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Ordinanza 8 aprile 2025
Ordinanza 8 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, ordinanza 08/04/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI VENEZIA
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE
INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE
EUROPEA
Il Tribunale in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Gabriella Favero, ha pronunciato la seguente
ORDINANZA EX ART. 702 bis e ss. c.p.c.
Nella causa civile iscritta al N. 2801/2023 promossa da:
Parte_1
per sé medesimo e, congiuntamente con l'altro genitore Parte_2
nella qualità di rappresentante legale dei figli minorenni:
[...]
Persona_1
Persona_2
Parte_3
[...] Parte_4
[...]
Parte_5
[...]
Tutti rappresentati ed assistiti dall'avv. Francesco Boschetti del Foro di Roma con l'intervento volontario ex art. 105 c.p.c. di
Parte_6
rappresentato ed assistito dall'avv. Francesco Boschetti del Foro di Roma contro
Controparte_1
Resistente contumace
e con l'intervento del
1 PUBBLICO MINISTERO della Procura della Repubblica presso il Tribunale di
Venezia.
Oggetto: riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis
Con ricorso proposto ai sensi dell'art. 702 bis c.p.c., ritualmente notificato, i ricorrenti
Parte_1 Persona_1
Persona_2 Parte_3
Parte_7 Parte_5 [...]
hanno convenuto in giudizio il Parte_5 Parte_5
al fine di veder riconosciuta la propria cittadinanza italiana iure Controparte_1 sanguinis, in quanto discendenti in linea retta di nato il SO
09.07.1895 a RI EN (TV), che emigrato in Brasile ivi contraeva matrimonio in data 29.07.1926 con e dalla cui unione aveva origine l'odierna Persona_4 discendenza.
Il è rimasto contumace in giudizio. Controparte_1
Il Pubblico Ministero, cui gli atti sono stati comunicati trattandosi di procedimento attinente lo status della persona, ha formulato la propria presa d'atto senza precisazione di conclusioni.
Con comparsa di intervento volontario ex art. 105 c.p.c. si è costituito in giudizio anche dichiarando di essere anch'esso discendente del comune avo Parte_6 capostipite e producendo agli atti la relativa documentazione, tradotta ed apostillata.
All'udienza dell'08 Gennaio 2025, rilevata la mancata notifica dell'atto di intervento e stante la mancata costituzione del ministero convenuto, questo giudice disponeva il rinvio della trattazione della causa ordinando la notificazione, nel rispetto dei termini di legge, al ed all'esito della nuova udienza, verificata la ritualità della Controparte_1 notificazione dell'atto di intervento effettuata in data 14.01.2025 al
[...]
, la causa era trattenuta in decisione. CP_1
Orbene. Va preliminarmente richiamata la normativa di riferimento rilevando come prima della riforma avvenuta nel 1992 l'istituto della cittadinanza fosse regolato dalla
Legge n.555/1912. Tale legge all'art. 1 confermava il principio del riconoscimento della cittadinanza italiana per esclusiva derivazione paterna al figlio del cittadino a prescindere dal luogo di nascita, come già stabilito nel Codice Civile del 1865 che all'art. 4 statuiva:
“Art. 4. È cittadino il figlio di padre cittadino.”, salva la previsione residuale di cui
2 all'art.7, al cui primo comma era stabilito che : “Art.
7. Quando il padre sia ignoto, è cittadino il figlio nato da madre cittadina”.
L'art. 7 della legge n. 555/1912 consentiva, inoltre, al figlio di italiano nato in [...] estero che gli aveva attribuito la propria cittadinanza secondo il principio dello ius soli, di conservare la cittadinanza italiana acquisita alla nascita, anche se il genitore durante la sua minore età ne incorreva nella perdita, riconoscendo quindi all'interessato la rilevante facoltà di rinunciarvi al raggiungimento della maggiore età, se residente all'estero.
Tale norma speciale derogava, oltre al principio dell'unicità di cittadinanza ex art. 1, a quello della dipendenza delle sorti della cittadinanza del figlio minore da quelle del padre, sancito in via ordinaria dall'art. 12 della medesima legge n. 555 del 1912, ove era previsto che: “I figli minori non emancipati di chi acquista o ricupera la cittadinanza, divengono cittadini, salvo che risiedendo all'estero conservino, secondo la legge dello
Stato a cui appartengono, la cittadinanza straniera”.
Il contrasto normativo sviluppatosi con la legge del 1912 e il contenuto della medesima legge venivano superati successivamente dai principi enunciati dalla Carta Costituzionale del 1948. Infatti, l'illegittimità costituzionale di alcune disposizioni normative, in particolare per violazione del principio di eguaglianza tra uomo e donna ex art. 3 della
Costituzione, ha nel tempo indotto il legislatore ad apportare talune modifiche ed integrazioni, ad esempio con la Legge n. 123 del 21 aprile 1983 e la Legge n. 180 del 15 maggio 1986.
