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Sentenza 28 ottobre 2025
Sentenza 28 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 28/10/2025, n. 934 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 934 |
| Data del deposito : | 28 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. LAV. N. 2240/2024
Udienza del 28/10/2025
Il Giudice del Lavoro viste le note di trattazione scritta depositate dalle parti;
visti gli artt. 127-ter e 429 cod. proc. civ.; ha pronunciato la seguente sentenza, con motivazione contestuale.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANZARO
- Sezione Prima Civile -
Settore Lavoro e Previdenza Sociale
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Catanzaro, nella persona del Dott. Paolo Pirruccio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA CON MOTIVAZIONE CONTESTUALE
nella causa iscritta al R.G. Lavoro n. 2240/2024 promossa
DA
(C.F. ) Parte_1 CodiceFiscale_1
rappresentato e difeso dall'Avv. Giuseppe Strongoli
- RICORRENTE -
CONTRO
Cont (C.F. ), in persona del legale CP_2 P.IVA_1 rappresentante pro tempore rappresentata e difesa dagli Avv.ti Michele Fatigato e Maria Antonia Fatigato
- RESISTENTE –
avente ad oggetto: mansioni superiori.
Conclusioni delle parti: come da atti di causa.
Pagina 1 di 9 R.G. LAV. N. 2240/2024
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con ricorso depositato in data 28/08/2024, Parte_1
Co ha convenuto in giudizio la esponendo: CP_2
- di lavorare alle dipendenze della Società resistente a far data dal 22/07/2015, con contratto a tempo indeterminato, part-time all'83,33%, con la qualifica di “operaio PT”, mansioni di “operatore ecologico” e di essere inquadrato nell'area funzionale
“spazzamento, raccolta, tutela e decoro del territorio”, livello 1A, previsto dal CCNL Igiene Ambientale-Aziende Private e
Municipalizzate;
- che nel personale inquadrato al livello 1, giusta declaratoria contenuta nelle suindicate disposizioni collettive, che regolano il suo rapporto di lavoro, rientrano i lavoratori che, adibiti al servizio di spazzamento, raccolta, tutela e decoro del territorio, svolgono le mansioni del livello 1J (addetti ad operazioni semplici, con o senza ausilio di attrezzature o macchinari), anche utilizzando strumenti e macchinari a motore nonché veicoli per la guida dei quali è richiesto il possesso della patente di categoria “B";
- che egli, in esecuzione di quanto previsto dal profilo di inquadramento, con le mansioni di “operatore ecologico”, dovrebbe svolgere, in maniera esclusiva e/o quantomeno prevalente, attività elementari richiedenti conoscenze generiche del processo lavorativo, acquisibili con un periodo di pratica, anche utilizzando veicoli per la conduzione dei quali è richiesto il possesso della patente di categoria “B”; ovvero, a titolo esemplificativo, attività di spazzamento e/o raccolta manuale e/o meccanizzata al servizio di auto compattatori condotti da altri operatori addetti alla guida;
attività di organizzazione e smistamento rifiuti all'interno delle isole ecologiche di raccolta, fornendo assistenza agli utenti durante le fasi di conferimento;
- che, in realtà, con distinte e consecutive disposizioni di servizio, motivate con presunte “esigenze tecnico organizzative
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legate al servizio”, gli sono stati assegnati compiti e funzioni superiori alla qualifica di inquadramento;
- che, in particolare, dal 4 dicembre 2023, egli ha, di fatto, svolto, e continua a svolgere, con continuità ed assoluta prevalenza, compiti e funzioni riconducibili al diverso, e superiore, livello 2 del citato contratto collettivo, nel quale rientrano i lavoratori che, oltre a svolgere le mansioni appartenenti alla declaratoria del 1° livello, in applicazione di istruzioni dettagliate soggette a controllo diretto, eseguono attività elementari richiedenti conoscenze generiche del processo lavorativo, acquisibili con un periodo di pratica, utilizzando esclusivamente veicoli per la conduzione dei quali è richiesto il possesso della patente di categoria “B” (art. 140 del CCNL applicabile);
