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Sentenza 27 ottobre 2025
Sentenza 27 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 27/10/2025, n. 1078 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 1078 |
| Data del deposito : | 27 ottobre 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte di Appello di Palermo, sezione controversie di lavoro, previdenza ed assistenza, composta dai signori magistrati:
1) dott. Maria G. Di Marco Presidente
2) dott. Michele De Maria Consigliere
3) dott. Carmelo Ioppolo Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n° 630 R.G.A.2023 promossa in grado di appello D A in persona del legale Parte_1 rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall'Avv.to Carmelo Panatteri ricorrente in riassunzione (già appellato) CONTRO
rappresentato e difeso dall'Avv.to Michele Emanuele Controparte_1 resistente in riassunzione (già appellante) all'udienza di discussione del 23 ottobre 2025 i procuratori delle parti hanno concluso come in atti IN FATTO e IN DIRITTO 1) Con ordinanza n.9877/2023, pubblicata il 13.4.2023, la Corte Suprema di Cassazione, in accoglimento del quinto motivo di ricorso proposto dall'
[...]
- e rigetto di tutti gli altri - ha cassato con rinvio a Parte_1 questa Corte la sentenza n.275/2017 con la quale la Corte di Appello di Caltanissetta, sezione lavoro, in totale riforma della sentenza n.467/2014 del Tribunale G.L. di Enna, aveva dichiarato il “diritto di a essere assunto presso l' Controparte_1 [...]
con le mansioni e la qualifica di Capo Agente di Custodia categoria Parte_1
C1 area attività di vigilanza ex CCNL Regioni e autonomie locali del 31.3.1999 e ai sensi dell'art.29 let. B) delle code contrattuali del 15.9.2000, con decorrenza dal 16.5.2000” e condannato, la detta Azienda “al risarcimento del danno in favore di corrispondente alle retribuzioni non Controparte_1 percepite con decorrenza dal 23.3.2009 ai contributi pensionistici non versati e alla quota di TFR oggetto del mancato accantonamento dalla stessa data, oltre interessi legali dalla data della presente sentenza e fino al soddisfo”, nonché al pagamento delle spese processuali liquidate in complessivi €4.000,00, per il primo grado, e in complessivi €5.500,00, per il secondo grado, oltre iva, cpa e rimborso spese generali, con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario Avv.to Filippo Giangrasso. In particolare, i Giudici di legittimità hanno respinto il primo motivo, riguardante Pag.1 l'eccepito difetto di giurisdizione, all'uopo rilevando che “non vi è dubbio che il CP_1 rivendichi il proprio diritto all'assunzione in esito all'approvazione della graduatoria ed alla sua proclamazione come vincitore per effetto dello scorrimento della stessa, sicché deve reputarsi conclusa la fase autoritativa, con conseguente pieno radicarsi della giurisdizione del giudice ordinario”. Hanno, poi, disatteso il secondo, il terzo e il quarto motivo di ricorso dell' Pt_1 odierna ricorrente in riassunzione, affermando quanto segue:
“
4.1. i motivi si incentrano sulla duplice ratio decidendi addotta dalla Corte d'appello per giungere ad accogliere la domanda del da un lato, la mancata indicazione nel bando di concorso CP_1 della condizione in ordine alla necessità di reperire la copertura finanziaria e la conseguente irrilevanza della circostanza, in quanto non opponibile all'interessato dichiarato vincitore, titolare di un diritto soggettivo all'assunzione, argomentazioni oggetto del secondo e del quarto motivo di ricorso, intesi a sostenere l'effettivo inserimento della condizione nel bando di concorso (secondo motivo) e, comunque, l'effetto invalidante dell'intera procedura concorsuale direttamente discendente dalla normativa in materia in ipotesi di omessa subordinazione dell'assunzione al reperimento dei fondi necessari (quarto motivo); dall'altro, la mancata prova da parte dell' di essersi concretamente ed effettivamente Pt_1 attivata per il reperimento dei fondi, nonché, in ultima analisi, la mancata prova della stessa indisponibilità dei fondi necessari per l'assunzione, argomentazioni oggetto del terzo motivo di ricorso;
4.2. ciò posto, occorre considerare in via prioritaria il terzo motivo, di valenza potenzialmente dirimente;
il motivo è infondato, se non inammissibile, in quanto, nonostante la prospettata violazione di legge, si intende porre in discussione la ricostruzione dei fatti operata nella sentenza impugnata in base alle prove documentali offerte dall' fornendo una lettura delle delibere citate nel motivo Pt_1 differente da quella seguita dalla Corte d'appello, dovendosi pure escludere che la prova liberatoria rispetto al dedotto inadempimento dall'obbligo di assunzione possa consistere nella mera deduzione di difficoltà finanziarie (in tal senso Cass. Sez. L, 20/01/2009, n. 1399; in senso analogo, Cass. Sez.
