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Sentenza 7 ottobre 2025
Sentenza 7 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Enna, sentenza 07/10/2025, n. 854 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Enna |
| Numero : | 854 |
| Data del deposito : | 7 ottobre 2025 |
Testo completo
Proc. n. 1689/2022 R.G.
IL TRIBUNALE DI ENNA
Il giudice,
Viste le note-preverbale depositate telematicamente dalle parti;
decide la causa come da sentenza contestuale.
Enna, 7 ottobre 2025.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Tribunale di Enna, dott.ssa Daniela Francesca Balsamo, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n. 1689/2022 R.G.
T R A elettivamente domiciliato in Enna via Donna Nuova n.11 presso lo Parte_1
studio dell'avv.to L. Di Salvo, rappresentato e difeso per procura a margine del ricorso introduttivo dall'avv. I. Costa;
- ricorrente -
C O N T R O
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. S. Dolce CP_1
per procura generale alle liti.
- resistente -
Avente ad oggetto: indennità di disoccupazione agricola.
All'udienza odierna sulle conclusioni precisate dai procuratori della parte ricorrente la causa veniva decisa come da sentenza.
MOTIVI
Con ricorso depositato in data 20.11.2022 parte ricorrente esponeva di avere svolto l'attività di bracciante agricolo nell' anno 2018 E 2019 (per i periodi che in ricorso specificava), alle dipendenze della azienda agricola SEGGIO FRUIT SRLS;
di avere inoltrato nei termini di legge domanda di corresponsione dell'indennità di disoccupazione agricola e malattia per gli anni in questione.
Lamentava che l' in un primo momento accoglieva la richiesta per poi pretendere la restituzione CP_1
delle somme erogate a tale titolo.
Avversava pertanto:
I provvedimenti di disconoscimento delle giornate agricole lavorative per gli anni 2018 e 2019,
nonché agiva per l'annullamento dei provvedimenti aventi ad oggetto il rigetto CP_1
dell'indennità di disoccupazione, dell'indennità di malattia e degli assegni familiari per i
predetti anni e ove necessario, la revoca di ogni provvedimento antecedente o successivo che
costituisca, comunque, presupposto alle anzidette comunicazioni. Proposta pertanto senza esito ulteriore istanza e deducendo di avere svolto l'attività lavorativa di bracciante agricolo- raccoglitore per le giornate evincibili dalla documentazione in atti e di avere quindi maturato il diritto alla prestazione richiesta, chiedeva accertarsi lo svolgimento della prestazione lavorativa e dichiararsi la debenza delle somme dovute a titolo di disoccupazione agricola.
Vinte e distratte le spese di lite.
L' nel costituirsi in giudizio contestava la domanda evidenziando che a seguito di accertamenti CP_1
ispettivi era stata accertata la fittizietà del rapporto di lavoro subordinato alle dipendenze della ditta in oggetto.
Autorizzato il deposito di note, la causa, all'udienza odierna, trattata secondo le modalità ex art 127
ter cpc, veniva decisa come da sentenza.
******
La domanda può trovare accoglimento.
Giova premettere che, come più volte ribadito dalla Corte di Cassazione, in materia di disconoscimento ovvero in materia di indennità di disoccupazione agricola e prestazioni connesse
(laddove debba preliminarmente accertarsi la sussistenza del rapporto subordinato in agricoltura,
come nel caso di specie in cui è in contestazione la sussistenza dei presupposti di esistenza del preteso diritto all'indennità di disoccupazione, come si evince alla pag 2 della memoria di costituzione dell' ), grava sul lavoratore l'onere di provare la sussistenza del rapporto ex art. 2094 c.c. CP_1
In tal senso, la Suprema Corte ha affermato che "L'iscrizione di un lavoratore nell'elenco dei lavoratori agricoli svolge una funzione di agevolazione probatoria che viene meno una volta che l' , a CP_1
seguito di un controllo, disconosca l'esistenza del rapporto di lavoro ai fini previdenziali, esercitando una facoltà che trova conferma nell'art. 9 del D.Lgs. n. 375 del 1993; ne consegue che in tal caso il lavoratore ha l'onere di provare l'esistenza, la durata e la natura onerosa del rapporto dedotto a fondamento del diritto di carattere previdenziale fatto valere in giudizio" (Cass., civ. sez. lav., 12 giugno 2000, n. 7995; Cass. Civ. sez. lav. 19 maggio 2003 n. 7845).
