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Sentenza 16 luglio 2024
Sentenza 16 luglio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 16/07/2024, n. 28616 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 28616 |
| Data del deposito : | 16 luglio 2024 |
Testo completo
SENTENZA sui ricorsi proposti da: AU EL nato a [...] 11 16/10/1960 IC ZI nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 07/02/2023 della CORTE APPELLO di MESSINA udita la relazione svolta dal Consigliere FILIPPO CASA;
lette le conclusioni del PG RAFFAELE GARGIULO, che ha chiesto dichiararsi inammissibili i ricorsi;
Penale Sent. Sez. 1 Num. 28616 Anno 2024 Presidente: BONI MONICA Relatore: CASA FILIPPO Data Udienza: 15/02/2024 RITENUTO IN FATTO 1. L'istanza originaria. LI AU e ZI IC depositavano, in data 1° dicembre 2021, presso la Corte di appello di Messina, adita quale giudice dell'esecuzione, istanza volta ad ottenere, per il primo, "il dissequestro di tutto quanto oggetto del disposto sequestro" e, per la seconda, "il dissequestro di quanto non costituisce profitto del reato, da individuarsi nell'importo totale di euro 17.100,00". Premettevano gli istanti: - che, nell'ambito del procedimento n. 7696/2011 R.G.N.R., nel quale erano stati ascritti, al AU, i reati di cui ai capi 2), 3), 5), 5-bis), 6), 6-bis), 7), 65), 66), 67), 68) e 69), e, alla IC, i reati di cui ai capi 7), 65), 66), 67), 68) e 69), il G.i.p. del Tribunale di Messina aveva disposto, con decreto del 17 marzo 2014, il sequestro preventivo di somme di denaro sino alla concorrenza di euro 681.350,00, nei confronti del AU, e sino alla concorrenza di euro 20.000,00, nei confronti della IC;
- che, in esecuzione del citato provvedimento, erano state sottoposte a sequestro, nei confronti del AU, la somma di euro 4.633,44 e, nei confronti della IC, la somma di euro 15.900,00; - che, con successivo provvedimento integrativo del 22 settembre 2014, il G.i.p. di Messina aveva disposto il sequestro preventivo anche di beni immobili, sino "al raggiungimento del residuo", e, quindi, per un valore di euro 676.716,56 nei confronti del AU (intestatario, in parte pro quota, di tre cespiti) e di euro 4.100,00 nei confronti della IC (intestataria di due cespiti, rispettivamente per la quota di 1/9 e di 1/6); - che, in base a detti provvedimenti, risultavano sequestrati beni per un valore complessivo di euro 1.419.633,44 euro nei confronti del AU e di euro 31.600,00 nei confronti della IC;
- che il Tribunale di Messina, con sentenza del 23 gennaio 2017, disponeva la confisca delle somme di denaro e degli altri beni in sequestro, limitatamente ai reati per i quali era stata pronunciata condanna (capi 65-66-67 e 68, in esso assorbito il capo 69, per entrambi;
per il AU anche il capo 6, in esso assorbito il capo 6-bis, per i fatti commessi successivamente al 2008), per un valore corrispondente al profitto stimato come segue: capo 65): euro 39.000,00; capo 66): euro 15.406,00; capo 67): euro 31.750,00; capo 68): euro 17.100,00; capo 6: euro 58.054,00; - che la Corte di appello di Messina, con sentenza emessa in data 20 settembre 2019, condannava gli imputati unicamente per il reato di cui al capo 68), in esso assorbito il capo 69), previa riqualificazione ai sensi degli artt. 56, 110 e 640 cod. pen., avendo pronunciato il non doversi procedere in relazione ai capi 65), 66) e 67), perché l'azione penale era stata esercitata in separato giudizio e, in relazione ai capi 6), 6-bis) e 7), per intervenuta prescrizione;
2 - che, rilevavano gli istanti, la pronuncia di 'ne bis in idem', essendo di proscioglimento, era ostativa alla confisca;
- che, in relazione al capo 68), il profitto del reato era stato individuato nella somma complessiva di euro 17.100,00, sicché appariva evidente la sproporzione tra il valore degli immobili confiscati e il profitto del reato per il quale era intervenuta condanna;
- che, pertanto, sarebbe stato necessario procedere al dissequestro e alla restituzione agli istanti di tutti i beni e le somme di denaro eccedenti l'importo di euro 17.100,00 (per il capo 68), oltre a quella di euro 58.054,00 per i capi 6) e 6-bis), relativamente ai fatti successivi al 2008, in quanto la prescrizione era stata dichiarata in secondo grado;
- che tale richiesta era stata avanzata, una prima volta, alla Corte di appello di Messina nell'ottobre 2020 ed era stata respinta con ordinanza del 23 febbraio 2021, oggetto di ricorso per cassazione;
- che, frattanto, la Suprema Corte, con sentenza dell'Il ottobre 2021, accogliendo il ricorso proposto dal AU, aveva annullato senza rinvio le sentenze di primo e di secondo grado;