6-L, 14/06/2012, n. 9807);
4.3. l'inammissibilità (o comunque l'infondatezza) del terzo motivo esime dall'esame del secondo e del quarto motivo, in quanto, anche a volere assumere come fondati i rilievi ivi svolti dall' in ordine alla subordinazione dell'assunzione al reperimento della Pt_1 copertura finanziaria, riveste carattere assorbente la mancata prova dell'attivazione ovvero della stessa indisponibilità delle risorse, nei termini esaminati in riferimento al terzo motivo, quale ulteriore ratio decidendi addotta nella sentenza impugnata con valenza preclusiva di ogni ulteriore considerazione sul punto a fronte dell'accertato inadempimento, in fatto, a carico dell' da parte della Corte di Pt_1 merito”. Hanno, altresì, rigettato il sesto motivo (con il quale era stata denunciata dall' “la violazione dell'art. 102 cod. Parte_1 proc. civ., in relazione all'art. 24 Cost. e all'art. 360 n. 3 cod. proc. civ., nella parte in cui l' è Pt_1 stata condannata al pagamento dei contributi pensionistici non versati ed alla quota di TFR nonostante l' fosse rimasto terzo estraneo al giudizio”), evidenziando al riguardo che “la Corte CP_2
d'appello non ha condannato l' al pagamento delle poste indicate nei confronti dell' Pt_1 CP_2 bensì ha inteso commisurare il risarcimento del danno riconosciuto in favore del lavoratore ai contributi non versati ed alla quota proporzionale del TFR, sicché, in ogni caso, non si apprezza la denunciata violazione del contraddittorio”. Hanno, invece, accolto (cfr. punto 5 della sentenza n.9877/2023) il quinto motivo
Pag.2 di ricorso incentrato sull'omesso “esame su un punto decisivo del giudizio, ai sensi dell'art. 360, n. 5, cod. proc. civ., in quanto la Corte, stabilendo a titolo di risarcimento il versamento delle retribuzioni non percepite sia pure a decorrere dalla diffida del 23 marzo 2009, non ha tenuto conto del fatto che il pregiudizio eventualmente sofferto dal lavoratore va riconosciuto salvo che il datore di lavoro adempia all'onere di provare che nelle more il lavoratore abbia avuto altra attività lavorativa e, nella specie, l'Azienda aveva allegato che il era stato assunto sin dal 1° marzo 1996 ed era tuttora CP_1 in servizio quale vigile urbano presso il Comune di Agira, come da attestazione di servizio rilasciata dal predetto e rispetto alla quale era stata anche articolata richiesta di interrogatorio formale, Pt_1 prova non ammessa dal giudice d'appello”. A tal proposito, i Giudici di legittimità hanno evidenziato che “nel rispetto del principio di specificità (in tal senso, fra molte, Cass. Sez. 3, 05/06/2007, n. 13085), l' ha Pt_1 dedotto di aver avanzato già in primo grado richiesta di ammissione dell'interrogatorio formale del
in ordine al fatto che lo stesso svolgesse attività lavorativa presso il Comando di Polizia CP_1
Municipale di Agira, circostanza sicuramente rilevante e decisiva ai fini dell'eventuale detrazione dell'aliunde perceptum dal risarcimento del danno riconosciuto dalla Corte d'appello a carico della medesima pertanto, la mancata ammissione integra il vizio denunciato, con conseguente Pt_1 cassazione della sentenza impugnata sul punto”. Hanno, pertanto, “accolto il quinto motivo, respinti gli ulteriori motivi, e cassata la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto, disponendosi il rinvio alla Corte d'appello di Palermo, che dovrà provvedere anche alla regolazione delle le spese del giudizio di legittimità”. Con ricorso depositato il 27.6.2023, l' Parte_1
(d'ora in avanti solo ha riassunto il giudizio.
[...] Pt_1
Evidenzia, che dalla “condotta inadempiente dell' il Giudice di appello di Pt_2
Caltanissetta aveva fatto discendere, come conseguenza, non solo il diritto dell'appellante all'assunzione e all'immissione in servizio, ma anche il diritto, a titolo di risarcimento, alle retribuzioni non percepite dallo stesso, sia pure dalla data di diffida, del 23.3.2009”. Rileva che nell'operare “siffatto riconoscimento, la Corte territoriale si è avvalsa del precedente della Suprema Corte, Sezione Lavoro (sentenza n. 7858/2008), secondo cui “il datore di lavoro, che ritardi ingiustificatamente l'assunzione del lavoratore, è tenuto a risarcire il danno che questi ha subito durante tutto il periodo in cui si è protratta l'inadempienza datoriale, a far data dalla domanda di assunzione. Tale pregiudizio deve essere determinato, senza necessità di una specifica prova da parte del lavoratore, sulla base del complesso retributivo che il richiedente avrebbe potuto conseguire, ove tempestivamente assunto, salvo che il datore di lavoro adempia all'onere, interamente gravante su di lui, di provare che, nelle more, il lavoratore abbia avuto altra attività lavorativa”. Deduce che, tuttavia, “nell'applicare al caso di specie, la suddetta massima della Sezione lavoro della Cassazione, il giudice di appello è incorso nell'omessa valutazione di un fatto e di un punto decisivo della controversia, e cioè, che l'odierno ricorrente, sin dall'1 marzo 1996 (e cioè da quattro anni prima ancora che venisse proclamato vincitore del posto di Agente di custodia presso l'Assp di ), Pt_1 fosse stato assunto e si trova tutt'ora in servizio, con contratto di lavoro pieno e a tempo indeterminato (Cat. C/1), quale Vigile urbano presso il viciniore comune di Agira”. Afferma che un tanto emerge dall'attestazione “di servizio rilasciata, a seguito di accesso agli atti, dal giusta nota prot. n. 16795 del 4.9.2017 … e Controparte_3
