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Sentenza 21 giugno 2025
Sentenza 21 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Como, sentenza 21/06/2025, n. 558 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Como |
| Numero : | 558 |
| Data del deposito : | 21 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. n. 3772/2023 Cont. Civ.
TRIBUNALE ORDINARIO di COMO
SEZIONE SECONDA CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Como, sezione seconda civile, in composizione monocratica, nella persona del giudice, dott.
Giorgio Previte, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 3772 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2023, vertente
TRA
(C.F. , residente in [...] eParte_1 C.F._1
(C.F. , residente in [...], Parte_2 C.F._2 rappresentati e difesi dall'avv. Andrea Giussani (C.F. ), elettivamente domiciliati presso il di C.F._3 lui studio sito in Milano, via Filippo Corridoni 40 (fax 02.76012228 pec: . Email_1
-attori-
E
(C.F. e P. IV ) con sede in RA (CO), cap. Controparte_1 C.F._4 P.IVA_1
22078, via Varesina 5, in persona del titolare (C.F. , residente in RA (CO), CP_1 C.F._4 cap. 22078, via Giacomo Puccini 13
-convenuto contumace-
oggetto: inadempimento contrattuale ex art. 1218 c.c.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
L'unica parte costituita, all'udienza cartolare del 24 febbraio 2025, fissata ai sensi dell'art. 281 sexies cpc ribadiva le conclusioni già svolte con il proprio atto introduttivo e precisamente:
conclusioni per parte ricorrente:
“In via principale e nel merito Accertare e dichiarare la responsabilità contrattuale ex articolo 1218 del Codice civile e per l'effetto condannare
(C.F. e P. IV , con sede in RA (CO), cap. 22078, Controparte_1 C.F._4 P.IVA_1 via Varesina 5, in persona del titolare, (C.F. , residente in [...] a pagare € 7.320,00 in favore del signor e € 6.792,00 in favore del signor Parte_2
oltre interessi ex articolo 1284, comma 4, del Codice civile dalla messa in mora sino al saldo Parte_1 effettivo.
1 In ogni caso, con vittoria di spese e compensi professionali relativi al presente procedimento oltre accessori come per legge.”
conclusioni per parte convenuta: nulla, essendo rimasta contumace.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
I. Sull'iter processuale e sul contenuto della tesi attorea.
I. Con atto di citazione ritualmente notificato, ed iscritto a ruolo il 14.11.2023, e Parte_1 Pt_2
evocavano in giudizio l'impresa individuale , in persona del titolare ,
[...] Controparte_1 CP_1 per sentirne accertare la responsabilità contrattuale ex art. 1218 c.c. e per l'effetto condannarla al pagamento, rispettivamente, di € 6.792,00 ed € 7.320,00 in entrambi i casi oltre interessi ex art. 1284 co. 4 c.c. dalle singole scadenze sino al saldo effettivo.
Deducevano gli attori, noti autori televisivi e comici, conosciuti come due dei componenti del trio televisivo
“Gialappa's band”, di aver concordato con un accordo volto al commento delle partite dei mondiali CP_1 di calcio FIFA Qatar 2022 nelle giornate del 5, 6, 9, 10, 13, 14 e 17 dicembre 2022, trasmesse sul canale Twitch di parte convenuta (www.twitch.tv/bepitv_1), a fronte di un compenso pari ad € 6.000,00 ciascuno oltre oneri, da corrispondersi successivamente alla conclusione dei mondiali di calcio, e dunque delle trasmissione stesse, e tuttavia non versato dal convenuto, né al momento dell'emissione delle prime fatture nel dicembre 2022nè di quelle successive del marzo 2023, tantomeno a seguito della diffida ad adempiere inoltrata il 26.7.2023.
Parte convenuta, pur ritualmente citata, non si costituiva né nel termine del nuovo art. 166 cpc –pertanto il sottoscritto G.I. con decreto ex art. 171 bis cpc del 28.1.2024 ne dichiarava la contumacia- né in sede di prima udienza.
Il Giudice, ritenuto che la controversia oggetto della domanda rientrasse tra quelle per cui l'esperimento del procedimento di negoziazione assistita è condizione di procedibilità della domanda giudiziale ai sensi dell'art. 3,
I comma, d.l. 132/2014, concedeva termine per l'esperimento della stessa differendo la data della prima udienza al 15.5.2024.
