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Sentenza 3 luglio 2025
Sentenza 3 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rieti, sentenza 03/07/2025, n. 329 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rieti |
| Numero : | 329 |
| Data del deposito : | 3 luglio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI RIETI
Sezione Lavoro
in persona del giudice, dott. Alessio Marinelli, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
ex art. 127 ter c.p.c., nella causa civile iscritta al n. 1122 del Ruolo Generale Affari
Contenziosi dell'anno 2021, vertente
T R A
, nato a [...] in data [...] e residente in [...]
LI CO n.19, rappresentato e difeso dall'Avv. Donatella Vicari ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Roma, piazza Cola di Rienzo n.80/A, giusta procura in atti;
RICORRENTE
E
– Sede Controparte_1
di Rieti, in persona del Direttore della Direzione Regionale per il Lazio, rappresentato e difeso dall'Avv. Anna Rosa Maria De Carlo, per delega in atti;
CONVENUTA
1 FATTO E DIRITTO
Con ricorso ritualmente depositato, , premesso di prestare “da oltre Parte_1
30 anni (dal 1988)…attività lavorativa di autista alle dipendenze della Società ATAC S.p.A.” osservando “turni a rotazione oraria di n. 6 ore giornaliere sino al 2017 circa, poi di n. 6,40 ore giornaliere, per tutta la settimana con turni di riposo alternati”, ha allegato di aver presentato in data 23/12/2020 domanda amministrativa ai fini del riconoscimento della malattia professionale “ipoacusia neurosensoriale”, istanza respinta dall' il 10 febbraio CP_1
2021.
Ulteriormente, il ha allegato di aver proposto in data 09/05/2018, domanda per il Pt_1 riconoscimento della natura professionale della patologia “protusioni discali, conformazioni erniarie a carico della Colonna lombo sacrale con sofferenza neurogena cronica”, istanza che veniva accolta dall' riconoscendo una menomazione della condizione psico-fisica del CP_1
12%, comunque ritenuta ingiusta e meritevole di opposizione amministrativa, avanzata in data
1 marzo 2021.
Ancora, il ricorrente ha allegato di aver subìto un infortunio sul lavoro “portato alla posizione
n. 517440694 del 07/11/2019, a seguito del quale l' riconosceva le seguenti CP_1 CP_1
menomazioni: eisti di frattura dei processi trasversi di sinistra di L3 e L4, per il quale riconosceva una percentuale del 3%, e che veniva impugnato con lo stesso ricorso via PEC, in opposizione, dell'01/03/2021”.
Entrambe le suddette posizioni sono state discusse in Collegiale Medica in data 02/07/2021, venendo valutate con una percentuale transitata dal 14% al 16% totale, venendo elevata al 6% la percentuale relativa all'infortunio, e rimanendo invariata quella della malattia professionale.
Ritenute ingiuste le suddette determinazioni amministrative, il ha convenuto in Pt_1
giudizio dinanzi l'intestato Tribunale del Lavoro l'istituto resistente, rassegnando le seguenti conclusioni:
“Voglia il Tribunale adito, ogni contraria istanza ed eccezione disattese, in accoglimento del ricorso:
- accertare e dichiarare che il signor , a causa ed in occasione Parte_1
dell'attività lavorativa svolta, è affetto da “ipoacusia neurosensoriale”, e/o da altra patologia di derivazione professionale;
2 - accertare e dichiarare che il ricorrente, a causa della suddetta malattia professionale contratta, ha subito una menomazione dell'integrità psico-fisica pari al 10%, ovvero pari alla diversa percentuale, maggiore o minore, che sarà accertata in corso di causa;
- accertare e dichiarare altresì che il ricorrente, a causa della malattia professionale protusioni discali erniarie a carico della colonna, n.513577890 , ha riportato una CP_1
lesione psico-fisica pari al 16%, o comunque superiore alla percentuale già riconosciuta, ed
a causa dell'infortunio n.517440694 (frattura di L3 L4), una percentuale di CP_1 menomazione dell'8%, o comunque superiore a quanto già riconosciuto in sede di Collegiale
, per un totale per le due posizioni del 21%; CP_1
- conseguentemente condannare l' alla costituzione di una rendita secondo le risultanze CP_1
del giudizio ex art.13 D.Lgsl. n.38/2000, commisurata al riconosciuto grado di menomazione dell'integrità psico-fisica, nella misura determinata secondo le tabelle previste, con gli accessori di legge (21% oltre 10%, da computarsi secondo la formula in uso, o diversa maggiore o minore percentuale riconosciuta);
- condannare l' al rimborso delle spese dei compensi di lite, oltre spese generali, CP_1
contributo unificato ove versato, IVA e CPA, da distrarsi in favore del sottoscritto avvocato antistatario;
- compensare le spese in caso di soccombenza.”