Pag.3 rispetto al quale la parte, odierna ricorrente, si era dato carico di formulare (sia in primo grado che in appello), specifico mezzo di prova, con gli articolati dell'interrogatorio formale, riportati ora in punto di fatto, e che tuttavia, il Giudice d'appello medesimo alla citata udienza dell'11 gennaio 2017, ha ritenuto di non dovere ammettere”. Sostiene che “ove lo stesso Giudice di appello, qualora propenso per l'accoglimento dell'appello, avesse ammesso il suddetto interrogatorio formale, nei confronti del ed avesse CP_1 valutato positivamente la suddetta circostanza, non sarebbe pervenuto - proprio alla luce della citata massima della Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, n. 7858 del 2008, a riconoscergli il diritto alle retribuzioni lavorative, sotto forma di risarcimento del danno, stante appunto, la sussistenza di altro rapporto di lavoro, correlato alla percezione dello stipendio presso altro ente pubblico”. Per tali ragioni, chiede che venga accertato che “nessun diritto al risarcimento del danno spetta a corrispondente alle retribuzioni non percepite, con decorrenza dal Controparte_1
23.3.2009, ai contributi pensionistici non versati e alla quota di TFR, oggetto del mancato accantonamento dalla stessa data, oltre interessi legali dalla data della presente sentenza e fino al soddisfo”, che “nessun obbligo correlato di pagamento sussiste in capo all'ASSP di ” e, Pt_1 conseguentemente, il rigetto della domanda risarcitoria spiegata da controparte. si è costituito in giudizio con memoria depositata il 5.2.2024. Controparte_1
In via preliminare, deduce che la “Suprema Corte, in violazione dell'art. 372 cpc, ha ammesso e valutato un documento che non era mai stata depositato nei precedenti gradi di merito” e che, pertanto, tale “documento non poteva essere menzionato nella Ordinanza della Suprema Corte e, men che meno, poteva essere utilizzato per giustificare il rinvio alla Corte di Appello”. Soggiunge che “l'interrogatorio formale, che era stato chiesto da controparte con la comparsa di costituzione in primo grado e con l'atto di appello in secondo grado, a seguito della sua mancata ammissione da parte del Giudice, non è stato ribadito dalla alla udienza immediatamente Pt_2 successiva a quella di non ammissione e negli scritti difensivi, così come non è stato specificamente richiesto alla udienza di discussione del giudizio, con conseguente decadenza dello stesso”; che tale
“eccezione era stata già dedotta innanzi alla Corte di Cassazione che non la ha, erroneamente, valutata”.
Sotto altro profilo, afferma che la “Suprema Corte, su sollecitazione di controparte, ha ventilato la possibilità di un calcolo dell'aliunde perceptum per la eventuale esistenza di una posizione lavorativa del nel periodo di riferimento della sentenza di secondo grado”. CP_1
Rileva al riguardo che “nel caso di specie, non si potrà eseguire alcun calcolo o riconoscimento perché la non ha adempiuto all'onere probatorio che incombeva sulla stessa”. Pt_2
In via subordinata, osserva che in caso di prova dell'aliunde perceptum, deve tenersi conto di quanto egli avrebbe guadagnato alle dipendenze dell'Azienda in base alla
“qualifica e dalla conseguente retribuzione riconosciuta dalla sentenza della Corte di Appello di Caltanissetta, divenuta definitiva sul punto, che ha statuito il diritto di “ a essere Controparte_1 assunto presso l' con le mansioni e la qualifica Parte_1 di Capo Agente di Custodia categoria C! area attività di vigilanza ex CCNL Regioni e autonomie locali del 31.3.1999 e ai sensi dell'art. 29 lett. B) delle code contrattuali del 15.9.2000 con decorrenza 16.5.2000”, con la determinazione delle somme dovute a partire dalla assunzione del 16.5.2000 e con la automatica progressione e i miglioramenti retributivi previsti dalla legge e dai CCNL”.
Pag.4 Sostiene, inoltre, che con l'ordinanza n.9877/2023 la Suprema Corte gli ha riconosciuto la “qualifica dirigenziale al punto 1.2”. Assume, in sintesi, di essere “non solo … in categoria D ma, per concorso, … comandante di un'intera area cioè quella di vigilanza, senza necessità di nomina con figura assimilabile a quella del dirigente”; che lo status di “vincitore di concorso, di comandante dell'area di vigilanza dell'azienda, il titolo di studio” gli “consentono … di essere assimilato alla categoria dirigenziale”. Ritiene, in definitiva, necessario l'espletamento di c.t.u. per “quantificare le somme dovute e riconosciute dalla sentenza delle Corte di Appello a titolo di risarcimento danni, applicando la qualifica dirigenziale per come già detto dalla Cassazione e per come detto nel corpo del presente atto”. Ammesso ed espletato l'interrogatorio formale del (cfr. ordinanza del CP_1
22.2.2024 e verbale udienza del 9.4.2024) ed acquisiti gli atti presso il Controparte_3
(cfr. ordinanza 9.4.2024 e nota prot. 10007 del 17.4.2024 della ), in data CP_4
28.6.2024 veniva depositata nell'interesse del “comparsa di costituzione di nuovo CP_1 procuratore” con la quale l'Avv.to Michele Emanuele, insistendo nella posizione processuale già assunta, integrava, in talune parti, la comparsa di costituzione del 5.2.2024. Con ordinanza del 24.10.2024, al cui tenore si rinvia integralmente (cfr. doc. in atti), questa Corte disponeva procedersi a c.t.u. contabile nominando all'uopo il dott.
