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Ordinanza 4 aprile 2025
Ordinanza 4 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, ordinanza 04/04/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 4 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. n. 2951/2018
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
PRIMA SEZIONE CIVILE
Nella seguente composizione: dott. Fulvio Dacomo Presidente dott. Antonio Mungo Consigliere dott. Erminia Catapano Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
ORDINANZA nel processo civile d'appello iscritto al n. 2951 del ruolo generale degli affari civili contenziosi dell'anno 2018, avente ad oggetto: decreto di acquisizione sanante ex art. 42 bis T.U. 327/2001, ricorso in opposizione a stima ex art. 702 bis c.p.c..
TRA
(c.f. e P.Iva: ), rappresentata e Parte_1 P.IVA_1
difesa, giusta procura in calce al ricorso introduttivo, dagli avv.ti Prof. Paolo Emilio
Salvia (c.f.: ) e Ciro Pacilio (c.f.: con i C.F._1 C.F._2
quali elettivamente domicilia in Napoli, Viale Gramsci n.23.
Ricorrente
E
(P.Iva: ), con sede in Roma alla Controparte_1 P.IVA_2
Piazza della Croce Rossa n. 1, in persona del suo institore avvocato in CP_2
virtù dei poteri conferitigli con procura per atti del Notaio dott. Rep. n. Persona_1
77986 rogito n. 19575 del 16 marzo 2012, rappresentata e difesa dall'avv. Carlo Maria
Iaccarino (c.f.: , giusta procura allegata alla memoria. C.F._3
R.g. n. 2951/2018 - Ordinanza - Pagina 1
Ricorso in opposizione alla stima ex artt. 702 bis c.p.c. e 42 bis T.U. 327/2001 Resistente
(c.f. ), in Controparte_3 P.IVA_3 persona del Prefetto p.t., rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato di Napoli, presso cui domicilia, in Napoli, alla Via Diaz n. 11 (C.F. ). P.IVA_4
Resistente
in persona del legale rappresentante p.t.. Controparte_4
Resistente contumace
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1. L'iter giudiziario
Con ricorso iscritto a ruolo il 1° giugno 2018, in opposizione alla stima ex artt. 29 D.
Lgs. n. 150/2011 e 702 bis c.p.c., la società ricorrente ha, in primis, ripercorso l'articolata vicenda giudiziaria che ha preceduto la domanda che oggi si esamina, illustrando quanto segue.
1.1. Con sentenza n. 2096/2014 del 15.4.2014, il in Controparte_5
accoglimento del ricorso della , ha annullato il decreto prefettizio Parte_1 prot. n. 42940/1 del 15.2.1999, con oggetto l'occupazione d'urgenza di un suolo nel
Comune di Volla alla Traversa Palumbo di via Filichito di sua proprietà, nonché il
Decreto del Vice Prefetto della Provincia di Napoli, prot. 42390 del 31.1.2006, con il
Cont quale era stata disposta l'espropriazione definitiva del suolo in favore di (oltre agli atti ad essi presupposti e consequenziali, quali la delibera n. 2 del 12.2.1998 del
Referente di Progetto delle Ferrovie dello Stato;
la delibera n. 4150 del 5.8.1992 della
Regione Campania;
il decreto del 7.7.1995 del Controparte_6
.
[...]
La suddetta sentenza è diventata definitiva in conseguenza della pronuncia del
Consiglio di Stato, sentenza n. 5162/2015 del 12.11.2015, che ha dichiarato tardivo l'appello proposto dal Parte_2
1.2. Nelle more del descritto iter dinanzi al G.A., la ricorrente ha proposto opposizione alla stima dell'indennità di esproprio e di occupazione (all'epoca stabiliti dalla
, P.A. procedente) dinanzi alla Corte di Appello (con ricorso iscritto al n. di CP_3
R.G. 4563/2005), la quale, con la sentenza n. 621/2011, sulla base della CTU, respinta la domanda, aveva determinato la giusta indennità di espropriazione in euro 46.200,00 e l'indennità di occupazione legittima in euro 8.847,62, oltre interessi legali.
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Ricorso in opposizione alla stima ex artt. 702 bis c.p.c. e 42 bis T.U. 327/2001 1.3. Con ulteriore ricorso in data 18.04.2016, r.g. 1747/2016 la ha Parte_1
adito il Tar Napoli, per ottenere: CP_5
a) l'accertamento e la dichiarazione dell'illecita e abusiva occupazione e detenzione del fondo di sua proprietà da parte del Prefetto della Provincia di Napoli, del
[...]
della Regione Campania, della Ingegneria S.p.A., Controparte_6 CP_7
della della Controparte_8 Controparte_9
[...]
b) la condanna dei suddetti enti, ciascuno per quanto di ragione, alla restitutio in integrum e alla riconsegna del suolo di sua proprietà, nonché al risarcimento dei danni prodotti per la sottrazione alla sua disponibilità del suolo di proprietà da valutarsi in misura almeno pari al 5% del valore che l'immobile aveva in ogni anno successivo alla data di occupazione, calcolato ai sensi del comma 3 dell'art. 42 bis del D.P.R.
327/2001;
c) in via gradata, la condanna dei suddetti enti, ciascuno per quanto di ragione, all'obbligo generico di provvedere ex art. 42 bis T.U. e alla contestuale corresponsione,
a titolo risarcitorio per l'occupazione sine titulo, del 5% del valore che l'immobile aveva in ogni anno successivo alla scadenza della dichiarazione di pubblica utilità
(calcolato ai sensi del comma 3 dell'art. 42 bis cit.), nonché al pagamento del valore venale del bene al momento dell'emanazione del provvedimento, aumentato del 10% a titolo di forfetario ristoro del pregiudizio patrimoniale e non patrimoniale arrecato, nonché del 5% del valore che l'immobile aveva in ogni anno dell'illegittima occupazione, subordinando, come per legge, l'effetto traslativo al concreto pagamento delle somme.
d) in via ulteriormente gradata, la condanna dei suddetti enti, ciascuno per quanto di ragione, al risarcimento dei danni arrecatile con l'indebita sottrazione della proprietà e disponibilità e la perdurante sua detenzione nonché al recupero delle somme dovute anche a titolo di indennità di occupazione, oltre interessi e rivalutazione.
1.4. Con sentenza n. 4894/2017, il TAR Campania, Napoli, in accoglimento del ricorso, ha così statuito:
a) ordina a di provvedere alla restituzione alla ricorrente degli immobili CP_1
illegittimamente detenuti, previa necessaria riduzione in pristino, con salvezza degli ulteriori provvedimenti di cui all'art. 42 bis TU espropri;
b) condanna, in solido fra loro, pro quota nei rapporti interni, l' Controparte_10
al risarcimento del danno da occupazione illegittima, da quantificarsi, ai sensi
[...]
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Ricorso in opposizione alla stima ex artt. 702 bis c.p.c. e 42 bis T.U. 327/2001 dell'art. 34, comma 4, c.p.a., nella somma pari al 5% annuo del valore venale del bene illegittimamente detenuto, come sopra determinato, da liquidarsi a partire dalla data di immissione in possesso sino ad oggi, oltre interessi legali fino al soddisfo, detratto quanto già percepito a titolo di indennità di esproprio e di indennità da occupazione legittima”.
In particolare, con la citata sentenza il GA ha respinto la domanda di risarcimento del danno da perdita del diritto di proprietà, mentre ha accolto la domanda risarcimento del danno causato dall'illegittima detenzione delle aree da parte di nella misura pari CP_1 al “valore d'uso” del bene dal momento della sua illegittima occupazione fino alla regolarizzazione della fattispecie, anche mediante l'adozione del provvedimento autoritativo di acquisizione sanante ex art. 42 bis, d.P.R. 8 giugno 2001 n. 327,
“confluendo peraltro in tale ultima ipotesi la posta risarcitoria, in senso lato, nell'indennizzo dovuto per l'acquisizione sanante, come evincibile dal richiamato disposto del comma 3 del citato art. 42 bis. Tale valore d'uso, corrispondente come detto, al danno sofferto dai ricorrenti per l'illecita, prolungata occupazione dei terreni di loro proprietà, può quantificarsi, con valutazione equitativa ex artt. 2056 e 1226 c.c., nell'interesse del cinque per cento annuo sul valore venale del bene, in linea con il parametro fatto proprio dal legislatore con il cit. art. 42 bis comma 3, d.P.R. n. 327 del
2001, suscettibile di applicazione analogica in quanto espressione di un principio generale” (così nella sentenza Tar Napoli n. 4894/2017).