- che, in forza di tale decisione, tutto ciò che era stato confiscato nei confronti del AU doveva essere restituito. 2. L'ordinanza emessa dalla Corte di appello di Messina, in funzione di giudice dell'esecuzione, in data 7 febbraio 2023. Il provvedimento dà atto dello sviluppo dei procedimenti n. 7696/2011 e n. 6199/13 R.G.N.R., esponendo, a conferma e integrazione di quanto riportato dagli istanti: - che, con riferimento al procedimento n. 7696/2011 R.G.N.R., la Corte di cassazione, con sentenza dell'Il ottobre 2021, aveva annullato senza rinvio le sentenze di primo grado (Tribunale di Messina in data 23 gennaio 2017) e di secondo grado (Corte di appello di Messina in data 20 settembre 2019) nei confronti del AU, dichiarando estinto per prescrizione il reato sub capo 68) devoluto alla sua cognizione (in esso assorbito il capo 69: in tal senso va corretta la inversa indicazione riportata nel provvedimento, n.d.r.), mentre aveva dichiarato inammissibile il ricorso proposto dalla IC;
- che la Corte di appello di Messina, con sentenza del 20 settembre 2019, aveva dichiarato non doversi procedere nei confronti degli imputati per 'ne bis in idem' relativo ai reati di cui ai capi 65), 66) e 67), in quanto costoro erano stati giudicati per gli stessi fatti con sentenza resa dalla medesima Corte di Messina in data 29 maggio 2018 nel procedimento n. 6199/13 R.G.N.R.; - che detta decisione del 29 maggio 2018 aveva, tra l'altro, confermato la statuizione sulla confisca negli stessi termini fissati nel diverso procedimento n. 7696/2011 R.G.N.R., statuizione che non era stata "intaccata" dalla sentenza emessa dalla Corte di cassazione il 15 gennaio 2020, con la quale era stata dichiarata la prescrizione di alcuni reati, maturata nelle more del giudizio di legittimità, e confermata nel resto la sentenza impugnata;
- che, in conseguenza delle richiamate pronunce, i presupposti della confisca dovevano considerarsi sussistenti: per la IC, limitatamente al reato di cui al capo 68) (in esso \\ 3 ,, assorbito il capo 69), oggetto di condanna irrevocabile;
per entrambi, in relazione ai reati di cui ai capi 65), 66) e 67), nonché, per il solo AU, in relazione al capo 6), trattandosi di reati dichiarati estinti dalla Corte territoriale di Messina "con accertamento di responsabilità e non intaccati dalla citata pronuncia della Corte di cassazione"; - che, analogamente, i presupposti della confisca permanevano "per tutti i reati per i quali la responsabilità" era stata "confermata con la sentenza del 29 maggio 2018 nel procedimento n. 6199/13 R.G.N.R., ivi inclusi quelli dichiarati estinti per prescrizione in sede di legittimità" (richiama, sul punto, Cass. 29 novembre 2019, n. 8785); - che, pertanto, i presupposti della confisca permanevano con riferimento all'equivalente del profitto di tutti i reati per i quali gli imputati avevano riportato condanna in primo grado nei due procedimenti sopra indicati, con la sola esclusione, per il AU, del capo 18) del procedimento n. 6199/13 R.G.N.R. e del capo 68) del procedimento n. 7696/11 R.G.N.R., per il quale la prescrizione era stata dichiarata come maturata prima della sentenza di primo grado poi annullata dalla Corte di cassazione;
tutto ciò premesso, concludeva il giudice dell'esecuzione che, "allo stato, in mancanza di un più compiuto accertamento del valore dei beni sequestrati e dell'importo confiscabile e salva la valutazione da effettuare in sede di esecuzione della confisca sui beni medesimi, non si ravvisa la sproporzione denunciata dagli istanti e l'importo confiscabile non può essere circoscritto all'importo indicato nell'istanza". 3. L'ordinanza emessa dalla Corte di appello di Messina il 22 maggio 2023, con la quale è stata respinta l'opposizione proposta dagli interessati avverso il provvedimento del 7 febbraio 2023. 3.1. Premette la Corte di merito che la proposta opposizione si fonda essenzialmente sulla sentenza del 17 marzo 2022 con la quale la Corte di cassazione ha annullato l'ordinanza del Tribunale del riesame che aveva rigettato l'appello cautelare proposto avverso il provvedimento con il quale la Corte di appello di Messina aveva respinto la richiesta di revoca del sequestro preventivo. Secondo il giudice di legittimità, in particolare, la confiscabilità dei beni correlati ai reati prescritti sarebbe stata genericamente affermata senza valutare la proporzione;
l'improcedibilità per precedente giudicato, poi, sarebbe stata ostativa al mantenimento del vincolo. 3.2. Ciò posto, ad avviso del giudice dell'esecuzione, gli argomenti contenuti nella sentenza di annullamento citata non sarebbero spendibili nel giudizio di esecuzione. La Cassazione, infatti, ha sostenuto che la questione della confiscabilità dei beni avrebbe dovuto essere esaminata dal giudice della cognizione "tenuto conto che, all'epoca, la sentenza non era ancora passata in giudicato". Nell'attuale fase di esecuzione, viceversa, il problema della confiscabilità dei beni non si potrebbe più porre, perché la confisca, da eseguire sugli stessi beni prima in sequestro, è ormai divenuta definitiva. 