In tale data, preso atto della mancata adesione di parte convenuta all'invito alla negoziazione assistita, il G.I., tenuto conto delle richieste svolte dall'unica parte costituita e lette le memorie ex art. 171 ter cpc depositate
(prima e seconda), ammetteva i capitoli di prova n.3 e 4 della seconda memoria attorea (gli altri ritenendoli documentali), fissando per l'escussione dei due testi indicati la successiva udienza del 2 ottobre 2024, allorquando venivano sentiti ed . Testimone_1 Persona_1
A conclusione dell'istruttoria il G.I., viste le richieste di parte attrice, ritenuta conclusa l'istruttoria e matura la causa per la decisione, fissava udienza al 24 febbraio 2025 ex art. 281 sexies cpc (il riferimento all'art. 281 terdecies dovendosi considerarsi un refuso non essendo stato prescelto dagli attori il rito semplificato, come specificato a verbale di udienza di trattenimento in decisione).
Con provvedimento emesso all'esito dell'udienza cartolare del 24.2.2025, comunicato il giorno successivo, la causa veniva pertanto trattenuta in decisione.
II. Su condizioni dell'azione, presupposti processuali, instaurazione del contraddittorio.
2 Sussiste la competenza di questo Tribunale, per materia e valore, oltre che territoriale: a quest'ultimo riguardo si faccia riferimento al locus contractus (in RA, appartenente al circondario di Como), mentre con riferimento alla competenza per valore si consideri che l'importo domandato, pari a € 12.000 oltre oneri, supera il limite (di € 10.000) vigente ratione temporis.
Altrettanto indubbie sono l'interesse ad agire e la legittimazione attiva degli attori, come quella passiva del convenuto.
Il contraddittorio è stato ritualmente instaurato, e la contumacia è stata correttamente dichiarata: l'atto di citazione risulta infatti ritualmente e tempestivamente notificato a mezzo pec in data 8.11.2023 all'indirizzo pec 08/11/2023, ovvero l'indirizzo pec dell'impresa individuale per come risultante da visura camerale (doc.2) estratta il medesimo giorno (vds pag.1), nonché dal registro ini-pec (vds infra).
Risultano altresì rispettati i termini a comparire di cui all'art. 163 bis cpc (tenuto conto della data indicata in citazione per la prima udienza, 26 marzo 2024).
Risulta esperita –su invito del G.I.- la procedura di negoziazione assistita, condizione di procedibilità della domanda, pur infruttuosamente: con gli allegati depositati il 29.3.2024 gli attori hanno fornito la prova dell'avvenuta comunicazione, con avvenuta consegna e accettazione, alla medesima pec di cui sopra
( . Email_2
III. Sul merito della domanda: ragioni della fondatezza della tesi di parte attrice, nell'an.
La domanda è fondata, e come tale deve trovare accoglimento. A tali conclusioni porta indefettibilmente il compendio probatorio nella disponibilità del giudice, per come allegato dagli attori tramite prova documentale e formatosi in giudizio con la prova testimoniale;
la mancata costituzione di parte convenuta, rimasta contumace, non ha d'altro canto consentito di revocare minimamente in dubbio la lineare e completa ricostruzione attorea, avvalorata probatoriamente.
E così, indubbia è l'intervenuta conclusione del contratto, da inquadrarsi nella fattispecie di cui all'art. 2222 c.c.
(contratto di prestazione d'opera) e non richiedente la forma scritta, né ad substantiam né ad probationem: a tale conclusione deve giungersi non solo valorizzando le dichiarazioni testimoniali dei testi –presente Tes_1 alle trasmissioni con la maschera del pupazzo IS (vds verbale ud 2.10.2024, pag.1)- e Persona_1
–che si trovava “vicino alla regia, vicino al figlio di ” (ibidem, pag.3)-, ma anche la corposa CP_1 produzione documentale.
A quest'ultimo riguardo può farsi riferimento alla documentazione prodotta collegata alle puntate, alla diretta delle puntate, trasmesse su una piattaforma di streaming in diretta (Twitch) e dunque di cui non rimane traccia se non espressamente salvata: si richiamano dunque i video di cui al doc.22 prodotto con seconda memoria, o le fotografie prodotte sub doc.21, in cui si vedono gli attori interagire con personaggi comici durante le dirette
(si citi, ex multis, alias per , pag.18 -e si noti la presenza Persona_2 Persona_3 Persona_4 del teste a pag.19 e 8, a riscontro intrinseco della sua attendibilità-, per Inghilterra- Per_1 Testimone_2
Francia pag.17 , per pag.
3. e il giornalista Fabrizio Biasin per Argentina-Francia Persona_5 Per_6 pag.4)
Ulteriore riscontro dell'effettivo compimento della prestazione richiesta ai due attori, ovvero il commento alle trasmissioni aventi ad oggetto le partite del mondiale 2022 si ha, indirettamente, tramite i richiami alla diretta presenti nei post pubblicitari presenti sulla pagina Instagram di Bepi TV ed aventi ad oggetto la riproduzione di
3 un fotogramma estrapolato dalla diretta streaming (cfr. doc. 13) o la pubblicizzazione dell'evento, con la presenza di altri comici o personaggi noti: è il caso di (doc.14) per Brasile – Corea del Sud, Persona_7
(doc.15) per Portogallo-Svizzera, (doc.16) per Olanda-Argentina ed Persona_8 Persona_9 CP_2
(doc.17) per , oltre alla presenza costante del giornalista tutti
[...] Persona_10 Controparte_3 personaggi noti o comunque facenti parte della c.d. "conoscenza personale del giudice”.
