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Sentenza 7 ottobre 2025
Sentenza 7 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Macerata, sentenza 07/10/2025, n. 652 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Macerata |
| Numero : | 652 |
| Data del deposito : | 7 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Macerata, nella persona del dott. Quirino Caturano, quale Giudice unico, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 1100 Ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno
2022, avente ad oggetto: opposizione al precetto – art. 615 c.p.c., riservata in decisione mercè ordinanza ex art. 127-ter c.p.c. del 18 marzo 2025, con assegnazione dei termini massimi ex art. 190 c.p.c. (60 giorni più 20) e vertente
TRA
e, per essa, la mandataria con Parte_1 rappresentanza, (C.F. ), in persona del legale Parte_2 P.IVA_1 rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Pietro Davide Sarti, in virtù di atto di investitura in atti.
OPPONENTE
E
(CF ), rappresentato e difeso Controparte_1 C.F._1 dall'avv. Patricia Giovannetti, come da incarico in atti.
OPPOSTA
CONCLUSIONI
I procuratori delle parti concludevano come da memorie ex art. 127-ter cp.c., da intendersi nella presente sede richiamate.
FATTO E DIRITTO
1. In limine, si dà atto che la parte opposta, non ha - da ultimo - espressamente CP_1 reiterato l'eccezione di incompetenza per territorio del giudice adito. Piuttosto e invece, in occasione del deposito delle note ex art. 127 ter c.p.c. sostitutive della udienza di precisazione delle conclusioni, ha essa domandato quanto segue: “Accertato il parziale pagamento in corso di causa, a mezzo di compensazione legale, giusta sent. n. 95/2024 della Corte di Appello di Ancona, dichiarare parzialmente cessata la materia del contendere in relazione alla somma pagata, con conseguente condanna dell'opponente al pagamento delle spese di lite. Condannare in ogni caso la opponente al pagamento della somma di € 225,00, a titolo di compensi atto di precetto”.
Se così, è evidente che si porrebbe in insanabile dissidio con la coltivazione di una eccezione di incompetenza del giudice compulsato la esplicita richiesta dell'opposto di
1 pronuncia di un provvedimento che, sul presupposto del riconoscimento (e comunque della non ulteriore contestazione) della potestas judicandi affissa in testa al Tribunale adito, dia atto del pagamento parziale e della cessazione parziale della materia del contendere, l'accertamento della quale ultima, non meno che del primo, costituisce modalità di definizione del merito della causa (Cass. 24632/2019).
2. E nel merito (inteso come ogni tipo di questione diversa dalla [che lasci alle sue spalle la] competenza), deve rappresentarsi che, in sede di opposizione, la azienda di credito ha espressamente sollevato una “eccezione di compensazione”, al fine di paralizzare la pretesa calata in precetto dal creditore - costituita dal capo CP_1 condannatorio di una pronuncia giudiziale passata in giudicato e relativa al pagamento di euro 19.496,86 - con il maggior credito ad essa derivante anzitutto da un contratto di mutuo fondiario del 2 aprile 2009 oggetto di precetto per l'importo di € 195.262,75) oltre che ulteriori crediti derivanti dalle seguenti pronunce di - € 1.000,00 oltre accessori di legge, di cui al provvedimento del 07/11/2017 – Tribunale di Macerata;
- € 1.000,00 oltre accessori di legge, di cui al provvedimento del 25/02/2018 – Tribunale di
Macerata; - € 1.000,00 oltre accessori di legge, di cui al provvedimento del 09/03/2018
– Tribunale di Macerata;
- € 1.500,00 oltre accessori di legge, di cui al provvedimento del 18/07/2018 – Tribunale di Macerata.