4 Quanto alla improcedibilità e alla questione della possibilità di considerare la confisca disposta nel separato procedimento, osserva il decidente che i due giudizi scaturivano da un'unica indagine e costituivano derivazione di un procedimento unitario. In fase di esecuzione, poi, a fronte di una confisca definitiva ricadente sui medesimi beni, la richiesta di restituzione non potrebbe essere accolta in nessun caso. 3.3. Conclude il giudice a quo nel senso che non vi sarebbe materia per ridurre la confisca, in quanto: - riguardo alla IC, i presupposti della confisca andrebbero riferiti a tutti i reati, ivi inclusi quelli dichiarati prescritti nei procedimenti nn. 6199/13 e 7696/11; - riguardo al AU, i presupposti della confisca sarebbero riferibili a tutti i reati di cui al proc. n. 6199/13 (inclusi quelli dichiarati non procedibili nel proc. n. 7696/11), nonché al reato di cui al capo 6) del proc. n. 7696/11 (dichiarato estinto in appello con statuizione non impugnata con ricorso per cassazione, posto che l'annullamento senza rinvio pronunciato per prescrizione maturata prima della sentenza di primo grado aveva riguardato solo il capo 68, in esso assorbito il capo 69). Rileva, infine, il giudice di merito che la pretesa eccedenza del valore dei beni sequestrati costituirebbe frutto di mera prospettazione difensiva che esso giudice non avrebbe potuto verificare sulla base degli elementi forniti dagli istanti;
come già evidenziato (nel primo provvedimento, n.d.r.), solo in fase di esecuzione della confisca avrebbe potuto essere verificata l'effettiva sproporzione denunciata con l'istanza e ribadita con l'opposizione. 4. Hanno proposto ricorso, per il tramite del difensore, LI AU e ZI IC, deducendo, con un unico e articolato motivo, la violazione degli artt. 640-bis, 240, 240-bis cod. pen., 627, comma 3, 649, 667, comma 4, e 676 cod. proc. pen. Si espone, in premessa, che l'originaria istanza proposta dagli interessati non era finalizzata ad ottenere il dissequestro dei beni tout court, ma, previa determinazione del presunto profitto del reato oggetto di condanna e di quelli estinti per prescrizione, sulla scorta di dati posti a base del primigenio sequestro, mirava ad ottenere la restituzione di quanto sequestrato in eccedenza, essendone venuti meno i presupposti giustificativi, alla luce, tra l'altro, dell'evidente sproporzione tra il profitto individuato e quanto sottoposto a vincolo ablativo: in particolare, a fronte di un profitto del reato pari alla somma di euro 75.054,00 (euro 17.000,00 per il capo 68 ed euro 58.054,00 per i capi 6 e 6-bis), erano stati sottoposti a sequestro (e poi a confisca) beni del valore complessivo di euro 1.419.633,44 nei confronti del AU e di euro 31.600,00 nei confronti della IC. Si rimprovera al giudice dell'esecuzione, di aver eluso, ancora una volta, il tema dedottogli. Al punto 1) del ricorso, poi, si ribadisce che i beni di cui si chiedeva la restituzione non erano quelli per cui era stata pronunciata sentenza di condanna (per i quali non era stata disposta confisca), ma quelli per cui era stata pronunciata sentenza di proscioglimento (per ne bis in idem 5 ,Y9(1) e per prescrizione maturata in primo grado), nella misura in cui il loro valore eccedeva il profitto dei reati per cui era stata pronunciata condanna. Al punto 2) del ricorso si lamenta la manifesta illogicità della motivazione laddove, nel prendere atto della dichiarata improcedibilità in relazione a reati per i quali era stata esercitata l'azione penale in altro procedimento, giustificava, comunque, la confisca di beni sequestrati nel procedimento caratterizzato dalla predetta declaratoria. Ci si duole anche del fatto che il giudice di merito abbia rigettato l'opposizione basandosi su atti non contenuti nel fascicolo processuale, ma ad esso noti "solo per conoscenza extrafunzionale". Richiama, ancora, un brano della sentenza di annullamento emessa dalla Sezione seconda di questa Corte di legittimità il 17 marzo 2022', criticando la mancata ottemperanza alle indicazioni di diritto in esso contenute. Al punto 3) del ricorso, poi, si contesta che la lamentata sproporzione sia frutto di una mera prospettazione difensiva, atteso che il profitto risultava espressamente indicato nei capi d'imputazione e che alla originaria istanza di restituzione era stata allegata informativa della Guardia di Finanza contenente i relativi calcoli, ben noti alla Corte di appello. Contraddittorio, infine, era l'assunto di un successivo passaggio dell'ordinanza in cui si rimanda la verifica dell'effettiva sproporzione solo in fase di esecuzione della confisca, la stessa fase, cioè, che era già in atto davanti al giudice. 5. Il Procuratore generale di questa Corte, nella sua requisitoria scritta, ha concluso per la declaratoria d'inammissibilità dei ricorsi, stante la preclusione derivante dal giudicato. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato nei termini che seguono. 