Anche laddove manchi un provvedimento di disconoscimento, la giurisprudenza di legittimità ha evidenziato che "... nel settore dell'agricoltura, il diritto ... alle prestazioni previdenziali, al momento
del verificarsi dell'evento protetto, è condizionato, sul piano sostanziale, dall'esistenza di una
complessa fattispecie, che è costituita dallo svolgimento di un'attività di lavoro subordinato a titolo
oneroso per un numero minimo di giornate in ciascun anno di riferimento, che risulti dall'iscrizione
dei lavoratori negli elenchi nominativi di cui al r.d. 24 settembre 1940 n. 1949 e successive
modificazioni e integrazioni o dal possesso del cosiddetto certificato sostitutivo (che, a norma
dell'art. 4 d.lg.lt. 9 aprile 1946 n.212, può essere rilasciato a chi lo richiede nelle more della
formazione degli elenchi)" (Cass. civ. sez. lav.
5.6.2003 n. 9004; conf. 23.8.2004 n. 16585).
La giurisprudenza ha evidenziato che “sul piano processuale, colui che agisce in giudizio per ottenere
le suddette prestazioni ha l'onere di provare, mediante l'esibizione di un documento che accerti la
suddetta iscrizione negli elenchi nominativi o il possesso del certificato sostitutivo (ed eventualmente,
in aggiunta, mediante altri mezzi istruttori), gli elementi essenziali della complessa fattispecie
dedotta in giudizio” (Cass. cit.), ricordando altresì che “il giudice del merito... non può limitarsi a
decidere la causa in base al semplice riscontro dell'esistenza dell'iscrizione (anche perchè
quest'ultima, al pari dei suddetti verbali ispettivi e alla stregua di ogni altra attività di indagine
compiuta dalla p.a., ha efficacia di prova fino a querela di falso soltanto in ordine alla provenienza
dell'atto dal pubblico funzionario e alla veridicità degli accertamenti compiuti, ma non in riferimento
al contenuto di tali accertamenti, qualora questi siano basati su dichiarazioni rese da terzi o,
addirittura, dall'interessato), ma deve pervenire alla decisione della controversia mediante la
comparazione e il prudente apprezzamento di tutti i contrapposti elementi probatori acquisiti alla
causa (In applicazione di tale principio di diritto, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che
rigettava la domanda del lavoratore iscritto negli elenchi, rilevando l'esistenza di contraddizioni
nelle dichiarazioni delle parti in merito al rapporto dedotto, idonee a vincere la presunzione di valore
probatorio della certificazione amministrativa, dichiarazioni in relazione alle quali il lavoratore non solo non aveva fornito la prova della effettività del rapporto, ma non aveva svolto alcuna
contestazione)” (Cass. civ. Sez. lav.
5.6.2003 n.9004; conf. 23.8.2004 n. 16585; da ultimo, cfr. Cass.
civ. sez. lav., 02.6. 2012, n. 13877).
Ebbene, l'istituto resistente ha prodotto verbale ispettivo.
CP_ Si osserva infatti come “i verbali ispettivi dell' non avendo il valore probatorio di un
accertamento precostituito in relazione ai fatti non avvenuti alla presenza del pubblico ufficiale, non
possono esimere il giudice dalla valutazione complessiva di tutte le risultanze probatorie, il cui
contenuto può anche rivelarsi in contrasto con quanto indicato nell'accertamento ispettivo”
(Cassazione civile sez. lav., 1 marzo 2000, n. 2275).
Dall'esame del suddetto verbale risulta come gli ispettori abbiano registrato numerose anomalie ed irregolarità nella gestione societaria con riferimento alla ditta “ GI fruit LS”. Si è in particolare riscontrato un divario tra il volume d'affari dichiarato da una parte e le emergenze documentali e non,
sottoposte all'attenzione dei verbalizzanti, dall'altra e diverse lacune e contraddizioni nelle dichiarazioni rese dai pretesi dipendenti ed assunte nel corso dell'accertamento.