Osserva il Tribunale come la menzione di tali nomi, conosciuti alla platea degli spettatori di programmi televisivi, sportivi e non, italiani, costituisce ulteriore indice valorizzante la fondatezza della domanda –in quanto ben avrebbero potuto essere proposti come testi di parte convenuta, ove si fosse costituita, contro la parte che li aveva menzionati.
Tutti gli elementi probatori menzionati, oltre a costituire prova della formazione del contratto, ne sono, anzitutto, dell'intervenuta esecuzione: risulta pertanto provato che gli attori hanno dato esecuzione al contratto portando a compimento le loro obbligazioni, e pertanto, stante la natura sinallagmatica del rapporto contrattuale, esigendo a ragione la controprestazione concernente il pagamento del loro corrispettivo.
Da ultimo, elementi di prova in favore di quanto precede si rinvengono persino dalla documentazione riferibile direttamente a per paternità (seppur non dallo stesso prodotti stante la contumacia): il riferimento CP_1
è tanto al doc.10, riguardante estratto di messaggistica istantanea (Whatsapp) in cui il 22.2.2023 non CP_1 contesta la richiesta di di ottenere i pagamenti tanto delle fatture emettende il giorno successivo, Parte_1 quanto delle pregresse di due mesi prima;
quanto, soprattutto –poiché in questo caso la provenienza da è CP_1 inequivoca, a differenza del documento che precede- della mail del 29.7.2023 (doc.12) proveniente da
“Bepisport@legamail.it” con cui il mittente, nel rispondere al legale degli attori, pur tentando artatamente di contestare la prestazione (“Resto in attesa del contratto dove giustifica la richiesta avanzata dai vostri clienti”) in realtà finisce per riconoscere l'esecuzione della stessa, facendo un chiaro riferimento agli studi in cui si sono svolte le trasmissioni (“Fermo restando che il sottoscritto non ha ancora fatturato per l'utilizzo degli studi Tv dall'1 al 20 dicembre 2022”), con riferimento, peraltro, ai medesimi giorni oggetto delle fatturazioni degli attori
(si veda, in particolare, con riferimento a , fatture n. 14/22 e n.8/23 –rispettivamente docc.4 e 9- con Pt_2 descrizione “prestazioni quale Speaker per i Mondiali di Calcio 2022 dall'1 al 18 dicembre 2022 per 10 partite”).
Alla luce di quanto precede e stante il dedotto mancato pagamento da parte di Bene del corrispettivo pattuito, risulta indubitabilmente provato tanto l'avvenuto adempimento dell'obbligazione dovuta dagli attori, quanto, sempre in punto l'an, la responsabilità ex art. 1218 cc di parte convenuta.
IV. Sul quantum.
Con riferimento alla quantificazione delle somme dovute, l'importo delle fatture, da corrispondersi una volta completata la programmazione, metà a dicembre 2022, ed il residuo a marzo 2023, trova corrispondenza in diversi elementi documentali che, se confrontati, assurgono ad indici presuntivi ex art. 2729 cc (“gravi, precisi e concordanti”) rimasti insuperati stante la contumacia di parte convenuta.
Depongono in questo senso i già citati documenti n.10 (in cui pecifica il quantum) e n.12 (rispetto Parte_1 cui non vi è alcuna contestazione degli importi da parte di , quanto, soprattutto, il documento 21, CP_1 estratto di conversazione tra e numero di telefono con immagine del profilo (che gli attori Parte_1 attribuiscono a , in occasione della quale non contestava in alcun modo le somme richieste bensì, CP_1 CP_1
4 una volta ricevute le fatture, chiedeva –con riferimento ad una di la modifica della stessa Parte_1 unicamente in relazione alla voce della ritenuta d'acconto, ritenuta erroneamente esposta secondo la propria commercialista, senza nulla eccepire in ordine al compenso richiesto per sorte capitale;
e con valenza prossima alla ricognizione, stragiudiziale, di debito.
Di rilievo in ordine alla quantificazione degli importi è, inoltre, anche la testimonianza di – Persona_1 apparso credibile ed attendibile, anche poiché ove non a conoscenza dei fatti l'ha precisato (pag.
