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Sentenza 3 novembre 2025
Sentenza 3 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 03/11/2025, n. 6362 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 6362 |
| Data del deposito : | 3 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
Così composta:
EN SE UN de Courtelary Presidente
Camillo Romandini ONsigliere
RI CI ONsigliere Relatore riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di appello iscritta al n. 7446 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2021 vertente
TRA
( C.F. ) Parte_1 P.IVA_1
Elettivamente domiciliata presso gli Avv.ti Francesco Gatti, Luigi Arturo Bianchi, Stefano Verzoni, Stefano Grassani e Lorenzo Picciano che la rappresentano e difendono per mandato in atti
APPELLANTE – APPELLATA INCIDENTALE
E
( C.F. C.F. ) ONtroparte_1 P.IVA_2
elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv.to Eutimio Monaco che la rappresenta e difende per mandato in atti
APPELLATA – APPELLANTE INCIDENTALE
OGGETTO : impugnazione sentenza 8806/2021 del Tribunale di Roma sezione specializzata imprese nel procedimento rg 17824/2016 – violazione norme sulla concorrenza – risarcimento del danno -
1 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
ON atto di citazione notificato e iscritto a OL ( r.g. 17824/2016 ) ONtroparte_1 conveniva dinanzi al Tribunale di Roma, sezione specializzata imprese. Parte_1
Deduceva di essere azienda autorizzata dal competente Ministero a fornire servizi di telefonia vocale su rete fissa e di accesso dati a banda larga sia per imprese che per utenze familiari in attuazione del d.lgs 259/2003 ( codice delle comunicazioni elettroniche ); l'erogazione avveniva in virtù di accordi con la convenuta volti a consentire di utilizzare la rete pubblica commutata di acquistando all'ingrosso gli input necessari per accedervi e arrivare Pt_1 all'utente finale.
Veniva allegato che abusando della propria posizione dominante, aveva Parte_1 posto in essere attività discriminatorie nel mercato all'ingrosso dell'accesso alla rete locale
(unbunding) e dell'accesso alla banda larga (bitstream) opponendo alle società terze quali
( Other Licensed Operators - LO ) un numero elevato e ingiustificato di rifiuti CP_1 alle richieste di attivazione (c.d. KO) rendendo più difficoltoso l'accesso all'infrastruttura rispetto ai clienti;
quest'ultima, era pure allegato, aveva anche effettuato politiche Pt_1 volte a comprimere i margini di guadagno degli LO.
In buona sostanza, secondo la prospettazione attorea, per quanto riguardava il primo profilo, era previsto un trattamento diverso a seconda della provenienza delle richieste di erogazione di servizi all'ingrosso: se provenivano da divisioni interne di erano Pt_1 gestite dal settore Open Access e, in caso di indisponibilità temporanea, le richieste erano messe in sospeso e riattivate appena si liberavano gli accessi;
per gli LO invece le richieste erano gestite dal settore National Wholesale Services che, in caso di indisponibilità di accessi, provvedeva a rifiutare ( KO ) le domande costringendo il richiedente a ripetere l'intera procedura.
Dette pratiche erano state sanzionate con provvedimento dell'Autorità Garante della
ONcorrenza e del Mercato n. 24339 del nove maggio 2013 per il periodo dal 2009 al 2011 con irrogazione di una pena pecuniaria di € 88.182.000,00 per la prima infrazione e di
€15.612.000,00 per la seconda;
in detta sede era stato inoltre ordinato a di Pt_1 astenersi per il futuro dalla reiterazione delle condotte.
2 L'atto era divenuto definitivo atteso l'esito negativo dell'impugnazione dinanzi al TAR e poi al ONsiglio di Stato.
Deduceva l'attrice che aveva disatteso l'inibitoria tanto che l'GC nel Parte_1 provvedimento 25560 del ventuno maggio 2015 aveva dato atto di detta inottemperanza.
Chiedeva il risarcimento del danno da abuso di posizione dominante, la determinazione di una penale in caso di reiterazione dei comportamenti e la pubblicazione di un estratto della sentenza su quotidiani di tiratura nazionale.
La convenuta si costituiva, rilevava l'esistenza per uno dei contratti ( ULL 2002 ) di una clausola arbitrale, eccepiva la prescrizione del diritto e comunque sosteneva l'infondatezza delle domande.
Il Tribunale disponeva CTU e all'esito con sentenza 8806 del 2021 così statuiva:
“accerta e dichiara che le condotte poste in essere d nel periodo 2009- Parte_1
2011 in relazione alle richieste di accesso al servizio inoltrate da ONtroparte_1 costituiscono abuso di posizione dominante in violazione dell'art. 102 TFUE;
- inibisce la reiterazione delle condotte illecite sopra descritte;
Parte_1
- condanna la convenuta al risarcimento dei danni cagionati a in ONtroparte_1 conseguenza della condotta illecita e anticoncorrenziale sopra evidenziata, liquidando detti danni nella somma di euro 673.204,00 in moneta attuale e comprensiva degli interessi maturati ad oggi, con gli ulteriori interessi al tasso legale, dalla presente pronuncia al saldo;
- dispone la pubblicazione della presente sentenza, per estratto (intestazione e dispositivo) e per una volta, a caratteri doppi del normale, sui quotidiani “Il Sole 24 Ore” e “Il Corriere della Sera” a cura dell'attrice e a spese della convenuta;
- condanna l a rifondere all le spese legali liquidate Parte_1 ONtroparte_1 in euro 30.000,00 per compensi professionali oltre accessori di legge;
pone le spese di CTU definitivamente a carico di parte convenuta”. proponeva appello. Parte_1
si costituiva, resisteva all'appello e proponeva appello incidentale. ONtroparte_1
concludeva chiedendo : Parte_1
“dichiarati anche inammissibili e/o comunque infondati i motivi di appello incidentale e appello incidentale condizionato ex adverso formulati così giudicare: In via pregiudiziale: dichiarare la propria incompetenza a decidere con riguardo alle condotte riconducibili alle Part disposizioni de del 23 aprile 2002, in ragione della clausola compromissoria Parte_2 ivi prevista. Nel merito, in via preliminare: accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione, quantomeno parziale, dei diritti risarcitori azionati da Sempre nel merito, ONtroparte_1 in ogni caso: rigettare integralmente le domande fo in quanto ONtroparte_1 infondate in fatto e in diritto e per l'effetto condannare la stess a restituire ONtroparte_1
3 ON a l'importo pagato da quest'ultima in esecuzione della sentenza di primo grado, pari a Euro 709.084,00, oltre agli interessi maturati e maturandi su tale importo, dalla data dell'avvenuto pagamento fino al saldo. In via istruttoria: disporre la rinnovazione e/o l'integrazione della consulenza tecnica d'ufficio. ON condanna di alla ONtroparte_1 rifusione delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio, oltre al rimborso forfettario, spese generali e agli oneri di legge accessori.”
concludeva chiedendo : ONtroparte_1
“respingere il gravame proposto da perché inammissibile o infondato sia in punto Pt_1 di fatto che di diritto e per l'effetto confermare la Sentenza di primo grado nelle parti impugnate da controparte;
- accogliere l'appello incidentale formulato d e per l'effetto riformare parzialmente CP_1 la Sentenza oggetto dell'impugnazione, com o nei motivi di cui agli atti di causa, da intendersi integralmente trascritti e quindi:
1) accertare e dichiarare che le condotte tutte ampiamente illustrate nell'atto di citazione in appello e nel corso del giudizio di primo grado, poste in essere da e Parte_1 costituenti abuso di posizione dominante in violazione dell'art. 102 del T.F.U.E. (già artt. 82 del Trattato CE) e/o condotte illecite ed anticoncorrenziali in violazione degli artt. 2598 e/o 2043 cod. civ hanno prodotto anche un effetto di trascinamento relativamente al triennio 2012-2015 e per l'effetto;
2) condannare in persona del legale rappresentante pro tempore, al Parte_1 risarcimento di tutti i danni patrimoniali, ivi inclusi i danni inerziali relativi al triennio 2012- 2015, subiti dall'appellante in conseguenza delle condotte illecite poste in essere dalla appellata, pari ad Euro 1.545.077,00, come da Relazione Definitiva di ONsulenza Tecnica d'Ufficio del 14 marzo 2018; oltre ad interessi compensativi e rivalutazione monetaria per i motivi tutti di cui agli atti di causa, nonché;
3) condannare in persona del legale rappresentante pro tempore, al Parte_1 risarcimento anche di tutti i danni non patrimoniali alla immagine e reputazione commerciale subiti dall'appellante in conseguenza delle condotte illecite poste in essere dalla appellata, nella misura non inferiore di Euro 500.00,00, ovvero in quell'importo maggiore o minore che sarà liquidato di giustizia, oltre ad interessi e rivalutazione monetaria.
In ogni caso, condannare la convenuta al pagamento integrale delle spese di giudizio.
- in via subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento da parte di Codesta Ill.ma Corte del motivo di appello presentato da n. 5.7. Parte_1
“Erroneità della Sentenza nella quantificazione del danno liquidato ”: CP_1
- accogliere l'appello incidentale condizionato formulato d , per i motivi tutti di cui CP_1 agli atti di causa e per l'effetto, eventualmente previa r ne della CTU, riformare parzialmente la Sentenza oggetto dell'impugnazione, di cui agli atti di causa, da intendersi integralmente trascritti e quindi:
1) accertare e dichiarare che il benchmark geografico di riferimento rappresentato dal solo mercato UK è il più idoneo ai fini della costruzione dello scenario controfattuale in conformità
4 alle Linee Guida della Commissione Europea in materia di danno antitrust nonché alla Guida Pratica della Commissione UE alla quantificazione del danno e per l'effetto;
2) condannare in persona del legale rappresentante pro tempore, al Parte_1 risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali, a qualsiasi titolo subiti e subendi dall'attrice in conseguenza delle condotte illecite poste in essere dalla convenuta come da Atto di citazione, pari ad euro 7.290.338,01, ovvero in subordine da liquidarsi nella diversa misura, maggiore o minore, che verrà quantificata e provata in corso di causa ovvero, occorrendo, anche in via equitativa ai sensi e per gli effetti dell'art. 1226 c.c., oltre interessi e rivalutazione monetaria.
In ogni caso, condannare la convenuta al pagamento integrale delle spese di giudizio attribuendo le stesse all'odierno difensore distrattario”.
La Corte all'esito dell'udienza del ventinove settembre 2025, trattata in forma scritta come da decreto del trenta giugno 2025, riservava la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Deve in primo luogo ritenersi tardivo l'appello incidentale.
L'art. 168 bis quarto e quinto comma vigente ratione temporis e applicabile ex art. 343
c.p.c. al giudizio di appello stabilisce :
“ 4) Se nel giorno fissato per la comparizione il giudice istruttore designato non tiene udienza, la comparizione delle parti è d'ufficio rimandata all'udienza immediatamente successiva tenuta dal giudice designato. 5) Il giudice istruttore può differire, con decreto da emettere entro cinque giorni dalla presentazione del fascicolo, la data della prima udienza fino ad un massimo di quarantacinque giorni. In tal caso il cancelliere comunica alle parti costituite la nuova data della prima udienza”.
L'unica fattispecie che quindi giustifica la mancata considerazione dell'originaria data dell'udienza fissata nell'atto di citazione è quella del quinto comma dell'art. 168 bis cod. proc. civ. citato .
Si tratta di norma che, interferendo sui termini di decadenza ordinari, deve essere intesa in senso restrittivo.
Nel caso di specie il primo rinvio, l'unico contenente un espresso riferimento al disposto dell'art. 168 bis quinto comma c.p.c., è stato effettuato in forza di provvedimento collegiale depositato il diciotto gennaio 2022 con udienza spostata all'undici luglio 2022.
5 Il successivo provvedimento in data primo giugno 2022, con cui è stato disposto rinvio per i medesimi incombenti al dodici giugno 2023, non ha richiamato l'art. 168 bis c.p.c. ed è stato motivato unicamente per esigenze organizzative.
La difesa , pur avendo ricevuto la notifica dell'atto di citazione il diciassette CP_1 dicembre 2021 per l'udienza del ventiquattro maggio 2022, differita ex art. 168 bis quinto comma all'undici luglio 2022, ha chiesto la visibilità sul fascicolo già a termini scaduti ossia solo il quindici giugno 2022, depositando procura rilasciata dal legale rappresentante di in pari data;
di conseguenza ha avuto modo di verificare il testo del provvedimento CP_1 di rinvio e ha depositato la propria comparsa contenente impugnazione incidentale per l'appunto tardiva.