In particolare gli ispettori hanno riscontrato una notevolissima divergenza tra il fabbisogno di manodopera denunciato dalla stessa azienda e l'abnorme numero di presunti lavoratori dipendenti formalmente assunti dalla stessa GI fruit, con evidenti riflessi sulla antieconomicità dell'attività
aziendale.
L'ispezione si è pertanto conclusa con il disconoscimento dei rapporti di lavoro subordinato asseritamente instaurati dalla ditta in oggetto per la mancanza di qualsiasi struttura aziendale ed economica.
A fronte di tali specifici macroscopici elementi, da cui emerge la fittizietà della attività agricola in oggetto e che comunque certamente, la ditta in questione non ha svolto effettivamente attività
agricola con dipendenti ne termini denunciati, gli oneri allegatori e probatori gravanti sulla parte ricorrente non possono non assumere particolare pregnanza. A tale fine la prova testimoniale articolata in ricorso, a differenza di quanto riscontrato in altri ricorsi,
aventi lo stesso oggetto, appare particolarmente dettagliata e minuziosa. Si indicano puntualmente,
oltre alle giornate di lavoro, le specifiche mansioni disimpegnate, con dovizia di particolari, i luoghi di lavoro, l'articolazione dell'orario giornaliero ( e non solo il numero di ore) e anche il nome del soggetto che impartiva ordini e direttive ( Cono GI). Inoltre si chiede di provare l'onerosità della prestazione.
La prova orale veniva dunque ammessa dal decidente.
Pertanto, a fronte della prodotta documentazione (buste paga, Unilav, modelli DMAG e cud 2015
relativi all'anno in questione), e dell'esperita prova orale che ha confermato che il ricorrente ha prestato attività lavorativa come bracciante agricolo per le ditte indicate, risulta invero immotivato il comportamento dell' che ha in buona sostanza escluso la fondatezza della pretesa della parte CP_1
ricorrente alla corresponsione dell'indennità di disoccupazione agricola.
In particolare i testi e che hanno avuto una conoscenza Testimone_1 Testimone_2
diretta dei fatti, e della cui attendibilità non vi è ragione di dubitare, hanno dichiarato di essere colleghi di lavoro del ricorrente ed hanno entrambi confermato tutte le circostanze (dettagliatamente descritte)
di cui all'atto introduttivo del giudizio.
Segnatamente, hanno confermato, la circostanza n. 1 relativa ai periodi di lavoro dall'8.5.2018
all'8.9.2018 e dal 1.6.2019 al 12.10.2019.
In ordine alle mansioni hanno confermato che nel suddetto periodo il ricorrente si è occupato di di raccolta di fichi d'india, pulizia dei terreni, e raccolta albicocche presso le terre ubicate a Mazzarino;
che per l'intero periodo di lavoro la ricorrente ha osservato un unico orario e cioè dalle ore 7.00 alle ore 15.30 con un'ora/un'ora e mezza di riposo dal Lunedì al Sabato.
Infine hanno confermato che il ricorrente veniva retribuito con acconti ogni 7-15 giorni - mediante pagamento in contanti – e che ogni fine mese percepiva il saldo con contestuale consegna della busta paga. Ed ancora che osservava gli ordini e le direttive impartite dal datore di lavoro sig. GI Cono o - in mancanza - da un suo collaboratore in ordine alle terre dove recarsi, il tipo di attività da svolgere e che era sottoposta al potere disciplinare ed organizzativo da parte del predetto sig. Cono, al quale si dovevano rivolgere i braccianti agricoli per eventuali richieste di ferie, di permessi ed altro che riguardasse l'assenza dal posto di lavoro.