il quale, prestato il giuramento di rito, depositava la relazione in data Persona_1
11.2.2025. All'udienza del 26.6.2025 questa Corte restituiva gli atti al già nominato c.t.u. affinchè lo stesso procedesse al ricalcolo delle differenze economiche espungendo dal relativo computo la retribuzione di posizione la retribuzione di risultato (cfr. ordinanza in atti). Depositata (in data 24.7.2025) la relazione integrativa ad opera del nominato c.t.u., all'odierna udienza, previa discussione, la causa è stata decisa come da dispositivo in atti.
2) Deve, anzitutto, rilevarsi che nell'analisi delle questioni sollevate dalle parti nei rispettivi atti difensivi, questa Corte, quale giudice di rinvio, ai sensi dell'art. 384 co. 2 c.p.c., è tenuta ad attenersi ai principi stabiliti (e, comunque, a quanto statuito) dal giudice di legittimità che, nell'esaminare i sei motivi di ricorso proposti dall' ne ha accolto Pt_1 solo uno (ossia quello inerente alla mancata ammissione dell'interrogatorio formale del annullando, così, la sentenza d'appello, limitatamente a tale motivo (cfr. Ord. CP_1 pag. 12 punto 5.1.: “…l' ha dedotto di aver avanzato già in primo grado richiesta di Pt_1 ammissione dell'interrogatorio formale del in ordine al fatto che lo stesso svolgesse attività CP_1 lavorativa presso il Comando di Polizia Municipale di Agira, circostanza sicuramente rilevante e decisiva ai fini dell'eventuale detrazione dell'aliunde perceptum dal risarcimento del danno riconosciuto dalla Corte d'appello a carico della medesima pertanto, la mancata ammissione integra il Pt_1 vizio denunciato, con conseguente cassazione della sentenza impugnata sul punto”). Risulta, dunque, evidente che la sentenza n.275/2017 della Corte di Appello di Caltanissetta, sezione lavoro, è certamente passata in giudicato nella parte in cui ha statuito il “diritto di a essere assunto presso l' Controparte_1 Parte_1
Pag.5 con le mansioni e la qualifica di Capo Agente di Custodia categoria C1 area Parte_1 attività di vigilanza ex CCNL Regioni e autonomie locali del 31.3.1999 e ai sensi dell'art.29 let. B) delle code contrattuali del 15.9.2000, con decorrenza dal 16.5.2000” e condannato, la detta Azienda, “al risarcimento del danno in favore di corrispondente alle retribuzioni Controparte_1 non percepite con decorrenza dal 23.3.2009 ai contributi pensionistici non versati e alla quota di TFR oggetto del mancato accantonamento dalla stessa data, oltre interessi legali dalla data della presente sentenza e fino al soddisfo”. In altri termini, il compito demandato a questa Corte, in sede di rinvio, è quello di accertare l'esistenza e la consistenza dell'aliunde perceptum da portare in detrazione “dal risarcimento del danno riconosciuto dalla Corte d'appello a carico della medesima (per come Pt_1 affermato dalla Cassazione). Ciò in quanto il giudizio di rinvio è un procedimento "chiuso", tendente ad una nuova pronuncia destinata a sostituire solo la parte di sentenza cassata, nel quale non solo è inibito alle parti di ampliare il thema decidendum, formulando nuove domande e nuove eccezioni, ma in cui operano le preclusioni che derivano dal giudicato implicito formatosi con la sentenza di cassazione;
con la conseguenza che neppure le questioni esaminabili di ufficio, non rilevate dalla Suprema Corte, possono in sede di rinvio essere dedotte o comunque esaminate, giacché la loro analisi tende a porre nel nulla o a modificare gli effetti della stessa sentenza di cassazione, in contrasto con il principio della sua intangibilità e degli effetti del giudicato interno (cfr. Cass. n.26200/2014, Cass. n.21090/2025). Si è, infatti, affermato che “nel giudizio di rinvio è precluso alle parti di ampliare il "thema decidendum" e di formulare nuove domande ed eccezioni e al giudice - il quale è investito della controversia esclusivamente entro i limiti segnati dalla sentenza di cassazione ed è vincolato da quest'ultima relativamente alle questioni da essa decisa - non è, pertanto, consentito qualsiasi riesame dei presupposti di applicabilità del principio di diritto enunciato, sulla scorta di fatti o profili non dedotti, né egli può procedere a una diversa qualificazione giuridica del rapporto controverso ovvero all'esame di ogni altra questione, anche rilevabile d'ufficio, che tenda a porre nel nulla o a limitare gli effetti della sentenza di cassazione in contrasto con il principio della sua intangibilità” (Cassazione Civile, sez. II, 11.11.2021 n.33458 – cfr. anche Cassazione civile, sez. I, 11.05.2017, n.11535, Cass. Civ. sez. II 4.10.2024 n.26040). Facendo applicazione di tali principi, discende, anzitutto, l'inammissibilità (e, comunque, l'infondatezza) delle eccezioni sollevate dal resistente in riassunzione riguardanti l'interrogatorio formale richiesto dall' Pt_1
