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Sentenza 10 novembre 2025
Sentenza 10 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 10/11/2025, n. 10307 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 10307 |
| Data del deposito : | 10 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 16061/2025
TRIBUNALE ORDINARIO di NAPOLI
NONA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 16061/2025 tra
ATTORE Parte_1 e
CONVENUTO Controparte_1
In data 10/11/2025 alle ore 11.54 innanzi al dott. Renata Palmieri, sono comparsi per l'avv. GAUDINO RENATO che discute oralmente la causa Parte_1 riportandosi ai propri scritti. L'avv. Renato Gaudino si riporta integralmente a tutti i propri atti e scritti difensivi e, in particolare, alla memoria integrativa ritualmente depo- sitata. L'avv. Gaudino dichiara che la morosità persiste e che si è aggravata anche delle mensilità di ottobre e novembre 2025. Chiede, pertanto, dichiararsi la risoluzione del rapporto locatizio per grave inadempimento del conduttore e, per l'effetto, ordinare il rilascio immediato dell'immobile RT (NA) piazza San Ciro nn. 24, 25 e 26 (in Cata- sto al Foglio 7, P.lla 29, Sub. 2, Cat. C/1, RC. € 1683,08) atteso che l'attività commer- ciale del conduttore risulta cessata come accertato dall'Ufficiale Giudiziario recatosi in loco. Per quanto riguarda la morosità, si ribadisce che il conduttore, Parte_2 le, è debitore nei confronti della sig.ra delle mensilità di: Parte_1
- marzo, aprile e maggio 2024 per la somma di € 3.600,00 (€ 1.200,00 per 3 mensilità);
- di giugno, luglio, agosto, ottobre e dicembre 2024 per la somma di € 5.000,00 (€
1.000,00 per 5 mensilità) e della parziale mensilità del mese di novembre 2024 per la quale deve ancora la somma di € 400,00 in virtù della riduzione del canone di locazione concordato (doc.3);
- delle mensilità da gennaio 2025 a settembre 2025 per la somma di € 10.800,00 (€
1.200,00 per 9 mensilità);
- delle mensilità di ottobre e novembre 2025 per la somma di € 2.400,00 (€ 1.200,00 per
2 mensilità) per un totale (a novembre 2025) di € 22.200,00. Chiede, pertanto, emettersi 1
condanna esecutiva a carico del , nato a [...] il [...] Controparte_1
(C.F. ) e residente in [...] int. C.F._1
3 per la somma di € 22.200,00 oltre interessi e rivalutazione monetaria.
Con vittoria di spese di lite pari a € 225,97 (notifiche, c.u. e bollo) e competenze di cau- sa con attribuzione al procuratore antistatario. Terminata la discussione, il Giudice deci- de la causa dando lettura, ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c., in comb. disp con l'art 429 cpc, del seguente dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di dirit- to della decisione redatti sul presente verbale nella parte che segue, norma applicabile anche ai procedimenti soggetti al rito del lavoro (cfr Cass
Sez. L, sentenza n. 13708 del 12/06/2007 secondo cui “Nel rito del lavoro ogni udienza,
a cominciare dalla prima, è destinata alla discussione orale e, quindi, alla pronunzia della sentenza ed alla lettura del dispositivo sulle conclusioni proposte in ricorso, per
l'attore, e nella memoria di costituzione per il convenuto, di modo che il giudice non è tenuto ad invitare le parti alla precisazione delle conclusioni prima delle pronunzia del- le sentenze. Ne consegue, che la disposizione dell'art. 281 sexies del cod. proc. civ. che prevede la possibilità per il giudice di esporre a verbale, subito dopo la lettura del di- spositivo di sentenza, le ragioni di fatto e di diritto poste a base della decisione, è ap- plicabile al rito del lavoro a condizione del suo adattamento al rito speciale, nel quale non è prevista l'udienza di precisazione delle conclusioni”)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
IX SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Napoli, nella persona della dott.ssa Renata Palmieri, ha pronunciato la seguente
SENTENZA a verbale ex art 429 -281 sexies cpc nella causa iscritta al N. 16061/2025 R.Gen.Aff.Cont, resa all'udienza del 10.11.2025, con lettura del dispositivo e della contestuale motivazione
TRA
2
(C.F. ), elettivamente domiciliata Parte_1 C.F._2 in RT (NA), alla via Libertà n. 67, presso lo studio dell'Avv. Gaudino Renato che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti -ATTRICE –
E
(C.F. ), nato a [...], il Controparte_1 C.F._1
29.11.1981 e residente in [...]