Sulla eccezione facente leva sulla mancanza della prova della onerosità, si osserva che i testi hanno confermato di aver ricevuto dei pagamenti in contanti dal datore di lavoro. Il fatto che i lavoratori,
ed in particolare il ricorrente, siano stati remunerati in contanti, non esclude poi l'onerosità della prestazione, giacchè la disciplina invocata dall' (art. 1, commi 910 e segg., L. 205/17), pone dei CP_1
precisi obblighi a carico dei datori di lavoro la cui violazione risulta sanzionata, ma non può
riverberare i suoi effetti ai danni dei lavoratori.
Va infatti, ribadito che se in tema di prestazioni previdenziali ai lavoratori subordinati a tempo determinato nel settore dell'agricoltura, l'onere della prova dei requisiti essenziali della complessa fattispecie dedotta in giudizio incombe su colui che agisce in giudizio per ottenere la prestazione, è
pur vero che in mancanza di elementi dai quali desumere l'insussistenza del rapporto di lavoro presupposto della richiesta iscrizione e delle conseguenti prestazioni, deve concludersi nel senso del positivo accertamento di quanto dalla parte istante prospettato.
Né a confutazione della prospettazione avversaria può ritenersi rilevante la generica contestazione dell' resistente, tenuto conto che l'unico documento prodotto è il verbale ispettivo. Si osserva CP_2
CP_ infatti come “i verbali ispettivi dell' non avendo il valore probatorio di un accertamento
precostituito in relazione ai fatti non avvenuti alla presenza del pubblico ufficiale, non possono
esimere il giudice dalla valutazione complessiva di tutte le risultanze probatorie, il cui contenuto può
anche rivelarsi in contrasto con quanto indicato nell'accertamento ispettivo” (Cassazione civile sez.
lav., 1 marzo 2000, n. 2275).
Tenuto conto dunque da un lato, del limitato valore probatorio del suddetto verbale ed in assenza di altri validi elementi a dimostrazione della asserita fittizietà dello specifico rapporto lavorativo in questione, e dall'altro degli esiti della esperita prova orale, che confermano univocamente le risultanze documentali, non può che ritenersi comprovata la prospettazione attorea circa lo svolgimento di attività di bracciante agricolo secondo le modalità temporali indicate nell'atto introduttivo del giudizio.
Ed invero il fatto che il volume d'affari dichiarato dalle aziende sia stato ritenuto incompatibile con la riscontrata situazione aziendale ed esorbitante rispetto alle reali strutture gestionali, amministrative ed economiche della stessa società, o che le modalità di gestione finanziaria (per la grave sproporzione tra i costi ed i ricavi a favore dei primi) siano risultate contrarie al principio di economicità, non esclude che la stessa ditta abbia comunque intrattenuto dei rapporti di lavoro (sia pure in misura notevolmente inferiore a quella denunciata) con alcuni soggetti, non potendo il solo verbale ispettivo,
per le ragioni anzidette assurgere a prova della inesistenza del rapporto lavorativo svolto dal ricorrente.
Alla ricorrente è pertanto dovuta la indennità di disoccupazione agricola ( e le prestazioni connesse)
per gli anni in questione dovendosi ritenere la illegittimità degli avvisi di addebito opposti con cui si richiedono in restituzione gli importi erogati al ricorrente tale titolo.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano nella misura specificata in dispositivo, disponendone la distrazione in favore del procuratore costituito che ha reso la dichiarazione di cui all'art. 93 c.p.c.
P.Q.M.
disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa;
in accoglimento del ricorso,
accerta e dichiara che il ricorrente ha svolto attività di bracciante agricolo a tempo determinato per gli anni 2018 e 2019 alle dipendenze della ditta GI IT LS e , per l'effetto, dichiara il diritto dello stesso a percepire le somme per i predetti anni o - se già percepite - a mantenerle a titolo di indennità di disoccupazione agricola e di eventuali diritti di maternità e/o malattia e assegno per il nucleo familiare;
CP_
condanna l' al pagamento in suo favore – o a non riscuotere qualora già percepiti - delle predette indennità, nonché, qualora sia stato cancellato, a riscriverlo negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli;
Condanna l' alla rifusione delle spese di giudizio in favore del ricorrente, spese che liquida in € CP_1
2030,00 oltre a spese generali IVA e CPA come per legge da distrarsi in favore dell'avv. I. Costa
antistatario.