In questa decisione il TAR ha anche affermato che per determinare il valore venale del bene le parti avrebbero dovuto utilizzare il metodo di stima diretta (o sintetica), che consiste nella determinazione del più probabile valore di mercato di un bene mediante la comparazione di valori di beni della stessa tipologia di quello oggetto di stima (atti di compravendita di terreni finitimi e simili, ovvero avvalendosi, previa attualizzazione del relativo valore, della stima effettuata dal C.T.U. nel parallelo giudizio civile);
1.5. In “esecuzione” della sentenza del TAR n. 4894/2017, R.F.I. ha emanato il decreto di acquisizione sanante, determinando il valore venale del bene in euro 49.979,91 a titolo di indennità attualizzata ex sentenza della Corte d'Appello di Napoli n. 629/2011 oltre euro 4.997,99 per pregiudizio patrimoniale e non patrimoniale pari al 10% del valore venale del bene, oltre euro 45.440,64 per il risarcimento per l'occupazione senza titolo dal 22 marzo 1999 fino al 23 maggio 2018, per il valore complessivo di euro
100.463,73
1.6. Allega la ricorrente, nel censurare, con il presente ricorso, la stima:
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Ricorso in opposizione alla stima ex artt. 702 bis c.p.c. e 42 bis T.U. 327/2001 --che il decreto di acquisizione sanante ex art. 42 bis del DPR 327/2001 è stato emesso facendo erroneo riferimento alla asserita natura agricola dei suoli, contraddittoriamente ed erroneamente definiti “seminativo irriguo, classe 2”, nonostante il riconoscimento che “trattasi di aree di natura edificatoria … ricomprese nel PRG del Comune di Volla nella zona urbanistica B (completamento a bassa densità)” (così il ricorso pagine 5-6);
--che la sentenza della Corte d'Appello n. 629/2011 non può vincolare, in quanto adottata in sede di opposizione alla stima di espropriazione definitiva contenuta in un decreto, quello emesso dal prefetto n. 42390 del 31.1.2006, annullato dal G.A; che, peraltro, la stessa decisione è stata pronunciata sul presupposto che non si applicasse il
DPR 327/2001 perchè il progetto dell'opera pubblica è stato approvato prima dell'entrata in vigore del T.U. espropri, ma che, intervenuto nel 2018 il decreto di acquisizione sanante, la fattispecie soggiace completamente alle disposizioni del T.U. espropri del 2001;
--che, ad ogni modo, la sentenza del TAR n. 4894 del 23.5.2017 disponeva di procedere alla determinazione del valore del suolo sulla base della stima del CTU effettuata nell'ambito del giudizio civile dinanzi alla Corte d'appello (che aveva stimato il valore unitario dei suoli in euro 115 al mq), non facendo riferimento alla decisione conclusiva della Corte, che, di contro, ha stabilito l'importo unitario in euro 35 al mq.
Su queste premesse, ha chiesto espletarsi una nuova consulenza tecnica ed ha rassegnato le seguenti conclusioni:
“-dichiarare che il valore dei beni soggetti ad acquisizione sanante, a seguito della sentenza del Tar Campania n. 04894 del 23/05/2017, è di euro 236.808,00 e che
l'indennizzo da quantificare e da corrispondere in attuazione dell'art.42 bis T.U. n.
327/2001, comprensivo del pregiudizio economico dell'ablazione dei suoli, oltre al pregiudizio non economico da calcolarsi in misura forfettaria del 10% sul valore dei beni, oltre all'indennizzo a titolo risarcitorio nella misura del 5% annuo del valore dei beni per il periodo della loro illecita occupazione senza titolo, oltre agli interessi legali maturati sino all'oggi, ammonta complessivamente a euro 508.789,44, oltre le ulteriori maggiorazioni per interessi e rivalutazione sino all'integrale soddisfo;
- gradatamente, e salvo gravame, dichiarare che il valore dei beni soggetti ad acquisizione sanante, a seguito della sentenza del n. 04894 del CP_5
23/05/2017, è di euro 165.000,00 e che l'indennizzo da quantificare e da corrispondere in attuazione dell'art. 42bis T.U. n. 327/2001, comprensivo del pregiudizio economico dell'ablazione dei suoli, oltre al pregiudizio non economico da calcolarsi in misura
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Ricorso in opposizione alla stima ex artt. 702 bis c.p.c. e 42 bis T.U. 327/2001 forfettaria del 10% sul valore dei beni, oltre all'indennizzo a titolo risarcitorio nella misura del 5% annuo del valore dei beni per il periodo della loro illecita occupazione senza titolo, oltre agli interessi legali maturati sino all'oggi, ammonta complessivamente a euro 354.619,38, oltre le ulteriori maggiorazioni per interessi e rivalutazione sino all'integrale soddisfo;
- ordinare alla in persona del suo legale Controparte_1 rappresentante p.t., […] ad in persona del suo legale rappresentante p.t., Controparte_4
[…] e all' in persona del suo Prefetto, legale Controparte_10 rappresentante p.t., […], in solido tra loro, ed ognuno per quanto di ragione, in qualità di amministrazione procedente all'acquisizione sanante ex art. 42 bis T.U. n. 327/2001 dei suoli di proprietà dell'attuale ricorrente, di depositare la maggiore somma dovuta in accoglimento della domanda principale di cui al presente ricorso, ovvero quella diversa maggiore somma che l'adita Corte di Appello dovesse stabilire in accoglimento della domanda in via subordinata, e sempre salvo gravame, nei modi, forme e termini di legge, ai sensi dell'art. 20, co. 14, come richiamato dall'art. 42 bis, co. 4, del T.U. n.
327/2001, con gli interessi legali fino al giorno del deposito;
- condannare le amministrazioni resistenti, anche in solido tra loro, al pagamento delle spese e competenze di giudizio ai sensi del D.M. n. 55/2014 e s.m.i., oltre spese generali al 15% ed oneri ed accessori come per legge”.
1.7. Instaurato il contraddittorio si è costituita che, in via preliminare, ha eccepito CP_1
la tardività del ricorso, allegando di aver effettuato la notifica del decreto di acquisizione sanante all'avv. Ciro Pacilio, il quale da comunicazioni intercorse si era qualificato come soggetto direttamente incaricato dalla società di gestire le vicende e gestire le trattative con la pubblica amministrazione. Nel merito, con vari argomenti ha chiesto la declaratoria di inammissibilità e comunque il rigetto del ricorso.
1.8. Si è altresì costituita la che Controparte_3
ha eccepito il suo difetto di legittimazione passiva.
1.9. Con ordinanza in data 16 settembre 2019 la Corte ha nominato quale CTU l'ing.
per la determinazione del giusto valore di esproprio;
depositato Persona_2
l'elaborato peritale, al predetto CTU è stata chiesta un'integrazione, acquisita la quale il
Collegio ha revocato la nomina dell'Ing. conferendo nuovo incarico al CTU Per_2
ing. con ordinanza in data 15 luglio 2021. Persona_3
La perizia del CTU ing. è stata depositata in data 19 luglio 2022. Per_3
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Ricorso in opposizione alla stima ex artt. 702 bis c.p.c. e 42 bis T.U. 327/2001 All'esito di trattazione scritta svolta in data 16.10.2024, la Corte ha ritenuto indispensabile un supplemento di consulenza per dare esaustiva risposta ad alcuni rilievi critici formulati dalle parti;
in particolare, visti i parametri utilizzati dal CTU, quello del valore espresso dalla Corte di Appello di 35 euro mq, inoltre quello di atto di acquisto dell'anno 2005 relativo a zona B2 e alla stessa strada per cui è causa, via Filichito, ha ritenuto scorretta la rivalutazione degli stessi al 2018 secondo gli indici Istat;
ha chiesto, pertanto, al CTU di rivalutare detti valori, che fungono da parametro, non in base agli indici Istat, ma, più correttamente, secondo l'andamento del mercato immobiliare della zona di Volla o di zona viciniore;
il Collegio ha inoltre ritenuto necessario che gli atti che si assumono come fonte di parametri forniti dall'Agenzia siano allegati CP_11
alla perizia, onde consentirne la conoscenza alle parti e al Collegio;
infine, sulla scorta
Cont della critica di che il CTU non abbia preso in considerazione l'atto notarile di cessione di diritti edificatori da essa fornito, stipulato nel 2016 e relativo ad area edificabile immediatamente adiacente quella in esame, in quanto “non ritenuto di mercato” (cfr. pag. 24 CTU), ma che secondo la resistente sarebbe utile a dare evidenza del valore attribuito al potenziale edificatorio dell'area in esame, ha chiesto al CTU di tenerne conto, oppure di specificare perché da tale atto non si desumono parametri di rilievo.
Acquisito l'elaborato peritale integrativo, depositato il 5 marzo 2025, con ordinanza in data 12 marzo 2025, all'esito di trattazione scritta, la Corte ha riservato il procedimento in decisione.
***
2. Il ricorso è fondato e merita di essere accolto nei termini di seguito esposti.
2.1. Vale premettere che è infondata l'eccezione preliminare di inammissibilità, secondo la quale il presente ricorso sarebbe tardivo perché vale ai fini del decorso del termine di impugnazione la notifica del decreto di acquisizione sanante fatta all'avv. Ciro Pacilio, il quale da comunicazioni intercorse si era qualificato come soggetto direttamente incaricato dalla società di gestire le vicende e gestire le trattative con la pubblica amministrazione.
L'eccezione è infondata, atteso il tenore delle comunicazioni intercorse con l'avv.
Pacilio (cf., in atti), relative a un possibile accordo transattivo e bonario per l'accettazione dell'indennità offerta, in cui lo stesso avvocato giustifica il suo intervento sulla base di incarico ricevuto per trattare con la P.A. procedente;
giammai l'avv.
Pacilio ha indicato di essere procuratore speciale della munito del Parte_1
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Ricorso in opposizione alla stima ex artt. 702 bis c.p.c. e 42 bis T.U. 327/2001 potere sostanziale di disporre dell'indennità per cui è causa, al pari o in sostituzione del legale rappresentante della società. Pertanto, del tutto correttamente la notifica del decreto di acquisizione sanante è stata effettuata nei confronti del legale rappresentante della in data 4 maggio 2018, ed è questa che segna il decorso del Parte_1
termine di opposizione, di guisa che il ricorso proposto il 1° giugno 2018 è tempestivo.
2.2. Sempre preliminarmente si dà atto che correttamente è stata evocata in giudizio la atteso il disposto degli artt. 29 comma 4 d. lgs 151/2011 e Controparte_10 art. 6, comma 8, T.U. 327/2001, quale soggetto promotore dell'espropriazione.
E' altresì pacifica la legittimazione passiva di quale autorità espropriante CP_1
(sia pur in base a delega concessoria) ex art. 6 comma 8 cit., nonché beneficiario del provvedimento di acquisizione sanante.
Peraltro, in quanto beneficiaria dell'esproprio, è anche il Controparte_1
soggetto obbligato, ex artt. 20 e 26 DPR 327/2001, al deposito delle indennità di acquisizione.
I compiti meramente esecutivi di (cfr decreto di acquisizione sanante) non ne CP_4
giustificano la citazione in giudizio.