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Primo motivo di appello principale
Erroneità della Sentenza nella parte in cui ha accertato la competenza del Tribunale a decidere della controversia nonostante la clausola compromissoria contenuta nel ONtratto Part
Part Il riferimento è al contratto “ del ventitré aprile 2002 che prevedeva:
“tutte le controversie che dovessero insorgere tra le parti sull'interpretazione o esecuzione del presente accordo … saranno devolute ad un collegio arbitrale costituito a norma dell'art. 806 e ss del c.p.c. italiano composto da tre arbitri”.
Si afferma che erroneamente il Tribunale avrebbe ritenuto che la clausola compromissoria non fosse estensibile anche alle questioni, quale quella di specie, di risarcimento del danno extracontrattuale e viene invocato a tale proposito anche il disposto dell'art. 804 quater c.p.c. in base a cui “Nel dubbio, la convenzione d'arbitrato si interpreta nel senso che la competenza arbitrale si estende a tutte le controversie che derivano dal contratto o dal rapporto cui la convenzione si riferisce.”
Il motivo è infondato.
In primo luogo l'art. 804 quater c.p.c., introdotto dal d. lgs 40 del 2006 non si applica per i contratti antecedenti l'entrata in vigore del decreto stesso ( due marzo 2006 ) e quindi al contratto oggetto della presente causa.
In secondo luogo la responsabilità extracontrattuale non può ritenersi ricompresa nel concetto di interpretazione ed esecuzione del contratto poiché, pur costituendone il
6 presupposto storico, ha una diversa causa petendi;
la Corte ritiene a tale proposito del tutto condivisibile quanto ritenuto anche di recente dalla Corte di Cassazione e in particolare con ordinanza della prima sezione 2145 del 2025 in base a cui:
“La clausola compromissoria con la quale sono deferite agli arbitri le controversie sull'interpretazione o sull'esecuzione del contratto cui essa accede, in mancanza di espressa volontà contraria, ascrive alla competenza arbitrale solo le controversie che si riferiscono a pretese aventi la "causa petendi" nel contratto stesso, dovendosi quindi escludere che tra tali controversie possano essere incluse le cause da responsabilità extracontrattuale, che hanno nel contratto solo un presupposto di fatto”.
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Secondo motivo di appello principale
Erroneità della Sentenza nella parte in cui ha accertato l'abuso escludente di TIM consistente nell'opposizione di un numero eccessivo di KO nel triennio 2009-2011: il caso Enter e l'insufficienza della prova statistica per dimostrare l'abuso escludente.
L'appellante sostiene che il Tribunale avrebbe errato ritenendo sufficiente la documentazione prodotta in quanto
“ al di là della produzione degli elenchi complessivi delle richieste di attivazione e dei KO ricevuti negli anni di interesse… e del relativo documento di sintesi…, controparte non ha ON allegato nemmeno un caso in cui il KO, a suo avviso, sarebbe stato opposto da in maniera ingiustificata”.
Sarebbe stato quindi erroneo basare l'accoglimento della domanda solo sulla numerosità dei
KO ricevuti in quanto il Tribunale avrebbe dovuto valutare se detti KO fossero giustificati o meno e avrebbe dovuto comunque essere provata la conseguente perdita di clientela.
L'appellante poi cita la sentenza del Tribunale di Milano 11772/2019 su analoga vicenda riportandone ampi passi di motivazione.
Il motivo è infondato.
La sentenza 11772 richiamata, il cui appello era stato dichiarato inammissibile con ordinanza
1880/2021 è stata annullata con rinvio da Cass. I 1593/2025 in forza di motivazione che la
Corte condivide pienamente, con riguardo al rapporto tra provvedimento dell'AGCOM e l'onere della prova nelle azioni follow on quale quella di specie.
A tale proposito la Cassazione ha affermato :
7 “…..E' stato pacificamente introdotto un giudizio follow-on, basandosi sull'accertamento compiuto dall'GC… Il dato vale a definire i contorni dell'azione proposta… il fatto illecito oggetto di allegazione non potrà che coincidere con quello riconosciuto esistente dall'GC…. Nella vigenza della disciplina anteriore all'attuazione della dir. 104/2014/UE il danneggiato potrà bensì allegare, in funzione probatoria, fatti diversi da quelli presi in considerazione dalla nominata Autorità ai fini dell'accertamento dell'illecito… è escluso, invece, che il giudice della domanda risarcitoria possa raccordare quest'ultima a un illecito diverso da quello accertato dall'GC… ― La statuizione risarcitoria di cui era investito il Tribunale dipendeva dunque dalla precisa individuazione dell'illecito anticoncorrenziale oggetto di accertamento da parte dell'GC e dei giudici amministrativi. In tale accertamento il dato della consistenza numerica dei KO ingiustificati non gioca il ruolo che gli assegna la sentenza impugnata. Infatti, l'illecito produttivo del danno di cui qui si discorre risulta essere funzione della condotta discriminatoria posta in atto d con l'adozione Pt_1 di procedure di attivazione che erano penalizzanti per l'odierna controricorrente….”
In buona sostanza deve ritenersi accertata definitivamente ( sulla base del provvedimento ON GC ) la condotta abusiva di nel mercato all'ingrosso.
Ciò peraltro non incide sul fatto che il danno cagionato mediante abuso di posizione dominante non debba essere in re ipsa, ma, in quanto conseguenza diversa ed ulteriore rispetto alla distorsione delle regole della concorrenza, debba essere autonomamente provato secondo le regole che disciplinano le azioni in materia di responsabilità extracontrattuale rispetto a cui operano le valutazioni effettuate nel prosieguo analizzando gli altri motivi di doglianza.
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Terzo motivo di appello principale.
Inutilizzabilità della ctu del prof Per_1
Si sostiene che il perito, laddove ha affermato che avrebbe avuto frazioni di KO CP_1 anche superiori rispetto a quelle mediamente accusate dagli LO si sarebbe basato, in modo parziale e insufficiente, solo su un'analisi statistica dei KO e sul raffronto dei dati di CP_1
ON con quelli delle divisioni interne di , senza considerare se i KO fossero o meno giustificati.
Valgono per detti aspetti le considerazioni sopra indicate riguardo alla valenza dei dati statistici e all'irrilevanza della giustificatezza o meno dei KO per cui sotto questo profilo la critica è infondata.
8 Per quanto riguarda gli altri aspetti di doglianza rileva la Corte come l'appellante si limiti in buona sostanza a riportare le osservazioni dei ct di parte che il ctu ha analiticamente confutato.
Part I ct di parte infatti avevano contestato il fatto che per il servizio ( ossia di accesso alla rete ) e per il servizio BTS ( bitstream ossia accesso alla trasmissione dati in banda larga ) non si fosse tenuto conto degli ordinativi di lavoro relativi alle linee attive;
avevano poi affermato che il ctu aveva errato sia distinguendo tra le tipologie di servizio e sia calcolando il numero medio di ordini di lavoro sulle richieste elementari anziché concentrarsi sugli ordinativi per linee attive per il calcolo del danno;
avevano poi criticato il criterio utilizzato dal ctu per la stima dello scenario controfattuale, affermando tra l'altro che aveva Pt_1 cessato di adottare un comportamento abusivo oltre il triennio 2009-2011; avevano infine contestato il metodo del ctu per il calcolo del danno riguardo alla stima percentuale dei ricavi e dei margini.
Ebbene il CTU a fronte della critica relativa al mancato accorpamento dei dati e all'omessa distinzione per tipologia di servizio ha analiticamente e condivisibilmente risposto affermando:
“l'idea… non appare condivisibile, soprattutto perché la stessa GC ha effettuato i diversi confronti tr e gli LO distinguendo (con tabelle diverse, riportanti i dati specifici), Pt_1 Part tra serviz . Non c'è alcuna ragione, quindi, per cui il CTU dovrebbe discostarsi da tale impostazione. In ogni caso, il confronto dei dati medi tra LO e , esposto in CP_1 precedenza, non avvalora comunque la tesi dei CT di Telecom…. con riferimento al servizio BTS, il confronto tra i KO d , LO e appare di agevole lettura: ONfronto Pt_1 CP_1
KO RD (servizio BTS)
KO lord (BTS) = 51% CP_1
KO RD LO (BTS) = 41%
KO lord (BTS) = 37% Pt_1
ONfronto KO netti (servizio BTS)
KO netti (BTS) Estracom = 38%
KO netti (BTS) LO = 22%
KO netti (BTS = 26% Pt_1
Su questo versante, le conclusioni sembrano auto – esplicative”
9 Il CTU inoltre ha attestato e dimostrato compiutamente di aver utilizzato i criteri di calcolo adottati da GC e ha analiticamente risposto a ciascuna delle altre critiche confutandole con dati logici e numerici.
Testualmente :
“Il CTU, pertanto, ritiene valida la propria analisi, sviluppata in linea con i dati disponibili nel provvedimento GC, che mostra livelli di KO RD e netti per i quali si rimanda integralmente alla bozza di CTU. In ogni caso, lo scrivente ricorda che la media di KO per Part il servizio subiti dagli LO (soglia ritenuta critica dall'GC) era pari al 30%, ed ha ricevuto KO in misura superiore (37%). CP_1
Nel complesso, le ricostruzioni dei livelli di KO elaborate dai consulenti d appaiono Pt_1 prive di utilità.
Per converso, le evidenze numeriche indicano che , nel triennio 2009-2011, ha CP_1 ricevuto un quantum di KO in linea con quello mediamente sopportato dagli LO nel medesimo arco temporale.
Per il calcolo del numero medio di OL per richiesta elementare, sia il CTU (nella bozza di CTU) che i consulenti di parte attrice hanno utilizzato una formula proposta dalla stessa GC per la determinazione di tale indicatore. Qualora si decidesse di far ricorso a tale formula solo per i dati d (e non pe ), le lunghezze delle catene di lavoro Pt_1 CP_1 dei diversi operatori risulterebbero maggiormente allineate. Tale dato, isolatamente considerato, non è certamente sufficiente per modificare l'analisi numerica complessiva dei KO ricevuti da . Ciò detto, lo scenario controfattuale proposto dal CTU ha portato CP_1 ad un calcolo del danno radicalmente diverso rispetto a quello avanzato da parte attrice riducendolo a un livello che sembra anche più in linea con le reali dimensioni strutturali e reddituali d . Sulla ricostruzione del controfattuale, lo scrivente ricorda che, come CP_1 regola generale – quale che sia la metodologia adottata – questa potrà fornire al più una ragionevole stima dello scenario che si sarebbe potuto verificare in assenza di illecito. La questione principale nell'attività di quantificazione del danno consiste infatti nel definire cosa sarebbe probabilmente accaduto in assenza di infrazione. In proposito, …. Cfr. Guida Pratica alla quantificazione del danno nelle azioni di risarcimento fondate sulla violazione dell'articolo 101 o 102 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea che accompagna la Comunicazione della Commissione, par. 16 e 17. Cfr. provvedimento A428C. Cfr. provvedimento A428.
Alla luce di questi limiti oggettivi, stabilita la validità del metodo comparativo, il CTU ha scelto un benchmark “europeo”, con il quale ritiene possibile confrontare la situazione italiana.
In relazione all'arco temporale considerato, stabilita l'esistenza del danno, è naturale che le sue conseguenze non possano esaurirsi alla fine del 2011. I ricavi persi, legati alla mancata acquisizione di clientela, si protraggono chiaramente oltre. Peraltro, non risulta che nel 2011
abbia apportato cambiamenti strutturali idonei a risolvere in radice, ed Pt_1 istantaneamente, i problemi in argomento. I progressi dell'ex monopolista in termini di efficienza del processo di delivery si sono manifestati – nel tempo – consolidandosi nel 201652.
10 Il Prof. e la Dott.ssa hanno suggerito, per la stima dello scenario Persona_2 Per_3 controfattuale, l'utilizzo di un approccio analitico. A loro dire, le percentuali di KO d Pt_1 dovrebbero servire da parametro di efficienza.
Il CTU non ritiene meritevole di attenzione tale suggerimento, per una pluralità di ragioni.