Enna, 07.10.2025
IL TRIBUNALE DI ENNA
Il giudice,
Viste le note-preverbale depositate telematicamente dalle parti;
decide la causa come da sentenza contestuale.
Enna, 7 ottobre 2025.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Tribunale di Enna, dott.ssa Daniela Francesca Balsamo, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n. 1689/2022 R.G.
T R A elettivamente domiciliato in Enna via Donna Nuova n.11 presso lo Parte_1
studio dell'avv.to L. Di Salvo, rappresentato e difeso per procura a margine del ricorso introduttivo dall'avv. I. Costa;
- ricorrente -
C O N T R O
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. S. Dolce CP_1
per procura generale alle liti.
- resistente -
Avente ad oggetto: indennità di disoccupazione agricola.
All'udienza odierna sulle conclusioni precisate dai procuratori della parte ricorrente la causa veniva decisa come da sentenza.
MOTIVI
Con ricorso depositato in data 20.11.2022 parte ricorrente esponeva di avere svolto l'attività di bracciante agricolo nell' anno 2018 E 2019 (per i periodi che in ricorso specificava), alle dipendenze della azienda agricola SEGGIO FRUIT SRLS;
di avere inoltrato nei termini di legge domanda di corresponsione dell'indennità di disoccupazione agricola e malattia per gli anni in questione.
Lamentava che l' in un primo momento accoglieva la richiesta per poi pretendere la restituzione CP_1
delle somme erogate a tale titolo.
Avversava pertanto:
I provvedimenti di disconoscimento delle giornate agricole lavorative per gli anni 2018 e 2019,
nonché agiva per l'annullamento dei provvedimenti aventi ad oggetto il rigetto CP_1
dell'indennità di disoccupazione, dell'indennità di malattia e degli assegni familiari per i
predetti anni e ove necessario, la revoca di ogni provvedimento antecedente o successivo che
costituisca, comunque, presupposto alle anzidette comunicazioni. Proposta pertanto senza esito ulteriore istanza e deducendo di avere svolto l'attività lavorativa di bracciante agricolo- raccoglitore per le giornate evincibili dalla documentazione in atti e di avere quindi maturato il diritto alla prestazione richiesta, chiedeva accertarsi lo svolgimento della prestazione lavorativa e dichiararsi la debenza delle somme dovute a titolo di disoccupazione agricola.
Vinte e distratte le spese di lite.
L' nel costituirsi in giudizio contestava la domanda evidenziando che a seguito di accertamenti CP_1
ispettivi era stata accertata la fittizietà del rapporto di lavoro subordinato alle dipendenze della ditta in oggetto.
Autorizzato il deposito di note, la causa, all'udienza odierna, trattata secondo le modalità ex art 127
ter cpc, veniva decisa come da sentenza.
******
La domanda può trovare accoglimento.
Giova premettere che, come più volte ribadito dalla Corte di Cassazione, in materia di disconoscimento ovvero in materia di indennità di disoccupazione agricola e prestazioni connesse
(laddove debba preliminarmente accertarsi la sussistenza del rapporto subordinato in agricoltura,
come nel caso di specie in cui è in contestazione la sussistenza dei presupposti di esistenza del preteso diritto all'indennità di disoccupazione, come si evince alla pag 2 della memoria di costituzione dell' ), grava sul lavoratore l'onere di provare la sussistenza del rapporto ex art. 2094 c.c. CP_1
In tal senso, la Suprema Corte ha affermato che "L'iscrizione di un lavoratore nell'elenco dei lavoratori agricoli svolge una funzione di agevolazione probatoria che viene meno una volta che l' , a CP_1
seguito di un controllo, disconosca l'esistenza del rapporto di lavoro ai fini previdenziali, esercitando una facoltà che trova conferma nell'art. 9 del D.Lgs. n. 375 del 1993; ne consegue che in tal caso il lavoratore ha l'onere di provare l'esistenza, la durata e la natura onerosa del rapporto dedotto a fondamento del diritto di carattere previdenziale fatto valere in giudizio" (Cass., civ. sez. lav., 12 giugno 2000, n. 7995; Cass. Civ. sez. lav. 19 maggio 2003 n. 7845).