-CONVENUTO CONTUMACE-
Oggetto: Risoluzione del contratto di locazione uso diverso per inadempimento del conduttore (Cod. SICID 144022).
Conclusioni: come da atti di causa e verbali di udienza.
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione notificato in data 6.03.2025, intimava a Parte_1 [...]
, titolare della ditta “lo spiedo d'oro in piazza” sfratto per morosità con Parte_3 contestuale ingiunzione di pagamento, relativamente all'immobile sito in RT (NA) alla Piazza San Ciro 24/25/26, identificato all'N.C.E.U. del Comune di Napoli, al Fo- glio 7, Part. 29, Sub. 2, Cat. C/1, r.c. 1.683,08, concesso in locazione per uso commer- ciale, con scrittura privata del 14.03.2024, regolarmente registrata all'Agenzia delle En- trate al n. 002296/3T.
Deduceva parte attrice: che l'immobile veniva concesso in locazione, ad uso diverso da abitazione, a CP_1
, con decorrenza dal 14.03.2024 al 13.03.2030, al canone di locazione mensile
[...] di € 1.200,00; che, in virtù scrittura privata del 18.06.2024, integrativa dell'originario contatto di loca- zione, le parti convenivano la riduzione del canone di locazione da € 1.200,00 a €
1.000,00, per il periodo compreso tra il 15.06.2024 e il 31.12.2024; che si rendeva moroso nel pagamento dei canoni di locazione, per Controparte_1 un ammontare complessivo pari ad € 9.000,00; che, in particolare, non venivano onorate le seguenti mensilità: marzo, aprile e maggio
2024 per € 3.600,00, giugno, luglio, agosto, ottobre e dicembre 2024 per € 5.000,00 e una parte della mensilità di novembre 2024, per € 400,00 per un totale di euro 9.000/00 calcolati sino a dicembre 2024.
Tanto premesso, l'attrice formulava richiesta di convalida di sfratto con vittoria di spe- se.
3
Instaurato il giudizio innanzi al Tribunale di Napoli, IX Sezione Civile, con RG
16061/2025, non si costituiva . Controparte_1
Era disposta la rinnovazione della notifica della citazione e del decreto di fissazione del- la udienza di discussione.
Il rito veniva mutato, essendo, in fase sommaria, la notificazione della citazione avvenu- ta, ex art 143 cpc.
Parte attrice notificava l'ordinanza di mutamento di rito al convenuto contumace.
In memoria integrativa del 24/9/2025 parte attrice formulava le seguenti conclusioni chiedendo: “1) Dichiarare risolto il rapporto locatizio in atti per grave inadempimento del conduttore rigettando all'uopo l'eventuale opposizione;
2) Ordinare il rilascio im- mediato dell'immobile RT (NA) piazza San Ciro nn. 24, 25 e 26 in Catasto al Foglio
7, P.lla 29, Sub. 2, Cat. C/1, RC. € 1683,08 atteso che l'attività commerciale del con- duttore risulta cessata come accertato dall'Ufficiale Giudiziario;
3) Emettere decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo a carico del , nato a [...]_1
(Na) il 29.11.1981 (C.F. ) e residente in [...] tista Vela n. 170 int. 3, per la somma di € 19.800,00 relativa ai canoni attualmente sca- duti fino a settembre 2025 e a scadere, oltre interessi e rivalutazione monetaria;
4)
Condannare l'intimato al pagamento delle spese di lite pari a € 225,97 (notifiche, c.u. e bollo) e compensi di causa, con attribuzione al sottoscritto procuratore anticipatario”.
All'udienza del 10.11.2025 l'attrice dichiarava la persistenza della morosità, oltre che l'aggravio della stessa, non avendo il conduttore pagato i canoni successivi.