3-4 verbale ud.2.10.24)- social media manager degli attori, tanto allorquando (ibidem pag.3) ha indicato che in occasione della cena tra la prima e la seconda puntata i due attori e il convenuto stabilivano il compenso in “€ 6.000 euro Per_1 a ciascuno, come ogni programma che facciamo” (pag.3) in sua presenza e di altre tre persone –“ [alias il teste , il figlio di e una ragazza che si occupava del montaggio”-, quanto allorchè ha Tes_1 CP_1 precisato (pag.4) che “Dopo la fine dell'ultima puntata, nella hall dello studio, in zona fumatori, CP_1 avrebbe voluta variare la modalità di pagamento, dando una parte in nero. Giorgio e a quel punto Pt_2 rifiutarono, continuava ad insistere”, precisando poi di essersi per discrezione allontanato, CP_1 specificando tuttavia che “Non era in discussione il fatto che non erano stati pagati”.
Anche il teste ha confermato di aver “sentito parlare di soldi la gialappa con ” e ricordare Tes_1 CP_1
“chiaramente che si parlava quantomeno di 6.000 euro”; e su domanda del G.I. se trattavasi di € 6.000 a testa o complessivamente, ha risposto fermamente “€ 6.000 a testa”.
Alla luce di tutto quanto precede deve ritenersi la domanda adeguatamente provata nell'an e nel quantum, e dunque da accogliersi integralmente.
La differenza tra gli importi richiesti e spettanti tra i due attori, ovvero € 7.320,00 in favore di e € Pt_2
6.792,00 in favore di trova giustificazione –ferma la medesimezza dell'importo netto, € 6.000 Parte_1 ciascuno- nel diverso regime prescelto dai due, IVA ordinaria per , e dunque con il riconoscimento del Pt_2
22% (€ 660 per ogni fattura, dunque complessivi € 1.320 oltre € 6.000) e quella apparentemente più complessa nei calcoli (stante Cessione diritti d'autore e la ritenuta d'acconto 20% su 75%, vds fatture docc.5,6,7,8) per
Parte_1
Trattandosi di debiti di valuta, gli stessi non sono soggetti a rivalutazione;
sono dovuti invece gli interessi ex art. 1224 cc e 1284 co.IV cc dalle singole scadenze sino al saldo effettivo.
V. Sulla regolazione delle spese di lite.
Le spese di lite seguono la soccombenza, a prescindere dall'avvenuta costituzione del soccombente o dalla sua contumacia;
si richiamano, ex pluribus, Cass. sez. VI, 29/05/2018, n. 13498, e recente Sez. 3 - , Ordinanza n.
5813 del 27/02/2023, secondo cui “in tema di spese processuali, il criterio rivelatore della soccombenza risiede nell'aver dato causa al processo, sicché la stessa non è esclusa dalla circostanza che la parte, una volta convenuta in giudizio, sia rimasta contumace”).
Esse vengono liquidate ex D.M. n. 147 del 13/08/2022 tra i minimi e i medi, in ragione dell'effettiva attività difensiva svolta (ai minimi per quella decisionale), compresa la fase istruttoria, espletata, e pertanto quantificate in € 3.600,00 oltre oneri.
5
P.Q.M.
Il Tribunale di Como – seconda sezione civile - in composizione monocratica, definitivamente decidendo sulla domanda presentata da e con atto di citazione nei confronti di in Parte_1 Parte_2 CP_1 qualità di titolare dell'impresa individuale BE. , ogni contraria istanza, deduzione ed Controparte_4 eccezione respinta, così provvede:
Dichiara la contumacia di parte convenuta.
in accoglimento della domanda attorea, accertata la corretta esecuzione della prestazione oggetto dell'obbligazione attorea attuativa del sinallagma contrattuale del contratto di prestazione d'opera, e la mancata controprestazione di parte convenuta:
Accerta la responsabilità contrattuale ex art. 1218 c.c di parte convenuta, e per l'effetto:
AN , in qualità di titolare dell'impresa individuale BE , al CP_1 Controparte_4 pagamento di:
- € 6.792,00 (seimilasettecentonovantadue/00), oltre interessi dalle singole scadenze sino al saldo effettivo, in favore di;
Parte_1
- € 7.320,00 (settemilatrecentoventi/00), oltre interessi dalle singole scadenze sino al saldo effettivo, in favore di . Parte_2
AN , nella qualità ut supra indicata, pur contumace, al pagamento delle spese di lite CP_1 del presente procedimento, che liquida, in favore di ciascuno degli attori, in € 1.800,00 e pertanto in complessivi € 3.600,00 (tremilaseicento/00) per compensi, oltre spese forf., C.P.A. e I.V.A. (se dovuta) come per legge, ed oltre € 264,00 per C.U. e marca.
Manda alla cancelleria per la comunicazione alle parti costituite.