- che egli, utilizzando e disponendo, in via esclusiva, di veicoli aziendali, per la cui conduzione è richiesto il possesso della patente di categoria “B”, esegue, quotidianamente, in via esclusiva ed in zona determinata (Catanzaro Nord;
precedentemente assegnata a lavoratore, nelle more, collocato in quiescenza), le attività di raccolta (porta a porta) della differenziata;
attività che si aggiunge a quella, da sempre, disimpegnata, di periodica pulizia dei pozzetti stradali e di diserbo e pulizia delle aree cimiteriali ed a bordo strada;
- che non sembra potersi dubitare che i compiti da egli svolti, per come sinteticamente riferiti, non possano ritenersi ricompresi nel profilo di inquadramento, ma sono, con evidenza, riconducibili al livello 2 che, con diffida/p.e.c. in data 17/04/2024, egli ha espressamente rivendicato, poiché le mansioni svolte, superiori rispetto a quelle di cui al contratto di lavoro, erano state disimpegnate per un arco temporale di gran lunga maggiore rispetto al termine previsto dalla normativa collettiva applicabile alla fattispecie, per il definitivo inquadramento nel livello superiore;
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- che l'art. 3, lett. B, n. 2, del CCNL prevede, inoltre, che il lavoratore adibito a mansioni superiori per un periodo di tempo superiore a novanta giorni, anche non consecutivi, acquisisce il diritto ad essere inquadrato in via definitiva al livello superiore, salvo che l'incarico affidatogli non sia stato disposto per la sostituzione di un lavoratore assente con diritto alla conservazione del posto di lavoro;
- che nella fattispecie in esame, alla luce delle disposizioni di legge e collettive e del costante orientamento giurisprudenziale, non vi è dubbio che egli non abbia svolto “mansioni superiori in sostituzione”;
- che, infatti, le numerose “disposizioni di servizio” con le quali egli, quale lavoratore, viene, costantemente, incaricato di svolgere la prestazione lavorativa utilizzando i veicoli aziendali, vengono motivate con una presunta “sostituzione di personale assente”, in verità del tutto insussistente, sicché esse non risultano idonee ad impedire la sua promozione automatica;
- che l'oggettiva frequenza e sistematicità delle disposizioni di servizio, evidenziano, infatti, una chiara preordinazione programmata al di fuori di reali esigenze produttive e l'esistenza di una volontà di “approfittare” dell'aumentata professionalità del lavoratore, di fatto, già utilizzato in compiti diversi e superiori a quelli della mera attività di spazzamento, prevalentemente, a piedi, richiesta ad un “operatore ecologico”.
1.1. Il ricorrente ha quindi concluso chiedendo che il Tribunale voglia:
1) accertare e dichiarare che egli svolge, a far data dal mese di dicembre 2023, mansioni lavorative superiori a quelle indicate nel contratto di lavoro, dove risulta inquadrato come operaio di 1° livello, operatore ecologico;
2) accertare e dichiarare, inoltre, che egli, nell'esercizio dell'attività lavorativa svolta, ed in corso di svolgimento, ha diritto
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di essere inquadrato come lavoratore di 2° livello nell'area funzionale “spazzamento, raccolta, tutela e decoro del territorio”, previsto dal CCNL Igiene Ambientale-Aziende Private e
Municipalizzate, con decorrenza dal mese di marzo 2024 ovvero dalla diversa data ritenuta di giustizia;
3) condannare, conseguentemente, la SI. a CP_2 riconoscere in suo favore l'inquadramento richiesto al precedente punto 2) ed a corrispondergli il differente trattamento economico, contributivo e normativo, gravando tutte le somme di interessi e rivalutazione;
ordinando, altresì, alla società convenuta, di operare, in suo favore, la conseguente ristrutturazione della carriera. Co 2. Si è costituita la che ha concluso per il rigetto CP_2 del ricorso, atteso che le mansioni di fatto svolte dal ricorrente rientrano nel livello professionale a lui attualmente attribuito.
3. Il ricorso è infondato e deve essere, pertanto, rigettato.
4. Con riferimento alla domanda di inquadramento in un livello superiore, si rileva che è costante affermazione, sia nella giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 8589/2015; Cass. n.
