Sentenza 3 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Terni, sentenza 03/01/2025, n. 12 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Terni |
| Numero : | 12 |
| Data del deposito : | 3 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G.V.G 1500/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TERNI
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa MONICA VELLETTI Presidente rel.
dott.ssa LUCIANA NICOLI' Giudice
dott.ssa ELISA IACONE Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g.V.G 1500/2024 promossa da:
, nato a [...] il [...], con il patrocinio dell'avv. Bassetti Parte_1
Gianluca, con elezione di domicilio presso il difensore come da procura in atti;
RICORRENTE
E
, nata a [...] il [...], con il patrocinio dell'avv. Ferri Catiuscia, Controparte_1 con elezione di domicilio presso il difensore come da procura in atti;
RICORRENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: separazione consensuale
Con ricorso depositato in data 11/07/2024, ai sensi dell'art. 473 bis.51 c.p.c., le parti premettendo di aver contratto matrimonio in data 08/09/2012 a Torri in Sabina (RI), che dall'unione sono nati i figli:
nato in [...] il [...]; Persona_1
nato in [...] il [...]; Parte_2
che il rapporto coniugale in passato, sereno ed appagante, negli ultimi tempi aveva manifestato una crisi irreversibile tale da rendere impossibile la prosecuzione della convivenza, hanno proposto domanda congiunta per la pronuncia della separazione.
All'esito dell'udienza di comparizione delle parti, tenuta con modalità di scambio note scritte, le stesse hanno confermato di non volersi riconciliare, e di volersi separare alle seguenti conclusioni congiunte:
“1) I coniugi vivranno separati, fermo restando l'obbligo del mutuo rispetto;
2) la casa coniugale di proprietà di entrambi i coniugi viene assegnata alla moglie con i beni e gli arredi ivi contenuti;
la SI.ra provvederà alla voltura a proprio nome di tutte le utenze CP_1 domestiche (luce, gas, acqua, T.A.R.I.) al momento della sottoscrizione del ricorso;
i coniugi danno atto che, al solo scopo di evitare dissidi tra di loro a scapito dei figli minori, si sono accordati affinché il marito lasci la casa coniugale a partire dal 01/04/2024, trasferendosi in Via del Cinghiale
n. 1 a Terni;
3) i figli minori e sono affidati in modo condiviso ad entrambi i genitori, con Per_1 Pt_2 abitazione e residenza principale presso la madre. I genitori dovranno assumere di comune accordo le decisioni di maggiore interesse che riguardano la prole relativamente all'istruzione, all'educazione ed alla salute, tenendo conto dei loro bisogni, capacità e inclinazioni naturali ed aspirazioni, mentre ciascuno dei genitori eserciterà la responsabilità genitoriale separatamente nelle questioni di ordinaria amministrazione quando avrà i figli con sé. I genitori convengono che i figli non possano trasferire né il domicilio, né la residenza al di fuori dello Stato Italiano prima del compimento della maggiore età;
4) il padre, salvo diverse modalità concordate di volta in volta tra i genitori che tengano conto del preminente interesse dei figli, trascorrerà con loro: i giorni infrasettimanali di: − mercoledì, dalle ore 16.00, con pernotto, alle ore 08.00 del giovedì, all'entrata di scuola;
− giovedì, dalle ore 16.00, con pernotto, alle ore 08.00 del venerdì, all'entrata di scuola, nelle settimane in cui i figli non trascorrono con il padre il fine settimana. I fine settimana alternati: dalle ore 16.00 del venerdì alle ore 22.00 della domenica;
- per tre settimane, anche non consecutive, durante le vacanze estive, in periodo da concordarsi tra i genitori entro il 31 maggio di ogni anno;
- per sette giorni durante le vacanze natalizie, comprendenti ad anni alterni il giorno di Natale o quello di Capodanno;
- per tre giorni durante le vacanze pasquali, comprendenti ad anni alterni il giorno di Pasqua o quello di
Pasquetta;
5) il padre, a titolo di concorso nel mantenimento dei figli e , verserà all'altro Per_1 Pt_2 genitore, entro il giorno quindici di ogni mese, la somma complessiva di € cinquecento (500/00), da rivalutarsi annualmente in base agli indici ISTAT;
contribuirà altresì, nella misura del 50%, al pagamento delle spese scolastiche e mediche non coperte dal S.S.N. ed a quelle ludiche-sportive previamente concordate tra i coniugi ed adeguatamente documentate, il tutto come da protocollo d'intesa del Tribunale di Terni;
6) il padre percepirà il 50% dell'assegno unico, posto che i figli trascorreranno con il padre un periodo di tempo pressoché equivalente a quello della madre;
così come ripartito nei giorni stabiliti di sua frequenza. Ciò in modo tale che entrambi i genitori possano usufruire equamente del supporto economico che tale assegno tende ad assicurare;
7) la rata di mutuo relativa all'acquisto della casa coniugale resterà suddivisa al 50% tra i coniugi.
La moglie si impegna a versare la propria quota sul conto corrente cointestato con il marito entro la data di scadenza della rata;
8) i coniugi danno atto di aver già suddiviso di comune accordo tutti i beni mobili presenti all'interno della casa coniugale;
9) i coniugi stabiliscono di rinunciare alla corresponsione di qualsivoglia assegno alimentare o di mantenimento essendo entrambi economicamente indipendenti;
10) le rispettive autovetture rimarranno di esclusiva pertinenza di ciascun coniuge.”
All'esito dell'udienza la decisione è stata rimessa al Collegio.
L'esame degli atti evidenzia chiaramente il venir meno tra le parti di quella forma di unione morale e materiale che caratterizza il vincolo coniugale, e l'emergere di una situazione conflittuale che non rende concretamente percorribile l'ipotesi di una prosecuzione della convivenza tra i coniugi.
Deve essere pertanto pronunciata la separazione tra le parti alle condizioni indicate nel ricorso congiunto e riportate in motivazione da ritenere congrue.
La materia trattata e le ragioni della decisione giustificano la compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando,
dichiara la separazione personale tra e coniugi per Parte_1 Controparte_1 matrimonio celebrato in Torri in Sabina (RI) in data 08/09/2012 prendendo atto degli accordi intervenuti tra le parti, indicati nel ricorso congiunto e riportati in motivazione;
dispone l'annotazione della presente sentenza negli atti dello stato civile del Comune Parte_3
(atto n. 14, parte II, serie A, dell'anno 2012);
[...]
spese compensate.
Così deciso nella camera di consiglio in data 18.12.2024
Presidente est.
Dr.ssa Monica Velletti