Così deciso in Como, il 20 giugno 2025.
Il Giudice dott. Giorgio Previte
6
TRIBUNALE ORDINARIO di COMO
SEZIONE SECONDA CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Como, sezione seconda civile, in composizione monocratica, nella persona del giudice, dott.
Giorgio Previte, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 3772 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2023, vertente
TRA
(C.F. , residente in [...] eParte_1 C.F._1
(C.F. , residente in [...], Parte_2 C.F._2 rappresentati e difesi dall'avv. Andrea Giussani (C.F. ), elettivamente domiciliati presso il di C.F._3 lui studio sito in Milano, via Filippo Corridoni 40 (fax 02.76012228 pec: . Email_1
-attori-
E
(C.F. e P. IV ) con sede in RA (CO), cap. Controparte_1 C.F._4 P.IVA_1
22078, via Varesina 5, in persona del titolare (C.F. , residente in RA (CO), CP_1 C.F._4 cap. 22078, via Giacomo Puccini 13
-convenuto contumace-
oggetto: inadempimento contrattuale ex art. 1218 c.c.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
L'unica parte costituita, all'udienza cartolare del 24 febbraio 2025, fissata ai sensi dell'art. 281 sexies cpc ribadiva le conclusioni già svolte con il proprio atto introduttivo e precisamente:
conclusioni per parte ricorrente:
“In via principale e nel merito Accertare e dichiarare la responsabilità contrattuale ex articolo 1218 del Codice civile e per l'effetto condannare
(C.F. e P. IV , con sede in RA (CO), cap. 22078, Controparte_1 C.F._4 P.IVA_1 via Varesina 5, in persona del titolare, (C.F. , residente in [...] a pagare € 7.320,00 in favore del signor e € 6.792,00 in favore del signor Parte_2
oltre interessi ex articolo 1284, comma 4, del Codice civile dalla messa in mora sino al saldo Parte_1 effettivo.
1 In ogni caso, con vittoria di spese e compensi professionali relativi al presente procedimento oltre accessori come per legge.”
conclusioni per parte convenuta: nulla, essendo rimasta contumace.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
I. Sull'iter processuale e sul contenuto della tesi attorea.
I. Con atto di citazione ritualmente notificato, ed iscritto a ruolo il 14.11.2023, e Parte_1 Pt_2
evocavano in giudizio l'impresa individuale , in persona del titolare ,
[...] Controparte_1 CP_1 per sentirne accertare la responsabilità contrattuale ex art. 1218 c.c. e per l'effetto condannarla al pagamento, rispettivamente, di € 6.792,00 ed € 7.320,00 in entrambi i casi oltre interessi ex art. 1284 co. 4 c.c. dalle singole scadenze sino al saldo effettivo.
Deducevano gli attori, noti autori televisivi e comici, conosciuti come due dei componenti del trio televisivo
“Gialappa's band”, di aver concordato con un accordo volto al commento delle partite dei mondiali CP_1 di calcio FIFA Qatar 2022 nelle giornate del 5, 6, 9, 10, 13, 14 e 17 dicembre 2022, trasmesse sul canale Twitch di parte convenuta (www.twitch.tv/bepitv_1), a fronte di un compenso pari ad € 6.000,00 ciascuno oltre oneri, da corrispondersi successivamente alla conclusione dei mondiali di calcio, e dunque delle trasmissione stesse, e tuttavia non versato dal convenuto, né al momento dell'emissione delle prime fatture nel dicembre 2022nè di quelle successive del marzo 2023, tantomeno a seguito della diffida ad adempiere inoltrata il 26.7.2023.
Parte convenuta, pur ritualmente citata, non si costituiva né nel termine del nuovo art. 166 cpc –pertanto il sottoscritto G.I. con decreto ex art. 171 bis cpc del 28.1.2024 ne dichiarava la contumacia- né in sede di prima udienza.
Il Giudice, ritenuto che la controversia oggetto della domanda rientrasse tra quelle per cui l'esperimento del procedimento di negoziazione assistita è condizione di procedibilità della domanda giudiziale ai sensi dell'art. 3,
I comma, d.l. 132/2014, concedeva termine per l'esperimento della stessa differendo la data della prima udienza al 15.5.2024.
In tale data, preso atto della mancata adesione di parte convenuta all'invito alla negoziazione assistita, il G.I., tenuto conto delle richieste svolte dall'unica parte costituita e lette le memorie ex art. 171 ter cpc depositate
(prima e seconda), ammetteva i capitoli di prova n.3 e 4 della seconda memoria attorea (gli altri ritenendoli documentali), fissando per l'escussione dei due testi indicati la successiva udienza del 2 ottobre 2024, allorquando venivano sentiti ed . Testimone_1 Persona_1
A conclusione dell'istruttoria il G.I., viste le richieste di parte attrice, ritenuta conclusa l'istruttoria e matura la causa per la decisione, fissava udienza al 24 febbraio 2025 ex art. 281 sexies cpc (il riferimento all'art. 281 terdecies dovendosi considerarsi un refuso non essendo stato prescelto dagli attori il rito semplificato, come specificato a verbale di udienza di trattenimento in decisione).
