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Sentenza 5 febbraio 2026
Sentenza 5 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Novara, sez. I, sentenza 05/02/2026, n. 14 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Novara |
| Numero : | 14 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 14/2026
Depositata il 05/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NOVARA Sezione 1, riunita in udienza il 25/11/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
PEZONE CO, Presidente MONDELLO FABIO, Relatore MICHELUZZI LORENZO, Giudice
in data 25/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 143/2023 depositato il 13/06/2023
proposto da
Ricorrente_1 P.IVA_Ricorrente_1 -
Difesa da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
Rappresentante_1 CF_Rappresentante_1Rappresentata da -
Email_1ed elettivamente domiciliata presso
contro
Comune di Carpignano Sesia - Piazza Volontari Libertà n. 4 28064 Carpignano Sesia NO
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 1542/2023 IMU 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
1 Ricorrente: Dà atto che il Comune ha emesso provvedimento di annullamento dell'avviso impugnato in autotutela come già trasmesso dal Ricorrente.
Conclude chiedendo l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere rinunciando alla rifusione delle spese.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1In data 23.3.23 il Comune di Carpignano Sesia notificava all' 1 avviso d'accertamento a fini I.M.U. per l'anno 2017, con il quale liquidava una maggiore imposta di € 536.386 oltre sanzioni ed interessi.
Con ricorso tempestivamente proposto Ricorrente_1 impugnava l'atto chiedendo che fosse dichiarato nullo in quanto illegittimo, ovvero nel merito non dovute le somme pretese. In subordine chiedeva la disapplicazione delle sanzioni. Sotto il profilo giuridico formale eccepiva
- irritualità della notifica a mezzo posta ed invalidità dell'atto stesso (copia analogica da nativo digitale)
- invalidità degli atti in conseguenza dell'inesistenza del necessario potere impositivo in capo al funzionario firmatario
- difetto di motivazione in conseguenza della mancata allegazione delle delibere richiamate a sostegno della pretesa impositiva ovvero della loro trascrizione nel corpo degli accertamenti stessi
- irritualità dell'avviso emesso per più annualità in difetto dei presupposti di legge
- violazione art. 134 co. 4 T.U.E.L. sulla “procedura d'urgenza” e conseguente disapplicabilità delle delibere comunali qualora in tal modo emesse
- prescrizione / decadenza della pretesa impositiva
- violazione dell'art. 7 D.lgs. 472/97 per omessa indicazione dei criteri di quantificazione della sanzione irrogata e conseguente nullità del procedimento sanzionatorio Nel merito, invocava il diritto a fruire dell'esenzione ex art. 13 co. 2 lett. b del D.L.
201/11 nel testo modificato dalla L. 147/13 in relazione agli alloggi di edilizia residenziale pubblica e relative pertinenze, come tali individuati dal D.M. 22.4.2008. Produceva, al riguardo, contratti di locazioni e delibere di assegnazione degli immobili indicati negli atti impugnati, da cui si poteva rilevare l'effettiva sussistenza dei requisiti di legge.
All'udienza del 25.11.25, assente il Comune di Carpignano non costituitosi in giudizio, la ricorrente comunicava l'intervenuto annullamento in autotutela dell'avviso impugnato;
quindi, concludeva chiedendo l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere con rinuncia alla rifusione delle spese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'annullamento in autotutela dell'avviso di accertamento impugnato (v. provvedimento Comune di Carpignano prot. 4760 del 3.8.23 prodotto dalla ricorrente in allegato alla nota di deposito
14.11.25) comporta la cessazione della materia del contendere, quindi l'estinzione del giudizio ex art. 46 D. Lgs. 546/92.
Come è noto, l'eventuale prosecuzione del giudizio non potrebbe conseguire alcun risultato utile per il contribuente, stante l'inammissibilità, nel processo tributario, di pronunce di mero accertamento dell'illegittimità della pretesa erariale (Cass. 28 dicembre 2018, n. 33587); in tal senso, rimane assorbita ogni altra questione prospettata dalla ricorrente.
Ricorrente_1Quanto alle spese di lite, vale la rinuncia dichiarata da , parte costituita in giudizio, a verbale d'udienza.
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il giudizio per cessata materia del contendere.
Nulla per le spese.
