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Sentenza 17 giugno 2025
Sentenza 17 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecco, sentenza 17/06/2025, n. 293 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecco |
| Numero : | 293 |
| Data del deposito : | 17 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LECCO
- SEZIONE PRIMA -
Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Signori
- dott. Marco TREMOLADA PRESIDENTE
- dott. Mirco LOMBARDI GIUDICE rel.
- dott. Dario COLASANTI GIUDICE
ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa con ricorso depositato in Cancelleria in data 22.7.2024 ed iscritta al n. 1256
del Ruolo Generale Affari Contenziosi per l'anno 2024 da:
- (CF: ), nata a [...] il [...] e residente in Parte_1 C.F._1
Costa Masnaga alla Via Beretta Andina n. 30, rappresentata e difesa dall'avv. Claudia Morselli del foro di Lecco ed elettivamente domiciliata presso lo studio della stessa in Lecco, Vicolo della Torre n.15,
giusta procura agli atti telematici
RICORRENTE
contro
- (CF: ), nato a [...] il [...] e residente in CP_1 C.F._2
Costa Masnaga alla Via Beretta Andina n. 30, rappresenta e difeso dall'avv. Matteo Ciocca del foro di
Milano ed elettivamente domiciliato presso lo studio dello stesso in Treviglio (BG), Via San Francesco
d'Assisi n.5/B, giusta procura agli atti telematici
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero.
Oggetto: Separazione giudiziale.
pagina 1 di 8 In data 8.5.2025 la causa viene trattenuta in decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente: “1. Pronunciare, anche con sentenza non definitiva, la separazione coniugale tra
la signora nata in Albania a [...] il [...] ed il signor , nato in [...]_1
Albania a Dajç ER, il 17.06.1979, autorizzando i coniugi, già con i provvedimenti provvisori, a vivere separati, con l'obbligo del reciproco rispetto.
2. I figli minori , e , resteranno affidati all'Ente Comune di Costa Masnaga per un Per_1 Per_2 Per_3
periodo massimo di due anni o meno nel momento in cui verranno a cessare le condizioni che hanno
dato luogo a tale affido e già per allora si chiede l'affido esclusivo alla madre.
3. La responsabilità genitoriale di entrambi i genitori, per il tempo di affido all'Ente, resterà limitata in ordine alle decisioni riguardanti la salute, il collocamento, l'istruzione dei figli che dovranno essere
assunte dall'Ente affidatario. L'Ente si impegna a mantenere costantemente coinvolti i genitori nelle
scelte da adottare;
4. I minori continueranno ad incontrare il padre con modalità inizialmente protette, salvo poi,
liberalizzare gli incontri quando il Servizio lo riterrà opportuno.
5. Disporre che il Servizio Tutela Minori delegato proceda con gli interventi già disposti in forza del
decreto del Tribunale per i Minorenni di Milano del 28.2.2024 adottando ogni eventuale ed ulteriore intervento nell'interesse dei minori e della resistente anche attraverso i servizi specialistici (NPI). Il
padre dovrà mantenere la presa in carico al CPS.
6. Il padre concorrerà al mantenimento di figli versando alla signora entro il giorno 5 di ogni Pt_1
mese, € 300 per ciascun figlio. Il signor concorrerà al mantenimento della signora CP_1 Pt_1
corrispondendole, entro il giorno 5 di ogni mese, € 200. La madre tratterrà l'indennità di frequenza percepita per i figli e che utilizzerà per le loro esigenze. L'assegno unico per i figli verrà Per_2 Per_1
ripartito al 50% tra i genitori. Il pagamento degli assegni id mantenimento avverrà direttamente dal datore di lavoro del resistente ai sensi dell'art. 473-bis 70. Il mantenimento verrà automaticamente
aggiornato ISTAT.