All'udienza del 10.11.2025 la causa viene decisa, ex art. 281 sexies cpc.
****************************
In via preliminare, va dichiarata la contumacia di , il quale, benché Controparte_1 ritualmente citato in giudizio, sia all'indirizzo dell'immobile locato (risultato chiuso) sia nella residenza anagrafica (ove non è stato rinvenuto) sia ex art 143 cpc non si è costituito.
La domanda di risoluzione del contratto di locazione per grave inadempimento del con- duttore è fondata e va accolta per le ragioni di seguito esposte.
Vale premettere che, in tema di onere della prova, a norma dell'art. 2697 c.c., relativa- mente ai rimedi offerti al creditore dall'art. 1453 c.c. nel caso di inadempimento del de- bitore nei contratti a prestazioni corrispettive, “il creditore che agisca per
l'adempimento, per la risoluzione o per il risarcimento del danno, deve dare la prova
4
della fonte negoziale o legale del suo diritto e, se previsto, del ter-mine di scadenza, mentre può limitarsi ad allegare l'inadempimento della controparte: sarà il debitore convenuto a dover fornire la prova del fatto estintivo del diritto, costituito dall'avvenuto adempimento” (cfr. Cass. Civ. sez, unite n. 13533/2001).
Presupposto comune per ognuna delle tre azioni (di adempimento, risolutoria e risarci- toria) è, quindi, la sola dimostrazione della sussistenza del credito, con la mera allega- zione dell'altrui inadempimento, spettando a parte debitrice la prova dell'asserita estin- zione dello stesso, ossia del proprio adempimento: in altre parole l'inadempimento è sempre presunto, incombendo sul debitore l'onere di provare il contrario, ossia l'esatto adempimento.
Applicando, allora, il suddetto principio alla fattispecie in esame, ne consegue che parte attrice ha dimostrato la sua legittimazione attiva, che può dirsi provata attraverso la do- cumentazione dalla stessa allegata (copia del contratto di locazione tra le parti registra- to).
, invece, non ha dimostrato di aver provveduto al pagamento dei ca- Controparte_1 noni di cui in intimazione, rimanendo contumace.
In ordine alla valutazione della gravità dell'inadempimento del conduttore, va osservato che la questione della estraneità dell'art. 5 della legge 392/78 alla disciplina delle loca- zioni ad uso non abitativo ha ricevuto diverse soluzioni nella giurisprudenza del Supre- mo Collegio, fino a quando le Sezioni Unite (Cass 12210-90), sollecitate alla verifica dell'ambito di operatività del principio della cosiddetta “predeterminazione legislativa della gravità dell'inadempimento” nella economia dell'intera legge n° 392/78, hanno definitivamente riconosciuto la impraticabilità di una applicazione estensiva del princi- pio di cui all'art. 5 della legge al di fuori del settore della disciplina delle locazioni ad uso abitativo e ciò in considerazione ed applicazione di dati non soltanto testuali, ma prima ancora sistematici ed involgenti la ripartizione organica delle discipline dettate dal legislatore. La citata sentenza ha altresì escluso la possibilità di espansione del prin- cipio di cui all'art. 5 dall'ambito del regime previsto per le locazioni ad uso abitativo all'ambito del regime previsto per le locazioni ad uso non abitativo, sulla base di una trascendente ed unificante “ratio legis”.
Escluso, per quanto detto, l'applicabilità del metro di valutazione legale della gravità dell'inadempimento in ipotesi di locazione per uso diverso da quello di abitazione è ri- messo al giudice di procedere alla valutazione dell'importanza dell'inadempimento se- condo i principi generali posti dagli artt. 1453 e 1455 del codice civile.
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In tale ottica di valutazione, va ritenuto che l'importanza dell'inadempimento deve esse- re valutata secondo criteri oggettivi e con riguardo all'interesse sostanziale delle parti, più che in base ad apprezzamenti personali del contraente che lamenta l'inadempienza.