2. Occorre necessariamente premettere che il procedimento di esecuzione, caratterizzandosi come procedimento di prima istanza in cui non vige il principio devolutivo, deve rispettare il principio della domanda e, quindi, porsi come lo strumento attraverso il quale il giudice si limita a decidere sulla richiesta dell'istante (Sez. 1, n. 46405 del 17/10/2012, Pariota, Rv. 254095). Nel caso di specie, deve affermarsi che il giudice dell'esecuzione, in primo luogo, non ha rispettato il principio della domanda, fornendo una risposta non coerente con il tema dedotto ed estendendola ultra petita. L'istanza originaria di "dissequestro" (rectius, di revoca della confisca) è stata formulata in relazione al solo procedimento n. 7696/2011 R.G.N.R., definito con sentenza del Tribunale di Messina in data 23 gennaio 2017, riformata con decisione della Corte di appello di Messina in data 20 settembre 2019, divenuta irrevocabile l'11 ottobre 2021. Con essa, gli interessati chiedevano, in sostanza, la "riduzione" della confisca, ritenuta sproporzionata nel suo valore rispetto all'importo del profitto dei reati contestati, tenuto conto 6 che, per i reati di cui ai capi 65), 66) e 67), era stata pronunciata sentenza di non doversi procedere perché l'azione penale ad essi relativa era stata esercitata nel diverso procedimento n. 6199/13 e che, per il capo 6 (in esso assorbito il capo 6-bis) era intervenuta declaratoria di estinzione per prescrizione: si instava, pertanto, anche alla luce della sentenza di annullamento senza rinvio emessa dalla Corte di legittimità in data 11 ottobre 2021, per la revoca della confisca attinente a beni del valore eccedente l'importo di euro 17.100,00, costituente il profitto del reato di cui al capo 68) (in esso assorbito il capo 69), l'unico oggetto di condanna per entrambi gli imputati, e dell'importo di euro 58.054,00, costituente il profitto del reato di cui capo 6) (in esso assorbito il capo 6-bis), per i fatti successivi al 2008, contestato al solo AU. Con il primo provvedimento reiettivo e con l'ordinanza oggi impugnata, emessa a seguito di rituale opposizione ex art. 667, comma 4, cod. proc. pen., il giudice adito è incorso in una serie di errori di diritto e in plurime incongruenze motivazionali. Anzitutto, come già accennato, per aver indebitamente dilatato l'oggetto della domanda originaria, prendendo in considerazione, in modo unitario, quanto disposto nei due distinti procedimenti n. 7696/2011 R.G.N.R. e n. 6199/13 R.G.N.R. In secondo luogo, per aver omesso di precisare, al fine di correttamente delineare la cornice di fatto e di diritto in cui andava inserita l'istanza introduttiva, l'esatta tipologia di confisca applicata (diretta o per equivalente), l'oggetto di essa in correlazione con il profitto dei reati indicato (su quanti e quali beni, denaro e altro) e i capi d'imputazione con riguardo ai quali era stata disposta. In terzo luogo, per aver affermato di non poter verificare "sulla base degli elementi forniti dagli istanti" la prospettata eccedenza del valore dei beni confiscati rispetto al profitto dei reati, senza spiegare: a) perché, eventualmente, gli elementi forniti dagli interessati sarebbero stati carenti o non affidabili;
b) perché non sarebbero state sufficienti le indicazioni desumibili dai capi d'imputazione o c) non appaganti i calcoli desumibili dalla informativa della Guardia di Finanza in data 3 luglio 2013, richiamata nella nota n. 1 dell'istanza originaria;
d) e, infine, perché il giudice a quo, nella ravvisata insufficienza degli elementi fornitigli dalle parti, non si sia avvalso, come avrebbe potuto e dovuto, dei poteri istruttori conferitigli dall'art. 666, comma 5, cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 3954 del 18/01/2017, Raccagno, Rv. 269250), chiedendo, ad esempio, gli opportuni chiarimenti o acquisendo il decreto di sequestro preventivo, le sentenze di merito e quella della Corte di cassazione che ha definito il giudizio di cognizione. Operata tale ricostruzione, anche con l'ausilio di un supplemento istruttorio, il giudice dell'esecuzione avrebbe dovuto, infine, valutare l'applicabilità della confisca per equivalente di beni diversi dal denaro ex art. 322-ter cod. pen. in relazione al tempus commissi delicti, tenuto conto che l'estensione della confisca per equivalente al "profitto" risale alla legge 6 novembre 2012, n. 190, in vigore dal 28 novembre 2012 e che i reati contestati agli odierni ricorrenti sembrerebbero, al più tardi, commessi nel 2008. Gli esposti rilievi giustificano l'annullamento dell'ordinanza impugnata, con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Messina, che provvederà a riesaminare Vo sizione 7 Il Consigliere estensore Il Presidente proposta da LI AU e ZI IC attenendosi alle indicazioni fornite nella presente sede. Nel giudizio di rinvio andrà necessariamente espunto l'errore di diritto contenuto nell'ordinanza opposta a pag. 2, dove si sostiene l'applicabilità della confisca per equivalente con una sentenza di proscioglimento per prescrizione ai sensi dell'art. 578-bis cod. proc. pen., in quanto detta disposizione avrebbe carattere processuale, soggetta al principio tempus regit actum. Si osserva, sul punto, che la giurisprudenza richiamata dal giudice di merito (Sez. 3, n. 8785 del 29/11/2019, dep. 2020, Palmieri, Rv. 278256) è stata superata dalla successiva decisione Sez. U, n. 4145 del 29/09/2022, dep. 2023, Esposito, Rv. 284209, che ha affermato l'opposto principio secondo il quale "La disposizione di cui all'art. 578-bis cod. proc. pen., introdotta dall'art. 6, comma 4, d.lgs. 1° marzo 2018, n. 21, ha, con riguardo alla confisca per equivalente e alle forme di confisca che presentino comunque una componente sanzionatoria, natura anche sostanziale e, pertanto, è inapplicabile in relazione ai fatti posti in essere prima della sua entrata in vigore". Il giudice del rinvio, dovrà, quindi, conformarsi anche alla ora menzionata decisione.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata, con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Messina. Così deciso in Roma, il 15 febbraio 2024