***
3. Nel merito, il Ctu ing. ha, prima di tutto, dato conto e ragione della natura Per_3
dei fondi espropriati, riportando letteralmente (oltre a documentarle in atti) le risultanze del certificato di destinazione urbanistica rilasciato dal Comune di Volla;
pertanto, ha attestato che le aree, che devono qualificarsi secondo il valore di mercato in funzione della zona, sono:
p.lla 951 per 20 mq zona strada di piano;
p.lla 953 (77mq Agricola, 562mq B2 e 161mq strada di piano)
p.lla 955 (122mq Agricola, 353mq B2 e 25mq strada di piano).
Dunque, i fondi oggetto di esproprio ricadono per 199 mq in area agricola, per 206 mq in zona di strada di piano e per mq 915 in zona B2 edificabile di completamento.
La diversa destinazione urbanistica giustifica senza dubbio alcuno la valutazione differente della parte edificabile pari a 915 mq rispetto a quella agricola e corrispondente a strada di piano.
E', pertanto, del tutto infondata la censura della ricorrente che l'intera area dovrebbe essere valutata con il valore di mercato proprio dei suoli edificabili.
In particolare, la società ricorrente deduce che “giammai il valore della parte di suolo ricadente in zona agricola o strada di piano può essere calcolato separatamente dal
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Ricorso in opposizione alla stima ex artt. 702 bis c.p.c. e 42 bis T.U. 327/2001 computo del valore complessivo dell'area in stragrande maggioranza ricadente in zona edificabile, ciò per varie considerazioni, tra le quali, quella prevalente, che il lotto di mq 1320 era unico e in caso di vendita certamente nel concreto non si sarebbe arrivati ad una determinazione del corrispettivo in misura così matematica, anche perché, in caso di edificazione, la parte agricola sarebbe potuta essere annessa alla parte edificata nel suo insieme o per i singoli appartamenti edificati, accrescendone il valore”; su questi rilievi critici, la ricorrente chiede una valutazione unitaria, evidentemente come edificabile, dell'intera area espropriata.
Si tratta di una difesa non pertinente, formulata con riferimento all'ipotesi, diversa da quella, oggi esaminata, che un suolo venga edificato in concreto e che venga valutato allorquando ha già espresso la sua potenzialità edificatoria.
Pare appena il caso di evidenziare che anche la pronuncia della Suprema Corte (cf Cass.
Sez. 1, Ordinanza n. 31177 del 29/12/2017) a cui la società si richiama Parte_1
(cf osservazioni alla bozza di CTU e note critiche contenute nelle note di trattazione scritta del 20.06.2023) per sostenere che la valutazione del fondo deve essere unica ed unitaria è riferita a ben altra fattispecie, quella avente ad oggetto l'esproprio di fondi appartenenti a diversi comproprietari, per i quali si impone una stima unitaria del valore del bene nella sua interezza, dunque non ha alcuna attinenza con il caso che oggi occupa la Corte.
3.1. Dovendo ancorare la stima del suolo al valore di mercato alla data del decreto di acquisizione sanante, 16 aprile 2018, il CTU ha tratto alcuni parametri di riferimento da informazioni assunte presso l'Agenzia delle Entrate, ma anche dalla sentenza n.
629/2011 menzionata in premessa, infine da una certificazione dell'agenzia delle
Entrate depositata in allegato alla precedente CTU.
Andando con ordine, il primo atto utilizzato come parametro dal CTU è la valutazione riferita dall'Agenzia delle Entrate su fondo sito in zona omogenea, ossia:
“---) Zona B2 anno 2005 (residenziale completamento) dichiarato 145 euro/mq poi accertato in ADESIONE e chiuso a 85 euro/mq (traversa via FILICHITO mq 1541)
rivalutato al 16/04/2018 102,60 euro/mq” (così pagina 13 Parte_3
elaborato peritale), poi rivalutato secondo gli indici ISTAT dal CTU in euro 102,00 (cf pagina 14 della CTU).
Sul punto, la Corte, non solo per l'apposita censura formulata da ha ritenuto che CP_1
il CTU dovesse documentare la fonte, invitandolo a farlo (cf ordinanza del Collegio in data 16.01.2025).
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Ricorso in opposizione alla stima ex artt. 702 bis c.p.c. e 42 bis T.U. 327/2001 Pertanto, solo in fase di integrazione della perizia l'ing. ha chiarito e Per_3
documentato la fonte di questo parametro di valutazione, depositando, in allegato,
l'estratto del registro adesioni dell'Agenzia delle Entrate - datato 13 febbraio 2025 - con l'attestazione che in zona omogenea B2 Volla, vicino al fondo di causa, Via
Filichito Traversa Palumbo, vi è attestazione di valore “definito in adesione” ad euro 85
a mq (cfr. all. 1 alla perizia integrativa del 2 marzo 2025, certificato del direttore dott.
). Persona_4
Il secondo parametro di comparazione è rappresentato, per il CTU, dal valore di 35 euro/mq relativo allo stesso fondo, tratto dalla sentenza della Corte d'appello Napoli n.
621/2011, che il CTU nell'iniziale elaborato aggiornava, sempre secondo gli indici
ISTAT a 37,8636 euro/mq al 16/2/2018.
Su questo punto, il Collegio, pur ritenendo che si tratti di un parametro rilevante in quanto relativa allo stesso fondo per cui oggi si controverte, ha evidenziato, con l'ordinanza in data 16.01.2025, che detta valutazione non può essere aggiornata al 2018 sulla base degli indici ISTAT, ma che va aggiornata secondo gli indici che si traggono dall'andamento del mercato immobiliare della zona di Volla o viciniore;
parimenti la
Corte ha ritenuto che anche il valore di cui al primo parametro di 85 euro a mq nell'anno 2005 debba essere aggiornato non – come fatto inizialmente dal CTU – secondo gli indici ISTAT.
Il terzo parametro utilizzato per la stima è la valutazione fornita dall'Agenzia delle
Entrate nella persona del funzionario Ing. che attesta su area omogenea - zona Per_5
B2 - un valore di 159,00 euro/mq (cf. certificazione in atti sottoscritta da funzionario dell'Agenzia delle Entrate;
attestazione allegata alla CTU dell'ing. ma che è Per_3 stata prodotta dagli enti convenuti nella fase di contestazioni alla perizia dell'ing.
). Per_2
Per le due piccole zone non edificabili, ZONA E, “Agricola” e “Strada di piano”
(agricola), che misurano complessivamente 406 mq il CTU ha indicato un valore di 9,35 euro a mq, così calcolando il suo valore totale in (€/mq 9,35 x (199 + 206) mq = €
3.786,75) € 3.786,75.
Il CTU in sede di chiarimenti ha precisato che seppur “risulta una ordinaria riduzione
(a rettifica della bozza) con riguardo all'arco di tempo 2005 – 2018 si ritiene comunque il dato CTU di 85 euro/mq del 2005 ancora di mercato al 2018”.
Sulla base di questi dati, il CTU nell'elaborato integrativo, a rettifica della prima valutazione ed operando la dovuta riduzione in base all'andamento del mercato
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Ricorso in opposizione alla stima ex artt. 702 bis c.p.c. e 42 bis T.U. 327/2001 immobiliare, ma senza modificare la valutazione di euro 9,35 a mq data ai 405 mq di
“zona agricola-strada di piano” ha calcolato il pregiudizio patrimoniale: in euro
81.561,75 [Valore fondo zona B2 (85 euro/mq x 915 mq) euro 77.775 + Valore fondo invariato Zona E agricolo (9,35 euro/mq x 405 mq) euro 3.786,75 = euro
81.561,75].
L'indennizzo per il danno non patrimoniale è pari al 10% del predetto importo, dunque ammonta ad € 8.156,17.
Il totale dell'indennizzo per l'ablazione del suolo è pari ad € 89.717,92.
3.2. Il Collegio, pienamente condividendo le valutazioni che il CTU ha fatto nella perizia integrativa per determinare il giusto valore di stima del bene, deve a questo punto dare conto delle critiche fatte dalle parti in causa.
A riprova della corretta valutazione del CTU, non è meritevole di accoglimento il rilievo critico del legale della società ricorrente formulato avverso la prima perizia che il
CTU abbia omesso integralmente il riferimento all'accertamento del valore del suolo in euro 385.200,00 notificato da Agenzia Entrate del 2018, emesso a seguito di sentenza Cont che ha dichiarato illegittima la procedura di esproprio di condividendosi pienamente quanto spiegato, in risposta dal CTU, che si tratti di valore non pertinente ai fini che occupa, in particolare perché fuori mercato e comunque relativo a fondo che si trova in zona non omogenea, B1, con maggiore potenzialità edificatoria: “Non è stato considerato in bozza, in quanto rapportato alla sup. (1320 mq) otteniamo un valore unitario addirittura di 291,18 euro/mq, ovvero maggiore del 60% rispetto a quello stimato dal CTP Arch. nella Sua consulenza agli atti (euro/mq 179,40 cfr. Per_6 stralcio pag. 20 bozza e ctu), e che tra l'altro richiama dati in zona B1 (difforme dalla zona B2 di minore potenziale urbanistico” e che “detto valore di 291,18 euro/mq (già oggetto di NOTE del 16.01.2019 e ribadito nelle NOTE tardive), oltre ad essere decisamente superiore a quello richiesto nello stesso Ricorso (cfr. pag. 15), ovvero con un incremento del 60% rispetto ai 179,40 euro/mq richiesti, è FUORI MERCATO”
(così l'elaborato peritale a pagina 31, a cui amplius si rinvia).
In generale, il CTU ha dato atto che le osservazioni critiche formulate dalla
[...]
attraverso le note dell'architetto assumono come dato di partenza la Parte_1 Per_6
valutazione di fondi siti in zona B1, notoriamente di valore superiore a quello del bene oggetto di causa (cf elaborato peritale a pagina 20).