Anche laddove manchi un provvedimento di disconoscimento, la giurisprudenza di legittimità ha evidenziato che "... nel settore dell'agricoltura, il diritto ... alle prestazioni previdenziali, al momento
del verificarsi dell'evento protetto, è condizionato, sul piano sostanziale, dall'esistenza di una
complessa fattispecie, che è costituita dallo svolgimento di un'attività di lavoro subordinato a titolo
oneroso per un numero minimo di giornate in ciascun anno di riferimento, che risulti dall'iscrizione
dei lavoratori negli elenchi nominativi di cui al r.d. 24 settembre 1940 n. 1949 e successive
modificazioni e integrazioni o dal possesso del cosiddetto certificato sostitutivo (che, a norma
dell'art. 4 d.lg.lt. 9 aprile 1946 n.212, può essere rilasciato a chi lo richiede nelle more della
formazione degli elenchi)" (Cass. civ. sez. lav.
5.6.2003 n. 9004; conf. 23.8.2004 n. 16585).
La giurisprudenza ha evidenziato che “sul piano processuale, colui che agisce in giudizio per ottenere
le suddette prestazioni ha l'onere di provare, mediante l'esibizione di un documento che accerti la
suddetta iscrizione negli elenchi nominativi o il possesso del certificato sostitutivo (ed eventualmente,
in aggiunta, mediante altri mezzi istruttori), gli elementi essenziali della complessa fattispecie
dedotta in giudizio” (Cass. cit.), ricordando altresì che “il giudice del merito... non può limitarsi a
decidere la causa in base al semplice riscontro dell'esistenza dell'iscrizione (anche perchè
quest'ultima, al pari dei suddetti verbali ispettivi e alla stregua di ogni altra attività di indagine
compiuta dalla p.a., ha efficacia di prova fino a querela di falso soltanto in ordine alla provenienza
dell'atto dal pubblico funzionario e alla veridicità degli accertamenti compiuti, ma non in riferimento
al contenuto di tali accertamenti, qualora questi siano basati su dichiarazioni rese da terzi o,
addirittura, dall'interessato), ma deve pervenire alla decisione della controversia mediante la
comparazione e il prudente apprezzamento di tutti i contrapposti elementi probatori acquisiti alla
causa (In applicazione di tale principio di diritto, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che
rigettava la domanda del lavoratore iscritto negli elenchi, rilevando l'esistenza di contraddizioni
nelle dichiarazioni delle parti in merito al rapporto dedotto, idonee a vincere la presunzione di valore
probatorio della certificazione amministrativa, dichiarazioni in relazione alle quali il lavoratore non solo non aveva fornito la prova della effettività del rapporto, ma non aveva svolto alcuna
contestazione)” (Cass. civ. Sez. lav.
5.6.2003 n.9004; conf. 23.8.2004 n. 16585; da ultimo, cfr. Cass.
civ. sez. lav., 02.6. 2012, n. 13877).
Ebbene, l'istituto resistente ha prodotto verbale ispettivo.
CP_ Si osserva infatti come “i verbali ispettivi dell' non avendo il valore probatorio di un
accertamento precostituito in relazione ai fatti non avvenuti alla presenza del pubblico ufficiale, non
possono esimere il giudice dalla valutazione complessiva di tutte le risultanze probatorie, il cui
contenuto può anche rivelarsi in contrasto con quanto indicato nell'accertamento ispettivo”
(Cassazione civile sez. lav., 1 marzo 2000, n. 2275).
Dall'esame del suddetto verbale risulta come gli ispettori abbiano registrato numerose anomalie ed irregolarità nella gestione societaria con riferimento alla ditta “ GI fruit LS”. Si è in particolare riscontrato un divario tra il volume d'affari dichiarato da una parte e le emergenze documentali e non,
sottoposte all'attenzione dei verbalizzanti, dall'altra e diverse lacune e contraddizioni nelle dichiarazioni rese dai pretesi dipendenti ed assunte nel corso dell'accertamento.