La riforma organica in materia di cittadinanza si è ottenuta, poi, con l'entrata in vigore della Legge n.91 del 05.02.1992, che ha espressamente abrogato la previgente legge del
1912, dove si è affermato che ha diritto alla cittadinanza il figlio di padre o madre cittadini o di genitori ignoti, se nasce sul territorio nazionale (L. 5 febbraio 1992, n. 91, art. 1), confermando il principio cardine dello ius sanguinis e nella via residuale dello ius soli.
La legge del 1992 ha rivalutato il peso della volontà individuale nell'acquisto e nella perdita della cittadinanza e ha riconosciuto il diritto alla titolarità contemporanea di più cittadinanze. Altra importante novità nella struttura legislativa, introdotta anch'essa dalla legge del 1992, è la trasmissione dello status civitatis anche per via materna, avendo recepito nel suo contenuto normativo sia gli orientamenti giurisprudenziali più recenti
(in particolare le sentenze della Corte Costituzionale n. 87 del 1975 e n. 30 del 1983), sia la circolare n. K. 28.1 dell'8 aprile 1991.
La cittadinanza italiana è riconosciuta dalla nascita essendo questo uno status derivante
3 dalla discendenza in linea retta da un cittadino italiano, sia esso uomo o donna. Con la conseguenza che il procedimento per il riconoscimento della cittadinanza deve essere esperito a ritroso (spesso in svariati passaggi generazionali) perché se il genitore è stato riconosciuto cittadino italiano, anche i discendenti in linea retta dovranno godere del medesimo status.
Orbene, nel caso qui in esame e sotto il profilo del merito dello stesso, va rilevato che la documentazione dimessa agli atti comprova che l'avo nacque SO
a RI EN (TV) 09.07.1895 e dunque in epoca successiva all'annessione del
EN al Regno di Italia (22.10.1866): fu dunque cittadino italiano.
E' documentato altresì che emigrato in Brasile, non si SO naturalizzò mai cittadino brasiliano, come risulta dal certificato di mancata naturalizzazione prodotto in giudizio, talché avendo sempre conservato la cittadinanza italiana il medesimo l'aveva a propria volta trasmessa ai propri discendenti.
Quanto poi alla linea di discendenza dall'avo italiano, continua e non interrotta, come riportata in ricorso, questa trova esatto riscontro nella documentazione versata in atti telematicamente, debitamente tradotta ed apostillata.
Si tratta di trasmissione della cittadinanza italiana “iure sanguinis” per linea di discendenza maschile dal capostipite, in cui non si registrano passaggi generazionali per linea femminile in epoca anteriore alla promulgazione ed entrata in vigore della
Costituzione italiana e dunque non si pongono tutte le specifiche questioni più sopra accennate in relazione a quest'ultima ipotesi.
Si rileva, peraltro, quanto agli eventuali modesti mutamenti delle generalità o meglio una lieve alterazione delle stesse che verosimilmente ciò può essere frutto di un adattamento fonetico dei grafemi italiani ai fonemi della lingua del paese di emigrazione, fenomeno piuttosto diffuso e che si ritiene non possa precludere la trasmissione della cittadinanza in assenza di dubbi e contestazioni sull'identità delle persone nella linea di discendenza.
Astrattamente potrebbe ritenersi la carenza di interesse ad agire giudizialmente in capo ai ricorrenti per l'accertamento della cittadinanza italiana, essendone i discendenti e ricorrenti titolari sin dalla nascita e ciò in ragione del fatto che le disposizioni normative vigenti in materia a partire dalla nascita dell'avo italiano prevedevano la trasmissione della cittadinanza per via paterna, diversamente da quanto avviene per l'acquisto della cittadinanza per linea materna trasmessa in epoca antecedente all'entrata in vigore della
Costituzione italiana, per il quale l'accoglimento della richiesta è necessariamente frutto di lettura giurisprudenziale in mancanza di un dettato normativo inequivoco.
4 Va tuttavia rilevato che dalla documentazione dimessa in giudizio risulta che è stato dato avvio dalla parte interessata, presso il Generale d'Italia a San Paolo e presso Parte_8 il Consolato Generale d'Italia a Curitiba, territorialmente competenti in base alle residenze, all'iter necessario per l'accertamento del proprio status civitatis italiano iure sanguinis, quali discendenti in linea diretta di cittadino italiano, ma che tuttavia vi è una situazione di grave arretrato nell'evasione delle richieste.