L'GC ha infatti affermato che:
“Un'efficiente gestione del processo di delivery è indispensabile agli operatori concorrenti per competere efficacemente nei mercati al dettaglio. Per essi, infatti, l'acquisizione di nuovi clienti è cruciale (anche al fine di conseguire le economie di scala che derivano dall'incremento del portafoglio clienti) e, di conseguenza, inefficienze nel processo di delivery che riducano la loro capacità di acquisire nuovi clienti ne pregiudicano seriamente la capacità di affermarsi sul mercato. Si nota, incidentalmente, che lo stesso non vale per l'incumbent, che dispone già di una base clienti molto considerevole: per esso, eventuali inefficienze del processo di delivery generano ugualmente difficoltà nell'acquisizione dei clienti, ma non ne pregiudicano certo l'operatività sul mercato".
Detto in altri termini, nel triennio 2009-2011, il processo di delivery di era
Pt_1 complessivamente inefficiente, per tutti gli operatori – compresa. vero
Pt_1 che un elevato tasso di KO danneggia anche stessa, ma in misura meno incisiva
Pt_1 rispetto agli LO. L'ex monopolista possiede le dimensioni e le risorse necessarie per sopportare elevati livelli di inefficienza, mentre per operatori di piccole dimensioni, anche qualora il livello di KO fosse il medesimo di (e così non è), tali inefficienze
Pt_1 potrebbero facilitarne l'uscita dal mercato.
traeva, dunque, un beneficio da tale inefficienza sistemica – comparativamente più Pt_1 dannosa per gli LO che per sé stessa – ed è stato necessario un arco temporale non irrilevante (e diverse interlocuzioni con le Autorità competenti) per orientarla verso soluzioni organizzative più efficienti.
Vi sono anche altre ragioni che inducono il CTU a ritenere che il livello di KO d non Pt_1 sia rappresentativo di un mercato efficiente. Al riguardo, un confronto a livello ionale potrebbe essere utile: mentre, nel triennio 2009 – 2011, opponeva “certe Pt_1 percentuali” di KO agli LO italiani (ritenute “normali” nelle consulenze prodotte a difesa della convenuta), cosa avveniva negli altri paesi europei? A titolo esemplificativo, quanti Co erano i che opponeva mediamente ai rispettivi LO in Germania? E Parte_4 quanti KO venivano opposti dall'incumbent francese ai propri concorrenti? Un confronto del genere può essere decisivo per comparare i livelli di efficienza del processo di delivery in e negli altri Paesi. I consulenti di potranno constatare che altri incumbent Pt_1 Pt_1 forniscono più opportuni benchmark di efficienza. Non solo: i progressi effettuati nel tempo dalla stess hanno portato a percentuali di KO ben più contenute (sia pe Pt_1 Pt_1 stessa che ltri competitors). Tali progressi, in buona misura, sono sempli il frutto di scelte organizzative e strutturali d , che avrebbe potuto porre in essere tali Pt_1 miglioramenti con anni di anticipo, evitando rallentamenti al processo concorrenziale…”
Ebbene l'appellante nel presente grado si è limitato a ribadire le critiche dei ctp di primo grado senza tenere conto delle analitiche e pienamente condivisibili risposte del CTU e quindi
11 senza fornire una specifica motivazione riguardo al motivo per cui dette risposte sarebbero comunque insufficienti o erronee.
In tale contesto come indicato condivisibilmente da Cass. 3302/2013 in motivazione
“nell'ipotesi in cui il giudice di primo grado abbia aderito alle conclusioni del CTU - che nella relazione abbia tenuto conto, replicandovi, dei rilievi dei consulenti di parte occorre... che l'appellante indichi in modo specifico nel proprio atto di appello i precisi motivi di doglianza provvedendo a dettagliare in maniera particolareggiata gli specifici punti della propria perizia di parte che il CTU, prima, ed il giudice di primo grado, poi, non avrebbero considerato e valutato ovvero avrebbero valutato erroneamente argomentando in maniera insufficiente o inadeguata le ragioni di dissenso. L'appellante, che deduca il vizio di motivazione della sentenza impugnata, ha pertanto l'onere di indicare in modo specifico gli errori e le omissioni del consulente di ufficio, determinanti ai fini della decisione, e che il giudice non avrebbe considerato, muovendo rilievi specifici ed argomentati atti ad infirmare le conclusioni cui è pervenuto il giudice di primo grado. E ciò, perché, in definitiva, l'atto di impugnazione non è diretto contro la relazione di perizia e contro le indagini espletate dal perito di ufficio bensì avverso la sentenza impugnata per cui le argomentazioni critiche dell'appellante devono contrapporsi alle argomentazioni svolte nella sentenza impugnata, mirando ad incrinarne il fondamento logico-giuridico su cui si è fondata la decisione”.
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Quarto motivo di appello principale
“Erroneità della Sentenza per aver accolto la domanda inibitoria, senza considerare il Provvedimento A428C”
Si sostiene che il Tribunale avrebbe errato emettendo un provvedimento di inibitoria e così accogliendo la domanda di in quanto non aveva tenuto conto di una CP_1 riorganizzazione del sistema operata da in modo da eliminare il rischio e adottata Pt_1 con il provvedimento A428C.
Il motivo è infondato.
L'inibitoria, sulla base di comportamenti illegittimi accertati, opera solo nell'eventualità che gli stessi vengano reiterati e comunque il giudizio sulla legittimità di eventuali richieste in esecuzione dell'inibitoria deve essere incardinato autonomamente e spetta alla richiedente provare la violazione dell'ordine stesso.
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12 Quinto motivo di appello principale
Erroneità della Sentenza per omessa pronuncia sull'insussistenza dell'elemento soggettivo ON d
L'appellante sostiene che erroneamente il Tribunale l'avrebbe ritenuta responsabile del danno in quanto difetterebbe l'elemento soggettivo che andava provato dalla controparte.
Il motivo è infondato.
Si tratta di responsabilità extracontrattuale rispetto a cui chi agisce deve dare la prova anche dell'elemento soggettivo;
ebbene, detta prova deve ritenersi raggiunta, come correttamente evidenziato dal Tribunale.
A tale proposito vale richiamare Cass. 1923/2025 che, in una fattispecie analoga, ha ritenuto sufficiente la ritenuta esistenza di colpa derivata dalla violazione di “ doveri di condotta correlati a rischio specifico di cagionare un danno» e che il principio di equivalence of output, di regolamentazione di settore, non giustificava la farraginosità insita della procedura verso l'esterno che era stata riscontrata dall'Autorità antitrust. Testualmente:
“…La Corte di merito ha dunque di fatto reputato colpevole la condotta di , che Pt_1 aveva fatto uso della propria discrezionalità modulando il procedimento di attivazione attraverso scelte che si erano rivelate discriminatorie in danno degli LO: e tale conclusione si accorda con l'accertamento del ONsiglio di Stato il quale, nella sentenza n. 2479 del 2015 (par. 9.3), aveva escluso che le soluzioni adottate d fossero imposte da normative Pt_1 di settore e aveva distinto, in proposito, la cornice regolatoria e i criteri di comportamento assunti dall'impresa dominante, «in cui possono annidarsi, nella situazione concreta, condotte con effetti comunque escludenti, sia pure comprese in quel quadro”»
In buona sostanza il fatto che i contratti rispettassero un quadro regolatorio sottoposto a controllo di AGCOM e dell'autorità di vigilanza interna e che anzi agcom avesse riconosciuto l'efficienza dei procedimenti non costituisce elemento sufficiente a far superare gli stringenti elementi numerici, fattuali e logici che hanno supportato il provvedimento con cui è stato riconosciuto un comportamento abusivo.
Deve poi rilevarsi, ad abundantiam, come in una situazione di analoga disciplina, ossia la concorrenza sleale, addirittura sia invertito l'onere della prova ( art.2600 c.c.: accertati gli atti di concorrenza la colpa si presume ). Incombe quindi sull'autore dell'infrazione anticoncorrenziale dimostrare che la violazione è stata il risultato di un errore in fatto scusabile perché, pur avendo adottato un elevato standard di controllo, non avrebbe potuto
13 accorgersi che l'organizzazione e procedura adottata era suscettibile di determinare il denunciato effetto anticoncorrenziale .
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Sesto motivo di appello principale
Erroneità della Sentenza nella parte in cui ha accertato il nesso causale
L'appellante sostiene che la sentenza di primo grado sarebbe “sostanzialmente priva di motivazione” riguardo al nesso causale tra i comportamenti violativi della concorrenza e la perdita di clientela asseritamente subita da;
il Giudice di prime cure avrebbe CP_1 comunque in buona sostanza ritenuto, erroneamente, che detto nesso fosse in re ipsa .
Co Sarebbe stato necessario secondo l'appellante che avesse indicato quali nei CP_1 propri confronti fossero ingiustificati nonché il collegamento tra detti rifiuti e l'asserita perdita di clientela.
In realtà, secondo l'appellante, il CTU e il Tribunale, che ne ha accolto le conclusioni, avrebbero utilizzato illegittimamente un criterio meramente presuntivo e comunque non si sarebbe tenuto conto del fatto che le “richieste elementari” di Estracom respinte erano state inferiori a quelle provenienti dall'interno di e che la controparte, nonostante avesse Pt_1 percentuali di KO su Ordinativi di Lavoro maggiori era riuscita ad attivare più clienti di stessa. Pt_1
Si afferma poi che il rallentamento globale della crescita degli LO tra il 2009 e il 2011, nonostante la crescita delle attivazioni LO, sarebbe stato dovuto alle nuove procedure di migrazione e rientro che avrebbero facilitato il passaggio dei clienti da un LO all'altro e il ON loro rientro in .
Il motivo è infondato.
Il Tribunale infatti ha considerato in primo luogo il provvedimento dell'GC – che, comunque, ha ritenuto esistente un abuso escludente, sulla base delle diverse procedure applicate per l'esame delle richieste – insieme ad altri elementi gravi e concordanti che hanno correttamente indotto a ritenere, secondo il criterio del “più probabile che non”, che l'evento dannoso prospettato fosse collegato causalmente al comportamento di . Pt_1
14 A tale proposito rileva il provvedimento con cui GC ha accertato l'illecito nei confronti degli LO solo sulla base della distorsione della procedura di accettazione delle richieste, a prescindere dalla correttezza o meno dei singoli KO.
Rileva altresì il fatto che facesse parte degli LO nel mercato a valle e che abbia CP_1 effettivamente ricevuto un maggiore tasso di KO rispetto a quelli medi di . Pt_1
Il ctu a tale proposito così ha condivisibilmente motivato:
“Il CTU ha ricostruito le frazioni di KO RD e KO netti ch ha opposto a Pt_1 CP_1 nel periodo 2009 – 2011, calcolando anche il numero me ini di lavoro sull e elementari, sia relativamente al servizio ULL che al servizio BTS. Tali dati sono stati posti a confronto con quelli riscontrati dall'GC inerenti agli ordinativi di lavoro e alle richieste delle divisioni commerciali interne d e degli altri operatori concorrenti (LO). Dalla Pt_1 comparazione è emerso che, sia per il servizio di unbundling local loop (ULL) che per il servizio bitstream (BTS) ha opposto a un tasso di KO superiore a quello Pt_1 CP_1 mediamente opposto agli LO ed alle proprie divisioni commerciali.”
Il prof. ha poi concluso altrettanto condivisibilmente sulla base dell'analisi sopra Per_1 indicata affermando:
“anche rientra tra i concorrenti che hanno subito le conseguenze pregiudizievoli CP_1 derivan cito antitrust posto in essere da (almeno relativamente alla prima Pt_1 fattispecie individuata dall'GC nell'ambito del procedimento A428)”…..”
Per quanto poi riguarda l'asserita esistenza di procedure di migrazione che avrebbero causato lo spostamento di clientela tra il 2009 e il 2011 si rileva come si tratti di argomentazione generica, non calata nel caso concreto e comunque riguardante proprio il periodo oggetto di esame dell'GC che invece ha, con provvedimento definitivo, ritenuto che la procedura di accettazione delle richieste fosse idonea ex se a determinare la compressione del mercato e quindi della clientela accessibile da parte degli LO.
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Settimo motivo di appello principale
Erroneità della Sentenza nella quantificazione del danno liquidato CP_1
Si afferma che lo scenario controfattuale utilizzato dal ctu e recepito dal Tribunale sarebbe errato in quanto sarebbero stati comparati mercati geografici diversi ( Italia e UE ), in periodi differenti (2004-2010 per i Paesi Europei, 2009-2015 per l'Italia) in contrasto con le linee
15 guida vigenti che richiedono che lo scenario controfattuale e quello reale presentino sempre un punto di convergenza, o sotto il profilo temporale o sotto il profilo geografico.