2.1 Con riferimento alla esecuzione fondata sull'indicato mutuo fondiario del 2 aprile
2009, l'odierno opposto - il quale, in prime cure, aveva inutilmente promosso un giudizio di opposizione con l'obbiettivo primario di minare, in tutto o in parte, la validità e comunque la efficacia del contratto del 2 aprile 2009, in vista della rimodulazione dell'importo da restituire, giudizio definito con sentenza di rigetto del 2 ottobre 2018 - ha rappresentato, nella comparsa di costituzione, di aver interposto appello avverso la sentenza del Tribunale di Macerata di rigetto di quella opposizione.
In particolare, come si ritrae dalla lettura della sentenza del 17 gennaio 2024, n.
95/2024 (una cui copia è stata depositata dall'opponente), il ebbe in sede di CP_1 impugnazione a domandare - in caso di accertamento delle ragioni creditorie della
Banca - la “compensazione del credito del medesimo nei confronti della BNL, come da sentenza allegata e passata in giudicato: ha quindi chiesto nell'ipotesi di “conferma anche parziale della sentenza oggetto di gravame, di compensare l'eventuale somma che risultasse a credito in favore di parte appellata con il credito divenuto oramai esecutivo e incontestabile vantato da nei confronti di BNL, in base alla citata CP_1 sentenza del Tribunale di Macerata n. 1142/2021, pubblicata in data 3/12/2021”.
2 2.2 Deve quindi darsi atto che, con la citata sentenza del 17 gennaio 2024, n. 95/2024, la Corte distrettuale, confermando la validità e la efficacia del ridetto mutuo fondiario del 2 aprile 2009, ha rigettato l'appello del limitandosi, in accoglimento della CP_1 eccezione di compensazione da lui sollevata, a rigettare per il resto la opposizione, con sua condanna al pagamento delle spese.
3. Da questi sintetici passaggi, è possibile riferire che la medesima pretesa fondata sul medesimo titolo (i.e.: il capo condannatorio delle spese legali liquidate nella sentenza n.
1142/2021 del Tribunale di Macerata) agitato dal nel precetto notificato il 6 CP_1 aprile 2022 dando luogo alla presente opposizione, è stata, parallelamente, dal CP_1 fatta valere innanzi alla Corte di Appello, al fine di paralizzare la pretesa della banca colà appellata e qui opponente, fondata sul mutuo fondiario del 2 aprile 2009.
Da un lato, dunque, un titolo stragiudiziale, id est il mutuo fondiario del 2 aprile 2009, che è stato dalla mutuante B.N.L. S.p.A. azionato contro il reiteratamente inadempiente mutuatario e da questi (inutilmente) avversato con opposizione (deducente la CP_1 asserita nullità e inefficacia del contratto) rigettata in prime cure e poi in appello con sentenza ormai irrevocabile.
Dall'altro, il titolo giudiziale di condanna della B.N.L. S.p.A. al pagamento di euro
19.496,86 a titolo di spese di lite, che è stato calato dal a base del precetto CP_1 notificato il 6 aprile 2022. Contro il quale la B.N.L. S.p.A. ha in questa sede promosso opposizione, mercè citazione notificata il 20 aprile 2022, nella quale ha eccepito di essere creditrice del in relazione al maggior importo dovutole, inter alia, sulla CP_1 scorta del credito restitutorio derivante dal contratto di mutuo del 2 aprile 2009, ossia il medesimo credito oggetto del giudizio di opposizione provocato, in duplice grado, dal
CP_1
3.1 Questi ha replicato insistentemente, fino alle battute terminative del presente procedimento, che in questa sede la considerazione del credito ex adverso fatto valere non avrebbe potuto trovare cittadinanza, dal momento che il detto credito fondava su un mutuo sub judice (la Corte di Appello) e che “può essere fatta valere la eccezione di compensazione solo quanto l'estinzione dell'obbligazione per intervenuta compensazione si è verificata dopo la formazione del titolo esecutivo posto a base del precetto” (così comparsa di costituzione, folio 3°, sottosegni in origine).
