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Sentenza 24 luglio 2025
Sentenza 24 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 24/07/2025, n. 8617 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 8617 |
| Data del deposito : | 24 luglio 2025 |
Testo completo
~ 1 ~
TRIBUNALE DI ROMA – SEZIONE TERZA LAVORO REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano IL TRIBUNALE DI ROMA, sezione 3^ lavoro, primo grado, in persona del giudice dr. Dario Conte, alla pubblica udienza del 24 luglio 2025, ha pronunciato, mediante lettura, la seguente SENTENZA CON MOTIVAZIONE CONTESTUALE nel procedimento civile in primo grado in materia di assistenza obbligatoria iscritto al n. 14206 del RGAC dell'anno 2025, vertente tra: rappr.to e difeso dagli Avv. Giusi Pezzella e Parte_1
AL UR – ricorrente, opponente E
, rappr.to e difeso Controparte_1 dall'Avv. Raffaella Piergentili – convenuto, opposto
Oggetto: opposizione ad ATPO ex art. 445 bis, co.6, c.p.c.
DISPOSITIVO definitivamente pronunciando, contrariis reiectis: a) respinge l'opposizione e le domande attoree;
b) dichiara irripetibili le spese di difesa;
c) pone a carico dell' le spese di CTU, già liquidate nella prima fase con CP_1 decreto.
OGGETTO DEL PROCESSO, DOMANDE PROPOSTE, ECCEZIONI SOLLEVATE E MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso ex art. 445 bis c.p.c. presentato il 6/9/2024 Parte_1 adìva questo Ufficio per sentir accertare di versare in condizione sanitaria utile, ai sensi dell'art.1 della legge n. 18/80 e s.m., per fruire dell'indennità di accompagnamento;
fatto che, a seguito di domanda amministrativa proposta il 27/4/2023, l' CP_1 aveva omesso di accertare omettendo convocazione a visita. Contumace l' , la esperita CTU si esprimeva il 15/2/2025 in senso negativo;
CP_1 ed era contestata il 17/3/2025. Con ricorso pervenuto il 15/4/2025 il introduceva il giudizio di Parte_1 opposizione/merito chiedendo dichiararsi il diritto con le conseguenti condanne. Resisteva l' chiedendo verificarsi il rispetto dei termini;
l'inammissibilità del CP_1 ricorso per aspecificità della contestazione;
l'inammissibilità della domanda sui diritti;
l'infondatezza della pretesa nel merito. La causa, istruita per documenti, è stata decisa come da dispositivo.
/////////////
1. La domanda/opposizione attorea non appare fondata.
2. Le eccezioni pregiudiziali sollevate dalla difesa dell' appaiono infondate. CP_1 ~ 2 ~
3. Stante l'evidente connessione del procedimento ex comma 6° con la prima fase, che impone l'applicazione del principio di non dispersione della prova (Cass SU n. 14475/2015, 4835/2023; Cass. 11817/2011, 8693/2017, 27691/2017, 10164/2022, 10202/2023), questo giudice ha disposto già col decreto di fissazione dell'udienza, come da peraltro da prassi da tempo invalsa in questo Ufficio, l'acquisizione in PST del fascicolo telematico della prima fase, dal cui esame risulta che il giudice aveva assegnato termine per il deposito della perizia fino al 17/2/25; termine per la contestazione fino al 17/3/25; la perizia risulta depositata il 15/2/25 e contestata il 17/3/25, nel termine assegnato. Il ricorso del 15/4/2025 è ancora tempestivo rispetto alla contestazione.