L'art. 1455 c.c. pone infatti una regola di proporzionalità in virtù della quale la risolu- zione del vincolo contrattuale è collegata unicamente all'inadempimento delle obbliga- zioni che abbiano notevole rilevanza nell'economia del rapporto ed il relativo giudizio va formulato tenendo conto sia dell'esigenza di mantenere l'equilibrio tra prestazioni di uguale importanza nei contratti sinallagmatici, sia dell'interesse dell'altro contraente, che non deve essere tanto inteso in senso subiettivo, in relazione alla stima che il credi- tore abbia potuto fare del proprio interesse violato, quanto in senso obiettivo in relazio- ne all'attitudine dell'inadempimento a turbare l'equilibrio contrattuale ed a reagire sulla causa del contratto e sul comune intento negoziale.
Nella specie, la durata e l'importo complessivo della morosità integra senza dubbio un
“grave” inadempimento del conduttore, incidendo in misura apprezzabile sull'economia complessiva della convenzione.
Sul piano giuridico ed economico, si staglia un comportamento non rispettoso delle convenzioni.
Va, pertanto, dichiarata la risoluzione del contratto per inadempimento del convenuto e deve essere condannato al rilascio dell'immobile meglio descritto Controparte_1 nell'intimazione. Ai sensi dell'art. 56 l. 392/78 va fissata per l'esecuzione la data del
10/12/2025.
Parte convenuta va condannata al pagamento dei canoni di locazione di marzo, aprile e maggio 2024 per € 3.600,00, di giugno, luglio, agosto, ottobre e dicembre 2024 per €
5.000,00 e una parte della mensilità di novembre 2024, per € 400,00 per un totale di eu- ro 9.000/00 oltre euro 13.200/00 (1.200/00 per 11 mesi) per canoni da gennaio a a no- vembre 2025 , per un totale di euro 22.200/00 oltre canoni a scadere sino al rilascio e degli interessi legali dalle scadenze al saldo.
Tanto in applicazione di Cass n. 24819 del 18/08/2023 secondo cui “A seguito della conversione del giudizio di convalida di sfratto per morosità in un ordinario giudizio di risoluzione per inadempimento, è ammissibile la condanna del conduttore al pagamento
(anche) dei canoni a scadere sino alla riconsegna dell'immobile locato, non essendo necessario che la relativa domanda sia stata proposta "ab origine" né che lo sfratto sia stato convalidato, giacché essa determina una modificazione soltanto quantitativa della medesima domanda originaria che, pur non derivando dall'applicazione diretta dell'art.
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664, comma 1, c.p.c., in tale norma trova la sua "ratio" ove prevede una ipotesi partico- lare di c.d. condanna in futuro”.
La regolamentazione delle spese processuali segue, ex art. 91 c.p.c., la soccombenza, con liquidazione in dispositivo ex DM 55/2014 come modificato dal Dm 37/2018 e dal
Dm 147/2022, valori minimi per assenza di istruttoria .
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, IX SEZIONE civile, in composizione monocratica, definitiva- mente pronunciando sulla domanda così provvede:
1) Dichiara la contumacia di Controparte_1
2) Dichiara definitivamente risolto per fatto e colpa del conduttore CP_1 il contratto di locazione per il quale è causa, avente ad oggetto l'immobile,
[...] sito in RT (NA), alla Piazza San Ciro 24/25/26, identificato all'N.C.E.U. del Comu- ne di Napoli, al Foglio 7, Part. 29, Sub. 2, Cat. C/1 meglio descritto in citazione e nel contratto di locazione in produzione attorea;
3) Fissa per l'esecuzione la data del 10/12/2025;
4) Condanna al pagamento, in favore di parte attrice, per Controparte_1 le causali di cui in motivazione, della somma di € 22.200/00 per canoni sino a novem- bre 2025 come precisato in motivazione oltre canoni a scadere sino al rilascio ed inte- ressi legali dalle scadenze al saldo.;
5) Condanna, altresì, al pagamento, in favore della parte Controparte_1 attrice, delle spese di giudizio, che si liquidano euro 2.540/00 per compensi ed euro
225,97 per esborsi, oltre spese generali I.V.A. e C.P.A. come per legge, con attribuzione all'Avv. Gaudino Renato antistatario.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti presenti ed allegazione al verbale.