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Ricorso in opposizione alla stima ex artt. 702 bis c.p.c. e 42 bis T.U. 327/2001 Subito dopo, va esaminata la critica della resistente R.F.I. che, cioè, il CTU non abbia preso in considerazione l'atto notarile di cessione di diritti edificatori stipulato nel 2016, relativo ad area edificabile immediatamente adiacente quella in esame.
Sul punto, il CTU sia nell'elaborato principale, sia nella perizia integrativa, ha riferito di non poterne tener conto perché a suo giudizio contiene un prezzo fuori mercato. In particolare, nell'elaborato integrativo si è così espresso: “conferma che la componente edificabile stimata in appena 16,00 euro/mq è fuori mercato, in quanto sommato al residuo valore agricolo che stimato d'ufficio è di circa 10 euro/mq (e NON al maggiore valore RFI 20 euro/mq) otteniamo un valore finito di appena 26 euro/mq, dato ancor più basso del valore considerato nella Sentenza della Corte di 35 euro/mq” (così il
CTU a pagina 4 dell'elaborato integrativo).
Si tratta di una valutazione ragionevole, motivata in modo convincente, avverso la quale non offre – nel merito - indicatori contrari;
pertanto il Collegio la condivide e la CP_1
fa sua.
Infine, va dato atto che dopo l'ordinanza in data 16 gennaio 2025, la Parte_1
ha riproposto la censura secondo cui il CTU dovrebbe considerare anche quale parametro il valore di euro 385.200,00 che assumerebbe il fondo, in quanto detto valore
è contenuto in un atto di accertamento da parte di Agenzia delle Entrate nel 2018. La
Corte ritiene non utilizzabile l'accertamento fiscale in quanto non riferibile al fondo per cui è causa.
Ma si impone sul punto un breve riepilogo per spiegare nel dettaglio perché questa censura riceve uno scrutinio negativo.
Emergono dalle difese della ricorrente dati contradditori, atteso che nell'atto di accertamento proveniente da Agenzia delle Entrate vi è la menzione della sentenza n.
27/2017 TAR (di cui non è né allegato né provato a quale immobile si riferisca l'accertamento), mentre nelle note di trattazione scritta depositate dalla
[...] per il 16 ottobre 2024 si legge che esso è “documento sopravvenuto, per Parte_1 effetto del quale è stata liquidata l'imposta di registro dovuta per la sentenza del TAR
Campania n. 4894/2017 del 23/05/2017”.
Nell'istanza del 21.1.2025 di nuovamente si fa riferimento alla Parte_1 sentenza n. 27/2017: “omesso pagamento imposta ed oneri accessori dovuti su sentenza rep.27/2017 - oggetto causa: risarcimento danni da CP_5 illegittima detenzione base imponibile: 385.200”, che non riguarda il fondo oggetto del presente giudizio.
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Ricorso in opposizione alla stima ex artt. 702 bis c.p.c. e 42 bis T.U. 327/2001 Lo stesso atto di accertamento, si badi bene, non richiama che la sentenza n. 27/2017.
La società ricorrente, invitata dalla Corte a dare al CTU i documentati chiarimenti, per consentire di riferire l'avviso di accertamento al fondo oggetto di controversia, non li ha affatto forniti, di tal che legittimamente il CTU non ne ha tenuto conto (cf note del CTU in data 5.3.2025).
3.3. Ai fini di calcolare l'indennità di occupazione illegittima, spettante per il periodo di occupazione senza titolo, dal 22/3/1999, data in cui ebbe inizio l'occupazione, fino alla data di emanazione del decreto di acquisizione sanante (16.04.2018), la disciplina dirimente è contenuta nell'art. 42 bis DPR 327/2001 che recita: “Valutati gli interessi in conflitto, l'autorità che utilizza un bene immobile per scopi di interesse pubblico, modificato in assenza di un valido ed efficace provvedimento di esproprio o dichiarativo della pubblica utilità, può disporre che esso sia acquisito, non retroattivamente, al suo patrimonio indisponibile e che al proprietario sia corrisposto un indennizzo per il pregiudizio patrimoniale e non patrimoniale, quest'ultimo forfettariamente liquidato nella misura del dieci per cento del valore venale del bene”.
In particolare, per l'indennità de qua, al comma 3 è previsto: “Salvi i casi in cui la legge disponga altrimenti, l'indennizzo per il pregiudizio patrimoniale di cui al comma 1 è determinato in misura corrispondente al valore venale del bene utilizzato per scopi di pubblica utilità e, se l'occupazione riguarda un terreno edificabile, sulla base delle disposizioni dell'articolo 37, commi 3, 4, 5, 6 e 7. Per il periodo di occupazione senza titolo è computato a titolo risarcitorio, se dagli atti del procedimento non risulta la prova di una diversa entità del danno, l'interesse del cinque per cento sul valore determinato ai sensi del presente comma”.
Quanto alla durata dell'occupazione senza titolo, essa si protrae nel caso in esame fin dal 22/3/1999 che è la data dell'immissione in possesso, considerato che è stato annullato con sentenza del TAR n. 2096/2014 il decreto di occupazione di CP_5 urgenza della prefettura del 15.2.1999. La stessa è cessata con l'emissione del decreto di acquisizione il 16 aprile 2018.
L'indennità spettante per il periodo di occupazione senza titolo, dal 22/3/1999 fino al
16/4/2018, data di emanazione del decreto di acquisizione sanante, periodo di anni 19, ex art. 42 bis, è pari, sulla base dei criteri adottati dal CTU, ad € 77.482,00 (indennità annua di 4.078,00x19 anni= 77.482,00).
Si tratta di una valutazione che tiene conto del “maggior danno” accertato dallo stesso
CTU sulla base dell'andamento del mercato immobiliare e delle oscillazioni che lo
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Ricorso in opposizione alla stima ex artt. 702 bis c.p.c. e 42 bis T.U. 327/2001 hanno caratterizzato, per tutto il periodo di occupazione priva di titolo legittimante, dunque pienamente conforme al disposto del comma 3, ultimo alinea dell'art. 42 bis citato.
Infine, sull'importo complessivamente determinato sono dovuti gli interessi legali a decorrere dalla data del 2/6/2018, ovvero dal trentesimo giorno successivo alla notifica del provvedimento di acquisizione sanante, data entro la quale dovrebbe avvenire il pagamento (in caso di accettazione) ovvero il deposito dell'importo.
3.4. Di questi importi deve disporsi il deposito – a cura di Rete ferroviaria Italiana s.p.a.
Gruppo Ferrovie dello Stato - presso la Cassa DD.PP., ovvero presso il Ministero dell'economia e delle finanze, nei modi stabiliti dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari concernenti il servizio dei depositi delle indennità di espropriazione e di occupazione già svolto dalla Cassa Depositi e Prestiti (vedasi art. 5 del d.l. 30 settembre
2003, n. 269, convertito dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, con cui la Cassa depositi e prestiti è stata trasformata in una società per azioni, denominata Controparte_12
e decreto del 5 dicembre 2003 del Ministro dell'economia e delle finanze
[...] con cui è stato disposto che il “servizio depositi” che essa gestiva e riguardava anche il deposito delle indennità di espropriazione e di occupazione fosse affidato al suo dicastero), oltre agli interessi al tasso legale con decorrenza dal 2 giugno 2018 e fino al saldo.
Nulla a titolo di rivalutazione monetaria, trattandosi di debito di valuta e non essendo provato un maggior danno.
***
4. Le spese seguono la soccombenza nei confronti di e Controparte_1
vanno liquidate come da dispositivo secondo i parametri di cui alla tabella 12 allegata al
D.M. 147/2022, tenuto conto del valore della controversia come individuato dalla differenza tra l'indennità offerta con il decreto di acquisizione sanante e quella accertata giudizialmente, dunque in base allo scaglione da euro 52.001,00 ad euro 260.00,00. La liquidazione è fatta con distrazione in favore dei difensori avv.ti prof. Paolo Emilio
Salvia e Ciro Pacilio per dichiarazione di anticipo ex art. 93 c.p.c..
Essendo unica obbligata al versamento delle indennità di esproprio sussiste CP_1
valida ragione di compensazione delle stesse verso la . CP_3
Nulla per spese verso attesa la contumacia. CP_4
P.Q.M.
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Ricorso in opposizione alla stima ex artt. 702 bis c.p.c. e 42 bis T.U. 327/2001 La Corte di Appello di Napoli, prima sezione civile, pronunziando sulle domande proposte da nei confronti di Parte_1 Controparte_1
disattesa ogni ulteriore eccezione,
[...] Controparte_3 Controparte_4
deduzione ed istanza, così provvede:
--Determina l'indennizzo complessivo per l'esproprio del fondo di cui in motivazione in complessivi euro 167.199,92;
--Condanna la al deposito presso il Controparte_1 [...]
, nei modi stabiliti dalle vigenti disposizioni legislative e Controparte_13
regolamentari concernenti il servizio dei depositi delle indennità di espropriazione e di occupazione già svolto dalla Cassa Depositi e Prestiti, del suddetto importo, oltre interessi legali come indicato in motivazione, e detratto quanto eventualmente già versato per il medesimo titolo.
--Condanna alla rifusione in favore della società attrice Controparte_1 delle spese del giudizio, liquidate in € 27,00 per esborsi documentati ed € 7.500,00 per compensi, oltre sui compensi rimborso forfetario al 15%, IVA e CPA, con distrazione in favore dei difensori avv.ti prof. Paolo Emilio Salvia e Ciro Pacilio per dichiarazione di anticipo ex art. 93 c.p.c.; compensa le spese verso nulla per Controparte_10
spese verso Controparte_4
--Pone a carico definitivo di parte convenuta le spese di Controparte_1
CTU come liquidate con n. 2 separati decreti.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del 2.04.2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
Dott. Erminia Catapano dott. Fulvio Dacomo
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Ricorso in opposizione alla stima ex artt. 702 bis c.p.c. e 42 bis T.U. 327/2001
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
PRIMA SEZIONE CIVILE
Nella seguente composizione: dott. Fulvio Dacomo Presidente dott. Antonio Mungo Consigliere dott. Erminia Catapano Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
ORDINANZA nel processo civile d'appello iscritto al n. 2951 del ruolo generale degli affari civili contenziosi dell'anno 2018, avente ad oggetto: decreto di acquisizione sanante ex art. 42 bis T.U. 327/2001, ricorso in opposizione a stima ex art. 702 bis c.p.c..