4. Nel ricorso in opposizione appare assolto l'onere di rapportazione critica al giudizio peritale in ATP, trovandovisi esposte le ragioni per le quali non lo si ritiene condivisibile, ed in ciò si esaurisce, ad avviso del giudicante, l'onere di specificità imposto dall'art. 445 bis c.p.c.. La CTU esperita in ATPO, ove contestata, resta infatti un parere tecnico con funzione probatoria e non è e non può essere un provvedimento giurisdizionale, con la conseguenza che il giudizio di cui all'art. 445 bis, co.6, c.p.c., in quanto destinato, invece, ad una pronuncia giurisdizionale rispetto alla quale la CTU costituisce un mero strumento di indagine probatoria, non è e non può essere un mezzo di impugnazione, sì che il requisito di ammissibilità possa essere inteso nel senso di condizionare l'azione ad una precisa evidenziazione degli errori tecnici o delle lacune di indagine di cui sia affetta la perizia, come se si trattasse addirittura di una sentenza definitiva di merito soggetta a mero sindacato di legittimità. All'onere di specificazione dei motivi della contestazione non può quindi attribuirsi altro significato che quello inerente alla necessità di specificare i motivi per i quali la perizia è ritenuta erronea, mentre all'eventuale inidoneità di tali motivi a revocarne in dubbio le conclusioni deve semmai conseguire il rigetto nel merito della domanda, posto che la CTU esperita in sede di ATPO è pienamente utilizzabile come mezzo di prova nel seguente giudizio a cognizione piena, sicchè, ove essa appaia esaurientemente motivata ed immune da vizi di carattere tecnico o logico-giuridico o da carenze di indagine, ed idonea a resistere ai motivi di contestazione, il giudice ben può/deve porla a fondamento della decisione senza disporne il rinnovo. Per converso, ove presenti lacune di indagine o motive, il giudice non può recepirla per il mero motivo non sia contestata in modo tale da dimostrarne l'infondatezza, riflettendosi il deficit motivo in inadeguatezza motiva della sentenza.
5. Nel caso di specie la consulenza esperita in sede di ATPO appare sostenuta da motivazione esauriente e non intaccata dalle contestazioni mosse nei confronti della stessa nel ricorso in opposizione.
6. L'attore risulta essersi presentato a perizia da solo, ed ha riferito di vivere da solo, di essere venuto con in mezzi pubblici;
di andare in biblioteca a leggere;
di frequentare un centro anziani, di assumere la terapia in autonomia. ~ 3 ~
7. All'esame clinico, ha mostrato di deambulare autonomamente senza ausili;
ha computo in autonomia i gesti di svestirsi, rivestirsi, cambiare di postura, salire e scendere dal lettino di visita. All'esame psichico, è risultato orientato nello spazio-tempo, non ha mostrato evidenti deficit di memoria, ha mostrato buona capacità di giudizio, non ha mostrato deficit della funzione dell'equilibrio ( negativo). Per_1
8. A fronte di tali evidenze, il giudizio secondo il quale egli è capace di deambulare e compiere autonomamente gli atti quotidiani della vita appare del tutto giustificato;
mentre le contestazioni svolte nel ricorso in opposizione appaiono del tutto astratte, disancorate dalle risultanze obiettive dell'esame clinico, e meramente confutative.
9. Il fatto che il CTU non avrebbe riconosciuto alcune patologie (in particolare, l'encefalopatia e la depressione) appare irrilevante visto che le funzioni psico- cognitive del soggetto sono state rilevate e valutate.
10. I richiami alla documentazione prodotta dalla quale in effetti il complesso patologico risulta di maggiore gravità non appaiono idonei a far dubitare del giudizio peritale, visto che il documento medico più recente è del marzo 2023 (e peraltro presenta deficit di identificazione del medico redattore) e gli altri risalgono al 2021 o addirittura al 2019.
11. L'invocazione del principio secondo il quale basta l'impossibilità a compiere un solo atto quotidiano della vita è sterile se non si mostra quale atto della vita sarebbe impedito (ad un soggetto che vive da solo, va in giro coi mezzi pubblici, si è svestito e vestito da solo, cammina senza ausili, etc.).
