso la madre dei figli minori e;
Persona_3 Persona_2
c. assegna la casa coniugale alla ricorrente;
d. disciplina il diritto di visita del padre come in parte motiva;
e. dispone che versi mensilmente a , a Controparte_1 Parte_1
titolo di contributo al mantenimento dei figli e , Per_1 Persona_2
entro e non oltre il giorno cinque di ogni mese, l'assegno mensile di € 500,00
(cinquecento/00), € 250,00 per ogni figlio (duecentocinquanta/00). Tale somma sarà annualmente ed automaticamente rivalutata, secondo gli indici
ISTAT delle variazioni dei prezzi al consumo per le famiglie d'impiegati ed operai;
f. pone a carico di l'obbligo di contribuire, nella misura Controparte_1
del 50%, alle spese mediche, non coperte dal Servizio Sanitario Nazionale, ed a quelle straordinarie, purché documentate, sostenute nell'interesse dei figli;
g. dichiara interamente compensate tra le parti le spese del giudizio;
h. manda all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Siderno (RC) per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396
(Ordinamento dello Stato Civile) (atto n. 64 Parte II Serie A del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2003).
Così deciso nella camera di consiglio del giorno 11.07.2025 tenutasi tramite l'applicativo Microsoft Teams.
Il Giudice Estensore Il Presidente
Dott.ssa Valentina Andrizzi Dott. Andrea Amadei
Pag. 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LOCRI
Sezione Civile
Il Tribunale di Locri, in composizione collegiale, composto dai seguenti magistrati:
- dott. Andrea Amadei Presidente
- dott.ssa Mariagrazia Galati Giudice
- dott.ssa Valentina Andrizzi Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1073 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2024, riservata in decisione con provvedimento del 26.06.2025, per lo scioglimento del matrimonio, vertente
TRA
, nata a [...], il [...], elettivamente Parte_1
domiciliata in Siderno (RC), alla via P. Romeo n. 64, presso lo studio legale degli
Avv.ti Antonio e Paolo Speziale, che la rappresentano e difendono, in virtù di procura in atti;
RICORRENTE
E
, nato a [...] il [...], elettivamente Controparte_1
domiciliata in Siderno (RC), alla via Cesare Battisti n. 128, presso lo studio legale dell'Avv. Antonio Sotira, che lo rappresenta e difende, in virtù di procura in atti;
RESISTENTE
Pag. 1 di 8 NONCHÉ
Il P.M. presso il Tribunale di Locri
INTERVENTORE EX LEGE
Conclusioni: come da verbali ed atti di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
§ 1. Con ricorso depositato il giorno 15.11.2024, ha introdotto Parte_1
ricorso per la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto a Siderno (RC) in data 11.10.2003 con , sulla premessa dell'intervenuta Controparte_1
separazione consensuale dei coniugi, chiedendo, oltre alla pronuncia sullo status, la conferma delle condizioni omologate in fase di separazione e la rideterminazione dell'assegno di mantenimento a favore dei figli minori e in Per_1 Persona_2
complessivi euro 600,00, oltre le spese straordinarie nella misura del 50%.
Con comparsa di costituzione e risposta si è costituito in giudizio
[...]
, il quale non si è opposto alla domanda di pronuncia della cessazione CP_1
degli effetti civili del matrimonio e ha chiesto di confermare interamente le condizioni di separazione anche con riferimento al contributo mensile per il mantenimento dei minori, stabilito in euro 400,00 mensili.
All'udienza del giorno 03.02.2025, le parti, sentite dal Giudice delegato, hanno confermato la volontà di non riconciliarsi, concludendo per l'accoglimento delle proprie domande di cessazione degli effetti civili del matrimonio e riportandosi entrambi alle rispettive conclusioni. Il Giudice delegato, con provvedimento del
20.02.2025, a scioglimento della riserva assunta, ha confermato le condizioni di separazione di cui al decreto di omologa n. 3786/2021 del 18.06.2021 relativamente al regime di affidamento dei minori e , al collocamento Per_1 Persona_2
prevalente degli stessi presso la madre, al regime di visita e all'obbligo di mantenimento previsto nell'interesse dei minori a carico del padre;
ha rideterminato la misura dell'assegno di mantenimento previsto tra le condizioni di separazione consensuale a carico di nell'interesse dei figli minori Controparte_1 Per_1
Pag. 2 di 8 e in complessivi € 500,00 mensili (cinquecento/00), automaticamente Persona_2
ed annualmente rivalutabili in base agli indici Istat, da versarsi in favore di Parte_1
entro il giorno 5 di ogni mese, oltre alla contribuzione a carico di ciascun
[...]