Si tratta nel caso di specie delle linee contenute nella guida pratica sulla quantificazione del danno nelle azioni di risarcimento fondate sulla violazione dell'articolo 101 o 102 del TFUE ossia di un documento di lavoro dei servizi della Commissione UE.
Il motivo è infondato.
L'appellante si limita a riportare testualmente le note critiche dei ctp in primo grado senza considerare anche in questo caso la risposta esauriente del ctu che ha affermato che i ctp
“ hanno suggerito, per la stima dello scenario controfattuale, l'utilizzo di un approccio analitico. A loro dire, le percentuali di KO di dovrebbero servire da parametro di Pt_1 efficienza. Il CTU non ritiene meritevole di attenzione tale suggerimento, per una pluralità di ragioni. L'GC ha infatti affermato che: “Un'efficiente gestione del processo di delivery è indispensabile agli operatori concorrenti per competere efficacemente nei mercati al dettaglio. Per essi, infatti, l'acquisizione di nuovi clienti è cruciale (anche al fine di conseguire le economie di scala che derivano dall'incremento del portafoglio clienti) e, di conseguenza, inefficienze nel processo di delivery che riducano la loro capacità di acquisire nuovi clienti ne pregiudicano seriamente la capacità di affermarsi sul mercato. Si nota, incidentalmente, che lo stesso non vale per l'incumbent, che dispone già di una base clienti molto considerevole: per esso, eventuali inefficienze del processo di delivery generano ugualmente difficoltà nell'acquisizione dei clienti, ma non ne pregiudicano certo l'operatività sul mercato".
Detto in altri termini, nel triennio 2009-2011, il processo di delivery di era
Pt_1 complessivamente inefficiente per tutti gli operatori compresa. Inf ro che
Pt_1 un elevato tasso di KO danneggia anch stessa, ma in misura meno incisiva rispetto
Pt_1 agli LO. L'ex monopolista possiede le dimensioni e le risorse necessarie per sopportare elevati livelli di inefficienza, mentre per operatori di piccole dimensioni, anche qualora il livello di KO fosse il medesimo di (e così non è), tali inefficienze potrebbero
Pt_1 facilitarne l'uscita dal mercato. traeva, dunque, un beneficio da tale inefficienza
Pt_1 sistemica – comparativamente nosa per gli LO che per sé stessa – ed è stato necessario un arco temporale non irrilevante (e diverse interlocuzioni con le Autorità competenti) per orientarla verso soluzioni organizzative più efficienti. Vi sono anche altre ragioni che inducono il CTU a ritenere che il livello di KO d non sia rappresentativo
Pt_1 di un mercato efficiente. Al riguardo, un confronto a livel azionale potrebbe essere utile: mentre, nel triennio 2009 – 2011, opponeva “certe percentuali” di KO agli
Pt_1
LO italiani (ritenute “normali” nelle consulenze prodotte a difesa della convenuta), cosa Co avveniva negli altri paesi europei? A titolo esemplificativo, quanti erano i che Parte_4
opponeva mediamente ai rispettivi LO in Germania? E quanti KO venivano opposti
[...] dall'incumbent francese ai propri concorrenti? Un confronto del genere può essere decisivo per comparare i livelli di efficienza del processo di delivery in e negli altri Paesi. I
Pt_1 consulenti di potranno constatare che altri incumbent forniscono più opportuni
Pt_1 benchmark di efficienza. Non solo: i progressi effettuati nel tempo dalla stessa
Pt_1 hanno portato a percentuali di KO ben più contenute (sia per stessa che per gli
Pt_1 altri competitors). Tali progressi, in buona misura, sono sem te il frutto di scelte
16 organizzative e strutturali d , che avrebbe potuto porre in essere tali miglioramenti Pt_1 con anni di anticipo, evitando rallentamenti al processo concorrenziale. Per tutte queste ragioni, il CTU non ritiene di modificare l'impostazione del proprio lavoro nella direzione indicata da , reputando non convincenti le osservazioni formulate dai suoi Pt_1 consulenti”.
Il Tribunale ha di conseguenza ritenuto correttamente del tutto convincente il criterio di calcolo del ctu in quanto ha utilizzato i dati elaborati dalla Commissione Europea ( European
Commission – Digital Scoreboard ) richiamati anche nella documentazione utilizzata nel procedimento che ha condotto al provvedimento sanzionatorio dell'GC e che riportano, per singoli semestri, le quote di mercato detenute dagli LO in Europa e nei singoli mercati nazionali.
E' altrettanto del tutto logica la scelta del CTU di utilizzare i dati complessivi dell'Unione europea, “in quanto essi tengono conto sia di mercati caratterizzati da elevato dinamismo competitivo che di altri contesti contraddistinti da un livello di concorrenza più tenue”.
In tal modo si ha una credibile ricostruzione di ciò che sarebbe potuto accadere agli
[...] in assenza delle condotte abusive di . Pt_5 Pt_1
Il CTU a tale proposito ha utilizzato le stesse fonti e gli stessi paesi utilizzati da GC e ha dimostrato che gli LO italiani rispetto a quelli tedeschi, francesi, spagnoli e britannici avevano una capacità competitiva sicuramente inferiore nei confronti dei monopolisti di settore e di conseguenza il CTU ha attendibilmente individuato le perdite di mercato e di ricavi degli LO italiani tra il 2009 e il 2011.
Osserva poi la Corte come la difesa di abbia correttamente evidenziato come le CP_1 linee guida adottate comunemente indichino quattro metodi possibili come scenario controfattuale tra cui quello adottato dal CTU ossia il confronto con i dati provenienti da altri mercati geografici.
In tale contesto l'individuazione dei mercati dell'Unione Europea tra cui Germania, Francia
e Spagna risponde a criteri di somiglianza con quello italiano come del resto evidenziato anche da GC ai fini dell'istruttoria che ha portato al provvedimento sanzionatorio di cui è causa.
Per quanto riguarda il profilo temporale poi non vi è l'incongruenza sostenuta dall'appellante.
17 Il CTU ha in primo luogo utilizzato come base lo scenario controfattuale europeo relativo non al periodo tra il 2009 e il 2011 ma al quadriennio ante 2009 affermando, condivisibilmente, come questo rappresentasse le quote di mercato degli LO europei e i correlativi potenziali di sviluppo comparabili con la quota di mercato effettivamente ottenuta dagli LO italiani prima del comportamento abusivo;
in tal modo ha utilizzato dati che rappresentano con sufficiente grado di attendibilità la comparazione dei mercati.
In secondo luogo la crescita delle quote di mercato, essendo calcolata su scenari multipli, indica un incremento medio degli LO e, quindi, è stata anch'essa valutata come “media” ed è per questo immediatamente confrontabile con la crescita dei ricavi di per CP_1 la costruzione di uno scenario controfattuale di non abuso.
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Ottavo motivo di appello principale
Erroneità della Sentenza nella parte in cui ha respinto l'eccezione di prescrizione avanzata ON d .
L'appellante sostiene che erroneamente il Tribunale avrebbe respinto l'eccezione di prescrizione.
Afferma come in realtà sarebbe stata in grado di agire, essendo a conoscenza CP_1 dell'abuso o potendolo essere usando l'ordinaria diligenza, sin dalla segnalazione all'GC effettuata da altri LO ( febbraio e aprile 2010 ) o almeno dall'apertura del procedimento
GC ( ventitré giugno 2010).
La lettera di richiesta di risarcimento del dieci luglio 2015 ( all. 3 comparsa di costituzione di primo grado ) sarebbe pertanto tardiva rispetto al termine quinquennale di Pt_1 prescrizione.
Il motivo è infondato.
In materia di illecito concorrenziale il termine di decorrenza della prescrizione ben può essere anticipato rispetto alla data del provvedimento dell'GC ma occorre una verifica specifica nel caso concreto.
Come indicato da Cass. 1923/2025 non si può infatti automaticamente ritenere che
18 “ il termine prescrizionale del diritto al risarcimento del danno dell'illecito antitrust posto in essere ai danni di un operatore economico attivo nel medesimo mercato in cui si colloca l'autore della condotta contra ius debba in ogni caso farsi decorrere dall'avvio, nei confronti di quest'ultimo, del procedimento avanti all'GC. Occorre, infatti, pur sempre, che il danneggiato abbia avuto precisa percezione del danno da lui sofferto in dipendenza dell'attività illecita del concorrente. In tal senso vanno esclusi rigidi automatismi: l'individuazione del dies a quo della prescrizione non può che dipendere dall'apprezzamento delle singole fattispecie che di volta in volta vengono in questione…”.
Ebbene, nel caso di specie, come correttamente evidenziato dal Giudice di prime cure,
l'onere della prova, gravante su , dell'intervenuta prescrizione non è stato assolto: Pt_1
“La denuncia da parte di soggetti diversi dall'attrice e l'avvio del procedimento non sono infatti di per sé dirimenti ai fini del decorso del termine di prescrizione del diritto al risarcimento del danno, laddove non sia provato che il danneggiato abbia avuto contestualmente piena conoscenza di tutti gli elementi della fattispecie illecita. Nel caso che occupa, la convenuta, su cui grava il relativo onere, non ha offerto tale prova, limitandosi a considerazioni generiche e di carattere puramente ipotetico.”
Evidenzia poi la Corte come comunque pur rilevando il fatto che operasse nel CP_1 medesimo settore di , occorra fare riferimento concreto alla peculiarità del processo Pt_1 che ha portato alla distorsione delle regole di mercato, difficilmente percepibile nella globalità di tutti gli elementi costitutivi;
occorreva infatti verificare un eccesso di KO in danno degli LO ma detta verifica presupponeva un accertamento analitico e un confronto ON tra i dati statistici che concernevano processi interni a non accessibili in via diretta da
. CP_1
Quest'ultima d'altro canto non è stata tra i soggetti denuncianti e l'avvio dell'istruttoria del ventitrè giugno 2010 di per sé non può ritenersi sufficiente a far percepire all'appellata il complesso degli elementi che rendevano anch'essa discriminata in concreto.
del resto non aveva a disposizione i dati da comparare con quelli CP_1 Pt_1
nonché dei processi specifici invece dedicati ai clienti dell'appellante. CP_1
La deduzione poi dell'inidoneità della lettera del dieci luglio 2015 a interrompere la prescrizione è infondata avendo nella nota in questione espressamente richiesto CP_1 il risarcimento del danno e altrettanto espressamente dichiarato di voler mettere in mora la controparte.
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19 Le spese dell'appello, considerata la tardività dell'appello incidentale sono compensate per la metà e il residuo posto a carico di con liquidazione in dispositivo. Parte_1
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Per quanto riguarda l'applicabilità dell'art. 13 comma 1 quater dpr 115del 2002 ( introdotto dall'art 1 comma 17 l. 228/2012 ) la Corte deve dare atto della sussistenza del presupposto processuale a seguito della presente statuizione di rigetto sia dell'appello principale che di quello incidentale;
sono peraltro sempre fatti salvi gli accertamenti successivi demandati all'amministrazione giudiziaria.
Come infatti affermato da Cass. ss. UU 4315/2020 con statuizione che il Collegio ritiene di adottare “In tema di raddoppio del contributo unificato a carico della parte impugnante ex art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, l'attestazione del giudice dell'impugnazione della sussistenza del presupposto processuale per il versamento dell'importo ulteriore (c.d. doppio contributo) può essere condizionata all'effettiva debenza del contributo unificato iniziale, che spetta all'amministrazione giudiziaria accertare, tenendo conto di cause di esenzione o di prenotazione a debito, originarie o sopravvenute, e del loro eventuale venir meno.”
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, respinge l'appello di dichiara Parte_1 inammissibile l'appello incidentale di e per l'effetto conferma la sentenza ONtroparte_1 impugnata.
