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Decreto 1 aprile 2025
Decreto 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Gela, decreto 01/04/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Gela |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 82/2025
TRIBUNALE DI GELA
SEZIONE CIVILE
Il Giudice, dott. Pietro Enea, nel procedimento iscritto al R.G. n.82 /2025; letto il ricorso proposto da (P.I.: ) – in persona del suo legale Parte_1 P.IVA_1
rappresentate pro tempore – avente sede legale a Roma in via Antonio Canova n. 24 e con sede operativa a Nola in via Boscofangone isola 8, lotto 8115, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Diego Militerni, rappresentante e difensore;
esaminata la documentazione prodotta;
considerato che
con decreto dell'1.3.2025 – comunicato in pari data – è stata ordinata l'integrazione della documentazione offerta in comunicazione dal ricorrente entro il termine di trenta giorni in quanto la domanda era sfornita di adeguato supporto probatorio ai sensi degli artt. 633 e 634 c.p.c., per come chiarito nel predetto decreto;
rilevato che alla data dell'1/4/2025 parte ricorrente non ha ottemperato al suindicato ordine;
ritenuto, pertanto, che la domanda non è sufficientemente giustificata
P.Q.M.
Visto l'art. 640 c.p.c.
RIGETTA il ricorso.
Gela, 1/4/2025
Il Giudice
Pietro Enea
TRIBUNALE DI GELA
SEZIONE CIVILE
Il Giudice, dott. Pietro Enea, nel procedimento iscritto al R.G. n.82 /2025; letto il ricorso proposto da (P.I.: ) – in persona del suo legale Parte_1 P.IVA_1
rappresentate pro tempore – avente sede legale a Roma in via Antonio Canova n. 24 e con sede operativa a Nola in via Boscofangone isola 8, lotto 8115, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Diego Militerni, rappresentante e difensore;
esaminata la documentazione prodotta;
considerato che
con decreto dell'1.3.2025 – comunicato in pari data – è stata ordinata l'integrazione della documentazione offerta in comunicazione dal ricorrente entro il termine di trenta giorni in quanto la domanda era sfornita di adeguato supporto probatorio ai sensi degli artt. 633 e 634 c.p.c., per come chiarito nel predetto decreto;
rilevato che alla data dell'1/4/2025 parte ricorrente non ha ottemperato al suindicato ordine;
ritenuto, pertanto, che la domanda non è sufficientemente giustificata
P.Q.M.
Visto l'art. 640 c.p.c.
RIGETTA il ricorso.
Gela, 1/4/2025
Il Giudice
Pietro Enea