Con provvedimento emesso all'esito dell'udienza cartolare del 24.2.2025, comunicato il giorno successivo, la causa veniva pertanto trattenuta in decisione.
II. Su condizioni dell'azione, presupposti processuali, instaurazione del contraddittorio.
2 Sussiste la competenza di questo Tribunale, per materia e valore, oltre che territoriale: a quest'ultimo riguardo si faccia riferimento al locus contractus (in RA, appartenente al circondario di Como), mentre con riferimento alla competenza per valore si consideri che l'importo domandato, pari a € 12.000 oltre oneri, supera il limite (di € 10.000) vigente ratione temporis.
Altrettanto indubbie sono l'interesse ad agire e la legittimazione attiva degli attori, come quella passiva del convenuto.
Il contraddittorio è stato ritualmente instaurato, e la contumacia è stata correttamente dichiarata: l'atto di citazione risulta infatti ritualmente e tempestivamente notificato a mezzo pec in data 8.11.2023 all'indirizzo pec 08/11/2023, ovvero l'indirizzo pec dell'impresa individuale per come risultante da visura camerale (doc.2) estratta il medesimo giorno (vds pag.1), nonché dal registro ini-pec (vds infra).
Risultano altresì rispettati i termini a comparire di cui all'art. 163 bis cpc (tenuto conto della data indicata in citazione per la prima udienza, 26 marzo 2024).
Risulta esperita –su invito del G.I.- la procedura di negoziazione assistita, condizione di procedibilità della domanda, pur infruttuosamente: con gli allegati depositati il 29.3.2024 gli attori hanno fornito la prova dell'avvenuta comunicazione, con avvenuta consegna e accettazione, alla medesima pec di cui sopra
( . Email_2
III. Sul merito della domanda: ragioni della fondatezza della tesi di parte attrice, nell'an.
La domanda è fondata, e come tale deve trovare accoglimento. A tali conclusioni porta indefettibilmente il compendio probatorio nella disponibilità del giudice, per come allegato dagli attori tramite prova documentale e formatosi in giudizio con la prova testimoniale;
la mancata costituzione di parte convenuta, rimasta contumace, non ha d'altro canto consentito di revocare minimamente in dubbio la lineare e completa ricostruzione attorea, avvalorata probatoriamente.
E così, indubbia è l'intervenuta conclusione del contratto, da inquadrarsi nella fattispecie di cui all'art. 2222 c.c.
(contratto di prestazione d'opera) e non richiedente la forma scritta, né ad substantiam né ad probationem: a tale conclusione deve giungersi non solo valorizzando le dichiarazioni testimoniali dei testi –presente Tes_1 alle trasmissioni con la maschera del pupazzo IS (vds verbale ud 2.10.2024, pag.1)- e Persona_1
–che si trovava “vicino alla regia, vicino al figlio di ” (ibidem, pag.3)-, ma anche la corposa CP_1 produzione documentale.
A quest'ultimo riguardo può farsi riferimento alla documentazione prodotta collegata alle puntate, alla diretta delle puntate, trasmesse su una piattaforma di streaming in diretta (Twitch) e dunque di cui non rimane traccia se non espressamente salvata: si richiamano dunque i video di cui al doc.22 prodotto con seconda memoria, o le fotografie prodotte sub doc.21, in cui si vedono gli attori interagire con personaggi comici durante le dirette
(si citi, ex multis, alias per , pag.18 -e si noti la presenza Persona_2 Persona_3 Persona_4 del teste a pag.19 e 8, a riscontro intrinseco della sua attendibilità-, per Inghilterra- Per_1 Testimone_2
Francia pag.17 , per pag.
3. e il giornalista Fabrizio Biasin per Argentina-Francia Persona_5 Per_6 pag.4)
Ulteriore riscontro dell'effettivo compimento della prestazione richiesta ai due attori, ovvero il commento alle trasmissioni aventi ad oggetto le partite del mondiale 2022 si ha, indirettamente, tramite i richiami alla diretta presenti nei post pubblicitari presenti sulla pagina Instagram di Bepi TV ed aventi ad oggetto la riproduzione di
3 un fotogramma estrapolato dalla diretta streaming (cfr. doc. 13) o la pubblicizzazione dell'evento, con la presenza di altri comici o personaggi noti: è il caso di (doc.14) per Brasile – Corea del Sud, Persona_7
(doc.15) per Portogallo-Svizzera, (doc.16) per Olanda-Argentina ed Persona_8 Persona_9 CP_2
(doc.17) per , oltre alla presenza costante del giornalista tutti
[...] Persona_10 Controparte_3 personaggi noti o comunque facenti parte della c.d. "conoscenza personale del giudice”.