Compensa per il 50% le spese del presente grado liquidate per l'intero in complessivi
€26.160,00 oltre rimborso forfettario del 15%, IVA e CA;
condanna a Parte_1 pagare a la metà di detta somma. ONtroparte_1
Si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento a carico di Parte_1
e di di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello ONtroparte_1 dovuto per le rispettive impugnazioni ( art. 13 comma 1 quater dpr 115 del 2002 introdotto dall'art. 1 comma 17 l. 228/2012 ) salvo l'accertamento dell'effettiva debenza del contributo unificato iniziale, demandato all'amministrazione giudiziaria
Roma, ventinove settembre 2025
IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE
RI CI EN SE UN de Courtelary
20
IN NOME DEL POPLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
Così composta:
EN SE UN de Courtelary Presidente
Camillo Romandini ONsigliere
RI CI ONsigliere Relatore riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di appello iscritta al n. 7446 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2021 vertente
TRA
( C.F. ) Parte_1 P.IVA_1
Elettivamente domiciliata presso gli Avv.ti Francesco Gatti, Luigi Arturo Bianchi, Stefano Verzoni, Stefano Grassani e Lorenzo Picciano che la rappresentano e difendono per mandato in atti
APPELLANTE – APPELLATA INCIDENTALE
E
( C.F. C.F. ) ONtroparte_1 P.IVA_2
elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv.to Eutimio Monaco che la rappresenta e difende per mandato in atti
APPELLATA – APPELLANTE INCIDENTALE
OGGETTO : impugnazione sentenza 8806/2021 del Tribunale di Roma sezione specializzata imprese nel procedimento rg 17824/2016 – violazione norme sulla concorrenza – risarcimento del danno -
1 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
ON atto di citazione notificato e iscritto a OL ( r.g. 17824/2016 ) ONtroparte_1 conveniva dinanzi al Tribunale di Roma, sezione specializzata imprese. Parte_1
Deduceva di essere azienda autorizzata dal competente Ministero a fornire servizi di telefonia vocale su rete fissa e di accesso dati a banda larga sia per imprese che per utenze familiari in attuazione del d.lgs 259/2003 ( codice delle comunicazioni elettroniche ); l'erogazione avveniva in virtù di accordi con la convenuta volti a consentire di utilizzare la rete pubblica commutata di acquistando all'ingrosso gli input necessari per accedervi e arrivare Pt_1 all'utente finale.
Veniva allegato che abusando della propria posizione dominante, aveva Parte_1 posto in essere attività discriminatorie nel mercato all'ingrosso dell'accesso alla rete locale
(unbunding) e dell'accesso alla banda larga (bitstream) opponendo alle società terze quali
( Other Licensed Operators - LO ) un numero elevato e ingiustificato di rifiuti CP_1 alle richieste di attivazione (c.d. KO) rendendo più difficoltoso l'accesso all'infrastruttura rispetto ai clienti;
quest'ultima, era pure allegato, aveva anche effettuato politiche Pt_1 volte a comprimere i margini di guadagno degli LO.
In buona sostanza, secondo la prospettazione attorea, per quanto riguardava il primo profilo, era previsto un trattamento diverso a seconda della provenienza delle richieste di erogazione di servizi all'ingrosso: se provenivano da divisioni interne di erano Pt_1 gestite dal settore Open Access e, in caso di indisponibilità temporanea, le richieste erano messe in sospeso e riattivate appena si liberavano gli accessi;
per gli LO invece le richieste erano gestite dal settore National Wholesale Services che, in caso di indisponibilità di accessi, provvedeva a rifiutare ( KO ) le domande costringendo il richiedente a ripetere l'intera procedura.
Dette pratiche erano state sanzionate con provvedimento dell'Autorità Garante della
ONcorrenza e del Mercato n. 24339 del nove maggio 2013 per il periodo dal 2009 al 2011 con irrogazione di una pena pecuniaria di € 88.182.000,00 per la prima infrazione e di
€15.612.000,00 per la seconda;
in detta sede era stato inoltre ordinato a di Pt_1 astenersi per il futuro dalla reiterazione delle condotte.
2 L'atto era divenuto definitivo atteso l'esito negativo dell'impugnazione dinanzi al TAR e poi al ONsiglio di Stato.
Deduceva l'attrice che aveva disatteso l'inibitoria tanto che l'GC nel Parte_1 provvedimento 25560 del ventuno maggio 2015 aveva dato atto di detta inottemperanza.
Chiedeva il risarcimento del danno da abuso di posizione dominante, la determinazione di una penale in caso di reiterazione dei comportamenti e la pubblicazione di un estratto della sentenza su quotidiani di tiratura nazionale.
La convenuta si costituiva, rilevava l'esistenza per uno dei contratti ( ULL 2002 ) di una clausola arbitrale, eccepiva la prescrizione del diritto e comunque sosteneva l'infondatezza delle domande.
Il Tribunale disponeva CTU e all'esito con sentenza 8806 del 2021 così statuiva:
“accerta e dichiara che le condotte poste in essere d nel periodo 2009- Parte_1
2011 in relazione alle richieste di accesso al servizio inoltrate da ONtroparte_1 costituiscono abuso di posizione dominante in violazione dell'art. 102 TFUE;
- inibisce la reiterazione delle condotte illecite sopra descritte;
Parte_1
- condanna la convenuta al risarcimento dei danni cagionati a in ONtroparte_1 conseguenza della condotta illecita e anticoncorrenziale sopra evidenziata, liquidando detti danni nella somma di euro 673.204,00 in moneta attuale e comprensiva degli interessi maturati ad oggi, con gli ulteriori interessi al tasso legale, dalla presente pronuncia al saldo;
- dispone la pubblicazione della presente sentenza, per estratto (intestazione e dispositivo) e per una volta, a caratteri doppi del normale, sui quotidiani “Il Sole 24 Ore” e “Il Corriere della Sera” a cura dell'attrice e a spese della convenuta;
- condanna l a rifondere all le spese legali liquidate Parte_1 ONtroparte_1 in euro 30.000,00 per compensi professionali oltre accessori di legge;
pone le spese di CTU definitivamente a carico di parte convenuta”. proponeva appello. Parte_1
si costituiva, resisteva all'appello e proponeva appello incidentale. ONtroparte_1
concludeva chiedendo : Parte_1
“dichiarati anche inammissibili e/o comunque infondati i motivi di appello incidentale e appello incidentale condizionato ex adverso formulati così giudicare: In via pregiudiziale: dichiarare la propria incompetenza a decidere con riguardo alle condotte riconducibili alle Part disposizioni de del 23 aprile 2002, in ragione della clausola compromissoria Parte_2 ivi prevista. Nel merito, in via preliminare: accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione, quantomeno parziale, dei diritti risarcitori azionati da Sempre nel merito, ONtroparte_1 in ogni caso: rigettare integralmente le domande fo in quanto ONtroparte_1 infondate in fatto e in diritto e per l'effetto condannare la stess a restituire ONtroparte_1
3 ON a l'importo pagato da quest'ultima in esecuzione della sentenza di primo grado, pari a Euro 709.084,00, oltre agli interessi maturati e maturandi su tale importo, dalla data dell'avvenuto pagamento fino al saldo. In via istruttoria: disporre la rinnovazione e/o l'integrazione della consulenza tecnica d'ufficio. ON condanna di alla ONtroparte_1 rifusione delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio, oltre al rimborso forfettario, spese generali e agli oneri di legge accessori.”
concludeva chiedendo : ONtroparte_1
“respingere il gravame proposto da perché inammissibile o infondato sia in punto Pt_1 di fatto che di diritto e per l'effetto confermare la Sentenza di primo grado nelle parti impugnate da controparte;
- accogliere l'appello incidentale formulato d e per l'effetto riformare parzialmente CP_1 la Sentenza oggetto dell'impugnazione, com o nei motivi di cui agli atti di causa, da intendersi integralmente trascritti e quindi:
1) accertare e dichiarare che le condotte tutte ampiamente illustrate nell'atto di citazione in appello e nel corso del giudizio di primo grado, poste in essere da e Parte_1 costituenti abuso di posizione dominante in violazione dell'art. 102 del T.F.U.E. (già artt. 82 del Trattato CE) e/o condotte illecite ed anticoncorrenziali in violazione degli artt. 2598 e/o 2043 cod. civ hanno prodotto anche un effetto di trascinamento relativamente al triennio 2012-2015 e per l'effetto;
2) condannare in persona del legale rappresentante pro tempore, al Parte_1 risarcimento di tutti i danni patrimoniali, ivi inclusi i danni inerziali relativi al triennio 2012- 2015, subiti dall'appellante in conseguenza delle condotte illecite poste in essere dalla appellata, pari ad Euro 1.545.077,00, come da Relazione Definitiva di ONsulenza Tecnica d'Ufficio del 14 marzo 2018; oltre ad interessi compensativi e rivalutazione monetaria per i motivi tutti di cui agli atti di causa, nonché;
3) condannare in persona del legale rappresentante pro tempore, al Parte_1 risarcimento anche di tutti i danni non patrimoniali alla immagine e reputazione commerciale subiti dall'appellante in conseguenza delle condotte illecite poste in essere dalla appellata, nella misura non inferiore di Euro 500.00,00, ovvero in quell'importo maggiore o minore che sarà liquidato di giustizia, oltre ad interessi e rivalutazione monetaria.
In ogni caso, condannare la convenuta al pagamento integrale delle spese di giudizio.
- in via subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento da parte di Codesta Ill.ma Corte del motivo di appello presentato da n. 5.7. Parte_1
“Erroneità della Sentenza nella quantificazione del danno liquidato ”: CP_1
- accogliere l'appello incidentale condizionato formulato d , per i motivi tutti di cui CP_1 agli atti di causa e per l'effetto, eventualmente previa r ne della CTU, riformare parzialmente la Sentenza oggetto dell'impugnazione, di cui agli atti di causa, da intendersi integralmente trascritti e quindi:
1) accertare e dichiarare che il benchmark geografico di riferimento rappresentato dal solo mercato UK è il più idoneo ai fini della costruzione dello scenario controfattuale in conformità
4 alle Linee Guida della Commissione Europea in materia di danno antitrust nonché alla Guida Pratica della Commissione UE alla quantificazione del danno e per l'effetto;
2) condannare in persona del legale rappresentante pro tempore, al Parte_1 risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali, a qualsiasi titolo subiti e subendi dall'attrice in conseguenza delle condotte illecite poste in essere dalla convenuta come da Atto di citazione, pari ad euro 7.290.338,01, ovvero in subordine da liquidarsi nella diversa misura, maggiore o minore, che verrà quantificata e provata in corso di causa ovvero, occorrendo, anche in via equitativa ai sensi e per gli effetti dell'art. 1226 c.c., oltre interessi e rivalutazione monetaria.
In ogni caso, condannare la convenuta al pagamento integrale delle spese di giudizio attribuendo le stesse all'odierno difensore distrattario”.
La Corte all'esito dell'udienza del ventinove settembre 2025, trattata in forma scritta come da decreto del trenta giugno 2025, riservava la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Deve in primo luogo ritenersi tardivo l'appello incidentale.
L'art. 168 bis quarto e quinto comma vigente ratione temporis e applicabile ex art. 343
c.p.c. al giudizio di appello stabilisce :
“ 4) Se nel giorno fissato per la comparizione il giudice istruttore designato non tiene udienza, la comparizione delle parti è d'ufficio rimandata all'udienza immediatamente successiva tenuta dal giudice designato. 5) Il giudice istruttore può differire, con decreto da emettere entro cinque giorni dalla presentazione del fascicolo, la data della prima udienza fino ad un massimo di quarantacinque giorni. In tal caso il cancelliere comunica alle parti costituite la nuova data della prima udienza”.
L'unica fattispecie che quindi giustifica la mancata considerazione dell'originaria data dell'udienza fissata nell'atto di citazione è quella del quinto comma dell'art. 168 bis cod. proc. civ. citato .
Si tratta di norma che, interferendo sui termini di decadenza ordinari, deve essere intesa in senso restrittivo.
Nel caso di specie il primo rinvio, l'unico contenente un espresso riferimento al disposto dell'art. 168 bis quinto comma c.p.c., è stato effettuato in forza di provvedimento collegiale depositato il diciotto gennaio 2022 con udienza spostata all'undici luglio 2022.
5 Il successivo provvedimento in data primo giugno 2022, con cui è stato disposto rinvio per i medesimi incombenti al dodici giugno 2023, non ha richiamato l'art. 168 bis c.p.c. ed è stato motivato unicamente per esigenze organizzative.
La difesa , pur avendo ricevuto la notifica dell'atto di citazione il diciassette CP_1 dicembre 2021 per l'udienza del ventiquattro maggio 2022, differita ex art. 168 bis quinto comma all'undici luglio 2022, ha chiesto la visibilità sul fascicolo già a termini scaduti ossia solo il quindici giugno 2022, depositando procura rilasciata dal legale rappresentante di in pari data;
di conseguenza ha avuto modo di verificare il testo del provvedimento CP_1 di rinvio e ha depositato la propria comparsa contenente impugnazione incidentale per l'appunto tardiva.