Novara, 25 novembre 2025
Il Relatore Il Presidente Fabio Mondello Gianfranco Pezone
3 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Di seguito nel testo Ricorrente_1
2
Depositata il 05/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NOVARA Sezione 1, riunita in udienza il 25/11/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
PEZONE CO, Presidente MONDELLO FABIO, Relatore MICHELUZZI LORENZO, Giudice
in data 25/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 143/2023 depositato il 13/06/2023
proposto da
Ricorrente_1 P.IVA_Ricorrente_1 -
Difesa da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
Rappresentante_1 CF_Rappresentante_1Rappresentata da -
Email_1ed elettivamente domiciliata presso
contro
Comune di Carpignano Sesia - Piazza Volontari Libertà n. 4 28064 Carpignano Sesia NO
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 1542/2023 IMU 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
1 Ricorrente: Dà atto che il Comune ha emesso provvedimento di annullamento dell'avviso impugnato in autotutela come già trasmesso dal Ricorrente.
Conclude chiedendo l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere rinunciando alla rifusione delle spese.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1In data 23.3.23 il Comune di Carpignano Sesia notificava all' 1 avviso d'accertamento a fini I.M.U. per l'anno 2017, con il quale liquidava una maggiore imposta di € 536.386 oltre sanzioni ed interessi.
Con ricorso tempestivamente proposto Ricorrente_1 impugnava l'atto chiedendo che fosse dichiarato nullo in quanto illegittimo, ovvero nel merito non dovute le somme pretese. In subordine chiedeva la disapplicazione delle sanzioni. Sotto il profilo giuridico formale eccepiva
- irritualità della notifica a mezzo posta ed invalidità dell'atto stesso (copia analogica da nativo digitale)
- invalidità degli atti in conseguenza dell'inesistenza del necessario potere impositivo in capo al funzionario firmatario
- difetto di motivazione in conseguenza della mancata allegazione delle delibere richiamate a sostegno della pretesa impositiva ovvero della loro trascrizione nel corpo degli accertamenti stessi
- irritualità dell'avviso emesso per più annualità in difetto dei presupposti di legge
- violazione art. 134 co. 4 T.U.E.L. sulla “procedura d'urgenza” e conseguente disapplicabilità delle delibere comunali qualora in tal modo emesse
- prescrizione / decadenza della pretesa impositiva
- violazione dell'art. 7 D.lgs. 472/97 per omessa indicazione dei criteri di quantificazione della sanzione irrogata e conseguente nullità del procedimento sanzionatorio Nel merito, invocava il diritto a fruire dell'esenzione ex art. 13 co. 2 lett. b del D.L.
201/11 nel testo modificato dalla L. 147/13 in relazione agli alloggi di edilizia residenziale pubblica e relative pertinenze, come tali individuati dal D.M. 22.4.2008. Produceva, al riguardo, contratti di locazioni e delibere di assegnazione degli immobili indicati negli atti impugnati, da cui si poteva rilevare l'effettiva sussistenza dei requisiti di legge.
All'udienza del 25.11.25, assente il Comune di Carpignano non costituitosi in giudizio, la ricorrente comunicava l'intervenuto annullamento in autotutela dell'avviso impugnato;
quindi, concludeva chiedendo l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere con rinuncia alla rifusione delle spese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'annullamento in autotutela dell'avviso di accertamento impugnato (v. provvedimento Comune di Carpignano prot. 4760 del 3.8.23 prodotto dalla ricorrente in allegato alla nota di deposito
14.11.25) comporta la cessazione della materia del contendere, quindi l'estinzione del giudizio ex art. 46 D. Lgs. 546/92.
Come è noto, l'eventuale prosecuzione del giudizio non potrebbe conseguire alcun risultato utile per il contribuente, stante l'inammissibilità, nel processo tributario, di pronunce di mero accertamento dell'illegittimità della pretesa erariale (Cass. 28 dicembre 2018, n. 33587); in tal senso, rimane assorbita ogni altra questione prospettata dalla ricorrente.
Ricorrente_1Quanto alle spese di lite, vale la rinuncia dichiarata da , parte costituita in giudizio, a verbale d'udienza.
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il giudizio per cessata materia del contendere.
Nulla per le spese.
Novara, 25 novembre 2025
Il Relatore Il Presidente Fabio Mondello Gianfranco Pezone
3 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Di seguito nel testo Ricorrente_1
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