9414/2018) che in quella di merito (Tribunale di Roma
17/07/2020 n. 4648), che nel procedimento logico-giuridico diretto alla determinazione dell'inquadramento del lavoratore deve osservarsi il c.d. criterio “trifasico” che si sviluppa:
i) nell'accertamento, in fatto, delle attività lavorative in concreto svolte;
ii) nell'individuazione delle qualifiche e gradi previsti dal contratto collettivo di categoria;
iii) nel raffronto tra il risultato della prima indagine ed i testi della normativa contrattuale individuati nella seconda.
4.1. La Suprema Corte ha anche affermato che «il lavoratore che agisca in giudizio per ottenere l'inquadramento in una qualifica superiore ha l'onere di allegare e di provare gli elementi posti a
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base della domanda e, in particolare, è tenuto ad indicare esplicitamente quali siano i profili caratterizzanti le mansioni di detta qualifica, raffrontandoli altresì espressamente con quelli concernenti le mansioni che egli deduce di avere concretamente svolto (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva rigettato la domanda proposta dal dipendente di una banca al fine di ottenere l'inquadramento come funzionario di grado IV F2, in quanto questi non aveva indicato nel ricorso introduttivo gli elementi caratterizzanti la qualifica superiore omettendo altresì di procedere al raffronto tra le mansioni tipiche di quest'ultima e le mansioni svolte di fatto)» (Cass. n.
8025/2003; conf.: Cass. n. 8993/2011).
5. Ebbene, parte ricorrente ha sì indicato in ricorso la declaratoria contrattuale sia di attuale inquadramento (livello 1), sia di quella nella quale aspirerebbe ad essere inquadrato (livello
2).
Tuttavia, il ricorrente, dopo aver descritto (alquanto genericamente) le mansioni di fatto asseritamente svolte
(«utilizzando e disponendo, in via esclusiva, di veicoli aziendali, per la cui conduzione è richiesto il possesso della patente B, esegue, quotidianamente, in via esclusiva ed in zona determinata le attività di raccolta (porta a porta) della differenziata») ha del tutto omesso di effettuare un “raffronto” tra le mansioni di fatto svolte ed il testo contrattuale che descrive la qualifica superiore rivendicata, dando sic et simpliciter per scontata la riconducibilità delle mansioni predette al livello superiore, affermando testualmente che: «non sembra potersi dubitare che i compiti svolti … non possano ritenersi ricompresi nel profilo di inquadramento ma sono, con evidenza, riconducibili al livello 2…»
(pag. 3 del ricorso).
Difetta, dunque, la parte “critica” e di “raffronto” che - secondo la Suprema Corte - è un elemento imprescindibile per la
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rivendicazione delle mansioni superiori.
5.1. Invero, il superiore livello 2 (rivendicato) prevede che l'utilizzo dei veicoli per i quali è richiesto il possesso della patente di categoria “B” debba avvenire in via esclusiva («utilizzando esclusivamente veicoli»), mentre il livello 1 (di attuale inquadramento) prevede che le mansioni vengano svolte «anche utilizzando strumenti e macchinari a motore nonché veicoli per la guida dei quali è richiesto il possesso della patente di categoria
“B”» (si veda l'art. 140, rubricato “Classificazione del personale”, del CCNL allegato al ricorso - doc. n. 2).
Ed, infatti, l'attività di raccolta differenziata dei rifiuti con la modalità “porta a porta”, pacificamente svolta dal ricorrente, appare essere del tutto incompatibile con l'utilizzo “in via esclusiva” di veicoli a motori, richiedendo tale attività, evidentemente, anche lo svolgimento di compiti manuali (che vengono svolti “a piedi”), rispetto ai quali il veicolo è di mero
“ausilio” (“anche con l'ausilio”) ovvero utile solo per il trasporto del lavoratore e dei rifiuti raccolti (manualmente) dallo stesso.