Appare evidente come la vastità del fenomeno abbia creato e stia creando una situazione di sostanziale paralisi degli uffici competenti a fronte dell'enorme mole di domande presentate.
L'obiettiva incertezza in ordine alla definizione della domanda di riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis per via consolare e comunque il verosimile decorso di un lasso temporale non ragionevole rispetto all'interesse dei richiedenti e molto maggiore del termine di 730 giorni per l'evasione della domanda previsto dall'art. 3 del
DPR n.362/1994 (che pur riguarda ipotesi diverse di riconoscimento della cittadinanza italiana), poiché equivalgono ad un diniego di riconoscimento del diritto, giustificano l'interesse a ricorrere alla tutela giurisdizionale.
Va da ultimo rilevato che mentre i ricorrenti (discendenti) hanno provato la catena di discendenza dall'avo italiano e ciò con la produzione dei certificati anagrafici rettificati (il certificato di matrimonio dell'avo capostipite versato in atti reca l'annotazione di rettifica del di lui nominativo nonché dei genitori ed evidenzia, altresì, la dichiarazione di interdizione;
i certificati di nascita delle discendenti e Persona_5 Persona_6 prodotti, risultano rettificati) debitamente tradotti e apostillati, non risulta viceversa eccepito né, conseguentemente, provato dal alcun evento Controparte_1 interruttivo.
La Suprema Corte, peraltro, ha recentemente ribadito in tal senso il principio di diritto in tema di ripartizione dell'onere della prova, così statuendo: “In tema di diritti di cittadinanza italiana, nel sistema delineato dal codice civile del 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza n. 555 del 1912 e dall'attuale l. n. 91 del 1992, la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario "iure sanguinis", e lo "status" di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile ed è giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano;
ne consegue che a chi richieda il riconoscimento della cittadinanza spetta di provare solo il fatto acquisitivo e la linea di trasmissione, mentre incombe alla controparte, che ne abbia fatto eccezione, la prova dell'eventuale fattispecie
5 interruttiva.” (Cass. Sez, Unite n. 25317/2022, già più sopra richiamata).
La domanda avanzata dai ricorrenti Parte_1
Persona_1 Persona_2 [...]
Parte_3 Parte_7
Parte_5 Parte_5 Parte_5
e dall'interveniente
[...] Parte_6 va pertanto accolta, dichiarando che i medesimi sono cittadini italiani e disponendo l'adozione da parte del dei provvedimenti conseguenti. Controparte_1
La particolare natura del giudizio e soprattutto la considerazione che l'elevato numero delle richieste in via amministrativa non ne consente la tempestiva evasione, giustificano la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Civile di Venezia, Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione Europea, in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Gabriella Favero, definitivamente pronunciando, in accoglimento del ricorso così decide:
- accoglie la domanda e per l'effetto dichiara che:
1 nato il [...], a [...], San Parte_1
Paolo, Brasile, CF-CPF n. , ivi residente in [...], n. 204; P.IVA_1
2 nato il [...], a [...], San Paolo, Persona_1
Brasile, CF-CPF n. , ivi residente in [...], n. 204; C.F._1
3 nato il [...], a [...], Persona_2
San Paolo, Brasile, CF-CPF n. ivi residenti in [...], n. 204; C.F._2
4 nata il [...], a [...], San Parte_3
Paolo,Brasile, CF-CPF n. 06757885875, ivi residente in [...], n. 71;
5 nata il [...], a [...], San Parte_7
Paolo, Brasile, CF-CPF n. residente in [...], n. 1206, C.F._3
Limeira, San Paolo, Brasile;
6 nato il [...], a [...], San Paolo, Brasile, Parte_5
CFCPF n. 30379703831, ivi residente in [...], n. 68;
7 nato il [...], a [...] Parte_5
Janeiro, Rio de Janeiro, Brasile, CF-CPF n. , residente in [...]C.F._4 dos Santos n. 108, appartamento 182, San Paolo, San Paolo, Brasile;
8 nato il [...], a [...], San Paolo, Brasile, n. Parte_5 C.F._5
6 , residente in [...]201, n. 1304 B, Brasília, Distretto Federale, Brasile;
P.IVA_2
9 , nato l'[...], a [...], San Paolo, Brasile, n. Parte_6 C.F._5
, residente in [...], n. 96, Limeira, São Paulo, C.F._6
Brasile;
sono cittadini italiani;
- ordina al e, per esso, all'Ufficiale dello Stato civile competente di Controparte_1 procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza della persona indicata, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
- compensa integralmente tra le parti le spese processuali.
Venezia, 08 Aprile 2025
Il giudice onorario dott.ssa Gabriella Favero
Il provvedimento è reso con la collaborazione della dott.ssa Lavinia Guardo, funzionario CP_2
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