Ordinanza cautelare 13 novembre 2020
Decreto decisorio 23 dicembre 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. II, decreto decisorio 23/12/2022, n. 181 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 181 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 23/12/2022
N. 01261/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Seconda
Il Presidente
ha pronunciato il presente
DECRETO
sul ricorso numero di registro generale 1261 del 2020, proposto da
MA RR, rappresentato e difeso dall'avvocato Pierluigi Balducci, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Mottola, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Giuseppe Misserini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio NE LI in Lecce, via Scarambone 56;
per l'annullamento
- della Determinazione n. 187 del 13 luglio 2020, recante approvazione del bando di concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di n. 4 posti, a tempo indeterminato e part-time al 50%, di Agenti di Polizia Locale, Cat. C;
- del bando di concorso, per soli esami, per l’assunzione a tempo indeterminato e part-time al 50% (18 ore settimanali) di n. 4 Agenti di Polizia Locale categoria giuridica C – posizione economica C1 (pubblicato nella G.U. 7 agosto 2020), limitatamente alla parte in cui sono stati messi a concorso 4 posizioni lavorative a tempo indeterminato parziale, in luogo di due posizioni lavorative a tempo indeterminato parziale;
- di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali, compresa la Del. G.C. n. 68 del 25 giugno 2020.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c, 85 c.p.a.;
Visto l’atto depositato in data 29 novembre 2021, con il quale parte ricorrente ha dichiarato di non avere più interesse al ricorso;
Ritenuto che il ricorso deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, ma che sussistono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese del giudizio;
P.Q.M.
Dichiara l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.
Spese compensate.
Così deciso in Lecce il giorno 23 dicembre 2022.
| Il Presidente |
| Antonella Mangia |
IL SEGRETARIO