Non a caso, il livello 1 di attuale inquadramento del ricorrente indica espressamente tra i profili esemplificativi quello del lavoratore “addetto all'attività di spazzamento e/o raccolta anche con l'ausilio di veicoli” nel quale ben si inquadrano le mansioni dell'operatore ecologico che provvede alla raccolta
“porta a porta” dei rifiuti differenziati (atteso che il veicolo viene utilizzato per il trasporto dei rifiuti che, però, vengono manualmente caricati dall'operatore ecologico sul veicolo stesso all'esito della raccolta manuale dei materiali “porta a porta”, che consiste nel ritiro, presso il domicilio dell'utenza, del rifiuto urbano prodotto dalla stessa).
È vero che anche il livello 2 indica un profilo (solo) apparentemente analogo (“addetto alle attività di raccolta con
l'ausilio di veicoli e/o spazzatrici”), ma è evidente che, in tal caso,
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l'ausilio del veicolo deve essere “esclusivo” (difetta, infatti,
l'avverbio “anche”), nel senso che nell'utilizzo del veicolo non deve essere richiesto alcun intervento manuale dell'operatore, poiché l'attività viene svolta “esclusivamente” mediante l'utilizzo del veicolo stesso (dotato di appositi comandi che vengono utilizzati dall'operatore dal suo posto di guida). Il che, come sopra osservato, non appare affatto compatibile con la raccolta dei rifiuti nella modalità c.d. “porta a porta” (che necessita anche di una attività che viene svolta “a piedi”).
5.2. Ma soprattutto il ricorrente (nell'omettere il citato
“raffronto”) non ha neppure dedotto alcunché in ordine all'ulteriore requisito che caratterizza il profilo superiore rivendicato (livello 2) rispetto a quello di attuale inquadramento
(livello 1) ovvero lo svolgimento delle mansioni “in applicazione di istruzioni dettagliate soggette a controllo diretto”, rispetto al quale aspetto (espressamente indicato nella declaratoria) nulla si deduce nel ricorso.
5.3. Né è sufficiente per l'acquisizione della mansione superiore il fatto che il ricorrente svolga, “da sempre”, anche l'attività di
“periodica pulizia dei pozzetti stradali”.
La declaratoria contrattuale indica, infatti, tra i profili esemplificativi, quello di “addetto ai … pozzetti stradali”, ma sul presupposto evidente che tale sia l'unica mansione svolta dal lavoratore (il quale provvede, quotidianamente, alla pulizia dei pozzetti sulla base delle istruzioni dettagliate ricevute).
Nel caso di specie, invece, per stessa ammissione del ricorrente,
l'attività di pulizia dei pozzetti stradali (pure contestata da parte resistente) sarebbe, comunque, “periodica” e, in sostanza, saltuaria e sicuramente non prevalente (svolgendo egli prioritariamente, per sua stessa ammissione, l'attività di raccolta della differenziata nella modalità c.d. “porta a porta”).
Di ciò (ovvero della impossibilità di ricollegare la rivendicazione
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delle mansioni superiori alla attività di “periodica pulizia dei pozzetti stradali”), d'altronde, il ricorrente ne è perfettamente consapevole, poiché la sua pretesa si fonda sulla sostituzione di altri lavoratori e viene, infatti, fatta decorrere dal mese di marzo
2024 (e non dalla data della sua assunzione avvenuta nell'anno
2015 e dalla quale svolgerebbe, “da sempre”, la citata “periodica pulizia dei pozzetti stradali”).
6. La carenza sotto il profilo allegatorio del ricorso ed i rilievi sopra specificati rendono del tutto superflua l'assunzione della prova testimoniale avanzata da parte ricorrente.
7. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe indicata, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa:
- rigetta il ricorso;
- condanna il ricorrente al pagamento Parte_1
Con delle spese di lite in favore della resistente CP_2 che si liquidano nella somma di € 1.000,00 per soli compensi professionali di avvocato, oltre rimborso spese forfettarie (15% ex art. 2 d.m. n. 55/2014), C.P.A. ed I.V.A.
(se dovuta), come per legge.