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Primo motivo di appello principale
Erroneità della Sentenza nella parte in cui ha accertato la competenza del Tribunale a decidere della controversia nonostante la clausola compromissoria contenuta nel ONtratto Part
Part Il riferimento è al contratto “ del ventitré aprile 2002 che prevedeva:
“tutte le controversie che dovessero insorgere tra le parti sull'interpretazione o esecuzione del presente accordo … saranno devolute ad un collegio arbitrale costituito a norma dell'art. 806 e ss del c.p.c. italiano composto da tre arbitri”.
Si afferma che erroneamente il Tribunale avrebbe ritenuto che la clausola compromissoria non fosse estensibile anche alle questioni, quale quella di specie, di risarcimento del danno extracontrattuale e viene invocato a tale proposito anche il disposto dell'art. 804 quater c.p.c. in base a cui “Nel dubbio, la convenzione d'arbitrato si interpreta nel senso che la competenza arbitrale si estende a tutte le controversie che derivano dal contratto o dal rapporto cui la convenzione si riferisce.”
Il motivo è infondato.
In primo luogo l'art. 804 quater c.p.c., introdotto dal d. lgs 40 del 2006 non si applica per i contratti antecedenti l'entrata in vigore del decreto stesso ( due marzo 2006 ) e quindi al contratto oggetto della presente causa.
In secondo luogo la responsabilità extracontrattuale non può ritenersi ricompresa nel concetto di interpretazione ed esecuzione del contratto poiché, pur costituendone il
6 presupposto storico, ha una diversa causa petendi;
la Corte ritiene a tale proposito del tutto condivisibile quanto ritenuto anche di recente dalla Corte di Cassazione e in particolare con ordinanza della prima sezione 2145 del 2025 in base a cui:
“La clausola compromissoria con la quale sono deferite agli arbitri le controversie sull'interpretazione o sull'esecuzione del contratto cui essa accede, in mancanza di espressa volontà contraria, ascrive alla competenza arbitrale solo le controversie che si riferiscono a pretese aventi la "causa petendi" nel contratto stesso, dovendosi quindi escludere che tra tali controversie possano essere incluse le cause da responsabilità extracontrattuale, che hanno nel contratto solo un presupposto di fatto”.
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Secondo motivo di appello principale
Erroneità della Sentenza nella parte in cui ha accertato l'abuso escludente di TIM consistente nell'opposizione di un numero eccessivo di KO nel triennio 2009-2011: il caso Enter e l'insufficienza della prova statistica per dimostrare l'abuso escludente.
L'appellante sostiene che il Tribunale avrebbe errato ritenendo sufficiente la documentazione prodotta in quanto
“ al di là della produzione degli elenchi complessivi delle richieste di attivazione e dei KO ricevuti negli anni di interesse… e del relativo documento di sintesi…, controparte non ha ON allegato nemmeno un caso in cui il KO, a suo avviso, sarebbe stato opposto da in maniera ingiustificata”.
Sarebbe stato quindi erroneo basare l'accoglimento della domanda solo sulla numerosità dei
KO ricevuti in quanto il Tribunale avrebbe dovuto valutare se detti KO fossero giustificati o meno e avrebbe dovuto comunque essere provata la conseguente perdita di clientela.
L'appellante poi cita la sentenza del Tribunale di Milano 11772/2019 su analoga vicenda riportandone ampi passi di motivazione.
Il motivo è infondato.
La sentenza 11772 richiamata, il cui appello era stato dichiarato inammissibile con ordinanza
1880/2021 è stata annullata con rinvio da Cass. I 1593/2025 in forza di motivazione che la
Corte condivide pienamente, con riguardo al rapporto tra provvedimento dell'AGCOM e l'onere della prova nelle azioni follow on quale quella di specie.
A tale proposito la Cassazione ha affermato :
7 “…..E' stato pacificamente introdotto un giudizio follow-on, basandosi sull'accertamento compiuto dall'GC… Il dato vale a definire i contorni dell'azione proposta… il fatto illecito oggetto di allegazione non potrà che coincidere con quello riconosciuto esistente dall'GC…. Nella vigenza della disciplina anteriore all'attuazione della dir. 104/2014/UE il danneggiato potrà bensì allegare, in funzione probatoria, fatti diversi da quelli presi in considerazione dalla nominata Autorità ai fini dell'accertamento dell'illecito… è escluso, invece, che il giudice della domanda risarcitoria possa raccordare quest'ultima a un illecito diverso da quello accertato dall'GC… ― La statuizione risarcitoria di cui era investito il Tribunale dipendeva dunque dalla precisa individuazione dell'illecito anticoncorrenziale oggetto di accertamento da parte dell'GC e dei giudici amministrativi. In tale accertamento il dato della consistenza numerica dei KO ingiustificati non gioca il ruolo che gli assegna la sentenza impugnata. Infatti, l'illecito produttivo del danno di cui qui si discorre risulta essere funzione della condotta discriminatoria posta in atto d con l'adozione Pt_1 di procedure di attivazione che erano penalizzanti per l'odierna controricorrente….”
In buona sostanza deve ritenersi accertata definitivamente ( sulla base del provvedimento ON GC ) la condotta abusiva di nel mercato all'ingrosso.
Ciò peraltro non incide sul fatto che il danno cagionato mediante abuso di posizione dominante non debba essere in re ipsa, ma, in quanto conseguenza diversa ed ulteriore rispetto alla distorsione delle regole della concorrenza, debba essere autonomamente provato secondo le regole che disciplinano le azioni in materia di responsabilità extracontrattuale rispetto a cui operano le valutazioni effettuate nel prosieguo analizzando gli altri motivi di doglianza.
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Terzo motivo di appello principale.
Inutilizzabilità della ctu del prof Per_1
Si sostiene che il perito, laddove ha affermato che avrebbe avuto frazioni di KO CP_1 anche superiori rispetto a quelle mediamente accusate dagli LO si sarebbe basato, in modo parziale e insufficiente, solo su un'analisi statistica dei KO e sul raffronto dei dati di CP_1
ON con quelli delle divisioni interne di , senza considerare se i KO fossero o meno giustificati.
Valgono per detti aspetti le considerazioni sopra indicate riguardo alla valenza dei dati statistici e all'irrilevanza della giustificatezza o meno dei KO per cui sotto questo profilo la critica è infondata.
8 Per quanto riguarda gli altri aspetti di doglianza rileva la Corte come l'appellante si limiti in buona sostanza a riportare le osservazioni dei ct di parte che il ctu ha analiticamente confutato.
Part I ct di parte infatti avevano contestato il fatto che per il servizio ( ossia di accesso alla rete ) e per il servizio BTS ( bitstream ossia accesso alla trasmissione dati in banda larga ) non si fosse tenuto conto degli ordinativi di lavoro relativi alle linee attive;
avevano poi affermato che il ctu aveva errato sia distinguendo tra le tipologie di servizio e sia calcolando il numero medio di ordini di lavoro sulle richieste elementari anziché concentrarsi sugli ordinativi per linee attive per il calcolo del danno;
avevano poi criticato il criterio utilizzato dal ctu per la stima dello scenario controfattuale, affermando tra l'altro che aveva Pt_1 cessato di adottare un comportamento abusivo oltre il triennio 2009-2011; avevano infine contestato il metodo del ctu per il calcolo del danno riguardo alla stima percentuale dei ricavi e dei margini.
Ebbene il CTU a fronte della critica relativa al mancato accorpamento dei dati e all'omessa distinzione per tipologia di servizio ha analiticamente e condivisibilmente risposto affermando:
“l'idea… non appare condivisibile, soprattutto perché la stessa GC ha effettuato i diversi confronti tr e gli LO distinguendo (con tabelle diverse, riportanti i dati specifici), Pt_1 Part tra serviz . Non c'è alcuna ragione, quindi, per cui il CTU dovrebbe discostarsi da tale impostazione. In ogni caso, il confronto dei dati medi tra LO e , esposto in CP_1 precedenza, non avvalora comunque la tesi dei CT di Telecom…. con riferimento al servizio BTS, il confronto tra i KO d , LO e appare di agevole lettura: ONfronto Pt_1 CP_1
KO RD (servizio BTS)
KO lord (BTS) = 51% CP_1
KO RD LO (BTS) = 41%
KO lord (BTS) = 37% Pt_1
ONfronto KO netti (servizio BTS)
KO netti (BTS) Estracom = 38%
KO netti (BTS) LO = 22%
KO netti (BTS = 26% Pt_1
Su questo versante, le conclusioni sembrano auto – esplicative”
9 Il CTU inoltre ha attestato e dimostrato compiutamente di aver utilizzato i criteri di calcolo adottati da GC e ha analiticamente risposto a ciascuna delle altre critiche confutandole con dati logici e numerici.
Testualmente :
“Il CTU, pertanto, ritiene valida la propria analisi, sviluppata in linea con i dati disponibili nel provvedimento GC, che mostra livelli di KO RD e netti per i quali si rimanda integralmente alla bozza di CTU. In ogni caso, lo scrivente ricorda che la media di KO per Part il servizio subiti dagli LO (soglia ritenuta critica dall'GC) era pari al 30%, ed ha ricevuto KO in misura superiore (37%). CP_1
Nel complesso, le ricostruzioni dei livelli di KO elaborate dai consulenti d appaiono Pt_1 prive di utilità.
Per converso, le evidenze numeriche indicano che , nel triennio 2009-2011, ha CP_1 ricevuto un quantum di KO in linea con quello mediamente sopportato dagli LO nel medesimo arco temporale.
Per il calcolo del numero medio di OL per richiesta elementare, sia il CTU (nella bozza di CTU) che i consulenti di parte attrice hanno utilizzato una formula proposta dalla stessa GC per la determinazione di tale indicatore. Qualora si decidesse di far ricorso a tale formula solo per i dati d (e non pe ), le lunghezze delle catene di lavoro Pt_1 CP_1 dei diversi operatori risulterebbero maggiormente allineate. Tale dato, isolatamente considerato, non è certamente sufficiente per modificare l'analisi numerica complessiva dei KO ricevuti da . Ciò detto, lo scenario controfattuale proposto dal CTU ha portato CP_1 ad un calcolo del danno radicalmente diverso rispetto a quello avanzato da parte attrice riducendolo a un livello che sembra anche più in linea con le reali dimensioni strutturali e reddituali d . Sulla ricostruzione del controfattuale, lo scrivente ricorda che, come CP_1 regola generale – quale che sia la metodologia adottata – questa potrà fornire al più una ragionevole stima dello scenario che si sarebbe potuto verificare in assenza di illecito. La questione principale nell'attività di quantificazione del danno consiste infatti nel definire cosa sarebbe probabilmente accaduto in assenza di infrazione. In proposito, …. Cfr. Guida Pratica alla quantificazione del danno nelle azioni di risarcimento fondate sulla violazione dell'articolo 101 o 102 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea che accompagna la Comunicazione della Commissione, par. 16 e 17. Cfr. provvedimento A428C. Cfr. provvedimento A428.
Alla luce di questi limiti oggettivi, stabilita la validità del metodo comparativo, il CTU ha scelto un benchmark “europeo”, con il quale ritiene possibile confrontare la situazione italiana.
In relazione all'arco temporale considerato, stabilita l'esistenza del danno, è naturale che le sue conseguenze non possano esaurirsi alla fine del 2011. I ricavi persi, legati alla mancata acquisizione di clientela, si protraggono chiaramente oltre. Peraltro, non risulta che nel 2011
abbia apportato cambiamenti strutturali idonei a risolvere in radice, ed Pt_1 istantaneamente, i problemi in argomento. I progressi dell'ex monopolista in termini di efficienza del processo di delivery si sono manifestati – nel tempo – consolidandosi nel 201652.
10 Il Prof. e la Dott.ssa hanno suggerito, per la stima dello scenario Persona_2 Per_3 controfattuale, l'utilizzo di un approccio analitico. A loro dire, le percentuali di KO d Pt_1 dovrebbero servire da parametro di efficienza.
Il CTU non ritiene meritevole di attenzione tale suggerimento, per una pluralità di ragioni.