12. Il richiamo di Cass. 8060/2004 a sostegno della tesi per cui basterebbe ai fini che qui occupano l'impossibilità di svolgere attività relative alla vita extradomestica è erroneo. L'invocata Cass. 8060/2004 non ha affatto affermato il principio di diritto che ha diritto all'indennità di accompagnamento chiunque non possa uscire di casa non accompagnato (condizione che il CTU ha peraltro accertato specificamente non sussistere), dipendendo totalmente da terzi per gli approvvigionamenti esterni, ma ha respinto un ricorso per insufficiente confutazione del giudizio peritale condiviso dal giudice basato sul fatto che quella paziente, oltre a dipendere totalmente da terzi per le attività extradomestiche, “poteva compiere da sola entro le mura domestiche solo qualche passo”. L'insegnamento di legittimità dominante e qui condiviso è nel senso che ai fini in questione deve trattarsi non di episodici contesti (qual'è l'uscire di casa che non è un atto necessariamente quotidiano), ma di impedimenti aventi “inerenza costante al soggetto” (Cass. 931/99, 6882/2002, 7273/2011), nel senso di attenere ad atti che hanno necessaria cadenza quotidiana (Cass. 7032/2023). In ogni caso il CTU ha verificato già dall'anamnesi che l'attore gira coi mezzi pubblici, pur vivendo da solo frequenta biblioteche e circolo anziani;
circostanze nemmeno specificamente confutate;
ed ha constatato all'esame clinico che ha la capacità di farlo. 13. Cass. 4094/2001 è ormai da tempo largamente ed univocamente superata: non bastano difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni della propria età ~ 4 ~
occorrendo impossibilità di deambulare o compiere almeno un atto quotidiano della vita (Cass. 10281/2003, 10365/2004, 10166/2005, 11718/2008, 12521/2009, ) ovvero la sussistenza di condizioni psico-fisiche determinanti grave rischio per l'autoincolumità (grave ed incombente rischio di caduta;
deficit della capacità di autodeterminazione) richiedendosi l'assistenza continua di terzi anche in relazione ad evenienze eventuali ma probabili;
tutte condizioni chiaramente inesistenti sulla base dell'indagine peritale esperita.
10. Le spese restano irripetibili, essendosi l'attore autocertificato esente secondo l'art. 42, co.11, della legge n.326/2003, e non essendo il ricorso proposto con colpa grave.
11. Le spese di CTU della prima fase restano quindi definitivamente a carico dell' CP_1
Tali i motivi della decisione in epigrafe. Così deciso in Roma, il 24 luglio 2025
IL GIUDICE
(dr. Dario Conte)
TRIBUNALE DI ROMA – SEZIONE TERZA LAVORO REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano IL TRIBUNALE DI ROMA, sezione 3^ lavoro, primo grado, in persona del giudice dr. Dario Conte, alla pubblica udienza del 24 luglio 2025, ha pronunciato, mediante lettura, la seguente SENTENZA CON MOTIVAZIONE CONTESTUALE nel procedimento civile in primo grado in materia di assistenza obbligatoria iscritto al n. 14206 del RGAC dell'anno 2025, vertente tra: rappr.to e difeso dagli Avv. Giusi Pezzella e Parte_1
AL UR – ricorrente, opponente E
, rappr.to e difeso Controparte_1 dall'Avv. Raffaella Piergentili – convenuto, opposto
Oggetto: opposizione ad ATPO ex art. 445 bis, co.6, c.p.c.
DISPOSITIVO definitivamente pronunciando, contrariis reiectis: a) respinge l'opposizione e le domande attoree;
b) dichiara irripetibili le spese di difesa;
c) pone a carico dell' le spese di CTU, già liquidate nella prima fase con CP_1 decreto.
OGGETTO DEL PROCESSO, DOMANDE PROPOSTE, ECCEZIONI SOLLEVATE E MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso ex art. 445 bis c.p.c. presentato il 6/9/2024 Parte_1 adìva questo Ufficio per sentir accertare di versare in condizione sanitaria utile, ai sensi dell'art.1 della legge n. 18/80 e s.m., per fruire dell'indennità di accompagnamento;
fatto che, a seguito di domanda amministrativa proposta il 27/4/2023, l' CP_1 aveva omesso di accertare omettendo convocazione a visita. Contumace l' , la esperita CTU si esprimeva il 15/2/2025 in senso negativo;
CP_1 ed era contestata il 17/3/2025. Con ricorso pervenuto il 15/4/2025 il introduceva il giudizio di Parte_1 opposizione/merito chiedendo dichiararsi il diritto con le conseguenti condanne. Resisteva l' chiedendo verificarsi il rispetto dei termini;
l'inammissibilità del CP_1 ricorso per aspecificità della contestazione;
l'inammissibilità della domanda sui diritti;
l'infondatezza della pretesa nel merito. La causa, istruita per documenti, è stata decisa come da dispositivo.