lette le conclusioni del PG RAFFAELE GARGIULO, che ha chiesto dichiararsi inammissibili i ricorsi;
Penale Sent. Sez. 1 Num. 28616 Anno 2024 Presidente: BONI MONICA Relatore: CASA FILIPPO Data Udienza: 15/02/2024 RITENUTO IN FATTO 1. L'istanza originaria. LI AU e ZI IC depositavano, in data 1° dicembre 2021, presso la Corte di appello di Messina, adita quale giudice dell'esecuzione, istanza volta ad ottenere, per il primo, "il dissequestro di tutto quanto oggetto del disposto sequestro" e, per la seconda, "il dissequestro di quanto non costituisce profitto del reato, da individuarsi nell'importo totale di euro 17.100,00". Premettevano gli istanti: - che, nell'ambito del procedimento n. 7696/2011 R.G.N.R., nel quale erano stati ascritti, al AU, i reati di cui ai capi 2), 3), 5), 5-bis), 6), 6-bis), 7), 65), 66), 67), 68) e 69), e, alla IC, i reati di cui ai capi 7), 65), 66), 67), 68) e 69), il G.i.p. del Tribunale di Messina aveva disposto, con decreto del 17 marzo 2014, il sequestro preventivo di somme di denaro sino alla concorrenza di euro 681.350,00, nei confronti del AU, e sino alla concorrenza di euro 20.000,00, nei confronti della IC;
- che, in esecuzione del citato provvedimento, erano state sottoposte a sequestro, nei confronti del AU, la somma di euro 4.633,44 e, nei confronti della IC, la somma di euro 15.900,00; - che, con successivo provvedimento integrativo del 22 settembre 2014, il G.i.p. di Messina aveva disposto il sequestro preventivo anche di beni immobili, sino "al raggiungimento del residuo", e, quindi, per un valore di euro 676.716,56 nei confronti del AU (intestatario, in parte pro quota, di tre cespiti) e di euro 4.100,00 nei confronti della IC (intestataria di due cespiti, rispettivamente per la quota di 1/9 e di 1/6); - che, in base a detti provvedimenti, risultavano sequestrati beni per un valore complessivo di euro 1.419.633,44 euro nei confronti del AU e di euro 31.600,00 nei confronti della IC;
- che il Tribunale di Messina, con sentenza del 23 gennaio 2017, disponeva la confisca delle somme di denaro e degli altri beni in sequestro, limitatamente ai reati per i quali era stata pronunciata condanna (capi 65-66-67 e 68, in esso assorbito il capo 69, per entrambi;
per il AU anche il capo 6, in esso assorbito il capo 6-bis, per i fatti commessi successivamente al 2008), per un valore corrispondente al profitto stimato come segue: capo 65): euro 39.000,00; capo 66): euro 15.406,00; capo 67): euro 31.750,00; capo 68): euro 17.100,00; capo 6: euro 58.054,00; - che la Corte di appello di Messina, con sentenza emessa in data 20 settembre 2019, condannava gli imputati unicamente per il reato di cui al capo 68), in esso assorbito il capo 69), previa riqualificazione ai sensi degli artt. 56, 110 e 640 cod. pen., avendo pronunciato il non doversi procedere in relazione ai capi 65), 66) e 67), perché l'azione penale era stata esercitata in separato giudizio e, in relazione ai capi 6), 6-bis) e 7), per intervenuta prescrizione;
2 - che, rilevavano gli istanti, la pronuncia di 'ne bis in idem', essendo di proscioglimento, era ostativa alla confisca;
- che, in relazione al capo 68), il profitto del reato era stato individuato nella somma complessiva di euro 17.100,00, sicché appariva evidente la sproporzione tra il valore degli immobili confiscati e il profitto del reato per il quale era intervenuta condanna;
- che, pertanto, sarebbe stato necessario procedere al dissequestro e alla restituzione agli istanti di tutti i beni e le somme di denaro eccedenti l'importo di euro 17.100,00 (per il capo 68), oltre a quella di euro 58.054,00 per i capi 6) e 6-bis), relativamente ai fatti successivi al 2008, in quanto la prescrizione era stata dichiarata in secondo grado;
- che tale richiesta era stata avanzata, una prima volta, alla Corte di appello di Messina nell'ottobre 2020 ed era stata respinta con ordinanza del 23 febbraio 2021, oggetto di ricorso per cassazione;
- che, frattanto, la Suprema Corte, con sentenza dell'Il ottobre 2021, accogliendo il ricorso proposto dal AU, aveva annullato senza rinvio le sentenze di primo e di secondo grado;
- che, in forza di tale decisione, tutto ciò che era stato confiscato nei confronti del AU doveva essere restituito. 2. L'ordinanza emessa dalla Corte di appello di Messina, in funzione di giudice dell'esecuzione, in data 7 febbraio 2023. Il provvedimento dà atto dello sviluppo dei procedimenti n. 7696/2011 e n. 6199/13 R.G.N.R., esponendo, a conferma e integrazione di quanto riportato dagli istanti: - che, con riferimento al procedimento n. 7696/2011 R.G.N.R., la Corte di cassazione, con sentenza dell'Il ottobre 2021, aveva annullato senza rinvio le sentenze di primo grado (Tribunale di Messina in data 23 gennaio 2017) e di secondo grado (Corte di appello di Messina in data 20 settembre 2019) nei confronti del AU, dichiarando estinto per prescrizione il reato sub capo 68) devoluto alla sua cognizione (in esso assorbito il capo 69: in tal senso va corretta la inversa indicazione riportata nel provvedimento, n.d.r.), mentre aveva dichiarato inammissibile il ricorso proposto dalla IC;