E' verbale
Napoli 10.11.2025
Il Giudice
(dott.ssa Renata Palmieri)
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TRIBUNALE ORDINARIO di NAPOLI
NONA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 16061/2025 tra
ATTORE Parte_1 e
CONVENUTO Controparte_1
In data 10/11/2025 alle ore 11.54 innanzi al dott. Renata Palmieri, sono comparsi per l'avv. GAUDINO RENATO che discute oralmente la causa Parte_1 riportandosi ai propri scritti. L'avv. Renato Gaudino si riporta integralmente a tutti i propri atti e scritti difensivi e, in particolare, alla memoria integrativa ritualmente depo- sitata. L'avv. Gaudino dichiara che la morosità persiste e che si è aggravata anche delle mensilità di ottobre e novembre 2025. Chiede, pertanto, dichiararsi la risoluzione del rapporto locatizio per grave inadempimento del conduttore e, per l'effetto, ordinare il rilascio immediato dell'immobile RT (NA) piazza San Ciro nn. 24, 25 e 26 (in Cata- sto al Foglio 7, P.lla 29, Sub. 2, Cat. C/1, RC. € 1683,08) atteso che l'attività commer- ciale del conduttore risulta cessata come accertato dall'Ufficiale Giudiziario recatosi in loco. Per quanto riguarda la morosità, si ribadisce che il conduttore, Parte_2 le, è debitore nei confronti della sig.ra delle mensilità di: Parte_1
- marzo, aprile e maggio 2024 per la somma di € 3.600,00 (€ 1.200,00 per 3 mensilità);
- di giugno, luglio, agosto, ottobre e dicembre 2024 per la somma di € 5.000,00 (€
1.000,00 per 5 mensilità) e della parziale mensilità del mese di novembre 2024 per la quale deve ancora la somma di € 400,00 in virtù della riduzione del canone di locazione concordato (doc.3);
- delle mensilità da gennaio 2025 a settembre 2025 per la somma di € 10.800,00 (€
1.200,00 per 9 mensilità);
- delle mensilità di ottobre e novembre 2025 per la somma di € 2.400,00 (€ 1.200,00 per
2 mensilità) per un totale (a novembre 2025) di € 22.200,00. Chiede, pertanto, emettersi 1
condanna esecutiva a carico del , nato a [...] il [...] Controparte_1
(C.F. ) e residente in [...] int. C.F._1
3 per la somma di € 22.200,00 oltre interessi e rivalutazione monetaria.
Con vittoria di spese di lite pari a € 225,97 (notifiche, c.u. e bollo) e competenze di cau- sa con attribuzione al procuratore antistatario. Terminata la discussione, il Giudice deci- de la causa dando lettura, ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c., in comb. disp con l'art 429 cpc, del seguente dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di dirit- to della decisione redatti sul presente verbale nella parte che segue, norma applicabile anche ai procedimenti soggetti al rito del lavoro (cfr Cass
Sez. L, sentenza n. 13708 del 12/06/2007 secondo cui “Nel rito del lavoro ogni udienza,
a cominciare dalla prima, è destinata alla discussione orale e, quindi, alla pronunzia della sentenza ed alla lettura del dispositivo sulle conclusioni proposte in ricorso, per
l'attore, e nella memoria di costituzione per il convenuto, di modo che il giudice non è tenuto ad invitare le parti alla precisazione delle conclusioni prima delle pronunzia del- le sentenze. Ne consegue, che la disposizione dell'art. 281 sexies del cod. proc. civ. che prevede la possibilità per il giudice di esporre a verbale, subito dopo la lettura del di- spositivo di sentenza, le ragioni di fatto e di diritto poste a base della decisione, è ap- plicabile al rito del lavoro a condizione del suo adattamento al rito speciale, nel quale non è prevista l'udienza di precisazione delle conclusioni”)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
IX SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Napoli, nella persona della dott.ssa Renata Palmieri, ha pronunciato la seguente
SENTENZA a verbale ex art 429 -281 sexies cpc nella causa iscritta al N. 16061/2025 R.Gen.Aff.Cont, resa all'udienza del 10.11.2025, con lettura del dispositivo e della contestuale motivazione
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(C.F. ), elettivamente domiciliata Parte_1 C.F._2 in RT (NA), alla via Libertà n. 67, presso lo studio dell'Avv. Gaudino Renato che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti -ATTRICE –
E
(C.F. ), nato a [...], il Controparte_1 C.F._1
29.11.1981 e residente in [...]
