Articolo 5 della Legge 29 febbraio 1980, n. 31
Articolo 4Articolo 6
Versione
1 marzo 1980
Art. 5.
La modificazione apportata all' articolo 10, n. 11, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 , e successive modificazioni, dal decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1979, n. 24 , con il nuovo testo dell'articolo 10, n. 19, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 , si applica dalla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1974, n. 687 .
La disposizione del comma precedente non da' luogo a rimborso di imposte pagate ne' a ripetizione di imposte rimborsate in dipendenza di dichiarazioni presentate o di accertamenti divenuti comunque definitivi anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge.
Entrata in vigore il 1 marzo 1980
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