Sentenza 11 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 5B, sentenza 11/06/2025, n. 11463 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 11463 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 11/06/2025
N. 11463/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00437/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 437 del 2021, proposto da
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dagli avvocati Massimo Nappi, Marco Nappi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
DECRETO PROT. N. K10/-OMISSIS- AREA IV BIS CITT.ZA EMESSO DAL MINISTERO DELL'INTERNO IN DATA 10/9/2020 E CONSEGNATO IL 19/10/2020
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno;
Visti gli artt. 35, co. 2, lett. c, 84 e 85 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 14 maggio 2025 la dott.ssa Floriana Rizzetto e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Considerato che:
con il ricorso in esame la ricorrente impugna il DM del 14.9.2020 con cui è stata rigettata la domanda di concessione della cittadinanza italiana a causa dell’insufficienza reddituale;
in data 20.3.2025 la ricorrente ha depositato un atto di rinuncia al ricorso, ritualmente notificato all’amministrazione intimata;
in data 14.5.2025 l’Amministrazione si è costituita in giudizio con atto di stile, depositando il fascicolo del procedimento accompagnato da rapporto difensivo;
Ritenuto che:
al Collegio non resta, rilevata la ritualità della rinuncia e la sussistenza dei presupposti previsti dagli artt. 35 e 84 CPA, che dare atto della rinuncia al ricorso in esame, disponendo l’integrale compensazione delle spese di lite tra le parti, ai sensi dell’art. 35 co.2 CPA, considerate le particolari circostanze del caso di specie, nonché la resistenza tardiva della PA.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, dà atto della rinuncia e, per l’effetto, dichiara l’estinzione del processo.
Spese compensate.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 14 maggio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Floriana Rizzetto, Presidente, Estensore
Enrico Mattei, Consigliere
Gianluca Verico, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Floriana Rizzetto |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.