3.2 Al riguardo si deve osservare che, in base ad un intuitivo bisogno di coerenza, ammesso che il precedente (Cass. 9912/2007, riferentesi a un titolo giudiziale) richiamato in comparsa di costituzione dal medesimo sia da ritenersi calzante, CP_1
3 ne dovrebbe discendere che è stata rettamente sollevata la eccezione in discorso e che essa nel merito è risultata fondata, dal momento che la sentenza della corte distrettuale - consacrante il credito della odierna opponente - rimonta al 17 gennaio 2024.
3.3 Sotto connesso versante, come si è anticipato, il credito della B.N.L., fondato su un titolo stragiudiziale (mutuo fondiario del 2 aprile 2009), è divenuto oggetto di contestazione e quindi di accertamento giudiziale sulla base di una opposizione definita con sentenza del 2 ottobre 2018 di segno del tutto sfavorevole al il quale, CP_1 ciononostante e nella pendenza del giudizio di appello da lui intentato volto proprio alla verifica della esistenza e consistenza del credito della banca, non ha esitato a dare autonoma rilevanza, mediante notificazione del precetto del 6 aprile 2022 (qui opposto), ad un credito di importo inferiore che, in un secondo momento, ha inteso far rientrare nel giudizio di opposizione (in sede di appello), valendosene e recuperandolo in quel diverso ambiente processuale quale oggetto di eccezione di compensazione.
Con la finale conseguenza che in questa sede il non può ulteriormente CP_1 neppure affermarsi titolare di un credito, che, a fronte di una maggior posta ancora oggi vantata dalla B.N.L. S.p.A., già al tempo della notificazione del precetto del 6 aprile
2022 avrebbe ben potuto esentarsi dal far valere in via autonoma, come dimostra la circostanza che egli lo ha speso in compensazione davanti al giudice della impugnazione.
3.4 Insomma, il mercè il precetto notificato il 6 aprile 2022, ha CP_1 preannunciato la esecuzione di un credito basato, bensì su un titolo stragiudiziale (la sentenza di condanna della B.N.L. S.p.A. a corrispondere un importo poco inferiore a
20.000,00 euro), ma destinato i) ad essere fatto valere in via di eccezione di compensazione, poi puntualmente sollevata dal in fase di gravame e ii) CP_1 comunque ad essere fagocitato e neutralizzato da un controcredito (ad oggi, ancora non soddisfatto, neppure nell'ammontare risultante all'esito della compensazione) fondato su un titolo stragiudiziale (il mutuo del 2 aprile 2009) legittimante la banca a far valere un credito restitutorio dell'ammontare di euro 195.267,75, la cui validità il ridetto aveva inutilmente domandato di sconsacrare, mediante una opposizione già CP_1 culminata, prima ancora della notifica del precetto, nella sentenza di rigetto del 2 ottobre 2018 poi confermata dalla Corte di appello con pronuncia del 17 gennaio 2024.
Il che, in nome del principio di causalità che governa le spese di lite, esclude il rimborso delle spese di precetto del valore di euro 225,00.
4 4. Le spese devono essere regolate alla stregua del criterio della soccombenza (criterio del resto che, nella sua variante virtuale, troverebbe applicazione anche in caso di sollecitata pronuncia declaratoria della cessazione della materia del contendere).
P.Q.M.
Il Tribunale di Macerata, nella persona del dott. Quirino Caturano in funzione di
Giudice unico, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 1100 del
Ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2022, ogni diversa istanza ed eccezione respinte, così provvede:
- in accoglimento della opposizione, dichiara, per le ragioni di cui in parte motiva, la estinzione del diritto fatto valere da , mercè precetto notificato in Controparte_1 data 6 aprile 2022 nei confronti della opponente Parte_1
- condanna al pagamento delle spese di lite, che liquida in euro Controparte_1
2.400,00 per compensi, euro 264,00 per spese, oltre rimborso spese forfetario, I.V.A. e
C.P.A. come per legge.
