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Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Campobasso, sentenza 19/12/2025, n. 468 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Campobasso |
| Numero : | 468 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI CAMPOBASSO
SEZIONE CIVILE
Composta dai seguenti magistrati:
Dott.ssa Maria Grazia D'Errico Presidente
Dott. Gianfranco Placentino Consigliere
Avv. Eriberto Di Blasio Giudice Ausiliario Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 330/2021 del Ruolo Generale, posta in decisione all'udienza del 05.12.2024, e vertente
TRA
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Michele Cimorelli;
Parte_1 C.F._1
- Appellante -
E
(già poi , in persona Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3
del legale rappresentante p.t., e per essa quale mandataria rappresentata e Controparte_4
difesa dall'Avv. Marco Radice;
- Appellata -
CON L'INTERVENTO DI
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli Controparte_5
Avv.ti Carlotta Casamorata e Marina Vandini;
- Intervenuta -
Oggetto: Appello avverso la sentenza del Tribunale di Isernia n. 94/2021, pubblicata in data
08.03.2021. Contratto di mutuo e polizza assicurativa collegata.
Conclusioni delle parti: come da atti e note di trattazione scritta, che qui devono ritenersi ripetute e trascritte.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO § 1 - Con atto di citazione del 23.05.2016, il sig. conveniva in giudizio la Parte_1 [...]
innanzi al Tribunale di Isernia, chiedendo di accertare la piena validità ed Controparte_2
efficacia, alla data del 16.11.2009 (data del decesso del proprio dante causa, ), del Persona_1
contratto di mutuo ipotecario stipulato in data 11.11.2003 e della connessa polizza assicurativa
" ". Chiedeva, altresì, di determinare il beneficiario dell'indennizzo assicurativo e, in caso di CP_6
individuazione nell'erede, di condannare la banca al pagamento del relativo premio;
in caso di individuazione nella banca, di ordinare l'estinzione dell'ipoteca e la restituzione delle somme versate dal 16.11.2009. In subordine, domandava il risarcimento dei danni.
Si costituiva in giudizio la banca convenuta (nelle more del giudizio divenuta Controparte_3
per fusione), contestando la domanda e chiedendone il rigetto per infondatezza in fatto e in diritto, eccependo in particolare l'inoperatività della polizza a seguito della risoluzione del contratto di mutuo per inadempimento dei mutuatari, intervenuta prima del decesso del sig. . Persona_1
Il Tribunale di Isernia, con sentenza n. 94/2021 pubblicata in data 08.03.2021, rigettava la domanda attorea, compensando le spese di giudizio. Il Giudice di prime cure fondava la propria decisione sul mancato assolvimento dell'onere probatorio da parte dell'attore, il quale non aveva prodotto in giudizio la polizza assicurativa né le relative condizioni contrattuali. Rigettava, inoltre,
l'istanza di esibizione ex art. 210 c.p.c., ritenendola di natura meramente esplorativa e rilevando che l'attore avrebbe potuto acquisire autonomamente tale documentazione.
Avverso tale sentenza, il sig. proponeva appello con atto notificato il Parte_1
30.09.2021, lamentando l'erronea ricostruzione in fatto e in diritto operata dal primo giudice.
Sosteneva che l'esistenza della polizza fosse provata dal contratto di mutuo stesso e che la banca avesse violato gli obblighi di correttezza e buona fede, nonché le disposizioni dell'art. 119 T.U.B., non consegnando il documento. Reiterava, pertanto, la richiesta di ordine di esibizione.
Nel giudizio di appello si costituiva (avendo nel frattempo incorporato Controparte_1 [...]
, la quale eccepiva in via preliminare l'inammissibilità dell'appello ex art. 342 c.p.c. e, CP_3
nel merito, ne chiedeva il rigetto, ribadendo la correttezza della sentenza impugnata. In particolare, evidenziava come il contratto di mutuo si fosse risolto di diritto per inadempimento dei mutuatari già nel 2007, a seguito di mancato pagamento delle rate a far data dal 2005 e della successiva
[... comunicazione di decadenza dal beneficio del termine, e dunque ben prima del decesso del sig.