7. Le spese straordinarie verranno divise tra i genitori nella misura del 50% ciascuno nel rispetto del
Protocollo del Tribunale di Lecco;
pagina 2 di 8 In via istruttoria:
Si chiede l'acquisizione del fascicolo del TM RG 10002439/2022 Dott.ssa . Persona_4
Si chiede l'audizione dell'equipe tutela minori competente per il nucleo e dei referenti della struttura abitativa ove si trova la madre con i figli (attualmente Dott.ssa e Dott.ssa . Persona_5 Persona_6
Si chiede di ordinare al resistente l'esibizione, qualora ciò non avvenga con l'atto di costituzione, delle dichiarazioni dei redditi, degli estratti di conto corrente e delle carte postali e di credito.
Stante la particolarità della vicenda al momento non è possibile allegare – ex art. 473-bis 12 c. III e IV
c.p.c., al presente ricorso il piano genitoriale e la ricorrente non ha alcuna documentazione bancaria e reddituale propria”.
Per parte resistente: “Nel merito, in via principale:
1. pronunciare, anche con sentenza non definitiva, la separazione coniugale tra la signora Pt_1
nata a [...] il [...] e , nato a [...] il [...],
[...] CP_1
autorizzando i coniugi, già con i provvedimenti provvisori, a vivere separati, con l'obbligo di
reciproco rispetto
2. i figli minori rimarranno affidati al Comune di Costa Masnaga per un periodo massimo due anni, o
meno dal momento in cui verranno a cessare le condizioni che danno luogo a tale affido, con
successivo affido congiunto ad entrambe i genitori;
3. respingersi la domanda di divieto di avvicinamento dispiegata dalla ricorrente;
4. la responsabilità genitoriale di entrambe i genitori, per il tempo dell'affido all'Ente, resterà limitata in ordine alle decisioni riguardanti la salute, il collocamento, l'istruzione dei figli che dovranno essere assunte dall'Ente affidatario, con impegno dell'Ente a mantenere costantemente coinvolti i genitori
nelle scelte da adottare;
5. i minori continueranno a vedere il padre con modalità protette salvo poi liberalizzarle se il Servizio
lo riterrà opportuno;
6. disporre che il servizio Tutela Minori delegato proceda con gli interventi già disposti in forza del
decreto del Tribunale per i minorenni di Milano del 28.02.2024 adottando ogni eventuale ed ulteriore intervento nell'interesse dei minori, e a sostegno delle capacità genitoriale. Il padre dovrà mantenere
la presa in carico al CPS;
pagina 3 di 8
7. il padre concorrerà al mantenimento dei figli nella misura determinata da Tribunale, a cui il
resistente si rimette, anche in punto di spese straordinarie.
In via istruttoria disporre l'ascolto dei minorenni ed ex art.473 bis.4”. Per_3 Per_2
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. - Con ricorso depositato in Cancelleria il 22.7.2024, ha avanzato domanda di Parte_1
separazione giudiziale con richiesta di provvedimenti ex art.473bis 46 e 70 c.p.c. nei confronti del coniuge con il quale ha contratto matrimonio in Albania il 15.1.2010, mai trascritto in CP_1
Italia, comprovato dal certificato di matrimonio della Repubblica d'Albania tradotto in lingua italiana.
La ricorrente ha esposto che dall'unione matrimoniale sono nati tre figli – (in data Per_3
27.9.2011), (in data 9.10.2013) che soffre di un disturbo del linguaggio e ADHD combinato, ed Per_2
(in data 18.3.2018), cui è stato diagnosticato un ritardo globale dello sviluppo ed alla quale è Per_1
stato riconosciuto, sino al termine della scuola primaria, il sostegno scolastico – tutti ancora minorenni.
Quanto ai rapporti col coniuge, la ricorrente ha rappresentato di aver condotto, sin dal suo trasferimento in Italia, una vita isolata, privata dal marito della possibilità di lavorare o di frequentare altre persone. A far data dal 2019 si sono manifestati alcuni episodi di possibili maltrattamenti in famiglia, che hanno portato all'apertura di un procedimento penale (rubricato al n. 2439/2022 R.G.)