genitore nella misura del 50%, alle spese mediche, non coperte dal Servizio Sanitario
Nazionale, scolastiche e straordinarie per i figli, purché debitamente documentate. Il
Giudice delegato, con la medesima ordinanza, ha altresì sottoposto alle parti, ai sensi dell'art 185 bis c.p.c., la proposta conciliativa formulata nei termini di cui ai provvedimenti provvisori, assegnando alle parti il termine fissato per la precisazione delle conclusioni per manifestare la volontà di aderire o meno alla suddetta proposta,
e ha rinviato la causa per la rimessione in decisione. Con provvedimento del
26.06.2025 la causa è stata rimessa in decisione.
Il P.M. nulla ha opposto all'accoglimento del ricorso.
§ 2. Sulla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
La domanda è fondata e va, pertanto, accolta.
È invero provato il titolo addotto a sostegno di essa, cioè la separazione personale dei coniugi pronunciata con decreto di omologa n. 3786/2021 del 18.06.2021 (le parti sono comparsa dinnanzi al Magistrato delegato dal Presidente del Tribunale all'udienza del 15.06.2021) e che da allora perdura lo stato di separazione, senza che i coniugi si siano mai riconciliati.
Del pari è provata la cessazione effettiva di ogni rapporto tra i coniugi quanto meno nel termine di legge anteriore alla proposizione della domanda, non essendo stata l'interruzione della separazione eccepita dalla parte convenuta, ai sensi dell'art. 5 L. n. 74/1987.
Ricorre perciò nella fattispecie l'ipotesi prevista dall'art. 3 n. 2 lett. b) della L.
1.12.1970 n. 898, così come modificata dall'art. 5 della citata legge n. 74/1987 e d'altra parte, attese le risultanze degli atti di causa, si deve ritenere che la comunione tra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa perciò più ricostituirsi.
§ 3. Sull'affidamento dei figli, sulla loro collocazione abitativa e sul diritto di visita del genitore.
Pag. 3 di 8 Per quanto riguarda l'affidamento dei figli minorenni e , Per_1 Persona_2
nati a Locri (RC) il 23.11.2011, e il diritto di visita del genitore non collocatario, va osservato quanto segue.
È noto che con la l. 54/2006 il legislatore ha ribadito e ampliato il principio della bigenitorialità, intesa quale diritto del figlio ad un rapporto completo e stabile con entrambi i genitori, e ciò anche laddove la famiglia attraversi la fase patologica della separazione o del divorzio dei coniugi o si tratti di figlio nato fuori dal matrimonio in una coppia di genitori non più conviventi more uxorio. Tale principio è stato introdotto già da tempo nel nostro ordinamento con la l. n. 176/1991 di ratifica ed esecuzione della Convenzione internazionale di New York del 20.11.1989 sui diritti dei minori. Successivamente nella Risoluzione dell'Unione europea per una Carta europea dei diritti del CI (1992) si stabilisce, fra l'altro, che il CI, in caso di separazione o divorzio dei genitori, ha il "diritto di mantenere contatti diretti e permanenti con i due genitori".
È, quindi, oggi pacifica la preferenza accordata dal legislatore per l'affidamento condiviso, regime dal quale il giudice potrà discostarsi, al limite giungendo ad una decisione favorevole all'affidamento esclusivo ad uno dei genitori, soltanto qualora ritenga che l'affidamento all'altro sia contrario all'interesse del minore.
Ne consegue che al giudice è imposto di valutare, a contrario, sulla premessa della preferenza accordata dal legislatore all'affidamento condiviso, se nel caso oggetto del suo esame sussistano circostanze tali da far ritenere contrario all'interesse del minore il regime di affidamento condiviso. E, infatti, “il giudice può disporre l'affidamento dei figli ad uno solo dei genitori qualora ritenga con provvedimento motivato che l'affidamento all'altro sia contrario all'interesse del minore” (art. 337 quater, co. 1,
c.c.).