L'GC ha infatti affermato che:
“Un'efficiente gestione del processo di delivery è indispensabile agli operatori concorrenti per competere efficacemente nei mercati al dettaglio. Per essi, infatti, l'acquisizione di nuovi clienti è cruciale (anche al fine di conseguire le economie di scala che derivano dall'incremento del portafoglio clienti) e, di conseguenza, inefficienze nel processo di delivery che riducano la loro capacità di acquisire nuovi clienti ne pregiudicano seriamente la capacità di affermarsi sul mercato. Si nota, incidentalmente, che lo stesso non vale per l'incumbent, che dispone già di una base clienti molto considerevole: per esso, eventuali inefficienze del processo di delivery generano ugualmente difficoltà nell'acquisizione dei clienti, ma non ne pregiudicano certo l'operatività sul mercato".
Detto in altri termini, nel triennio 2009-2011, il processo di delivery di era
Pt_1 complessivamente inefficiente, per tutti gli operatori – compresa. vero
Pt_1 che un elevato tasso di KO danneggia anche stessa, ma in misura meno incisiva
Pt_1 rispetto agli LO. L'ex monopolista possiede le dimensioni e le risorse necessarie per sopportare elevati livelli di inefficienza, mentre per operatori di piccole dimensioni, anche qualora il livello di KO fosse il medesimo di (e così non è), tali inefficienze
Pt_1 potrebbero facilitarne l'uscita dal mercato.
traeva, dunque, un beneficio da tale inefficienza sistemica – comparativamente più Pt_1 dannosa per gli LO che per sé stessa – ed è stato necessario un arco temporale non irrilevante (e diverse interlocuzioni con le Autorità competenti) per orientarla verso soluzioni organizzative più efficienti.
Vi sono anche altre ragioni che inducono il CTU a ritenere che il livello di KO d non Pt_1 sia rappresentativo di un mercato efficiente. Al riguardo, un confronto a livello ionale potrebbe essere utile: mentre, nel triennio 2009 – 2011, opponeva “certe Pt_1 percentuali” di KO agli LO italiani (ritenute “normali” nelle consulenze prodotte a difesa della convenuta), cosa avveniva negli altri paesi europei? A titolo esemplificativo, quanti Co erano i che opponeva mediamente ai rispettivi LO in Germania? E Parte_4 quanti KO venivano opposti dall'incumbent francese ai propri concorrenti? Un confronto del genere può essere decisivo per comparare i livelli di efficienza del processo di delivery in e negli altri Paesi. I consulenti di potranno constatare che altri incumbent Pt_1 Pt_1 forniscono più opportuni benchmark di efficienza. Non solo: i progressi effettuati nel tempo dalla stess hanno portato a percentuali di KO ben più contenute (sia pe Pt_1 Pt_1 stessa che ltri competitors). Tali progressi, in buona misura, sono sempli il frutto di scelte organizzative e strutturali d , che avrebbe potuto porre in essere tali Pt_1 miglioramenti con anni di anticipo, evitando rallentamenti al processo concorrenziale…”
Ebbene l'appellante nel presente grado si è limitato a ribadire le critiche dei ctp di primo grado senza tenere conto delle analitiche e pienamente condivisibili risposte del CTU e quindi
11 senza fornire una specifica motivazione riguardo al motivo per cui dette risposte sarebbero comunque insufficienti o erronee.
In tale contesto come indicato condivisibilmente da Cass. 3302/2013 in motivazione
“nell'ipotesi in cui il giudice di primo grado abbia aderito alle conclusioni del CTU - che nella relazione abbia tenuto conto, replicandovi, dei rilievi dei consulenti di parte occorre... che l'appellante indichi in modo specifico nel proprio atto di appello i precisi motivi di doglianza provvedendo a dettagliare in maniera particolareggiata gli specifici punti della propria perizia di parte che il CTU, prima, ed il giudice di primo grado, poi, non avrebbero considerato e valutato ovvero avrebbero valutato erroneamente argomentando in maniera insufficiente o inadeguata le ragioni di dissenso. L'appellante, che deduca il vizio di motivazione della sentenza impugnata, ha pertanto l'onere di indicare in modo specifico gli errori e le omissioni del consulente di ufficio, determinanti ai fini della decisione, e che il giudice non avrebbe considerato, muovendo rilievi specifici ed argomentati atti ad infirmare le conclusioni cui è pervenuto il giudice di primo grado. E ciò, perché, in definitiva, l'atto di impugnazione non è diretto contro la relazione di perizia e contro le indagini espletate dal perito di ufficio bensì avverso la sentenza impugnata per cui le argomentazioni critiche dell'appellante devono contrapporsi alle argomentazioni svolte nella sentenza impugnata, mirando ad incrinarne il fondamento logico-giuridico su cui si è fondata la decisione”.
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Quarto motivo di appello principale
“Erroneità della Sentenza per aver accolto la domanda inibitoria, senza considerare il Provvedimento A428C”
Si sostiene che il Tribunale avrebbe errato emettendo un provvedimento di inibitoria e così accogliendo la domanda di in quanto non aveva tenuto conto di una CP_1 riorganizzazione del sistema operata da in modo da eliminare il rischio e adottata Pt_1 con il provvedimento A428C.
Il motivo è infondato.
L'inibitoria, sulla base di comportamenti illegittimi accertati, opera solo nell'eventualità che gli stessi vengano reiterati e comunque il giudizio sulla legittimità di eventuali richieste in esecuzione dell'inibitoria deve essere incardinato autonomamente e spetta alla richiedente provare la violazione dell'ordine stesso.
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12 Quinto motivo di appello principale
Erroneità della Sentenza per omessa pronuncia sull'insussistenza dell'elemento soggettivo ON d
L'appellante sostiene che erroneamente il Tribunale l'avrebbe ritenuta responsabile del danno in quanto difetterebbe l'elemento soggettivo che andava provato dalla controparte.
Il motivo è infondato.
Si tratta di responsabilità extracontrattuale rispetto a cui chi agisce deve dare la prova anche dell'elemento soggettivo;
ebbene, detta prova deve ritenersi raggiunta, come correttamente evidenziato dal Tribunale.
A tale proposito vale richiamare Cass. 1923/2025 che, in una fattispecie analoga, ha ritenuto sufficiente la ritenuta esistenza di colpa derivata dalla violazione di “ doveri di condotta correlati a rischio specifico di cagionare un danno» e che il principio di equivalence of output, di regolamentazione di settore, non giustificava la farraginosità insita della procedura verso l'esterno che era stata riscontrata dall'Autorità antitrust. Testualmente:
“…La Corte di merito ha dunque di fatto reputato colpevole la condotta di , che Pt_1 aveva fatto uso della propria discrezionalità modulando il procedimento di attivazione attraverso scelte che si erano rivelate discriminatorie in danno degli LO: e tale conclusione si accorda con l'accertamento del ONsiglio di Stato il quale, nella sentenza n. 2479 del 2015 (par. 9.3), aveva escluso che le soluzioni adottate d fossero imposte da normative Pt_1 di settore e aveva distinto, in proposito, la cornice regolatoria e i criteri di comportamento assunti dall'impresa dominante, «in cui possono annidarsi, nella situazione concreta, condotte con effetti comunque escludenti, sia pure comprese in quel quadro”»
In buona sostanza il fatto che i contratti rispettassero un quadro regolatorio sottoposto a controllo di AGCOM e dell'autorità di vigilanza interna e che anzi agcom avesse riconosciuto l'efficienza dei procedimenti non costituisce elemento sufficiente a far superare gli stringenti elementi numerici, fattuali e logici che hanno supportato il provvedimento con cui è stato riconosciuto un comportamento abusivo.
Deve poi rilevarsi, ad abundantiam, come in una situazione di analoga disciplina, ossia la concorrenza sleale, addirittura sia invertito l'onere della prova ( art.2600 c.c.: accertati gli atti di concorrenza la colpa si presume ). Incombe quindi sull'autore dell'infrazione anticoncorrenziale dimostrare che la violazione è stata il risultato di un errore in fatto scusabile perché, pur avendo adottato un elevato standard di controllo, non avrebbe potuto
13 accorgersi che l'organizzazione e procedura adottata era suscettibile di determinare il denunciato effetto anticoncorrenziale .
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Sesto motivo di appello principale
Erroneità della Sentenza nella parte in cui ha accertato il nesso causale
L'appellante sostiene che la sentenza di primo grado sarebbe “sostanzialmente priva di motivazione” riguardo al nesso causale tra i comportamenti violativi della concorrenza e la perdita di clientela asseritamente subita da;
il Giudice di prime cure avrebbe CP_1 comunque in buona sostanza ritenuto, erroneamente, che detto nesso fosse in re ipsa .
Co Sarebbe stato necessario secondo l'appellante che avesse indicato quali nei CP_1 propri confronti fossero ingiustificati nonché il collegamento tra detti rifiuti e l'asserita perdita di clientela.
In realtà, secondo l'appellante, il CTU e il Tribunale, che ne ha accolto le conclusioni, avrebbero utilizzato illegittimamente un criterio meramente presuntivo e comunque non si sarebbe tenuto conto del fatto che le “richieste elementari” di Estracom respinte erano state inferiori a quelle provenienti dall'interno di e che la controparte, nonostante avesse Pt_1 percentuali di KO su Ordinativi di Lavoro maggiori era riuscita ad attivare più clienti di stessa. Pt_1
Si afferma poi che il rallentamento globale della crescita degli LO tra il 2009 e il 2011, nonostante la crescita delle attivazioni LO, sarebbe stato dovuto alle nuove procedure di migrazione e rientro che avrebbero facilitato il passaggio dei clienti da un LO all'altro e il ON loro rientro in .
Il motivo è infondato.
Il Tribunale infatti ha considerato in primo luogo il provvedimento dell'GC – che, comunque, ha ritenuto esistente un abuso escludente, sulla base delle diverse procedure applicate per l'esame delle richieste – insieme ad altri elementi gravi e concordanti che hanno correttamente indotto a ritenere, secondo il criterio del “più probabile che non”, che l'evento dannoso prospettato fosse collegato causalmente al comportamento di . Pt_1
14 A tale proposito rileva il provvedimento con cui GC ha accertato l'illecito nei confronti degli LO solo sulla base della distorsione della procedura di accettazione delle richieste, a prescindere dalla correttezza o meno dei singoli KO.
Rileva altresì il fatto che facesse parte degli LO nel mercato a valle e che abbia CP_1 effettivamente ricevuto un maggiore tasso di KO rispetto a quelli medi di . Pt_1
Il ctu a tale proposito così ha condivisibilmente motivato:
“Il CTU ha ricostruito le frazioni di KO RD e KO netti ch ha opposto a Pt_1 CP_1 nel periodo 2009 – 2011, calcolando anche il numero me ini di lavoro sull e elementari, sia relativamente al servizio ULL che al servizio BTS. Tali dati sono stati posti a confronto con quelli riscontrati dall'GC inerenti agli ordinativi di lavoro e alle richieste delle divisioni commerciali interne d e degli altri operatori concorrenti (LO). Dalla Pt_1 comparazione è emerso che, sia per il servizio di unbundling local loop (ULL) che per il servizio bitstream (BTS) ha opposto a un tasso di KO superiore a quello Pt_1 CP_1 mediamente opposto agli LO ed alle proprie divisioni commerciali.”
Il prof. ha poi concluso altrettanto condivisibilmente sulla base dell'analisi sopra Per_1 indicata affermando:
“anche rientra tra i concorrenti che hanno subito le conseguenze pregiudizievoli CP_1 derivan cito antitrust posto in essere da (almeno relativamente alla prima Pt_1 fattispecie individuata dall'GC nell'ambito del procedimento A428)”…..”
Per quanto poi riguarda l'asserita esistenza di procedure di migrazione che avrebbero causato lo spostamento di clientela tra il 2009 e il 2011 si rileva come si tratti di argomentazione generica, non calata nel caso concreto e comunque riguardante proprio il periodo oggetto di esame dell'GC che invece ha, con provvedimento definitivo, ritenuto che la procedura di accettazione delle richieste fosse idonea ex se a determinare la compressione del mercato e quindi della clientela accessibile da parte degli LO.
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Settimo motivo di appello principale
Erroneità della Sentenza nella quantificazione del danno liquidato CP_1
Si afferma che lo scenario controfattuale utilizzato dal ctu e recepito dal Tribunale sarebbe errato in quanto sarebbero stati comparati mercati geografici diversi ( Italia e UE ), in periodi differenti (2004-2010 per i Paesi Europei, 2009-2015 per l'Italia) in contrasto con le linee
15 guida vigenti che richiedono che lo scenario controfattuale e quello reale presentino sempre un punto di convergenza, o sotto il profilo temporale o sotto il profilo geografico.