- che la Corte di appello di Messina, con sentenza del 20 settembre 2019, aveva dichiarato non doversi procedere nei confronti degli imputati per 'ne bis in idem' relativo ai reati di cui ai capi 65), 66) e 67), in quanto costoro erano stati giudicati per gli stessi fatti con sentenza resa dalla medesima Corte di Messina in data 29 maggio 2018 nel procedimento n. 6199/13 R.G.N.R.; - che detta decisione del 29 maggio 2018 aveva, tra l'altro, confermato la statuizione sulla confisca negli stessi termini fissati nel diverso procedimento n. 7696/2011 R.G.N.R., statuizione che non era stata "intaccata" dalla sentenza emessa dalla Corte di cassazione il 15 gennaio 2020, con la quale era stata dichiarata la prescrizione di alcuni reati, maturata nelle more del giudizio di legittimità, e confermata nel resto la sentenza impugnata;
- che, in conseguenza delle richiamate pronunce, i presupposti della confisca dovevano considerarsi sussistenti: per la IC, limitatamente al reato di cui al capo 68) (in esso \\ 3 ,, assorbito il capo 69), oggetto di condanna irrevocabile;
per entrambi, in relazione ai reati di cui ai capi 65), 66) e 67), nonché, per il solo AU, in relazione al capo 6), trattandosi di reati dichiarati estinti dalla Corte territoriale di Messina "con accertamento di responsabilità e non intaccati dalla citata pronuncia della Corte di cassazione"; - che, analogamente, i presupposti della confisca permanevano "per tutti i reati per i quali la responsabilità" era stata "confermata con la sentenza del 29 maggio 2018 nel procedimento n. 6199/13 R.G.N.R., ivi inclusi quelli dichiarati estinti per prescrizione in sede di legittimità" (richiama, sul punto, Cass. 29 novembre 2019, n. 8785); - che, pertanto, i presupposti della confisca permanevano con riferimento all'equivalente del profitto di tutti i reati per i quali gli imputati avevano riportato condanna in primo grado nei due procedimenti sopra indicati, con la sola esclusione, per il AU, del capo 18) del procedimento n. 6199/13 R.G.N.R. e del capo 68) del procedimento n. 7696/11 R.G.N.R., per il quale la prescrizione era stata dichiarata come maturata prima della sentenza di primo grado poi annullata dalla Corte di cassazione;
tutto ciò premesso, concludeva il giudice dell'esecuzione che, "allo stato, in mancanza di un più compiuto accertamento del valore dei beni sequestrati e dell'importo confiscabile e salva la valutazione da effettuare in sede di esecuzione della confisca sui beni medesimi, non si ravvisa la sproporzione denunciata dagli istanti e l'importo confiscabile non può essere circoscritto all'importo indicato nell'istanza". 3. L'ordinanza emessa dalla Corte di appello di Messina il 22 maggio 2023, con la quale è stata respinta l'opposizione proposta dagli interessati avverso il provvedimento del 7 febbraio 2023. 3.1. Premette la Corte di merito che la proposta opposizione si fonda essenzialmente sulla sentenza del 17 marzo 2022 con la quale la Corte di cassazione ha annullato l'ordinanza del Tribunale del riesame che aveva rigettato l'appello cautelare proposto avverso il provvedimento con il quale la Corte di appello di Messina aveva respinto la richiesta di revoca del sequestro preventivo. Secondo il giudice di legittimità, in particolare, la confiscabilità dei beni correlati ai reati prescritti sarebbe stata genericamente affermata senza valutare la proporzione;
l'improcedibilità per precedente giudicato, poi, sarebbe stata ostativa al mantenimento del vincolo. 3.2. Ciò posto, ad avviso del giudice dell'esecuzione, gli argomenti contenuti nella sentenza di annullamento citata non sarebbero spendibili nel giudizio di esecuzione. La Cassazione, infatti, ha sostenuto che la questione della confiscabilità dei beni avrebbe dovuto essere esaminata dal giudice della cognizione "tenuto conto che, all'epoca, la sentenza non era ancora passata in giudicato". Nell'attuale fase di esecuzione, viceversa, il problema della confiscabilità dei beni non si potrebbe più porre, perché la confisca, da eseguire sugli stessi beni prima in sequestro, è ormai divenuta definitiva. 4 Quanto alla improcedibilità e alla questione della possibilità di considerare la confisca disposta nel separato procedimento, osserva il decidente che i due giudizi scaturivano da un'unica indagine e costituivano derivazione di un procedimento unitario. In fase di esecuzione, poi, a fronte di una confisca definitiva ricadente sui medesimi beni, la richiesta di restituzione non potrebbe essere accolta in nessun caso. 3.3. Conclude il giudice a quo nel senso che non vi sarebbe materia per ridurre la confisca, in quanto: - riguardo alla IC, i presupposti della confisca andrebbero riferiti a tutti i reati, ivi inclusi quelli dichiarati prescritti nei procedimenti nn. 6199/13 e 7696/11; - riguardo al AU, i presupposti della confisca sarebbero riferibili a tutti i reati di cui al proc. n. 6199/13 (inclusi quelli dichiarati non procedibili nel proc. n. 7696/11), nonché al reato di cui al capo 6) del proc. n. 7696/11 (dichiarato estinto in appello con statuizione non impugnata con ricorso per cassazione, posto che l'annullamento senza rinvio pronunciato per prescrizione maturata prima della sentenza di primo grado aveva riguardato solo il capo 68, in esso assorbito il capo 69). Rileva, infine, il giudice di merito che la pretesa eccedenza del valore dei beni sequestrati costituirebbe frutto di mera prospettazione difensiva che esso giudice non avrebbe potuto verificare sulla base degli elementi forniti dagli istanti;
