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Sentenza 4 marzo 2025
Sentenza 4 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 04/03/2025, n. 1389 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 1389 |
| Data del deposito : | 4 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
II SEZIONE CIVILE
SPECIALIZZATA IN MATERIA D'IMPRESA
in persona dei SInori magistrati:
dott.ssa Gianna Maria Zannella Presidente Relatore
dott.ssa Maria Delle Donne Consigliere
dott.ssa Lilia Papoff Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile d'appello in sede di rinvio, iscritta al n.
3632/2023 del Ruolo Generale, riservata in decisione all'udienza collegiale del 4.3.2025, sostituita dallo scambio anticipato di memorie conclusionali tra le parti, ex art. 127 ter c.p.c., in virtù del decreto di questa Corte
del 31.1.2025, al fine di rendere la sentenza con motivazione contestuale, vertente tra:
(c.f. ), Parte_1 C.F._1
(c.f. ), Parte_2 C.F._2
1 (c.f. ), Parte_3 C.F._3
elett.te dom.ti in Roma, Viale Giulio Cesare n. 71 presso lo studio dell'Avv. Maurizio Bellucci, rappresentati e difesi dallo stesso, per procura rilasciata su foglio separato ed allegato alla citazione in riassunzione
APPELLANTI
riassumenti in sede di rinvio
e
TE
[...]
APPELLATO
APPELLANTE INCIDENTALE
CONTUMACE
OGGETTO: appello, in sede di rinvio, avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 22637/2012 pubblicata il
22.11.2012.
CONCLUSIONI:
, , Parte_1 Parte_2 [...]
hanno concluso: “Voglia l'Ecc.ma Corte Parte_3
di Appello adita, in ottemperanza al principio di legge espresso dalla Suprema Corte di Cassazione con
Ordinanza n. 9507/2023 respinta e disattesa ogni
2 contraria istanza, eccezione e deduzione, per tutti i motivi di cui in premessa, accogliere le seguenti conclusioni: condannare il Controparte_2
al pagamento in favore degli attori odierni
[...]
appellanti, a titolo di integrazione di indennizzo per i beni
perduti in Somalia: a) della somma di euro 1.205.841,66 per beni materiali e avviamento commerciale (anziché di
euro 137.773,41,00) sulla scorta delle risultanze della
CTU a firma del Prof. , da ripartire Persona_1
secondo le relative quote di spettanza (somma a cui dovrà
essere detratto quanto già percepito in ragione della statuizione del primo grado di giudizio); b) o comunque
di una somma non inferiore ad essa;
c) ed in ogni caso
superiore a quella statuita nella sentenza di primo grado
Tribunale di Roma n. 22637/2012; Voglia altresì
condannare il al pagamento di interessi legali sulle somme liquidate a decorrere dalla data del 18/7/1996 dalla data di liquidazione dell'indennizzo in sede amministrativa;
Con Vittoria di spese dei diversi gradi di
Giudizio”; nonché come da note depositate il 4.2.2025 ed il 3.3.2025.
Svolgimento del Processo
Nel valido contraddittorio delle parti, , Parte_1
, e Parte_2 _3 [...]
convennero innanzi al Tribunale di Roma il Parte_3
3 ( d'ora in poi, anche: TE
e chiesero che fosse accertato il loro diritto, quali eredi CP_2
di , deceduto il 19.8.1969, a conseguire il Parte_3
giusto indennizzo per i beni perduti all'estero; e ciò in base alle leggi n. 17/1980, 135/1985, 98/1994.