In particolare gli ispettori hanno riscontrato una notevolissima divergenza tra il fabbisogno di manodopera denunciato dalla stessa azienda e l'abnorme numero di presunti lavoratori dipendenti formalmente assunti dalla stessa GI fruit, con evidenti riflessi sulla antieconomicità dell'attività
aziendale.
L'ispezione si è pertanto conclusa con il disconoscimento dei rapporti di lavoro subordinato asseritamente instaurati dalla ditta in oggetto per la mancanza di qualsiasi struttura aziendale ed economica.
A fronte di tali specifici macroscopici elementi, da cui emerge la fittizietà della attività agricola in oggetto e che comunque certamente, la ditta in questione non ha svolto effettivamente attività
agricola con dipendenti ne termini denunciati, gli oneri allegatori e probatori gravanti sulla parte ricorrente non possono non assumere particolare pregnanza. A tale fine la prova testimoniale articolata in ricorso, a differenza di quanto riscontrato in altri ricorsi,
aventi lo stesso oggetto, appare particolarmente dettagliata e minuziosa. Si indicano puntualmente,
oltre alle giornate di lavoro, le specifiche mansioni disimpegnate, con dovizia di particolari, i luoghi di lavoro, l'articolazione dell'orario giornaliero ( e non solo il numero di ore) e anche il nome del soggetto che impartiva ordini e direttive ( Cono GI). Inoltre si chiede di provare l'onerosità della prestazione.
La prova orale veniva dunque ammessa dal decidente.
Pertanto, a fronte della prodotta documentazione (buste paga, Unilav, modelli DMAG e cud 2015
relativi all'anno in questione), e dell'esperita prova orale che ha confermato che il ricorrente ha prestato attività lavorativa come bracciante agricolo per le ditte indicate, risulta invero immotivato il comportamento dell' che ha in buona sostanza escluso la fondatezza della pretesa della parte CP_1
ricorrente alla corresponsione dell'indennità di disoccupazione agricola.
In particolare i testi e che hanno avuto una conoscenza Testimone_1 Testimone_2
diretta dei fatti, e della cui attendibilità non vi è ragione di dubitare, hanno dichiarato di essere colleghi di lavoro del ricorrente ed hanno entrambi confermato tutte le circostanze (dettagliatamente descritte)
di cui all'atto introduttivo del giudizio.
Segnatamente, hanno confermato, la circostanza n. 1 relativa ai periodi di lavoro dall'8.5.2018
all'8.9.2018 e dal 1.6.2019 al 12.10.2019.
In ordine alle mansioni hanno confermato che nel suddetto periodo il ricorrente si è occupato di di raccolta di fichi d'india, pulizia dei terreni, e raccolta albicocche presso le terre ubicate a Mazzarino;
che per l'intero periodo di lavoro la ricorrente ha osservato un unico orario e cioè dalle ore 7.00 alle ore 15.30 con un'ora/un'ora e mezza di riposo dal Lunedì al Sabato.
Infine hanno confermato che il ricorrente veniva retribuito con acconti ogni 7-15 giorni - mediante pagamento in contanti – e che ogni fine mese percepiva il saldo con contestuale consegna della busta paga. Ed ancora che osservava gli ordini e le direttive impartite dal datore di lavoro sig. GI Cono o - in mancanza - da un suo collaboratore in ordine alle terre dove recarsi, il tipo di attività da svolgere e che era sottoposta al potere disciplinare ed organizzativo da parte del predetto sig. Cono, al quale si dovevano rivolgere i braccianti agricoli per eventuali richieste di ferie, di permessi ed altro che riguardasse l'assenza dal posto di lavoro.
Sulla eccezione facente leva sulla mancanza della prova della onerosità, si osserva che i testi hanno confermato di aver ricevuto dei pagamenti in contanti dal datore di lavoro. Il fatto che i lavoratori,
ed in particolare il ricorrente, siano stati remunerati in contanti, non esclude poi l'onerosità della prestazione, giacchè la disciplina invocata dall' (art. 1, commi 910 e segg., L. 205/17), pone dei CP_1
precisi obblighi a carico dei datori di lavoro la cui violazione risulta sanzionata, ma non può
riverberare i suoi effetti ai danni dei lavoratori.