All'uopo è sufficiente rilevare che la Suprema Corte, con l'ordinanza di rinvio, ha espressamente affermato che la sua “mancata ammissione integra il vizio denunciato, con conseguente cassazione della sentenza impugnata sul punto”. Ed è giust'appunto in ossequio a tale chiaro ed ineludibile dictum che questa Corte ha ammesso ed espletato l'interrogatorio formale (a cui il non si è sottratto), CP_1 procedendo, poi (in ragione dell'esito dello stesso – cfr. verbale di udienza del 9.4.2024), all'acquisizione (presso il Comune di Agira) della retribuzione corrisposta, dei corrispondenti contributi previdenziali versati e delle quote di TFR accantonate a far data
Pag.6 del 23.3.2009 in poi (cfr. ordinanza del 9.4.2024); ossia i parametri di riferimento utili e necessari per la quantificazione dell'eventuale aliunde perceptum da portare in detrazione (per come affermato dalla Cassazione nell'ordinanza di rinvio) “dal risarcimento del danno riconosciuto dalla Corte d'appello a carico della medesima . Pt_1
Sempre in ragione della natura chiusa del presente giudizio in sede di rinvio, infondate e, comunque, inammissibili devono reputarsi le deduzioni del resistente in riassunzione che si appuntano sulla ritenuta assimilazione alla qualifica dirigenziale del posto di lavoro oggetto di causa. Al riguardo si osserva quanto segue. Anzitutto, deve escludersi che la Corte di Cassazione, al punto 1.2. dell'ordinanza n.9877/2023, abbia riconosciuto al la qualifica dirigenziale. CP_1
Posto che un tale preteso inquadramento non era stato richiesto con l'atto introduttivo del giudizio e, dunque, non costituiva neanche oggetto di discussione tra le parti, è appena il caso di osservare che la Suprema Corte, al punto 1.2. dell'ordinanza di rinvio n.9877/2023, nello scrutinare (e rigettare) il motivo che si appuntava sul difetto di giurisdizione si è limitata a richiamare i principi enucleati dalle Sezioni Unite con la sentenza n.21671/2013 in materia di diritto all'assunzione del dipendente pubblico dopo l'espletamento della procedura concorsuale, talchè la circostanza che quel caso concreto riguardasse il personale dirigenziale, non significa affatto che la Cassazione abbia inteso riconoscere al una tale qualifica;
molto più semplicemente i Giudici della Suprema CP_1
Corte, in applicazione di un principio generale, hanno ritenuto sussistente il “pieno radicarsi della giurisdizione del giudice ordinario” atteso che il aveva rivendicato il “proprio diritto CP_1 all'assunzione in esito all'approvazione della graduatoria ed alla sua proclamazione come vincitore …”. Del tutto inammissibile, inoltre, è la pretesa quantificazione del risarcimento danni in relazione alla qualifica dirigenziale;
tale pretesa, infatti, cozza con la natura chiusa (come sopra detto) del presente procedimento di rinvio, giacchè non tiene conto sia di quanto prospettato con l'atto introduttivo del giudizio sia di quanto statuito dalla Corte di Appello di Caltanissetta con capo di sentenza ormai passato in giudicato.
Col ricorso di primo grado (cfr. doc. fasc. di parte), infatti, il - dopo aver CP_1 premesso di aver partecipato al concorso pubblico per la copertura di un posto di capo agente di custodia indetto dalla Parte_1 pubblicato sulla GURS n.27 parte II del 8 luglio 1989 n.48 del 28.11.1992 e succ. modifiche - aveva evidenziato che con delibera n.39/00 del 16 maggio 2000 l' da Pt_1 un lato, lo aveva dichiarato vincitore e, dall'altro, aveva dato atto che ai sensi del Contratto Collettivo Nazionale di lavoro sottoscritto in data 31.3.1999 “disciplinante il sistema di classificazione del personale con rapporto di lavoro tempo indeterminato e determinato, escluso quello con qualifica dirigenziale, dipendente dalle amministrazione del comparto Regioni – Autonomie Locali” egli sarebbe stato “inquadrato nella categoria C1, area attività e vigilanza, con mansioni di capo Agenti di custodia”; aveva, inoltre, sostenuto che “ai sensi dell'art.29 lettera B) delle code contrattuali del 15.09.2000 il posto in oggetto” era “stato elevato dalla categoria C1 alla categoria D1
…”. Per come è evidente, dunque, il non aveva mai adombrato né rivendicato CP_1
Pag.7 un inquadramento diverso da quello sopra esposto;
tanto meno aveva richiesto l'attribuzione di una qualifica dirigenziale (per altro esclusa dalla stessa delibera n.39 del 16.5.2000 or ora citata che, infatti, richiamava il C.C.N.L. Enti locali del 1999); né, tampoco, aveva sostenuto la natura apicale del posto messo a concorso dall' né, Pt_1 infine, aveva prospettato l'esistenza di danni ulteriori in termini di perdita di chance di carriera. Ed è proprio entro tali limiti che la Corte di Appello di Caltanissetta si pronunciata, con statuizioni ormai coperte dal giudicato, il cui tenore, di seguito (nelle parti che qui rilevano) si riporta.