, avvenuto nel 2009. Tale circostanza, a dire dell'appellata, rendeva inoperante Persona_1
qualsiasi polizza accessoria. Interveniva altresì nel giudizio asserendo di essere cessionaria del Controparte_5
credito in forza di un'operazione di cessione in blocco. Successivamente, con note del 29.11.2024
e comparsa conclusionale, la stessa dichiarava di essere intervenuta per Controparte_5
errore, avendo constatato che il credito oggetto di causa non era ricompreso nell'operazione di cessione e risultava ancora nella titolarità di chiedendo pertanto la propria Controparte_1
estromissione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
§ 2 - Sulla posizione processuale di Controparte_5
In via preliminare, occorre dare atto della dichiarazione di di essere Controparte_5
intervenuta nel presente giudizio per un mero errore, non essendo titolare del credito oggetto di causa. Tale circostanza è stata confermata anche da che si è costituita Controparte_1
rivendicando la titolarità del rapporto. Di conseguenza, va dichiarata la carenza di legittimazione ad causam di Le statuizioni sulle spese relative al suo intervento saranno Controparte_5
trattate in apposito paragrafo.
§ 3 - Sull'eccezione di inammissibilità dell'appello ex art. 342 c.p.c.
L'appellata ha eccepito l'inammissibilità del gravame per violazione dell'art. Controparte_1
342 c.p.c., sostenendo che l'appellante si sarebbe limitato a riproporre le difese di primo grado senza una specifica critica alla sentenza impugnata.
L'eccezione è infondata. Sebbene l'atto di appello sia formulato in modo sintetico, esso consente di individuare con sufficiente chiarezza le parti della sentenza che si intendono censurare
(il rigetto della domanda per mancato assolvimento dell'onere probatorio e il diniego dell'ordine di esibizione) e le ragioni di dissenso, incentrate sulla pretesa violazione degli obblighi informativi e di buona fede in capo alla banca. L'impugnazione, pertanto, supera il vaglio di ammissibilità.
§ 4 - Nel merito
L'appello è, tuttavia, infondato e deve essere rigettato.
Il motivo centrale e assorbente che conduce al rigetto del gravame risiede nell'intervenuta risoluzione del contratto di mutuo per inadempimento dei mutuatari, in data antecedente al verificarsi dell'evento (decesso del sig. ) che, secondo la prospettazione attorea, Persona_1
avrebbe dovuto attivare la copertura assicurativa.
Dagli atti di causa, e in particolare dalla documentazione prodotta dall'istituto di credito sin dal primo grado, emerge in modo pacifico e non contestato che il pagamento delle rate del mutuo si era interrotto già in data 11.12.2005. A fronte di tale grave e prolungato inadempimento, la banca comunicava ai mutuatari, con raccomandata del 31.08-03.09.2007, la propria volontà di avvalersi della clausola risolutiva espressa e la conseguente decadenza dal beneficio del termine, intimando il pagamento dell'intero debito residuo. L'art. 9 delle condizioni generali del contratto di mutuo prevedeva espressamente che "il mancato pagamento anche di una sola rata di rimborso del finanziamento" avrebbe comportato la risoluzione di diritto del contratto.
Il decesso del mutuatario, sig. , è avvenuto in data 16.11.2009, ossia oltre Persona_1
due anni dopo la risoluzione del rapporto contrattuale principale. La polizza assicurativa " ", CP_6
quale che ne fosse il contenuto, era una garanzia accessoria al contratto di mutuo, funzionale ad assicurare il rimborso del capitale in caso di eventi avversi occorsi durante la vigenza del rapporto.