Con memoria tempestivamente depositata, si è costituito l' , il quale ha contestato il CP_1
ricorso chiedendone il rigetto in quanto infondato.
Espletata l'istruttoria orale, svolta la c.t.u. ambientale e disposta la c.t.u. medico legale, la causa è stata discussa e decisa all'odierna udienza ex art. 127 ter c.p.c.
Il ricorso è infondato.
In sede di c.t.u. ambientale il consulente ha affermato che sebbene il ell'espletamento Pt_1
della propria attività lavorativa, secondo le misurazioni fonometriche effettuate dalla Azienda
Atac S.p.a, non sia risultato esposto ad un rumore superiore agli 80 dBA (Fascia A), si può ritenere tuttavia, che il superamento della soglia degli 80 dBA si sia verosimilmente verificato, alla luce di quanto riferito dal teste (escusso all'udienza del 24 Testimone_1 gennaio 2023) nonché tenuto conto della “percorrenza dei tratti dove la pavimentazione stradale risulta disconnessa qualora non percorsi, come anche prescritto dalle rilevazioni effettuate, a bassa velocità”.
3 Ciò posto, il Tribunale ha ritenuto di disporre c.t.u. medico-legale al fine di ottenere necessari chiarimenti tecnici in relazione al caso in esame.
Ebbene, il consulente tecnico medico-legale, muovendo dal primo quesito relativo alla patologia “ipoacusia neurosensoriale”, ha affermato che “dalla documentazione sanitaria prodotta e dalla approfondita analisi dell'attività lavorativa svolta dal periziato risulta evidente l'assenza di rischio lavorativo correlabile alla malattia da cui lo stesso è affetto, né, in tal senso viene prodotta documentazione probante.
La non documentata esposizione a rumore superiore a 80db; l'idoneità alla guida del periziando, sempre confermata dal medico competente;
l'andamento della cura audiometrica
(chiaramente non tipica “da rumore”), sono tutti elementi che permettono di escludere, con probabilità qualificata, la sussistenza del nesso causale/concausale tra la malattia denunciata e l'attività lavorativa svolta dall'assicurato”.
Ancora, il c.t.u. ha aggiunto quanto segue: “Per la denunciata malattia “PROTRUSIONI
DISCALI, CON FORMAZIONI ERNIARIE A CARICO DELLA COLONNA LOMBO-
SACRALE CON SOFFERENZA NA RO (MP n° 513577890) dalla quale è risultato affetto il ricorrente, non vi sono contestazioni sulla eziologia professionale e sulla quantificazione della menomazione, pari ad un danno biologico del 12% (dodici per cento);
Per il denunciato infortunio “ESITI DI FRATTURA DEI PROCESSI TRASVERSI DI
SINISTRA DI L3 ED L4 - (INF. N° ” dal quale è risultato affetto il ricorrente, P.IVA_1
non vi sono contestazioni sulla eziologia professionale e sulla quantificazione della menomazione, pari ad un danno biologico del 6% (sei per cento)”.
Per le menomazioni di cui sopra, poi, “in occasione della collegiale del 02.07.2021 è stata concordata tra le parti una menomazione complessiva pari ad un danno biologico del 16%”.
In conclusione, quindi, la causa deve quindi essere decisa alla stregua delle convincenti motivazioni poste a fondamento della consulenza tecnica, alla quale si fa integralmente rinvio in quanto immune da vizi logico-giuridici.
Ne consegue, pertanto, il rigetto del ricorso con condanna del ricorrente al pagamento delle spese di lite e di c.t.u.
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P.Q.M.
Il Tribunale di Rieti, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- rigetta il ricorso;
- condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite che si liquidano in euro
2.697,00, oltre rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15%, I.V.A. e
C.P.A;
- pone le spese di c.t.u., ambientale e medica, liquidate con separati decreti, a carico del ricorrente.
Rieti, 3 luglio 2025
Il Giudice
Dott. Alessio Marinelli
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