TRA
(c.f. e P.Iva: ), rappresentata e Parte_1 P.IVA_1
difesa, giusta procura in calce al ricorso introduttivo, dagli avv.ti Prof. Paolo Emilio
Salvia (c.f.: ) e Ciro Pacilio (c.f.: con i C.F._1 C.F._2
quali elettivamente domicilia in Napoli, Viale Gramsci n.23.
Ricorrente
E
(P.Iva: ), con sede in Roma alla Controparte_1 P.IVA_2
Piazza della Croce Rossa n. 1, in persona del suo institore avvocato in CP_2
virtù dei poteri conferitigli con procura per atti del Notaio dott. Rep. n. Persona_1
77986 rogito n. 19575 del 16 marzo 2012, rappresentata e difesa dall'avv. Carlo Maria
Iaccarino (c.f.: , giusta procura allegata alla memoria. C.F._3
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Ricorso in opposizione alla stima ex artt. 702 bis c.p.c. e 42 bis T.U. 327/2001 Resistente
(c.f. ), in Controparte_3 P.IVA_3 persona del Prefetto p.t., rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato di Napoli, presso cui domicilia, in Napoli, alla Via Diaz n. 11 (C.F. ). P.IVA_4
Resistente
in persona del legale rappresentante p.t.. Controparte_4
Resistente contumace
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1. L'iter giudiziario
Con ricorso iscritto a ruolo il 1° giugno 2018, in opposizione alla stima ex artt. 29 D.
Lgs. n. 150/2011 e 702 bis c.p.c., la società ricorrente ha, in primis, ripercorso l'articolata vicenda giudiziaria che ha preceduto la domanda che oggi si esamina, illustrando quanto segue.
1.1. Con sentenza n. 2096/2014 del 15.4.2014, il in Controparte_5
accoglimento del ricorso della , ha annullato il decreto prefettizio Parte_1 prot. n. 42940/1 del 15.2.1999, con oggetto l'occupazione d'urgenza di un suolo nel
Comune di Volla alla Traversa Palumbo di via Filichito di sua proprietà, nonché il
Decreto del Vice Prefetto della Provincia di Napoli, prot. 42390 del 31.1.2006, con il
Cont quale era stata disposta l'espropriazione definitiva del suolo in favore di (oltre agli atti ad essi presupposti e consequenziali, quali la delibera n. 2 del 12.2.1998 del
Referente di Progetto delle Ferrovie dello Stato;
la delibera n. 4150 del 5.8.1992 della
Regione Campania;
il decreto del 7.7.1995 del Controparte_6
.
[...]
La suddetta sentenza è diventata definitiva in conseguenza della pronuncia del
Consiglio di Stato, sentenza n. 5162/2015 del 12.11.2015, che ha dichiarato tardivo l'appello proposto dal Parte_2
1.2. Nelle more del descritto iter dinanzi al G.A., la ricorrente ha proposto opposizione alla stima dell'indennità di esproprio e di occupazione (all'epoca stabiliti dalla
, P.A. procedente) dinanzi alla Corte di Appello (con ricorso iscritto al n. di CP_3
R.G. 4563/2005), la quale, con la sentenza n. 621/2011, sulla base della CTU, respinta la domanda, aveva determinato la giusta indennità di espropriazione in euro 46.200,00 e l'indennità di occupazione legittima in euro 8.847,62, oltre interessi legali.
R.g. n. 2951/2018 - Ordinanza - Pagina 2
Ricorso in opposizione alla stima ex artt. 702 bis c.p.c. e 42 bis T.U. 327/2001 1.3. Con ulteriore ricorso in data 18.04.2016, r.g. 1747/2016 la ha Parte_1
adito il Tar Napoli, per ottenere: CP_5
a) l'accertamento e la dichiarazione dell'illecita e abusiva occupazione e detenzione del fondo di sua proprietà da parte del Prefetto della Provincia di Napoli, del
[...]
della Regione Campania, della Ingegneria S.p.A., Controparte_6 CP_7
della della Controparte_8 Controparte_9
[...]
b) la condanna dei suddetti enti, ciascuno per quanto di ragione, alla restitutio in integrum e alla riconsegna del suolo di sua proprietà, nonché al risarcimento dei danni prodotti per la sottrazione alla sua disponibilità del suolo di proprietà da valutarsi in misura almeno pari al 5% del valore che l'immobile aveva in ogni anno successivo alla data di occupazione, calcolato ai sensi del comma 3 dell'art. 42 bis del D.P.R.
327/2001;
c) in via gradata, la condanna dei suddetti enti, ciascuno per quanto di ragione, all'obbligo generico di provvedere ex art. 42 bis T.U. e alla contestuale corresponsione,
a titolo risarcitorio per l'occupazione sine titulo, del 5% del valore che l'immobile aveva in ogni anno successivo alla scadenza della dichiarazione di pubblica utilità
(calcolato ai sensi del comma 3 dell'art. 42 bis cit.), nonché al pagamento del valore venale del bene al momento dell'emanazione del provvedimento, aumentato del 10% a titolo di forfetario ristoro del pregiudizio patrimoniale e non patrimoniale arrecato, nonché del 5% del valore che l'immobile aveva in ogni anno dell'illegittima occupazione, subordinando, come per legge, l'effetto traslativo al concreto pagamento delle somme.
d) in via ulteriormente gradata, la condanna dei suddetti enti, ciascuno per quanto di ragione, al risarcimento dei danni arrecatile con l'indebita sottrazione della proprietà e disponibilità e la perdurante sua detenzione nonché al recupero delle somme dovute anche a titolo di indennità di occupazione, oltre interessi e rivalutazione.
1.4. Con sentenza n. 4894/2017, il TAR Campania, Napoli, in accoglimento del ricorso, ha così statuito:
a) ordina a di provvedere alla restituzione alla ricorrente degli immobili CP_1
illegittimamente detenuti, previa necessaria riduzione in pristino, con salvezza degli ulteriori provvedimenti di cui all'art. 42 bis TU espropri;
b) condanna, in solido fra loro, pro quota nei rapporti interni, l' Controparte_10
al risarcimento del danno da occupazione illegittima, da quantificarsi, ai sensi
[...]
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Ricorso in opposizione alla stima ex artt. 702 bis c.p.c. e 42 bis T.U. 327/2001 dell'art. 34, comma 4, c.p.a., nella somma pari al 5% annuo del valore venale del bene illegittimamente detenuto, come sopra determinato, da liquidarsi a partire dalla data di immissione in possesso sino ad oggi, oltre interessi legali fino al soddisfo, detratto quanto già percepito a titolo di indennità di esproprio e di indennità da occupazione legittima”.
In particolare, con la citata sentenza il GA ha respinto la domanda di risarcimento del danno da perdita del diritto di proprietà, mentre ha accolto la domanda risarcimento del danno causato dall'illegittima detenzione delle aree da parte di nella misura pari CP_1 al “valore d'uso” del bene dal momento della sua illegittima occupazione fino alla regolarizzazione della fattispecie, anche mediante l'adozione del provvedimento autoritativo di acquisizione sanante ex art. 42 bis, d.P.R. 8 giugno 2001 n. 327,
“confluendo peraltro in tale ultima ipotesi la posta risarcitoria, in senso lato, nell'indennizzo dovuto per l'acquisizione sanante, come evincibile dal richiamato disposto del comma 3 del citato art. 42 bis. Tale valore d'uso, corrispondente come detto, al danno sofferto dai ricorrenti per l'illecita, prolungata occupazione dei terreni di loro proprietà, può quantificarsi, con valutazione equitativa ex artt. 2056 e 1226 c.c., nell'interesse del cinque per cento annuo sul valore venale del bene, in linea con il parametro fatto proprio dal legislatore con il cit. art. 42 bis comma 3, d.P.R. n. 327 del
2001, suscettibile di applicazione analogica in quanto espressione di un principio generale” (così nella sentenza Tar Napoli n. 4894/2017).
In questa decisione il TAR ha anche affermato che per determinare il valore venale del bene le parti avrebbero dovuto utilizzare il metodo di stima diretta (o sintetica), che consiste nella determinazione del più probabile valore di mercato di un bene mediante la comparazione di valori di beni della stessa tipologia di quello oggetto di stima (atti di compravendita di terreni finitimi e simili, ovvero avvalendosi, previa attualizzazione del relativo valore, della stima effettuata dal C.T.U. nel parallelo giudizio civile);
1.5. In “esecuzione” della sentenza del TAR n. 4894/2017, R.F.I. ha emanato il decreto di acquisizione sanante, determinando il valore venale del bene in euro 49.979,91 a titolo di indennità attualizzata ex sentenza della Corte d'Appello di Napoli n. 629/2011 oltre euro 4.997,99 per pregiudizio patrimoniale e non patrimoniale pari al 10% del valore venale del bene, oltre euro 45.440,64 per il risarcimento per l'occupazione senza titolo dal 22 marzo 1999 fino al 23 maggio 2018, per il valore complessivo di euro
100.463,73
1.6. Allega la ricorrente, nel censurare, con il presente ricorso, la stima:
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Ricorso in opposizione alla stima ex artt. 702 bis c.p.c. e 42 bis T.U. 327/2001 --che il decreto di acquisizione sanante ex art. 42 bis del DPR 327/2001 è stato emesso facendo erroneo riferimento alla asserita natura agricola dei suoli, contraddittoriamente ed erroneamente definiti “seminativo irriguo, classe 2”, nonostante il riconoscimento che “trattasi di aree di natura edificatoria … ricomprese nel PRG del Comune di Volla nella zona urbanistica B (completamento a bassa densità)” (così il ricorso pagine 5-6);
--che la sentenza della Corte d'Appello n. 629/2011 non può vincolare, in quanto adottata in sede di opposizione alla stima di espropriazione definitiva contenuta in un decreto, quello emesso dal prefetto n. 42390 del 31.1.2006, annullato dal G.A; che, peraltro, la stessa decisione è stata pronunciata sul presupposto che non si applicasse il
DPR 327/2001 perchè il progetto dell'opera pubblica è stato approvato prima dell'entrata in vigore del T.U. espropri, ma che, intervenuto nel 2018 il decreto di acquisizione sanante, la fattispecie soggiace completamente alle disposizioni del T.U. espropri del 2001;
--che, ad ogni modo, la sentenza del TAR n. 4894 del 23.5.2017 disponeva di procedere alla determinazione del valore del suolo sulla base della stima del CTU effettuata nell'ambito del giudizio civile dinanzi alla Corte d'appello (che aveva stimato il valore unitario dei suoli in euro 115 al mq), non facendo riferimento alla decisione conclusiva della Corte, che, di contro, ha stabilito l'importo unitario in euro 35 al mq.