“Deve quindi dichiararsi il diritto dell'appellante alla immissione in servizio presso l'Azienda appellata, con le mansioni e la qualifica di Capo Agente di Custodia categoria C1 area attività di vigilanza ex CCNL Regioni e autonomie locali del 31.3.1999 ai sensi dell'art.29 let. B delle code contrattuali del 15.9.2000, così come previsto dal relativo bando di concorso, con decorrenza dal 16.5.2000 …” (cfr. pag. 11).
…. Deve conseguentemente rigettarsi l'eccezione di inammissibilità per genericità della domanda, sollevata dall'appellata, trattandosi di domanda il cui contenuto è agevolmente quantificabile proprio in riferimento alla completezza delle condizioni di assunzione previste al bando di concorso con riferimento alla tipologia di posto messo a concorso e alle relative mansioni e trattamenti retributivi (assunzione full time a tempo indeterminato con mansioni e qualifica di Capo Agente di Custodia categoria C1 area attività di vigilanza ex CCNL Regioni e autonomie locali del 31.3.1999 ai sensi dell'art. 29 lett. B) delle code contrattuali del 15.9.2000)” (cfr. pag.13). Dunque, poichè in tale pronuncia, non si rinviene alcun riconoscimento di qualifica dirigenziale (in quanto tale non è la categoria C né, tampoco, la categoria D del C.C.N.L. Enti Locali del 31.3.1999), va da sé che tale questione (al pari di quella afferente la pretesa natura apicale del posto) non possa essere dedotta, per la prima volta, in sede di rinvio. Il tutto lo si afferma solo per scrupolo di completezza giacchè, come è noto, gli appartenenti alla categoria D del C.C.N.L. Enti Locali 31.3.1999 (che, infatti, ha disciplinato il sistema di classificazione professionale del personale del comparto, escluso quello con qualifica dirigenziale – cfr. doc. fasc. di parte) non sono dirigenti, potendo, gli stessi, essere (solo ed eventualmente) destinatari – nei casi e con le modalità previsti dalla fonte pattizia tempo per tempo vigente – di incarichi temporanei per ricoprire posizioni organizzative appositamente istituite (cfr. art. 8, comma 1, C.C.N.L. Enti Locali del 1999:
“Gli enti istituiscono posizioni di lavoro che richiedono, assunzione diretta di elevata responsabilità di prodotto e di risultato …”; cfr. art. 9, comma 1, C.C.N.L. Enti Locali del 1999: “Gli incarichi relativi all'area delle posizioni organizzative sono conferiti dai dirigenti per un periodo massimo non superiore a 5 anni, previa determinazione di criteri generali da parte degli enti, con atto scritto e motivato e possono essere rinnovati con le medesime formalità …”). In siffatto contesto, dunque, del tutto irrilevante ai fini della decisione è il fatto che il (nelle more assunto, con decorrenza 1.1.2025, dall'Azienda ricorrente in CP_1 riassunzione – cfr. copia contratto prodotto il 22.10.2025) sia stato nominato,
Pag.8 dall'Azienda medesima, Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (cfr. determina presidenziale n.2/2025 del 20.10.2025 – cfr. copia prodotta in data 22.10.2025).
Così delimitato il perimetro del presente giudizio in sede di rinvio, si osserva quanto segue. In sede di interrogatorio formale, rispondendo sui capitoli Controparte_1 articolati dall' ha dichiarato: “A.D.R. Confermo che da oltre 10 anni sono dipendente del Pt_1 quale vigile urbano con rapporto a tempo indeterminato presso i Comando di Polizia Controparte_5
Municipale del . A.D.R. Sono stato assunto dal 01/03/1996 e da allora ho sempre Controparte_3 lavorato in esecuzione di tale rapporto di impiego” (cfr. verbale udienza 9.4.2024). Considerato l'esito dell'interrogatorio formale, questa Corte, con ordinanza del 9.4.2024, ha disposto l'acquisizione presso il Comune di Agira di “attestazione con il prospetto analitico della retribuzione corrisposta a a far data del 23.3.2009 in poi Controparte_1 indicando separatamente, sempre a decorrere da tale data, i corrispondenti contributi previdenziali versati e le quote di T.F.R: accantonate”. Il detto Ente locale ha risposto con nota prot. n.10007 del 17.4.2024 allegando un prospetto analitico della retribuzione annua percepita dal del contributo CP_1 pensionistico annuo e del contributo TFS annuo accantonati (cfr. doc. in atti). Sulla scorta di tali risultanze probatorie, dunque, è stata disposta, con ordinanza del 24.10.2024, c.t.u. contabile con la quale questa Corte ha sottoposto al dott. Per_1 il seguente quesito: “…. 1. Quantifichi la retribuzione lorda, comprensiva di mensilità
[...] aggiuntive, dovuta al a far data dal 23.3.2009 sulla base del trattamento economico riferito ad CP_1 un lavoratore inquadrato con mansioni e la qualifica di specialista di vigilanza categoria D1 area attività di vigilanza sulla base del C.C.N.L. Regioni e autonomie locali tempo per tempo vigente, nonché i corrispondenti contributi pensionistici e il TFS;
2. quantifichi, tenuto conto di quanto detto sub 1) l'eventuale sussistenza di differenze economiche dovute al portando in detrazione quanto CP_1 risultante, per i medesimi titoli (retribuzione lorda, contributi pensionistici e TFS), nel prospetto analitico redatto dal Comune contenuto nel fascicolo d'ufficio”. CP_3
All'udienza del 12.11.2024, disattesa, da questa Corte, la richiesta avanzata dalla difesa del di integrazione del quesito (nei termini esposti con l'istanza depositata CP_1 il 7.11.2024), il dott. prestava il giuramento di rito, provvedendo al deposito della Per_1 relazione in data 11.2.2025 (cfr. doc. in atti). L'Azienda ricorrente in riassunzione, si osserva, ha pure chiesto, con atto depositato il 29.11.2024, la correzione del quesito posto al c.t.u., sostenendo che nella sentenza “della Corte di appello di Caltanissetta n. 275/2017, per altro, passata in giudicata, in ordine al diritto all'assunzione del presso l' la categoria di inquadramento prevista per CP_1 Pt_2
è la “C1””; richiesta, ribadita con le note autorizzate depositate il Controparte_1
15.2.2025. Tale richiesta, tuttavia, deve essere respinta per la semplice ed assorbente considerazione che la Corte di Appello di Caltanissetta con la sentenza 275/2017 ha espressamente riconosciuto il “diritto di a essere assunto presso l' Controparte_1 Pt_1
[...]
