Sentenza 21 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. III, sentenza 21/04/2026, n. 2544 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 2544 |
| Data del deposito : | 21 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02544/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00651/2026 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 651 del 2026, proposto da
-OMISSIS- in relazione alla procedura CIG B710ADED75, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Arturo Testa e Vincenzo Barrasso, con domicilio eletto in Napoli alla Via dei Mille n. 47 presso lo studio del primo difensore e con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
E.A.V. – ENTE AUTONOMO VOLTURNO, rappresentato e difeso dall’Avv. Antonio D’Angelo, con domicilio eletto in Napoli alla Via del Rione Sirignano n. 6 e con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
-OMISSIS- rappresentata e difesa dagli Avv.ti Giorgio Fraccastoro ed Alice Volino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
a) del provvedimento presidenziale dell’EA n. -OMISSIS- recante l’aggiudicazione in favore della -OMISSIS-. del servizio di vigilanza armata e vigilanza armata con unità cinofile e servizi di sicurezza (lotto 1 del servizio di vigilanza armata e servizi di sicurezza);
b) di tutti gli atti e i verbali di gara, nonché del bando di gara, del disciplinare di gara, del capitolato tecnico prestazionale e dei relativi allegati, in tutte le parti in cui possano essere interpretati nel senso di giustificare la mancata esclusione di -OMISSIS-. o, comunque, in tutte le parti in cui non è stato rilevato che l’ordine della graduatoria avrebbe dovuto essere diverso;
c) di ogni altro provvedimento presupposto, connesso e/o consequenziale, ove lesivo;
e per la condanna
della stazione appaltante al risarcimento del danno in forma specifica mediante, previa declaratoria di inefficacia del contratto eventualmente stipulato con l’aggiudicataria, adozione del provvedimento di aggiudicazione in favore della società ricorrente e conseguente subentro nel contratto, oppure, in via gradata in caso di mancato subentro, al risarcimento del danno per equivalente in termini di mancato utile e nocumento curricolare.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’ente resistente e della società controinteressata;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l’art. 120 cod. proc. amm.;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 18 marzo 2026 il dott. LO DELI e uditi per le parti i difensori Arturo Testa e Vincenzo Barrasso per la parte ricorrente, Antonio D’Angelo per EA ed Alice Volino per -OMISSIS-.;
Rilevata la complessità della presente controversia e della stesura della relativa sentenza, anche alla luce della copiosità dei depositi documentali effettuati;
Rilevato, altresì, che la pubblicazione del dispositivo, secondo una lettura costituzionalmente orientata dell’art. 120, comma 11, c.p.a., presuppone l’espressa richiesta – mancante nella specie – delle parti o di almeno una di esse, in ragione della natura soggettiva del processo amministrativo e del suo carattere dispositivo;
Premesso che:
- la -OMISSIS-. partecipava alla procedura aperta – indetta dall’EA (Ente Autonomo RN) secondo il criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa – finalizzata all’affidamento del servizio di vigilanza armata e vigilanza armata con unità cinofile e servizi di sicurezza (lotto 1 del servizio di vigilanza armata e servizi di sicurezza), collocandosi al secondo posto in graduatoria dopo l’aggiudicataria-OMISSIS- IL (d’ora in seguito per brevità anche “-OMISSIS-”) S.p.A.;
- la -OMISSIS- impugna, ivi incentrando le sue critiche, il provvedimento presidenziale dell’EA n. -OMISSIS- recante l’aggiudicazione in favore della-OMISSIS-, formulando sei motivi da scrutinare secondo il loro ordine di graduazione, tesi ad evidenziare l’illegittimità di essa aggiudicazione ora per carenza di un requisito speciale di partecipazione (primo motivo), ora per erronea attribuzione di punteggi all’offerta tecnica della-OMISSIS- (secondo, terzo e sesto motivo), ora per omessa valutazione di gravi illeciti professionali commessi dalla-OMISSIS- (quarto e quinto motivo);
- alla domanda di annullamento sono accluse le istanze risarcitorie in forma specifica o, in via gradata, per equivalente meglio individuate in epigrafe;
Rilevato in punto di fatto, per quanto di interesse in relazione al primo motivo oggetto di scrutinio, che:
- l’art. 10 del disciplinare di gara, nel fissare i requisiti speciali di partecipazione, prescriveva, in ordine al possesso dei requisiti di idoneità professionale tecnica e organizzativa da parte della singola impresa concorrente (paragrafo a)), quanto segue con riguardo alla presenza di unità cinofile, ossia di guardie giurate adibite alla conduzione di cani: “F. possesso di almeno 6 (sei) unità cinofile da dedicare al servizio oggetto dell’appalto. Relativamente al requisito “F” si precisa che ai fini della comprova è richiesto: - Elenco nominativo delle guardie giurate, specificando i nomi e cognomi dei soggetti che lavorano con unità cinofila, in possesso della Patente di Cinofilo che attesta la competenza nell’utilizzo del cane come strumento di lavoro; - Copia dei certificati di addestramento dei cani, per ciascuna unità cinofila, ed iscrizione ad una associazione cinofila riconosciuta.”;
- a sua volta, nell’art. 27 dello stesso disciplinare era contemplata la seguente clausola, strettamente collegata a quella sopra citata: “L’aggiudicazione è disposta all’esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti dal presente Disciplinare ed è immediatamente efficace. In caso negativo delle verifiche, si procede all’esclusione, alla segnalazione all’ANAC e all’escussione della garanzia provvisoria.”;
- come pacificamente risulta dalle emergenze processuali (cfr. allegato 26 della documentazione depositata dalla difesa attorea il 30 gennaio 2026 e allegato 3 della documentazione depositata dalla difesa EA il 16 febbraio 2026), la-OMISSIS- ha inteso comprovare il possesso del requisito delle sei unità cinofile mediante la produzione, in vista dell’aggiudicazione, di una nota con allegati datata 4 dicembre 2025, nella quale dichiarava quanto segue: “Che le unità cinofile in organico alla data di presentazione offerta, erano le seguenti: -OMISSIS-. Relativamente a Copia dei certificati di addestramento dei cani, per ciascuna unità cinofila, ed iscrizione ad una associazione cinofila riconosciuta, facciamo presente che-OMISSIS- IL spa, ha in organico -OMISSIS-e -OMISSIS- che sono abilitati come istruttori (si allegano certificati) e che nella sede operativa sita in Roma in Via Monte Carmelo 3, è presente un campo dove viene svolto l’addestramento cinofilo.”;
- la documentazione allegata alla suddetta nota comprendeva in copia, con riguardo ad ogni singola posizione, le seguenti evidenze: 1) -OMISSIS-: decreto questorile del 20 febbraio 2024 di nomina a Guardia Particolare TA (GPG), diploma di addestratore cinofilo rilasciato il 22 aprile 2016 da centro di formazione riconosciuto dall’ENCI (Ente Nazionale della Cinofilia Italiana), iscrizione nel registro addestratori cinofili tenuto dall’ENCI, avente data 23 maggio 2016, e certificato di addestramento del cane di nome DI condotto dal medesimo, avente data 20 novembre 2017; 2) -OMISSIS-: decreto questorile del 5 maggio 2025 di nomina a GPG, diploma di addestratore cinofilo rilasciato da centro di formazione riconosciuto dall’ENCI e licenza di porto d’armi; 3) -OMISSIS- decreto questorile del 15 gennaio 2024 di nomina a GPG con autorizzazione ad unità cinofila individuata con microchip; 4) -OMISSIS-: decreto questorile del 10 luglio 2023 di nomina a GPG con autorizzazione ad unità cinofila individuata con microchip; 5)-OMISSIS-decreto questorile del 14 settembre 2023 di nomina a GPG con autorizzazione ad unità cinofila individuata con microchip; 6) -OMISSIS-: certificato di addestramento del cane di razza pastore belga OI condotto dal medesimo, avente data 13 novembre 2020, e licenza di porto d’armi;
- infine, nel gravato provvedimento di aggiudicazione si rilevava che: “sono state acquisite le risultanze dal FVOE e gli ulteriori documenti necessari del concorrente I° graduato del Lotto 1 – -OMISSIS-. – relativamente alla verifica del possesso dei requisiti di ordine generale e speciale dal cui esame non sono emersi motivi ostativi per procedere all’aggiudica immediatamente efficace ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 17 comma 5 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i.;”
Considerato, nel merito, che:
- alla luce dei ripercorsi punti salienti della vicenda contenziosa, si palesa fondata la censura, appunto articolata nel primo motivo di gravame, con cui parte ricorrente lamenta la mancanza, in capo alla-OMISSIS-, del requisito di idoneità professionale tecnica e organizzativa costituito dalla disponibilità delle sei unità cinofile idonee al servizio di vigilanza, con conseguente doverosa sua esclusione dalla procedura: in particolare, la -OMISSIS- rimarca che le sei unità proposte dalla-OMISSIS- avevano complessivamente a disposizione cinque e non sei cani e che, in sede di comprova del requisito, non erano stati prodotti per tutte le unità le patenti di cinofilo (ossia i corrispondenti diplomi di addestratore o conduttore cinofilo rilasciati da centri di formazione riconosciuti dall’ENCI, conformemente al relativo disciplinare approvato con decreto ministeriale n. 847 del 17 gennaio 2013), i certificati di addestramento dei cani e i certificati di iscrizione ad una associazione cinofila riconosciuta;