Su queste premesse, ha chiesto espletarsi una nuova consulenza tecnica ed ha rassegnato le seguenti conclusioni:
“-dichiarare che il valore dei beni soggetti ad acquisizione sanante, a seguito della sentenza del Tar Campania n. 04894 del 23/05/2017, è di euro 236.808,00 e che
l'indennizzo da quantificare e da corrispondere in attuazione dell'art.42 bis T.U. n.
327/2001, comprensivo del pregiudizio economico dell'ablazione dei suoli, oltre al pregiudizio non economico da calcolarsi in misura forfettaria del 10% sul valore dei beni, oltre all'indennizzo a titolo risarcitorio nella misura del 5% annuo del valore dei beni per il periodo della loro illecita occupazione senza titolo, oltre agli interessi legali maturati sino all'oggi, ammonta complessivamente a euro 508.789,44, oltre le ulteriori maggiorazioni per interessi e rivalutazione sino all'integrale soddisfo;
- gradatamente, e salvo gravame, dichiarare che il valore dei beni soggetti ad acquisizione sanante, a seguito della sentenza del n. 04894 del CP_5
23/05/2017, è di euro 165.000,00 e che l'indennizzo da quantificare e da corrispondere in attuazione dell'art. 42bis T.U. n. 327/2001, comprensivo del pregiudizio economico dell'ablazione dei suoli, oltre al pregiudizio non economico da calcolarsi in misura
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Ricorso in opposizione alla stima ex artt. 702 bis c.p.c. e 42 bis T.U. 327/2001 forfettaria del 10% sul valore dei beni, oltre all'indennizzo a titolo risarcitorio nella misura del 5% annuo del valore dei beni per il periodo della loro illecita occupazione senza titolo, oltre agli interessi legali maturati sino all'oggi, ammonta complessivamente a euro 354.619,38, oltre le ulteriori maggiorazioni per interessi e rivalutazione sino all'integrale soddisfo;
- ordinare alla in persona del suo legale Controparte_1 rappresentante p.t., […] ad in persona del suo legale rappresentante p.t., Controparte_4
[…] e all' in persona del suo Prefetto, legale Controparte_10 rappresentante p.t., […], in solido tra loro, ed ognuno per quanto di ragione, in qualità di amministrazione procedente all'acquisizione sanante ex art. 42 bis T.U. n. 327/2001 dei suoli di proprietà dell'attuale ricorrente, di depositare la maggiore somma dovuta in accoglimento della domanda principale di cui al presente ricorso, ovvero quella diversa maggiore somma che l'adita Corte di Appello dovesse stabilire in accoglimento della domanda in via subordinata, e sempre salvo gravame, nei modi, forme e termini di legge, ai sensi dell'art. 20, co. 14, come richiamato dall'art. 42 bis, co. 4, del T.U. n.
327/2001, con gli interessi legali fino al giorno del deposito;
- condannare le amministrazioni resistenti, anche in solido tra loro, al pagamento delle spese e competenze di giudizio ai sensi del D.M. n. 55/2014 e s.m.i., oltre spese generali al 15% ed oneri ed accessori come per legge”.
1.7. Instaurato il contraddittorio si è costituita che, in via preliminare, ha eccepito CP_1
la tardività del ricorso, allegando di aver effettuato la notifica del decreto di acquisizione sanante all'avv. Ciro Pacilio, il quale da comunicazioni intercorse si era qualificato come soggetto direttamente incaricato dalla società di gestire le vicende e gestire le trattative con la pubblica amministrazione. Nel merito, con vari argomenti ha chiesto la declaratoria di inammissibilità e comunque il rigetto del ricorso.
1.8. Si è altresì costituita la che Controparte_3
ha eccepito il suo difetto di legittimazione passiva.
1.9. Con ordinanza in data 16 settembre 2019 la Corte ha nominato quale CTU l'ing.
per la determinazione del giusto valore di esproprio;
depositato Persona_2
l'elaborato peritale, al predetto CTU è stata chiesta un'integrazione, acquisita la quale il
Collegio ha revocato la nomina dell'Ing. conferendo nuovo incarico al CTU Per_2
ing. con ordinanza in data 15 luglio 2021. Persona_3
La perizia del CTU ing. è stata depositata in data 19 luglio 2022. Per_3
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Ricorso in opposizione alla stima ex artt. 702 bis c.p.c. e 42 bis T.U. 327/2001 All'esito di trattazione scritta svolta in data 16.10.2024, la Corte ha ritenuto indispensabile un supplemento di consulenza per dare esaustiva risposta ad alcuni rilievi critici formulati dalle parti;
in particolare, visti i parametri utilizzati dal CTU, quello del valore espresso dalla Corte di Appello di 35 euro mq, inoltre quello di atto di acquisto dell'anno 2005 relativo a zona B2 e alla stessa strada per cui è causa, via Filichito, ha ritenuto scorretta la rivalutazione degli stessi al 2018 secondo gli indici Istat;
ha chiesto, pertanto, al CTU di rivalutare detti valori, che fungono da parametro, non in base agli indici Istat, ma, più correttamente, secondo l'andamento del mercato immobiliare della zona di Volla o di zona viciniore;
il Collegio ha inoltre ritenuto necessario che gli atti che si assumono come fonte di parametri forniti dall'Agenzia siano allegati CP_11
alla perizia, onde consentirne la conoscenza alle parti e al Collegio;
infine, sulla scorta
Cont della critica di che il CTU non abbia preso in considerazione l'atto notarile di cessione di diritti edificatori da essa fornito, stipulato nel 2016 e relativo ad area edificabile immediatamente adiacente quella in esame, in quanto “non ritenuto di mercato” (cfr. pag. 24 CTU), ma che secondo la resistente sarebbe utile a dare evidenza del valore attribuito al potenziale edificatorio dell'area in esame, ha chiesto al CTU di tenerne conto, oppure di specificare perché da tale atto non si desumono parametri di rilievo.
Acquisito l'elaborato peritale integrativo, depositato il 5 marzo 2025, con ordinanza in data 12 marzo 2025, all'esito di trattazione scritta, la Corte ha riservato il procedimento in decisione.
***
2. Il ricorso è fondato e merita di essere accolto nei termini di seguito esposti.
2.1. Vale premettere che è infondata l'eccezione preliminare di inammissibilità, secondo la quale il presente ricorso sarebbe tardivo perché vale ai fini del decorso del termine di impugnazione la notifica del decreto di acquisizione sanante fatta all'avv. Ciro Pacilio, il quale da comunicazioni intercorse si era qualificato come soggetto direttamente incaricato dalla società di gestire le vicende e gestire le trattative con la pubblica amministrazione.
L'eccezione è infondata, atteso il tenore delle comunicazioni intercorse con l'avv.
Pacilio (cf., in atti), relative a un possibile accordo transattivo e bonario per l'accettazione dell'indennità offerta, in cui lo stesso avvocato giustifica il suo intervento sulla base di incarico ricevuto per trattare con la P.A. procedente;
giammai l'avv.
Pacilio ha indicato di essere procuratore speciale della munito del Parte_1
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Ricorso in opposizione alla stima ex artt. 702 bis c.p.c. e 42 bis T.U. 327/2001 potere sostanziale di disporre dell'indennità per cui è causa, al pari o in sostituzione del legale rappresentante della società. Pertanto, del tutto correttamente la notifica del decreto di acquisizione sanante è stata effettuata nei confronti del legale rappresentante della in data 4 maggio 2018, ed è questa che segna il decorso del Parte_1
termine di opposizione, di guisa che il ricorso proposto il 1° giugno 2018 è tempestivo.
2.2. Sempre preliminarmente si dà atto che correttamente è stata evocata in giudizio la atteso il disposto degli artt. 29 comma 4 d. lgs 151/2011 e Controparte_10 art. 6, comma 8, T.U. 327/2001, quale soggetto promotore dell'espropriazione.
E' altresì pacifica la legittimazione passiva di quale autorità espropriante CP_1
(sia pur in base a delega concessoria) ex art. 6 comma 8 cit., nonché beneficiario del provvedimento di acquisizione sanante.
Peraltro, in quanto beneficiaria dell'esproprio, è anche il Controparte_1
soggetto obbligato, ex artt. 20 e 26 DPR 327/2001, al deposito delle indennità di acquisizione.
I compiti meramente esecutivi di (cfr decreto di acquisizione sanante) non ne CP_4
giustificano la citazione in giudizio.