Una volta risolto il contratto principale per inadempimento del mutuatario, anche le garanzie accessorie vengono meno nella loro funzione originaria, non potendo una polizza, destinata a coprire il rischio di morte del debitore adempiente, essere invocata per sanare un inadempimento pregresso che ha già condotto alla definitiva cessazione degli effetti del contratto. La pretesa dell'appellante di ritenere operante la polizza nel 2009, a fronte di un contratto già risolto nel 2007,
è pertanto priva di fondamento giuridico, in applicazione del principio “accessorium sequitur principale”.
Tale dirimente considerazione rende superfluo l'esame delle ulteriori doglianze dell'appellante, che possono comunque essere ritenute infondate.
Il Giudice di prime cure, infatti, ha correttamente applicato il principio dell'onere della prova sancito dall'art. 2697 c.c., rilevando come l'attore non avesse fornito la prova del fatto costitutivo della propria pretesa, ovvero il contenuto e le condizioni della polizza assicurativa invocata. L'appellante si è limitato a dedurne l'esistenza dal mero richiamo nell'atto di mutuo, senza però produrre il documento contrattuale.
Corretta è altresì la statuizione con cui è stata rigettata l'istanza di esibizione ex art. 210 c.p.c.
Come costantemente affermato dalla giurisprudenza di legittimità, tale strumento processuale non può essere utilizzato a fini meramente esplorativi, né per sopperire al mancato assolvimento dell'onere probatorio gravante sulla parte istante. L'appellante, inoltre, non ha fornito prova di aver esperito preventivamente e senza successo il rimedio specifico previsto dall'art. 119, comma 4,
T.U.B., che riconosce al cliente (o a chi gli succede) il diritto di ottenere copia della documentazione relativa al rapporto bancario. La giurisprudenza ha chiarito che l'istanza ex art. 210 c.p.c. in materia bancaria presuppone il preventivo e infruttuoso esercizio di tale diritto sostanziale, al fine di dimostrare l'impossibilità di acquisire altrimenti il documento e di escludere il carattere esplorativo della richiesta (cfr. Cass. n. 24641/2021; Cass. n. 18742/2023). La generica allegazione di essersi recato in filiale, priva di riscontri documentali (es. una richiesta scritta), non è sufficiente a tal fine.
In conclusione, l'appello deve essere integralmente rigettato, con conseguente conferma della sentenza impugnata, seppur con le presenti integrazioni in punto di motivazione.
§ 5 - Sulle spese di lite
Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e, pertanto, l'appellante sig. Parte_1
deve essere condannato a rifondere le spese legali sostenute dall'appellata
[...] Controparte_1
liquidate in dispositivo secondo i parametri di cui al D.M. 55/2014, tenuto conto del valore
[...]
della causa e dell'ultima attività difensiva svolta.
Per quanto concerne la posizione di considerato che il suo Controparte_5
intervento è dipeso da un errore nella individuazione del credito e che la stessa ha prontamente chiarito la propria posizione, sussistono giusti motivi per disporre l'integrale compensazione delle spese di lite tra quest'ultima e le altre parti del giudizio.
Sussistono, infine, i presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115/2002.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Campobasso, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1
avverso la sentenza del Tribunale di Isernia n. 94/2021, ogni altra istanza ed eccezione
[...]
disattesa, così provvede:
1. Rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma integralmente la sentenza impugnata.
2. Condanna l'appellante, sig. , alla rifusione delle spese del presente grado di Parte_1
giudizio in favore di che liquida in € 4.997,00 per compensi professionali, Controparte_1
oltre rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
3. Dichiara la carenza di legittimazione ad causam di e dispone l'integrale Controparte_5
compensazione delle spese di lite tra quest'ultima e le altre parti.
4. Dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Così deciso nella camera di consiglio del 27 novembre 2025.
Il Giudice ausiliario relatore Il Presidente Avv. Eriberto Di Blasio
Dott.ssa Maria Grazia d'Errico