Gli attori esposero che: in occasione dei provvedimenti di nazionalizzazione di tutti i terreni agricoli in Somalia ed il trasferimento delle aziende dai proprietari originari ad enti o istituzioni designate dal Governo somalo, l'azienda del loro dante causa, destinata alla produzione di banane e frutti sub-tropicali, subì un esproprio in data
21.10.1975; con l'entrata in vigore delle leggi italiane sugli indennizzi per i beni perduti all'estero, formulò nel 1980 Parte_3
la relativa richiesta di indennizzo;
con delibera della Commissione Interministeriale del 17.5.1995 fu riconosciuto un indennizzo complessivo di lire 442.450.630 in favore degli attori, in ragione delle rispettive quote ereditarie;
con successiva delibera dell'8.5.1996, la Commissione, rettificando la precedente deliberazione, escluse dall'indennizzo
; Parte_1
a seguito di richiesta di revisione, il , con D.M. del CP_1
18.3.1998, riconobbe il diritto all'indennizzo anche a favore di e, allo stesso tempo, riconobbe Parte_1
unicamente a l'indennizzo a titolo di Parte_2
4 avviamento commerciale (lire 11.061.315). Tali indennizzi, ad avviso degli attori, seppur certificanti il pieno diritto delle parti interessate, erano del tutto inadeguati rispetto all'effettivo valore dei beni perduti e per tale ragione gli attori chiesero la condanna del predetto al pagamento di quanto ancora dovuto, CP_1
ovvero: euro 1.165.794,00 in favore di;
Parte_1
euro 868.565,00 in favore di;
euro Parte_2
874.433,00 in favore di;
_3
euro 583.072,00 in favore di . Parte_3
Costituitasi in giudizio, l'Amministrazione convenuta contestò in fatto ed in diritto la domanda proposta nei suoi confronti.
Il Tribunale dispose C.T.U. volta ad individuare l'effettivo valore dei beni perduti alla luce delle previsioni delle leggi di settore.
Il c.t.u., prof. , in risposta ai quesiti del Persona_1
giudice, indicò in euro 1.205.841,66 la stima complessiva dell'indennizzo ancora da corrispondere agli attori, ciascuno per quanto di sua competenza.
Con sentenza n. 22637/2012, il Tribunale: condannò il l pagamento delle seguenti somme in favore CP_2
delle parti attrici: euro 29.658,83 a favore di Parte_2
; euro 35.371,52 a favore di;
[...] _3
euro 47.157,32 a favore di e 23.585,74 in Parte_1
favore di;
Parte_3
condannò l'amministrazione alla rifusione delle spese di giudizio sostenute dalle parti attrici, liquidate in euro 16.000,00.
5 Il primo Giudice osservò che l'Ufficio Stime R.F.E., avuto riguardo ai prezzi ed ai costi rilevati durante la missione tecnica in Somalia del 1984, aveva eseguito la stima dell'azienda agricola, evidenziandone i criteri;
ciò con relazione del
18.2.1994.
L'Ufficio era pervenuto alla stima per £ 523.437.794.
Il aveva liquidato l'indennizzo ritenuto dovuto in base CP_1
al parere della Commissione Interministeriale del 17.5.1995 in £
442.452.630, escludendo gli importi “ relativi alle consistenze eccedenti la normalità, alle opere e ai lavori di bonifica non ordinari, ai macchinari e alle attrezzature non ordinarie ( per mancanza di documentazione probante) e con riduzione in via equitativa del 30% del valore delle piantagioni ( in quanto non sufficientemente comprovata la produttività al momento della perdita)”.
Ad avviso del Tribunale la stima ministeriale, fondata sulla relazione tecnica del 1984, era maggiormente attendibile, mentre non poteva condividersi la c.t.u., che non solo non aveva stimato l'azienda a seguito della sua “ visione globale”, bensì “ a misura”, ma aveva adottato tale criterio pur in difetto di dati sufficientemente certi ed oggettivi.
La metodologia adottata dalla “ commissione u.t.e.” era invece condivisibile – secondo il primo Giudice -proprio per “mancanza di allegazioni documentali probatorie attestanti l'effettiva consistenza e il valore dell'azienda agricola…”.
6 Ciò esposto, il Tribunale ha riconosciuto l'importo, superiore di euro 93.226,04, ulteriore rispetto a quello liquidato dall'Amministrazione, oltre all'avviamento.
Avverso tale sentenza proposero appello, rispettivamente,
[...]
, , Parte_1 Parte_2 Parte_3
, e , chiedendo il riconoscimento
[...] _3
dell'indennizzo così come indicato nella c.t.u. svolta in primo grado.
Nel costituirsi in giudizio il chiese in via principale il CP_1
rigetto del proposto appello ed in via incidentale il diniego dell'indennizzo in relazione alle consistenze eccedenti la normalità ed alle opere e lavori di bonifica non ordinari, nonché
la riduzione del 30% del valore delle piantagioni.