Nell'ambito dell'alternativa così delineata tra affidamento condiviso e affidamento esclusivo, al giudice è data inoltre la possibilità di graduare l'esercizio della responsabilità genitoriale, partendo dall'opzione dell'affidamento condiviso e quindi dalla più piena forma di esercizio bi-genitoriale della responsabilità rispetto ai figli.
Pag. 4 di 8 Nel caso di specie, ritiene il Tribunale che il regime dell'affidamento condiviso non sia contrario all'interesse dei minori, in mancanza di elementi di segno contrario.
Invero, deve rilevarsi che non sono stati acquisiti al giudizio elementi tali da far ritenere che la condivisione della genitorialità da parte dei coniugi in causa possa essere pregiudizievole per i minori, considerato inoltre che l'affidamento condiviso è stato posto dalle parti alla bese dell'accordo di separazione e chiesto dalle stesse nelle conclusioni dei rispettivi atti introduttivi del presente giudizio. È risultata dunque conclamata l'esistenza di un sereno rapporto tra i genitori ed i figli, tale da convincere il Tribunale che sia opportuno preservare l'equilibrio di vita trovato da tempo dai minori, che pertanto non sono stati direttamente coinvolti nel giudizio mediante l'audizione personale, ritenuta in parte in contrasto con il loro interesse, in parte manifestamente superflua.
Va pertanto confermato il regime di affidamento condiviso ad entrambi i genitori, con collocazione abitativa presso la madre, dove i minori godono di uno stabile equilibrio di vita, con conseguente conferma dell'assegnazione della casa coniugale alla ricorrente.
Quanto al diritto di visita del padre, il Tribunale ritiene opportuno confermare la regolamentazione già recepita in sede di separazione, nel rispetto del principio di bi-genitorialità, per cui il padre, salvo migliori accordi tra le parti, potrà vedere e tenere con sé i figli il martedì e il giovedì, dalle ore 17:30 alle ore 19:30, e nei fine settimana alternati dalle ore 15:00 di sabato alle ore 19:00 di domenica, nonché nei periodi festivi dal 23 al 28 dicembre ovvero dal 29 dicembre al 2 gennaio, ad anni alternati e, con pari criterio dal venerdì Santo al Lunedì dell'Angelo; eguale criterio alternativo varrà per le ricorrenze dell'onomastico e del compleanno dei minori e, qualora i genitori non riuscissero a raggiungere un accordo, per siffatta ultima ricorrenza, dalle ore 09.00 alle ore 15.00 per un genitore e dalle ore 15.00 alle ore 21.00 per l'altro; infine, durante il periodo estivo il padre potrà vedere e tenere con sé i figli per 20 giorni, anche frazionabili, nei mesi di Luglio o di Agosto, previo accordo delle parti, da effettuarsi entro e non oltre il 15 giugno di ogni anno.
Pag. 5 di 8 § 4. In merito al mantenimento dei figli e al dovere di contribuzione alle spese straordinarie, va, senz'altro, riconosciuto l'obbligo di entrambi i genitori di provvedere al mantenimento dei figli minorenni e . Per_1 Persona_2
Pertanto, la madre, convivendo con i ragazzi, provvederà direttamente al loro sostentamento, mentre va posto a carico del padre l'obbligo di corrispondere un assegno periodico per il mantenimento dei figli.
Ciò premesso, quanto alla misura dell'assegno soccorrono i criteri di cui ai numeri da 1 a 5 dell'art. 337 ter, comma IV, c.c..
Passando alla disamina dei singoli criteri indicati dal legislatore per la determinazione del quantum del contributo paterno al mantenimento della figlia, va evidenziato quanto segue.
In primo luogo, l'età dei minori (13 anni) e i relativi impegni di studio, di vita e di relazione degli stessi, hanno determinato un inevitabile, quanto notorio, incremento delle loro esigenze e, dunque, delle spese per il loro mantenimento.
In secondo luogo, tenuto conto della durata della convivenza coniugale (circa 17 anni in base alle risultanze agli atti), deve dirsi che dal giudizio non sono emersi dati che consentano di ricavare elementi dai quali desumere, con precisione, il tenore di vita goduto dai figli in costanza di tale convivenza.