- infatti, come si evince dalla piana disamina delle superiori evidenze, la-OMISSIS- ha insufficientemente dimostrato di possedere il requisito speciale in parola, fornendo documentazione a comprova incompleta e lacunosa, che ha fatto emergere in più punti le seguenti insanabili carenze: i) effettivamente, le unità cinofile corredate di cane ammontavano a cinque, invece di sei come richiesto dal disciplinare, dal momento che alla posizione di -OMISSIS- non era abbinato alcun cane; ii) solo -OMISSIS-e -OMISSIS- disponevano delle apposite patenti di cinofilo, mentre le rimanenti quattro unità ne risultavano sguarnite, non essendo stato prodotto con riguardo ad esse nemmeno un (minimo) diploma di conduttore cinofilo; iii) i certificati di addestramento dei cani riguardavano solo le posizioni di -OMISSIS-e di -OMISSIS-, cioè di due unità su sei; iv) infine, per nessuna unità cinofila erano stati allegati i corrispondenti i certificati di iscrizione ad una associazione cinofila riconosciuta;
- né le illustrate carenze potevano in parte essere sanate dai decreti questorili di nomina a GPG, laddove muniti di autorizzazione ad unità cinofila individuata con microchip, dal momento che, ai sensi dell’articolo 3.g.3 dell’allegato D del decreto ministeriale n. 269 del 1° dicembre 2010 (regolamento recante la disciplina delle caratteristiche minime del progetto organizzativo e dei requisiti minimi di qualità degli istituti di vigilanza), tale autorizzazione non è di per sé atta a dare conto della ricorrenza degli aspetti di qualità professionale di cui è stata appurata la mancata dimostrazione. Difatti, il comma 7 di detto articolo prescrive che “(l)a sola annotazione sull’autorizzazione prefettizia ex art. 134 T.U.L.P.S., in mancanza degli adempimenti indicati nei punti precedenti (cioè di quelli attestanti la qualificazione professionale di ciascuna unità cinofila, composta da conduttore e cane addestrato, ndr.), non consente l’impiego delle unità cinofile”. Ad ogni modo, l’eventuale sanatoria comunque avrebbe coinvolto, sempre parzialmente, solo le posizioni di tre unità cinofile su sei, ossia quelle rappresentate da -OMISSIS- -OMISSIS- e -OMISSIS-, il che conferma che la-OMISSIS- non è riuscita a comprovare il possesso del requisito idoneativo in commento;
Considerato, per converso, che:
- va disattesa la contraria obiezione con cui la difesa della-OMISSIS- ritiene di sopperire alla carenza imputata alla posizione di -OMISSIS-, asseritamente inserita nell’elenco delle sei unità cinofile per mero errore materiale, deducendo che “alla data di presentazione dell’offerta era presente in organico un’ulteriore GPG con qualifica di unità cinofila e con tutti i requisiti/qualifiche necessari per essere considerata tale, la GPG NE, che avrebbe dovuto essere indicata in luogo di -OMISSIS-”;
- difatti, vale replicare in via dirimente che la suddetta obiezione si infrange, perdendo ogni giuridica plausibilità, da un lato, contro il dato che le rimanenti cinque posizioni sarebbero comunque rimaste carenti degli elementi di qualificazione come sopra individuati e, dall’altro lato, contro il rilievo che la pretesa integrazione postuma del requisito si configurerebbe, in ogni caso, quale inammissibile espediente di soccorso istruttorio processuale, a fronte della circostanza che la-OMISSIS- ha potuto ampiamente esercitare le proprie facoltà procedimentali per fornire, in vista dell’aggiudicazione, la documentazione di comprova per le sei unità cinofile;