avanti al Tribunale per i Minorenni di Milano e, a seguito del peggioramento delle condizioni familiari dovute a “comportamenti violenti e minacciosi del marito volti a denigrare e sfiduciare la signora
sia come donna che come madre, oltre a insultare pesantemente la figlia anche per Pt_1 Per_3
futili motivi”, il Tribunale dei Minori ha emesso, in data 28.2.2024, un decreto provvisorio con cui ha disposto la limitazione della responsabilità genitoriale dei coniugi sulle decisioni inerenti il collocamento, la cura, l'istruzione e l'educazione della prole, incaricando i Servizi Sociali di valutare un più idoneo collocamento dei minori e di regolamentare il diritto di visita del padre. In accordo con il
Curatore Speciale, nominato nella persona dell'Avv. Anna Riva del foro di Lecco, il Servizio ha avviato la ricerca di una struttura ove collocare moglie e figli, stante l'indisponibilità di Parte_1
ad abbandonare la casa coniugale: dal 23.3.2024, quindi, madre e figli sono collocati presso una struttura di housing presente sul territorio.
pagina 4 di 8 Quanto alla situazione economica, la ha dichiarato di non aver mai lavorato sul territorio Pt_1
italiano ma di essere supportata dai Servizi nella ricerca di un'occupazione lavorativa.
Tanto premesso, la ricorrente ha chiesto che il Tribunale autorizzasse i coniugi a vivere separati;
che fosse nelle more emesso ordine di protezione nei suoi confronti e nei confronti dei figli;
che i figli rimanessero affidati all'Ente, individuato nel Comune di residenza di Costa Masnaga;
che la responsabilità genitoriale di entrambi i coniugi restasse limitata in ordine alle decisioni riguardanti la salute, il collocamento, l'istruzione dei figli e che il Servizio Tutela Minori, già delegato dal Tribunale
per i Minorenni, mantenesse tutti gli interventi già in essere;
che, in particolare, il padre mantenesse la presa in carico al CPS e che continuasse ad incontrare i figli con modalità protette;
che il padre contribuisse poi al mantenimento dei figli versando la somma mensile di euro 300,00 per ciascun figlio nonché euro 200,00 a titolo di mantenimento per la moglie, con pagamento diretto del datore di lavoro;
che la ricorrente trattenesse l'indennità di frequenza percepita per i figli e , mentre Per_2 Per_1
l'assegno unico per i figli fosse ripartito al 50% tra i genitori;
che le spese straordinarie per i figli fossero divise tra i genitori nella misura del 50% ciascuno nel rispetto del Protocollo del Tribunale di
Lecco.
2. - In data 29.7.2024 è stato emanato inaudita altera parte l'odine di protezione a carico di disponendo il divieto di avvicinamento ai luoghi abitualmente frequentati dalla moglie CP_1
nonché in prossimità dei luoghi di istruzione dei figli della coppia fino al 31 ottobre 2024.
3. - All'udienza dell'8.8.2024, fissata per la conferma o revoca del provvedimento, la difesa della ricorrente ha chiesto un rinvio per rinnovare la notifica, ma ha nel contempo insistito nell'emissione dei provvedimenti indifferibili ed urgenti di natura economica. Il Giudice ha quindi disposto che cominciasse a versare, a titolo di mantenimento di ciascuno dei tre figli, la CP_1
somma di euro 200,00 mensili e ha fissato la successiva udienza al 19.9.2024.
4. - Per l'udienza si è costituito in giudizio contestando di aver impedito alla CP_1
moglie di condurre relazioni con altre persone o di intraprendere un'attività lavorativa, tanto che la moglie avrebbe sempre lavorato come badante. Relativamente ai presunti maltrattamenti in famiglia, il resistente ha esposto che il procedimento a suo carico era stato archiviato.
pagina 5 di 8 Quanto ai difficili rapporti coniugali, ha rappresentato come fossero esasperati a CP_1
causa di problematiche attinenti a motivi economici: “le intemperanze, censurabili, del sig. CP_1
sono state causate dalla sua preoccupazione di non riuscire - soprattutto in prospettiva, quando i figli
crescono, e le spese aumentano - a mantenere la famiglia;
e non certo dalla volontà di tenere segregata la moglie”. Ha riconosciuto che il clima conflittuale tra lui e la moglie ha creato nocumento ai figli minori, ma ha sostenuto di avere un buon rapporto con gli stessi.