/////////////
1. La domanda/opposizione attorea non appare fondata.
2. Le eccezioni pregiudiziali sollevate dalla difesa dell' appaiono infondate. CP_1 ~ 2 ~
3. Stante l'evidente connessione del procedimento ex comma 6° con la prima fase, che impone l'applicazione del principio di non dispersione della prova (Cass SU n. 14475/2015, 4835/2023; Cass. 11817/2011, 8693/2017, 27691/2017, 10164/2022, 10202/2023), questo giudice ha disposto già col decreto di fissazione dell'udienza, come da peraltro da prassi da tempo invalsa in questo Ufficio, l'acquisizione in PST del fascicolo telematico della prima fase, dal cui esame risulta che il giudice aveva assegnato termine per il deposito della perizia fino al 17/2/25; termine per la contestazione fino al 17/3/25; la perizia risulta depositata il 15/2/25 e contestata il 17/3/25, nel termine assegnato. Il ricorso del 15/4/2025 è ancora tempestivo rispetto alla contestazione.
4. Nel ricorso in opposizione appare assolto l'onere di rapportazione critica al giudizio peritale in ATP, trovandovisi esposte le ragioni per le quali non lo si ritiene condivisibile, ed in ciò si esaurisce, ad avviso del giudicante, l'onere di specificità imposto dall'art. 445 bis c.p.c.. La CTU esperita in ATPO, ove contestata, resta infatti un parere tecnico con funzione probatoria e non è e non può essere un provvedimento giurisdizionale, con la conseguenza che il giudizio di cui all'art. 445 bis, co.6, c.p.c., in quanto destinato, invece, ad una pronuncia giurisdizionale rispetto alla quale la CTU costituisce un mero strumento di indagine probatoria, non è e non può essere un mezzo di impugnazione, sì che il requisito di ammissibilità possa essere inteso nel senso di condizionare l'azione ad una precisa evidenziazione degli errori tecnici o delle lacune di indagine di cui sia affetta la perizia, come se si trattasse addirittura di una sentenza definitiva di merito soggetta a mero sindacato di legittimità. All'onere di specificazione dei motivi della contestazione non può quindi attribuirsi altro significato che quello inerente alla necessità di specificare i motivi per i quali la perizia è ritenuta erronea, mentre all'eventuale inidoneità di tali motivi a revocarne in dubbio le conclusioni deve semmai conseguire il rigetto nel merito della domanda, posto che la CTU esperita in sede di ATPO è pienamente utilizzabile come mezzo di prova nel seguente giudizio a cognizione piena, sicchè, ove essa appaia esaurientemente motivata ed immune da vizi di carattere tecnico o logico-giuridico o da carenze di indagine, ed idonea a resistere ai motivi di contestazione, il giudice ben può/deve porla a fondamento della decisione senza disporne il rinnovo. Per converso, ove presenti lacune di indagine o motive, il giudice non può recepirla per il mero motivo non sia contestata in modo tale da dimostrarne l'infondatezza, riflettendosi il deficit motivo in inadeguatezza motiva della sentenza.
5. Nel caso di specie la consulenza esperita in sede di ATPO appare sostenuta da motivazione esauriente e non intaccata dalle contestazioni mosse nei confronti della stessa nel ricorso in opposizione.