Così deciso in Catanzaro, in data 28 ottobre 2025
Il Giudice del Lavoro
Dott. Paolo PIRRUCCIO
(firmato digitalmente)
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Il Giudice del Lavoro viste le note di trattazione scritta depositate dalle parti;
visti gli artt. 127-ter e 429 cod. proc. civ.; ha pronunciato la seguente sentenza, con motivazione contestuale.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANZARO
- Sezione Prima Civile -
Settore Lavoro e Previdenza Sociale
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Catanzaro, nella persona del Dott. Paolo Pirruccio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA CON MOTIVAZIONE CONTESTUALE
nella causa iscritta al R.G. Lavoro n. 2240/2024 promossa
DA
(C.F. ) Parte_1 CodiceFiscale_1
rappresentato e difeso dall'Avv. Giuseppe Strongoli
- RICORRENTE -
CONTRO
Cont (C.F. ), in persona del legale CP_2 P.IVA_1 rappresentante pro tempore rappresentata e difesa dagli Avv.ti Michele Fatigato e Maria Antonia Fatigato
- RESISTENTE –
avente ad oggetto: mansioni superiori.
Conclusioni delle parti: come da atti di causa.
Pagina 1 di 9 R.G. LAV. N. 2240/2024
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con ricorso depositato in data 28/08/2024, Parte_1
Co ha convenuto in giudizio la esponendo: CP_2
- di lavorare alle dipendenze della Società resistente a far data dal 22/07/2015, con contratto a tempo indeterminato, part-time all'83,33%, con la qualifica di “operaio PT”, mansioni di “operatore ecologico” e di essere inquadrato nell'area funzionale
“spazzamento, raccolta, tutela e decoro del territorio”, livello 1A, previsto dal CCNL Igiene Ambientale-Aziende Private e
Municipalizzate;
- che nel personale inquadrato al livello 1, giusta declaratoria contenuta nelle suindicate disposizioni collettive, che regolano il suo rapporto di lavoro, rientrano i lavoratori che, adibiti al servizio di spazzamento, raccolta, tutela e decoro del territorio, svolgono le mansioni del livello 1J (addetti ad operazioni semplici, con o senza ausilio di attrezzature o macchinari), anche utilizzando strumenti e macchinari a motore nonché veicoli per la guida dei quali è richiesto il possesso della patente di categoria “B";
- che egli, in esecuzione di quanto previsto dal profilo di inquadramento, con le mansioni di “operatore ecologico”, dovrebbe svolgere, in maniera esclusiva e/o quantomeno prevalente, attività elementari richiedenti conoscenze generiche del processo lavorativo, acquisibili con un periodo di pratica, anche utilizzando veicoli per la conduzione dei quali è richiesto il possesso della patente di categoria “B”; ovvero, a titolo esemplificativo, attività di spazzamento e/o raccolta manuale e/o meccanizzata al servizio di auto compattatori condotti da altri operatori addetti alla guida;
attività di organizzazione e smistamento rifiuti all'interno delle isole ecologiche di raccolta, fornendo assistenza agli utenti durante le fasi di conferimento;
- che, in realtà, con distinte e consecutive disposizioni di servizio, motivate con presunte “esigenze tecnico organizzative
Pagina 2 di 9 R.G. LAV. N. 2240/2024
legate al servizio”, gli sono stati assegnati compiti e funzioni superiori alla qualifica di inquadramento;
- che, in particolare, dal 4 dicembre 2023, egli ha, di fatto, svolto, e continua a svolgere, con continuità ed assoluta prevalenza, compiti e funzioni riconducibili al diverso, e superiore, livello 2 del citato contratto collettivo, nel quale rientrano i lavoratori che, oltre a svolgere le mansioni appartenenti alla declaratoria del 1° livello, in applicazione di istruzioni dettagliate soggette a controllo diretto, eseguono attività elementari richiedenti conoscenze generiche del processo lavorativo, acquisibili con un periodo di pratica, utilizzando esclusivamente veicoli per la conduzione dei quali è richiesto il possesso della patente di categoria “B” (art. 140 del CCNL applicabile);
- che egli, utilizzando e disponendo, in via esclusiva, di veicoli aziendali, per la cui conduzione è richiesto il possesso della patente di categoria “B”, esegue, quotidianamente, in via esclusiva ed in zona determinata (Catanzaro Nord;