Ciò in relazione alla circostanza per cui il Tribunale aveva accolto la domanda per l'importo di € 137.773,41 e, disattendendo la relazione tecnica del c.t.u., aveva escluso l'indennizzo dei macchinari e delle attrezzature, in quanto di proprietà degli affittuari dell'azienda agricola, ed aveva qualificato quest'ultima come azienda ordinaria, ritenendo non provate le consistenze eccedenti la normalità e seguendo il criterio adottato dall'Amministrazione basato sul costo di ricostruzione di un'azienda ordinaria, attesa «la mancanza di allegazioni documentali probatorie attestanti l'effettiva consistenza ed il valore dell'azienda agricola nazionalizzata».
Con sentenza n. 3677/2020 del 22.7.2020, la Corte D'Appello così decise: “in accoglimento dell'appello proposto condanna il 7 in persona del TE
, al pagamento in favore degli appellanti, a titolo di CP_4
integrazione di indennizzo per i beni perduti in Somalia, della
complessiva somma di euro 1.205.841,65, da ripartire ciascuno per quanto di spettanza e precisamente: euro 297.175,90 in
favore di;
euro 302.888,59 sempre in Parte_2
favore di , nella qualità di erede della Parte_2
SI.ra ; euro 201.966,11 in favore di _3
e la somma di euro 403.811,05 in favore Parte_3
di . Parte_1
Il tutto oltre interessi legali da liquidarsi sulle somme sopra indicate a decorrere dalla data della domanda, e quindi a far
data dal 18.7.1996; rigetta l'appello incidentale proposto dal
[...]
; TE
condanna il al TE
rimborso in favore degli appellanti, in solido, delle spese
processuali dei due gradi di giudizio che si liquidano in
complessivi euro 34.000,00, oltre spese generali ed oneri come per legge”.
La Corte di Appello dichiarò il diritto degli appellanti all'indennizzo in misura superiore, pari a € 1.205.841,66; osservò che già la Commissione interministeriale aveva riconosciuto la prova fornita da della Parte_2
esistenza, proprietà e morfologia dell'azienda, ritenendo che era stata sufficientemente provata anche l'effettiva consistenza
8 dell'azienda agricola, alla luce dell'autocertificazione degli interessati sulle condizioni economiche-patrimoniali dell'azienda, ed aveva incluso nella stima anche i «beni eccedenti la normalità», come le opere di bonifica, le macchine e attrezzature agricole non ordinarie, le case padronali, i pozzi ecc.; determinò l'avviamento nella misura equitativamente calcolata dal c.t.u;
riformò la sentenza impugnata anche nella parte relativa agli interessi con decorrenza non dall'atto introduttivo del giudizio in data 28 febbraio 2008, come statuito dal Tribunale, ma dal decreto di liquidazione dell'indennizzo del 18 luglio 1996, sul rilievo che si trattasse di interessi corrispettivi.
Proposto dal ricorso per TE
cassazione, fondato su due motivi, contrastati dai sig.ri
, e , il primo anche quale Parte_2 Pt_3 Parte_1
erede di , con ordinanza n. 10009/2023 _3
del 14.4.2023 la S.C., ha accolto il primo motivo, con assorbimento del secondo.
Ha pertanto cassato la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto ed ha rinviato alla Corte di Appello in diversa composizione per determinare anche le spese del giudizio di legittimità.
In particolare, ha osservato la Corte di Cassazione che: “con il primo motivo il imputa alla sentenza gravata violazione di
legge nella parte in cui aveva ritenuto sufficientemente provata
9 la consistenza dell'azienda sulla base di una autocertificazione delle condizioni economico patrimoniali dell'azienda resa dagli interessati, sebbene l'art. 1 della legge n. 98/1994 preveda la suddetta agevolazione probatoria solo per dimostrare
l'appartenenza dei beni e non anche la consistenza e il valore dei cespiti aziendali e, comunque, ai soli fini della liquidazione amministrativa, senza efficacia probante in ambito giudiziario.
Il motivo è fondato.