6. L'attore risulta essersi presentato a perizia da solo, ed ha riferito di vivere da solo, di essere venuto con in mezzi pubblici;
di andare in biblioteca a leggere;
di frequentare un centro anziani, di assumere la terapia in autonomia. ~ 3 ~
7. All'esame clinico, ha mostrato di deambulare autonomamente senza ausili;
ha computo in autonomia i gesti di svestirsi, rivestirsi, cambiare di postura, salire e scendere dal lettino di visita. All'esame psichico, è risultato orientato nello spazio-tempo, non ha mostrato evidenti deficit di memoria, ha mostrato buona capacità di giudizio, non ha mostrato deficit della funzione dell'equilibrio ( negativo). Per_1
8. A fronte di tali evidenze, il giudizio secondo il quale egli è capace di deambulare e compiere autonomamente gli atti quotidiani della vita appare del tutto giustificato;
mentre le contestazioni svolte nel ricorso in opposizione appaiono del tutto astratte, disancorate dalle risultanze obiettive dell'esame clinico, e meramente confutative.
9. Il fatto che il CTU non avrebbe riconosciuto alcune patologie (in particolare, l'encefalopatia e la depressione) appare irrilevante visto che le funzioni psico- cognitive del soggetto sono state rilevate e valutate.
10. I richiami alla documentazione prodotta dalla quale in effetti il complesso patologico risulta di maggiore gravità non appaiono idonei a far dubitare del giudizio peritale, visto che il documento medico più recente è del marzo 2023 (e peraltro presenta deficit di identificazione del medico redattore) e gli altri risalgono al 2021 o addirittura al 2019.
11. L'invocazione del principio secondo il quale basta l'impossibilità a compiere un solo atto quotidiano della vita è sterile se non si mostra quale atto della vita sarebbe impedito (ad un soggetto che vive da solo, va in giro coi mezzi pubblici, si è svestito e vestito da solo, cammina senza ausili, etc.).
12. Il richiamo di Cass. 8060/2004 a sostegno della tesi per cui basterebbe ai fini che qui occupano l'impossibilità di svolgere attività relative alla vita extradomestica è erroneo. L'invocata Cass. 8060/2004 non ha affatto affermato il principio di diritto che ha diritto all'indennità di accompagnamento chiunque non possa uscire di casa non accompagnato (condizione che il CTU ha peraltro accertato specificamente non sussistere), dipendendo totalmente da terzi per gli approvvigionamenti esterni, ma ha respinto un ricorso per insufficiente confutazione del giudizio peritale condiviso dal giudice basato sul fatto che quella paziente, oltre a dipendere totalmente da terzi per le attività extradomestiche, “poteva compiere da sola entro le mura domestiche solo qualche passo”. L'insegnamento di legittimità dominante e qui condiviso è nel senso che ai fini in questione deve trattarsi non di episodici contesti (qual'è l'uscire di casa che non è un atto necessariamente quotidiano), ma di impedimenti aventi “inerenza costante al soggetto” (Cass. 931/99, 6882/2002, 7273/2011), nel senso di attenere ad atti che hanno necessaria cadenza quotidiana (Cass. 7032/2023). In ogni caso il CTU ha verificato già dall'anamnesi che l'attore gira coi mezzi pubblici, pur vivendo da solo frequenta biblioteche e circolo anziani;
circostanze nemmeno specificamente confutate;
ed ha constatato all'esame clinico che ha la capacità di farlo. 13. Cass. 4094/2001 è ormai da tempo largamente ed univocamente superata: non bastano difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni della propria età ~ 4 ~
occorrendo impossibilità di deambulare o compiere almeno un atto quotidiano della vita (Cass. 10281/2003, 10365/2004, 10166/2005, 11718/2008, 12521/2009, ) ovvero la sussistenza di condizioni psico-fisiche determinanti grave rischio per l'autoincolumità (grave ed incombente rischio di caduta;
deficit della capacità di autodeterminazione) richiedendosi l'assistenza continua di terzi anche in relazione ad evenienze eventuali ma probabili;
tutte condizioni chiaramente inesistenti sulla base dell'indagine peritale esperita.
10. Le spese restano irripetibili, essendosi l'attore autocertificato esente secondo l'art. 42, co.11, della legge n.326/2003, e non essendo il ricorso proposto con colpa grave.
11. Le spese di CTU della prima fase restano quindi definitivamente a carico dell' CP_1
Tali i motivi della decisione in epigrafe. Così deciso in Roma, il 24 luglio 2025
IL GIUDICE
(dr. Dario Conte)