In ordine alla propria situazione economica, il resistente ha esposto di percepire un reddito mensile di euro 1.100,00 circa derivante da un contratto di lavoro a tempo indeterminato con la mansione di muratore e cartongessista, ma di aver subito un pignoramento presso terzi a seguito di una condanna al pagamento degli onorari del legale che lo aveva difeso nel procedimento penale.
Tanto premesso, il ha concluso per l'affidamento dei figli minori al Comune di Costa Pt_1
Masnaga, con collocazione presso la madre nell'attuale struttura;
che la responsabilità di entrambi i genitori restasse limitata in ordine alle decisioni riguardanti la salute, il collocamento e l'istruzione dei figli, da assumersi ad opera dell'Ente affidatario;
che fossero mantenuti gli interventi del Servizio
Tutela Minori già disposti dal Tribunale per i Minorenni di Milano con decreto del 28.2.2024 e che fossero adottati eventuali ed ulteriori interventi nell'interesse dei minori e a sostegno delle capacità
genitoriali; che fosse mantenuta la presa in carico al CPS;
che i minori continuassero a vedere il padre con modalità protette ma rendendoli più frequenti;
che il padre partecipasse al mantenimento dei figli nella misura determinata da Tribunale. Il resistente ha invece chiesto che fosse revocato l'ordine di protezione a suo carico.
5. - Con ordinanza riservata del 23.9.2024 è stato confermato l'ordine di protezione nonché il provvedimento indifferibile relativo al mantenimento della prole (euro 200,00 mensili per ciascun figlio), integrato con l'obbligo di contribuire al 50% delle spese straordinarie come da Protocollo in uso al Tribunale di Lecco. Nella medesima ordinanza è stato nominato il Curatore Speciale dei minori nella persona dell'avv. Anna Riva.
6. - Il Curatore Speciale si è costituito in giudizio in data 15.11.2024, chiedendo la conferma dei provvedimenti già disposti dal Tribunale per i Minorenni.
pagina 6 di 8 7. - All'udienza del 19.12.2024, sentite le parti comparse personalmente, è stata disposta la proroga dell'ordine di protezione sino al 31.7.2025 ed è stato ordinato il pagamento diretto da parte del datore di lavoro del resistente del mantenimento di euro 600,00 per la prole. Alla luce della relazione depositata dai Servizi Sociali, è stato rinnovato l'incarico con ampio mandato per valutare le tempistiche, le condizioni e le modalità di ripresa dei rapporti tra il padre e i tre figli minori.
Alla nuova udienza dell'8.5.2025, le parti hanno chiesto l'immediata decisione sullo status,
sicché la causa è passata in decisione.
8. - La domanda si fonda sull'art. 151 c.c., che consente a ciascun coniuge di chiedere la separazione giudiziale quando si verifichino fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza con l'altro coniuge.
Nel caso di specie, stante anche il contegno processuale delle parti, appare, allo stato,
impossibile la protrazione della loro comunione spirituale e materiale, sicché la domanda deve essere, in punto, senz'altro accolta.
9. - Per la decisione delle restanti questioni, la causa va rimessa in istruttoria, con udienza peraltro già fissata al 18.9.2025 ore 15.30.
10. - Spese al definitivo.
Per Questi Motivi
Il Tribunale di Lecco, NON definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa domanda od eccezione,
DICHIARA
la separazione personale dei coniugi (CF: ), nata a [...] Parte_1 C.F._1
(Albania) il 16.12.1986, e (CF: ), nato a [...] il CP_1 C.F._2
17.6.1979, sposati in Albania il 15.1.2010, autorizzandoli a vivere separati con l'obbligo di reciproco rispetto.
RIMETTE la causa in istruttoria innanzi al Giudice relatore per l'udienza già fissata al 18.9.2025 ore 15.30.
Spese al definitivo.
pagina 7 di 8 Così deciso in Lecco nella Camera di consiglio di martedì 10 giugno 2025.