Osserva il Tribunale come la menzione di tali nomi, conosciuti alla platea degli spettatori di programmi televisivi, sportivi e non, italiani, costituisce ulteriore indice valorizzante la fondatezza della domanda –in quanto ben avrebbero potuto essere proposti come testi di parte convenuta, ove si fosse costituita, contro la parte che li aveva menzionati.
Tutti gli elementi probatori menzionati, oltre a costituire prova della formazione del contratto, ne sono, anzitutto, dell'intervenuta esecuzione: risulta pertanto provato che gli attori hanno dato esecuzione al contratto portando a compimento le loro obbligazioni, e pertanto, stante la natura sinallagmatica del rapporto contrattuale, esigendo a ragione la controprestazione concernente il pagamento del loro corrispettivo.
Da ultimo, elementi di prova in favore di quanto precede si rinvengono persino dalla documentazione riferibile direttamente a per paternità (seppur non dallo stesso prodotti stante la contumacia): il riferimento CP_1
è tanto al doc.10, riguardante estratto di messaggistica istantanea (Whatsapp) in cui il 22.2.2023 non CP_1 contesta la richiesta di di ottenere i pagamenti tanto delle fatture emettende il giorno successivo, Parte_1 quanto delle pregresse di due mesi prima;
quanto, soprattutto –poiché in questo caso la provenienza da è CP_1 inequivoca, a differenza del documento che precede- della mail del 29.7.2023 (doc.12) proveniente da
“Bepisport@legamail.it” con cui il mittente, nel rispondere al legale degli attori, pur tentando artatamente di contestare la prestazione (“Resto in attesa del contratto dove giustifica la richiesta avanzata dai vostri clienti”) in realtà finisce per riconoscere l'esecuzione della stessa, facendo un chiaro riferimento agli studi in cui si sono svolte le trasmissioni (“Fermo restando che il sottoscritto non ha ancora fatturato per l'utilizzo degli studi Tv dall'1 al 20 dicembre 2022”), con riferimento, peraltro, ai medesimi giorni oggetto delle fatturazioni degli attori
(si veda, in particolare, con riferimento a , fatture n. 14/22 e n.8/23 –rispettivamente docc.4 e 9- con Pt_2 descrizione “prestazioni quale Speaker per i Mondiali di Calcio 2022 dall'1 al 18 dicembre 2022 per 10 partite”).
Alla luce di quanto precede e stante il dedotto mancato pagamento da parte di Bene del corrispettivo pattuito, risulta indubitabilmente provato tanto l'avvenuto adempimento dell'obbligazione dovuta dagli attori, quanto, sempre in punto l'an, la responsabilità ex art. 1218 cc di parte convenuta.
IV. Sul quantum.
Con riferimento alla quantificazione delle somme dovute, l'importo delle fatture, da corrispondersi una volta completata la programmazione, metà a dicembre 2022, ed il residuo a marzo 2023, trova corrispondenza in diversi elementi documentali che, se confrontati, assurgono ad indici presuntivi ex art. 2729 cc (“gravi, precisi e concordanti”) rimasti insuperati stante la contumacia di parte convenuta.
Depongono in questo senso i già citati documenti n.10 (in cui pecifica il quantum) e n.12 (rispetto Parte_1 cui non vi è alcuna contestazione degli importi da parte di , quanto, soprattutto, il documento 21, CP_1 estratto di conversazione tra e numero di telefono con immagine del profilo (che gli attori Parte_1 attribuiscono a , in occasione della quale non contestava in alcun modo le somme richieste bensì, CP_1 CP_1
4 una volta ricevute le fatture, chiedeva –con riferimento ad una di la modifica della stessa Parte_1 unicamente in relazione alla voce della ritenuta d'acconto, ritenuta erroneamente esposta secondo la propria commercialista, senza nulla eccepire in ordine al compenso richiesto per sorte capitale;
e con valenza prossima alla ricognizione, stragiudiziale, di debito.
Di rilievo in ordine alla quantificazione degli importi è, inoltre, anche la testimonianza di – Persona_1 apparso credibile ed attendibile, anche poiché ove non a conoscenza dei fatti l'ha precisato (pag.