***
3. Nel merito, il Ctu ing. ha, prima di tutto, dato conto e ragione della natura Per_3
dei fondi espropriati, riportando letteralmente (oltre a documentarle in atti) le risultanze del certificato di destinazione urbanistica rilasciato dal Comune di Volla;
pertanto, ha attestato che le aree, che devono qualificarsi secondo il valore di mercato in funzione della zona, sono:
p.lla 951 per 20 mq zona strada di piano;
p.lla 953 (77mq Agricola, 562mq B2 e 161mq strada di piano)
p.lla 955 (122mq Agricola, 353mq B2 e 25mq strada di piano).
Dunque, i fondi oggetto di esproprio ricadono per 199 mq in area agricola, per 206 mq in zona di strada di piano e per mq 915 in zona B2 edificabile di completamento.
La diversa destinazione urbanistica giustifica senza dubbio alcuno la valutazione differente della parte edificabile pari a 915 mq rispetto a quella agricola e corrispondente a strada di piano.
E', pertanto, del tutto infondata la censura della ricorrente che l'intera area dovrebbe essere valutata con il valore di mercato proprio dei suoli edificabili.
In particolare, la società ricorrente deduce che “giammai il valore della parte di suolo ricadente in zona agricola o strada di piano può essere calcolato separatamente dal
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Ricorso in opposizione alla stima ex artt. 702 bis c.p.c. e 42 bis T.U. 327/2001 computo del valore complessivo dell'area in stragrande maggioranza ricadente in zona edificabile, ciò per varie considerazioni, tra le quali, quella prevalente, che il lotto di mq 1320 era unico e in caso di vendita certamente nel concreto non si sarebbe arrivati ad una determinazione del corrispettivo in misura così matematica, anche perché, in caso di edificazione, la parte agricola sarebbe potuta essere annessa alla parte edificata nel suo insieme o per i singoli appartamenti edificati, accrescendone il valore”; su questi rilievi critici, la ricorrente chiede una valutazione unitaria, evidentemente come edificabile, dell'intera area espropriata.
Si tratta di una difesa non pertinente, formulata con riferimento all'ipotesi, diversa da quella, oggi esaminata, che un suolo venga edificato in concreto e che venga valutato allorquando ha già espresso la sua potenzialità edificatoria.
Pare appena il caso di evidenziare che anche la pronuncia della Suprema Corte (cf Cass.
Sez. 1, Ordinanza n. 31177 del 29/12/2017) a cui la società si richiama Parte_1
(cf osservazioni alla bozza di CTU e note critiche contenute nelle note di trattazione scritta del 20.06.2023) per sostenere che la valutazione del fondo deve essere unica ed unitaria è riferita a ben altra fattispecie, quella avente ad oggetto l'esproprio di fondi appartenenti a diversi comproprietari, per i quali si impone una stima unitaria del valore del bene nella sua interezza, dunque non ha alcuna attinenza con il caso che oggi occupa la Corte.
3.1. Dovendo ancorare la stima del suolo al valore di mercato alla data del decreto di acquisizione sanante, 16 aprile 2018, il CTU ha tratto alcuni parametri di riferimento da informazioni assunte presso l'Agenzia delle Entrate, ma anche dalla sentenza n.
629/2011 menzionata in premessa, infine da una certificazione dell'agenzia delle
Entrate depositata in allegato alla precedente CTU.
Andando con ordine, il primo atto utilizzato come parametro dal CTU è la valutazione riferita dall'Agenzia delle Entrate su fondo sito in zona omogenea, ossia:
“---) Zona B2 anno 2005 (residenziale completamento) dichiarato 145 euro/mq poi accertato in ADESIONE e chiuso a 85 euro/mq (traversa via FILICHITO mq 1541)
rivalutato al 16/04/2018 102,60 euro/mq” (così pagina 13 Parte_3
elaborato peritale), poi rivalutato secondo gli indici ISTAT dal CTU in euro 102,00 (cf pagina 14 della CTU).
Sul punto, la Corte, non solo per l'apposita censura formulata da ha ritenuto che CP_1
il CTU dovesse documentare la fonte, invitandolo a farlo (cf ordinanza del Collegio in data 16.01.2025).
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Ricorso in opposizione alla stima ex artt. 702 bis c.p.c. e 42 bis T.U. 327/2001 Pertanto, solo in fase di integrazione della perizia l'ing. ha chiarito e Per_3
documentato la fonte di questo parametro di valutazione, depositando, in allegato,
l'estratto del registro adesioni dell'Agenzia delle Entrate - datato 13 febbraio 2025 - con l'attestazione che in zona omogenea B2 Volla, vicino al fondo di causa, Via
Filichito Traversa Palumbo, vi è attestazione di valore “definito in adesione” ad euro 85
a mq (cfr. all. 1 alla perizia integrativa del 2 marzo 2025, certificato del direttore dott.
). Persona_4
Il secondo parametro di comparazione è rappresentato, per il CTU, dal valore di 35 euro/mq relativo allo stesso fondo, tratto dalla sentenza della Corte d'appello Napoli n.
621/2011, che il CTU nell'iniziale elaborato aggiornava, sempre secondo gli indici
ISTAT a 37,8636 euro/mq al 16/2/2018.
Su questo punto, il Collegio, pur ritenendo che si tratti di un parametro rilevante in quanto relativa allo stesso fondo per cui oggi si controverte, ha evidenziato, con l'ordinanza in data 16.01.2025, che detta valutazione non può essere aggiornata al 2018 sulla base degli indici ISTAT, ma che va aggiornata secondo gli indici che si traggono dall'andamento del mercato immobiliare della zona di Volla o viciniore;
parimenti la
Corte ha ritenuto che anche il valore di cui al primo parametro di 85 euro a mq nell'anno 2005 debba essere aggiornato non – come fatto inizialmente dal CTU – secondo gli indici ISTAT.
Il terzo parametro utilizzato per la stima è la valutazione fornita dall'Agenzia delle
Entrate nella persona del funzionario Ing. che attesta su area omogenea - zona Per_5
B2 - un valore di 159,00 euro/mq (cf. certificazione in atti sottoscritta da funzionario dell'Agenzia delle Entrate;
attestazione allegata alla CTU dell'ing. ma che è Per_3 stata prodotta dagli enti convenuti nella fase di contestazioni alla perizia dell'ing.
). Per_2
Per le due piccole zone non edificabili, ZONA E, “Agricola” e “Strada di piano”
(agricola), che misurano complessivamente 406 mq il CTU ha indicato un valore di 9,35 euro a mq, così calcolando il suo valore totale in (€/mq 9,35 x (199 + 206) mq = €
3.786,75) € 3.786,75.
Il CTU in sede di chiarimenti ha precisato che seppur “risulta una ordinaria riduzione
(a rettifica della bozza) con riguardo all'arco di tempo 2005 – 2018 si ritiene comunque il dato CTU di 85 euro/mq del 2005 ancora di mercato al 2018”.
Sulla base di questi dati, il CTU nell'elaborato integrativo, a rettifica della prima valutazione ed operando la dovuta riduzione in base all'andamento del mercato
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Ricorso in opposizione alla stima ex artt. 702 bis c.p.c. e 42 bis T.U. 327/2001 immobiliare, ma senza modificare la valutazione di euro 9,35 a mq data ai 405 mq di
“zona agricola-strada di piano” ha calcolato il pregiudizio patrimoniale: in euro
81.561,75 [Valore fondo zona B2 (85 euro/mq x 915 mq) euro 77.775 + Valore fondo invariato Zona E agricolo (9,35 euro/mq x 405 mq) euro 3.786,75 = euro
81.561,75].
L'indennizzo per il danno non patrimoniale è pari al 10% del predetto importo, dunque ammonta ad € 8.156,17.
Il totale dell'indennizzo per l'ablazione del suolo è pari ad € 89.717,92.
3.2. Il Collegio, pienamente condividendo le valutazioni che il CTU ha fatto nella perizia integrativa per determinare il giusto valore di stima del bene, deve a questo punto dare conto delle critiche fatte dalle parti in causa.
A riprova della corretta valutazione del CTU, non è meritevole di accoglimento il rilievo critico del legale della società ricorrente formulato avverso la prima perizia che il
CTU abbia omesso integralmente il riferimento all'accertamento del valore del suolo in euro 385.200,00 notificato da Agenzia Entrate del 2018, emesso a seguito di sentenza Cont che ha dichiarato illegittima la procedura di esproprio di condividendosi pienamente quanto spiegato, in risposta dal CTU, che si tratti di valore non pertinente ai fini che occupa, in particolare perché fuori mercato e comunque relativo a fondo che si trova in zona non omogenea, B1, con maggiore potenzialità edificatoria: “Non è stato considerato in bozza, in quanto rapportato alla sup. (1320 mq) otteniamo un valore unitario addirittura di 291,18 euro/mq, ovvero maggiore del 60% rispetto a quello stimato dal CTP Arch. nella Sua consulenza agli atti (euro/mq 179,40 cfr. Per_6 stralcio pag. 20 bozza e ctu), e che tra l'altro richiama dati in zona B1 (difforme dalla zona B2 di minore potenziale urbanistico” e che “detto valore di 291,18 euro/mq (già oggetto di NOTE del 16.01.2019 e ribadito nelle NOTE tardive), oltre ad essere decisamente superiore a quello richiesto nello stesso Ricorso (cfr. pag. 15), ovvero con un incremento del 60% rispetto ai 179,40 euro/mq richiesti, è FUORI MERCATO”
(così l'elaborato peritale a pagina 31, a cui amplius si rinvia).
In generale, il CTU ha dato atto che le osservazioni critiche formulate dalla
[...]
attraverso le note dell'architetto assumono come dato di partenza la Parte_1 Per_6
valutazione di fondi siti in zona B1, notoriamente di valore superiore a quello del bene oggetto di causa (cf elaborato peritale a pagina 20).