In terzo luogo, i tempi di permanenza dei figli presso il genitore non convivente, considerato il regime di visite previsto, appaiono certamente inferiori rispetto a quelli del genitore convivente, così come la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti dal padre.
Infine, quanto alla condizione reddituale del ricorrente, lo stesso ha dichiarato, in sede di prima udienza di comparizione, di svolgere l'attività lavorativa, con mansione di piastrellista e riferendo di non lavorare tutti i giorni e di percepire una retribuzione varia. Tale entrata retributiva ha trovato riscontro nelle dichiarazioni dei redditi versate in atti, relative agli anni 2021 (anno in cui è intervenuto l'accordo di separazione, redditi dichiarati euro 2.580,00), 2022 (redditi dichiarati euro 3.440,00)
Pag. 6 di 8 e 2023 (redditi dichiarati euro 18.959,00). Va precisato, in merito ai redditi percepiti da resistente, che parte ricorrente si è limitata ad affermare negli scritti conclusionali
(oltre le preclusioni assertive) che il reddito percepito dal resistente sia superiore a quanto dichiarato, come comprovato dal tenore di vita che lo stesso condurrebbe, senza tuttavia offrire alcun elemento a sostegno del proprio assunto.
Ciò posto, considerando che vi è stato un miglioramento delle condizioni economiche del resistente e che il tempo decorso dalla pronuncia della separazione
(più di 3 anni), valutato unitamente al notorio accrescimento delle esigenze dei figli legato alla crescita (cfr. Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 13664 del 29/04/2022), giustifica un adeguamento in aumento della relativa misura, ritiene congruo il Tribunale confermare l'importo indicato nell'ordinanza del 20.02.2025 di euro 500,00
(cinquecento/00) mensili quale contributo di mantenimento da porre a carico del resistente nell'interesse dei figli. Tale assegno sarà rivalutato annualmente come per legge in base agli indici ISTAT. Tale somma andrà versata alla madre dei minori entro e non oltre il giorno 5 di ogni mese.
Va, altresì, posto a carico del resistente l'obbligo di contribuire, nella misura del
50%, alle spese mediche, non coperte dal Servizio Sanitario Nazionale, scolastiche e straordinarie per la figlia, purché debitamente documentate.
§ 5. Le spese di giudizio possono essere integralmente compensate tra le parti, tenuto conto della materia trattata, con necessità di ricorso al giudice, e tenuto conto degli esiti del giudizio e della mancata accettazione da entrambe le parti della proposta conciliativa formulata dal giudice delegato, confermata in sentenza.
P. Q. M.
Il Tribunale di Locri, definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, ogni contraria istanza, eccezione o deduzione disattesa, così provvede:
a. pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto a
Siderno (RC) in data 11.10.2003, tra , nata a [...] Parte_1
Pag. 7 di 8 (USA), il 13.03.1980, e , nato a [...] Controparte_1
il 06.10.1976;
b. dispone l'affidamento congiunto con collocamento prevalente presso la madre dei figli minori e;
Persona_3 Persona_2
c. assegna la casa coniugale alla ricorrente;
d. disciplina il diritto di visita del padre come in parte motiva;
e. dispone che versi mensilmente a , a Controparte_1 Parte_1
titolo di contributo al mantenimento dei figli e , Per_1 Persona_2
entro e non oltre il giorno cinque di ogni mese, l'assegno mensile di € 500,00
(cinquecento/00), € 250,00 per ogni figlio (duecentocinquanta/00). Tale somma sarà annualmente ed automaticamente rivalutata, secondo gli indici
ISTAT delle variazioni dei prezzi al consumo per le famiglie d'impiegati ed operai;
f. pone a carico di l'obbligo di contribuire, nella misura Controparte_1
del 50%, alle spese mediche, non coperte dal Servizio Sanitario Nazionale, ed a quelle straordinarie, purché documentate, sostenute nell'interesse dei figli;
g. dichiara interamente compensate tra le parti le spese del giudizio;
h. manda all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Siderno (RC) per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396
(Ordinamento dello Stato Civile) (atto n. 64 Parte II Serie A del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2003).
Così deciso nella camera di consiglio del giorno 11.07.2025 tenutasi tramite l'applicativo Microsoft Teams.
Il Giudice Estensore Il Presidente
Dott.ssa Valentina Andrizzi Dott. Andrea Amadei
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