come già evidenziato (nel primo provvedimento, n.d.r.), solo in fase di esecuzione della confisca avrebbe potuto essere verificata l'effettiva sproporzione denunciata con l'istanza e ribadita con l'opposizione. 4. Hanno proposto ricorso, per il tramite del difensore, LI AU e ZI IC, deducendo, con un unico e articolato motivo, la violazione degli artt. 640-bis, 240, 240-bis cod. pen., 627, comma 3, 649, 667, comma 4, e 676 cod. proc. pen. Si espone, in premessa, che l'originaria istanza proposta dagli interessati non era finalizzata ad ottenere il dissequestro dei beni tout court, ma, previa determinazione del presunto profitto del reato oggetto di condanna e di quelli estinti per prescrizione, sulla scorta di dati posti a base del primigenio sequestro, mirava ad ottenere la restituzione di quanto sequestrato in eccedenza, essendone venuti meno i presupposti giustificativi, alla luce, tra l'altro, dell'evidente sproporzione tra il profitto individuato e quanto sottoposto a vincolo ablativo: in particolare, a fronte di un profitto del reato pari alla somma di euro 75.054,00 (euro 17.000,00 per il capo 68 ed euro 58.054,00 per i capi 6 e 6-bis), erano stati sottoposti a sequestro (e poi a confisca) beni del valore complessivo di euro 1.419.633,44 nei confronti del AU e di euro 31.600,00 nei confronti della IC. Si rimprovera al giudice dell'esecuzione, di aver eluso, ancora una volta, il tema dedottogli. Al punto 1) del ricorso, poi, si ribadisce che i beni di cui si chiedeva la restituzione non erano quelli per cui era stata pronunciata sentenza di condanna (per i quali non era stata disposta confisca), ma quelli per cui era stata pronunciata sentenza di proscioglimento (per ne bis in idem 5 ,Y9(1) e per prescrizione maturata in primo grado), nella misura in cui il loro valore eccedeva il profitto dei reati per cui era stata pronunciata condanna. Al punto 2) del ricorso si lamenta la manifesta illogicità della motivazione laddove, nel prendere atto della dichiarata improcedibilità in relazione a reati per i quali era stata esercitata l'azione penale in altro procedimento, giustificava, comunque, la confisca di beni sequestrati nel procedimento caratterizzato dalla predetta declaratoria. Ci si duole anche del fatto che il giudice di merito abbia rigettato l'opposizione basandosi su atti non contenuti nel fascicolo processuale, ma ad esso noti "solo per conoscenza extrafunzionale". Richiama, ancora, un brano della sentenza di annullamento emessa dalla Sezione seconda di questa Corte di legittimità il 17 marzo 2022', criticando la mancata ottemperanza alle indicazioni di diritto in esso contenute. Al punto 3) del ricorso, poi, si contesta che la lamentata sproporzione sia frutto di una mera prospettazione difensiva, atteso che il profitto risultava espressamente indicato nei capi d'imputazione e che alla originaria istanza di restituzione era stata allegata informativa della Guardia di Finanza contenente i relativi calcoli, ben noti alla Corte di appello. Contraddittorio, infine, era l'assunto di un successivo passaggio dell'ordinanza in cui si rimanda la verifica dell'effettiva sproporzione solo in fase di esecuzione della confisca, la stessa fase, cioè, che era già in atto davanti al giudice. 5. Il Procuratore generale di questa Corte, nella sua requisitoria scritta, ha concluso per la declaratoria d'inammissibilità dei ricorsi, stante la preclusione derivante dal giudicato. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato nei termini che seguono. 2. Occorre necessariamente premettere che il procedimento di esecuzione, caratterizzandosi come procedimento di prima istanza in cui non vige il principio devolutivo, deve rispettare il principio della domanda e, quindi, porsi come lo strumento attraverso il quale il giudice si limita a decidere sulla richiesta dell'istante (Sez. 1, n. 46405 del 17/10/2012, Pariota, Rv. 254095). Nel caso di specie, deve affermarsi che il giudice dell'esecuzione, in primo luogo, non ha rispettato il principio della domanda, fornendo una risposta non coerente con il tema dedotto ed estendendola ultra petita. L'istanza originaria di "dissequestro" (rectius, di revoca della confisca) è stata formulata in relazione al solo procedimento n. 7696/2011 R.G.N.R., definito con sentenza del Tribunale di Messina in data 23 gennaio 2017, riformata con decisione della Corte di appello di Messina in data 20 settembre 2019, divenuta irrevocabile l'11 ottobre 2021. Con essa, gli interessati chiedevano, in