Ordinanza collegiale 10 marzo 2021
Ordinanza cautelare 14 aprile 2021
Sentenza 24 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. V, sentenza 24/02/2025, n. 4037 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 4037 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 04037/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01393/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1393 del 2021, proposto da
LI FR, rappresentata e difesa dall'avvocato Gianluca Caporossi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via degli Scipioni, 268/A;
contro
Ministero della Giustizia, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
1) del giudizio finale di «NON AMMESSO» alle prove orali dell'Esame di abilitazione all'esercizio della professione di Avvocato – Sessione 2019 di cui alla Comunicazione n.6 del 27.08.2020 conosciuta dalla ricorrente in data 11.09.2020 mediante accesso all'area riservata personale on line del candidato, accessibile all'indirizzo internet https://concorsi.giustizia.it/esameavvocato/;
2) delle singole votazioni attribuite in data 23.07.2020 dalla Sottocommissione XI per l'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione forense presso la Corte d'appello di Napoli - sessione 2019 agli elaborati scritti contenuti nella Busta 2150 predisposti dalla candidata in data 10, 11 e 12.12.2019 e riportate con indicazione a numero e lettere in calce ad ogni elaborato;
3) del Verbale n. 19 del 23.07.2020 denominato «Revisione dei lavori relativi alle prove scritte degli esami di Avvocato» della medesima Sottocommissione XI, che riporta le votazioni attribuite ai tre elaborati ed il complessivo punteggio in corrispondenza del numero Busta 2150;
4) ove occorra e nei limiti del proprio interesse, di tutti gli atti, valutazioni e attività – ancorché non conosciuti - compiute e non dalla medesima Sottocommissione XI relativi alla correzione degli elaborati della candidata;
5) ove occorra e nei limiti del proprio interesse, dell'Elenco degli ammessi alla prova orale presso la Corte d'Appello di Roma nella parte in cui non risulta incluso il nominativo della candidata;
6) di ogni altro atto, presupposto o preparatorio, connesso o consequenziale, conosciuto o non, del procedimento seguito.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero della Giustizia;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 14 febbraio 2025 la dott.ssa Virginia Arata e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con ricorso depositato il 4 febbraio 2021 e ritualmente notificato, l’odierna ricorrente ha impugnato i provvedimenti indicati in epigrafe, domandandone l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia.
Si è costituita in giudizio l’Amministrazione, controdeducendo a quanto sostenuto nell’atto introduttivo e domandando il rigetto del ricorso.
Con ordinanza cautelare nr. 2196/2021 il Collegio ha rigettato la domanda.
Con atto depositato il 26 gennaio 2025 parte ricorrente ha dichiarato la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione del giudizio.
All’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato del 14 febbraio 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
Il Collegio, stante l’intervenuta dichiarazione di parte ricorrente, dichiara il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Per ragioni di equità processuale le spese possono essere compensate fra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 14 febbraio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Benedetto Nappi, Presidente FF
Francesco Elefante, Consigliere
Virginia Arata, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Virginia Arata | Benedetto Nappi |
IL SEGRETARIO