Va infatti, ribadito che se in tema di prestazioni previdenziali ai lavoratori subordinati a tempo determinato nel settore dell'agricoltura, l'onere della prova dei requisiti essenziali della complessa fattispecie dedotta in giudizio incombe su colui che agisce in giudizio per ottenere la prestazione, è
pur vero che in mancanza di elementi dai quali desumere l'insussistenza del rapporto di lavoro presupposto della richiesta iscrizione e delle conseguenti prestazioni, deve concludersi nel senso del positivo accertamento di quanto dalla parte istante prospettato.
Né a confutazione della prospettazione avversaria può ritenersi rilevante la generica contestazione dell' resistente, tenuto conto che l'unico documento prodotto è il verbale ispettivo. Si osserva CP_2
CP_ infatti come “i verbali ispettivi dell' non avendo il valore probatorio di un accertamento
precostituito in relazione ai fatti non avvenuti alla presenza del pubblico ufficiale, non possono
esimere il giudice dalla valutazione complessiva di tutte le risultanze probatorie, il cui contenuto può
anche rivelarsi in contrasto con quanto indicato nell'accertamento ispettivo” (Cassazione civile sez.
lav., 1 marzo 2000, n. 2275).
Tenuto conto dunque da un lato, del limitato valore probatorio del suddetto verbale ed in assenza di altri validi elementi a dimostrazione della asserita fittizietà dello specifico rapporto lavorativo in questione, e dall'altro degli esiti della esperita prova orale, che confermano univocamente le risultanze documentali, non può che ritenersi comprovata la prospettazione attorea circa lo svolgimento di attività di bracciante agricolo secondo le modalità temporali indicate nell'atto introduttivo del giudizio.
Ed invero il fatto che il volume d'affari dichiarato dalle aziende sia stato ritenuto incompatibile con la riscontrata situazione aziendale ed esorbitante rispetto alle reali strutture gestionali, amministrative ed economiche della stessa società, o che le modalità di gestione finanziaria (per la grave sproporzione tra i costi ed i ricavi a favore dei primi) siano risultate contrarie al principio di economicità, non esclude che la stessa ditta abbia comunque intrattenuto dei rapporti di lavoro (sia pure in misura notevolmente inferiore a quella denunciata) con alcuni soggetti, non potendo il solo verbale ispettivo,
per le ragioni anzidette assurgere a prova della inesistenza del rapporto lavorativo svolto dal ricorrente.
Alla ricorrente è pertanto dovuta la indennità di disoccupazione agricola ( e le prestazioni connesse)
per gli anni in questione dovendosi ritenere la illegittimità degli avvisi di addebito opposti con cui si richiedono in restituzione gli importi erogati al ricorrente tale titolo.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano nella misura specificata in dispositivo, disponendone la distrazione in favore del procuratore costituito che ha reso la dichiarazione di cui all'art. 93 c.p.c.
P.Q.M.
disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa;
in accoglimento del ricorso,
accerta e dichiara che il ricorrente ha svolto attività di bracciante agricolo a tempo determinato per gli anni 2018 e 2019 alle dipendenze della ditta GI IT LS e , per l'effetto, dichiara il diritto dello stesso a percepire le somme per i predetti anni o - se già percepite - a mantenerle a titolo di indennità di disoccupazione agricola e di eventuali diritti di maternità e/o malattia e assegno per il nucleo familiare;
CP_
condanna l' al pagamento in suo favore – o a non riscuotere qualora già percepiti - delle predette indennità, nonché, qualora sia stato cancellato, a riscriverlo negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli;
Condanna l' alla rifusione delle spese di giudizio in favore del ricorrente, spese che liquida in € CP_1
2030,00 oltre a spese generali IVA e CPA come per legge da distrarsi in favore dell'avv. I. Costa
antistatario.
Enna, 07.10.2025