3-4 verbale ud.2.10.24)- social media manager degli attori, tanto allorquando (ibidem pag.3) ha indicato che in occasione della cena tra la prima e la seconda puntata i due attori e il convenuto stabilivano il compenso in “€ 6.000 euro Per_1 a ciascuno, come ogni programma che facciamo” (pag.3) in sua presenza e di altre tre persone –“ [alias il teste , il figlio di e una ragazza che si occupava del montaggio”-, quanto allorchè ha Tes_1 CP_1 precisato (pag.4) che “Dopo la fine dell'ultima puntata, nella hall dello studio, in zona fumatori, CP_1 avrebbe voluta variare la modalità di pagamento, dando una parte in nero. Giorgio e a quel punto Pt_2 rifiutarono, continuava ad insistere”, precisando poi di essersi per discrezione allontanato, CP_1 specificando tuttavia che “Non era in discussione il fatto che non erano stati pagati”.
Anche il teste ha confermato di aver “sentito parlare di soldi la gialappa con ” e ricordare Tes_1 CP_1
“chiaramente che si parlava quantomeno di 6.000 euro”; e su domanda del G.I. se trattavasi di € 6.000 a testa o complessivamente, ha risposto fermamente “€ 6.000 a testa”.
Alla luce di tutto quanto precede deve ritenersi la domanda adeguatamente provata nell'an e nel quantum, e dunque da accogliersi integralmente.
La differenza tra gli importi richiesti e spettanti tra i due attori, ovvero € 7.320,00 in favore di e € Pt_2
6.792,00 in favore di trova giustificazione –ferma la medesimezza dell'importo netto, € 6.000 Parte_1 ciascuno- nel diverso regime prescelto dai due, IVA ordinaria per , e dunque con il riconoscimento del Pt_2
22% (€ 660 per ogni fattura, dunque complessivi € 1.320 oltre € 6.000) e quella apparentemente più complessa nei calcoli (stante Cessione diritti d'autore e la ritenuta d'acconto 20% su 75%, vds fatture docc.5,6,7,8) per
Parte_1
Trattandosi di debiti di valuta, gli stessi non sono soggetti a rivalutazione;
sono dovuti invece gli interessi ex art. 1224 cc e 1284 co.IV cc dalle singole scadenze sino al saldo effettivo.
V. Sulla regolazione delle spese di lite.
Le spese di lite seguono la soccombenza, a prescindere dall'avvenuta costituzione del soccombente o dalla sua contumacia;
si richiamano, ex pluribus, Cass. sez. VI, 29/05/2018, n. 13498, e recente Sez. 3 - , Ordinanza n.
5813 del 27/02/2023, secondo cui “in tema di spese processuali, il criterio rivelatore della soccombenza risiede nell'aver dato causa al processo, sicché la stessa non è esclusa dalla circostanza che la parte, una volta convenuta in giudizio, sia rimasta contumace”).
Esse vengono liquidate ex D.M. n. 147 del 13/08/2022 tra i minimi e i medi, in ragione dell'effettiva attività difensiva svolta (ai minimi per quella decisionale), compresa la fase istruttoria, espletata, e pertanto quantificate in € 3.600,00 oltre oneri.
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P.Q.M.
Il Tribunale di Como – seconda sezione civile - in composizione monocratica, definitivamente decidendo sulla domanda presentata da e con atto di citazione nei confronti di in Parte_1 Parte_2 CP_1 qualità di titolare dell'impresa individuale BE. , ogni contraria istanza, deduzione ed Controparte_4 eccezione respinta, così provvede:
Dichiara la contumacia di parte convenuta.
in accoglimento della domanda attorea, accertata la corretta esecuzione della prestazione oggetto dell'obbligazione attorea attuativa del sinallagma contrattuale del contratto di prestazione d'opera, e la mancata controprestazione di parte convenuta:
Accerta la responsabilità contrattuale ex art. 1218 c.c di parte convenuta, e per l'effetto:
AN , in qualità di titolare dell'impresa individuale BE , al CP_1 Controparte_4 pagamento di:
- € 6.792,00 (seimilasettecentonovantadue/00), oltre interessi dalle singole scadenze sino al saldo effettivo, in favore di;
Parte_1
- € 7.320,00 (settemilatrecentoventi/00), oltre interessi dalle singole scadenze sino al saldo effettivo, in favore di . Parte_2
AN , nella qualità ut supra indicata, pur contumace, al pagamento delle spese di lite CP_1 del presente procedimento, che liquida, in favore di ciascuno degli attori, in € 1.800,00 e pertanto in complessivi € 3.600,00 (tremilaseicento/00) per compensi, oltre spese forf., C.P.A. e I.V.A. (se dovuta) come per legge, ed oltre € 264,00 per C.U. e marca.
Manda alla cancelleria per la comunicazione alle parti costituite.
Così deciso in Como, il 20 giugno 2025.
Il Giudice dott. Giorgio Previte
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