-CONVENUTO CONTUMACE-
Oggetto: Risoluzione del contratto di locazione uso diverso per inadempimento del conduttore (Cod. SICID 144022).
Conclusioni: come da atti di causa e verbali di udienza.
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione notificato in data 6.03.2025, intimava a Parte_1 [...]
, titolare della ditta “lo spiedo d'oro in piazza” sfratto per morosità con Parte_3 contestuale ingiunzione di pagamento, relativamente all'immobile sito in RT (NA) alla Piazza San Ciro 24/25/26, identificato all'N.C.E.U. del Comune di Napoli, al Fo- glio 7, Part. 29, Sub. 2, Cat. C/1, r.c. 1.683,08, concesso in locazione per uso commer- ciale, con scrittura privata del 14.03.2024, regolarmente registrata all'Agenzia delle En- trate al n. 002296/3T.
Deduceva parte attrice: che l'immobile veniva concesso in locazione, ad uso diverso da abitazione, a CP_1
, con decorrenza dal 14.03.2024 al 13.03.2030, al canone di locazione mensile
[...] di € 1.200,00; che, in virtù scrittura privata del 18.06.2024, integrativa dell'originario contatto di loca- zione, le parti convenivano la riduzione del canone di locazione da € 1.200,00 a €
1.000,00, per il periodo compreso tra il 15.06.2024 e il 31.12.2024; che si rendeva moroso nel pagamento dei canoni di locazione, per Controparte_1 un ammontare complessivo pari ad € 9.000,00; che, in particolare, non venivano onorate le seguenti mensilità: marzo, aprile e maggio
2024 per € 3.600,00, giugno, luglio, agosto, ottobre e dicembre 2024 per € 5.000,00 e una parte della mensilità di novembre 2024, per € 400,00 per un totale di euro 9.000/00 calcolati sino a dicembre 2024.
Tanto premesso, l'attrice formulava richiesta di convalida di sfratto con vittoria di spe- se.
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Instaurato il giudizio innanzi al Tribunale di Napoli, IX Sezione Civile, con RG
16061/2025, non si costituiva . Controparte_1
Era disposta la rinnovazione della notifica della citazione e del decreto di fissazione del- la udienza di discussione.
Il rito veniva mutato, essendo, in fase sommaria, la notificazione della citazione avvenu- ta, ex art 143 cpc.
Parte attrice notificava l'ordinanza di mutamento di rito al convenuto contumace.
In memoria integrativa del 24/9/2025 parte attrice formulava le seguenti conclusioni chiedendo: “1) Dichiarare risolto il rapporto locatizio in atti per grave inadempimento del conduttore rigettando all'uopo l'eventuale opposizione;
2) Ordinare il rilascio im- mediato dell'immobile RT (NA) piazza San Ciro nn. 24, 25 e 26 in Catasto al Foglio
7, P.lla 29, Sub. 2, Cat. C/1, RC. € 1683,08 atteso che l'attività commerciale del con- duttore risulta cessata come accertato dall'Ufficiale Giudiziario;
3) Emettere decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo a carico del , nato a [...]_1
(Na) il 29.11.1981 (C.F. ) e residente in [...] tista Vela n. 170 int. 3, per la somma di € 19.800,00 relativa ai canoni attualmente sca- duti fino a settembre 2025 e a scadere, oltre interessi e rivalutazione monetaria;
4)
Condannare l'intimato al pagamento delle spese di lite pari a € 225,97 (notifiche, c.u. e bollo) e compensi di causa, con attribuzione al sottoscritto procuratore anticipatario”.
All'udienza del 10.11.2025 l'attrice dichiarava la persistenza della morosità, oltre che l'aggravio della stessa, non avendo il conduttore pagato i canoni successivi.
All'udienza del 10.11.2025 la causa viene decisa, ex art. 281 sexies cpc.
