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Sentenza 20 ottobre 2025
Sentenza 20 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 20/10/2025, n. 5990 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 5990 |
| Data del deposito : | 20 ottobre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA QUARTA SEZIONE CIVILE
dott. ssa AN IZ , presidente rel dott.ssa Giovanna Schipani, consigliere dott. ssa Matilde Carpinella, consigliere ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 2339/2021 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi, vertente tra
(C.F. ), titolare della ditta individuale Parte_1 C.F._1
IMPRESA GEOMETRA CIRO CONTE rappresentato e difeso dagli avv.ti Profili Armando e Rigitano Raffaele per procura in calce all'atto di citazione in appello appellante e
(C.F. ) titolare della ditta Controparte_1 CodiceFiscale_2 individuale Controparte_2 rappresentato e difeso dall'avv. Muccillo Silvia per procura in calce alla comparsa di risposta appellato
oggetto: appello avverso sentenza del Tribunale di Roma n.2459/2021 pubblicata in data 10.2.2021
FATTO E DIRITTO L'appello era rinviato per la discussione orale ex art.281 sexies c.p.c. all'udienza del 9.10.2025. A tale udienza le parti non comparivano e la causa era rinviata ex art. 309 c.p.c. all' udienza del 16.10.2025, alla quale pure non comparivano. La Corte ha quindi trattenuto la causa in decisione senza termini per i provvedimenti previsti dall'art. 309 c.p.c.. Osserva il Collegio che la mancata comparizione delle parti per due udienze successive determina la cancellazione della causa dal ruolo e l'estinzione del processo, come stabilito dall'art. 50 del d.l. n. 112 del 2008, convertito con modificazioni nella legge n. 133 del 2008. A seguito dell'abrogazione dell'art. 357 c.p.c., che contemplava e disciplinava il reclamo al collegio contro le ordinanze dichiarative dell'inammissibilità, improcedibilità ed estinzione dell'appello, la pronuncia di siffatti provvedimenti spetta ora al Collegio e ha natura formale di sentenza (cfr., da ultimo, Cass. n. 31635/2021). A norma dell'art. 310 quarto comma c.p.c. le spese del processo estinto stanno a carico delle parti che le hanno anticipate.
PQM
La Corte, definitivamente pronunciando, sull'appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma n.2459/2021 , pubblicata in data 10/02/2021 , così provvede:
1. – dichiara l'estinzione del processo;
2. – spese a carico delle parti che le hanno anticipate;
Così deciso in Roma il giorno 16/10/2025
Il presidente est.
AN IZ
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA QUARTA SEZIONE CIVILE
dott. ssa AN IZ , presidente rel dott.ssa Giovanna Schipani, consigliere dott. ssa Matilde Carpinella, consigliere ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 2339/2021 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi, vertente tra
(C.F. ), titolare della ditta individuale Parte_1 C.F._1
IMPRESA GEOMETRA CIRO CONTE rappresentato e difeso dagli avv.ti Profili Armando e Rigitano Raffaele per procura in calce all'atto di citazione in appello appellante e
(C.F. ) titolare della ditta Controparte_1 CodiceFiscale_2 individuale Controparte_2 rappresentato e difeso dall'avv. Muccillo Silvia per procura in calce alla comparsa di risposta appellato
oggetto: appello avverso sentenza del Tribunale di Roma n.2459/2021 pubblicata in data 10.2.2021
FATTO E DIRITTO L'appello era rinviato per la discussione orale ex art.281 sexies c.p.c. all'udienza del 9.10.2025. A tale udienza le parti non comparivano e la causa era rinviata ex art. 309 c.p.c. all' udienza del 16.10.2025, alla quale pure non comparivano. La Corte ha quindi trattenuto la causa in decisione senza termini per i provvedimenti previsti dall'art. 309 c.p.c.. Osserva il Collegio che la mancata comparizione delle parti per due udienze successive determina la cancellazione della causa dal ruolo e l'estinzione del processo, come stabilito dall'art. 50 del d.l. n. 112 del 2008, convertito con modificazioni nella legge n. 133 del 2008. A seguito dell'abrogazione dell'art. 357 c.p.c., che contemplava e disciplinava il reclamo al collegio contro le ordinanze dichiarative dell'inammissibilità, improcedibilità ed estinzione dell'appello, la pronuncia di siffatti provvedimenti spetta ora al Collegio e ha natura formale di sentenza (cfr., da ultimo, Cass. n. 31635/2021). A norma dell'art. 310 quarto comma c.p.c. le spese del processo estinto stanno a carico delle parti che le hanno anticipate.
PQM
La Corte, definitivamente pronunciando, sull'appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma n.2459/2021 , pubblicata in data 10/02/2021 , così provvede:
1. – dichiara l'estinzione del processo;
2. – spese a carico delle parti che le hanno anticipate;
Così deciso in Roma il giorno 16/10/2025
Il presidente est.
AN IZ