TRIB
Sentenza 16 luglio 2025
Sentenza 16 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 16/07/2025, n. 1131 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 1131 |
| Data del deposito : | 16 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Raffaele Sdino - Presidente-
Dott.ssa Immacolata Cozzolino - Giudice -
Dott.ssa Gabriella Ferrara - Giudice rel. - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3965 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'Anno
2025, avente per oggetto: Divorzio congiunto - Cessazione effetti civili
DI
(nato a [...] il [...] - C.F. ) Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. D'AGATA ASSUNTA presso il quale elettivamente domicilia in Napoli, via Torre di Franco n. 101;
E
(nata a [...] il [...] - C.F. ) rappresentata CP_1 C.F._2
e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. MARCIANO STEFANIA presso la quale elettivamente domicilia in Napoli, alla via Pier Paolo Pasolini n. 53-b;
RICORRENTI con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli il quale ha concluso per l'accoglimento della domanda.
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 28/02/2025 e premesso che Parte_1 CP_1 avevano contratto matrimonio il 24.1.2009, che dalla loro unione erano nati i figli Per_1
(11.1.2006) e (12.6.2008), che tra le parti era intervenuta separazione consensuale, omologata Per_2 dall'intestato Tribunale con decreto del 26/05/2015, a seguito della comparizione in data innanzi al
Presidente il 19.2.2015, che lo stato di separazione da allora era proseguito ininterrottamente, perdurando tuttora, chiedevano pronunziarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
1 Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme di cui all'art. 473 bis 51 cpc e all'udienza del
17.6.2025, svolta con modalità cartolare, raccolte le conclusioni del PM, il Tribunale riservava la decisione.
La domanda è fondata e merita accoglimento in quanto si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n.2 lett.
b) della L.
1.12.1970 n.898, così come modificata dalla L. 6 marzo 1987 n.74, e dalla L 55/2015 essendo decorsi oltre sei mesi dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del
Tribunale nel procedimento di separazione, ove erano stati concordati anche i relativi patti, ed essendo perdurata da tale data la separazione, che deve presumersi ininterrotta per mancanza di eccezione
Le parti hanno definito i loro rapporti alle seguenti condizioni:
“a) La figlia minore verrà affidata ad entrambi i genitori con domicilio prevalente Per_2 presso la madre;
le decisioni di maggiore interesse per la figlia relative all'istruzione, alla religione ed alla salute saranno assunte di comune accordo tenendo conto della capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della minore;
b) I periodi di permanenza della minore presso il padre dovranno essere continuativi al fine di conservare con lo stesso rapporti significativi, comprensivi anche di pernottamento, i giorni saranno concordati, come già stanno facendo dal padre con la minore ormai adolescente, compatibilmente con i suoi impegni scolastici;
c) Il padre potrà tenere con sé la figlia: A fine settimana alterni dal venerdì alle ore 13,00 fino al lunedì; una settimana durante le vacanze natalizie comprensive del 24 e 25 dicembre o 31 dicembre e 1 gennaio, ad anni alterni, nonché tre giorni durante le vacanze pasquali in alternanza con la madre: per le vacanze estive 15 giorni nel mese
i luglio e 15 giorni nel mese di agosto da concordare entro il mese di maggio di ciascun anno;
I coniugi si obbligano a comunicarsi nell'interesse della minore ogni variazione della rispettiva residenza o domicilio
Il figlio , maggiorenne, vive stabilmente col padre e concorda in autonomia con la Per_1 madre i tempi da trascorrere con la stessa;
sig.ra casalinga, parteciperà al CP_1 mantenimento del figlio non convivente con un assegno mensile di € 200,00 da versare al sig. entro il giorno 10 di ogni mese, assegno che sarà Parte_1 aggiornato annualmente secondo gli indici IS.;
2 d) Il sig. si impegna a corrispondere alla sig.ra per il mantenimento della figlia Pt_1 CP_1 minore la somma di € 350,00 mensili che sarà versata entro giorno 10 di ogni mese, assegno che sarà aggiornato annualmente secondo gli indici IS;
f) le spese straordinarie mediche e scolastiche per i figli saranno a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno;
e) I coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti e pertanto ognuno dei coniugi provvederà autonomamente al proprio mantenimento.
g) Le parti prestano sin d'ora il consenso reciproco al rilascio e/o al rinnovo dei passaporti, consentendo altresì che ciascuno possa inserire i figli nel proprio passaporto
In ordine agli accordi raggiunti tra le parti, si precisa che il Tribunale dispone a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, se ne prende meramente atto.
Poiché i patti di cui sopra non sono contrari a norme imperative, il Tribunale ritiene di poter porre i suddetti patti a base della presente decisione.
Trattandosi di procedura su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede:
• Pronunzia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato dai ricorrenti a Napoli il
15/10/2005 (atto n. 57 parte II , Serie A , reg. Atti Matrimonio anno 2005);
• Omologa le condizioni necessarie di cui al ricorso;
• prende atto delle ulteriori pattuizioni;
• ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Napoli per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396
(Ordinamento dello Stato Civile) in conformità dell'art. 10 L.
1.12.1970 n.898, come modificata dalla
L.
6.3.1987 n.74;
• nulla per le spese.
Così deciso in Napoli in camera di consiglio il 20/06/2025.
Il giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Gabriella Ferrara Dott. Raffaele Sdino
3 4