[...] con le mansioni e la qualifica di Capo Agente di Parte_3
Custodia categoria C1 area attività di vigilanza ex CCNL Regioni e autonomie locali del 31.3.1999 e ai sensi dell'art.29 let. B) delle code contrattuali del 15.9.2000, con decorrenza dal 16.5.2000” Ad ogni evidenza, dunque, la Corte di Appello di Caltanissetta ha chiaramente ed espressamente riconosciuto il diritto del all'inquadramento spettante anche ai CP_1 sensi dell'art.29 lett. B) delle code contrattuali del 15.9.2000 che prevedeva, giust'appunto, il passaggio alla categoria D, posizione economica D1, del personale dell'area vigilanza dell'ex 6^ q.f. (coincidente con quella messa a concorso con la delibera dell' Pt_4
del 26 maggio 1989 – cfr. doc. in atti).
[...]
Trattasi di statuizione che non è stata fatta oggetto di censura in sede di legittimità, talchè, essendo passata in giudicato, questa Corte non può che prenderne atto. Questione diversa, invece, è quella che attiene alla corretta quantificazione della retribuzione che sarebbe spettata al (ove assunto tempestivamente) per la CP_1 posizione economica D1. Nella prima relazione depositata in data 11.2.2025 (cfr. doc. in atti), infatti, il nominato c.t.u. aveva computato, nel coacervo della retribuzione lorda spettante per tale categoria, anche la retribuzione di posizione (calcolata sia nella misura minima, che in quella media e massima) e quella di risultato (ossia voci non contemplate nel quesito). Proprio per tale ragione, si osserva, questa Corte, con ordinanza resa all'udienza del 26.6.2025, ha restituito gli atti al già nominato c.t.u. affinchè precedesse alla integrazione della relazione già depositata nei seguenti termini: “tenuto conto del quesito formulato con ordinanza del 24.10.2024 e fermi tutti gli ulteriori parametri già utilizzati per la redazione della relazione depositata in data 11.2.2025, ridetermini le eventuali differenze economiche dovute a (a titolo di retribuzione lorda, contributi pensionistici e TFS) espungendo Controparte_1 dal relativo computo le voci indennità di posizione e retribuzione di risultato””. Ritiene, invero, questa Corte che entrambi i suddetti emolumenti (che non fanno parte del trattamento economico fondamentale) non possano essere riconosciuti al ai fini risarcitori, per la dirimente considerazione che essi presupponevano e CP_1 presuppongono il conferimento (e l'espletamento) di incarichi di posizione organizzativa per come espressamente previsto dagli stessi articoli art. 8 e 9 del C.C.N.L. Enti Locali del 31.3.1999 (cfr. doc. fasc. di parte) e dagli stessi artt. 16, 17 e 18 del C.C.N.L. Comparto Funzioni Locali del 16.11.2022 (cfr. doc. fasc. di parte) richiamati dal resistente in riassunzione nelle “note difensive conclusionali” del 15.2.2025. Trattasi di incarichi che, ovviamente, il non ha avuto e che, pertanto, non CP_1 possono essere qui presi in considerazione ai fini risarcitori, atteso che con il ricorso introduttivo del giudizio di primo grado, il predetto, non aveva allegato, anche solo in termini di danno da perdita di chance, che gli stessi sarebbero stati a lui conferiti in caso di tempestiva assunzione;
tanto meno il aveva prospettato, nel medesimo atto CP_1 introduttivo, la natura apicale del posto messo a concorso in relazione all'organigramma dell'Azienda e conseguentemente rivendicato, sempre a titolo risarcitorio, il pagamento della retribuzione di posizione e di risultato.
