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Sentenza 3 aprile 2025
Sentenza 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 03/04/2025, n. 329 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 329 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA N. 372/2024 V.G.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO N. P.M.
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD N. CRON.
Sezione I Civile N. SENT.
Riunito in Camera di Consiglio, in persona dei magistrati signori:
1) dott.ssa Nadia Zampogna Presidente
2) dott. Eugenio Troisi Giudice rel/est.
3) dott.ssa Veronica Vernetti Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Letto il ricorso personalmente sottoscritto e depositato in data 01/02/2024 dai coniugi
, nata a [...] il [...] (C.F.: Parte_1
), rappresentata e difesa dall'Avv. Gaetano Annella ed C.F._1
elettivamente domiciliata in LI (NA) al Corso A. Lucci n.121, e CP_1
, nato a [...] il [...] (C.F.:
[...]
), rappresentato e difeso dall'Avv. Giuseppe Nasti ed C.F._2
elettivamente domiciliato in AN di LI (NA) al Corso Umberto I n.214, come da procure in atti, volto ad ottenere la separazione su domanda congiunta ex art. 473 bis.51
c.p.c.;
considerato che, con il medesimo ricorso, le parti hanno altresì richiesto, ai sensi dell'art. 473bis.49 c.p.c., la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio dalle stesse contratto, alle condizioni indicate in ricorso, una volta perfezionatasi la condizione di procedibilità della domanda, costituita dal passaggio in giudicato della sentenza di separazione;
tenuto conto, in fatto, che le parti hanno contratto matrimonio concordatario in data
04/02/2002 e che dalla loro unione sono nati due figli, ossia (il Persona_1
17/06/2002) e (il 19/08/2006); Per_2 rilevato che entrambi i figli della coppia hanno raggiunto la maggiore età;
sentito il relatore e ritenuta la propria competenza;
lette le dichiarazioni rese in data 18/03/2024 dai coniugi nel termine fissato ai sensi dell'art. 473-bis.51, comma secondo, c.p.c. di rinuncia alla comparizione all'udienza cartolare del 03/04/2024, con conferma della volontà di non riconciliarsi e richiamo, dunque, alle condizioni di separazione riportate in ricorso;
vista la sentenza non definitiva (recante nr. cron. 30/2024) pronunciata dall'intestato
Tribunale in data 04/04/2024 e pubblicata l'11/04/2024 sulla domanda di separazione personale dei coniugi, e la contestuale ordinanza di rimessione della causa sul ruolo istruttorio dinanzi al giudice relatore per l'udienza di comparizione personale delle parti del 27.11.2024 ai fini della definizione della domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio;
rilevato che, nel periodo di vacatio sul ruolo del Giudice relatore, la predetta udienza veniva differita al 20/01/2025, disponendo la sostituzione della medesima con il deposito di note scritte su congiunta richiesta delle parti;
lette le dichiarazioni rese dai coniugi nel termine fissato ai sensi dell'art. 473-bis.51, comma secondo, c.p.c. di rinuncia alla comparizione all'udienza cartolare del
20/01/2025, con conferma della volontà di non riconciliarsi e di divorziare alle condizioni indicate nel ricorso introduttivo;
considerato che in data 06.02.2025, il Giudice relatore riservava la causa in decisione al
Collegio;
ritenuto, in diritto, che si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della l. n.
898/1970, così come modificata dalla L. 6 marzo 1987 n.74, essendo decorsi i termini di legge dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente (03/04/2024) nell'ambito del giudizio di separazione consensuale omologata con sentenza del
Tribunale di LI RD (recante nr. 30/2024) pronunciata in data 04/04/2024 e pubblicata l'11/04/2024, con attestazione del passaggio in giudicato del 12/11/2024, e tenuto conto che dalla data in cui i coniugi venivano autorizzati a vivere separatamente la separazione, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta;
pag. 2/4
considerato che
il ricorso congiunto prevede compiutamente le condizioni che devono intendersi qui integralmente riportate e trascritte (cfr. con specifico riferimento alla motivazione per relationem con rinvio ad atti di parte Cass. Sez. U, Sentenza n. 642 del
16/01/2015; Cass. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 22562 del 07/11/2016, ma anche Cass. N.