Il Giudice rel. est. Il Presidente
dr. Mirco Lombardi dr. Marco Tremolada
Provvedimento redatto con la collaborazione della Dott.ssa Michela Zirilli, tirocinante ex art. 73 D.L. 21.6.2013 n. 69, convertito in Legge 9.8.2013 n. 98.
pagina 8 di 8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LECCO
- SEZIONE PRIMA -
Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Signori
- dott. Marco TREMOLADA PRESIDENTE
- dott. Mirco LOMBARDI GIUDICE rel.
- dott. Dario COLASANTI GIUDICE
ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa con ricorso depositato in Cancelleria in data 22.7.2024 ed iscritta al n. 1256
del Ruolo Generale Affari Contenziosi per l'anno 2024 da:
- (CF: ), nata a [...] il [...] e residente in Parte_1 C.F._1
Costa Masnaga alla Via Beretta Andina n. 30, rappresentata e difesa dall'avv. Claudia Morselli del foro di Lecco ed elettivamente domiciliata presso lo studio della stessa in Lecco, Vicolo della Torre n.15,
giusta procura agli atti telematici
RICORRENTE
contro
- (CF: ), nato a [...] il [...] e residente in CP_1 C.F._2
Costa Masnaga alla Via Beretta Andina n. 30, rappresenta e difeso dall'avv. Matteo Ciocca del foro di
Milano ed elettivamente domiciliato presso lo studio dello stesso in Treviglio (BG), Via San Francesco
d'Assisi n.5/B, giusta procura agli atti telematici
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero.
Oggetto: Separazione giudiziale.
pagina 1 di 8 In data 8.5.2025 la causa viene trattenuta in decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente: “1. Pronunciare, anche con sentenza non definitiva, la separazione coniugale tra
la signora nata in Albania a [...] il [...] ed il signor , nato in [...]_1
Albania a Dajç ER, il 17.06.1979, autorizzando i coniugi, già con i provvedimenti provvisori, a vivere separati, con l'obbligo del reciproco rispetto.
2. I figli minori , e , resteranno affidati all'Ente Comune di Costa Masnaga per un Per_1 Per_2 Per_3
periodo massimo di due anni o meno nel momento in cui verranno a cessare le condizioni che hanno
dato luogo a tale affido e già per allora si chiede l'affido esclusivo alla madre.
3. La responsabilità genitoriale di entrambi i genitori, per il tempo di affido all'Ente, resterà limitata in ordine alle decisioni riguardanti la salute, il collocamento, l'istruzione dei figli che dovranno essere
assunte dall'Ente affidatario. L'Ente si impegna a mantenere costantemente coinvolti i genitori nelle
scelte da adottare;
4. I minori continueranno ad incontrare il padre con modalità inizialmente protette, salvo poi,
liberalizzare gli incontri quando il Servizio lo riterrà opportuno.
5. Disporre che il Servizio Tutela Minori delegato proceda con gli interventi già disposti in forza del
decreto del Tribunale per i Minorenni di Milano del 28.2.2024 adottando ogni eventuale ed ulteriore intervento nell'interesse dei minori e della resistente anche attraverso i servizi specialistici (NPI). Il
padre dovrà mantenere la presa in carico al CPS.
6. Il padre concorrerà al mantenimento di figli versando alla signora entro il giorno 5 di ogni Pt_1
mese, € 300 per ciascun figlio. Il signor concorrerà al mantenimento della signora CP_1 Pt_1
corrispondendole, entro il giorno 5 di ogni mese, € 200. La madre tratterrà l'indennità di frequenza percepita per i figli e che utilizzerà per le loro esigenze. L'assegno unico per i figli verrà Per_2 Per_1
ripartito al 50% tra i genitori. Il pagamento degli assegni id mantenimento avverrà direttamente dal datore di lavoro del resistente ai sensi dell'art. 473-bis 70. Il mantenimento verrà automaticamente
aggiornato ISTAT.
7. Le spese straordinarie verranno divise tra i genitori nella misura del 50% ciascuno nel rispetto del
Protocollo del Tribunale di Lecco;
pagina 2 di 8 In via istruttoria:
Si chiede l'acquisizione del fascicolo del TM RG 10002439/2022 Dott.ssa . Persona_4
Si chiede l'audizione dell'equipe tutela minori competente per il nucleo e dei referenti della struttura abitativa ove si trova la madre con i figli (attualmente Dott.ssa e Dott.ssa . Persona_5 Persona_6
Si chiede di ordinare al resistente l'esibizione, qualora ciò non avvenga con l'atto di costituzione, delle dichiarazioni dei redditi, degli estratti di conto corrente e delle carte postali e di credito.