precedentemente assegnata a lavoratore, nelle more, collocato in quiescenza), le attività di raccolta (porta a porta) della differenziata;
attività che si aggiunge a quella, da sempre, disimpegnata, di periodica pulizia dei pozzetti stradali e di diserbo e pulizia delle aree cimiteriali ed a bordo strada;
- che non sembra potersi dubitare che i compiti da egli svolti, per come sinteticamente riferiti, non possano ritenersi ricompresi nel profilo di inquadramento, ma sono, con evidenza, riconducibili al livello 2 che, con diffida/p.e.c. in data 17/04/2024, egli ha espressamente rivendicato, poiché le mansioni svolte, superiori rispetto a quelle di cui al contratto di lavoro, erano state disimpegnate per un arco temporale di gran lunga maggiore rispetto al termine previsto dalla normativa collettiva applicabile alla fattispecie, per il definitivo inquadramento nel livello superiore;
Pagina 3 di 9 R.G. LAV. N. 2240/2024
- che l'art. 3, lett. B, n. 2, del CCNL prevede, inoltre, che il lavoratore adibito a mansioni superiori per un periodo di tempo superiore a novanta giorni, anche non consecutivi, acquisisce il diritto ad essere inquadrato in via definitiva al livello superiore, salvo che l'incarico affidatogli non sia stato disposto per la sostituzione di un lavoratore assente con diritto alla conservazione del posto di lavoro;
- che nella fattispecie in esame, alla luce delle disposizioni di legge e collettive e del costante orientamento giurisprudenziale, non vi è dubbio che egli non abbia svolto “mansioni superiori in sostituzione”;
- che, infatti, le numerose “disposizioni di servizio” con le quali egli, quale lavoratore, viene, costantemente, incaricato di svolgere la prestazione lavorativa utilizzando i veicoli aziendali, vengono motivate con una presunta “sostituzione di personale assente”, in verità del tutto insussistente, sicché esse non risultano idonee ad impedire la sua promozione automatica;
- che l'oggettiva frequenza e sistematicità delle disposizioni di servizio, evidenziano, infatti, una chiara preordinazione programmata al di fuori di reali esigenze produttive e l'esistenza di una volontà di “approfittare” dell'aumentata professionalità del lavoratore, di fatto, già utilizzato in compiti diversi e superiori a quelli della mera attività di spazzamento, prevalentemente, a piedi, richiesta ad un “operatore ecologico”.
1.1. Il ricorrente ha quindi concluso chiedendo che il Tribunale voglia:
1) accertare e dichiarare che egli svolge, a far data dal mese di dicembre 2023, mansioni lavorative superiori a quelle indicate nel contratto di lavoro, dove risulta inquadrato come operaio di 1° livello, operatore ecologico;
2) accertare e dichiarare, inoltre, che egli, nell'esercizio dell'attività lavorativa svolta, ed in corso di svolgimento, ha diritto
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di essere inquadrato come lavoratore di 2° livello nell'area funzionale “spazzamento, raccolta, tutela e decoro del territorio”, previsto dal CCNL Igiene Ambientale-Aziende Private e
Municipalizzate, con decorrenza dal mese di marzo 2024 ovvero dalla diversa data ritenuta di giustizia;
3) condannare, conseguentemente, la SI. a CP_2 riconoscere in suo favore l'inquadramento richiesto al precedente punto 2) ed a corrispondergli il differente trattamento economico, contributivo e normativo, gravando tutte le somme di interessi e rivalutazione;
ordinando, altresì, alla società convenuta, di operare, in suo favore, la conseguente ristrutturazione della carriera. Co 2. Si è costituita la che ha concluso per il rigetto CP_2 del ricorso, atteso che le mansioni di fatto svolte dal ricorrente rientrano nel livello professionale a lui attualmente attribuito.
3. Il ricorso è infondato e deve essere, pertanto, rigettato.
4. Con riferimento alla domanda di inquadramento in un livello superiore, si rileva che è costante affermazione, sia nella giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 8589/2015; Cass. n.