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In via preliminare, va dichiarata la contumacia di , il quale, benché Controparte_1 ritualmente citato in giudizio, sia all'indirizzo dell'immobile locato (risultato chiuso) sia nella residenza anagrafica (ove non è stato rinvenuto) sia ex art 143 cpc non si è costituito.
La domanda di risoluzione del contratto di locazione per grave inadempimento del con- duttore è fondata e va accolta per le ragioni di seguito esposte.
Vale premettere che, in tema di onere della prova, a norma dell'art. 2697 c.c., relativa- mente ai rimedi offerti al creditore dall'art. 1453 c.c. nel caso di inadempimento del de- bitore nei contratti a prestazioni corrispettive, “il creditore che agisca per
l'adempimento, per la risoluzione o per il risarcimento del danno, deve dare la prova
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della fonte negoziale o legale del suo diritto e, se previsto, del ter-mine di scadenza, mentre può limitarsi ad allegare l'inadempimento della controparte: sarà il debitore convenuto a dover fornire la prova del fatto estintivo del diritto, costituito dall'avvenuto adempimento” (cfr. Cass. Civ. sez, unite n. 13533/2001).
Presupposto comune per ognuna delle tre azioni (di adempimento, risolutoria e risarci- toria) è, quindi, la sola dimostrazione della sussistenza del credito, con la mera allega- zione dell'altrui inadempimento, spettando a parte debitrice la prova dell'asserita estin- zione dello stesso, ossia del proprio adempimento: in altre parole l'inadempimento è sempre presunto, incombendo sul debitore l'onere di provare il contrario, ossia l'esatto adempimento.
Applicando, allora, il suddetto principio alla fattispecie in esame, ne consegue che parte attrice ha dimostrato la sua legittimazione attiva, che può dirsi provata attraverso la do- cumentazione dalla stessa allegata (copia del contratto di locazione tra le parti registra- to).
, invece, non ha dimostrato di aver provveduto al pagamento dei ca- Controparte_1 noni di cui in intimazione, rimanendo contumace.
In ordine alla valutazione della gravità dell'inadempimento del conduttore, va osservato che la questione della estraneità dell'art. 5 della legge 392/78 alla disciplina delle loca- zioni ad uso non abitativo ha ricevuto diverse soluzioni nella giurisprudenza del Supre- mo Collegio, fino a quando le Sezioni Unite (Cass 12210-90), sollecitate alla verifica dell'ambito di operatività del principio della cosiddetta “predeterminazione legislativa della gravità dell'inadempimento” nella economia dell'intera legge n° 392/78, hanno definitivamente riconosciuto la impraticabilità di una applicazione estensiva del princi- pio di cui all'art. 5 della legge al di fuori del settore della disciplina delle locazioni ad uso abitativo e ciò in considerazione ed applicazione di dati non soltanto testuali, ma prima ancora sistematici ed involgenti la ripartizione organica delle discipline dettate dal legislatore. La citata sentenza ha altresì escluso la possibilità di espansione del prin- cipio di cui all'art. 5 dall'ambito del regime previsto per le locazioni ad uso abitativo all'ambito del regime previsto per le locazioni ad uso non abitativo, sulla base di una trascendente ed unificante “ratio legis”.
Escluso, per quanto detto, l'applicabilità del metro di valutazione legale della gravità dell'inadempimento in ipotesi di locazione per uso diverso da quello di abitazione è ri- messo al giudice di procedere alla valutazione dell'importanza dell'inadempimento se- condo i principi generali posti dagli artt. 1453 e 1455 del codice civile.
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In tale ottica di valutazione, va ritenuto che l'importanza dell'inadempimento deve esse- re valutata secondo criteri oggettivi e con riguardo all'interesse sostanziale delle parti, più che in base ad apprezzamenti personali del contraente che lamenta l'inadempienza.