Stante la particolarità della vicenda al momento non è possibile allegare – ex art. 473-bis 12 c. III e IV
c.p.c., al presente ricorso il piano genitoriale e la ricorrente non ha alcuna documentazione bancaria e reddituale propria”.
Per parte resistente: “Nel merito, in via principale:
1. pronunciare, anche con sentenza non definitiva, la separazione coniugale tra la signora Pt_1
nata a [...] il [...] e , nato a [...] il [...],
[...] CP_1
autorizzando i coniugi, già con i provvedimenti provvisori, a vivere separati, con l'obbligo di
reciproco rispetto
2. i figli minori rimarranno affidati al Comune di Costa Masnaga per un periodo massimo due anni, o
meno dal momento in cui verranno a cessare le condizioni che danno luogo a tale affido, con
successivo affido congiunto ad entrambe i genitori;
3. respingersi la domanda di divieto di avvicinamento dispiegata dalla ricorrente;
4. la responsabilità genitoriale di entrambe i genitori, per il tempo dell'affido all'Ente, resterà limitata in ordine alle decisioni riguardanti la salute, il collocamento, l'istruzione dei figli che dovranno essere assunte dall'Ente affidatario, con impegno dell'Ente a mantenere costantemente coinvolti i genitori
nelle scelte da adottare;
5. i minori continueranno a vedere il padre con modalità protette salvo poi liberalizzarle se il Servizio
lo riterrà opportuno;
6. disporre che il servizio Tutela Minori delegato proceda con gli interventi già disposti in forza del
decreto del Tribunale per i minorenni di Milano del 28.02.2024 adottando ogni eventuale ed ulteriore intervento nell'interesse dei minori, e a sostegno delle capacità genitoriale. Il padre dovrà mantenere
la presa in carico al CPS;
pagina 3 di 8
7. il padre concorrerà al mantenimento dei figli nella misura determinata da Tribunale, a cui il
resistente si rimette, anche in punto di spese straordinarie.
In via istruttoria disporre l'ascolto dei minorenni ed ex art.473 bis.4”. Per_3 Per_2
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. - Con ricorso depositato in Cancelleria il 22.7.2024, ha avanzato domanda di Parte_1
separazione giudiziale con richiesta di provvedimenti ex art.473bis 46 e 70 c.p.c. nei confronti del coniuge con il quale ha contratto matrimonio in Albania il 15.1.2010, mai trascritto in CP_1
Italia, comprovato dal certificato di matrimonio della Repubblica d'Albania tradotto in lingua italiana.
La ricorrente ha esposto che dall'unione matrimoniale sono nati tre figli – (in data Per_3
27.9.2011), (in data 9.10.2013) che soffre di un disturbo del linguaggio e ADHD combinato, ed Per_2
(in data 18.3.2018), cui è stato diagnosticato un ritardo globale dello sviluppo ed alla quale è Per_1
stato riconosciuto, sino al termine della scuola primaria, il sostegno scolastico – tutti ancora minorenni.
Quanto ai rapporti col coniuge, la ricorrente ha rappresentato di aver condotto, sin dal suo trasferimento in Italia, una vita isolata, privata dal marito della possibilità di lavorare o di frequentare altre persone. A far data dal 2019 si sono manifestati alcuni episodi di possibili maltrattamenti in famiglia, che hanno portato all'apertura di un procedimento penale (rubricato al n. 2439/2022 R.G.)