La Corte si è discostata dal principio secondo cui, in tema di indennizzo dovuto per i beni perduti da cittadini e imprese
italiane in territori già soggetti alla sovranità italiana, la
«dichiarazione giurata» di cui all'art. 1, comma 3, della legge
n. 98 del 1994, a corredo della relativa domanda da parte di
coloro che non possono produrre gli atti dimostrativi della proprietà, non ha valore di prova legale nell'ambito del giudizio civile (cfr. Cass. n. 10791 del 2014), nel senso che, essendo assimilabile a una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà,
non può attribuirsi ad essa alcun valore probatorio, in mancanza
di una specifica previsione normativa che non è ravvisabile nell'art. 1, comma 3, della legge del 1994.
A questo principio si deve dare continuità, essendo corrispondente al testo normativo che consente ai cittadini e
imprese italiane, già titolari di immobili e possessori di valori
mobiliari andati smarriti in territori già soggetti alla sovranità italiana e all'estero «che non possono produrre gli atti dimostrativi della proprietà, per mancata corrispondenza da
10 parte delle autorità dello Stato nel cui territorio le proprietà stesse erano situate, [di] corredare la domanda con una
dichiarazione giurata che attesti la notoria appartenenza dei beni al richiedente l'indennizzo, per quale titolo essi siano pervenuti, i motivi che hanno impedito all'avente diritto il possesso della citata documentazione ed ogni altro elemento utile a dimostrare detta appartenenza». La medesima
disposizione (art. 3, comma 1) precisa che «la dichiarazione
giurata degli interessati di cui al presente comma, resa in presenza di elementi precisi e concordanti, deve essere
asseverata da conformi attestazioni di congruità da parte dei competenti uffici dell'Amministrazione dello Stato».
L'errore in cui è incorsa la Corte territoriale è di avere ritenuto che la richiamata normativa «consente agli interessati di autocertificare le condizioni economico-patrimoniali dell'azienda, sopperendo alle carenze probatorie con dichiarazioni di parte» (sentenza a pag. 5), trascurando di
considerare che quella prevista è una facilitazione probatoria nell'ambito del procedimento di liquidazione amministrativa, nonché «sottoposta al vaglio dei competenti uffici dell'Amministrazione dello Stato» (Cass. n. 19687 del 2009) e, comunque, strumentale alla dimostrazione dell'appartenenza dei beni e non della loro valutazione e consistenza che richiede
da parte di chi agisce in giudizio una adeguata prova, seppur di carattere presuntivo.
11 È assorbito il secondo motivo, relativo alla decorrenza degli interessi legali dalla data della liquidazione dell'indennizzo”.
Con la citazione in riassunzione notificata il 7.7.2023, , Pt_1
ed hanno convenuto dinanzi a Parte_2 Parte_3
questa Corte il TE
chiedendo: in riforma della sentenza di primo grado, l'accoglimento della domanda nei limiti delle risultanze della c.t.u. ed il pagamento degli interessi legali sulle somme liquidate a decorrere dalla data del 18.7.1996.
Il è rimasto contumace. CP_1 TE
È stata fissata l'odierna udienza del 4.3.2025, sostituita dallo scambio anticipato di memorie conclusionali ex art. 127 ter c.p.c., come da decreto di questa Corte del 31.1.2025, al fine di provvedere con sentenza con motivazione contestuale.
È stata pertanto emessa la presente sentenza.
Motivi della Decisione
1.L'appello dei sig.ri è infondato e va respinto. Parte_1
Esso si incentra sulla correttezza del criterio adottato dal c.t.u relativamente alla stima dell'azienda perduta in Somalia, disatteso invece dal Tribunale.
Il Tribunale, tuttavia, ha con chiare osservazioni spiegato per qual motivo la c.t.u. disposta in primo grado non potesse condividersi.
Conviene riportare espressamente quanto ritenuto dal primo Giudice,
premessa la sua osservazione per cui, in materia di estimo, la valutazione di un'azienda va
12 13 14 La stima eseguita dal c.t.u. – osserva questa Corte - non è invece condivisibile perché essa ha proceduto come se vi fossero in atti gli elementi circa la consistenza e l'estensione dell'azienda, viceversa mancanti o sostanzialmente riconducibili alle dichiarazioni o agli atti notori provenienti dai soggetti espropriati.