L'art. 1455 c.c. pone infatti una regola di proporzionalità in virtù della quale la risolu- zione del vincolo contrattuale è collegata unicamente all'inadempimento delle obbliga- zioni che abbiano notevole rilevanza nell'economia del rapporto ed il relativo giudizio va formulato tenendo conto sia dell'esigenza di mantenere l'equilibrio tra prestazioni di uguale importanza nei contratti sinallagmatici, sia dell'interesse dell'altro contraente, che non deve essere tanto inteso in senso subiettivo, in relazione alla stima che il credi- tore abbia potuto fare del proprio interesse violato, quanto in senso obiettivo in relazio- ne all'attitudine dell'inadempimento a turbare l'equilibrio contrattuale ed a reagire sulla causa del contratto e sul comune intento negoziale.
Nella specie, la durata e l'importo complessivo della morosità integra senza dubbio un
“grave” inadempimento del conduttore, incidendo in misura apprezzabile sull'economia complessiva della convenzione.
Sul piano giuridico ed economico, si staglia un comportamento non rispettoso delle convenzioni.
Va, pertanto, dichiarata la risoluzione del contratto per inadempimento del convenuto e deve essere condannato al rilascio dell'immobile meglio descritto Controparte_1 nell'intimazione. Ai sensi dell'art. 56 l. 392/78 va fissata per l'esecuzione la data del
10/12/2025.
Parte convenuta va condannata al pagamento dei canoni di locazione di marzo, aprile e maggio 2024 per € 3.600,00, di giugno, luglio, agosto, ottobre e dicembre 2024 per €
5.000,00 e una parte della mensilità di novembre 2024, per € 400,00 per un totale di eu- ro 9.000/00 oltre euro 13.200/00 (1.200/00 per 11 mesi) per canoni da gennaio a a no- vembre 2025 , per un totale di euro 22.200/00 oltre canoni a scadere sino al rilascio e degli interessi legali dalle scadenze al saldo.
Tanto in applicazione di Cass n. 24819 del 18/08/2023 secondo cui “A seguito della conversione del giudizio di convalida di sfratto per morosità in un ordinario giudizio di risoluzione per inadempimento, è ammissibile la condanna del conduttore al pagamento
(anche) dei canoni a scadere sino alla riconsegna dell'immobile locato, non essendo necessario che la relativa domanda sia stata proposta "ab origine" né che lo sfratto sia stato convalidato, giacché essa determina una modificazione soltanto quantitativa della medesima domanda originaria che, pur non derivando dall'applicazione diretta dell'art.
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664, comma 1, c.p.c., in tale norma trova la sua "ratio" ove prevede una ipotesi partico- lare di c.d. condanna in futuro”.
La regolamentazione delle spese processuali segue, ex art. 91 c.p.c., la soccombenza, con liquidazione in dispositivo ex DM 55/2014 come modificato dal Dm 37/2018 e dal
Dm 147/2022, valori minimi per assenza di istruttoria .
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, IX SEZIONE civile, in composizione monocratica, definitiva- mente pronunciando sulla domanda così provvede:
1) Dichiara la contumacia di Controparte_1
2) Dichiara definitivamente risolto per fatto e colpa del conduttore CP_1 il contratto di locazione per il quale è causa, avente ad oggetto l'immobile,
[...] sito in RT (NA), alla Piazza San Ciro 24/25/26, identificato all'N.C.E.U. del Comu- ne di Napoli, al Foglio 7, Part. 29, Sub. 2, Cat. C/1 meglio descritto in citazione e nel contratto di locazione in produzione attorea;
3) Fissa per l'esecuzione la data del 10/12/2025;
4) Condanna al pagamento, in favore di parte attrice, per Controparte_1 le causali di cui in motivazione, della somma di € 22.200/00 per canoni sino a novem- bre 2025 come precisato in motivazione oltre canoni a scadere sino al rilascio ed inte- ressi legali dalle scadenze al saldo.;
5) Condanna, altresì, al pagamento, in favore della parte Controparte_1 attrice, delle spese di giudizio, che si liquidano euro 2.540/00 per compensi ed euro
225,97 per esborsi, oltre spese generali I.V.A. e C.P.A. come per legge, con attribuzione all'Avv. Gaudino Renato antistatario.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti presenti ed allegazione al verbale.
E' verbale
Napoli 10.11.2025
Il Giudice
(dott.ssa Renata Palmieri)
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