9414/2018) che in quella di merito (Tribunale di Roma
17/07/2020 n. 4648), che nel procedimento logico-giuridico diretto alla determinazione dell'inquadramento del lavoratore deve osservarsi il c.d. criterio “trifasico” che si sviluppa:
i) nell'accertamento, in fatto, delle attività lavorative in concreto svolte;
ii) nell'individuazione delle qualifiche e gradi previsti dal contratto collettivo di categoria;
iii) nel raffronto tra il risultato della prima indagine ed i testi della normativa contrattuale individuati nella seconda.
4.1. La Suprema Corte ha anche affermato che «il lavoratore che agisca in giudizio per ottenere l'inquadramento in una qualifica superiore ha l'onere di allegare e di provare gli elementi posti a
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base della domanda e, in particolare, è tenuto ad indicare esplicitamente quali siano i profili caratterizzanti le mansioni di detta qualifica, raffrontandoli altresì espressamente con quelli concernenti le mansioni che egli deduce di avere concretamente svolto (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva rigettato la domanda proposta dal dipendente di una banca al fine di ottenere l'inquadramento come funzionario di grado IV F2, in quanto questi non aveva indicato nel ricorso introduttivo gli elementi caratterizzanti la qualifica superiore omettendo altresì di procedere al raffronto tra le mansioni tipiche di quest'ultima e le mansioni svolte di fatto)» (Cass. n.
8025/2003; conf.: Cass. n. 8993/2011).
5. Ebbene, parte ricorrente ha sì indicato in ricorso la declaratoria contrattuale sia di attuale inquadramento (livello 1), sia di quella nella quale aspirerebbe ad essere inquadrato (livello
2).
Tuttavia, il ricorrente, dopo aver descritto (alquanto genericamente) le mansioni di fatto asseritamente svolte
(«utilizzando e disponendo, in via esclusiva, di veicoli aziendali, per la cui conduzione è richiesto il possesso della patente B, esegue, quotidianamente, in via esclusiva ed in zona determinata le attività di raccolta (porta a porta) della differenziata») ha del tutto omesso di effettuare un “raffronto” tra le mansioni di fatto svolte ed il testo contrattuale che descrive la qualifica superiore rivendicata, dando sic et simpliciter per scontata la riconducibilità delle mansioni predette al livello superiore, affermando testualmente che: «non sembra potersi dubitare che i compiti svolti … non possano ritenersi ricompresi nel profilo di inquadramento ma sono, con evidenza, riconducibili al livello 2…»
(pag. 3 del ricorso).
Difetta, dunque, la parte “critica” e di “raffronto” che - secondo la Suprema Corte - è un elemento imprescindibile per la
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rivendicazione delle mansioni superiori.
5.1. Invero, il superiore livello 2 (rivendicato) prevede che l'utilizzo dei veicoli per i quali è richiesto il possesso della patente di categoria “B” debba avvenire in via esclusiva («utilizzando esclusivamente veicoli»), mentre il livello 1 (di attuale inquadramento) prevede che le mansioni vengano svolte «anche utilizzando strumenti e macchinari a motore nonché veicoli per la guida dei quali è richiesto il possesso della patente di categoria
“B”» (si veda l'art. 140, rubricato “Classificazione del personale”, del CCNL allegato al ricorso - doc. n. 2).
Ed, infatti, l'attività di raccolta differenziata dei rifiuti con la modalità “porta a porta”, pacificamente svolta dal ricorrente, appare essere del tutto incompatibile con l'utilizzo “in via esclusiva” di veicoli a motori, richiedendo tale attività, evidentemente, anche lo svolgimento di compiti manuali (che vengono svolti “a piedi”), rispetto ai quali il veicolo è di mero
“ausilio” (“anche con l'ausilio”) ovvero utile solo per il trasporto del lavoratore e dei rifiuti raccolti (manualmente) dallo stesso.