- invero, quanto a quest’ultimo profilo, giova osservare che, in sede di gara pubblica, il soccorso istruttorio processuale è ammesso solo quando il giudice verifichi che la stazione appaltante non è intervenuta in soccorso del concorrente, come sarebbe stata tenuta, ed eserciti i poteri istruttori per accertare, nel corso del processo, ciò che avrebbe dovuto essere accertato dall’amministrazione durante il procedimento. Siffatta verifica non viola il principio di par condicio tra i concorrenti, in quanto l’istituto mira ad attestare l’esistenza di requisiti preesistenti, riparando un’incompletezza o irregolarità che la stazione appaltante, se avesse tempestivamente rilevato, avrebbe dovuto comunicare alla concorrente, attivando l’obbligatorio procedimento del soccorso istruttorio, sempre che non si tratti di elementi integrativi attinenti all’offerta tecnica o a quella economica (cfr. art. 101 del d.lgs. n. 36/2023). Ne discende che il soccorso istruttorio processuale è concepito in via residuale per l’ipotesi di omessa o lacunosa attivazione del soccorso istruttorio procedimentale da parte della stazione appaltante, caso non ricorrente nella specie, con la conseguenza che non può atteggiarsi ad una sorta di impropria rimessione in termini per la produzione di documentazione di carattere nuovo e diverso rispetto a quella già regolarmente fornita nel corso della gara (cfr. Consiglio di Stato, Sez. V, 5 agosto 2024 n. 6961; Consiglio di Stato, Sez. III, 19 agosto 2020 n. 5144; TAR Campania Napoli, Sez. II, 22 aprile 2025 n. 3322; TAR Lazio Roma, Sez. I, 12 dicembre 2024 n. 22435; TAR Lazio Roma, Sez. V, 17 ottobre 2024 n. 18000);
- per completezza, va rimarcato che il percorso argomentativo tracciato al punto precedente si estende, in termini di inammissibile integrazione postuma in sede processuale, anche all’ulteriore documentazione depositata dalla difesa della-OMISSIS- il 16 febbraio 2026, concernente le posizioni di -OMISSIS-(certificato di addestramento del cane di nome TO), di -OMISSIS- (certificato di addestramento del cane di nome EX) e di -OMISSIS- (diploma di educatore/conduttore cinofilo), ferma restando la rilevata incompletezza documentale con riferimento alle rimanenti tre posizioni;
Ritenuto, in conclusione, che:
- ribadite le suesposte considerazioni e alla luce della doverosa esclusione della-OMISSIS- per mancanza del requisito di idoneità professionale tecnica e organizzativa relativo alla disponibilità delle sei unità cinofile idonee al servizio di vigilanza, il gravato provvedimento di aggiudicazione n. -OMISSIS- reso in favore della predetta società, è illegittimo per violazione dell’art. 10, paragrafo a), lettera F), del disciplinare di gara, con la conseguenza che merita di essere rimosso dal mondo giuridico con assorbimento delle censure meno invasive (dedotte nel primo motivo) qui non esaminate, dovendo la stazione appaltante rideterminarsi a seguito dello scorrimento della graduatoria in favore della seconda graduata -OMISSIS-, odierna ricorrente;
- parimenti, vanno assorbite le restanti censure formulate negli ultimi cinque motivi di gravame, oggetto di esplicita graduazione ad opera della società ricorrente, giacché tra le deroghe al generale divieto di assorbimento dei motivi rientra l’ipotesi dell’assorbimento per ragioni di ordine logico, tra cui va annoverato il caso in cui vi sia un’espressa graduazione dei motivi da parte del ricorrente, in quanto la graduazione dei motivi o delle domande diventa un limite al dovere del giudice di pronunciare per intero sopra di esse (cfr. ex multis Consiglio di Stato, Sez. IV, 10 settembre 2024 n. 7501);
- invece, va rigettata la domanda di declaratoria di inefficacia del contratto, non essendo stata dimostrata la sua avvenuta stipula, con correlativa inammissibilità delle connesse istanze risarcitorie in forma specifica e per equivalente, attesa la carenza della condizione dell’azione prevista dall’art. 124 c.p.a.;
- in definitiva, l’odierno ricorso deve essere accolto nei limiti sopra precisati, con conseguente annullamento del suindicato provvedimento di aggiudicazione;
- le spese processuali vanno addebitate al soccombente EA (Ente Autonomo RN) nella misura liquidata in dispositivo, mentre si compensano nei confronti della-OMISSIS-, tenuto conto della posizione ancillare rivestita da questa nella vicenda contenziosa.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei limiti precisati in motivazione e, per l’effetto, annulla il gravato provvedimento presidenziale n. -OMISSIS-
Condanna l’EA (Ente Autonomo RN) a rifondere in favore della società ricorrente le spese processuali, liquidate in complessivi € 3.000,00 (tremila/00), oltre accessori di legge e rimborso del contributo unificato. Spese compensate per il resto.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Vista la richiesta dell'interessata e ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, comma 1, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la -OMISSIS-.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 18 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
LA RI LI, Presidente
LO DELI, Consigliere, Estensore
Valeria Ianniello, Consigliere
| L'SO | IL PRESIDENTE |
| LO DELI | LA RI LI |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.