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Ricorso in opposizione alla stima ex artt. 702 bis c.p.c. e 42 bis T.U. 327/2001 Subito dopo, va esaminata la critica della resistente R.F.I. che, cioè, il CTU non abbia preso in considerazione l'atto notarile di cessione di diritti edificatori stipulato nel 2016, relativo ad area edificabile immediatamente adiacente quella in esame.
Sul punto, il CTU sia nell'elaborato principale, sia nella perizia integrativa, ha riferito di non poterne tener conto perché a suo giudizio contiene un prezzo fuori mercato. In particolare, nell'elaborato integrativo si è così espresso: “conferma che la componente edificabile stimata in appena 16,00 euro/mq è fuori mercato, in quanto sommato al residuo valore agricolo che stimato d'ufficio è di circa 10 euro/mq (e NON al maggiore valore RFI 20 euro/mq) otteniamo un valore finito di appena 26 euro/mq, dato ancor più basso del valore considerato nella Sentenza della Corte di 35 euro/mq” (così il
CTU a pagina 4 dell'elaborato integrativo).
Si tratta di una valutazione ragionevole, motivata in modo convincente, avverso la quale non offre – nel merito - indicatori contrari;
pertanto il Collegio la condivide e la CP_1
fa sua.
Infine, va dato atto che dopo l'ordinanza in data 16 gennaio 2025, la Parte_1
ha riproposto la censura secondo cui il CTU dovrebbe considerare anche quale parametro il valore di euro 385.200,00 che assumerebbe il fondo, in quanto detto valore
è contenuto in un atto di accertamento da parte di Agenzia delle Entrate nel 2018. La
Corte ritiene non utilizzabile l'accertamento fiscale in quanto non riferibile al fondo per cui è causa.
Ma si impone sul punto un breve riepilogo per spiegare nel dettaglio perché questa censura riceve uno scrutinio negativo.
Emergono dalle difese della ricorrente dati contradditori, atteso che nell'atto di accertamento proveniente da Agenzia delle Entrate vi è la menzione della sentenza n.
27/2017 TAR (di cui non è né allegato né provato a quale immobile si riferisca l'accertamento), mentre nelle note di trattazione scritta depositate dalla
[...] per il 16 ottobre 2024 si legge che esso è “documento sopravvenuto, per Parte_1 effetto del quale è stata liquidata l'imposta di registro dovuta per la sentenza del TAR
Campania n. 4894/2017 del 23/05/2017”.
Nell'istanza del 21.1.2025 di nuovamente si fa riferimento alla Parte_1 sentenza n. 27/2017: “omesso pagamento imposta ed oneri accessori dovuti su sentenza rep.27/2017 - oggetto causa: risarcimento danni da CP_5 illegittima detenzione base imponibile: 385.200”, che non riguarda il fondo oggetto del presente giudizio.
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Ricorso in opposizione alla stima ex artt. 702 bis c.p.c. e 42 bis T.U. 327/2001 Lo stesso atto di accertamento, si badi bene, non richiama che la sentenza n. 27/2017.
La società ricorrente, invitata dalla Corte a dare al CTU i documentati chiarimenti, per consentire di riferire l'avviso di accertamento al fondo oggetto di controversia, non li ha affatto forniti, di tal che legittimamente il CTU non ne ha tenuto conto (cf note del CTU in data 5.3.2025).
3.3. Ai fini di calcolare l'indennità di occupazione illegittima, spettante per il periodo di occupazione senza titolo, dal 22/3/1999, data in cui ebbe inizio l'occupazione, fino alla data di emanazione del decreto di acquisizione sanante (16.04.2018), la disciplina dirimente è contenuta nell'art. 42 bis DPR 327/2001 che recita: “Valutati gli interessi in conflitto, l'autorità che utilizza un bene immobile per scopi di interesse pubblico, modificato in assenza di un valido ed efficace provvedimento di esproprio o dichiarativo della pubblica utilità, può disporre che esso sia acquisito, non retroattivamente, al suo patrimonio indisponibile e che al proprietario sia corrisposto un indennizzo per il pregiudizio patrimoniale e non patrimoniale, quest'ultimo forfettariamente liquidato nella misura del dieci per cento del valore venale del bene”.
In particolare, per l'indennità de qua, al comma 3 è previsto: “Salvi i casi in cui la legge disponga altrimenti, l'indennizzo per il pregiudizio patrimoniale di cui al comma 1 è determinato in misura corrispondente al valore venale del bene utilizzato per scopi di pubblica utilità e, se l'occupazione riguarda un terreno edificabile, sulla base delle disposizioni dell'articolo 37, commi 3, 4, 5, 6 e 7. Per il periodo di occupazione senza titolo è computato a titolo risarcitorio, se dagli atti del procedimento non risulta la prova di una diversa entità del danno, l'interesse del cinque per cento sul valore determinato ai sensi del presente comma”.
Quanto alla durata dell'occupazione senza titolo, essa si protrae nel caso in esame fin dal 22/3/1999 che è la data dell'immissione in possesso, considerato che è stato annullato con sentenza del TAR n. 2096/2014 il decreto di occupazione di CP_5 urgenza della prefettura del 15.2.1999. La stessa è cessata con l'emissione del decreto di acquisizione il 16 aprile 2018.
L'indennità spettante per il periodo di occupazione senza titolo, dal 22/3/1999 fino al
16/4/2018, data di emanazione del decreto di acquisizione sanante, periodo di anni 19, ex art. 42 bis, è pari, sulla base dei criteri adottati dal CTU, ad € 77.482,00 (indennità annua di 4.078,00x19 anni= 77.482,00).
Si tratta di una valutazione che tiene conto del “maggior danno” accertato dallo stesso
CTU sulla base dell'andamento del mercato immobiliare e delle oscillazioni che lo
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Ricorso in opposizione alla stima ex artt. 702 bis c.p.c. e 42 bis T.U. 327/2001 hanno caratterizzato, per tutto il periodo di occupazione priva di titolo legittimante, dunque pienamente conforme al disposto del comma 3, ultimo alinea dell'art. 42 bis citato.
Infine, sull'importo complessivamente determinato sono dovuti gli interessi legali a decorrere dalla data del 2/6/2018, ovvero dal trentesimo giorno successivo alla notifica del provvedimento di acquisizione sanante, data entro la quale dovrebbe avvenire il pagamento (in caso di accettazione) ovvero il deposito dell'importo.
3.4. Di questi importi deve disporsi il deposito – a cura di Rete ferroviaria Italiana s.p.a.
Gruppo Ferrovie dello Stato - presso la Cassa DD.PP., ovvero presso il Ministero dell'economia e delle finanze, nei modi stabiliti dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari concernenti il servizio dei depositi delle indennità di espropriazione e di occupazione già svolto dalla Cassa Depositi e Prestiti (vedasi art. 5 del d.l. 30 settembre
2003, n. 269, convertito dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, con cui la Cassa depositi e prestiti è stata trasformata in una società per azioni, denominata Controparte_12
e decreto del 5 dicembre 2003 del Ministro dell'economia e delle finanze
[...] con cui è stato disposto che il “servizio depositi” che essa gestiva e riguardava anche il deposito delle indennità di espropriazione e di occupazione fosse affidato al suo dicastero), oltre agli interessi al tasso legale con decorrenza dal 2 giugno 2018 e fino al saldo.
Nulla a titolo di rivalutazione monetaria, trattandosi di debito di valuta e non essendo provato un maggior danno.
***
4. Le spese seguono la soccombenza nei confronti di e Controparte_1
vanno liquidate come da dispositivo secondo i parametri di cui alla tabella 12 allegata al
D.M. 147/2022, tenuto conto del valore della controversia come individuato dalla differenza tra l'indennità offerta con il decreto di acquisizione sanante e quella accertata giudizialmente, dunque in base allo scaglione da euro 52.001,00 ad euro 260.00,00. La liquidazione è fatta con distrazione in favore dei difensori avv.ti prof. Paolo Emilio
Salvia e Ciro Pacilio per dichiarazione di anticipo ex art. 93 c.p.c..
Essendo unica obbligata al versamento delle indennità di esproprio sussiste CP_1
valida ragione di compensazione delle stesse verso la . CP_3
Nulla per spese verso attesa la contumacia. CP_4
P.Q.M.
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Ricorso in opposizione alla stima ex artt. 702 bis c.p.c. e 42 bis T.U. 327/2001 La Corte di Appello di Napoli, prima sezione civile, pronunziando sulle domande proposte da nei confronti di Parte_1 Controparte_1
disattesa ogni ulteriore eccezione,
[...] Controparte_3 Controparte_4
deduzione ed istanza, così provvede:
--Determina l'indennizzo complessivo per l'esproprio del fondo di cui in motivazione in complessivi euro 167.199,92;
--Condanna la al deposito presso il Controparte_1 [...]
, nei modi stabiliti dalle vigenti disposizioni legislative e Controparte_13
regolamentari concernenti il servizio dei depositi delle indennità di espropriazione e di occupazione già svolto dalla Cassa Depositi e Prestiti, del suddetto importo, oltre interessi legali come indicato in motivazione, e detratto quanto eventualmente già versato per il medesimo titolo.
--Condanna alla rifusione in favore della società attrice Controparte_1 delle spese del giudizio, liquidate in € 27,00 per esborsi documentati ed € 7.500,00 per compensi, oltre sui compensi rimborso forfetario al 15%, IVA e CPA, con distrazione in favore dei difensori avv.ti prof. Paolo Emilio Salvia e Ciro Pacilio per dichiarazione di anticipo ex art. 93 c.p.c.; compensa le spese verso nulla per Controparte_10
spese verso Controparte_4
--Pone a carico definitivo di parte convenuta le spese di Controparte_1
CTU come liquidate con n. 2 separati decreti.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del 2.04.2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
Dott. Erminia Catapano dott. Fulvio Dacomo
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Ricorso in opposizione alla stima ex artt. 702 bis c.p.c. e 42 bis T.U. 327/2001