avanti al Tribunale per i Minorenni di Milano e, a seguito del peggioramento delle condizioni familiari dovute a “comportamenti violenti e minacciosi del marito volti a denigrare e sfiduciare la signora
sia come donna che come madre, oltre a insultare pesantemente la figlia anche per Pt_1 Per_3
futili motivi”, il Tribunale dei Minori ha emesso, in data 28.2.2024, un decreto provvisorio con cui ha disposto la limitazione della responsabilità genitoriale dei coniugi sulle decisioni inerenti il collocamento, la cura, l'istruzione e l'educazione della prole, incaricando i Servizi Sociali di valutare un più idoneo collocamento dei minori e di regolamentare il diritto di visita del padre. In accordo con il
Curatore Speciale, nominato nella persona dell'Avv. Anna Riva del foro di Lecco, il Servizio ha avviato la ricerca di una struttura ove collocare moglie e figli, stante l'indisponibilità di Parte_1
ad abbandonare la casa coniugale: dal 23.3.2024, quindi, madre e figli sono collocati presso una struttura di housing presente sul territorio.
pagina 4 di 8 Quanto alla situazione economica, la ha dichiarato di non aver mai lavorato sul territorio Pt_1
italiano ma di essere supportata dai Servizi nella ricerca di un'occupazione lavorativa.
Tanto premesso, la ricorrente ha chiesto che il Tribunale autorizzasse i coniugi a vivere separati;
che fosse nelle more emesso ordine di protezione nei suoi confronti e nei confronti dei figli;
che i figli rimanessero affidati all'Ente, individuato nel Comune di residenza di Costa Masnaga;
che la responsabilità genitoriale di entrambi i coniugi restasse limitata in ordine alle decisioni riguardanti la salute, il collocamento, l'istruzione dei figli e che il Servizio Tutela Minori, già delegato dal Tribunale
per i Minorenni, mantenesse tutti gli interventi già in essere;
che, in particolare, il padre mantenesse la presa in carico al CPS e che continuasse ad incontrare i figli con modalità protette;
che il padre contribuisse poi al mantenimento dei figli versando la somma mensile di euro 300,00 per ciascun figlio nonché euro 200,00 a titolo di mantenimento per la moglie, con pagamento diretto del datore di lavoro;
che la ricorrente trattenesse l'indennità di frequenza percepita per i figli e , mentre Per_2 Per_1
l'assegno unico per i figli fosse ripartito al 50% tra i genitori;
che le spese straordinarie per i figli fossero divise tra i genitori nella misura del 50% ciascuno nel rispetto del Protocollo del Tribunale di
Lecco.
2. - In data 29.7.2024 è stato emanato inaudita altera parte l'odine di protezione a carico di disponendo il divieto di avvicinamento ai luoghi abitualmente frequentati dalla moglie CP_1
nonché in prossimità dei luoghi di istruzione dei figli della coppia fino al 31 ottobre 2024.
3. - All'udienza dell'8.8.2024, fissata per la conferma o revoca del provvedimento, la difesa della ricorrente ha chiesto un rinvio per rinnovare la notifica, ma ha nel contempo insistito nell'emissione dei provvedimenti indifferibili ed urgenti di natura economica. Il Giudice ha quindi disposto che cominciasse a versare, a titolo di mantenimento di ciascuno dei tre figli, la CP_1
somma di euro 200,00 mensili e ha fissato la successiva udienza al 19.9.2024.
4. - Per l'udienza si è costituito in giudizio contestando di aver impedito alla CP_1
moglie di condurre relazioni con altre persone o di intraprendere un'attività lavorativa, tanto che la moglie avrebbe sempre lavorato come badante. Relativamente ai presunti maltrattamenti in famiglia, il resistente ha esposto che il procedimento a suo carico era stato archiviato.
pagina 5 di 8 Quanto ai difficili rapporti coniugali, ha rappresentato come fossero esasperati a CP_1
causa di problematiche attinenti a motivi economici: “le intemperanze, censurabili, del sig. CP_1
sono state causate dalla sua preoccupazione di non riuscire - soprattutto in prospettiva, quando i figli
crescono, e le spese aumentano - a mantenere la famiglia;
e non certo dalla volontà di tenere segregata la moglie”. Ha riconosciuto che il clima conflittuale tra lui e la moglie ha creato nocumento ai figli minori, ma ha sostenuto di avere un buon rapporto con gli stessi.