Pag.10 In siffatto contesto, dunque, non rileva quanto sostenuto in questa sede dal ossia che egli debba essere “considerato quale CAPOAGENTE” così come “indicato CP_1 dal bando di concorso” ossia un “Capostruttura” (cfr. note depositate il 7.11.2024), dovendosi qui ribadire quanto già affermato in precedenza nel corpo della presente sentenza, ossia che i lavoratori (come nel caso di specie) inquadrati nella categoria D (già in base al C.C.N.L.) non rientrano nella carriera dirigenziale potendo, gli stessi, solo aspirare – sussistendone i presupposti e con le modalità previste dalla contrattazione collettiva – al conferimento di incarichi a termine (suscettibili di revoca prima della scadenza e sottoposti a valutazione periodica) per ricoprire posizioni organizzative (adesso, ai sensi dell'art. 16 del C.C.N.L. del Comparto Funzioni locali del 16.11.2022, posizioni di lavoro di elevata responsabilità con elevata autonomia decisionale – incarichi EQ) appositamente istituite dall'Ente di appartenenza;
solo in tal caso, consegue il diritto al trattamento economico accessorio composto dalla retribuzione di posizione e dalla retribuzione di risultato (che, per altro, assorbono “tutte le competenze accessorie e le indennità previste” dal C.C.N.L. “compreso il compenso per il lavoro straordinario” – cfr. art. 10, comma 1, C.C.N.L. 31.3.1999 e art. 17, comma 1, C.C.N.L. 16.11.2022). Talchè, non può che essere disattesa la pretesa inclusione, nella posta risarcitoria, della retribuzione di posizione e della retribuzione di risultato.
Posto quanto sopra, ai fini della quantificazione del risarcimento del danno per cui è causa, deve, dunque, farsi esclusivo riferimento alla seconda relazione di c.t.u. depositata in data 24.7.2025, con la quale il dott. dopo aver espunto dalla base di Persona_1 calcolo sia la retribuzione di posizione che quella di risultato (in conformità a quanto stabilito da questa Corte con l'ordinanza del 26.6.2025), è giunto alla conclusione che il danno subito dal (detratto l'aliunde perceptum) ammonta ad €3.352,00 a titolo di CP_1 differenze retributive, ad €4.590,76 a titolo di contributi previdenziali omessi e ad
€4.579,20 a titolo di accantonamenti CP_6
Segnatamente, occorre prendere in considerazione, sul piano risarcitorio che qui viene in rilievo, il conteggio operato dal C.T.U. mediante compensazione tra quanto complessivamente dovuto (pari ad euro 403.913,83 – cfr. rel. c.t.u. in atti) e quanto, invece, percepito (pari ad euro 400.561,83 - cfr. rel. c.t.u. in atti) a titolo di differenze retributive dal 23.3.2009 al 31.12.2024. Trattasi di criterio di calcolo che questa Corte condivide pienamente e, come tale, deve porsi a fondamento della quantificazione del danno da riconoscersi al CP_1
Pertanto, in riforma della sentenza di primo grado - ferme, come già detto, le ulteriori statuizioni ormai passate in giudicato di cui alla sentenza n.275/2017 della Corte di Appello di Caltanissetta, sezione lavoro - l' Parte_1 deve essere condannata al pagamento in favore di ,
[...] Controparte_1
a titolo di risarcitorio, della complessiva somma di €12.521,96, oltre gli interessi legali come per legge.
3) Considerato l'esito complessivo del giudizio e in ossequio al principio della
Pag.11 soccombenza, le spese di tutti i gradi devono porsi a carico dell'
[...]
e si liquidano come da dispositivo in favore del Parte_1 CP_1 deve solo precisarsi che le spese del primo grado e del precedente grado di appello devono essere distratte in favore del precedente procuratore dichiaratosene anticipatario Avv.to Filippo Giangrasso, per come, del resto, già affermato dalla Corte di Caltanissetta nella sentenza n.275/2017. Le spese della c.t.u. espletata in questo grado, liquidate come da separato decreto, devono porsi definitivamente a carico dell' Parte_1
[...]
P.Q.M.
definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, su rinvio della Corte di Cassazione, in riforma della sentenza n.467/2014 del Tribunale G.L. di Enna, così provvede:
- ferme, per le ragioni esposte in parte motiva, le ulteriori statuizioni passate in giudicato di cui alla sentenza n.275/2017 della Corte di Appello di Caltanissetta, sezione lavoro, condanna l' al pagamento in Parte_1 favore di , a titolo risarcitorio, della complessiva somma di €12.521,96, Controparte_1 oltre interessi legali come per legge;
- condanna l' al pagamento, in Parte_1 favore di delle spese processuali che liquida in €4.000,00 per il primo Controparte_1 grado, in €5.500,00 per il precedente grado di appello definito con sentenza n.275/2017, in €3.500,00 per il giudizio di Cassazione, in €3.000,00 per il presente grado di rinvio, oltre, per ciascun grado, rimborso spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge se dovute;
dispone la distrazione delle spese del primo grado di giudizio e del precedente grado di appello in favore del procuratore dichiaratosene anticipatario Avv.to Filippo Giangrasso;
- pone definitivamente a carico dell' Parte_1 le spese di c.t.u. liquidate come da separato decreto.
[...]
Palermo 23 ottobre 2025
il Consigliere estensore Carmelo Ioppolo Il Presidente Maria G. Di Marco
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