In particolare, per ogni componente dell'azienda, isolatamente stimato dal c.t.u. ( miglioramento fondiario, macchinari, ecc.), il c.t.u. ha preso in esame la relazione estimativa dell'Ufficio Stime e Rapporti Finanziari Esteri del
Ministero; la relazione e prezziario della missione italiana in Somalia risalente al 1984; i formulari del censimento statistico delle ditte italiane all'estero, acquisiti dal c.t.u.; la relazione descrittiva e valutativa di parte attrice ( cfr. ad es. le pagine 39, 42, 45, 48).
Orbene, mentre i documenti di provenienza ministeriale, rifluiti nella stima della Commissione Interministeriale del 1995 sono stati esaminati dal
Tribunale ed hanno costituito la base per la liquidazione eseguita dal primo
Giudice; gli ulteriori documenti, decisivi per giungere al più elevato importo indennizzabile accertato dal c.t.u., sono le autodichiarazioni provenienti dagli stessi attori.
Orbene, si tratta proprio dei documenti del tutto privi di valore probatorio, che, in base all'ordinanza della S.C. n. 10009/2023 e del principio di diritto su integralmente trascritto, non possono porsi a base della stima dell'azienda.
La Corte di Cassazione, invero, nel disporre il presente giudizio di rinvio, cassando la sentenza d'appello, ha ravvisato proprio nel ritenuto valore probatorio delle autodichiarazioni di parte sul maggior valore dell'azienda, il punto nel quale i Giudici di Appello si erano discostati dal principio per
15 cui dette autodichiarazioni non avevano il valore di autocertificare le condizioni economico-patrimoniali dell'azienda andata perduta.
La sentenza del Tribunale ha liquidato l'indennizzo unicamente in base ad atti e documenti di provenienza ministeriale, ritenuta corretta la metodologia di stima ivi adottata, mancando effettive prove ulteriori sulla consistenza e valore dell'azienda agricola.
Essa, pertanto, non avendo in alcun modo utilizzato ai fini della liquidazione dell'indennizzo le autodichiarazioni degli attori, si rivela del tutto conforme ai principi esposti nell'ordinanza della S.C. che ha disposto il presente giudizio di rinvio e deve pertanto essere integralmente confermata.
2.Il non ha insistito nell'appello incidentale, che è stato respinto CP_1
dalla Corte d'Appello e che non ha formato oggetto della pronuncia della
S.C., cosicchè sul punto si è formato il giudicato.
3. In ordine alla decorrenza degli interessi, il motivo di ricorso per cassazione è stato ritenuto assorbito, come può leggersi nell'ordinanza n.10009/2023.
Gli appellanti hanno insistito anche nella citazione in riassunzione, per il riconoscimento degli interessi con decorrenza dal 18.7.1996, data della liquidazione dell'indennizzo in sede amministrativa.
Osserva questa Corte che la questione deve essere in ogni caso esaminata, in quanto la pronuncia d'appello è stata cassata, all'evidenza anche sul punto inerente al riconoscimento degli interessi.
Ritiene la Corte che la sentenza di primo grado debba essere integralmente confermata anche in ordine alla statuizione della decorrenza degli interessi dalla messa in mora, individuata nella domanda giudiziale, in difetto di richieste anteriori, in quanto del tutto conforme all'orientamento pacifico 16 dei Giudici di legittimità: cfr. Cass. del 2015 n. 19167 e successive conformi.
4.Gli appellanti devono condannarsi al pagamento in favore del CP_1
delle spese processuali del primo appello e di quelle del giudizio di legittimità.
Esse si liquidano come in dispositivo.
La circostanza per cui il non si è costituito nel presente giudizio CP_1
di rinvio comporta il non luogo a provvedere sulle spese processuali del presente grado.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Roma, definitivamente pronunciando sull'appello in sede di rinvio, avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 22637/2012,
proposto tra le parti in epigrafe indicate: respinge l'appello; conferma integralmente la sentenza di primo grado;
condanna in solido i sig. , ed al Pt_1 Parte_2 Parte_3
pagamento delle spese processuali in favore del TE
, liquidate:
[...]
per il primo appello in euro 18.000 per onorari, oltre spese generali;
per il giudizio di cassazione in euro 10.000 per onorari, oltre spese generali;
dichiara non luogo a provvedere sulle spese processuali del presente grado di giudizio.
Roma, 4.3.2025.
Il Presidente Estensore
Gianna Maria Zannella
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