In ordine alla propria situazione economica, il resistente ha esposto di percepire un reddito mensile di euro 1.100,00 circa derivante da un contratto di lavoro a tempo indeterminato con la mansione di muratore e cartongessista, ma di aver subito un pignoramento presso terzi a seguito di una condanna al pagamento degli onorari del legale che lo aveva difeso nel procedimento penale.
Tanto premesso, il ha concluso per l'affidamento dei figli minori al Comune di Costa Pt_1
Masnaga, con collocazione presso la madre nell'attuale struttura;
che la responsabilità di entrambi i genitori restasse limitata in ordine alle decisioni riguardanti la salute, il collocamento e l'istruzione dei figli, da assumersi ad opera dell'Ente affidatario;
che fossero mantenuti gli interventi del Servizio
Tutela Minori già disposti dal Tribunale per i Minorenni di Milano con decreto del 28.2.2024 e che fossero adottati eventuali ed ulteriori interventi nell'interesse dei minori e a sostegno delle capacità
genitoriali; che fosse mantenuta la presa in carico al CPS;
che i minori continuassero a vedere il padre con modalità protette ma rendendoli più frequenti;
che il padre partecipasse al mantenimento dei figli nella misura determinata da Tribunale. Il resistente ha invece chiesto che fosse revocato l'ordine di protezione a suo carico.
5. - Con ordinanza riservata del 23.9.2024 è stato confermato l'ordine di protezione nonché il provvedimento indifferibile relativo al mantenimento della prole (euro 200,00 mensili per ciascun figlio), integrato con l'obbligo di contribuire al 50% delle spese straordinarie come da Protocollo in uso al Tribunale di Lecco. Nella medesima ordinanza è stato nominato il Curatore Speciale dei minori nella persona dell'avv. Anna Riva.
6. - Il Curatore Speciale si è costituito in giudizio in data 15.11.2024, chiedendo la conferma dei provvedimenti già disposti dal Tribunale per i Minorenni.
pagina 6 di 8 7. - All'udienza del 19.12.2024, sentite le parti comparse personalmente, è stata disposta la proroga dell'ordine di protezione sino al 31.7.2025 ed è stato ordinato il pagamento diretto da parte del datore di lavoro del resistente del mantenimento di euro 600,00 per la prole. Alla luce della relazione depositata dai Servizi Sociali, è stato rinnovato l'incarico con ampio mandato per valutare le tempistiche, le condizioni e le modalità di ripresa dei rapporti tra il padre e i tre figli minori.
Alla nuova udienza dell'8.5.2025, le parti hanno chiesto l'immediata decisione sullo status,
sicché la causa è passata in decisione.
8. - La domanda si fonda sull'art. 151 c.c., che consente a ciascun coniuge di chiedere la separazione giudiziale quando si verifichino fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza con l'altro coniuge.
Nel caso di specie, stante anche il contegno processuale delle parti, appare, allo stato,
impossibile la protrazione della loro comunione spirituale e materiale, sicché la domanda deve essere, in punto, senz'altro accolta.
9. - Per la decisione delle restanti questioni, la causa va rimessa in istruttoria, con udienza peraltro già fissata al 18.9.2025 ore 15.30.
10. - Spese al definitivo.
Per Questi Motivi
Il Tribunale di Lecco, NON definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa domanda od eccezione,
DICHIARA
la separazione personale dei coniugi (CF: ), nata a [...] Parte_1 C.F._1
(Albania) il 16.12.1986, e (CF: ), nato a [...] il CP_1 C.F._2
17.6.1979, sposati in Albania il 15.1.2010, autorizzandoli a vivere separati con l'obbligo di reciproco rispetto.
RIMETTE la causa in istruttoria innanzi al Giudice relatore per l'udienza già fissata al 18.9.2025 ore 15.30.
Spese al definitivo.
pagina 7 di 8 Così deciso in Lecco nella Camera di consiglio di martedì 10 giugno 2025.
Il Giudice rel. est. Il Presidente
dr. Mirco Lombardi dr. Marco Tremolada
Provvedimento redatto con la collaborazione della Dott.ssa Michela Zirilli, tirocinante ex art. 73 D.L. 21.6.2013 n. 69, convertito in Legge 9.8.2013 n. 98.
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