Si tratta nel caso di specie delle linee contenute nella guida pratica sulla quantificazione del danno nelle azioni di risarcimento fondate sulla violazione dell'articolo 101 o 102 del TFUE ossia di un documento di lavoro dei servizi della Commissione UE.
Il motivo è infondato.
L'appellante si limita a riportare testualmente le note critiche dei ctp in primo grado senza considerare anche in questo caso la risposta esauriente del ctu che ha affermato che i ctp
“ hanno suggerito, per la stima dello scenario controfattuale, l'utilizzo di un approccio analitico. A loro dire, le percentuali di KO di dovrebbero servire da parametro di Pt_1 efficienza. Il CTU non ritiene meritevole di attenzione tale suggerimento, per una pluralità di ragioni. L'GC ha infatti affermato che: “Un'efficiente gestione del processo di delivery è indispensabile agli operatori concorrenti per competere efficacemente nei mercati al dettaglio. Per essi, infatti, l'acquisizione di nuovi clienti è cruciale (anche al fine di conseguire le economie di scala che derivano dall'incremento del portafoglio clienti) e, di conseguenza, inefficienze nel processo di delivery che riducano la loro capacità di acquisire nuovi clienti ne pregiudicano seriamente la capacità di affermarsi sul mercato. Si nota, incidentalmente, che lo stesso non vale per l'incumbent, che dispone già di una base clienti molto considerevole: per esso, eventuali inefficienze del processo di delivery generano ugualmente difficoltà nell'acquisizione dei clienti, ma non ne pregiudicano certo l'operatività sul mercato".
Detto in altri termini, nel triennio 2009-2011, il processo di delivery di era
Pt_1 complessivamente inefficiente per tutti gli operatori compresa. Inf ro che
Pt_1 un elevato tasso di KO danneggia anch stessa, ma in misura meno incisiva rispetto
Pt_1 agli LO. L'ex monopolista possiede le dimensioni e le risorse necessarie per sopportare elevati livelli di inefficienza, mentre per operatori di piccole dimensioni, anche qualora il livello di KO fosse il medesimo di (e così non è), tali inefficienze potrebbero
Pt_1 facilitarne l'uscita dal mercato. traeva, dunque, un beneficio da tale inefficienza
Pt_1 sistemica – comparativamente nosa per gli LO che per sé stessa – ed è stato necessario un arco temporale non irrilevante (e diverse interlocuzioni con le Autorità competenti) per orientarla verso soluzioni organizzative più efficienti. Vi sono anche altre ragioni che inducono il CTU a ritenere che il livello di KO d non sia rappresentativo
Pt_1 di un mercato efficiente. Al riguardo, un confronto a livel azionale potrebbe essere utile: mentre, nel triennio 2009 – 2011, opponeva “certe percentuali” di KO agli
Pt_1
LO italiani (ritenute “normali” nelle consulenze prodotte a difesa della convenuta), cosa Co avveniva negli altri paesi europei? A titolo esemplificativo, quanti erano i che Parte_4
opponeva mediamente ai rispettivi LO in Germania? E quanti KO venivano opposti
[...] dall'incumbent francese ai propri concorrenti? Un confronto del genere può essere decisivo per comparare i livelli di efficienza del processo di delivery in e negli altri Paesi. I
Pt_1 consulenti di potranno constatare che altri incumbent forniscono più opportuni
Pt_1 benchmark di efficienza. Non solo: i progressi effettuati nel tempo dalla stessa
Pt_1 hanno portato a percentuali di KO ben più contenute (sia per stessa che per gli
Pt_1 altri competitors). Tali progressi, in buona misura, sono sem te il frutto di scelte
16 organizzative e strutturali d , che avrebbe potuto porre in essere tali miglioramenti Pt_1 con anni di anticipo, evitando rallentamenti al processo concorrenziale. Per tutte queste ragioni, il CTU non ritiene di modificare l'impostazione del proprio lavoro nella direzione indicata da , reputando non convincenti le osservazioni formulate dai suoi Pt_1 consulenti”.
Il Tribunale ha di conseguenza ritenuto correttamente del tutto convincente il criterio di calcolo del ctu in quanto ha utilizzato i dati elaborati dalla Commissione Europea ( European
Commission – Digital Scoreboard ) richiamati anche nella documentazione utilizzata nel procedimento che ha condotto al provvedimento sanzionatorio dell'GC e che riportano, per singoli semestri, le quote di mercato detenute dagli LO in Europa e nei singoli mercati nazionali.
E' altrettanto del tutto logica la scelta del CTU di utilizzare i dati complessivi dell'Unione europea, “in quanto essi tengono conto sia di mercati caratterizzati da elevato dinamismo competitivo che di altri contesti contraddistinti da un livello di concorrenza più tenue”.
In tal modo si ha una credibile ricostruzione di ciò che sarebbe potuto accadere agli
[...] in assenza delle condotte abusive di . Pt_5 Pt_1
Il CTU a tale proposito ha utilizzato le stesse fonti e gli stessi paesi utilizzati da GC e ha dimostrato che gli LO italiani rispetto a quelli tedeschi, francesi, spagnoli e britannici avevano una capacità competitiva sicuramente inferiore nei confronti dei monopolisti di settore e di conseguenza il CTU ha attendibilmente individuato le perdite di mercato e di ricavi degli LO italiani tra il 2009 e il 2011.
Osserva poi la Corte come la difesa di abbia correttamente evidenziato come le CP_1 linee guida adottate comunemente indichino quattro metodi possibili come scenario controfattuale tra cui quello adottato dal CTU ossia il confronto con i dati provenienti da altri mercati geografici.
In tale contesto l'individuazione dei mercati dell'Unione Europea tra cui Germania, Francia
e Spagna risponde a criteri di somiglianza con quello italiano come del resto evidenziato anche da GC ai fini dell'istruttoria che ha portato al provvedimento sanzionatorio di cui è causa.
Per quanto riguarda il profilo temporale poi non vi è l'incongruenza sostenuta dall'appellante.
17 Il CTU ha in primo luogo utilizzato come base lo scenario controfattuale europeo relativo non al periodo tra il 2009 e il 2011 ma al quadriennio ante 2009 affermando, condivisibilmente, come questo rappresentasse le quote di mercato degli LO europei e i correlativi potenziali di sviluppo comparabili con la quota di mercato effettivamente ottenuta dagli LO italiani prima del comportamento abusivo;
in tal modo ha utilizzato dati che rappresentano con sufficiente grado di attendibilità la comparazione dei mercati.
In secondo luogo la crescita delle quote di mercato, essendo calcolata su scenari multipli, indica un incremento medio degli LO e, quindi, è stata anch'essa valutata come “media” ed è per questo immediatamente confrontabile con la crescita dei ricavi di per CP_1 la costruzione di uno scenario controfattuale di non abuso.
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Ottavo motivo di appello principale
Erroneità della Sentenza nella parte in cui ha respinto l'eccezione di prescrizione avanzata ON d .
L'appellante sostiene che erroneamente il Tribunale avrebbe respinto l'eccezione di prescrizione.
Afferma come in realtà sarebbe stata in grado di agire, essendo a conoscenza CP_1 dell'abuso o potendolo essere usando l'ordinaria diligenza, sin dalla segnalazione all'GC effettuata da altri LO ( febbraio e aprile 2010 ) o almeno dall'apertura del procedimento
GC ( ventitré giugno 2010).
La lettera di richiesta di risarcimento del dieci luglio 2015 ( all. 3 comparsa di costituzione di primo grado ) sarebbe pertanto tardiva rispetto al termine quinquennale di Pt_1 prescrizione.
Il motivo è infondato.
In materia di illecito concorrenziale il termine di decorrenza della prescrizione ben può essere anticipato rispetto alla data del provvedimento dell'GC ma occorre una verifica specifica nel caso concreto.
Come indicato da Cass. 1923/2025 non si può infatti automaticamente ritenere che
18 “ il termine prescrizionale del diritto al risarcimento del danno dell'illecito antitrust posto in essere ai danni di un operatore economico attivo nel medesimo mercato in cui si colloca l'autore della condotta contra ius debba in ogni caso farsi decorrere dall'avvio, nei confronti di quest'ultimo, del procedimento avanti all'GC. Occorre, infatti, pur sempre, che il danneggiato abbia avuto precisa percezione del danno da lui sofferto in dipendenza dell'attività illecita del concorrente. In tal senso vanno esclusi rigidi automatismi: l'individuazione del dies a quo della prescrizione non può che dipendere dall'apprezzamento delle singole fattispecie che di volta in volta vengono in questione…”.
Ebbene, nel caso di specie, come correttamente evidenziato dal Giudice di prime cure,
l'onere della prova, gravante su , dell'intervenuta prescrizione non è stato assolto: Pt_1
“La denuncia da parte di soggetti diversi dall'attrice e l'avvio del procedimento non sono infatti di per sé dirimenti ai fini del decorso del termine di prescrizione del diritto al risarcimento del danno, laddove non sia provato che il danneggiato abbia avuto contestualmente piena conoscenza di tutti gli elementi della fattispecie illecita. Nel caso che occupa, la convenuta, su cui grava il relativo onere, non ha offerto tale prova, limitandosi a considerazioni generiche e di carattere puramente ipotetico.”
Evidenzia poi la Corte come comunque pur rilevando il fatto che operasse nel CP_1 medesimo settore di , occorra fare riferimento concreto alla peculiarità del processo Pt_1 che ha portato alla distorsione delle regole di mercato, difficilmente percepibile nella globalità di tutti gli elementi costitutivi;
occorreva infatti verificare un eccesso di KO in danno degli LO ma detta verifica presupponeva un accertamento analitico e un confronto ON tra i dati statistici che concernevano processi interni a non accessibili in via diretta da
. CP_1
Quest'ultima d'altro canto non è stata tra i soggetti denuncianti e l'avvio dell'istruttoria del ventitrè giugno 2010 di per sé non può ritenersi sufficiente a far percepire all'appellata il complesso degli elementi che rendevano anch'essa discriminata in concreto.
del resto non aveva a disposizione i dati da comparare con quelli CP_1 Pt_1
nonché dei processi specifici invece dedicati ai clienti dell'appellante. CP_1
La deduzione poi dell'inidoneità della lettera del dieci luglio 2015 a interrompere la prescrizione è infondata avendo nella nota in questione espressamente richiesto CP_1 il risarcimento del danno e altrettanto espressamente dichiarato di voler mettere in mora la controparte.
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19 Le spese dell'appello, considerata la tardività dell'appello incidentale sono compensate per la metà e il residuo posto a carico di con liquidazione in dispositivo. Parte_1
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Per quanto riguarda l'applicabilità dell'art. 13 comma 1 quater dpr 115del 2002 ( introdotto dall'art 1 comma 17 l. 228/2012 ) la Corte deve dare atto della sussistenza del presupposto processuale a seguito della presente statuizione di rigetto sia dell'appello principale che di quello incidentale;
sono peraltro sempre fatti salvi gli accertamenti successivi demandati all'amministrazione giudiziaria.
Come infatti affermato da Cass. ss. UU 4315/2020 con statuizione che il Collegio ritiene di adottare “In tema di raddoppio del contributo unificato a carico della parte impugnante ex art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, l'attestazione del giudice dell'impugnazione della sussistenza del presupposto processuale per il versamento dell'importo ulteriore (c.d. doppio contributo) può essere condizionata all'effettiva debenza del contributo unificato iniziale, che spetta all'amministrazione giudiziaria accertare, tenendo conto di cause di esenzione o di prenotazione a debito, originarie o sopravvenute, e del loro eventuale venir meno.”
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, respinge l'appello di dichiara Parte_1 inammissibile l'appello incidentale di e per l'effetto conferma la sentenza ONtroparte_1 impugnata.
Compensa per il 50% le spese del presente grado liquidate per l'intero in complessivi
€26.160,00 oltre rimborso forfettario del 15%, IVA e CA;
condanna a Parte_1 pagare a la metà di detta somma. ONtroparte_1
Si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento a carico di Parte_1
e di di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello ONtroparte_1 dovuto per le rispettive impugnazioni ( art. 13 comma 1 quater dpr 115 del 2002 introdotto dall'art. 1 comma 17 l. 228/2012 ) salvo l'accertamento dell'effettiva debenza del contributo unificato iniziale, demandato all'amministrazione giudiziaria
Roma, ventinove settembre 2025
IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE
RI CI EN SE UN de Courtelary
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