sostanza, la "riduzione" della confisca, ritenuta sproporzionata nel suo valore rispetto all'importo del profitto dei reati contestati, tenuto conto 6 che, per i reati di cui ai capi 65), 66) e 67), era stata pronunciata sentenza di non doversi procedere perché l'azione penale ad essi relativa era stata esercitata nel diverso procedimento n. 6199/13 e che, per il capo 6 (in esso assorbito il capo 6-bis) era intervenuta declaratoria di estinzione per prescrizione: si instava, pertanto, anche alla luce della sentenza di annullamento senza rinvio emessa dalla Corte di legittimità in data 11 ottobre 2021, per la revoca della confisca attinente a beni del valore eccedente l'importo di euro 17.100,00, costituente il profitto del reato di cui al capo 68) (in esso assorbito il capo 69), l'unico oggetto di condanna per entrambi gli imputati, e dell'importo di euro 58.054,00, costituente il profitto del reato di cui capo 6) (in esso assorbito il capo 6-bis), per i fatti successivi al 2008, contestato al solo AU. Con il primo provvedimento reiettivo e con l'ordinanza oggi impugnata, emessa a seguito di rituale opposizione ex art. 667, comma 4, cod. proc. pen., il giudice adito è incorso in una serie di errori di diritto e in plurime incongruenze motivazionali. Anzitutto, come già accennato, per aver indebitamente dilatato l'oggetto della domanda originaria, prendendo in considerazione, in modo unitario, quanto disposto nei due distinti procedimenti n. 7696/2011 R.G.N.R. e n. 6199/13 R.G.N.R. In secondo luogo, per aver omesso di precisare, al fine di correttamente delineare la cornice di fatto e di diritto in cui andava inserita l'istanza introduttiva, l'esatta tipologia di confisca applicata (diretta o per equivalente), l'oggetto di essa in correlazione con il profitto dei reati indicato (su quanti e quali beni, denaro e altro) e i capi d'imputazione con riguardo ai quali era stata disposta. In terzo luogo, per aver affermato di non poter verificare "sulla base degli elementi forniti dagli istanti" la prospettata eccedenza del valore dei beni confiscati rispetto al profitto dei reati, senza spiegare: a) perché, eventualmente, gli elementi forniti dagli interessati sarebbero stati carenti o non affidabili;
b) perché non sarebbero state sufficienti le indicazioni desumibili dai capi d'imputazione o c) non appaganti i calcoli desumibili dalla informativa della Guardia di Finanza in data 3 luglio 2013, richiamata nella nota n. 1 dell'istanza originaria;
d) e, infine, perché il giudice a quo, nella ravvisata insufficienza degli elementi fornitigli dalle parti, non si sia avvalso, come avrebbe potuto e dovuto, dei poteri istruttori conferitigli dall'art. 666, comma 5, cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 3954 del 18/01/2017, Raccagno, Rv. 269250), chiedendo, ad esempio, gli opportuni chiarimenti o acquisendo il decreto di sequestro preventivo, le sentenze di merito e quella della Corte di cassazione che ha definito il giudizio di cognizione. Operata tale ricostruzione, anche con l'ausilio di un supplemento istruttorio, il giudice dell'esecuzione avrebbe dovuto, infine, valutare l'applicabilità della confisca per equivalente di beni diversi dal denaro ex art. 322-ter cod. pen. in relazione al tempus commissi delicti, tenuto conto che l'estensione della confisca per equivalente al "profitto" risale alla legge 6 novembre 2012, n. 190, in vigore dal 28 novembre 2012 e che i reati contestati agli odierni ricorrenti sembrerebbero, al più tardi, commessi nel 2008. Gli esposti rilievi giustificano l'annullamento dell'ordinanza impugnata, con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Messina, che provvederà a riesaminare Vo sizione 7 Il Consigliere estensore Il Presidente proposta da LI AU e ZI IC attenendosi alle indicazioni fornite nella presente sede. Nel giudizio di rinvio andrà necessariamente espunto l'errore di diritto contenuto nell'ordinanza opposta a pag. 2, dove si sostiene l'applicabilità della confisca per equivalente con una sentenza di proscioglimento per prescrizione ai sensi dell'art. 578-bis cod. proc. pen., in quanto detta disposizione avrebbe carattere processuale, soggetta al principio tempus regit actum. Si osserva, sul punto, che la giurisprudenza richiamata dal giudice di merito (Sez. 3, n. 8785 del 29/11/2019, dep. 2020, Palmieri, Rv. 278256) è stata superata dalla successiva decisione Sez. U, n. 4145 del 29/09/2022, dep. 2023, Esposito, Rv. 284209, che ha affermato l'opposto principio secondo il quale "La disposizione di cui all'art. 578-bis cod. proc. pen., introdotta dall'art. 6, comma 4, d.lgs. 1° marzo 2018, n. 21, ha, con riguardo alla confisca per equivalente e alle forme di confisca che presentino comunque una componente sanzionatoria, natura anche sostanziale e, pertanto, è inapplicabile in relazione ai fatti posti in essere prima della sua entrata in vigore". Il giudice del rinvio, dovrà, quindi, conformarsi anche alla ora menzionata decisione.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata, con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Messina. Così deciso in Roma, il 15 febbraio 2024