Macerata, 7 ottobre 2025.
Il Giudice
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Macerata, nella persona del dott. Quirino Caturano, quale Giudice unico, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 1100 Ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno
2022, avente ad oggetto: opposizione al precetto – art. 615 c.p.c., riservata in decisione mercè ordinanza ex art. 127-ter c.p.c. del 18 marzo 2025, con assegnazione dei termini massimi ex art. 190 c.p.c. (60 giorni più 20) e vertente
TRA
e, per essa, la mandataria con Parte_1 rappresentanza, (C.F. ), in persona del legale Parte_2 P.IVA_1 rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Pietro Davide Sarti, in virtù di atto di investitura in atti.
OPPONENTE
E
(CF ), rappresentato e difeso Controparte_1 C.F._1 dall'avv. Patricia Giovannetti, come da incarico in atti.
OPPOSTA
CONCLUSIONI
I procuratori delle parti concludevano come da memorie ex art. 127-ter cp.c., da intendersi nella presente sede richiamate.
FATTO E DIRITTO
1. In limine, si dà atto che la parte opposta, non ha - da ultimo - espressamente CP_1 reiterato l'eccezione di incompetenza per territorio del giudice adito. Piuttosto e invece, in occasione del deposito delle note ex art. 127 ter c.p.c. sostitutive della udienza di precisazione delle conclusioni, ha essa domandato quanto segue: “Accertato il parziale pagamento in corso di causa, a mezzo di compensazione legale, giusta sent. n. 95/2024 della Corte di Appello di Ancona, dichiarare parzialmente cessata la materia del contendere in relazione alla somma pagata, con conseguente condanna dell'opponente al pagamento delle spese di lite. Condannare in ogni caso la opponente al pagamento della somma di € 225,00, a titolo di compensi atto di precetto”.
Se così, è evidente che si porrebbe in insanabile dissidio con la coltivazione di una eccezione di incompetenza del giudice compulsato la esplicita richiesta dell'opposto di
1 pronuncia di un provvedimento che, sul presupposto del riconoscimento (e comunque della non ulteriore contestazione) della potestas judicandi affissa in testa al Tribunale adito, dia atto del pagamento parziale e della cessazione parziale della materia del contendere, l'accertamento della quale ultima, non meno che del primo, costituisce modalità di definizione del merito della causa (Cass. 24632/2019).
2. E nel merito (inteso come ogni tipo di questione diversa dalla [che lasci alle sue spalle la] competenza), deve rappresentarsi che, in sede di opposizione, la azienda di credito ha espressamente sollevato una “eccezione di compensazione”, al fine di paralizzare la pretesa calata in precetto dal creditore - costituita dal capo CP_1 condannatorio di una pronuncia giudiziale passata in giudicato e relativa al pagamento di euro 19.496,86 - con il maggior credito ad essa derivante anzitutto da un contratto di mutuo fondiario del 2 aprile 2009 oggetto di precetto per l'importo di € 195.262,75) oltre che ulteriori crediti derivanti dalle seguenti pronunce di - € 1.000,00 oltre accessori di legge, di cui al provvedimento del 07/11/2017 – Tribunale di Macerata;
- € 1.000,00 oltre accessori di legge, di cui al provvedimento del 25/02/2018 – Tribunale di
Macerata; - € 1.000,00 oltre accessori di legge, di cui al provvedimento del 09/03/2018
– Tribunale di Macerata;
- € 1.500,00 oltre accessori di legge, di cui al provvedimento del 18/07/2018 – Tribunale di Macerata.