Non a caso, il livello 1 di attuale inquadramento del ricorrente indica espressamente tra i profili esemplificativi quello del lavoratore “addetto all'attività di spazzamento e/o raccolta anche con l'ausilio di veicoli” nel quale ben si inquadrano le mansioni dell'operatore ecologico che provvede alla raccolta
“porta a porta” dei rifiuti differenziati (atteso che il veicolo viene utilizzato per il trasporto dei rifiuti che, però, vengono manualmente caricati dall'operatore ecologico sul veicolo stesso all'esito della raccolta manuale dei materiali “porta a porta”, che consiste nel ritiro, presso il domicilio dell'utenza, del rifiuto urbano prodotto dalla stessa).
È vero che anche il livello 2 indica un profilo (solo) apparentemente analogo (“addetto alle attività di raccolta con
l'ausilio di veicoli e/o spazzatrici”), ma è evidente che, in tal caso,
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l'ausilio del veicolo deve essere “esclusivo” (difetta, infatti,
l'avverbio “anche”), nel senso che nell'utilizzo del veicolo non deve essere richiesto alcun intervento manuale dell'operatore, poiché l'attività viene svolta “esclusivamente” mediante l'utilizzo del veicolo stesso (dotato di appositi comandi che vengono utilizzati dall'operatore dal suo posto di guida). Il che, come sopra osservato, non appare affatto compatibile con la raccolta dei rifiuti nella modalità c.d. “porta a porta” (che necessita anche di una attività che viene svolta “a piedi”).
5.2. Ma soprattutto il ricorrente (nell'omettere il citato
“raffronto”) non ha neppure dedotto alcunché in ordine all'ulteriore requisito che caratterizza il profilo superiore rivendicato (livello 2) rispetto a quello di attuale inquadramento
(livello 1) ovvero lo svolgimento delle mansioni “in applicazione di istruzioni dettagliate soggette a controllo diretto”, rispetto al quale aspetto (espressamente indicato nella declaratoria) nulla si deduce nel ricorso.
5.3. Né è sufficiente per l'acquisizione della mansione superiore il fatto che il ricorrente svolga, “da sempre”, anche l'attività di
“periodica pulizia dei pozzetti stradali”.
La declaratoria contrattuale indica, infatti, tra i profili esemplificativi, quello di “addetto ai … pozzetti stradali”, ma sul presupposto evidente che tale sia l'unica mansione svolta dal lavoratore (il quale provvede, quotidianamente, alla pulizia dei pozzetti sulla base delle istruzioni dettagliate ricevute).
Nel caso di specie, invece, per stessa ammissione del ricorrente,
l'attività di pulizia dei pozzetti stradali (pure contestata da parte resistente) sarebbe, comunque, “periodica” e, in sostanza, saltuaria e sicuramente non prevalente (svolgendo egli prioritariamente, per sua stessa ammissione, l'attività di raccolta della differenziata nella modalità c.d. “porta a porta”).
Di ciò (ovvero della impossibilità di ricollegare la rivendicazione
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delle mansioni superiori alla attività di “periodica pulizia dei pozzetti stradali”), d'altronde, il ricorrente ne è perfettamente consapevole, poiché la sua pretesa si fonda sulla sostituzione di altri lavoratori e viene, infatti, fatta decorrere dal mese di marzo
2024 (e non dalla data della sua assunzione avvenuta nell'anno
2015 e dalla quale svolgerebbe, “da sempre”, la citata “periodica pulizia dei pozzetti stradali”).
6. La carenza sotto il profilo allegatorio del ricorso ed i rilievi sopra specificati rendono del tutto superflua l'assunzione della prova testimoniale avanzata da parte ricorrente.
7. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe indicata, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa:
- rigetta il ricorso;
- condanna il ricorrente al pagamento Parte_1
Con delle spese di lite in favore della resistente CP_2 che si liquidano nella somma di € 1.000,00 per soli compensi professionali di avvocato, oltre rimborso spese forfettarie (15% ex art. 2 d.m. n. 55/2014), C.P.A. ed I.V.A.
(se dovuta), come per legge.
Così deciso in Catanzaro, in data 28 ottobre 2025
Il Giudice del Lavoro
Dott. Paolo PIRRUCCIO
(firmato digitalmente)
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