24508 del 2006 Rv. 593074 - 01, N. 10033 del 2007 Rv. 596633 - 01, N. 7347 del 2012
Rv. 622892 - 01, N. 12644 del 2012 Rv. 623402 - 01, N. 63360 del 2014 Rv. 255094 -
01, N. 107 del 2015 Rv. 633996 – 01), con l'unica precisazione che gli assegni di mantenimento dei figli devono intendersi ex lege sottoposti ad indicizzazione annuale sulla scorta degli indici ISTAT e che nulla deve disporsi in ordine al regime di affido e al diritto di visita del figlio , essendo lo stesso divenuto maggiorenne nelle more Per_2
del giudizio;
rilevato che non sono previste condizioni contrarie alla legge, all'ordine pubblico e al buon costume e che quelle concernenti la prole rispondono all'interesse dei figli;
considerato che è stata data comunicazione al P.M. degli atti del presente procedimento ex art. 70 e 71 c.p.c. come da annotazione di cancelleria;
tenuto conto del visto apposto dal P.M. in data 25/02/2025 senza nulla opporre;
trattandosi di procedura camerale su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
letto ed applicato l'art. 473-bis.51 c.p.c.;
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede:
a) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in AN di
LI (NA), il 04.02.2002, tra , nata a [...] Parte_1
il 26.08.1981, e nato a [...] il Controparte_1
12.08.1977, alle condizioni concordate di cui al ricorso introduttivo, con esclusione di quanto previsto in ordine al regime di affido e al diritto di visita di , ora Persona_3
maggiorenne, e ciò a tutti gli effetti di legge;
pag. 3/4 b) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di AN di LI (NA) (Atto n° 6,
Parte II, Serie A, Uff. 01, anno 2002) per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) in conformità dell'art. 10
L.
1.12.1970 n. 898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74;
c) spese di giudizio non ripetibili
Così deciso in Aversa, in data 01.04.2025
Il Consigliere relatore/estensore Il Presidente
Eugenio Troisi Nadia Zampogna
pag. 4/4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO N. P.M.
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD N. CRON.
Sezione I Civile N. SENT.
Riunito in Camera di Consiglio, in persona dei magistrati signori:
1) dott.ssa Nadia Zampogna Presidente
2) dott. Eugenio Troisi Giudice rel/est.
3) dott.ssa Veronica Vernetti Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Letto il ricorso personalmente sottoscritto e depositato in data 01/02/2024 dai coniugi
, nata a [...] il [...] (C.F.: Parte_1
), rappresentata e difesa dall'Avv. Gaetano Annella ed C.F._1
elettivamente domiciliata in LI (NA) al Corso A. Lucci n.121, e CP_1
, nato a [...] il [...] (C.F.:
[...]
), rappresentato e difeso dall'Avv. Giuseppe Nasti ed C.F._2
elettivamente domiciliato in AN di LI (NA) al Corso Umberto I n.214, come da procure in atti, volto ad ottenere la separazione su domanda congiunta ex art. 473 bis.51
c.p.c.;
considerato che, con il medesimo ricorso, le parti hanno altresì richiesto, ai sensi dell'art. 473bis.49 c.p.c., la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio dalle stesse contratto, alle condizioni indicate in ricorso, una volta perfezionatasi la condizione di procedibilità della domanda, costituita dal passaggio in giudicato della sentenza di separazione;
tenuto conto, in fatto, che le parti hanno contratto matrimonio concordatario in data
04/02/2002 e che dalla loro unione sono nati due figli, ossia (il Persona_1
17/06/2002) e (il 19/08/2006); Per_2 rilevato che entrambi i figli della coppia hanno raggiunto la maggiore età;
sentito il relatore e ritenuta la propria competenza;
lette le dichiarazioni rese in data 18/03/2024 dai coniugi nel termine fissato ai sensi dell'art. 473-bis.51, comma secondo, c.p.c. di rinuncia alla comparizione all'udienza cartolare del 03/04/2024, con conferma della volontà di non riconciliarsi e richiamo, dunque, alle condizioni di separazione riportate in ricorso;
vista la sentenza non definitiva (recante nr. cron. 30/2024) pronunciata dall'intestato
Tribunale in data 04/04/2024 e pubblicata l'11/04/2024 sulla domanda di separazione personale dei coniugi, e la contestuale ordinanza di rimessione della causa sul ruolo istruttorio dinanzi al giudice relatore per l'udienza di comparizione personale delle parti del 27.11.2024 ai fini della definizione della domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio;
rilevato che, nel periodo di vacatio sul ruolo del Giudice relatore, la predetta udienza veniva differita al 20/01/2025, disponendo la sostituzione della medesima con il deposito di note scritte su congiunta richiesta delle parti;
lette le dichiarazioni rese dai coniugi nel termine fissato ai sensi dell'art. 473-bis.51, comma secondo, c.p.c. di rinuncia alla comparizione all'udienza cartolare del
20/01/2025, con conferma della volontà di non riconciliarsi e di divorziare alle condizioni indicate nel ricorso introduttivo;
considerato che in data 06.02.2025, il Giudice relatore riservava la causa in decisione al
Collegio;
ritenuto, in diritto, che si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della l. n.