2.1 Con riferimento alla esecuzione fondata sull'indicato mutuo fondiario del 2 aprile
2009, l'odierno opposto - il quale, in prime cure, aveva inutilmente promosso un giudizio di opposizione con l'obbiettivo primario di minare, in tutto o in parte, la validità e comunque la efficacia del contratto del 2 aprile 2009, in vista della rimodulazione dell'importo da restituire, giudizio definito con sentenza di rigetto del 2 ottobre 2018 - ha rappresentato, nella comparsa di costituzione, di aver interposto appello avverso la sentenza del Tribunale di Macerata di rigetto di quella opposizione.
In particolare, come si ritrae dalla lettura della sentenza del 17 gennaio 2024, n.
95/2024 (una cui copia è stata depositata dall'opponente), il ebbe in sede di CP_1 impugnazione a domandare - in caso di accertamento delle ragioni creditorie della
Banca - la “compensazione del credito del medesimo nei confronti della BNL, come da sentenza allegata e passata in giudicato: ha quindi chiesto nell'ipotesi di “conferma anche parziale della sentenza oggetto di gravame, di compensare l'eventuale somma che risultasse a credito in favore di parte appellata con il credito divenuto oramai esecutivo e incontestabile vantato da nei confronti di BNL, in base alla citata CP_1 sentenza del Tribunale di Macerata n. 1142/2021, pubblicata in data 3/12/2021”.
2 2.2 Deve quindi darsi atto che, con la citata sentenza del 17 gennaio 2024, n. 95/2024, la Corte distrettuale, confermando la validità e la efficacia del ridetto mutuo fondiario del 2 aprile 2009, ha rigettato l'appello del limitandosi, in accoglimento della CP_1 eccezione di compensazione da lui sollevata, a rigettare per il resto la opposizione, con sua condanna al pagamento delle spese.
3. Da questi sintetici passaggi, è possibile riferire che la medesima pretesa fondata sul medesimo titolo (i.e.: il capo condannatorio delle spese legali liquidate nella sentenza n.
1142/2021 del Tribunale di Macerata) agitato dal nel precetto notificato il 6 CP_1 aprile 2022 dando luogo alla presente opposizione, è stata, parallelamente, dal CP_1 fatta valere innanzi alla Corte di Appello, al fine di paralizzare la pretesa della banca colà appellata e qui opponente, fondata sul mutuo fondiario del 2 aprile 2009.
Da un lato, dunque, un titolo stragiudiziale, id est il mutuo fondiario del 2 aprile 2009, che è stato dalla mutuante B.N.L. S.p.A. azionato contro il reiteratamente inadempiente mutuatario e da questi (inutilmente) avversato con opposizione (deducente la CP_1 asserita nullità e inefficacia del contratto) rigettata in prime cure e poi in appello con sentenza ormai irrevocabile.
Dall'altro, il titolo giudiziale di condanna della B.N.L. S.p.A. al pagamento di euro
19.496,86 a titolo di spese di lite, che è stato calato dal a base del precetto CP_1 notificato il 6 aprile 2022. Contro il quale la B.N.L. S.p.A. ha in questa sede promosso opposizione, mercè citazione notificata il 20 aprile 2022, nella quale ha eccepito di essere creditrice del in relazione al maggior importo dovutole, inter alia, sulla CP_1 scorta del credito restitutorio derivante dal contratto di mutuo del 2 aprile 2009, ossia il medesimo credito oggetto del giudizio di opposizione provocato, in duplice grado, dal
CP_1
3.1 Questi ha replicato insistentemente, fino alle battute terminative del presente procedimento, che in questa sede la considerazione del credito ex adverso fatto valere non avrebbe potuto trovare cittadinanza, dal momento che il detto credito fondava su un mutuo sub judice (la Corte di Appello) e che “può essere fatta valere la eccezione di compensazione solo quanto l'estinzione dell'obbligazione per intervenuta compensazione si è verificata dopo la formazione del titolo esecutivo posto a base del precetto” (così comparsa di costituzione, folio 3°, sottosegni in origine).