898/1970, così come modificata dalla L. 6 marzo 1987 n.74, essendo decorsi i termini di legge dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente (03/04/2024) nell'ambito del giudizio di separazione consensuale omologata con sentenza del
Tribunale di LI RD (recante nr. 30/2024) pronunciata in data 04/04/2024 e pubblicata l'11/04/2024, con attestazione del passaggio in giudicato del 12/11/2024, e tenuto conto che dalla data in cui i coniugi venivano autorizzati a vivere separatamente la separazione, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta;
pag. 2/4
considerato che
il ricorso congiunto prevede compiutamente le condizioni che devono intendersi qui integralmente riportate e trascritte (cfr. con specifico riferimento alla motivazione per relationem con rinvio ad atti di parte Cass. Sez. U, Sentenza n. 642 del
16/01/2015; Cass. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 22562 del 07/11/2016, ma anche Cass. N.
24508 del 2006 Rv. 593074 - 01, N. 10033 del 2007 Rv. 596633 - 01, N. 7347 del 2012
Rv. 622892 - 01, N. 12644 del 2012 Rv. 623402 - 01, N. 63360 del 2014 Rv. 255094 -
01, N. 107 del 2015 Rv. 633996 – 01), con l'unica precisazione che gli assegni di mantenimento dei figli devono intendersi ex lege sottoposti ad indicizzazione annuale sulla scorta degli indici ISTAT e che nulla deve disporsi in ordine al regime di affido e al diritto di visita del figlio , essendo lo stesso divenuto maggiorenne nelle more Per_2
del giudizio;
rilevato che non sono previste condizioni contrarie alla legge, all'ordine pubblico e al buon costume e che quelle concernenti la prole rispondono all'interesse dei figli;
considerato che è stata data comunicazione al P.M. degli atti del presente procedimento ex art. 70 e 71 c.p.c. come da annotazione di cancelleria;
tenuto conto del visto apposto dal P.M. in data 25/02/2025 senza nulla opporre;
trattandosi di procedura camerale su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
letto ed applicato l'art. 473-bis.51 c.p.c.;
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede:
a) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in AN di
LI (NA), il 04.02.2002, tra , nata a [...] Parte_1
il 26.08.1981, e nato a [...] il Controparte_1
12.08.1977, alle condizioni concordate di cui al ricorso introduttivo, con esclusione di quanto previsto in ordine al regime di affido e al diritto di visita di , ora Persona_3
maggiorenne, e ciò a tutti gli effetti di legge;
pag. 3/4 b) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di AN di LI (NA) (Atto n° 6,
Parte II, Serie A, Uff. 01, anno 2002) per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) in conformità dell'art. 10
L.
1.12.1970 n. 898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74;
c) spese di giudizio non ripetibili
Così deciso in Aversa, in data 01.04.2025
Il Consigliere relatore/estensore Il Presidente
Eugenio Troisi Nadia Zampogna
pag. 4/4