3.2 Al riguardo si deve osservare che, in base ad un intuitivo bisogno di coerenza, ammesso che il precedente (Cass. 9912/2007, riferentesi a un titolo giudiziale) richiamato in comparsa di costituzione dal medesimo sia da ritenersi calzante, CP_1
3 ne dovrebbe discendere che è stata rettamente sollevata la eccezione in discorso e che essa nel merito è risultata fondata, dal momento che la sentenza della corte distrettuale - consacrante il credito della odierna opponente - rimonta al 17 gennaio 2024.
3.3 Sotto connesso versante, come si è anticipato, il credito della B.N.L., fondato su un titolo stragiudiziale (mutuo fondiario del 2 aprile 2009), è divenuto oggetto di contestazione e quindi di accertamento giudiziale sulla base di una opposizione definita con sentenza del 2 ottobre 2018 di segno del tutto sfavorevole al il quale, CP_1 ciononostante e nella pendenza del giudizio di appello da lui intentato volto proprio alla verifica della esistenza e consistenza del credito della banca, non ha esitato a dare autonoma rilevanza, mediante notificazione del precetto del 6 aprile 2022 (qui opposto), ad un credito di importo inferiore che, in un secondo momento, ha inteso far rientrare nel giudizio di opposizione (in sede di appello), valendosene e recuperandolo in quel diverso ambiente processuale quale oggetto di eccezione di compensazione.
Con la finale conseguenza che in questa sede il non può ulteriormente CP_1 neppure affermarsi titolare di un credito, che, a fronte di una maggior posta ancora oggi vantata dalla B.N.L. S.p.A., già al tempo della notificazione del precetto del 6 aprile
2022 avrebbe ben potuto esentarsi dal far valere in via autonoma, come dimostra la circostanza che egli lo ha speso in compensazione davanti al giudice della impugnazione.
3.4 Insomma, il mercè il precetto notificato il 6 aprile 2022, ha CP_1 preannunciato la esecuzione di un credito basato, bensì su un titolo stragiudiziale (la sentenza di condanna della B.N.L. S.p.A. a corrispondere un importo poco inferiore a
20.000,00 euro), ma destinato i) ad essere fatto valere in via di eccezione di compensazione, poi puntualmente sollevata dal in fase di gravame e ii) CP_1 comunque ad essere fagocitato e neutralizzato da un controcredito (ad oggi, ancora non soddisfatto, neppure nell'ammontare risultante all'esito della compensazione) fondato su un titolo stragiudiziale (il mutuo del 2 aprile 2009) legittimante la banca a far valere un credito restitutorio dell'ammontare di euro 195.267,75, la cui validità il ridetto aveva inutilmente domandato di sconsacrare, mediante una opposizione già CP_1 culminata, prima ancora della notifica del precetto, nella sentenza di rigetto del 2 ottobre 2018 poi confermata dalla Corte di appello con pronuncia del 17 gennaio 2024.
Il che, in nome del principio di causalità che governa le spese di lite, esclude il rimborso delle spese di precetto del valore di euro 225,00.
4 4. Le spese devono essere regolate alla stregua del criterio della soccombenza (criterio del resto che, nella sua variante virtuale, troverebbe applicazione anche in caso di sollecitata pronuncia declaratoria della cessazione della materia del contendere).
P.Q.M.
Il Tribunale di Macerata, nella persona del dott. Quirino Caturano in funzione di
Giudice unico, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 1100 del
Ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2022, ogni diversa istanza ed eccezione respinte, così provvede:
- in accoglimento della opposizione, dichiara, per le ragioni di cui in parte motiva, la estinzione del diritto fatto valere da , mercè precetto notificato in Controparte_1 data 6 aprile 2022 nei confronti della opponente Parte_1
- condanna al pagamento delle spese di lite, che liquida in euro Controparte_1
2.400,00 per compensi, euro 264,00 per spese, oltre rimborso spese forfetario, I.V.A. e
C.P.A. come per legge.
Macerata, 7 ottobre 2025.
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